CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 147

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS, di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI

il 19 dicembre 2000

Norme urgenti in materia di gestione di rifiuti e di bonifica di siti inquinati in attuazione del decreto legislativo n. 22 del 1997. Disposizioni per favorire il recupero e il riutilizzo dei rifiuti e la raccolta differenziata. Attuazione dell'art. 3, commi 24-40 della Legge n. 549 del 1995 per la disciplina del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

Con l'emanazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, che recepisce la direttiva comunitaria sui rifiuti, si sostituisce alla logica dello smaltimento il concetto più ampio di gestione integrata di rifiuti che vede nel recupero, riutilizzo e riciclaggio il termine principale per affrontare e risolvere il problema rifiuti.

La complessa tematica deve essere affrontata con una legge nazionale organica che regolamenti e adegui alla realtà regionale le indicazioni e indirizzi del decreto sopraccitato. Tuttavia nelle more dell'emanazione di una siffatta normativa appare improcrastinabile prevedere gli strumenti finanziari idonei e delle norme di decentramento che consentano una fattiva attuazione della gestione integrata dei rifiuti nonché prevedere modalità di incentivo e produzione di tutte le attività di recupero attraverso una riproposizione e attualizzazione dei contenuti della legge regionale n. 41 del 1987, non più in linea con le direttive comunitarie in materia di aiuti di Stato, e infine provvedere alla disciplina del tributo in discarica speciale per il conferimento in discarica di rifiuti, disciplina che viene applicata allo stato attuale in maniera disorganica, mancando, nella Regione Sardegna, unica in Italia, una norma che preveda il recepimento dell'articolo 3 della Legge n. 549 del 1995, peraltro sancito come obbligatorio per le regioni a statuto speciale al comma 35 del sopraccitato articolo.

La norma che si propone è articolata in tre Capi:

I) Disciplina della gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati

II) Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

III) Norma finanziaria e norme transitorie e finali.

Nel Capo I viene affrontata in 19 articoli la complessa tematica della gestione dei rifiuti e delle azioni per l'incentivazione e la promozione per il recupero e il riutilizzo dei rifiuti.

Fondamentali sono le disposizioni contenute all'articolo 2, nel quale, nella ridefinizione delle competenze tra Regione, Provincia e Comune, vengono attribuite alla Provincia tutte le funzioni amministrative relative all'approvazione degli impianti di gestione dei rifiuti e di autorizzazione all'esercizio con la sola esclusione dei rifiuti pericolosi, dando finalmente piena attuazione al trend verso il decentramento amministrativo, ormai codificato nella recente normativa statale.

Appare inoltre necessario, come previsto dall'articolo 10, procedere al finanziamento di interventi di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati che rivestano carattere d'urgenza nei quali non sia possibile risalire ai soggetti responsabili, ovvero qualora gli stessi non vi provvedano e il Comune e la Regione debbano intervenire in via sostitutiva ai sensi del comma 9, dell'articolo 17, del decreto legislativo già citato, attraverso l'istituzione di un fondo di rotazione alimentato con risorse provenienti dal bilancio regionale e con i rimborsi dei soggetti che rispondono in solido costituiti da coloro che hanno provocato l'inquinamento e/o il proprietario e i titolari di diritti reali o personali dell'area oggetto di bonifica o di messa in sicurezza.

Le spese anticipate tramite il fondo di rotazione devono essere recuperate con le procedure previste dalle norme vigenti.

Negli articoli fino al 15 vengono dettate norme che consentono un primo adattamento dei contenuti del decreto legislativo n. 22 del 1997 alla realtà regionale e che disciplinano soprattutto la creazione delle forme di gestione integrate all'interno dell'ambito territoriale individuato. Vengono previsti inoltre i finanziamenti per l'attivazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti.

In particolare, con l'articolo 11 si dà attuazione all'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 con il quale è stata normata la materia relativa alla bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. Con il DM 25 ottobre 1999, n. 471 "Regolamento recante criteri e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni" si è data piena applicazione al suddetto articolo di legge e alla normativa che disciplina le bonifiche e messa in sicurezza dei siti inquinati. Tra i compiti della Regione vi è quello dell'aggiornamento dei siti potenzialmente inquinati (articolo 16 del DM sopraccitato) da inserire nel Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate e quello della costituzione dell'Anagrafe dei siti da bonificare.

A valere su una convenzione accesa con il CINSA (Centro Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali) si è provveduto ad un primo aggiornamento del vecchio piano di bonifica e ad una prima sistemizzazione dei dati disponibili. Occorre tuttavia approfondire gli elaborati forniti verso la definizione di un Piano organico di bonifica che contenga la stima attualizzata dei costi economici necessario per conseguire il disinquinamento e bonifica delle aree già censite, occorre inoltre sistematizzare l'anagrafe dei siti inquinati e aggiornare il Censimento dei siti contaminati.

Dall'articolo 16 all'articolo 19 vengono previste tutte attività necessarie per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata e per favorire il recupero e il riutilizzo dei rifiuti, prevedendo forme di finanziamento delle attività di raccolta differenziata, di contribuzione per l'ammodernamento degli impianti produttivi al fine di incentivare la minore produzione dei rifiuti. Vengono previste inoltre norme regolamentari per i Comuni per l'attivazione delle raccolte differenziate.

Il Capo II prevede la disciplina del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti.

Occorre premettere che si trova depositato presso il Consiglio regionale il disegno di legge n. 287 dell'8 ottobre 1996 presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente avente per oggetto "Istituzione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi". Tale disegno di legge non è stato mai trasformato in legge regionale e risulta allo stato attuale superato, in quanto la normativa di riferimento ha subito una profonda innovazione a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

La ratio del Capo II, ricompreso dagli articoli 20 al 27 percorre di fatto una duplice direttiva:

- favorire la minore produzione di rifiuti penalizzando l'utilizzo della discarica (l'intento palese è quello di conferire alla citata modalità di "smaltimento" carattere meramente residuale);

- favorire il recupero dei rifiuti di materie prime ed energie.

