CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 144/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS, di concerto con l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, ONIDA
il 19 dicembre 2000
Interventi integrativi in materia di istruzione scolastica, cultura, informazione e sport
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
CAPO I - ISTRUZIONE SCOLASTICA
Art. 1
Utilizzazione dei contributi regionali per il diritto allo studio e per la cultura e lingua sarda.La norma di cui al comma 1 ha portata generale ed è volta a consentire ai soggetti beneficiari di utilizzare le somme ricevute entro i due anni successivi a quello di imputazione nel bilancio regionale. Tale esigenza deriva dalla non coincidenza dell'anno scolastico con l'anno finanziario.
La norma di cui al comma 2 ha una portata limitata ed è volta a consentire, in via transitoria, ai soggetti beneficiari di utilizzare i contributi ricevuti anche oltre il termine di cui al comma 1. Tale norma viene proposta su sollecitazione di vari Organismi che non hanno potuto utilizzare tempestivamente i contributi ricevuti.
Art. 2
Modifiche ed integrazioni all'articolo 13 della legge regionale n. 27 del 1994. Pubblica IstruzioneL'articolo 13 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27 aveva autorizzato l'Assessorato a semplificare le modalità di esame dei rendiconti presentati dai beneficiari di contributi per l'organizzazione di manifestazioni culturali e di pubblico spettacolo.
Appare oggi necessario rinnovare parzialmente detta disposizione ricomprendendovi i nuovi riferimenti normativi a sostegno di attività culturali, sportive e di pubblico spettacolo, al momento non ancora in vigore, e adeguandola ai principi di semplificazione certificatoria previsti dalla Legge 127 del 1997 (Bassanini bis).
Art. 3
Rendicontazione dei finanziamenti assegnati alle Amministrazioni locali e alle Istituzioni scolastiche per il diritto allo studio e per la cultura e lingua sarda, nonché di quelli assegnati alle Università della Sardegna per il funzionamento e lo svolgimento delle attività didattiche.La norma è volta alla semplificazione delle procedure di rendicontazione dei finanziamenti ricevuti dai Comuni e dalle Istituzioni scolastiche e universitarie per il diritto allo studio. Pertanto, tutta la documentazione di spesa, quali fatture, deliberazioni ed altre, viene sostituita da un prospetto riepilogativo delle spese e delle entrate, sottoscritto dal Responsabile dell'ufficio competente.
Art. 4
Rendicontazione e utilizzo delle somme attribuite ai Comuni di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori e semiconvittori nei Convitti Nazionali di Cagliari e Sassari.In base alla normativa indicata nel testo, l'Amministrazione regionale, a partire dal 1982, ripartisce a favore dei Comuni di Cagliari e Sassari le somme destinate al finanziamento di posti gratuiti per convittori e semiconvittori presso i rispettivi convitti nazionali. Trattandosi di somme che confluiscono direttamente sui bilanci di tali Amministrazioni, si ritiene che il relativo controllo debba avvenire nelle forme previste dalla legge n. 142 del 1990, attraverso la verifica del conto consuntivo. Sulla base della presente proposta i Comuni predetti dovranno trasmettere all'Assessorato regionale competente, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione contenente i dati essenziali dell'attività svolta e dei risultati conseguiti. Inoltre, per venire incontro alle esigenze dei molti soggetti richiedenti particolarmente bisognosi, si propone che le eventuali somme residue degli anni scolastici precedenti vengano utilizzate, su richiesta dei Rettori dei Convitti, per l'assegnazione di ulteriori posti gratuiti.
Art. 5
Spese per la diffusione di sussidi didattici nelle scuole.A partire dal corrente anno scolastico, con l'entrata in vigore della normativa sull'Autonomia, le Istituzioni scolastiche devono far fronte direttamente alle principali esigenze didattiche e formative. Si ritiene che la Regione non possa restare estranea a questa nuova configurazione del sistema dell'istruzione e debba anch'essa supportare le iniziative delle scuole per il miglioramento dell'offerta formativa, ad esempio mediante la messa a disposizione di pubblicazione o altri strumenti formativi, riguardanti in particolare le problematiche dell'Isola.
Art. 6
Intervento della Regione contro l'abbandono e la dispersione scolastica.La richiamata norma regionale del 1998 ha avuto una notevole incidenza, sia in termini di occupazione, cui era anche finalizzata, sia per quanto attiene al fenomeno dell'abbandono e della dispersione scolastica. Pertanto una cessazione degli ulteriori stanziamenti renderebbe in parte vacui anche quelli precedenti. (Cap.11003-02).
Art. 7
Concessione di un contributo straordinario al Distretto scolastico n. 23 di Cagliari.Nell'anno scolastico 1997-98 il Distretto scolastico n. 23 di Cagliari ha promosso la realizzazione di un progetto di orientamento scolastico di notevole portata, sul presupposto di un contributo regionale che non è stato concesso a causa della insufficienza di fondi. Si ritiene, pertanto, necessario sanare tale situazione con la concessione del contributo di cui alla presente norma.
CAPO II - ATTIVITÀ CULTURALI
Art. 8
Istituzione del corso di laurea breve in Santu LussurgiuLa norma è finalizzata a dare attuazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 24/14 del 9 giugno 2000 per l'adesione al progetto della Cooperativa Culturale "Carta Meloni", per l'istituzione in Santu Lussurgiu da parte dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, di Corsi di Laurea breve, via telematica, in materie aventi attinenza con le Scuole superiori che la Cooperativa stessa gestisce.
Art. 9
Istituzione del fondo interventi regionali per l'UniversitàLa norma che si propone consente di dare attuazione alla legge regionale 8 luglio 1996, n. 26
Art. 10
Contributo alle Scuole Superiori per Traduttori e InterpretiLa norma consente la prosecuzione degli interventi finanziati per gli anni 1999, 2000 e 2001 per effetto della legge regionale n. 1 del 1999, articolo 27, comma 7.
Art. 11
Integrazione alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26,- Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della SardegnaLa norma proposta consente di ampliare il quadro dei percorsi disciplinari di cui all'articolo 17, comma 2 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, inserendo, tra le aree disciplinari, anche la Storia della Filosofia in Sardegna, materia in cui potranno avviare ricerche giovani laureati delle Università isolane, con risultati che potranno far conoscere momenti di grande rilevanza teorica rintracciabili nella storia della cultura della Sardegna.
Art. 12
Interventi in materia di attività culturaliIl presente articolo assolve ad una duplice funzione: in primo luogo razionalizza la spesa regionale mediante l'accorpamento di tre diversi capitoli di spesa con la contestuale soppressione di procedure analoghe; inoltre avvia la definitiva attuazione della legge regionale n. 26 del 1997, che postula un complessivo riordino della legislazione in materia di attività culturali, cui concorrono anche il disegno di legge collegato in materia di spettacolo e la stesura in corso, da parte dell'Assessorato, di nuove norme in materia di biblioteche, servizi e attività culturali.
Art. 13
Interventi attraverso emittenti radiotelevisive per l'attivazione di iniziative culturali e promozionaliLa norma nasce dall'esigenza di poter disporre di una rete organica di iniziative, da realizzarsi attraverso le emittenti radiotelevisive, finalizzate all'informazione, sensibilizzazione, divulgazione e promozione nel territorio regionale di notizie riguardanti gli ambiti di intervento, le competenze, le materie, la specificità di singoli progetti e piani, anche comunitari, gestiti dall'Assessorato.
Art. 14
Integrazione alla legge regionale 14 settembre 1993, n. 44 - Istituzione della Giornata del Popolo Sardo "Sa Die de sa Sardinia"La norma proposta consente di dare alla celebrazione in argomento la veste di "festa nazionale" che le compete, diffondendola più compiutamente tra le comunità sarde, residenti e non residenti, in Sardegna e all'estero. Tale esigenza è particolarmente sentita dalle suddette comunità, che potrebbero fornire il proprio apporto attraverso i vari circoli degli emigrati sardi disseminati nel mondo.
