CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 131/A

presentato dalla Giunta regionale,

su proposta dell'Assessore dell'industria, PIRASTU, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS

il 30 novembre 2000

Anticipazione risorse per l'attuazione degli interventi del POR Sardegna 2000-2006 per interventi a sostegno dell'associazionismo creditizio di mutua garanzia tra piccole e medie imprese


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

Gli organismi di garanzia collettiva fidi hanno visto crescere nel corso di questi ultimi trent'anni la loro importanza nel sistema economico nazionale e regionale assumendo un ruolo determinante nel sostegno e nello sviluppo delle imprese.

Tale strumento nasce di fatto come risposta delle piccole e medie imprese alle difficoltà di stabilire individualmente un rapporto positivo con il sistema bancario sempre più complesso e carico di problematiche.

All'interno di uno scenario incapace di favorire lo sviluppo, i consorzi di garanzia fidi trovano la loro origine nell'aggregazione imprenditoriale, volta a realizzare un nuovo strumento capace di superare i limiti di gran parte del sistema finanziario.

L'obiettivo diviene pertanto quello di creare un nuovo rapporto tra banca e piccole-medie imprese, assegnando ai consorzi di garanzia una parte decisiva e di primo piano a sostegno dello sviluppo delle stesse.

L'assoluta necessità di continuare a far ricorso al credito per favorire lo sviluppo e per consolidare la struttura finanziaria delle imprese è il fattore che storicamente rappresenta la natura di base di questi organismi.

Attraverso di essi infatti le imprese consorziate sono in grado di presentarsi alla Banca non già in termini di contraenti isolati, ma come unità facenti parte di un più grande organismo capace di trattare le condizioni qualitative e quantitative della concessione di credito con la controparte Banca.

In tale contesto le imprese possono beneficiare di una più ampia disponibilità di credito, a un più conveniente tasso di interesse, con una richiesta di minori garanzie personali che possono conseguentemente essere utilizzate su altre linee di attività.

Il ruolo dei consorzi fidi è di particolare e fondamentale rilievo in Sardegna e il sistema di incentivazione regionale ha sempre considerato tale centralità prevedendo più agevolazioni a favore degli stessi (contributo ai fondi rischi) e delle imprese associate (contributi in conto interessi).

Tale politica regionale, nel tempo, ha di fatto consentito a tali organismi dapprima un riequilibrio finanziario e poi gradualmente una crescita capace di assecondare le esigenze di sviluppo delle imprese associate.

Peraltro, come è noto, la complessiva legislazione vigente in materia si è rivelata in contrasto con le norme comunitarie e ciò ha determinato la cessazione dei diversi interventi regionali previsti a favore dei consorzi fidi con gravi ripercussioni sulle imprese sarde.

Occorre pertanto prevedere un nuovo quadro normativo, compatibile con le norme comunitarie, che ripristini un sistema di incentivazione a favore dei consorzi fidi in grado di assicurarne il sostegno a tutto vantaggio dello sviluppo delle imprese, nella consapevolezza che lo strumento dell'associazionismo così come si è realizzato e consolidato nel tempo è divenuto ormai irrinunciabile e come tale, momento strategico della politica industriale regionale.

Il disegno di legge che viene pertanto proposto all'esame della Giunta regionale tende a colmare un vuoto non più sopportabile dal mondo delle imprese in termini economici e finanziari, tenendo conto delle compatibilità comunitarie e della necessità di ricreare strumenti di agevolazione a favore dei consorzi fidi più rispondenti ai mutamenti intervenuti nella realtà socio-economica sarda.

In tal senso i nuovi interventi si fondano su contenuti in grado di assicurare l'equilibrio economico - finanziario e di assecondare lo sviluppo dei consorzi fidi, secondo una gestione delle risorse finanziarie regionali più mirata e meglio parametrata alla effettiva crescita interna dei consorzi stessi.

L'obiettivo finale è conseguentemente quello di migliorare la qualità della spesa regionale sostenendo i fabbisogni finanziari dei consorzi laddove siano più strettamente connessi a processi di sviluppo che non di risanamento.