Segnatamente la previsione contenuta all'articolo 27 mira a destinare ad investimenti di tipo ambientale il gettito tributario derivante dalla tassa mediante l'individuazione di una soglia obbligata (80 per cento dell'intero gettito tributario al netto della quota del 20 per cento spettante alle Province) che, modificando in virtù delle proprie specificità statutarie la previsione normativa statale, garantisca un apporto finanziario percentualmente più elevato da destinarsi all'istituzione di un apposito fondo vincolato e nel contempo consenta (mediante una attenta programmazione annuale delle risorse finanziarie individuate, concretamente attuata dalla Giunta regionale mediante lo strumento deliberativo) una migliore finalizzazione dei proventi, scongiurando il rischio di una eccessiva "polverizzazione" e la conseguente inutilità degli stessi.

Caratterizzano altresì il provvedimento normativo in esame alcuni elementi mutuati dalla Legge n. 549 del 1995, quali la definizione della base imponibile, estendendo il tributo alle diverse fattispecie di rifiuti così come individuate nel decreto legislativo n. 22 del 1997, la puntuale indicazione dei soggetti passivi configurata secondo un'ampia articolazione comprendente oltre che gli "operatori del settore" in senso stretto anche "l'utilizzazione dei rifiuti a qualsiasi titolo" o in mancanza il proprietario dell'area ove insiste la discarica abusiva; la previsione di un rigido sistema sanzionatorio da applicare da parte dell'Amministrazione Provinciale, alla quale viene delegato tutto il sistema sanzionatorio, alle violazioni connesse alla registrazione delle operazioni, al versamento del tributo e alla presentazione della dichiarazione, congiuntamente all'obbligo di bonifica dei siti inquinati; la determinazione dell'entità del tributo. Quest'ultima è stata determinata per un quadriennio, prevedendo per lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani per il primo anno e per il successivo la quota minima di 20 L/Kg e quindi una progressiva elevazione per gli anni successivi viene al fine di favorire, in linea con le indicazioni del decreto legislativo n. 22 del 1997, il conferimento in discarica di quantitativi di rifiuti in misura sempre inferiore e con minore caratteristiche di pericolosità.

È da sottolineare, inoltre, che l'emanazione di tali norme abbia carattere di priorità ed urgenza, in quanto, sebbene in ottemperanza dell'articolo 3 della Legge 23 dicembre 1995, n. 549, l'applicazione del tributo sia ormai operativa dal 1996, in mancanza di una legge regionale organica e articolata la stessa applicazione risulta di difficile controllo e, soprattutto, la ricaduta del gettito tariffario da attribuire per la realizzazione di interventi inerenti le tematiche ambientali nella misura prevista dalla norma statale (20%), non ha consentito di porre in essere in maniera compiuta e generalizzata quelle azioni che contribuirebbero all'attivazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti.

In ultimo occorre considerare che essendo la Regione Sardegna a Statuto Speciale viene espressamente previsto al comma 35 dell'articolo 3 della già citata legge che si provveda al recepimento con apposita normativa regionale.

Il Capo III prevede la norma finanziaria e le norme transitorie finali.

Attraverso la norma finanziaria è possibile l'istituzione di tutti quei capitoli di spesa che consentono di dare una prima piena attuazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 22 del 1997 e di continuare ad incentivare le azioni per il recupero dei rifiuti.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

Disciplina della gestione dei rifiuti
e bonifica dei siti inquinati

Art. 1
Principi generali

1. Al fine di garantire l'adempimento dei contenuti ed indirizzi dettati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, e al fine di disciplinare, in attuazione dell'articolo 3, commi 24-40, della Legge n. 549 del 1995, il tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti, sono dettate le seguenti norme.

   

Art. 2
Competenze

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 22 del 1997 all'Amministrazione regionale vengono attribuite tutte le competenze indicate dall'articolo 19 del decreto legislativo sopra riportato fatte salve le lettere d), e) e f). Sono attribuite alla Regione le competenze relative all'approvazione degli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi.

2. Spettano alle Province tutte le funzioni amministrative contemplate dalle leggi statali in materia di gestione dei rifiuti, bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, utilizzo dei fanghi in agricoltura, raccolta, trasporto, stoccaggio, riutilizzo o smaltimento degli oli usati, spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, che non siano espressamente attribuite ai comuni dalle leggi statali e regionali e non siano riservati dalla presente legge alla competenza della Regione. In particolare vengono attribuite alla competenza provinciale, oltre quanto stabilito dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 22 del 1997 le seguenti funzioni:

a) l'adozione dei piani provinciali per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di seguito denominati piani provinciali, secondo i principi direttivi della gestione unitaria dei rifiuti in unità d'ambito ed in conformità alle previsioni del piano regionale;

b) l'individuazione, sulla base dei criteri definiti dalla regione, e sentiti i comuni interessati, delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;

c) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla costruzione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ad esclusione dei rifiuti pericolosi;

d) il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti e delle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti, nei casi previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 22 del 1997;

e) l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione;

f) l'autorizzazione agli impianti mobili di smaltimento o recupero;

g) il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei fanghi in agricoltura;

h) lo svolgimento delle attività in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui al regolamento del Consiglio 259/93/CEE, del 1° febbraio 1993;

i) la determinazione, in sede di rilascio dell'autorizzazione, della tariffa di esercizio degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base dei criteri definiti dalla regione.

3. Sono attribuite ai comuni le competenze di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni. I comuni esercitano la gestione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in forma associata, secondo le formule organizzative e le modalità stabilite dall'articolo 4.

   

Art. 3
Programmazione regionale e provinciale

1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è redatto dall'Assessorato della difesa dell'ambiente di concerto con le Amministrazioni provinciali. Il documento preliminare di Piano previa approvazione della Giunta regionale è trasmesso alla competente Commissione consiliare che si pronuncia entro novanta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il Piano si intende approvato.

2. Il Piano regionale definisce il quadro complessivo delle azioni da intraprendere e dei soggetti da coinvolgere ai fini della costituzione di un sistema organico e funzionalmente integrato di gestione dei rifiuti. Le disposizioni del piano regionale hanno efficacia precettiva.

3. Il Piano ha durata decennale.

4. Il Piano regionale è adeguato o modificato con le medesime procedure di cui al comma 1 del presente articolo e può essere approvato o adeguato limitatamente a specifici settori o tipologie di rifiuti.