Art. 15
Espansione e gestione nel territorio regionale del Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN) e sviluppo delle mediatecheI due ambiti, distinti nella loro specificità e parti comuni e funzionali di un unico processo a tecnologia avanzata che entra a far parte delle biblioteche e delle realtà bibliotecarie, si inseriscono tra gli obiettivi di investimento perseguiti dall'Assessorato e nel riconoscimento della biblioteca quale luogo privilegiato e infrastruttura dell'informazione.
Art. 16
Concertazione con le Province per il decentramento delle funzioni e per lo sviluppo dei servizi sovracomunaliLa norma è finalizzata a predefinire il decentramento di funzioni al momento non attuabili in assenza di specifica legge di delega. Ipotesi costruttive di contrattazione risultano attualmente già aperte ed in corso di approfondimento. (Ad esempio il Centro regionale di documentazione Biblioteche per ragazzi, attivato con Protocollo d'Intesa con la Provincia di Cagliari, o altri accordi in corso per la Carta dei Servizi e dei Regolamenti delle Biblioteche, per la revisione legislativa, per la formazione professionale e l'aggiornamento).
Art. 17
Realizzazione dell'Anagrafe dell'edilizia scolasticaLa realizzazione dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, promossa anche dal Ministero della Pubblica istruzione, si rende necessaria, sia per una corretta programmazione dei fondi assegnati dallo Stato in base alla legge n. 23 del 1996 e sia, soprattutto, per rivendicare, in sede di ripartizione dei fondi statali tra le regioni, l'applicazione di criteri maggiormente favorevoli alla Sardegna. Tale stanziamento si rende necessario in considerazione della esiguità della assegnazione disposta dallo Stato per la finalità in questione, pari a lire 556.000.000 per l'anno 2001.
Art. 18
Contributo al Consorzio per la Pubblica Lettura "Sebastiano Satta" di NuoroLa norma proposta consente di intervenire nelle spese di funzionamento, della Biblioteca "Sebastiano Satta " di Nuoro, nella riconferma del ruolo svolto dalla medesima, anche per quanto attiene al decentramento di funzioni.
Art. 19
Modifiche alla legge regionale n. 35 del 1990 - Premio Costantino NivolaLa norma semplifica la legge regionale che prevede la concessione di contributi differenziati per le spese di gestione della Fondazione e l'organizzazione del Premio. Tale dualismo crea ai soggetti interessati notevoli problemi in sede di rendicontazione dei contributi in argomento.
Art. 20
Modifiche alla legge regionale n. 35 del 1989 - Premio letterario Giuseppe DessìLa norma semplifica la legge regionale che prevede la concessione di contributi differenziati per le spese di gestione della Fondazione e l'organizzazione del Premio. Tale dualismo crea ai soggetti interessati notevoli problemi in sede di rendicontazione dei contributi in argomento.
CAPO III - SPORT E INFORMAZIONE
Art. 21
Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 17La costituzione dell'Albo regionale e l'individuazione del fabbisogno di infrastrutture sportive, di cui al comma 1 richiedono una fase di rilevazione dati che deve essere necessariamente affidata a soggetti specializzati nel campo, al fine di ottenere informazioni utili per la programmazione di spesa.
La proposta di cui al comma 2 si rende necessaria per consentire la corretta attuazione della norma vigente, in quanto l'Associazione Sport Disabili (FISD) non distingue, nello sport per disabili fra classi di età in considerazione dell'età effettiva in cui può intervenire l'esigenza di intraprendere attività per diversamente abili, in luogo di quella per normodotati. Il limite dei due anni è parimenti quello in essere presso i disciplinari CONI. L'emendamento, che non comporta ulteriori spese, è stato positivamente valutato in sede di Comitato regionale sport.
Art. 22
Manifestazioni sportiveL'obiettivo della norma proposta è quello di favorire la pratica del golf in Sardegna, promuovendo lo svolgimento di grandi manifestazioni sia negli impianti di fama consolidata a livello mondiale che nei nuovi percorsi realizzati anche con cospicui investimenti pubblici.
Si segnala che una norma del medesimo tenore, contenuta nella legge finanziaria 1997, a favore delle competizioni automobilistiche, ha avuto la capacità di rilanciare l'immagine dell'Isola in tale campo, consentendo soprattutto il ripristino di gare di regolarità, che oggi si svolgono regolarmente grazie a prevalenti investimenti privati
Art. 23
Istituzione del capitolo di saldo impegni per gli esercizi decorsi con riferimento al capitolo 11120-00 - Esercizio finanziario 1998L'istituzione di detto capitolo si rende necessaria per integrare le somme dovute a titolo di rimborso per la partecipazione a campionati federali, a fronte di un impegno di spesa assunto a carico dell'esercizio finanziario 1998, ai sensi dell'abrogata legge regionale 15 aprile 1994, n. 14.
Art. 24
Istituzione del capitolo di saldo impegni per gli esercizi decorsi - anno 1997L'istituzione di detto capitolo si rende necessaria al fine di poter dar corso ad un impegno di spesa assunto dall'Assessorato Agricoltura nei confronti del Cagliari Calcio S.p.A. nel testo del contratto di sponsorizzazione del campionato 1997-1998 e non onorato per successiva mancata disponibilità finanziaria.
CAPO IV - VARIE
Art. 25
Campionati universitariL'obiettivo della norma proposta è quello di consentire l'organizzazione nell'Isola dei Campionati universitari, manifestazione di respiro internazionale, che si situa nella tradizione delle grandi manifestazioni sportive giovanili svoltesi in Sardegna negli ultimi anni, con l'assistenza della Regione, a partire dai Giochi della Gioventù nel 1997, capaci di stimolare fortemente la pratica dello sport tra i giovani.
Art. 26
Contributo straordinario all'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato di IglesiasLa concessione di tale finanziamento si rende necessario per contribuire alla fase di avviamento dell'Istituto in questione, in considerazione della sua recente istituzione e data la esiguità dell'ordinario stanziamento di bilancio.
Art. 27
Interventi per la promozione e lo sviluppo in Sardegna del Programma d'azione comunitaria "Gioventù"La norma, nell'ambito della competenza in materia di problematiche giovanili, è finalizzata ad attivare tutte le opportunità offerte dalla più recente normativa europea e dalla relativa programmazione di settore. L'iniziativa in questione consente l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea per l'attuazione del Programma in argomento.
Art. 28
Impianto e attivazione dell'Archivio storico dell'Amministrazione regionaleL'istituzione, l'impianto e la realizzazione dell'Archivio Storico dell'Amministrazione regionale rappresenta un obiettivo di primaria importanza per la Regione Sardegna che, come gli altri enti pubblici, ha l'obbligo non solo di conservare ed ordinare i propri archivi amministrativi ma anche di inventariare il proprio Archivio Storico che dovrà essere costituito dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni (D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, articolo 40) che non siano andati soggetti a scarto secondo le procedure di legge. Inoltre si tratta di procedere alla realizzazione di un progetto complesso e di grande valenza culturale, scientifica e didattica, volto alla creazione di un servizio storico destinato agli studiosi, al mondo della scuola, ai cittadini e alla stessa Pubblica Amministrazione.
Art. 29
Contributi agli enti localiL'obiettivo della norma proposta è teso a consentire l'utilizzo di somme giacenti presso le tesorerie comunali, ancora non spese a causa delle difficoltà di applicazione della riforma contabile introdotta dal D.Lgs. n. 77 del 1995.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MATERNE - EDILIZIA SCOLASTICA - CULTURA - MUSEI - BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI - SPORT E SPETTACOLO - RICERCA SCIENTIFICA - FORMAZIONE PROFESSIONALE
composta dai Consiglieri
CAPELLI, Presidente - PUSCEDDU, Vice Presidente - MURGIA, Segretario e relatore - DEIANA, Segretario - IBBA - LAI - LOMBARDO - NUVOLI - PITTALIS - SELIS
Pervenuta il 20 dicembre 2001
L'Ottava Commissione permanente, nella seduta di giovedì 20 dicembre 2001, avendo la Terza Commissione Bilancio espresso il parere sugli aspetti finanziari del provvedimento in parola, ha approvato il medesimo all'unanimità dei presenti.