Il Titolo I del presente disegno di legge prevede la concessione di contributi destinati all'integrazione e incremento dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia dei consorzi fidi avente la finalità di favorire l'accesso al credito dei propri soci.

Le imprese beneficiarie devono risultare operanti per almeno l'80 per cento nei settori dell'industria, delle costruzioni e dei servizi connessi alle attività industriali.

Il contributo è determinato in misura non inferiore all'8 per cento dell'incremento medio delle garanzie prestate dal consorzio fidi nell'anno precedente l'esercizio in cui viene presentata la domanda.

Per quanto concerne le modalità operative l'Assessore dell'industria emanerà apposite direttive.

L'articolo 5 del citato Titolo I disciplina altresì la compatibilità dell'intervento con le norme comunitarie.

L'articolo 1 del titolo II del presente disegno di legge, prevede, invece, la concessione, a favore delle imprese facenti parte di un consorzio di garanzia collettiva fidi, di un contributo in conto interessi sui prestiti concessi da banche o intermediari finanziari.

Tale agevolazione è pari al 64 per cento del tasso di riferimento in vigore.

L'ammissibilità al contributo presuppone la concessione della garanzia da parte dei consorzi fidi a fronte di operazioni di investimento aziendale o di affidamenti destinati a sostenere il capitale circolante delle imprese.

E' prevista una progressiva riduzione dei contributi fino al totale esaurimento nell'anno 2006.

Gli articoli 6, 7 e 8 si rivolgono più specificatamente al settore dell'agroindustria a sostegno dei fabbisogni finanziari connessi sia agli investimenti che al capitale circolante nei limiti delle norme comunitarie.

L'attività istruttoria e di erogazione dei contributi è affidata alle banche e agli intermediari finanziari con i quali l'Amministrazione regionale stipulerà apposita convenzione.

Gli interventi di cui al Titolo I e Titolo II del presente disegno di legge, rivisti nella struttura complessiva al fine di renderli compatibili con le norme comunitarie e allo stesso tempo più rispondenti alle esigenze del mondo imprenditoriale, sostituiscono di fatto i precedenti interventi regionali a favore dei fondi rischi dei consorzi e delle imprese agli stessi associate.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA

composta dai Consiglieri

RASSU, Presidente e relatore - VASSALLO, Vice Presidente - CAPELLI, Segretario - PINNA, Segretario - BIGGIO - CORONA - FALCONI - GRANARA - ORRU' - TUNIS Gianfranco - VARGIU

Pervenuta il 21 dicembre 2000

La presenza dei confidi nel rapporto tra la banca e le piccole e medie imprese nei settori produttivi dell'industria e dell'artigianato, nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, ha avuto nel tempo una crescente affermazione. Oggi rappresenta una insostituibile realtà nel sistema del credito isolano.

Ormai quasi tutti gli istituti di credito operanti in Sardegna, hanno stipulato convenzioni con i consorzi di garanzia collettiva fidi, i confidi per l'appunto.

La stessa discesa dei tassi di interesse che ha caratterizzato a partire dall'esercizio del 1998 l'offerta del credito non ne ha minimamente rallentato l'operatività, anzi…

Ciò dimostra l'importante ed ormai consolidato ruolo di garanti del rischio, a cui è esposto il credito, che essi ormai ricoprono nel sistema, confermandosi di fatto, interlocutori qualificati e privilegiati da parte del mondo imprenditoriale per le operazioni di prestito bancario; a dimostrazione anche delle capacità e professionalità acquisita dai confidi nel valutare la reale consistenza dei loro fabbisogni aziendali.

Di fatto la piccola e media impresa in Sardegna rappresenta l'asse portante della economia e su di essa si basano le possibilità del prossimo sviluppo socio - economico.

La loro capillare diffusione, sia per settore che nel territorio, rappresenta una realtà con la quale il sistema finanziario si confronta giornalmente.

Ecco quindi che l'azione e l'intervento economico dei confidi si trovano collocati, alla pari del sistema bancario, nella strategia dell'offerta del credito, in termini di prodotti e condizioni contrattuali, rivolte ai fabbisogni aziendali presentati dalle imprese.