5. Il Piano regionale è integrato dal piano regionale redatto in conformità alle norme tecniche statali per la bonifica delle aree inquinate, di seguito denominato piano regionale per la bonifica.

6. Le Province adottano i piani provinciali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano regionale sul BURAS, sentiti i comuni interessati.

7. Il piano provinciale deve contenere i seguenti elementi:

a) l'accertamento del fabbisogno annuo di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché degli imballaggi e rifiuti da imballaggi conferiti al servizio pubblico, e la previsione di una capacità di smaltimento commisurata alle esigenze provinciali, aumentata di un margine non superiore al 20 per cento al fine di fronteggiare eventuali emergenze temporanee, tenendo conto anche dell'apporto al recupero ed allo smaltimento da parte del sistema industriale;

b) l'individuazione, sulla base dei criteri indicati nel piano regionale, delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto;

c) la stima dei costi per le operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani e per la realizzazione degli impianti relativi;

d) la definizione dei tempi di realizzazione e dei criteri per il superamento del frazionamento delle gestioni.

8. Il piano provinciale deve altresì specificare:

a) il livello e le modalità di organizzazione per ambito territoriale e la eventuale definizione dei sub - ambiti;

b) la definizione di dettaglio degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, stabiliti per ogni ambito territoriale ottimale;

c) le specifiche sulle tipologie dei sistemi di raccolta differenziata, necessari in ciascun sub - ambito ed ai quali i comuni ivi ricadenti devono adeguarsi, per attuare le finalità di autosufficienza nell'intero ambito territoriale provinciale;

d) un apposito piano provinciale del compostaggio, che inquadri anche gli utilizzatori del compost entro l'ambito territoriale e che programmi e sostenga la diffusione territoriale della tecnica del compostaggio domestico.

9. Il piano provinciale deve essere predisposto entro sei mesi dalla data di approvazione del Piano regionale.

10. Il progetto del piano provinciale viene comunicato alla Regione ed agli enti locali interessati e reso pubblico mediante deposito presso la segreteria della Provincia. Dell'avvenuto deposito è data notizia sull'Albo provinciale. Nei successivi trenta giorni, chiunque ha facoltà di prendere visione del progetto e di presentare osservazioni. Entro trenta giorni dalla scadenza del suddetto termine, il Consiglio provinciale adotta il piano provinciale, pronunciandosi in modo motivato anche sulle osservazioni presentate.

11. Il piano provinciale è sottoposto, dopo l'adozione da parte del Consiglio provinciale, a verifica di conformità da parte della Giunta regionale entro il termine di novanta giorni. Nel caso in cui il piano provinciale presenti contenuti difformi dalle prescrizioni e previsioni del piano regionale, la Giunta regionale lo rinvia alla Provincia con motivate osservazioni, fissando anche il termine entro il quale la Provincia deve provvedere all'adeguamento. Decorso inutilmente tale termine, la Regione attiva il controllo sostitutivo ai sensi dell'articolo 5 della presente legge. Qualora la Giunta regionale ritenga che le difformità non assumono rilievo sostanziale ovvero rivestano evidente utilità, approva il piano provinciale, previo parere della competente commissione del Consiglio regionale. La delibera della Giunta regionale, in tal caso, assume efficacia di variazione del piano regionale, nella parte eventualmente difforme.

12. Il piano provinciale, che può essere approvato anche per settori o per tipologie di rifiuti, è pubblicato sul BURAS ed è adeguato, in relazione alle variazioni del piano regionale, con le modalità previste per la sua adozione.

   

Art. 4
Forme di gestione dei rifiuti urbani
negli ambiti territoriali ottimali

1. Ai fini della presente legge la Regione individua gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, mediante il Piano regionale.

2. La gestione unitaria nell'ambito territoriale ottimale spetta ai comuni che lo compongono; a tale fine essi si associano per la costituzione di una comunità o di un consorzio d'ambito in una delle seguenti forme:

a) convenzione di cooperazione prevista dall'articolo 24 della Legge n. 142 del 1990, e successive modifiche e integrazioni;

b) consorzio previsto dall'articolo 25 della stessa legge.

3. Il peso dei comuni all'interno delle forme associative è determinato sulla base della quantità di rifiuti prodotti.

4. La Provincia coordina le collaborazioni tra comuni per la gestione unitaria all'interno dell'ambito territoriale ed autorizza eventuali gestioni sub - provinciali di sub - ambito sulla base del piano provinciale; a tale fine la Provincia convoca la conferenza dei comuni appartenenti all'ambito territoriale di riferimento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Con atto del Presidente della Provincia è scelta la forma di collaborazione sulla base delle indicazioni dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento.

6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per ciascun ambito o sub - ambito, i comuni provvedono alla stipula della convenzione o alla costituzione del consorzio.

7. La comunità o il consorzio provvede alla individuazione delle forme per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti.

8. I comuni sono comunque obbligati al conferimento dei rifiuti urbani e assimilati agli impianti in esercizio nell'ambito territoriale di appartenenza.

   

Art. 5
Organizzazione regionale
del sistema di gestione dei rifiuti speciali

1. Gli impianti di stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali ubicati nel territorio regionale sono esclusivamente al servizio dei rifiuti prodotti in ambito regionale.

2. Gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali ubicati nel territorio regionale sono prioritariamente al servizio dei rifiuti prodotti in ambito regionale e devono trovare giustificazione nel fabbisogno non soddisfatto dell'intero ambito regionale.

3. Il conferimento di aliquote di rifiuti da ambiti di conferimento extraregionale deve essere limitato alle quantità necessarie ad assicurare un'adeguata funzionalità anche in termini tecnico - economici degli impianti nell'ottica che il bacino di utenza regionale sia quello fondamentale dell'attività nel territorio regionale.

   

Art. 6
Poteri sostitutivi della Regione

1. Qualora la Provincia non adotti ovvero non provveda alle modifiche necessarie al piano provinciale, entro i termini ed in conformità alle procedure di cui all'articolo 3, la Giunta regionale la invita ad adempiere entro i successivi trenta giorni.

2. Scaduto il termine assegnato per l'adempimento, il difensore civico regionale, a norma dell'articolo 17, comma 45, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, e della legislazione regionale vigente in materia, nomina un commissario ad acta, il quale assume i provvedimenti necessari in via sostitutiva.