Nel corso dell'esame del provvedimento, la Commissione ha avuto frequenti contatti ed audizioni con l'Assessore della pubblica istruzione ed i funzionari dell'Assessorato responsabili dei vari settori oggetto del disegno di legge. L'Assessorato della pubblica istruzione ha trasmesso una serie corposa di proposte di emendamenti, aggiuntivi, modificativi ed aggiuntivi, che la Commissione ha, ove ritenuto opportuno, accolto. Dal canto suo, la Commissione ha introdotto alcuni emendamenti aggiuntivi, soprattutto in tema di attività culturali, per venire incontro ad esigenze urgenti di vari organismi, meritevoli di sostegno da parte della Regione.
Di veramente sostanziale, la Commissione ha previsto, con l'articolo 29 duodecies, il trasferimento, a far data dal 1° gennaio 2003, agli enti locali della Sardegna, delle funzioni attualmente svolte dall'Amministrazione regionale, ai sensi delle tante leggi di settore concernenti le materie oggetto del provvedimento in argomento.
La Terza Commissione, nella seduta del 19 dicembre 2001, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio il Presidente, on. Balletto.
Art. 29 quater 1. Al fine di favorire la mobilità internazionale degli studenti universitari la Regione assegna agli ERSU della Sardegna un contributo annuale, ad integrazione delle borse di mobilità istituite ai sensi dell'articolo 10 del vigente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sull'uniformità di trattamento del diritto agli studi universitari. 2. La relativa spesa è quantificata in lire 200.000.000 (euro 213.613,59) per l'anno 2001 (UPB S11.016 - cap. N.I). | ||
Art. 29 quinquies 1. E' autorizzata la concessione di un contributo aggiuntivo pari a lire 680.000.000 (euro 351.190,69) per l'anno 2001 e lire 500.000.000 (euro 258.228,44) per l'anno 2002 a favore del Consorzio Uno di Oristano per l'istituzione di nuovi corsi (UPB S11.016 - cap. N.I.). | ||
Art. 29 sexies 1. E' autorizzata la concessione di un contributo pari a lire 680.000.000 (euro 351.190,69) per l'anno 2001 e lire 500.000.000 (euro 258.228,44) per l'anno 2002 a favore del Comune di Alghero, nelle more dell'istituzione del Consorzio, per l'istituzione di nuovi corsi universitari (UPB S11.016 - cap. N.I.). | ||
Art. 29 septies 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 2001, al Comitato organizzatore dei campionati mondiali studenteschi di calcio un contributo straordinario di lire 172.000.000 (euro 88.833,79) per l'organizzazione in Sardegna della stessa iniziativa e delle relative manifestazioni collaterali (UPB S11.045 - cap. 11117/05). | ||
Art. 29 octies 1. E' autorizzato per l'anno 2001 lo stanziamento di lire 250.000.000 (euro 129.114,22) in favore di organismi finanziati in esecuzione dell'articolo 39 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni che abbiano subito un taglio sul contributo 2000 superiore al 15% o che presentino un rendiconto finanziario con un disavanzo superiore a lire 50.000.000 (euro 25.822,84) (UPB S11.050). | ||
Art. 29 nonies 1. E' autorizzata per l'anno 2001 l'erogazione di un contributo straordinario di lire 300.000.000 (euro 154.937,06) all'Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.) per la messa in sicurezza e la riapertura del Museo etnografico "Sa Domu e' Farra" di proprietà regionale (UPB S11.027). | ||
Art. 29 decies 1. E' autorizzata per l'anno 2001 l'erogazione alla Provincia di Sassari d'un contributo straordinario di lire 50.000.000 (euro 25.822,84) per il ripianamento dei costi sostenuti nel 1999 per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni sportive internazionali nel territorio della Provincia medesima (UPB S11.045). | ||
Art. 29 undecies | ||
Art. 29 duodecies 1. A far data dal 1° gennaio 2003 sono trasferite agli enti locali della Sardegna le funzioni previste dalle leggi di settore in materia di: Diritto allo studio: L.R. 25 giugno 1984, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 26; L.R. 20 aprile 2000, n. 4, art. 52, comma 5; art. 4, comma 3; art. 33; L.R. 1 giugno 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni; L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art, 23; L.R. 24 aprile 2001, n. 6, art. 5, commi 2, 6, 8, 9, 10; L.R. 15 aprile 1998, n. 11, art. 40; L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 74, commi 1 e 5; L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1; L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 4, comma 3; art. 82; L.R. 21 dicembre 1996, n. 37, art. 39; L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 50; L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 16, comma 2; L.R. 11 ottobre 1971, n. 26, art 3, lett. d) e art. 9; L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 3, comma 3; L. 27 dicembre 1984, n. 887, art, 6, comma 27; L.R. 30 dicembre 1985, n. 33; L. 11 marzo 1988, n. 67, art, 24, comma 22; L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 48; L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 53; L.R. 9 dicembre 1997, n. 32, art. 23; L.R. 15 aprile 1998, n. 11, art. 41; L. 11 gennaio 1996, n. 23, art. 7; L.R. 1 agosto 1996, n. 33; L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 60; L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 81; L.R. 14 aprile 1987, n. 13, art. 1). Diritto allo studio universitario: L.R. 14 settembre 1987, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni; L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 78, comma 4; L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 25, comma 3; L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 32, comma 3; L.R. 7 febbraio 1950, n. 4; L.R. 17 novembre 1986, n. 63, art. 1; L.R. 20 aprile 2000, n. 4, art. 4, comma 1; L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 49, comma 1; L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 29; L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 46, comma 1; L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 36; L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 48; L.R. 15 aprile 1998, n. 11, art. 18; L. 2 dicembre 1991, n. 390, art. 8; L.R. 12 agosto 1997, n. 21; L.R. 11 ottobre 1971, n. 26, artt. 3, lett. e) e 10; L.R. 11 agosto 1983, n. 20; L.R. 1 ottobre 1993, n. 50, art. 7, comma 8; L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 28; L.R. 20 aprile 2000, n. 4, art. 4, comma 1; L.R. 24 aprile 2001, n. 6, art. 5, comma 22). Cultura e lingua sarda: L.R. 15 ottobre 1997, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni. Formazione universitaria e ricerca: L.R. 5 settembre 2000, n. 17, art. 6; L.R. 24 aprile 2001, n. 6, art. 5, commi 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21; L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 25; L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 32, commi 1, 2, 5 lett. c), e), o); L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 81, comma 3; L.R. 20 aprile 2000, n. 4, art. 29, lett. b), d) e art. 32; L.R. 9 dicembre 1997, n. 32, art. 24; L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 27, commi 1 e 7; L.R. 17 novembre 1986, n. 63; L.R. 15 aprile 1998, n. 11, art. 39; L.R. 18 novembre 1986, n. 66; L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 16, comma 7; L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 14; L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 57; L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 25; L.R. 14 settembre 1987, n. 38; L.R. 9 agosto 1950, n. 43; L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 89; L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 81; L.R. 7 giugno 1984, n. 28, artt. 21, 22 e 23; L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, art. 25; L.R. 26 gennaio 1993, n. 7, art. 6; L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 39; L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 44; L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 43; L.R. 11 aprile 1996, n. 19, art. 9. Beni culturali: L.R. 3 luglio 1972, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni; L.R. 9 giugno 1994, n. 29, artt. 4 e 5; L.R. 7 febbraio 1958, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; L.R. 20 giugno 1979, n. 49; L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 113; L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 81; L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 29, comma 2; art, 86; L.R. 8 luglio 1993, n. 30, art. 1; L.R. 18 gennaio 1999, n. 6, art. 86; L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 12; L.R. 1 giugno 1993, n. 25, art. 4, comma 1; L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 51; L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 55; L.R. 20 aprile 2000, n. 4, art. 4, comma 3; art. 38; L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 20; L.R. 9 giugno 1994, n. 29, artt. 9 e 11, comma1, lett. a); L.R. 24 aprile 2001, n. 6, art. 4, commi 14, 15, 16; L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 21; L. 23 maggio 