Altra importante realtà è costituita dal fatto che i consorzi di garanzia collettiva fidi, si propongono al sistema economico come elemento di raccordo col sistema bancario, permettendo e consentendo quindi alle aziende di minori dimensioni, di accedere al credito bancario.

Di qui il loro ruolo importantissimo e determinante all'interno del sistema finanziario, ruolo che il presente disegno di legge riconosce e che nel suo articolato esalta alla luce anche dei nuovi indirizzi dettati dall'Unione europea, dando nel contesto nuovo impulso alla stabilità ed alla competitività delle P.M.I. della Sardegna.

La Commissione, pertanto, considerata l'importanza che la presente legge rappresenta per il sistema imprenditoriale isolano, auspica una rapida approvazione della stessa da parte del Consiglio regionale.

La Terza Commissione, nella seduta del 21 dicembre 2000, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio l'onorevole La Spisa.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DEI FONDI RISCHI AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

Art. 1
Finalità

1. L'Amministrazione regionale, al fine di concorrere allo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi e di favorirne l'attività di sostegno alle piccole e medie imprese, concede contributi destinati all'integrazione e/o incremento dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia aventi la finalità di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio. 

 

TITOLO I
CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DEI FONDI RISCHI AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

Art. 1
Finalità

1. L'Amministrazione regionale, al fine di concorrere allo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi e di favorirne l'attività di sostegno alle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle cooperative, concede contributi destinati all'integrazione e/o incremento dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia aventi la finalità di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio.

Art. 2
Consorzi fidi

1. Possono beneficiare del contributo di cui all'articolo 1 i consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "consorzi fidi") aventi sede legale in Sardegna, costituiti tra piccole e medie imprese, ivi comprese le società cooperative, così come definite dalla normativa comunitaria, che abbiano impianti produttivi nel territorio regionale e che risultino operanti per almeno l'80 per cento nei settori dell'industria, delle costruzioni e dei servizi connessi alle attività industriali, sulla base del numero dei soci appartenenti ai suddetti settori secondo la classificazione dell'ISTAT ovvero del volume degli affidamenti garantiti o dell'ammontare delle garanzie prestate a favore dei suddetti settori.

2. I consorzi fidi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere finalità di mutualità e non di lucro, perseguiti mediante la prestazione di garanzie collettive per favorire l'accesso al credito delle imprese consorziate, nonché la prestazione di servizi alle stesse imprese per migliorarne la capacità di finanziamento e di gestione finanziaria; la misura della garanzia prestata non può essere inferiore al 20 per cento:

b) prevedere nel proprio statuto il divieto di distribuzione degli utili o di avanzi d'esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del consorzio;

c) essere operativi sull'intero territorio regionale;

d) avere al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda fondi di garanzia depositati presso le banche o gli intermediari finanziari convenzionati, di ammontare complessivo non inferiore a 250.000 euro.

3. L'Assessorato dell'industria, ai fini della vigilanza sui consorzi fidi che beneficiano del contributo di cui alla presente legge, ha la facoltà di designare il presidente dell'organo di controllo dei consorzi medesimi. 

 

Art. 2
Consorzi fidi

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 1 i consorzi di garanzia collettiva (di seguito denominati "consorzi fidi") aventi sede legale in Sardegna, costituiti fra piccole e medie imprese, ivi comprese quelle cooperative, così come definite dalla normativa comunitaria, che esercitano la loro attività nel territorio regionale e che risultino operanti per almeno il 75 per cento rispettivamente nei settori:

a) dell'industria, delle costruzioni e dei servizi connessi alle attività industriali;

b) del commercio, del turismo e dei servizi loro connessi

sulla base del numero dei soci appartenenti ai suddetti settori ovvero del volume degli affidamenti garantiti o dell'ammontare delle garanzie prestate a favore dei suddetti settori.

