CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 143
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS, di concerto con l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, ONIDA
il 19 dicembre 2000
Norme in materia di ricerca scientifica e tecnologica
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il progresso economico e sociale degli ultimi decenni è stato segnato, in maniera sempre più evidente e profonda, dallo sviluppo delle nuove tecnologie conseguente all'utilizzo dei risultati della ricerca applicata.
Le nuove tecnologie hanno profondamente modificato i sistemi economici introducendo nuovi prodotti e nuovi processi produttivi, integrando sempre di più i mercati e globalizzando le imprese. Grazie soprattutto allo sviluppo delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC), si sono poste le basi per una crescita globale ed integrata in tutti i settori dell'economia, dalle produzioni industriali ai servizi e alla ricerca, rendendo di fatto la scelta localizzativa di nuovi impianti e unità operative sempre meno dipendente dalla posizione geografica, e sempre più dipendente invece dalle complessive condizioni ambientali (infrastrutture, livello tecnologico, istruzione, qualità della vita) che ogni paese o regione è in grado di offrire.
Il ritardo dell'Italia nell'organizzare le condizioni ideali di "sistema" è purtroppo ancora grave, se si considera che:
- gli investimenti in R&S in Italia nel 1996 sono pari solo all'1,02 per cento del PIL nazionale, contro percentuali che variano dall'1,8 per cento della media UE ai 2,5 per cento degli USA e ai 2,8 per cento del Giappone;
- nel Mezzogiorno gli investimenti in R&S rispetto al PIL scendono ad appena lo 0,63 per cento;
- le dotazioni di infrastrutture avanzate sono decisamente carenti, in particolare per quanto riguarda le reti di telecomunicazione;
- il sistema dell'istruzione e della formazione professionale appare inadeguato rispetto alle necessità di competenze sempre più avanzate e specializzate provenienti dal mondo delle imprese.
In un così carente contesto nazionale anche le potenzialità del sistema regionale sardo rischiano di essere vanificate e per le imprese sarde appare ancora più ardua la sfida imposta dal processo di globalizzazione in atto.
Secondo i più recenti dati disponibili a livello regionale (1995), mentre la spesa in R&S da parte delle Pubbliche Amministrazioni in Sardegna è sostanzialmente vicina alla media del meridione (2,4 per cento della spesa totale italiana), è in forte calo la spesa in R&S da parte delle imprese (lo 0,3 per cento del totale nazionale, contro la media del Meridione del 2,1 per cento).
Altri dati confermano inoltre un limitato grado di innovatività del sistema impresa ed un numero estremamente ridotto di imprese innovative presenti sul territorio regionale.
Ormai da diversi anni, tuttavia, la Regione Autonoma della Sardegna, attraverso in particolare la realizzazione del parco scientifico regionale e la promozione di centri regionali di ricerca e sviluppo d'eccellenza, ha intrapreso una nuova strada che guarda con crescente interesse e maggiori disponibilità finanziarie alle iniziative di ricerca e di innovazione tecnologica, ed alla integrazione delle attività delle università e dei centri di ricerca sardi nel sistema economico e imprenditoriale locale.
Attraverso il rafforzamento di queste iniziative e con interventi ordinari e straordinari la Regione Autonoma della Sardegna deve proseguire la sua attività finalizzata ad accrescere la competitività del sistema produttivo locale, creare le condizioni ambientali più idonee per lo sviluppo di nuove intraprese ad alto quoziente tecnologico e attrarre nell'Isola imprese esterne per iniziative di ricerca e sviluppo e produzioni innovative.
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Il presente disegno di legge si inserisce all'interno degli indirizzi strategici e degli obiettivi fondamentali definiti dal Documento di Programmazione Economica e Finanziaria della Regione Autonoma della Sardegna, che evidenziano l'alto grado di correlazione esistente tra le attività di ricerca e sviluppo tecnologico e le potenzialità di crescita del sistema economico regionale, e si propone di contribuire alla definizione di un organico quadro di riferimento per le iniziative regionali di ricerca applicata e di innovazione tecnologica finalizzate all'espansione dell'apparato produttivo regionale, individuando priorità, strumenti, procedure e soggetti verso i quali rivolgere gli interventi.
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono principalmente i seguenti:
- assegnare all'Amministrazione regionale una preminente funzione di stimolo per la crescita del sistema economico locale, nonché di promozione di interventi attivi per lo sviluppo della ricerca applicata, favorendo al contempo le applicazioni produttive dei risultati della ricerca ed agevolando i processi di innovazione tecnologica e di creazione di imprese a tecnologia avanzata;
- attrarre in Sardegna centri di ricerca e sviluppo ed imprese ad elevato contenuto tecnologico per lo sviluppo di nuove attività che comportino creazione di occupazione qualificata;
- favorire l'accesso a strumenti di finanza innovativa;
- favorire i processi di formazione avanzata nell'area delle tecnologie;
- agevolare la partecipazione ai programmi europei di ricerca e sviluppo.