1997, n. 135; L. 30 giugno 1998, n. 208; Deliberazioni CIPE 9 luglio 1998 e 21 aprile 1999; L. 1 marzo 1986, n. 44, Deliberazione CIPE del 3 agosto 1988 e L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 17). Beni culturali e documentari: (L.R. 4 giugno 1988, n. 11, artt. 92, lett. E) e 93, azioni 7 a/2, 7 a/3 e 7 a/4 del programma di progetti speciali approvato dal Consiglio regionale il 27 aprile 1989; L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, art. 12; L.R. 30 giugno 1993, n. 27; L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 38; D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 art. 131 e legge 6 ottobre 1971, n. 853, art. 4; L.R. 24 novembre 1950, n. 64; L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 48, comma 6; L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 51; l.r. 7 aparile 1995, n. 6, art. 50, comma 4; L.R. 24 aprile 2001, n. 6, art. 5, comma 23; R.D. 5 febbraio 1928, n. 577; L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 110; L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 80; convenzione n. 98-01-cco-0148-00 del 16 ottobre 1998; D.P.G. 13 novembre 1986, n. 187; L.R. 26 gennaio 1984, n. 6; L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 103, comma 3; L.R. 7 febbraio 1958, n. 1; D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, artt. 11 e 12; L.R. 24 aprile 2001, n. 7, art. 17; Decisione Commissione Europea 8 agosto 2000 n. c(2000) 2359 - Programma Operativo Regionale 2000-2006 - misura 6.3). Sport: (L.R. 17 maggio 1999, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni; L.R. 20 aprile 2000, n. 4, art. 41, comma 6, L.R. 24 aprile 2001, n. 6, art. 6, commi 11, 12 e 13; L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 60). Spettacolo e attività culturali: (L.R. 17 novembre 1986, n. 63; L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 32, comma 5; L.R. 22 giugno 1992, n. 12; L.R. 24 aprile 2001, n. 6, art. 5; L.R. 5 dicembre 1973, n. 38; L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, art. 63; L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 81; L.R. 18 novembre 1986, n. 64; L.R. 9 giugno 1994, n. 30; L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 27, commi 8 e 9; L.R. 7 maggio 1999, n. 16, art. 2; L.R. 9 giugno 1989, n. 35; L.R. 7 apraile 1995, n. 6, art. 50, commi 5 e 6; L.R. 20 aprile 2000, n. 4, art. 36; L.R. 31 luglio 1990, n. 35; L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 13, comma 3; L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, artt. 51, 54 e 56; L.R. 21 giugno 1950, n. 17; L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, art. 16; L.R. 30 maggio 1989, n. 18, artt. 75 e 77; L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, artt. 56 e 60; L.R. 30 aprile 1991, n. 13, artt. 81 e 83; L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 83, comma 1; L.R. 8 luglio 1993, n. 30, artt. 4 e 5; L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 47, comma 3 e 50, commi 1 e 2; L.R. 10 novembre 1995, n. 28, artt. 30, 31 e 40; L.R. 8 marzo 1997, n. 8, artt. 32, comma 7 e 35; L.R. 9 dicembre 1997, n. 32, artt. 35 e 36, lett. O); L.R. 15 aprile 1998, n. 11, artt. 42 e 67, comma 2; L.R. 20 aprile 2000, n. 4, artt. 4, commi 1 e 2, e 35 e 41; L.R. 15 giugno 1978, n. 37; L.R. 26 novembre 1985, n. 29; L.R. 5 novembre 1985, n. 25; L.R. 18 dicembre 1987, n. 57; L.R. 7 novembre 1979, n. 61; L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 114; L.R. 30 maggio 1988, n. 89, art. 76; L.R. 28 settembre 1990, n. 43, artt. 15 e 16; L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 25, comma 6, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 48, comma 1; L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 35; L.R. 15 ottobre 1997, n. 28; L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 74; L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, art. 16; L.R. 14 settembre 1993, n. 44; L.R. 7 maggio 1999, n. 16, art. 3; L.R. 9 dicembre 1999, n. 18, art. 1, lett. A) e d)). 2. Le risorse finanziarie stanziate nelle rispettive UU.PP.BB. sono trasferite secondo le assegnazioni previste nella ripartizione per Aree-Programma ed, all'interno delle stesse, distribuite con i criteri previsti dalla legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni. | ||
Art. 30 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29) per l'anno 2001, in lire 6.000.000.000 (euro 3.098.741,39) per l'anno 2002 ed in lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80) per l'anno 2003 e gravano per gli anni 2001, 2002 e 2003 sulle UPB di cui al comma 2 nella misura accanto a ciascuno indicata e per gli anni successivi su quelle corrispondenti dei bilanci per gli stessi anni. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 sono introdotte le seguenti variazioni: In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE UPB S03.006 - Fondo nuovi oneri legislativi di parte corrente mediante utilizzazione della riserva di cui alla voce 10 della tabella A allegata alla legge finanziaria. COMPETENZA 2001
euro
3.615.198,29 2002
euro
3.098.741,39 2003
euro
1.032.913,8 CASSA 2001
euro
3.615.198,29 In aumento 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE UPB S11.010 - Interventi per il diritto allo studio - Spese correnti COMPETENZA 2001
euro
1.340.205,65 2002
euro
1.291.142,25 2003
euro
258.228,45 CASSA 2001 UPB S11.01 3 - Istruzione dell'obbligo e superiore COMPETENZA 2001
euro
103.291,38 2002
euro
51.645,69 2003
euro
51.645,69 CASSA 2001
euro
200.000.000 UPB S11.016 - Formazione universitaria e ricerca COMPETENZA 2001
euro
51.645,69 2002
euro
180.759,91 2003
euro
180.759,91 CASSA 2001
euro
51.645,69 UPB S11.017 - Edilizia scolastica e adeguamenti locali COMPETENZA 2001
euro
309.874,14 2002
euro
309.874,14 2003
euro
309.874,14 CASSA 2001
euro
309.874,14 UPB S11.029 - Tutela e conservazione dei beni culturali COMPETENZA 2001
euro
206.582,76 2002
euro
284.051,29 2003
euro
222.076,47 CASSA 2001
euro
206.582,76 UPB S11.036 - Interventi per promuovere e sostenere l'editoria e l'informazione COMPETENZA 2001
euro
505.094,85 2002
euro
454.482,07 2003
lire
---------- 2004 lire
---------- CASSA 2001
euro
505.094,85 UPB S11.040 - Servizi bibliotecari ed archivistici COMPETENZA 2001
euro
258.228,45 2002
euro
258.228,45 2003 euro
---------- CASSA 2001
euro
258.228,45 UPB S11.050 - Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo COMPETENZA 2001
euro
10.329,14 2002
euro
10.329,14 2003
euro
10.329,14 CASSA 2001 euro
10.329,14 UPB S11.051 - Investimenti per attività culturali COMPETENZA 2001 euro
829.946,24 2002
euro
258.228,45 2004
euro
---------- CASSA 2001 |
Art. 30 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 13.042.000.000 (euro 6.735.630,87) per l'anno 2001, in lire 1.710.000.000 (euro 883.141,29) per l'anno 2002, in lire 710.000.000 (euro 366.684,39) per l'anno 2003 ed in lire 610.000.000 (euro 315.038,70) per gli anni successivi. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001/2003, sono apportate le seguenti variazioni: In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE UPB S03.006 - Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente 2001
lire
12.642.000.000 2002
lire
1.710.000.000 2003
lire
710.000.000 mediante riduzione delle sottoelencate voci della tabella a allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6: Voce 1 2001
lire 2.650.000.000 2002 lire
280.000.000 2003
lire
480.000.000 Voce 3 2001
lire 3.000.000.000 2002 lire
---------------- 2003
lire
---------------- Voce 4 2001
lire
1.500.00.000 2002 lire
--------------- 2003
lire
--------------- Voce 6 2001
lire
2.000.000.000 2002
lire
----------------- 2003
lire
----------------- Voce 10 2001
lire
642.000.000 2002 lire
---------------- 2003
lire
---------------- Voce 13 2001
lire
1.130.000.000 2002
lire
1.430.000.000 2003
lire
230.000.000 Voce 16 2001
lire
1.720.000.000 011 - PUBBLICA ISTRUZIONE UPB S11.037 - Interventi a favore delle biblioteche e per la promozione della lettura 2001
lire
400.000.000 In aumento 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE UPB S11.016 - Formazione universitaria e ricerca 2001
lire
3.260.000.000 2002 lire
1.000.000.000 UPB S11.027 - Finanziamenti all'ISRE per investimenti 2001
lire
300.000.000 UPB S11.031 - Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali 2001
lire
6.800.000.000 UPB S11.037 - Interventi a favore delle biblioteche e per la promozione della lettura 2001
lire
450.000.000 2002 lire
50.000.000 2003
lire
50.000.000 UPB S11.038 - Beni librari 2001
lire
400.000.000 UPB S11.045 - Manifestazioni ed iniziative di promozione nel settore dello sport 2001
lire
422.000.000 UPB S11.050 - Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo 2001
lire
1.410.000.000 2002 lire
660.000.000 2003
lire
660.000.000 3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UU.PP.BB del bilancio della Regione per gli anni 2001/2003 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi. |