2. Possono altresì beneficiare dell'agevolazione di cui all'articolo 1 i consorzi fidi intersettoriali costituiti dalle imprese, anche cooperative,  dei settori sopracitati, comprese quelle di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

3. Ai fini della determinazione del parametro dimensionale, per le imprese cooperative si considerano tra gli occupati anche i soci d'opera.

4. I consorzi fidi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere finalità di mutualità e non di lucro, perseguiti mediante la prestazione di garanzie collettive per favorire l'accesso al credito delle imprese consorziate, nonché la prestazione di servizi alle stesse imprese per migliorarne la capacità di finanziamento e di gestione finanziaria; la misura della garanzia prestata non può essere inferiore al 20 per cento:

b) prevedere nel proprio statuto il divieto di distribuzione degli utili, riserve e/o avanzi d'esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del consorzio, nonché di destinare i contributi di cui alla presente legge a spese di funzionamento;

c) essere operativi nel territorio regionale;

d) avere al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda fondi di garanzia depositati presso le banche o gli intermediari finanziari convenzionati, di ammontare complessivo non inferiore a 250.000 euro.

5. L'Assessorato dell'industria e l'Assessorato del commercio, artigianato e turismo, rispettivamente per quanto di loro competenza, designano, ai fini della vigilanza sui consorzi fidi che beneficiano del contributo di cui alla presente legge, il presidente dell'organo di controllo dei consorzi medesimi.

Art. 3
Contributo per l'integrazione dei fondi rischi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi fidi di cui all'articolo 2 un contributo, da destinarsi esclusivamente all'integrazione dei relativi fondi rischi e del patrimonio di garanzia, determinato in misura non superiore all'8 per cento dell'incremento dell'ammontare delle garanzie prestate dal consorzio fidi e in essere dal 31 dicembre dell'anno anteriore alla data di presentazione della domanda, rispetto all'ammontare delle garanzie prestate dal consorzio fidi e in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Gli interessi attivi maturati dai fondi rischi costituiti con i contributi regionali devono essere utilizzati per integrare i medesimi fondi rischi.

3. Il presente intervento non è cumulabile con altri interventi regionali aventi identica finalità. 

 

Art. 3
Contributo per l'integrazione dei fondi rischi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi fidi di cui all'articolo 2 un contributo, da destinarsi esclusivamente all'integrazione dei relativi fondi rischi e del patrimonio di garanzia, determinato in misura non inferiore all'8 per cento dell'incremento dell'ammontare delle garanzie prestate dal consorzio fidi e in essere dal 31 dicembre dell'anno anteriore alla data di presentazione della domanda, rispetto all'ammontare delle garanzie prestate dal consorzio fidi e in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Gli interessi attivi maturati dai fondi rischi costituiti con i contributi regionali devono essere utilizzati per integrare i medesimi fondi rischi.

3. Ai fini del calcolo della misura del contributo di cui al presente articolo, non si tiene conto delle garanzie concesse ad imprese operanti nei settori per i quali la Commissione Europea abbia richiesto, in sede di approvazione del sistema, l'esclusione dai benefici.

4. Il presente intervento non è cumulabile con altri interventi regionali aventi identica finalità.

Art. 4
Domande

1. Per poter beneficiare del contributo i consorzi fidi devono presentare apposita domanda entro il 30 giugno di ciascun anno all'Assessorato dell'industria. Tale domanda deve essere corredata di tutti gli elementi e i dati necessari per consentire all'Assessorato di verificare l'ammissibilità del contributo medesimo.

2. Per quanto concerne le modalità operative, l'Assessore dell'industria emana apposite direttive che devono essere approvate dalla Giunta regionale.

 

Art. 4
Domande

1. Per poter beneficiare del contributo i consorzi fidi devono presentare apposita domanda entro il 30 giugno di ciascun anno all'Assessorato competente per materia. Tale domanda deve essere corredata di tutti gli elementi e i dati necessari per consentire all'Assessorato di verificare l'ammissibilità del contributo medesimo.

2. Per quanto concerne le modalità operative, l'Assessore competente per materia emana apposite direttive che devono essere approvate dalla Giunta regionale.

