CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 146

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS, di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI

il 19 dicembre 2000

Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

CAPO I

Le recenti vicende connesse al rilascio di concessioni del demanio marittimo e del mare territoriale per finalità di pesca ed acquacoltura, con particolare riferimento alla recente pronuncia del TAR SARDEGNA sulla concessione di pesca nello stagno di S. Gilla, impongono l'adozione di specifiche norme che ribadiscano da un lato gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Regionale in materia e dall'altro determinino in modo puntuale i criteri e le procedure di assegnazione di tali beni.

Con detta pronuncia vengono di fatto riaperte due questioni di carattere generale:

1) l'obbligo per l'Amministrazione Regionale di ricercare le maggiori utilità economiche possibili dalla concessione dei beni in argomento in luogo del generale interesse affermato dalla legge regionale 2 marzo 1956, n. 39 ovverosia il miglioramento sociale ed economico del ceto peschereccio isolano;

2) l'adozione di conseguenti procedure per l'individuazione del soggetto concessionario sulla base di procedure di selezione che tendono ad esaltare l'aspetto economico del bene ovvero il "favore" degli operatori della pesca, principalmente dei pescatori organizzati in forma cooperativa.

Sotto il profilo giuridico occorre richiamare le principali norme che regolano la materia evidenziando le concessioni tra le disposizioni statali e regionali.

La legge regionale n. 39 del 1956 ha disposto l'abolizione dei diritti esclusivi di pesca nel demanio marittimo e la sostituzione di tale privilegio con l'istituto della concessione a favore di enti, società e privati dando la preferenza alle cooperative di pescatori e loro consorzi regolarmente costituite.

Le competenze in materia di esercizio della pesca nel mare territoriale e nel demanio marittimo ivi compreso il potere di rilasciare le concessioni di pesca sono state trasferite alle regioni con il D.P.R. 24 novembre 1964, n. 1627.

La disciplina della concessione di pesca nel demanio marittimo e sul mare territoriale è rinvenibile nelle norme del codice della navigazione e nel relativo regolamento; rispetto a tale disciplina generale ove contrastanti, appare inconfutabile, si applicano le disposizioni della legge regionale derivanti dai poteri di autonomia legislativa e aventi carattere speciale rispetto alle norme generali.

Peraltro ad evidenziare il carattere di norma speciale si fa rilevare che la legge è stata oggetto di esame di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale.

Occorre ancora evidenziare che la disciplina essenziale nel rilascio delle concessioni è stata apportata e definita dal Consiglio regionale (Commissione di merito e Assemblea) con l'approvazione della legge 26 maggio 1999 (progetti di legge nn. 66-84-148-XI) poi rinviata dal Governo e attualmente in carico alla V Commissione.

Per le esigenze di certezza operativa dell'Amministrazione, peraltro confermata da una applicazione continuativa di oltre quarant'anni dell'istituto in esame, si vuole definire il quadro di riferimento del sistema delle concessioni incentrato sui sottospecificati punti:

- perseguimento dell'interesse generale pesca nel rilascio di concessioni del demanio marittimo e del mare territoriale incentrato su obiettivi generali relativi al proseguo economico del ceto peschereccio, quali l'incremento dell'occupazione del settore, il miglioramento del reddito e delle condizioni di lavoro a prescindere dal valore economico e dalla rendita ottenibile del bene concesso;

- individuazione prioritaria delle cooperative di pesca, loro consorzi, dei soggetti concessionari di tali beni;

- procedura di concessione incentrata sulla comparazione delle domande presentate tenuto conto dei seguenti parametri in ordine di importanza:

- appartenenza delle cooperative all'area geografica dov'è situato il bene;

- maggiore rappresentatività in termini numerici dei pescatori professionali aderenti a detti organismi;

- impegno a realizzare programmi e progetti di lavori volti a migliorare la funzionalità del compendio.

Peraltro, tale sistema è stato già valutato e definito dal Consiglio regionale con l'approvazione di un corpo normativo ad hoc sul quale nulla ha eccepito il Governo sotto il profilo delle competenza e della legittimità costituzionale delle norme.

