CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 140/A

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS

il 19 dicembre 2000

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2001 - Deroga per l'Ente Foreste - Conservazione a residui


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

Il presente disegno di legge viene proposto - stante l'imminente fine dell'anno - per garantire, in rapporto ai tempi necessari per l'esame e del Consiglio regionale dei documenti contabili relativi alla manovra finanziaria per il triennio 2001 - 2003, la continuità dell'attività amministrativa, in regime provvisorio, a tutto il mese di febbraio 2001.

Il periodo di tempo previsto, pari a due mesi, si auspica sufficiente per l'approvazione dei suddetti documenti finanziari.

Nello specifico sono state previste:

a) una deroga ai limiti d'impegno previsti dall'esercizio provvisorio per lo stanziamento del capitolo 03149, al fine di consentire la corresponsione integrale degli interessi passivi dovuti al Tesoriere regionale nell'eventualità di uno scoperto di cassa;

b) una norma, derogatoria e transitoria, che consenta, nell'anno 2001, all'Ente Foreste della Sardegna la gestione dell'esercizio provvisorio rapportando lo stesso al bilancio deliberato dal Consiglio di amministrazione per lo stesso anno, e ciò in considerazione che l'attività istituzionale dell'ente medesimo ha inizio dal 1° gennaio 2001;

c) una proroga dell'impegnabilità sino al 31 dicembre 2001 degli stanziamenti destinati a:

cap. 01080 - Progetti speciale per l'occupazione;
cap. 02157 - Piano telematico regionale;
cap. 03014 - Fondo accordi sindacali;
cap. 03056 - Programmi integrati d'area;
cap. 03059/02 - Programmazione negoziata;
cap. 04018/07 e 04018/08 - Finanziamenti ai comuni per l'alluvione 1999;
cap. 04019/03 - Finanziamenti ai comuni per il "piano lavoro";
cap. 04157 - Centri storici;
cap. 05085 - Fermo biologico;
cap. 06124 - Contributi alle aziende agricole danneggiate dall'alluvione del 1999;
cap. 08151 - Opere di soccorso per l'alluvione del 1999;
cap. 08171 (AS) - Schemi previsionali per la difesa del suolo;
cap. 08171/01 (AS) - Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico;
cap. 08304, 08304/01 - Interventi per la realizzazione della SS. 125 (POP 94/99);
cap. 08305, 08305/01 - Interventi idropotabili urgenti (POP 94/99);
cap. 08037, 08037/01 - Ristrutturazione e completamento di porti turistici nel sassarese (INTERREG);
cap. 09148 - Realizzazione dell'impianto di gassificazione;
cap. 10156 - Contributi in conto occupazione ex L.R. 36/1998;
cap. 10157 - Contributi agli enti locali per l'erogazione di contributi in conto occupazione.

Una proroga dell'impegnabilità sino a tutto il 2001 delle somme stanziate per l'attuazione degli interventi previsti dagli accordi di programma stipulati ai sensi della legge regionale n. 14 del 1996.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE - BILANCIO - CONTABILITÀ' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

composta dai Consiglieri

LA SPISA, Presidente e relatore - SCANO, Vice Presidente - BIGGIO, Segretario - DETTORI Bruno, Segretario - AMADU - BALIA - BALLETTO - CAPPAI - COGODI, relatore di minoranza - COSSA - CUGINI - FOIS - PILI - SANNA Giacomo - SELIS - SPISSU - USAI

Pervenuta il 28 dicembre 2000

La Terza Commissione permanente, nella seduta del 28 dicembre 2000, ha
approvato a maggioranza con il voto favorevole dei gruppi di F.I., A.N., C.C.D. Convergenza Sarda, Popolo Sardo CDU Sardo, Riformatori Sardi e quello contrario dei gruppi D.S., I Democratici, P.P.I., Socialisti democratici, Rifondazione il disegno di legge n. 140 concernente "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l'anno 2001 - Deroga per l'Ente Foreste - Conservazione a residui" avendo condiviso e fatto propria la proposta formulata dalla Giunta regionale.

La Commissione nell'approvare il provvedimento che garantisce le necessarie continuità contabili dell'Amministrazione regionale ne raccomanda una rapida approvazione da parte dell'Assemblea.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge, e comunque non oltre il 28 febbraio 2001, il bilancio della Regione per l'anno 2001 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalità previste nel relativo disegno di legge, presentati al Consiglio regionale.

2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare i due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa.

3. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità ed alla scadenza delle erogazioni.

4. Sul capitolo 03149 è autorizzata l'assunzione di impegni sino al limite dello stanziamento previsto per lo stesso capitolo nel bilancio di cui al comma 1. 

 

Art. 1

(identico)

 

Art. 2

1. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale n. 11 del 1983 l'esercizio provvisorio per l'anno 2001 del bilancio dell'Ente foreste della Sardegna. deliberato dal Consiglio di amministrazione, è autorizzato secondo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione del bilancio presentato a' termini dell'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 1995, n. 14.

 

Art. 2

(identico)

 

Art. 3

1. Le somme sussistenti, in conto competenza ed in conto residui, non impegnate alla data del 31 dicembre 2000 in conto dei capitoli 01080, 02157, 03014, 03056, 03059/02, 04018/07, 04018/08, 04019/03, 04157, 05085, 06124, 08001, 08151, 08171, 08171/01, 08304, 08304/01, 08305, 08305/01, 08307, 08307/01, 09148, 10156 e 10157 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, non impegnate alla data del 31 dicembre 2000 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

 

Art. 3

1. Le somme sussistenti, in conto competenza ed in conto residui, non impegnate alla data del 31 dicembre 2000 in conto dei capitoli 01080, 02157, 03014, 03056, 03059/02, 04018/07, 04018/08, 04019/03, 04157, 05085, 06124, 08001, 08151, 08171, 08171/01, 08304, 08304/01, 08305, 08305/01, 08307, 08307/01. 09148, 10156 e 10157 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, non impegnate alla data del 31 dicembre 2000 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

3. È accertata al 31 dicembre 2000 l'economia degli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 1995, nonché dei residui di stanziamento accertati al 31 dicembre 2000 e provenienti da esercizi anteriori al 1996; sono fatti salvi gli impegni ed i residui di stanziamento destinati agli interventi finanziati o cofinanziati dall'Unione europea.

   

Art. 3 bis

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.