Art. 5
Autorizzazione della
Commissione Europea

1. L'intervento previsto dall'articolo 1 del presente titolo, concesso secondo le modalità di cui agli articoli da 2 a 4, viene sottoposto all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 88, par. 3 CE, in tempo utile per ottenere detta autorizzazione prima dell'inizio di operatività del sistema.

2. Ai fini del calcolo della misura del contributo di cui all'articolo 3, non si tiene conto delle garanzie concesse ad imprese operanti nei settori per i quali la Commissione Europea abbia richiesto, in sede di approvazione del sistema, l'esclusione dai benefici.

 

Art. 5
Autorizzazione della Commissione Europea

(soppresso)

 

TITOLO II
CONCORSO DI INTERESSI SU PRESTITI CONCESSI ALLE PMI ADERENTI AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVI FIDI

Art. 6
Contributo in conto interessi

1. Le imprese facenti parte di un consorzio garanzia collettiva fidi di cui al Titolo I della presente legge, possono ottenere dall'Amministrazione regionale un contributo in conto interessi sui prestiti concessi dalle banche o intermediari in misura pari al 64 per cento del tasso di riferimento in vigore, secondo le regole di seguito precisate.

 

TITOLO II
CONCORSO DI INTERESSI SU PRESTITI CONCESSI ALLE PMI ADERENTI AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVI FIDI

Art. 6
Contributo in conto interessi

1. Le imprese facenti parte di un consorzio garanzia collettiva fidi di cui al Titolo I della presente legge, possono ottenere dall'Amministrazione regionale un contributo in conto interessi sui prestiti concessi dalle banche o intermediari in misura pari al 64 per cento del tasso di riferimento in vigore per l'industria, commercio, turismo, artigianato, editoria, secondo le regole di seguito precisate.

Art. 7
Condizioni di erogazione

1. Il contributo di cui all'articolo 6 è erogato in relazione a prestiti concessi da istituti di credito e garantiti da consorzi fidi a fronte di:

a) operazioni di investimento aziendale, a favore di tutte le piccole e medie imprese aderenti ai consorzi fidi di cui al Titolo I, articolo 2, della presente legge purché siano rispettati i limiti di intensità massima di cui all'articolo 9;

b) affidamenti di breve o medio e lungo termine destinati a sostenere il fabbisogno di capitale circolante delle imprese aderenti ai consorzi fidi, in relazione alle possibili forme tecniche dell'intervento.

 

Art. 7
Condizioni di erogazione

(identico)

Art. 8
Riduzione dei contributi

1. I contributi erogati a fronte degli affidamenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7, pari al 64 per cento del tasso di riferimento per l'anno 2000, sono progressivamente ridotti negli esercizi successivi secondo la seguente tabella:

- anno 2000: 64 per cento del tasso di riferimento;

- anno 2001: 55 per cento del tasso di riferimento;

- anno 2002: 45 per cento del tasso di riferimento;

- anno 2003: 35 per cento del tasso di riferimento;

- anno 2004: 25 per cento del tasso di riferimento;

- anno 2005: 15 per cento del tasso di riferimento;

- anno 2006: 5 per cento del tasso di riferimento.

 

Art. 8
Riduzione dei contributi

1. I contributi erogati a fronte degli affidamenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7, pari al 64 per cento del tasso di riferimento per l'anno 2000, sono progressivamente ridotti negli esercizi successivi secondo la seguente tabella:

- anno 2000: 64 per cento del tasso di riferimento;

- anno 2001: 60 per cento del tasso di riferimento;

- anno 2002: 56 per cento del tasso di riferimento;

- anno 2003: 52 per cento del tasso di riferimento;

- anno 2004: 48 per cento del tasso di riferimento;

- anno 2005: 44 per cento del tasso di riferimento;

- anno 2006: 40 per cento del tasso di riferimento.

Art. 9
Massimale di intensità

1. Il massimale di intensità, relativo all'intervento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, è determinato nella misura del 35 per cento netto, in linea con la carta degli aiuti di Stato regionali per gli anni 2000 - 2006.