3. Il commissario provvede entro sessanta giorni dalla sua nomina.

4. Le medesime disposizioni si applicano in caso di mancata convocazione della conferenza di cooperazione, di cui all'articolo 4, ovvero di mancata stipula della convenzione da parte dei comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale.

   

Art. 7
Finanziamento di interventi
per la gestione dei rifiuti

1. La Regione è autorizzata a finanziare gli impianti pubblici per la gestione dei rifiuti urbani previsti nel relativo Piano di gestione. E' attribuita priorità agli ambiti territoriali ottimali che assicurano i più elevati livelli di raccolta differenziata e agli interventi che si avvalgono dei progetti di finanza.

2. I finanziamenti attengono alle spese relative all'acquisto di impianti e di macchinari e sono concessi dalla Regione nei limiti delle disponibilità finanziarie degli appositi stanziamenti iscritti nel bilancio regionale.

   

Art. 8
Varianti sostanziali

1. La realizzazione di varianti sostanziali sugli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzati ai sensi della normativa in materia di gestione dei rifiuti ed in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata, è soggetta a nuova autorizzazione, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

2. Si considerano varianti sostanziali, tra le altre, lo smaltimento o il recupero di tipologie di rifiuti con caratteristiche qualitative diverse da quelle autorizzate, ovvero modifiche impiantistiche o di processo che comportino l'aumento in misura superiore al trenta per cento della capacità di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti.

   

Art. 9
Autorizzazione all'esercizio

1. L'esercizio degli impianti di smaltimento o di recupero è assoggettata ad autorizzazione provinciale nei casi e con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, anche in modo contestuale all'approvazione del progetto nelle forme di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo.

2. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti urbani deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto a favore del comune sede dell'impianto stesso, che deve essere compresa tra il cinque ed il dieci per cento della tariffa.

3. L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata alla prestazione di idonee garanzie fideiussorie da parte dei soggetti titolari o gestori degli impianti, a favore dell'ente competente. Le garanzie finanziarie dovranno riguardare distintamente la fase di gestione dell'impianto e la fase successiva all'esercizio ed alla messa in sicurezza.

4. Le autorizzazioni già rilasciate ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, alla loro scadenza quinquennale, sono rinnovate dalla provincia. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, l'interessato presenta apposita domanda alla provincia, che decide sull'istanza prima della scadenza.

   

Art. 10
Adempimenti relativi alla bonifica
ed alla messa in sicurezza delle aree inquinate

1. Gli interventi di bonifica e messa sicurezza di cui all'articolo 17, decreto legislativo n. 22 del 1997, devono essere attuati secondo le indicazioni e nei modi e nei termini previsti dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471.

2. Le aree inquinate da sottoporre a bonifica o a messa in sicurezza sono sottoposte a vincolo d'uso che inibisce ogni diversa destinazione fino all'avvenuta esecuzione degli interventi necessari.

3. La rimozione del vincolo consegue soltanto dopo che è stato realizzato il progetto di bonifica o di messa in sicurezza presentato dal responsabile o da chi ne ha titolo, ed è stato rilasciato certificato di avvenuta completa esecuzione, da parte della provincia competente.

4. E' istituito, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 22 del 1997, un fondo per gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati per i quali i Comuni competenti per territorio o la Regione debbano intervenire in via sostitutiva ferma e impregiudicata ogni iniziativa tesa all'individuazione e comunque al recupero delle spese sostenute secondo le procedure previste dalle leggi vigenti.

   

Art. 11
Anagrafe delle aree inquinate

1. Ai fini dell'elaborazione del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, sulla base delle notifiche presentate dai soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo, effettuano il censimento ed istituiscono un'anagrafe dei siti da bonificare. A' termini dell'articolo 16 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, viene effettuato il censimento dei siti potenzialmente contaminati.

2. L'anagrafe delle aree inquinate è tenuta dall'Assessorato della difesa dell'ambiente, che ne cura anche i relativi aggiornamenti.

   

Art. 12
Programma per la bonifica delle aree interessate da discariche di rifiuti urbani dismesse

1. Sulla base del programma regionale contenuto nel Piano regionale di bonifica, le province presentano un piano di messa in sicurezza e di bonifica delle discariche di rifiuti urbani dismesse, tenendo conto dei finanziamenti già stanziati o comunque concessi. La Regione è autorizzata a finanziare a tale scopo le province, le quali possono erogare ai comuni contributi in conto capitale fino al cento per cento delle opere relative. I programmi provinciali possono essere finanziati anche nelle more della predisposizione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate.

2. La messa in sicurezza e la bonifica delle aree interessate da discariche di rifiuti urbani dismesse di proprietà privata deve essere effettuata a cura e spese dei rispettivi proprietari, entro dodici mesi dalla data di approvazione regionale del piano per le bonifiche. Decorso inutilmente tale termine, provvede il Comune interessato, con recupero della spesa sostenuta a carico dei proprietari.

   

Art. 13
Ordinanze di necessità e urgenza

1. Fermi restando i poteri del sindaco in materia di ordinanze contemplate dall'articolo 38 della Legge n. 142 del 1990, il ricorso straordinario a speciali forme di gestione dei rifiuti - nel ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 22 del 1997 - è effettuato dal sindaco quando l'intervento riguarda dimensione o effetti circoscritti al territorio comunale, dal presidente della provincia quando dimensione o effetti riguardano ambiti sovracomunali o comunque di interesse provinciale, dal presidente della regione in ogni altro caso.

   

Art. 14
Procedure semplificate per autosmaltimento o recupero

1. In caso di attività di autosmaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi nel luogo stesso di loro produzione, disciplinate dall'articolo 32 del decreto legislativo 22 del 1997, ovvero di operazioni di recupero dei rifiuti individuati, disciplinate dagli articoli 31 e 33 del medesimo decreto, la provincia iscrive in apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività, e verifica d'ufficio entro novanta giorni la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.

2. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni stabilite dalle leggi vigenti, intima all'interessato di conformare la propria attività ed i suoi effetti entro un termine perentorio comunque non superiore a trenta giorni. In caso di inadempienza, la provincia dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività.