Nell'ambito di tale disciplina, sono introdotte disposizioni specifiche (articolo 1, 6° comma) concernenti la partecipazione dell'attività lavorativa nello stagno di pescatori professionali non legati da adesioni formali al soggetto concessionario, che consentono di accelerare il processo unitario di aggregazione o comunque di controllare l'attività di lavoro di terzi cui l'Amministrazione deve garantire la possibilità di reddito.

CAPO II

L'Amministrazione della Regione autonoma della Sardegna intende predisporre una proposta di legge diretta ad agevolare lo sviluppo dell'economia ittica. Una particolare attenzione è stata rivolta alla promozione delle iniziative che vedono il coinvolgimento dei giovani disoccupati residenti nell'area. Infatti, i dati ufficiali riportano un tasso di disoccupazione giovanile al di sotto dei 25 anni pari al 38%.

Allo scopo di assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi previsti si ritiene di associare alle iniziative di investimento un sostegno finanziario adeguato e comunque superiore ai tassi di intervento definiti dal Regolamento SFOP recentemente approvato (Reg. CEE 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999).

Il fondamento giuridico della proposta, modificativa del regime di aiuti fissati dall'U.E., trova il suo riferimento in detto regolamento che prevede la possibilità all'articolo 19, comma 2 per lo Stato (Regione) di adottare misure complementari di aiuto soggette a condizioni e regole diverse da quelle stabilite nel regolamento comunitario, oppure concernenti un aiuto superiore ai massimali previsti nello stesso, purché siano conformi agli articoli 87, 88, 89 del trattato.

La motivazione di tale scelta risiede su due principali ordini di considerazioni.

Il primo, a carattere generale, discende dalla filosofia di Agenda 2000, sul principio di concentrazione, per cui l'insieme degli interventi a sostegno delle aree depresse ed anche i fondi strutturali vengono indirizzati nelle regioni Obiettivo 1. In tali aree sono previsti interventi eccezionali, sono ammessi aiuti di Stati in deroga e può essere applicata la legge 19 dicembre 1994, n. 488 collegata ai fondi la cui applicazione è stata estesa, con gli istituti della programmazione negoziata, alla pesca e all'acquacoltura.

Il secondo ordine di ragioni è rinvenibile nella particolare collocazione geografica della Regione Sardegna a causa della quale le iniziative economiche e produttive realizzate nell'area soffrono di un differenziale di produttività rispetto ad analoghe iniziative avviate in altre aree del Paese.

È, peraltro, noto che a causa di tale penalizzazione, che sinteticamente viene espressa con il termine di "insularità", la stessa ripartizione delle risorse finanziarie di cui ai fondi strutturali, fra Regioni Obiettivo 1, ha garantito una percentuale addizionale di premialità allo scopo di recuperare il differenziale di redditività cui prima si faceva cenno.

Sulla base delle precedenti considerazioni si richiede l'approvazione del particolare regime di aiuto proposto dalla Amministrazione regionale che, peraltro, si accompagna ad altre analoghe iniziative assunte in sede nazionale in favore di normative incentivanti la riduzione dell'occupazione giovanile.

Occorre peraltro evidenziare che il nuovo regolamento di attuazione dello SFOP fissa in modo ulteriormente riduttivo, rispetto al regime di aiuti in vigore al 31 dicembre 1999, il tasso di aiuto complessivo (comunitario - nazionale) come sottoriportato:

1. Flotta
nuove imbarcazioni 40%
ammodernamento 40%

2. Acquacoltura 60%

3. Impianti a terra
(trasformazione e commercializzazione prodotti) 60%

La proposta della Regione tende invero a riportare detti tassi, per le ragioni sopra esposte, sui livelli di opportunità per l'avvio di un'attività d'impresa per giovani disoccupati secondo la sottoriportata tabella:

Flotta peschereccia

60%

Acquacoltura

80%

Impianti di trasformazione e commercializzazione

75%

Pesca o ittio turismo

75%

I tassi d'aiuto proposti trovano le seguenti giustificazioni:

1. Flotta peschereccia

Era il tasso di aiuto previsto dalla precedente normativa. Le restrizioni adottate per gli aiuti alla flotta (40%) fanno ritenere congrua la previsione di un tasso differenziato al di sotto del quale appare impossibile attivare, da parte di giovani, un'iniziativa economica;