 

Art. 9
Massimale di intensità

(identico)

 

Art. 10
Massimale di cumulo

1. Il massimale di intensità di cui all'articolo 9 deve intendersi anche come massimale di cumulo applicabile al totale dell'aiuto derivante dalla sommatoria dell'intervento in conto interessi e dell'intervento in garanzia, nonché in caso di intervento concomitante di diversi regimi a finalità regionale, che provenga da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.

 

Art. 10
Massimale di cumulo

(identico)

 

 

Art. 11
Aiuti ad imprese agroindustriali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a concedere aiuti a investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, soltanto ad imprese agroindustriali facenti parte dei consorzi fidi di cui sopra, nella forma del contributo in conto interessi pari al 64 per cento del tasso di riferimento in vigore. Nell'ambito degli orientamenti comunitari attualmente in vigore per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, si applicano le limitazioni adottate dal Ministero dell'industria in termini di investimenti ammissibili al regime agevolato della Legge n. 488 del 1992 e successive modifiche.

 

Art. 11
Aiuti ad imprese agroindustriali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a concedere aiuti a investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, soltanto ad imprese agroindustriali facenti parte dei consorzi fidi di cui sopra, nella forma del contributo in conto interessi pari al 64 per cento del tasso di riferimento di cui al precedente articolo 6.

 

Art. 12
Aiuti per prestiti stagionali

1. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere il contributo di cui all'articolo 11, a fronte di affidamenti a breve o medio e lungo termine, destinati a sostenere il fabbisogno di capitale circolante delle imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in conformità con la comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo ("crediti di gestione") pubblicata in Guce C44 del 16 febbraio 1996, e più precisamente per prestiti stagionali della durata massima di un anno (rinnovabili), di ammontare non eccedente il fabbisogno di liquidità calcolato per l'impresa richiedente ovvero fissato in maniera forfetaria, e in misura non superiore alla differenza tra il tasso applicato ai beneficiari del sostegno e il tasso medio di mercato nazionale per gli altri settori economici nei prestiti a breve termine.

 

Art. 12
Aiuti per prestiti stagionali

1. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere un contributo, a fronte di affidamenti di breve o medio e lungo termine, destinati a sostenere il fabbisogno di capitale circolante delle imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in conformità con le Comunicazioni della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo ("crediti di gestione") pubblicata sulla GUCE C44 del 16 febbraio 1996, e più precisamente per prestiti stagionali connessi alle spese di conduzione e gestione aziendale, della durata massima di un anno e rinnovabili di anno in anno alle stesse condizioni, di ammontare non eccedente il fabbisogno di liquidità calcolato per l'impresa richiedente ovvero fissato in maniera forfetaria, ed in misura pari alla differenza tra il tasso applicato alle imprese di cui al presente articolo, al lordo del beneficio regionale, ed il tasso applicato agli altri settori per effetto del beneficio regionale di cui all'articolo 8.

Art. 13
Intervento complementare

1. In casi eccezionali, di provata necessità, le stesse imprese di cui all'articolo 6 possono beneficiare di un intervento complementare di sostegno al circolante, per i soli prodotti agricoli non compresi in alcuna organizzazione comune di mercato e ciò nonostante inseriti nell'allegato I del Trattato, previa verifica, conformemente al punto 3.8 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, che i regimi di aiuto abbiano effetti analoghi alle misure applicate a livello comunitario a sostegno del reddito dei produttori in altri settori e a condizione che essi perseguano obiettivi simili a quelli dell'organizzazione comune di mercato.

2. Gli interventi di cui al comma 1 hanno una durata non superiore a tre anni e devono essere deliberati entro il 31 dicembre 2002; sono comunque limitati al 15 per cento il primo anno, al 10 per cento il secondo e al 5 per cento il terzo anno, dell'intervento complessivo concesso annualmente allo stesso operatore ai sensi dell'articolo 6. Resta fermo il vincolo dell'equilibrio finanziario e il requisito delle prospettive di sbocco della produzione.