Art. 23 1. Al fine di consentire il pagamento di rimborsi relativi alla partecipazione ai campionati federali svolti nell'anno 1998 ai sensi dell'abrogata legge regionale 15 aprile 1994, n. 14, è autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 7.000.000 (euro 3.615,2) (UPB S11.051 Cap. N.I.) |
Art. 23 (soppresso)
| |
Art. 24 1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dal contratto di sponsorizzazione con la Società Cagliari Calcio S.p.A. relativo al campionato 1997-1998 è autorizzata, nell'anno 2001, la spesa di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) (UPB S11.051 Cap. N.I.) |
Art. 24 (soppresso)
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Art. 24 bis 1. E' autorizzata nell'anno 2001 la spesa di lire 200.000.000 (euro 103.291,37) a titolo di contributo straordinario in favore della Società "Nuorese Calcio" per copertura spese di gestione (UPB S11.045). | ||
CAPO IV Art. 25 1. È autorizzata nell'anno 2001 la spesa di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) a titolo di contributo straordinario al Comitato organizzatore dei Campionati universitari per l'organizzazione in Sardegna della stessa iniziativa e delle relative manifestazioni collaterali (UPB S11.051 Cap. N.I.). |
CAPO IV Art. 25 (soppresso)
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Art. 26 1. E' autorizzata nell'anno 2001 la concessione di un contributo straordinario di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) a favore dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Iglesias per la parziale copertura dei costi di acquisto dell'attrezzatura di cucina, bar e sala di ricevimento in relazione all'attività didattica dei corsi con indirizzo turistico e alberghiero istituito nel 1999/2000 (UPB S 11.013 Cap. N.I.). |
Art. 26 (soppresso)
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Art. 27 1. Per l'attivazione in Sardegna del Programma d'azione comunitaria "Gioventù", ad integrazione dei contributi concessi dalla Comunità Europea per l'attuazione delle medesime finalità, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 (euro 51.645,69), a decorrere dall'anno 2001 e per tutta la durata del Programma (UPB S11.013 Cap. N.I.). |
Art. 27 (soppresso)
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Art. 28 1. Per la tutela, conservazione, ordinamento ed inventariazione per fini storici della documentazione dell'Amministrazione regionale, e per studi, formazione, progetti, attività, servizi, beni, strumentazione e software, destinati ad istituire ed impiantare l'Archivio Storico dell'Amministrazione regionale è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 150.000.000 (euro 77.468,53) nell'anno 2001, lire 300.000.000 (euro 154.937,07) nell'anno 2002 e di lire 180.000.000 (euro 92.962,24) nell'anno 2003 (UPB S11.029 Cap. N.I.). |
Art. 28 (soppresso)
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Art. 29 1. Le somme erogate agli enti locali, a titolo di anticipazione di contributi assegnati ai sensi della legge regionale 21 giugno 1950 n. 17, per il finanziamento di manifestazioni sportive, culturali e di spettacolo, negli esercizi 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, e della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, per il sostegno di iniziative di tutela della cultura e della lingua sarda assegnati negli esercizi 1997, 1998, 1999 e 2000, possono essere utilizzate dai medesimi per l'organizzazione di manifestazioni fino al 31 dicembre 2001. |
Art. 29 1. Le somme erogate agli enti locali, a titolo di anticipazione di contributi assegnati ai sensi della legge regionale 21 giugno 1950, n. 17, per il finanziamento di manifestazioni sportive, culturali e di spettacolo, negli esercizi 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, e della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, per il sostegno di iniziative di tutela della cultura e della lingua sarda assegnati negli esercizi 1997, 1998, 1999 e 2000, nonché per gli interventi previsti dalla legge regionale n. 4 del 2000, art. 41, comma 3, per l'organizzazione di manifestazioni di interesse regionale nel campo delle tradizioni popolari e del folklore, assegnati nell'esercizio 2000 possono essere utilizzate dai medesimi per l'organizzazione di manifestazioni fino al 31 dicembre 2001. 2. I contributi impegnati nell'anno 1998 a favore dei soggetti di cui all'art. 13 della legge regionale n. 26 del 1997, possono essere utilizzati dai medesimi per le manifestazioni svolte nell'anno 1999, ancorchè non risultino beneficiari di anticipazione. | |
Art. 29 bis 1. Il comma 23 dell'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, è sostituito dai seguenti: "23. Per il completamento delle biblioteche dipendenti da enti locali, finanziate ai sensi della legge regionale 24 novembre 1950, n. 64, è autorizzato nell'anno 2001 lo stanziamento di lire 7.000.000.000 (euro 3.615.198,29) (UPB S11.037 - cap. 11105); il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'art. 4, lett. i), legge regionale 7 gennaio.1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni. 23 bis. Per l'attuazione di attività connesse al potenziamento delle innovazioni e della strumentazione tecnologica e multimediale, per l'attivazione e lo sviluppo di servizi sovracomunali, e per il potenziamento a tali fini delle istituzioni bibliografiche pubbliche e private, è autorizzato nell'anno 2001 lo stanziamento di lire 2.600.000.000 (euro 1.342.787,93) (UPB S11.037 - cap. 11105/01). 23 ter. Per spese ed interventi finalizzati all'esercizio dei compiti di Soprintendenza dei beni librari delegati ai sensi degli articoli 11 e 12 del DPR n. 480 del 1975, nonché alla tutela, conservazione, valorizzazione e pubblica fruizione del materiale librario raro e antico e, comunque, di interesse storico e locale, è autorizzato nell'anno 2001 lo stanziamento aggiuntivo di lire 400.000.000 (euro 206.582,75) (UPB S11.038 - cap. 11108)." | ||
Art. 29 ter 1. La Regione finanzia programmi e progetti di ricerca aventi prevalentemente riferimento alla realtà sarda. In particolare sono oggetto di finanziamento studi e ricerche di carattere scientifico di qualsiasi natura, compresa la pubblicazione di memorie originali, di opere di particolare valore, nonché di quelle a carattere periodico. Destinatari degli interventi sono, oltre ai soggetti privati, anche gli enti, gli istituti e le società di ricerca aventi sede legale e operativa in Sardegna, con esclusione delle Università, già beneficiarie di analoghe provvidenze finanziarie per i medesimi fini, ai sensi della Legge n. 26 del 1996. 2. La relativa spesa è quantificata in lire 200.000.000 (euro 213.613,59) per l'anno 2001 (UPB S11.016). |
Art. 14 quater 1. E' autorizzata nell'anno 2001 la spesa di lire 200.000.000 (euro 103.291,37) quale contributo straordinario per la realizzazione del film "Arcipelaghi" prodotto in Sardegna (UPB S11.050). | ||
Art. 14 quinquies 1. E' autorizzata l'erogazione d'un contributo annuo di lire 50.000.000 (euro 25.822,84) a favore del Comune di Sarule per l'organizzazione del Sarule Film Festival per ragazzi, collegato al Premio Internazionale Giffoni Film Festival (UPB S11.050). | ||
Art. 15 1. È autorizzata la spesa di lire 500.000.000 (euro 258.228,45) per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per l'attuazione degli interventi finalizzati all'espansione e gestione in ambito regionale del Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN), previsti dall'articolo 80, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, nonché degli interventi relativi allo svolgimento di attività connesse allo sviluppo delle mediateche, nell'ambito del potenziamento delle innovazioni e delle strumentazioni tecnologiche e multimediali, con riferimento alle biblioteche di pubblica lettura, ai sistemi bibliotecari ed ai servizi bibliotecari regionali (UPB S11.040 Cap. N.I.). |
Art. 15 (soppresso)
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Art. 16 1. È autorizzata la spesa annua di lire 250.000.000 (euro 129.114,22) per l'attivazione di modalità di concertazione con le Province per il decentramento di funzioni e per lo sviluppo di servizi culturali e formativi sovracomunali (UPB S11.029 Cap. N.I.). |
Art. 16 (soppresso)
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Art. 17 1. Per la realizzazione dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica regionale è autorizzata, ad integrazione delle assegnazioni statali, la spesa di lire 600.000.000 (euro 309.874,14) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 (UPB S11.017 Cap. N.I.). |
Art. 17 (soppresso)
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Art. 18 1. A valere sugli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 11105 è autorizzata la concessione di un contributo di lire 200.000.000 (euro 103.291,38) annui al Consorzio per la Pubblica Lettura "Sebastiano Satta" di Nuoro per le spese di funzionamento. (UPB S11.037). |
Art.