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Il disegno di legge si compone di 14 articoli.
Nel Titolo I si definisce il ruolo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica nel contesto regionale, e si individuano gli interventi che l'Amministrazione regionale è chiamata ad attivare nonché le tipologie di soggetti beneficiari delle azioni previste.
Il Titolo II, dopo aver previsto la costituzione di uno specifico strumento di valutazione delle attività di ricerca (il Comitato di valutazione della ricerca), reca la specificazione degli interventi a sostegno della ricerca applicata, secondo una articolazione che prevede l'azione di indirizzo della Regione, attraverso la promozione ed il finanziamento di programmi regionali di ricerca della operatività della L.R. n. 15/1994; la sollecitazione di iniziative ad alto contenuto tecnologico provenienti dalle grandi imprese (contratti di programma) o piccole e medie (sostegno alla creazione di fondi di capitale di rischio, accesso ai programmi comunitari, formazione di nuovi operatori di ricerca e sviluppo).
Il Titolo III è incentrato sugli interventi dell'Amministrazione regionale a sostegno dello sviluppo tecnologico e della creazione d'impresa a tecnologia avanzata, con riferimento particolare al ruolo del Consorzio Ventuno (nella sua veste di promotore e gestore del parco scientifico e tecnologico regionale, ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 13 del 1991), nel campo della sperimentazione, innovazione, trasferimento tecnologico, incubazione e creazione d'impresa.
Il Titolo IV reca disposizioni regolamentari e finanziarie.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
TITOLO I Art. 1 1. La Regione Autonoma della Sardegna attribuisce alla ricerca tecnologica, all'interno degli indirizzi strategici e degli obiettivi definiti dal Documento di Programmazione Economica e Finanziaria della Regione, una essenziale funzione di stimolo per la crescita del sistema economico locale e promuove interventi attivi per sviluppare la ricerca industriale, favorire le applicazioni produttive dei risultati della ricerca ed agevolare i processi di innovazione tecnologica delle imprese. |
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Art. 2 1. Ai sensi della presente legge vengono favoriti i seguenti interventi: a) la realizzazione di attività di ricerca applicata finalizzate all'espansione dell'apparato produttivo regionale; b) la realizzazione di attività di sperimentazione industriale, di prototipazione e di trasferimento tecnologico; c) la promozione dell'innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese locali; d) l'attrazione in Sardegna di imprese a tecnologia avanzata e di centri di ricerca e sviluppo; e) il sostegno per la realizzazione di strutture di ricerca; f) i processi di creazione di nuova impresa a tecnologia avanzata; g) l'accesso a strumenti di finanza innovativa; h) la formazione avanzata alle nuove tecnologie. |
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Art. 3 1. Sono ammessi a beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge: a) le piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del Codice Civile, numeri 1) e 3); b) le imprese artigiane di produzione di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere a) e b); d) i consorzi e società consortili di ricerca a struttura pubblica, privata e mista, anche con la partecipazione di Università; e) le grandi imprese e loro centri di ricerca e sviluppo; f) le piccole e medie imprese a tecnologia avanzata. 2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono avere sede legale ed operativa in Sardegna. I soggetti di cui alle lettere c), d) e) ed f) del medesimo comma 1 devono avere in Sardegna almeno la sede operativa. |
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TITOLO II Art. 4 1. Presso l'Assessorato della programmazione è istituito, sotto la Presidenza dell'Assessore della programmazione o di un suo delegato, il Comitato della ricerca ed innovazione. 2. Sono compiti del Comitato: a) esprimere pareri sulla validità tecnico - scientifica e sulle ricadute economiche e produttive dei progetti di ricerca presentati dai soggetti beneficiari nelle forme di cui all'articolo 5 e fornisce pareri ed orientamenti quando gli stessi vengano espressamente richiesti; b) assicurare la più ampia concertazione sulle strategie con il sistema della ricerca e delle imprese; c) garantire il coordinamento con gli interventi in materia previsti da altre normative regionali, nazionali e comunitarie. 3. Il Comitato è nominato con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio; detto decreto definisce anche composizione, durata e modalità di funzionamento del Comitato stesso. |
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Art. 5 1. L'Amministrazione regionale promuove e finanzia la realizzazione di programmi di ricerca applicata nelle misure consentite dalla normativa statale e comunitaria. 2. Per la determinazione delle misure dell'intervento nei casi di attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, così come definite dalla disciplina di cui al comma 1, si applicano i criteri generali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 ottobre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27, supplemento ordinario, del 3 febbraio 1998. In analogia con l'articolo 4, comma 15, del decreto citato, i costi dei progetti ammessi a contributo decorrono dalla data di approvazione dei programmi di cui al comma 5 e comunque dal novantesimo giorno dalla data di presentazione del progetto. 3. I programmi di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, a termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche integrazioni. |
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Art. 6 1. L'Amministrazione regionale contribuisce al finanziamento dei progetti di ricerca applicata da attuarsi in Sardegna presentati dai soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge e ammessi alle agevolazioni dell'UE nell'ambito dei programmi quadro per la R&S, fino al raggiungimento della contribuzione massima consentita dalla "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" n. 96/C45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C. |