 

Art. 13
Intervento complementare

(soppresso)

 

Art. 14
Regime "de minimis"

1. Per tutte le altre operazioni non espressamente richiamate e per i casi di aiuti alle imprese fuoriuscite dai parametri di PMI successivamente alla data della richiesta, si applica, laddove non espressamente vietato (Guce C68 del 6 marzo 1996 e successive modifiche), il regime derogatorio "de minimis".

 

Art. 14
Regime "de minimis"

(identico)

 
   

Art. 14 bis
Adeguamento automatico alla normativa U.E.

1. L'intensità massima, le misure di cumulo e l'individuazione dei settori considerati sensibili possono, ove necessario, essere adeguate automaticamente in modo da renderle compatibili con eventuali modifiche ed integrazioni delle disposizioni comunitarie.

Art. 15
Convenzione per attività istruttoria

1. Per l'attività istruttoria e di erogazione dei contributi di cui agli articoli precedenti, l'amministrazione regionale stipula apposita convenzione con le banche e gli altri intermediari finanziari già convenzionati con i consorzi fidi. Il contributo è erogato all'impresa beneficiaria, previa apposita delibera di rilascio della garanzia da parte del consorzio fidi sulla base di precise regole di valutazione del merito creditizio della stessa impresa, tramite la banca o l'intermediario concedente il finanziamento, che lo accredita contestualmente all'addebito periodico degli interessi passivi.

2. Ogni soggetto interessato presenta apposita domanda su schema predisposto, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso agli interventi; e la conseguente verifica è attribuita all'istituto di credito convenzionato.

 

Art. 15
Convenzione per attività istruttoria

(identico)

 

Art. 16
Direttive della Giunta regionale

1. Per quanto concerne le modalità operative relative agli interventi previsti dal Titolo II l'Assessore dell'industria emana apposite direttive che devono essere approvate dalla Giunta regionale.

 

Art. 16
Direttive della Giunta regionale

1. Per quanto concerne le modalità operative relative agli interventi previsti dal Titolo II gli Assessori competenti in materia di industria e di commercio, artigianato e turismo, emanano apposite direttive che devono essere approvate dalla Giunta regionale.

   

Art. 16 bis
Controlli

1. La Giunta regionale definisce, con delibera, le modalità di controllo sui consorzi fidi beneficiari dei contributi regionali al fine di assicurare il rispetto dei vincoli, delle condizioni e delle disposizioni dettate dalla presente legge e dalle disposizioni comunitarie.

2. La violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni attuative comporta:

a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati;

b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi previsti dalla presente legge;

c) la restituzione dei fondi versati e non utilizzati.

3. Nel caso di scioglimento o di liquidazione del consorzio fidi, il rappresentante legale dello stesso deve comunicare all'Assessore competente per materia entro cinque giorni dalla delibera, i motivi e le cause dello scioglimento, e conseguentemente provvedere alla restituzione alla Regione autonoma della Sardegna degli eventuali stanziamenti non utilizzati.

TITOLO III
COPERTURA FINANZIARIA

Art. 17
Anticipazione

1. L'Amministrazione regionale, al fine di dare immediata attuazione agli interventi di cui ai precedenti articoli previsti nell'ambito dell'Asse IV - misura 4.1 - Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale - del Programma Operativo Regionale Sardegna 2000 - 2006, approvato l'8 agosto 2000 con decisione della Commissione Europea n. C(2000)2359, è autorizzata ad anticipare per l'anno 2000, con risorse proprie, i finanziamenti di provenienza comunitaria e statale.