18 | |
Art. 19 1. L'articolo 5 della legge regionale 31 luglio 1990, n. 35, è così sostituito: "Art. 5 - Premio Costantino Nivola 1. La Fondazione Costantino Nivola organizza periodicamente un premio di scultura, eventualmente esteso anche ad altre forme di espressione artistica, intitolato a Costantino Nivola. 2. Il regolamento del premio deve prevedere che i vincitori dello stesso tengano incontri culturali con le popolazioni, ed in particolare con i giovani di Orani e dei paesi vicini. 3. Per il perseguimento delle finalità del presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 150.000.000 (euro 77.468,53) (UPB S11.050 Cap. 11089/02 D.V.).". |
Art.
19 1. L'articolo 5 della legge regionale 31 luglio 1990, n. 35, è così sostituito: "Art. 5 - Premio Costantino Nivola 1. La Fondazione Costantino Nivola organizza periodicamente un premio di scultura, eventualmente esteso anche ad altre forme di espressione artistica, intitolato a Costantino Nivola. 2. Il regolamento del premio deve prevedere che i vincitori dello stesso tengano incontri culturali con le popolazioni, ed in particolare con i giovani di Orani e dei paesi vicini. 3. Per il perseguimento delle finalità del presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 400.000.000 (euro 206.582,75) (UPB S11.050 - cap. 11089/02 D.V.).". | |
Art. 20 1. L'articolo 5 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 35 è così sostituito: "Art. 5 - Premio letterario Giuseppe Dessì 1. Il Comune di Villacidro organizza periodicamente un premio letterario, eventualmente esteso anche ad altre forme di espressione artistica, intitolato a Giuseppe Dessì. Il regolamento del premio deve prevedere che i vincitori dello stesso tengano incontri culturali con le popolazioni, ed in particolare con i giovani di Villacidro e dei paesi vicini. 2. Per il perseguimento delle finalità del presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) (UPB S11.050 Cap. 11088 D.V.).". |
Art. 20 1. L'articolo 5 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 35, è così sostituito: "Art. 5 - Premio letterario Giuseppe Dessì 1. Il Comune di Villacidro organizza periodicamente un premio letterario, eventualmente esteso anche ad altre forme di espressione artistica, intitolato a Giuseppe Dessì. Il regolamento del premio deve prevedere che i vincitori dello stesso tengano incontri culturali con le popolazioni, ed in particolare con i giovani di Villacidro e dei paesi vicini. 2. Per il perseguimento delle finalità del presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 160.000.000 (euro 82.633,1) (UPB S11.050 - cap. 11088 D.V.).". | |
Art. 20 bis 1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 26, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, il relativo stanziamento è assegnato al comune di Siligo. 2. Alla stessa amministrazione è attribuito per gli anni 2002-2003 un ulteriore stanziamento annuale di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) per far fronte alle attività ordinarie di gestione (UPB S11.050). | ||
CAPO III Art. 21 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna) è aggiunto il seguente comma: "3. Per l'esecuzione dell'indagine conoscitiva finalizzata alla costituzione dell'Albo regionale di cui al presente articolo nonché per l'assolvimento degli adempimenti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 ed alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di aziende specializzate nel campo della rilevazione statistica e informatica. Le spese relative gravano sulle disponibilità dell'UPB S11.030 - Cap. 11117/10.". 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale n. 17 del 1999 è introdotto il seguente comma: "3 bis - Per le associazioni affiliate all'Associazione Sport Disabili (FISD) si prescinde dalla nozione di attività giovanile ed il contributo di cui al precedente comma 3 è assegnato con riferimento al numero totale degli atleti praticanti attività federale. A modifica della lettera a) del comma 2, il limite dei cinque anni di attività è, per dette società affiliate alla FISD, riportato al numero di due anni di attività effettivamente svolta e certificata dal Presidente nazionale della federazione (UPB S11.032 Cap. N.I.).". |
CAPO III Art. 21 (soppresso)
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Art. 22 1. È autorizzata, in ciascuno degli anni 2001 e 2002, la spesa di lire 500.000.000 (euro 258.228,45) per la concessione di contributi per l'organizzazione di competizioni golfistiche a livello nazionale ed internazionale da tenersi in Sardegna. (UPB S11.051 Cap. N.I.). |
Art. 22 (soppresso)
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Art. 5 1. E' autorizzato lo stanziamento di lire 500.000.000 (euro 258.228,45) per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 per la diffusione di sussidi didattici nelle scuole della Sardegna (UPB S11.010 Cap. N.I.). |
Art. 5 (soppresso)
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Art. 6 1. Per dare continuità all'intervento contro l'abbandono e la dispersione scolastica previsto dall'articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 è autorizzato, mediante assegnazione alle Amministrazioni provinciali secondo i criteri contenuti nella predetta disposizione, l'ulteriore stanziamento di lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80) per ciascuno degli anni 2001 e 2002, (UPB S11.010 Cap. 11003/02). |
Art. 6 (soppresso)
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Art. 7 1. E' autorizzata nell'anno 2001 la concessione di un contributo straordinario di lire 95.000.000 (euro 49.063,41) al Distretto scolastico n. 23 di Cagliari, quale contributo dell'80% a copertura degli oneri sostenuti per la realizzazione del progetto di orientamento scolastico nella scuola dell'obbligo nell'anno scolastico 1997-1998 (UPB S11.010 Cap. N.I.). |
Art. 7 (soppresso)
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CAPO II Art. 8 1. E' autorizzato, un contributo annuo di lire 100.000.000 (euro 51.645,69) a favore della Cooperativa culturale "Carta Meloni", di Santu Lussurgiu per le spese di istituzione e funzionamento dei Corsi di Laurea breve istituiti in Santu Lussurgiu dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (UPB S11.016 Cap. N.I.). |
CAPO II Art. 8 (soppresso)
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Art. 9 1. In attuazione dell' articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 26, gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale a favore delle Università della Sardegna confluiscono, a decorrere dall'anno 2002, in un fondo globale denominato: "Interventi regionali per l'Università". 2. Nel predetto fondo, incluso in un'apposita UPB dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport confluiscono, in particolare, i finanziamenti ed i contributi previsti da: 1) articolo 32, commi 1 e 2 della legge regionale 8 marzo1997, n. 7; 2) articolo 29, comma 3 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4; 3) legge regionale 31 marzo 1992, n. 5; 4) legge regionale 9 agosto 1950, n. 43; 5) articolo 37 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2. 3. Il fondo viene ripartito annualmente tra le Università della Sardegna con le modalità di cui all'articolo 4 della citata legge regionale n. 26 del 1996 per la realizzazione degli interventi elencati nell'articolo 2 della stessa legge o, comunque, finalizzati al sostegno della formazione, della didattica e della ricerca nelle Università della Sardegna. 4. Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 26 del 1996 e della verifica del rispetto degli indirizzi programmatici concordati, le Università, entro quindici giorni dall'approvazione del proprio conto consuntivo e, comunque, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmettono all'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport una dettagliata relazione sull'utilizzazione dei fondi. |
Art. 9 (soppresso) | |
Art. 10 1. Per le finalità previste dall'articolo 24 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32, è autorizzata per ciascuno degli anni 2002 e 2003 la spesa di lire 250.000.000 (euro 129.114,22) annui (UPB S11.016 Cap. 11064). |
Art. 10 (soppresso)
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Art. 11 1. L'articolo 17, comma 2 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna) è così integrato: dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera: " g) storia della filosofia in Sardegna" |
Art. 11 Integrazione alla legge regionale n. 26 del 1997 1. L'articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, "Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna" come sostituito dall'art. 37 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, relativamente al cumulo fra i contributi regionali e quelli concessi da altri soggetti per la medesima iniziativa, è applicabile alle attività previste dalla citata legge regionale n. 26 del 1997, per gli interventi finanziati negli anni 1998 e 1999. | |
Art. 12 1. In attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 1997, in ordine alla valorizzazione della cultura della Sardegna, intesa come strumento necessario per l'esercizio delle competenze statutarie, e fino all'adozione di norme organiche in materia di attività culturali, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della medesima legge regionale n. 26 del 1997, il sostegno contributivo all'organizzazione di iniziative culturali è autorizzato in applicazione delle procedure autorizzate dall'articolo 13 della succitata legge regionale n. 26 del 1997. Su detta disponibilità graveranno anche le risorse per la costituzione di nuove Fondazioni a partecipazione regionale, impegnate nella salvaguardia e valorizzazione della cultura dell'Isola (UPB S11.031 Cap. 11061/03).