2. Acquacoltura

Il tasso è pari al precedente parametro adottato dall'U.E. (Reg. 4028) e tiene conto dell'entità degli investimenti necessari;

3. Impianti di trasformazione e commercializzazione

Anche il tasso è allineato a quello precedentemente in vigore nel regime comunitario (75%);

4. Pesca o ittio turismo

E' una misura innovativa di recente introdotta nell'ordinamento nazionale ma inserita nella programmazione come misura collaterale. Il tasso di contribuzione proposto, non riconducibile a specifica previsione dello SFOP, è stato ammesso dall'U.E. che ha approvato interventi di programmazione negoziata.

(Criteri d'intervento per la programmazione regionale (legge 488/92 estesa ad agricoltura e pesca - Comunicazione della Commissione in data 06 settembre 1999 - SG(99)D/7230).

A completamento del quadro di interventi occorre far cenno al fatto che l'esame degli aiuti viene operata sulla base di valori espressi in equivalente sovvenzione lorda ma si può tenere conto degli elementi che consentono di valutare il vantaggio reale (netto) dei beneficiari. Anche tale aiuto di cui si fornisce schema di calcolo va notificato all'U.E.

Con riferimento alle specialità della misura può affermarsi che sostanzialmente gli aiuti concessi non intaccano il regime della concorrenza e che tra i fattori che possono concorrere a far considerare eleggibile il nuovo regime regionale trovano giustificazione le indicazioni richiamate in premessa.

Sui presupposti di carattere generale prima evidenziati è stata inserita la previsione di intervento per i contributi in conto gestione. Tale misura è ammessa dalla legge 44 (imprenditoria giovanile) che finanzia anche interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Appare superfluo sottolineare l'importanza che riveste tale misura anch'essa limitata nel tempo, per soggetti che, con dotazione scarsa di capitali, intraprendono iniziative di interessante prospettiva economica e occupazionale ma abbisognevole di notevoli investimenti finanziari.

CAPO III

In data 15 febbraio 2000 presso il Ministero delle Politiche Agricole, in presenza del Ministro De Castro e delle Regioni è stata sottoscritta un'intesa volta alla ripartizione dei fondi riguardanti il VI° Piano Triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002 ai sensi della legge n. 41 del 1982.

Tale accordo è derivato da una forte opposizione espressa in fase di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dei rappresentanti regionali nel Comitato Centrale della Pesca alla prima stesura del Piano a forte caratterizzazione centralista, che ha determinato una riconsiderazione del Ministero che ha tenuto conto delle competenze attribuite alle Regioni.

Di fatto nell'intesa sono state riconosciute le materie a sicura valenza regionale indicate nell'articolato che si aggiungono, per la Sardegna, al complesso delle competenze attribuite dalle norme di attuazione dello Statuto ed esercitate in forza delle leggi regionali di settore.

In attesa delle assegnazioni statali, che passeranno attraverso la definizione di criteri di riparto tra le Regioni interessate, è opportuno prevedere apposita norma che consenta l'immediata operatività per gli interventi previsti nel Piano triennale e l'utilizzazione delle somme che saranno assegnate.

Per quanto riguarda le modalità di attuazione, la norma proposta individua nella normativa regionale esistente lo strumento d'intervento (Fondo di rotazione, legge n.  19) e rinvia alla normativa nazionale i criteri e le modalità d'intervento per le misure non previste nella normativa Regionale (accordi di programma, assicurazioni).

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONCESSIONI DI PESCA, DEMANIALI MARITTIME E NEL MARE TERRITORIALE.

Art. 1
Disciplina delle concessioni e loro tipologia

1. Le concessioni per la pesca e l'acquacoltura sono disciplinate dalle norme in vigore in materia di concessioni demaniali marittime, di concessione di acque pubbliche interne ai fini di pescicoltura e da quelle della presente legge.

2. Le concessioni si distinguono in:

a) concessioni per la pesca professionale;

b) concessioni per la acquacoltura;

c) concessioni per scopi scientifici;

d) concessioni per la pesca sportiva.

3. Le concessioni di cui al comma 2 lettere a) e b), sono rilasciate a: cooperative, consorzi di cooperative, associazioni di produttori, imprenditori singoli o associati.