 

TITOLO III
COPERTURA FINANZIARIA

Art. 17
Anticipazione

(identico)

 

 

Art. 18
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 35.000.000.000 per l'anno 2000 e gravano sui capitoli 09041, 09042/01, 09043 e 09044 del bilancio della Regione per lo stesso anno.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000/2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03017

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 39, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 5, L.R. finanziaria e artt. 33 e 34, bilancio)

2000    lire      35.000.000.000

mediante riduzione della voce 6 della tabella B allegata alla legge finanziaria

In aumento:

09 - INDUSTRIA

Cap. 09041 - D.V. -

Contributi ai consorzi garanzia fidi per l'integrazione e/o l'incremento del fondo rischi e del patrimonio di garanzia dei consorzi fidi, finalizzati a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, ivi comprese le società cooperative, operanti nei settori dell'industria, dell'edilizia e dei servizi connessi alle attività industriali (art. 1 e ss. della presente legge)

2000    lire      10.000.000.000

Cap. 09042 - D.V. -

Contributi in conto interessi sui prestiti concessi alle piccole e medie imprese ivi comprese le società cooperative, operanti nei settori dell'industria, dell'edilizia e dei servizi connessi alle attività industriali, con la garanzia dei consorzi fidi costituiti tra imprese operanti nei predetti settori, ivi compresi gli aiuti agli investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli a favore delle imprese agro-industriali (artt. 6 e 11 della presente legge)

2000    lire      20.000.000.000

Cap. 09043 - N.I. - 2.1.1.6.3.2.10.28 (02.02)

Aiuti a sostegno del fabbisogno del capitale circolante delle imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (artt. 12 e 13 della presente legge)

2000    lire        4.500.000.000

Cap. 09044 - N.I. - 2.1.1.6.3.2.10.28 (02.02)

Spese per attività istruttoria e di erogazione dei contributi da parte di banche e altri intermediari finanziari (art. 15 della presente legge)

2000     lire          500.000.000

 

Art. 18
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 70.000.000.000 per l'anno 2000 e gravano sui capitoli 07063, 07064, 09041, 09042/01, 09043 e 09044 del bilancio della Regione per lo stesso anno.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000/2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03017

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 39, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 5, L.R. finanziaria e artt. 33 e 34, bilancio)

2000    lire      70.000.000.000

mediante riduzione delle seguenti voci della tabella B allegata alla legge finanziaria:

voce 3   lire     35.000.000.000

voce 6   lire     35.000.000.000

07 - COMMERCIO, TURISMO

Cap. 07063

Contributi ai consorzi di garanzia fidi operanti prevalentemente nei settori del commercio, del turismo e dei servizi (art. 63, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 14, comma 1, L.R. 6 novembre 1992, n. 20 e art. 11, L.R. 10 novembre 1995, n. 28)

2000    lire      10.000.000.000

Cap. 07064

Concorsi in conto interessi sui prestiti concessi alle imprese individuali, societarie, cooperative o consortili operanti nei settori del commercio, del turismo, dei servizi o della ricerca scientifica e tecnologica, con la garanzia dei consorzi fidi costituiti tra imprese operanti nei predetti settori (artt. 67 e 68, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art, 8, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, art. 11, L.R. 20 giugno 1989, n. 44 e art. 47, L.R. 30 aprile 1991, n. 13)

2000    lire      25.000.000.000

In aumento:

09 - INDUSTRIA

Cap. 09041 - D.V. -

Contributi ai consorzi garanzia fidi per l'integrazione e/o l'incremento del fondo rischi e del patrimonio di garanzia dei consorzi fidi, finalizzati a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, ivi comprese le società cooperative, operanti nei settori dell'industria, dell'edilizia e dei servizi connessi alle attività industriali (art. 1 e ss. della presente legge)

2000    lire      10.000.000.000

Cap. 09042 - D.V. -

Contributi in conto interessi sui prestiti concessi alle piccole e medie imprese ivi comprese le società cooperative, operanti nei settori dell'industria, dell'edilizia e dei servizi connessi alle attività industriali, con la garanzia dei consorzi fidi costituiti tra imprese operanti nei predetti settori, ivi compresi gli aiuti agli investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli a favore delle imprese agroindustriali (artt. 6 e 11 della presente legge)

2000    lire      20.000.000.000

Cap. 09043 - N.I. - 2.1.1.6.3.2.10.28 (02.02)

Aiuti a sostegno del fabbisogno del capitale circolante delle imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (art. 12  della presente legge)

2000    lire        5.000.000.000

3. Le somme stanziate dalla presente legge non impegnate alla data del 31 dicembre 2000 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

   

Art. 19
Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.