2. Con riferimento a quanto disposto dal comma 1, i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale 2 gennaio 1990, n. 1 nonché quelli previsti in attuazione di iniziative miste di natura spettacolistica e culturale a favore degli enti pubblici territoriali, gravano sul capitolo 11115, nella cui dotazione una quota non inferiore al 70% deve essere riservata al finanziamento dei progetti inoltrati da detti enti pubblici territoriali. |
Art. 12 (soppresso)
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Art. 13 1. È autorizzata la spesa di lire 978.000.000 (euro 505.094,85) nell'anno 2001 e di lire 880.000.000 (euro 454.482,07) nell'anno 2002 per la realizzazione di interventi, attraverso le emittenti radiotelevisive, finalizzati all'attivazione di iniziative culturali e promozionali (UPB S11.036 Cap. N.I.). |
Art. 13 (soppresso)
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Art. 14 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 44 (Istituzione della Giornata del Popolo Sardo "Sa Die de sa Sardinia") è aggiunto il seguente comma: "5. Le finalità della presente legge sono estese alle popolazioni sarde residenti fuori dal territorio regionale ed all'estero". |
Art. 14 (identico)
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Art. 14 bis 1. Per gli interventi previsti dall'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'anno 2001 l'ulteriore spesa di lire 400.000.000 (euro 206.582,75) (UPB S11.050 - cap. 11102-03). | ||
Art. 14 ter 1. Sono autorizzati per l'anno 2001 gli stanziamenti di lire 5.300.000.000 (euro 2.737.221,56) per la copertura annuale dei progetti approvati con il programma di cui all'art. 38 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 e di lire 1.500.000.000 (euro 774.685,34) per il finanziamento di progetti non ammessi per mancanza di copertura finanziaria e la cui esclusione comporti l'interruzione di servizi già attivi nel territorio (UPB S11.031 - cap. 11129). |
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE TITOLO: Interventi integrativi in materia di istruzione scolastica, cultura, informazione, sport spettacolo e trasferimento di funzioni agli enti locali | |
CAPO I Art. 1 1. L'articolo 18 della legge regionale 25 giugno 1984 n. 31, modificato dal comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 20 aprile 1993 n. 17 è sostituito dal seguente: "Art. 18 - Somme non utilizzate 1. Le somme assegnate annualmente ai Comuni, ai Consorzi di Comuni, alle Province, nonché ai Distretti scolastici e agli Istituti professionali di Stato ovvero ad altre Istituzioni scolastiche, non spese nell'anno di riferimento, ed i relativi interessi maturati, possono essere utilizzati dagli stessi enti, per le medesime finalità, entro i due anni scolastici successivi. 2. I contributi concessi dalla Regione, negli esercizi finanziari decorsi, a favore dei Comuni, delle Province o direttamente ad Istituzioni scolastiche - per le finalità previste dalle leggi regionali 25 giugno 1984 n. 31 e 1 giugno 1993 n. 25, in materia di diritto allo studio, per i quali siano già decorsi i termini indicati nel precedente comma 1, possono essere utilizzati, dagli organismi beneficiari, per le medesime finalità, unitamente ai relativi interessi maturati, entro l'anno scolastico 2000-2001. Le somme non spese entro il termine del 31 agosto 2001 dovranno essere riversate nel bilancio regionale entro i successivi sessanta giorni; in caso di inottemperanza, verranno applicati gli interessi di mora. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per i contributi concessi con la legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26. |
CAPO I Art. 1 1. L'articolo 18 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, modificato dal comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, è sostituito dal seguente: "Art. 18 - Somme non utilizzate 1. Le somme assegnate annualmente ai Comuni, ai consorzi di Comuni, alle Province, agli istituti professionali di Stato ovvero ad altre istituzioni scolastiche, non spese nell'anno di riferimento, ed i relativi interessi maturati, possono essere utilizzati dagli stessi enti, per le medesime finalità, entro i due anni scolastici successivi. 2. I contributi concessi dalla Regione, negli esercizi finanziari decorsi, a favore dei Comuni, delle Province o direttamente ad istituzioni scolastiche - per le finalità previste dalle leggi regionali 25 giugno 1984, n. 31, e 1° giugno 1993, n. 25, in materia di diritto allo studio, per i quali siano già decorsi i termini indicati nel comma 1, possono essere utilizzati, dagli organismi beneficiari, per le medesime finalità, unitamente ai relativi interessi maturati, entro l'anno scolastico 2001-2002. Le somme non spese entro il termine del 30 settembre 2002 devono essere riversate nel bilancio regionale entro i successivi sessanta giorni; in caso di inottemperanza, vengono applicati gli interessi di mora. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per i contributi concessi con la legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26.". | |
Art. 2 1. Nell'articolo 13 della legge regionale 9 giugno 1994 n. 27, il comma 1 è sostituito dai seguenti: "1. Per la rendicontazione dei contributi concessi a' termini delle leggi regionali 21 giugno 1950, n. 17; 15 giugno 1978, n. 37; 18 novembre 1986, n. 64; 22 gennaio 1990, n. 1, articoli 56 e 60; 15 ottobre 1997, n. 26, articolo 13; 15 ottobre 1997, n. 28; 15 aprile 1998, n. 11, articolo 42; 17 maggio 1999, n. 17 e 20 aprile 2000, n. 4, articolo 41, comma 3, nei casi in cui la normativa di settore non individui esattamente la percentuale contributiva, i soggetti beneficiari delle provvidenze regionali devono confermare, con apposita dichiarazione regolarmente resa, la corrispondenza qualitativa e quantitativa dell'iniziativa realizzata a quella inizialmente prevista, e produrre la regolare documentazione consuntiva - in forma di elenchi delle pezze giustificative della spese sostenute - per un importo non inferiore al contributo concesso, adempiendo, inoltre, alle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 29 gennaio 1994 n. 2. 1 bis. La semplificazione amministrativa e contabile di cui al comma 1 , entra in vigore a valere dall'esame dei rendiconti relativi ai contributi concessi nell'anno 1999, con carico ai capitoli 11061-03, 11083, 11083-03, 11094, 11099, e dell'esame dei rendiconti relativi ai contributi concessi nell'anno 2000, con carico ai capitoli 11102-03, 11104-01, 11115, 11117-05, 11117-07 e 11136". 2. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: "2 bis. Per la rendicondazione dei contributi inferiori alla somma di Lire 10.000.000 (euro 5.164,57) concessi a' termini delle leggi regionali 21 giugno 1950, n. 17; 15 ottobre 1997, n. 26, articolo 13; 15 ottobre 1997, n. 28; 15 aprile 1998, n. 11 articolo 42; 17 maggio 1999, n. 17 e 20 aprile 2000, n. 4, articolo 41, comma 3, gli enti pubblici territoriali beneficiari devono produrre una dichiarazione confirmatoria dell'avvenuto svolgimento delle iniziative ammesse a contributo e delle spese sostenute, in misura pari alla somma ammissibile riconosciuta dall'annuale provvedimento di programmazione regionale." |
