CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 145

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS, di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI

il 19 dicembre 2000

Disposizioni varie in materia di difesa dell'ambiente


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

Art. 1 - comma 1 -

Con la modifica apportata dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14, all'articolo 59 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, al comma 1, sono state abrogate le parole "alla produzione agricola e zootecnica ivi comprese le produzioni ittiche o alle opere approntate nei terreni coltivati e a pascolo". Pertanto è stato esteso il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dalla attività venatoria, a tutte le fattispecie, tra cui anche gli automezzi.

In conformità a tale nuova disposizione occorre pertanto prevedere un'apposita norma finanziaria per far fronte al pagamento delle istanze sinora presentate, alcune delle quali hanno formato oggetto di contenzioso, con sentenza di condanna per l'Amministrazione regionale.

Art. 1 - comma 2 -

La legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, all'articolo 59 (modificato legge regionale 19 luglio 2000, n. 4, articolo 9), prevede l'emanazione di un regolamento d'attuazione che disciplini priorità, parametri e criteri per l'erogazione dei risarcimenti dei danni causati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dalla attività venatoria. Allo stato attuale, non essendo stato ancora emanato detto regolamento, occorre prevedere una norma transitoria e temporanea che possa consentire l'espletamento dei compiti previsti dalla legge.

Art. 1 - comma 3 -       

La legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, all'articolo 94, prevede l'emanazione di un regolamento d'attuazione che disciplini i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi a favore delle Associazioni venatorie e di protezione ambientale riconosciute, non essendo stato ancora emanato detto regolamento, occorre prevedere una norma transitoria e temporanea che possa consentire l'espletamento dei compiti previsti dalla legge.

Art. 2 -

Il finanziamento si rende necessario per:

- la realizzazione a livello regionale e locale di progetti di iniziativa e di materiale per l'informazione, la sensibilizzazione e l'educazione ambientale, finalizzato a migliorare l'informazione ed il livello di corresponsabilizzazione della popolazione alle problematiche della conservazione delle risorse naturali e dello sviluppo economico sostenibile, con particolare riferimento alle seguenti tematiche: ciclo integrato dell'acqua, difesa del suolo; gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dell'inquinamento; rete ecologica regionale (aree protette SIC e ZPS); educazione sul tema della desertificazione; agricoltura biologica, diffusione del codice della buona pratica agricola ecc.;

- la promozione e sostegno delle iniziative e dei progetti di informazione, sensibilizzazione ed educazione alla conservazione e allo sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alle scuole, ai giovani e all'educazione permanenti;

- campagne di comunicazione e sensibilizzazione per i comportamenti ecologicamente sostenibili, quali ad esempio la promozione della raccolta differenziata dei rifiuti, del risparmio idrico, del risparmio energetico, dei consumi alimentari biologici e di qualità, della pesca, in materia fitosanitaria ecc.;

- la realizzazione di iniziative finalizzate alla sensibilizzazione sull'educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile (campagne, stampa campagne pubblicitarie, concorsi premi regionali ecc.);

- la promozione e sostegno delle iniziative e dei progetti di informazione ed educazione ambientale nelle aree protette terrestri e marine della Sardegna, con particolare riferimento alla Rete Ecologica Regionale (Rete Natura 2000).

Art. 3 -

La S.O. V.I.A. è stata istituita all'interno del nuovo Servizio Informativo Ambientale, Valutazione Impatto Ambientale e Educazione Ambientale con D.P.G. n. 4 del 2000, senza che venissero preventivamente istituiti appositi capitoli di bilancio per il suo funzionamento.

L'avvio in particolare della S.O.  V.I.A. ha comportato da subito notevole carico di lavoro derivante dall'obbligo:

- del rispetto dei tempi istruttori;

- dalla necessità della tenuta dei registri sui quali annotare le richieste di procedura di verifica, di scooping e di procedura di V.I.A. con riportati i risultati delle medesime;

- di individuazione di Uffici ove il committente e/o l'autorità proponente possano provvedere al deposito di una o più copie del progetto, degli elaborati e della comunicazione per i tempi di esposizione pubblica previsti in legge;

- di accettare la presentazione in forma scritta, da parte di qualsiasi cittadino di istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a V.I.A.

Tutto ciò premesso la S.O. per la Valutazione di Impatto Ambientale necessita di avere a disposizione:

- locali, arredi, supporti didattico - tecnologici, ecc.;

- un sito web con dotazione di posta elettronica per la comunicazione tra gli Uffici, competenti in materia di V.I.A., delle altre Regioni e la messa a disposizione dei committenti e del pubblico in generale delle informazioni di base per una corretta impostazione delle domande;

- personale con esperienza nelle seguenti discipline: ingegneria, chimica, biologia e scienze naturali, geologia, igiene ambientale e sanitaria, agronomia e/o scienze forestali, conservazione della natura, informatica, economia e sociologia, architettura, eventualmente acquisendo le prestazioni professionali esterne anche mediante contratti di collaborazione o l'affidamento di consulenze e studi.

Art. 4 -

La definizione di numerosi procedimenti contenziosi in materia di pesca che si risolvono con la confisca degli attrezzi sequestrati hanno generato l'accumulo in diversi locali nella disponibilità dell'Amministrazione regionale e di altri organi di polizia di un ingente quantitativo di detto materiale.