4. Le concessioni di cui al comma 2, lettera c), sono rilasciate a: soggetti pubblici, università, organizzazioni e istituti di ricerca e singoli ricercatori.

5. Le concessioni di cui al comma 2, lettera d), sono rilasciate a: soggetti pubblici, alle associazioni di pescatori sportivi e alle associazioni di promozione turistica.

6. La concessione per la pesca è esclusiva. Tuttavia il decreto o l'atto di concessione di regola contiene norme per la pesca sportiva, e può contenere norme per la pesca professionale, di soggetti non concessionari e deve in tali casi stabilire i corrispettivi dovuti da tali soggetti al concessionario.

7. La durata delle concessioni previste alle lettere a) b) e c) non può essere superiore a 10 anni, la durata delle concessioni previste alla lettera d) non può essere superiore a 5 anni.

8. In caso di richiesta di concessione di acque interne per scopi sportivi hanno la priorità i Comuni anche quando intendano avvalersi per la gestione di associazioni locali di pescatori sportivi.

   

Art. 2
Domanda di concessione

1. La domanda di concessione di acque interne o di zone di mare territoriale di cui al presente capo deve essere indirizzata all'Amministrazione competente nelle forme di legge.

2. La domanda di concessione deve essere corredata dei dati e dei documenti seguenti:

a) la esatta indicazione delle zone oggetto della richiesta;

b) il tipo di concessione tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2;

c) la durata richiesta;

d) il programma con gli elementi tecnico - finanziario per la realizzazione delle opere, ove previste, e per lo svolgimento dell'attività;

e) le descrizioni dell'organizzazione tecnico - aziendale, le referenze e le esperienze maturate dal soggetto richiedente.

   

Art. 3
Concorrenza di domande

1. In caso di concorrenza di domande per la stessa concessione ne è data pubblicità nelle forme di legge e, accertate le capacità, la preferenza senza ricorso a gara pubblica è data ai consorzi di cooperative di pescatori e alle cooperative che hanno sede nel Comune o Comuni dov'è ubicato il bene, che rappresentano in numero maggiore il ceto peschereccio dell'area interessata, che assicurino il più alto livello occupativo in relazione allo sforzo di pesca sostenibile e che si impegni a realizzare impianti di miglioramento ittico del Compendio.

2. Tra le domande concorrenti è redatta una graduatoria che ha efficacia per tre anni . In caso di revoca, rinuncia o decadenza del primo concessionario, la concessione è assentita.

   

Art. 4
Prescrizioni della concessione

1. L'atto di concessione per la pesca e per l'acquacoltura di cui al presente capo riguarda:

a) le modalità di uso degli impianti al fine di consentire l'uscita in mare dei riproduttori;

b) la regolamentazione dell'utilizzo degli attrezzi e dei lavorieri, o altri impianti di cattura, fissi e mobili;

c) le condizioni di accesso alla pesca dei pescatori sportivi nella zona oggetto della concessione;

d) gli obblighi di vigilanza del concessionario;

e) l'obbligo del concessionario di rilevazione statistica del prodotto pescato;

f) gli obblighi del concessionario ai fini del monitoraggio dell'ambiente;

g) gli obblighi del concessionario riguardo alla cura delle attrezzature consegnate e alla corretta gestione delle risorse ittiche.

   

Art. 5
Revoca della concessione

1. La concessione è revocata ove l'Amministrazione concedente verifichi il venir meno di uno dei requisiti stabiliti nel provvedimento di concessione.

2. Comporta l'immediata decadenza della concessione:

a) il mancato utilizzo per un anno o per cattivo uso in relazione ai fini della concessione;

b) il mancato pagamento del canone anche per una sola annualità;

c) l'inosservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare di concessione;

d) l'inosservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore.

3. La revoca è disposta con decreto dell'Amministrazione competente.

4. La revoca non dà diritto a indennizzo.

   

Art. 6
Limiti al subingresso - divieto di affitto di aziende

1. I concessionari non possono alienare né cedere in locazione i beni formanti oggetto dell'esercizio dell'attività di pesca.

2. E' vietato il subingresso nella concessione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 46 del codice della navigazione.