3. La costruzione di impianti di recupero dei rifiuti è sottoposta alle procedure semplificate previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, in luogo delle autorizzazioni disciplinate dagli articoli 27 e 28 del medesimo decreto, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni relative alla costruzione ed all'esercizio di impianti industriali.

   

Art. 15
Sezione regionale del catasto dei rifiuti ed Osservatorio dei rifiuti

1. Nelle more della costituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, prevista dal decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni nella Legge 21 gennaio 1994, n. 61, la sezione regionale del catasto dei rifiuti, disciplinata dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è gestita dalla competente struttura dell'Assessorato regionale alla difesa dell'ambiente. E' istituito presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente l'Osservatorio regionale dei rifiuti col compito di acquisire con cadenza annuale i dati relativi alla gestione tecnico - economica dei rifiuti urbani anche in ambito comunale. I dati dell'Osservatorio forniscono il supporto per le determinazioni di cui all'articolo 3.

   

Art. 16
Programmazione delle attività di promozione, studio e incentivazione per favorire il recupero dei rifiuti

1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, le associazioni dei consumatori, individuate ai sensi della Legge 30 luglio 1998, n. 281, nonché i sindacati e le associazioni degli imprenditori, organizza e promuove campagne di informazione dell'opinione pubblica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata ed alla diffusione delle tecnologie e delle metodiche che consentano di contenere la produzione dei rifiuti urbani e di riutilizzare e recuperare gli stessi.

2. Allo scopo di favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la Regione può affidare ad università ed a istituti scientifici e di ricerca, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all'attività degli enti locali. La Regione può altresì promuovere accordi tipo con il CONAI, i consorzi di filiera e con imprese singole o associate sulla base dei quali gli enti locali interessati in aggiunta a quanto stabilito dagli accordi quadro tra ANCI e CONAI per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio, possano attivare in maniera efficace ed efficiente servizi di raccolta differenziata.

3. La Regione e gli enti ed aziende da essa dipendenti sono tenute ad utilizzare carta riciclata in misura non inferiore al 40 per cento dei consumi annuali di carta.

4. La Regione può prescrivere alle Pubbliche Amministrazioni lo stesso obbligo di cui al comma 3.

5. La Regione, al fine di favorire il mercato dei rifiuti oggetto di attività di riuso, riciclo o recupero, assicura, mediante apposite direttive, che negli appalti pubblici di opere, forniture e servizi, siano determinate condizioni che prevedano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti, a parità di prestazioni.

6. La Regione approva un programma triennale di attività per l'espletamento delle azioni di cui al presente articolo.

   

Art. 17
Finanziamenti per la raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare a Comuni, Consorzi di Comuni, Amministrazioni provinciali, Comunità montane e Consorzi industriali progetti per la realizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

2. Sono ammessi al finanziamento l'acquisto di macchinari ed attrezzature idonee della raccolta differenziata della sostanza organica e la trasformazione del sistema di raccolta verso la raccolta secco - umido, l'acquisizione e l'allestimento di aree di livello comunale o intercomunale destinate al primo raggruppamento e deposito temporaneo delle frazioni derivanti da raccolte separate, nonché per la realizzazione dei centri di stoccaggio e riqualificazione dei materiali di livello di ambito e di sub - ambito come definiti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti comprese le opere infrastrutturali necessarie a garantire la salvaguardia ambientale delle aree circostanti a quelle dei centri di deposito.

3. I beneficiari sono tenuti ad uniformarsi, pena la revoca del finanziamento, ai criteri stabiliti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ed alle conseguenti direttive dell'Assessorato della difesa dell'ambiente.

   

Art. 18
Contributi per l'ammodernamento degli impianti e favorire il recupero dei rifiuti e per la minore produzione dei rifiuti

1. L'amministrazione regionale è autorizzata, per un periodo di cinque anni, a trasferire alle amministrazioni provinciali finanziamenti atti alla concessione alle piccole e medie imprese industriali e artigiane operanti in Sardegna di contributi in conto capitale per l'ammodernamento degli impianti destinati alla lavorazione delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nonché per la modifica dei cicli di produzione al fine di favorire il recupero dei materiali e di fonti energetiche, e/o la riduzione dei quantitativi di rifiuti derivanti dai cicli produttivi.

2. Il contributo non può superare il 35 per cento delle spese ammesse in relazione all'acquisto di macchinari e di attrezzature e sarà corrisposto sulla base di bandi annuali nei quali saranno definiti a cura dell'amministrazione regionale i criteri e le condizioni per accedere alla contribuzione.

   

Art. 19
Azioni per lo sviluppo delle raccolte differenziate di rifiuti urbani

1. Al fine di favorire ed incentivare lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani, si stabiliscono le seguenti norme di semplificazione e di disciplina gestionali:

a) i centri comunali a servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (compresi i rifiuti ingombranti, i beni durevoli rifiuti urbani pericolosi), non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, in quanto rientranti tra le attività di raccolta, purché il materiale ivi depositato non ecceda il quantitativo medio di un carico, in termini volumetrici (30 mc.) o ponderali (20 t.) e il tempo di deposito non sia superiore a sessanta giorni. L'attività di tali centri deve essere disciplinata all'interno del regolamento comunale;

b) i produttori sono tenuti ad avviare gli imballaggi secondari e terziari presso circuiti specifici col divieto di utilizzare il sistema di raccolta ordinaria dei rifiuti urbani attivato dall'amministrazione comunale; qualora richiesto, l'amministrazione comunale può fornire il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari purché sia garantita la loro destinazione separata verso impianti di trattamento, recupero e riciclaggio;

c) le amministrazioni comunali sono tenute ad attivare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio primari con avvio dei materiali ad impianti di trattamento, recupero e riciclaggio; qualora siano stati attivati nell'ambito territoriale ottimale provinciale di riferimento impianti di trattamento della sostanza organica da raccolta differenziata con produzione di compost di qualità, l'amministrazione comunale è tenuta ad attivare il circuito separato di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani con invio all'impianto di trattamento;

d) entro sei mesi dalla data di approvazione della presente norma, l'amministrazione comunale deve attivare il divieto per gli utenti del conferimento presso il sistema di raccolta ordinaria dei rifiuti urbani, degli sfalci e potature provenienti dalla cura e manutenzione degli spazi verdi e dei giardini pubblici e privati; le amministrazioni attivano contestualmente adeguati sistemi di informazione e sensibilizzazione al fine di sviluppare le iniziative di autorecupero di tali materiali da parte degli utenti; all'entrata in funzione degli impianti di cui alla lettera c), i residui dell'attività di sfalcio e potatura possono essere ivi conferiti, previa attivazione di appositi circuiti separati di raccolta;

e) le amministrazioni comunali sono tenute ad attivare il servizio di raccolta di rifiuti ingombranti adottando la destinazione preferenziale, previo eventuale utilizzo di un impianto di trattamento volumetrico o di disassemblaggio, al recupero di materia.