Art. 2 1. Nell'articolo 13 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, il comma 1 è sostituito dai seguenti: "1. Per la rendicontazione dei contributi concessi a' termini delle leggi regionali 21 giugno 1950, n. 17; 15 giugno 1978, n. 37; 18 novembre 1986, n. 64; 22 gennaio 1990, n. 1, articoli 56 e 60; 15 ottobre 1997, n. 26, articolo 13; 15 ottobre 1997, n. 28; 15 aprile 1998, n. 11, articolo 42; 17 maggio 1999, n. 17 e 20 aprile 2000, n. 4, articolo 41, comma 3, i soggetti beneficiari delle provvidenze regionali devono confermare, con apposita dichiarazione regolarmente resa, la corrispondenza qualitativa e quantitativa dell'iniziativa realizzata a quella inizialmente prevista, e produrre la regolare documentazione consuntiva - in forma di elenchi dei giustificativi delle spese sostenute - per un importo non inferiore al contributo concesso, adempiendo, inoltre, alle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2. 1 bis. La semplificazione amministrativa e contabile di cui al comma 1 , entra in vigore a valere dall'esame dei rendiconti relativi ai contributi concessi nell'anno 2000, con carico ai capitoli 11061-03, 11083, 11083-03, 11094, 11099, e dall'esame dei rendiconti relativi ai contributi concessi nell'anno 2001, con carico ai capitoli 11102-03, 11104-01, 11115, 11117-05, 11117-07 e 11136.". 2. Dopo il comma 2 del medesimo articolo 13 è aggiunto il seguente: "2 bis. Per la rendicontazione dei contributi inferiori alla somma di lire 30.000.000 (euro 15.493,70) concessi a' termini delle leggi regionali 21 giugno 1950, n. 17; 15 ottobre 1997, n. 26, articolo 13; 15 ottobre 1997, n. 28; 15 aprile 1998, n. 11, articolo 42; 17 maggio 1999, n. 17 e 20 aprile 2000, n. 4, articolo 41, comma 3, gli enti pubblici territoriali beneficiari devono produrre una dichiarazione confirmatoria dell'avvenuto svolgimento delle iniziative ammesse a contributo e delle spese sostenute, in misura pari alla somma ammissibile riconosciuta dall'annuale provvedimento di programmazione regionale." | |
Art. 2 bis 1. Le disposizioni contenute nell'art. 18 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, come modificato dal comma 2 dell'art. 47 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, devono intendersi estese a tutte le istituzioni scolastiche assegnatarie di interventi finanziari della Regione per il diritto allo studio. | ||
Art. 3 1. Le Amministrazioni locali, singole e associate, nonché le Istituzioni scolastiche assegnatarie dei finanziamenti regionali concessi in materia di diritto allo studio ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984 n. 31, e successive modificazioni, nonché le Università della Sardegna, sono autorizzate, ove non vi abbiano già provveduto secondo le vigenti disposizioni, a rendicontare all'Amministrazione regionale i finanziamenti pregressi e successivi all'entrata in vigore della presente disposizione, con attestazione di avvenuta e corretta spendita delle risorse assegnate, mediante idoneo prospetto riepilogativo, certificato dal responsabile del competente ufficio dell'ente. 2. Tale disposizione, limitatamente alle Amministrazioni locali singole e associate, si applica esclusivamente nei casi di finanziamenti concessi a domanda degli enti medesimi per l'attuazione di progetti obiettivo previsti dagli articoli 6, lettere g) e h), 7, lettere e), f), e g) della legge regionale n. 31 del 1984. Per quanto riguarda invece gli interventi straordinari concessi ad integrazione delle risorse destinate alle spese correnti per il diritto allo studio trasferite ai sensi della legge regionale n. 25 del 1993, sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3 della predetta legge regionale. 3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per i contributi concessi in base alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, nonché agli interventi di formazione tecnica superiore (I.F.T.S.). |
Art. 3 1. Le amministrazioni locali, singole e associate, nonché le istituzioni scolastiche assegnatarie dei finanziamenti regionali concessi in materia di diritto allo studio ai sensi della legge regionale n. 31 del 1984, e successive modificazioni, nonché le Università della Sardegna, sono autorizzate, ove non vi abbiano già provveduto secondo le vigenti disposizioni, a rendicontare all'Amministrazione regionale i finanziamenti pregressi e successivi all'entrata in vigore della presente disposizione, con attestazione di avvenuta e corretta spendita delle risorse assegnate, mediante idoneo prospetto riepilogativo, certificato dal responsabile del competente ufficio dell'ente. 2. Tale disposizione, limitatamente alle amministrazioni locali singole e associate, si applica esclusivamente nei casi di finanziamenti concessi a domanda degli enti medesimi per l'attuazione di progetti obiettivo previsti dagli articoli 6, lettere g) e h), 7, lettere e), f), e g) della legge regionale n. 31 del 1984. Per quanto riguarda invece gli interventi straordinari concessi ad integrazione delle risorse destinate alle spese correnti per il diritto allo studio trasferite ai sensi della legge regionale n. 25 del 1993, sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, della predetta legge regionale. 3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per i contributi concessi alle amministrazioni locali ed alle istituzioni scolastiche in base alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, nonché agli interventi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.). | |
Art. 4 1. I Comuni di Cagliari e Sassari provvedono all'utilizzazione delle risorse finanziarie loro assegnate dall'Amministrazione regionale nel corrente e nei precedenti esercizi finanziari e destinate al finanziamento di posti gratuiti di studio per convittori e semiconvittori, rispettivamente presso i Convitti Nazionali "V. Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari, in base al D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (articolo 6, 27° comma, Legge 27 dicembre 1984, n. 887, legge regionale 30 dicembre 1985, n. 33, articolo 24, 22° comma, Legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 48, legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 e articolo 53, legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9), nelle forme previste dalla Legge n. 142 del 1990. 2. Le eventuali somme residue, ivi comprese quelle dell'esercizio finanziario in corso, potranno essere utilizzate dalle Amministrazioni Comunali di Cagliari e Sassari , su richiesta dei Rettori dei rispettivi Convitti "V. Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari, per l'assegnazione "ad annum" di posti gratuiti per convittori e semiconvittori in favore di alunni particolarmente bisognosi e meritevoli. 3. Al termine di ciascun anno scolastico, e comunque non oltre il 30 novembre successivo, i Comuni di Cagliari e Sassari provvedono a trasmettere all'Assessorato regionale della pubblica istruzione una relazione contenente i dati essenziali relativi alle spese effettuate nell'anno scolastico precedente. |
Art. 4 1. I Comuni di Cagliari e Sassari provvedono all'utilizzazione delle risorse finanziarie loro assegnate dall'Amministrazione regionale nel corrente e nei precedenti esercizi finanziari e destinate al finanziamento di posti gratuiti di studio per convittori e semiconvittori, rispettivamente presso i Convitti Nazionali "V. Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari, in base al D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (articolo 6, comma 27, Legge 27 dicembre 1984, n. 887, legge regionale 30 dicembre 1985, n. 33, articolo 24, comma 22, Legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 48, legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 e articolo 53, legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9), nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina anche le modalità di verifica e controllo, attraverso il conto consuntivo, delle spese effettuate. 2. Le eventuali somme residue, ivi comprese quelle dell'esercizio finanziario in corso, possono essere utilizzate dalle amministrazioni comunali di Cagliari e Sassari su richiesta dei Rettori dei rispettivi Convitti "V. Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari, per l'assegnazione "ad annum" di posti gratuiti per convittori e semiconvittori in favore di alunni particolarmente bisognosi e meritevoli. 3. Al termine di ciascun anno scolastico, e comunque non oltre il 30 novembre successivo, i Comuni di Cagliari e Sassari provvedono a trasmettere all'Assessorato regionale della pubblica istruzione una relazione contenente i dati essenziali relativi alle spese effettuate nell'anno scolastico precedente. |