   

Art. 7
Determinazione del canone

1. Il canone delle concessioni di pesca ha natura ricognitoria e la determinazione viene effettuata secondo quanto disposto dal decreto legislativo 15 settembre 1999 n. 364, tenendo conto delle modalità di attività dell'esercizio della pesca e della loro incidenza sull'ambiente.

   

CAPO II
INTERVENTI A FAVORE DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Art. 8
Finalità

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale nel settore della pesca e dell'acquacoltura concede le seguenti agevolazioni:

a) contributi in conto capitale per le spese d'impianto e per le attrezzature;

b) mutui a tasso agevolato;

c) contributi decrescenti per la durata di un biennio per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate nel limite del volume di spesa previsto nel progetto.

   

Art. 9
Soggetti beneficiari

1. Sono ammesse ai benefici di cui all'articolo 8 le società e le cooperative giovanili, costituite in prevalenza da giovani tra 18 e 35 anni le cui quote di partecipazione e le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi e non siano comunque inferiori al 60 per cento. La quota degli altri soggetti non può comunque essere superiore al 40 per cento. Il numero di componenti all'interno delle compagnie societarie non può essere inferiore a tre.

   

Art. 10
Interventi finanziabili

1. Sono finanziabili i progetti relativi alla produzione di beni e servizi nel settore della pesca e dell'acquacoltura riguardanti:

a) la costruzione e l'ammodernamento di imbarcazioni da pesca;

b) la realizzazione di impianti di acquacoltura;

c) gli impianti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

d) le iniziative di pesca turismo.

   

Art. 11
Benefici

1. I contributi in conto capitale e i mutui a tasso agevolato di cui all'articolo 8 sono concessi secondo i limiti fissati dall'Unione Europea in termini di ESN (Equivalente sovvenzione netta) calcolati sulla base delle spese ammissibili.

L'ammontare del tasso di aiuto, come sopra determinato, è fissato secondo i massimali indicati a fianco dell'investimento previsto:  

Tipo
di investimento
Tasso
di aiuto
a) nuove imbarcazioni 60% 
b) ammodernamento  delle imbarcazioni 60%
c)    acquacoltura 80% 
d)    impianti di trasformazione e commercializzazione 75% 
e) pesca - turismo  75%
   

Art. 12
Prestito d'onore

1. Per progetti finalizzati ad attività nell'ambito dell'economia ittica, di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione e che svolgano lavori socialmente utili, e che si costituiscono in società o cooperative, può essere concesso un prestito d'onore con un onere annuo per addetto non superiore a lire 30.000.000.

   

Art. 13
Modalità di erogazione

1. La concessione delle agevolazioni è disposta sulla base di uno studio di fattibilità che illustri le condizioni tecnico - economiche produttive della nuova iniziativa rispetto al mercato di riferimento.

2. L'erogazione del contributo avviene anticipatamente per il 50 per cento, per il 30 per cento alla realizzazione di metà dell'opera e per il restante 20 per cento a completamento dell'investimento. I contributi per le spese di gestione sono erogati fino al limite massimo del 75 per cento delle spese per il 1° anno, del 50 per cento per il 2° anno, con possibilità di parziali anticipazioni limitatamente al 1° anno.

3. I contributi di cui all'articolo 8 sono incompatibili con analoghe agevolazioni previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale.

   

Art. 14
Pari opportunità

1. Al fine di attuare il principio delle pari opportunità, i benefici di cui all'articolo 8 sono concessi, con le medesime modalità, a singole imprenditrici, a società e cooperative costituite in prevalenza da donne che avviino nuove attività d'impresa.

2. Nel caso di iniziative singole il contributo in conto capitale e/o in conto interessi non può comunque superare il 40 per cento delle spese previste in progetto e ritenute ammissibili.

   

Art. 15
Istruttoria

1. L'istruttoria delle pratiche è affidata alla Banca CIS gestore del Fondo di rotazione per l'industria peschereccia di cui alla legge regionale 28 novembre 1950, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, e deve essere conclusa entro 90 giorni dalla data di completamento mentre l'erogazione delle provvidenze deve avvenire con atto dell'Assessorato competente, entro 60 giorni dalla conclusione dell'istruttoria.