2. Entro sei mesi dalla data di approvazione della presente norma, i comuni sono tenuti ad integrare i regolamenti comunali di disciplina della gestione dei rifiuti con le indicazioni di cui ai commi precedenti ed a modificare in conseguenza i servizi connessi. I comuni inadempienti non potranno accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 17 della presente legge.

   

CAPO II

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Art. 20
Oggetto del tributo in discarica dei rifiuti solidi e definizione dei soggetti passivi

1. La Regione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 35, della Legge 23 dicembre 1995, n. 549, e in attuazione degli articoli 7 e 8 dello Statuto Speciale per la Sardegna, disciplina il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti indicati all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato a favorire la minore produzione di rifiuti nonché il recupero dagli stessi di materia prima ed energia.

2. Ai fini della presente legge costituiscono oggetto del tributo:

a) i rifiuti e fanghi palabili conferiti in discarica soggetti ad autorizzazione ex articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni, ed a provvedimento d'urgenza ex articolo 13 decreto legislativo n. 22 del 1997;

b) i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

c) i rifiuti smaltiti in discarica abusiva o abbandonati in depositi incontrollati.

3. Il tributo è dovuto con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento:

a) dal gestore dell'impianto di stoccaggio definitivo;

b) dal gestore degli impianti di incenerimento senza recupero di energia.

4. Fermi restando gli obblighi di rimozione, avvio al recupero o allo smaltimento nonché di bonifica, rispettivamente ex articoli 14 e 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il tributo è dovuto:

a) da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti;

b) dall'utilizzatore a qualsiasi titolo in solido con i soggetti di cui alla lettere a) del presente comma.

5. Qualora non sia individuato alcuno dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, l'obbligazione solidale è a carico del proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva. L'obbligazione non opera qualora l'utilizzatore o il proprietario abbiano presentato denuncia di discarica abusiva alla Provincia o alla Regione prima dell'accertamento.

6. Il tributo speciale non si applica relativamente:

a) alle attività ed agli impianti di stoccaggio o di riutilizzo dei rifiuti e dei residui previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, non si applica qualora siano depositati in discariche minerarie ovvero utilizzati per interventi di ripristino e di sistemazione ambientale o per la realizzazione di rilevati, sottofondi e altre opere edili ai rifiuti che risultano dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, nonché ai residui derivanti dalla lavorazione di rocce da cava;

b) al materiale onerosamente acquisito o derivante da processo di selezione, destinato alla copertura dei rifiuti durante la gestione della discarica o utilizzato per la sistemazione finale ed il recupero dell'area.

   

Art. 21
Definizione della base imponibile
e determinazione dell'imposta

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferita in discarica, determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di carico e scarico ex articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Relativamente alle discariche abusive o ai depositi incontrollati, in mancanza di ogni registrazione o annotazione, la determinazione dell'imponibile è disposta sulla base degli accertamenti d'ufficio.

3. L'ammontare dell'imposta viene stabilito con la presente legge regionale.

4. Il tributo è determinato quale prodotto tra la quantità dei rifiuti conferiti, espressa in chilogrammi e l'ammontare dell'imposta di cui al comma 3.

5. In attuazione al dettato di cui al comma 29 dell'articolo 3 della Legge 23 dicembre 1995, n. 549, l'ammontare del tributo, con riferimento alle diverse tipologie di rifiuti solidi e fanghi palabili di cui all'articolo 26, comma 1, è determinato, per l'anno in corso e per i successivi tre anni, sulla base delle seguenti indicazioni parametriche:

a) rifiuti urbani, rifiuti speciali assimilati agli urbani se smaltiti in discariche di prima categoria: 20 L/Kg per l'anno in corso e per il primo anno successivo, 30 L/Kg per il secondo anno, 40 L/Kg per il terzo anno;

b) rifiuti speciali smaltiti in discariche di categoria di tipo A (inerti): 4 L/Kg;

c) rifiuti speciali non pericolosi smaltiti in discariche di seconda categoria di tipo B: 15 L/Kg;

d) rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discariche di seconda categoria di tipo B: 20 L/Kg;

e) rifiuti conferiti in discariche di seconda categoria di tipo C: 40 L/Kg;

f) rifiuti conferiti in discariche di terza categoria: 50 L/Kg;

g) scarti e sovvalli di rifiuti urbani sottoposti a trattamento con operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio conferiti ai fini dello smaltimento in discariche di prima categoria: 20 per cento della misura di cui alle corrispondenti tipologie;

h) scarti e sovvalli di rifiuti speciali sottoposti a trattamento di preselezione automatica, riciclaggio e inertizzazione conferiti, ai fini dello smaltimento, in discarica di 2° e 3° categoria: 10 per cento della misura di cui alla corrispondente tipologia;

i) rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia: 20 per cento della misura di cui alla relativa tipologia;

l) fanghi anche palabili: 20 per cento della misura della relativa tipologia;

m) rifiuti derivanti dalle attività estrattiva e mineraria, edilizia, lapidea, metallurgica: 4 L/kg.

6. Qualora il rifiuto sia misurato in base al volume, il coefficiente di correzione peso/volume è pari ad 1,5.

   

Art. 22
Modalità di versamento e presentazione della dichiarazione

1. Il tributo, i relativi interessi moratori e le sanzioni sono versati in tesoreria regionale e imputati alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito.

2. Il versamento del tributo relativo ai conferimenti effettuati dai soggetti passivi, è eseguito nel termine previsto dal precedente comma 1.