Trattandosi nella generalità di attrezzature retiere da pesca diventate fatiscenti, maleodoranti e facilmente infiammabili, come tali costituiscono un pericolo per la sicurezza degli abitati, ove insistono i locali dove sono depositati, e delle famiglie che le occupano.

Le stesse attrezzature, per il loro stato, non possono essere evidentemente oggetto di vendita e, in tale contesto, costituiscono "rifiuti" in senso tecnico da assoggettare alle norme con relativi costi, di smaltimento.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Modifiche alla L.R. n. 23/98 - Protezione della fauna selvatica ed esercizio della caccia

1. Per far fronte al risarcimento dei danni di cui all'articolo 59 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, arrecati dalla fauna selvatica negli anni pregressi, tra cui anche quelli agli automezzi, non altrimenti risarcibili, è autorizzato per l'anno 2001 lo stanziamento di lire 500.000.000 (euro 258.228,45) (UPB S05.037).

2. Al comma 4 dell'articolo 59 della legge regionale n. 23 del 1998 è inserito in fine il seguente periodo: "Nelle more e fino all'emanazione del regolamento di attuazione, i risarcimenti vengono erogati secondo priorità, parametri e criteri stabiliti con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.".

3. Al comma 2 dell'articolo 94 della legge regionale n. 23 del 1998 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nelle more e fino all'emanazione del regolamento di attuazione, i contributi a favore delle associazioni venatorie e di protezione ambientale riconosciute, sono erogati secondo criteri e modalità che vengono stabiliti con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato Regionale Faunistico.". 

   

Art. 2
Educazione ambientale e sviluppo sostenibile

1. Per la realizzazione, promozione e sostegno delle iniziative e dei progetti di informazione, sensibilizzazione ed educazione alla conservazione ambientale e allo sviluppo sostenibile è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 (euro 258.228,45) per l'anno 2001; lire 500.000.000 (euro 258.228,45) per l'anno 2002 e lire 600.000.000 (euro 309.874,14) per l'anno 2003 (UPB S05.065 - cap. N.I.). 

   

Art. 3
Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale

1. Per l'attuazione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale è autorizzata la spesa di lire 900.000.000 (euro 464.811,21) per l'anno 2001, di lire 500.000.000 (euro 258.228,45) per l'anno 2002 e lire 500.000.000 (euro 258.228,45) per l'anno 2003 (UPB S05.065). 

   

Art. 4
Attrezzature da pesca

1. Per la distruzione degli attrezzi da pesca confiscati ai sensi delle leggi regionali 13 maggio 1988, n. 10, e 9 gennaio 1989, n. 2, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) (UPB S05.047 - cap. N.I.). 

   

Art. 5
Interventi urgenti volti alla salvaguardia e valorizzazione delle sorgenti di "Su Gologone"

1. Per la salvaguardia e valorizzazione del monumento naturale denominato "sorgente di Su Gologone" è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) (UPB S05.036 - cap. N.I.). 

   

Art. 6
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in complessive lire 3.500.000.000 (euro 1.807.599,15) per l'anno 2001, lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per l'anno 2002 e lire 1.100.000.000 (euro 568.102,59) per gli anni successivi e fanno carico alle UPB S05.036 per lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) nell'anno 2001, S05.037 per lire 500.000.000 (euro 258.228,45) per l'anno 2001, S05.047 per lire 100.000.000 (euro 51.645,69) per l'anno 2001 e S05.065 per lire 1.400.000.000 (euro 723.039,66) nell'anno 2001, per lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) nell'anno 2002 e per lire 1.100.000.000 (euro 568.102,59) nell'anno 2003 del bilancio della regione per gli anni 2001/2003 ed alla UPB corrispondente alla UPB S05.065 dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.006 - Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente mediante riduzione della voce 6 della Tabella A allegata alla legge finanziaria

COMPETENZA       

2001
euro 1.032.913,80
lire 2.000.000.000

2002
euro 516.456,90 
lire 1.000.000.000

2003
euro 568.102,59
lire 1.100.000.000

CASSA

2001
euro 1.032.913,80
lire 2.000.000.000 

UPB S03.007 - Fondo per nuovi oneri legislativi per investimenti mediante riduzione della voce 3 della tabella B allegata alla legge finanziaria

COMPETENZA       

2001
euro 774.685,35
lire 1.500.000.000

CASSA

2001
euro 774.685,35
lire 1.500.000.000 

In aumento
 

05 - AMBIENTE

UPB S05.036 - Interventi a tutela dei parchi e delle aree protette - Investimenti

COMPETENZA

2001
euro 774.685,35
lire 1.500.000.000

CASSA

2001
euro 774.685,35
lire 1.500.000.000

UPB S05.037 - Contributi e finanziamenti in materia di caccia

COMPETENZA

2001
euro 258.228,45
lire 500.000.000

CASSA

2001
euro 258.228,45
lire 500.000.000

UPB S05.047 - Interventi a tutela degli stagni, della pesca e acquacoltura e in applicazione della legge regionale n. 28/84

COMPETENZA

2001
euro 51.645,69
lire 100.000.000

CASSA

2001
euro 51.645,69
lire 100.000.000 

UPB S05.065 - Interventi in materia di educazione ambientale VIA e sistema informativo ambientale

COMPETENZA

2001
euro 723.039,66
lire 1.400.000.000

2002
euro 516.456,90
lire 1.000.000.000

2003
euro 568.102,59
lire 1.100.000.000

CASSA

2001
euro 723.039,66
lire 1.400.000.000