   

Art. 16
Regolamento

1. Le modalità di applicazione del presente Capo II sono disciplinate, con apposite direttive adottate dalla Giunta regionale, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.

   

Art. 17
Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione del presente Capo sono valutate in annue lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,7) per gli anni 2001 e 2002 ed in lire 2.250.000.000  (euro 1.162.028,02) per gli anni successivi e fanno carico alla U.P.B. S05.046 del bilancio della Regione per gli anni 2001 - 2003 e su quella corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001 - 2003 sono introdotte le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

U.P.B. S03.006 - Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente mediante utilizzazione della riserva di cui alla voce 4 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

COMPETENZA

2001
euro 774.685,35
lire 1.500.000.000

2002
euro 774.685,35
lire 1.500.000.000

2003
euro 774.685,35
lire 750.000.000

CASSA

2001
euro 774.685,35
lire 1.500.000.000

U.P.B. S03.007 - Fondo per nuovi oneri legislativi per investimenti mediante utilizzazione della riserva di cui alla voce 2 della tabella B allegata alla legge finanziaria.

COMPETENZA

2001
euro 774.685,35
lire 1.500.000.000

2002
euro 774.685,35
lire 1.500.000.000

2003
euro 774.685,35
lire 1.500.000.000

CASSA

2001
euro 774.685,35
lire 1.500.000.000

In aumento

05 - DIFESA AMBIENTE

U.P.B. S05.046 - Spese varie in materia di pesca, stagni e acquacoltura.

COMPETENZA

2001
euro 1.549.370,7
lire 3.000.000.000

2002
euro 1.549.370,7
lire 3.000.000.000

2003
euro 1.162.028,02
lire 2.250.000.000

CASSA

2001
euro 1.549.370,7
lire 3.000.000.000

   

CAPO III
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA REGIONALE PREVISTI NEL PIANO TRIENNALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Art. 18
Attuazione degli interventi di competenza regionale previsti nel Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione agli interventi di competenza regionale previsti nel Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura per gli anni 2000 - 2002, nelle materie indicate dalla Legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima" e successive modifiche ed integrazioni. In particolare gli interventi ammissibili riguardano:

a) l'erogazione di mutui a tasso agevolato per le iniziative di cui all'articolo 11 della Legge n. 41 del 1982 ad esclusione dei numeri 1) 2) e 3) del comma 1;

b) l'organizzazione di campagne e di iniziative promozionali;

c) la gestione del credito peschereccio d'esercizio;

d) la gestione delle polizze assicurative per l'acquacoltura e per la pesca;

e) la stipulazione di accordi di programma con le Organizzazione Regionali di Categoria;

f) i piani di ristrutturazione aziendale finalizzati al risanamento della gestione a favore di cooperative e loro consorzi.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale interviene secondo le seguenti modalità:

a) per il finanziamento degli interventi di cui alla lettera a), mediante l'erogazione di mutui a tasso agevolato secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 novembre 1950, n. 65;

b) per gli interventi di cui alla lettera b), campagne promozionali, secondo quanto stabilito agli articoli 2 e 4 della legge regionale 23 giugno 1998, n. 19;

c) per gli interventi di cui alla lettera c), credito peschereccio d'esercizio, con le modalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 21 settembre 1993, n. 46 e del decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente n. 2357 del 14 settembre 1994;

d) per gli interventi di cui alla lettera d), mediante l'erogazione dei contributi per il pagamento sulla spesa dei premi per la copertura assicurativa delle produzioni ittiche, secondo la vigente normativa statale;

e) per gli interventi di cui alla lettera e), mediante l'erogazione di contributi secondo la misura prevista all'articolo 20 della Legge n. 41 del 1982 con le modifiche apportate dall'articolo 13 della Legge 10 febbraio 1992, n. 165;

f) per gli interventi di cui alla lettera f), mediante l'erogazione di mutui o contributi secondo la vigente normativa statale in materia.

   

Art. 19
Copertura finanziaria

1. Alle spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 18 si fa fronte con le risorse proprie disponibili nel bilancio della Regione in attuazione delle leggi regionali citate nel comma 2 del medesimo articolo e con le risorse statali assegnate in attuazione della Legge n. 41 del 1982, e successive modifiche.