3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui i conferimenti sono stati effettuati, i soggetti passivi sono tenuti a produrre all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente in triplice copia una dichiarazione relativa all'anno precedente dalla quale si evinca:

a) denominazione, sede, rappresentanza legale del gestore della discarica o dell'impianto;

b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;

c) quantità dei rifiuti conferiti nonché relativamente alle diverse tipologie di cui all'articolo 20, i quantitativi parziali oggetto di conferimento specificando il trimestre di riferimento e l'indicazione dei versamenti tributari effettuati.

4. Onde consentire la semplificazione e l'uniformità espositiva dei dati richiesti è allegata alla presente legge lo schema di dichiarazione tipo.

5. Copia della dichiarazione di cui al comma 3 viene trasmessa a cura dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente all'Assessorato competente in materia di bilancio, e a ciascuna Provincia nel cui territorio è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento.

6. Le dichiarazioni presentate oltre il trentesimo giorno della scadenza ovvero in difformità da quanto previsto dal presente articolo sono da considerarsi omesse e quindi sanzionabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 25.

7. Le dichiarazioni presentate entro trenta giorni dalla scadenza sono considerate valide e sono sanzionate ai sensi del comma 3 dell'articolo 25.

   

Art. 23
Delega alle province

1. Sono delegate alle Province territorialmente competenti le funzioni in materia di contenzioso amministrativo e tributario nonché la rappresentanza in giudizio dell'Ente Regione.

2. Onde consentire l'assolvimento delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 3, comma 35, della Legge n. 549 del 1995, nonché l'assolvimento dei compiti delegati di cui al comma 1 è devoluto alle Province l'ammontare delle sanzioni da esse irrogate e una quota pari al 20 per cento del gettito tributario; la quota da attribuire a ciascuna Provincia è disposta annualmente mediante deliberazione della Giunta regionale previa fissazione dei necessari parametri di riferimento.

3. Al fine di consentire le necessarie verifiche circa lo stato di attuazione delle funzioni delegate di cui al comma 1, le Province sono tenute a presentare, entro il 31 marzo, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente una relazione dell'attività svolta nell'anno precedente illustrativa dei dati relativi:

a) agli impianti di incenerimento senza recupero di energia e alle discariche insistenti nel proprio territorio, specificando per i nuovi impianti la data di effettivo avvio;

b) al contenzioso amministrativo e tributario;

c) all'ammontare dei tributi evasi e alle somme recuperate.

   

Art. 24
Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie - Riscossione coattiva

1. Le violazioni di cui alla presente legge sono contestate mediante processo verbale e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 33, della Legge n. 549 del 1995 dai funzionari provinciali preposti allo svolgimento dell'attività di controllo ex articolo 14 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e articolo 20 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Qualora dagli atti si rilevi la violazione commessa, l'avviso di accertamento è disposto d'ufficio.

3. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia contesta la violazione al trasgressore con invito al pagamento del tributo evaso, delle sanzioni e degli interessi nella misura stabilite con la presente legge. L'avviso di accertamento è notificato all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Copia dei processi verbali di cui al comma 1 e copia degli avvisi di accertamento sono trasmessi dalle Province all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

5. Entro i trenta giorni successivi alla notificazione dell'avviso di accertamento, gli interessati possono estinguere gli aspetti sanzionatori dell'illecito mediante versamento del tributo evaso maggiorato di una somma pari ad un quinto della misura della sanzione prevista per la violazione commessa.

6. Le somme versate a tale titolo non sono rimborsabili.

7. In alternativa al pagamento di cui al comma 4, gli interessati entro trenta giorni dalla notifica della violazione possono proporre opposizione avverso il provvedimento emesso mediante produzione di scritti difensivi e documenti.

8. Entro i novanta giorni successivi alla notifica della violazione l'autorità amministrativa, qualora ritenga fondato l'accertamento, dispone per la riscossione coattiva di quanto dovuto mediante l'emissione di motivata ingiunzione ovvero mediante iscrizione a ruolo per il recupero del tributo evaso, quantificando le somme dovute, l'ammontare delle sanzioni, gli interessi moratori determinati nella misura del 5 per cento annuo, le spese del procedimento. Qualora il tributo risulti non dovuto, dispone per l'emissione di un provvedimento di archiviazione dandone comunicazione all'interessato.

9. L'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 4 è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, restando comunque esclusa la possibilità di effettuare ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge il pagamento in misura ridotta.

10. Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo sono possibili le impugnazioni previste dalla normativa statale di riferimento.

   

Art. 25
Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni previste per la violazione di altre norme in materia di rifiuti, per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia e per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione di cui articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.

2. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. La presentazione della dichiarazione entro trenta giorni oltre il termine stabilito dal comma 3, dell'articolo 20, della presente legge è punita con la sanzione da lire 200.000 a lire 1.000.000.

4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi, nonché la disciplina di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modifiche e integrazioni, in materia di violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti, congiuntamente all'obbligo di bonifica e rimessa in pristino delle aree, si applicano nei confronti di chiunque eserciti, anche se non in via esclusiva, attività di discarica abusiva o abbandoni o scarichi rifiuti in depositi incontrollati.

5. E' prevista altresì nei confronti di chi esercita l'attività di cui al comma 4 una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo, oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

6. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o in mancanza il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva è tenuto in solido agli oneri indicati nei precedenti commi, nonché al risarcimento del danno ambientale qualora non dimostri di aver validamente presentato denuncia di discarica abusiva prima della contestazione della violazione di legge.

   

Art. 26
Prescrizione

1. Il diritto alla riscossione del tributo si prescrive in cinque anni alla data stabilita per la presentazione della relativa dichiarazione annuale; in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale detto diritto si prescrive in sei anni.

   

Art. 27
Fondo speciale per investimenti
di tipo ambientale

1. Al fine di incentivare le attività volte:

a) alla minore produzione di rifiuti;

b) all'utilizzo di sistemi di smaltimento alternativi alla discarica;

c) al recupero dai rifiuti stessi di energia o materia prima secondaria;

d) alla bonifica dei siti inquinati;

e) all'istituzione e/o alla manutenzione delle aree protette;

f) al funzionamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;

è prevista l'istituzione di un fondo speciale costituito dal trenta per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo.