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Art. 7 1. Per gli effetti di cui all'articolo 24 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge e per integrare le dotazioni dei fondi speciali per la riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi e del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, quelle iscritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge. |
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Art. 8 1. Al fine di favorire la localizzazione all'interno delle sedi del parco tecnologico regionale, di unità operative e/o centri di ricerca e sviluppo di grandi imprese ad elevato contenuto tecnologico, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato a contrarre con tali imprese, anche organizzate in consorzio, contratti di programma che prevedano interventi specifici a carico dell'Amministrazione regionale a fronte di iniziative che comportino creazione di occupazione qualificata per lo sviluppo di nuove attività. 2. Detti contratti possono prevedere la concessione di agevolazioni in conto investimenti pari all'entità massima di quelle previste dalla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15, ed in conto ricerca e formazione. 3. Detti contratti definiscono i programmi, gli obiettivi, i tempi di attuazione e le modalità di finanziamento delle iniziative e possono prevedere anche la localizzazione di unità produttive nelle aree artigianali ed industriali immediatamente circostanti purché direttamente collegate alle unità operative e/o ai centri di ricerca e sviluppo presenti all'interno del parco. |
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Art. 9 1. Al fine di favorire la diffusione di forme di finanziamento di iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico, l'Amministrazione regionale promuove lo sviluppo di imprese e fondi di capitale di rischio specializzati nel finanziamento dello start-up di piccole e medie imprese a valle dei risultati della ricerca prodotti in ambito regionale e in particolare nei centri e nelle strutture del parco scientifico e tecnologico. 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a: a) supportare le attività di investimento di imprese e fondi di capitale di rischio in iniziative imprenditoriali avviate da piccole e medie imprese aventi sede nella regione Sardegna, partecipando al capitale di dette imprese e fondi in misura non eccedente il 50 per cento della loro partecipazione alle singole iniziative; b) partecipare al capitale di imprese e fondi di capitale di rischio istituiti ed operativi nell'ambito della regione Sardegna nella misura massima del 25 per cento del capitale medesimo; c) partecipare alla copertura dei costi di funzionamento delle imprese e fondi di cui al punto precedente nella fase iniziale di sviluppo in misura del 50 per cento dei costi connessi alla valutazione dei progetti d'impresa, per un periodo massimo di tre anni. |
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Art. 10 1. In favore dei soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge, possono essere concessi finanziamenti per la realizzazione di contratti che favoriscano la formazione di nuovi operatori di ricerca e sviluppo. 2. Detti finanziamenti non possono superare l'importo massimo di 40 milioni di lire annue per operatore e possono essere concessi per non più di 24 mesi a fronte di idoneo programma di attività. 3. L'attività istruttoria è svolta dall'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio e la concessione dei finanziamenti avviene con decreto dell'Assessore della programmazione. |
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TITOLO III Art. 11 1. L'Amministrazione regionale deve promuovere: a) la realizzazione di progetti di sperimentazione, finalizzati alla definizione di prototipi da laboratorio, procedure pilota, prototipi di nuovi prodotti o processi produttivi, impianti pilota; b) l'incentivazione dello sviluppo e la diffusione dei servizi per l'innovazione tecnologica; c) l'incentivazione dei progetti di trasferimento tecnologico. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare degli interventi previsti a condizione che apportino mezzi pari a non meno del 30 per cento del costo degli interventi stessi. |
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Art. 12 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare, ai sensi della lettera a), dell'articolo 52, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, il fondo consortile del Consorzio Ventuno per la realizzazione degli interventi di cui ai commi successivi in favore di ricercatori, tecnici ed esperti facenti capo ai soggetti di cui all'articolo 3 nonché facenti capo alle Università sarde, che intendano avviare una nuova attività imprenditoriale, con priorità per quelle da realizzarsi all'interno delle sedi e delle strutture del Parco scientifico e tecnologico. 2. Il Consorzio Ventuno può, a norma del proprio ordinamento istituzionale: a) realizzare programmi di incubazione volti a favorire la nascita di micro imprese ad elevato contenuto tecnologico; b) incentivare lo sviluppo e la diffusione dei servizi per la creazione d'impresa con particolare riferimento ai piani di fattibilità delle nuove iniziative imprenditoriali; c) realizzare programmi di formazione avanzata finalizzati alla preparazione manageriale. 2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono inoltre beneficiare di un prestito d'onore non rimborsabile dell'entità massima di 40 milioni di lire per l'avvio di nuove attività imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico. |
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TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 13 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, approva i criteri direttivi per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. |
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Art. 14 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in annue lire 8.000.000.000, si fa fronte per l'anno 2000 con le disponibilità sussistenti sul titolo di spesa 11.3.10/I del Programma di intervento per gli anni 1988, 1989, 1990 di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268. 2. Per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. |