2. L'utilizzo dei proventi di cui al comma 1 viene disposto annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

3. Gli introiti derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta sono destinati al finanziamento di attività di recupero ambientale del settore produttivo soggetto al tributo. La quota di finanziamento massima ammissibile sarà determinata con deliberazione della Giunta regionale.

   

Art. 28
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 14.000.000.000 (euro 7.230.396,59) e fanno carico alle Unità previsionali di base S05.028 ed S05.029 del bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 ed a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi; agli stessi oneri si provvede mediante utilizzo delle entrate di cui alle Unità previsionali di base E05.010 ed E05.012.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 sono introdotte le seguenti variazioni

ENTRATA

In aumento

05 - AMBIENTE

UPB E05.010 - Tributo speciale per il deposito in discarica (Tit. I - Cat. 11) (Serv. 04)

COMPETENZA

2001
euro 7.230.396,59
lire 14.000.000.000

2002
euro 7.230.396,59
lire 14.000.000.000

2003
euro 7.230.396,59
lire 14.000.000.000

CASSA

euro 7.230.396,59
lire 14.000.000.000

UPB E05.012 - (Nuova istituzione) (Tit. III - Cat. 35) (Serv. 04)

Sanzioni ed interessi derivanti dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica

COMPETENZA

2001
euro P.M.
lire P.M.

CASSA

euro P.M.
lire P.M.

SPESA

In aumento

05 - AMBIENTE

UPB S05.028 - Finanziamenti di parte corrente per la gestione dei rifiuti

COMPETENZA

2001
euro 2.220.764,67
lire 4.300.000.000

2002
euro 1.704.307,77
lire 3.300.000.000

2003
euro 1.704.307,77
lire 3.300.000.000

CASSA

euro 2.220.764,67
lire 4.300.000.000

UPB S05.029 - Investimenti nell'ambito della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati

COMPETENZA

2001
euro 5.009.631,92
lire 9.700.000.000

2002
euro 5.526.088,82
lire 10.700.000.000

2003
euro 5.526.088,82
lire 10.700.000.000

CASSA

euro 5.009.631,92
lire 9.700.000.000

3. Gli impegni ed i pagamenti in conto delle summenzionate Unità previsionali di base di spesa sono consentiti nella misura del cinquanta per cento degli stanziamenti. All'utilizzo dell'ulteriore cinquanta per cento si provvede previo accertamento delle entrate effettuato con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, in conto delle Unità previsionali di base d'entrata E05.010 ed E05.012. Con lo stesso decreto sono apportati gli aumenti o le diminuzioni di stanziamento delle spese conseguenti al maggiore o minore accertamento delle entrate, nel rispetto delle finalizzazioni stabilite dalla presente legge.

   

CAPO III

Norma finanziaria e norme transitorie e finali

Art. 29
Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- 14 settembre 1987, n. 40, e successive modifiche e integrazioni;

- 21 settembre 1993, n. 46, articolo 1;

- 14 settembre 1987, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni;

- 24 dicembre 1998, n. 37, articolo 37, commi 3 e 4.

2. Sono anche abrogate le seguenti ordinanze del Presidente della Giunta regionale:

- 18 dicembre 1991;

- 17 gennaio 1992;

- 18 giugno 1992.

   

Art 30
Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione della presente legge l'utilizzatore o, in mancanza, il proprietario del terreno ove è ubicata la discarica abusiva è esente dalla responsabilità relativa alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 25, comma 6, qualora provveda entro tre mesi dall'emanazione della presente legge alla denuncia ai competenti organi regionali.

2. Le determinazioni di cui all'articolo 21, comma 4, costituiranno oggetto di modifica a seguito dell'emanazione del D.M. determinativo del coefficiente correttivo della misura minima del tributo di cui all'articolo 3, comma 29, della Legge n. 549 del 1995. In mancanza di tali determinazioni la Giunta regionale fissa con propria deliberazione il coefficiente di correzione di cui al comma 29 tenendo conto dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La misura del tributo speciale può essere rideterminata, con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, entro le misure massime stabilite dall'articolo 3, comma 29, della Legge n. 549 del 1995. Qualora la misura del tributo speciale non venga rideterminata si intende prorogata la misura vigente.

4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni statali di riferimento.

   

TABELLA A

Indicazione delle voci (disegni di legge) da includere nel fondo speciale di parte corrente (Cap. 03016 - Fondi regionali)

1. Disegno di legge collegato alla manovra economica - finanziaria - "Norme urgenti in materia di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in attuazione del decreto legislativo n. 22 del 1997. Disposizioni per favorire il recupero e il riutilizzo dei rifiuti e la raccolta differenziata. Attuazione dell'articolo 3 commi 24-40 della Legge n. 549 del 1995 per la disciplina del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti".

(importi in milioni)

2001 2002 2003
2.200 200 200

2. Disegno di legge collegato alla manovra economico - finanziaria "Disposizioni urgenti in materia di pesca nel demanio marittimo e nel mare territoriale".

(importi in milioni)

2001 2002 2003
0 0 0

3. Disegno di legge collegato alla manovra economico - finanziaria "Interventi a favore dell'imprenditorialità giovanile e femminile nel settore della pesca e dell'acquacoltura".

(importi in milioni)

2001 2002 2003
0 0 0

TABELLA  B

Indicazione delle voci (disegni di legge) da includere nel fondo speciale di conto capitale (Cap. 03017 - Fondi regionali)

1. Disegno di legge collegato alla manovra economica-finanziaria - "Norme urgenti in materia di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in attuazione del Decreto legislativo n. 22 del 1997. Disposizioni per favorire il recupero e il riutilizzo dei rifiuti e la raccolta differenziata. Attuazione dell'articolo 3 commi 24-40 della Legge n. 549 del 1995 per la disciplina del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti".

(importi in milioni)

2001 2002 2003
12.000 8.000 7.000

2. Disegno di legge collegato alla manovra economico - finanziaria "Disposizioni urgenti in materia di pesca nel demanio marittimo e nel mare territoriale".

(importi in milioni)

2001 2002 2003
0 0 0

3. Disegno di legge collegato alla manovra economico - finanziaria "Interventi a favore dell'imprenditorialità giovanile e femminile nel settore della pesca e dell'acquacoltura".

(importi in milioni)

2001 2002 2003
0 0 0