CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 117
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore del lavoro,
LURIDIANAil 17 ottobre 2000
Riordino della formazione professionale.
Norma in materia di accreditamento delle strutture della
formazione professionale
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il nuovo regolamento del Fondo Sociale Europeo per gli agli 2000-2006 individua tra le cinque linee prioritarie di intervento quella rivolta alla formazione e al miglioramento della formazione professionale, nell'ambito di una politica di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, allo scopo di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità e promuovere la mobilità professionale.
La formazione professionale è inoltre chiamata a garantire l'obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età sancito dall'articolo 68 della Legge n. 144 del 1999, la formazione integrata superiore sancita dall'articolo 69 della Legge n. 144 del 1999 e l'attività di formazione degli apprendisti ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 196 del 1997.
Tali nuove o rinnovate competenze rendono necessaria un adeguamento sostanziale della formazione professionale erogata in Sardegna.
Tale adeguamento deve prevedere necessariamente un radicale miglioramento dell'offerta formativa da parte degli enti che svolgono tale servizio con una verifica da parte dell'Amministrazione regionale della competenza e della dotazione umana strumentale.
Nel Programma Operativo Regionale 2000-2006 (POR) e specificatamente nella misura quattro dell'Asse 3 è previsto l'adeguamento del sistema della formazione professionale e i n particolare l'accreditamento dei soggetti formativi.
La Regione, al fine di far assurgere la formazione professionale a sistema formativo competitivo, concorrente e integrato anche con il sistema scolastico e che sia inoltre lo strumento principe delle politiche attive del lavoro, considera un'esigenza imprescindibile la qualità dell'offerta formativa di cui l'accreditamento delle strutture costituisce uno dei tasselli fondamentali.
La Regione si riserva l'affidamento delle attività formative a favore di strutture accreditate con profili e requisiti specificatamente individuati.
TESTO DEL PROPONENTE |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
Art. 1 1. La procedura e i criteri di accreditamento di cui ai successivi articoli sono finalizzati alla verifica dell'idoneità dei soggetti che si candidano a gestire iniziative formative nell'ambito dei bandi regionali di affidamento di tali attività. 2. La procedura di accreditamento verifica le competenza dei soggetti e la loro dotazione di risorse umane e strumentali. 3. Per attività formativa si intende l'attività a carattere prettamente corsale e le attività ad essa collegate compresa la formazione a distanza. 4. L'accreditamento viene effettuato per ciascuna delle sedi operative dei soggetti formatori e per uno o più dei seguenti ambiti: a) formazione iniziale e obbligo formativo; b) formazione superiore e formazione integrata superiore; c) formazione continua; d) ambiti specifici; e) settori produttivi particolari; 5. Per gestire progetti che ricomprendono attività formative relative a due o più sopra richiamati ambiti, occorre essere in possesso degli accreditamenti corrispondenti. |
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Art. 2 1. Tutti i soggetti o organismi formatori per accedere all'accreditamento devono possedere i seguenti requisiti: a) avere tra i propri fini istituzionali, a titolo prevalente, la formazione professionale; b) essere soggetti pubblici, oppure soggetti privati senza fini di lucro; c) dimostrare di possedere almeno tre anni di esperienze significative nel campo della formazione professionale, avendo maturato livelli di efficacia e di efficienza in attività pregresse secondo standard che vengono stabiliti nel bando di evidenza pubblica; d) avere la disponibilità di locali e attrezzature certificati ai sensi della Legge n. 626 del 1997, con destinazione finalizzata alla formazione professionale; e) documentare, mediante appositi accordi, l'utilizzo di strutture pubbliche destinate alla formazione scolastica, ove non siano in possesso di strutture proprie; f) rendere pubblici i propri bilanci; g) disporre delle risorse umane per le funzioni di direzione, amministrazione, progettazione e coordinamento didattico, orientamento, formazione diretta, tutoraggio e valutazione, con esperienza di almeno due anni nel sistema, ovvero di collaboratori esterni con curriculum di esperienza nell'area disciplinare specifica dell'ambito di accreditamento richiesto; h) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale, degli accordi integrativi regionali e/o aziendali. |
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Art. 3 1. Per ciascuno ambito di accreditamento vengono richiesti i seguenti requisiti specifici: a) formazione iniziale e formazione obbligo formativo 1) locali e attrezzature didattiche: 1.1) aule arredate in modo conforme alla destinazione didattica; 1.2) idonei spazi culturali, ricreativi e sportivi da destinare agli utenti dell'obbligo formativo; 1.3) uno o più laboratori di informatica con almeno un PC per partecipante, di tipo multimediale con possibilità di utilizzo per lo studio delle lingue, collegati in rete, e con collegamento Internet; 1.4) una biblioteca adeguata; 1.5) tanti laboratori specifici per esercitazioni quanti sono gli indirizzi di studio proposti; 2) competenze professionali obbligatorie, anche in convenzione: 2.1) psicologo/psicopedagogista; 2.2) esperto di orientamento professionale; 2.3) esperto in materia di coordinamento e formazione per i formatori; b) formazione superiore 1) locali e attrezzature didattiche: 1.1) aule arredate in modo conforme alla destinazione didattica; 1.2) uno o più laboratori di informatica con almeno un PC per partecipante, di tipo multimediale con possibilità di utilizzo per lo studio delle lingue collegati in rete, e con collegamento Internet; 1.3) disponibilità di risorse didattiche anche in collegamento con almeno un centro risorse per la didattica FAD per la formazione a distanza; 1.4) una biblioteca adeguata; 1.5) una sala conferenze; 1.6) laboratori specifici corrispondenti agli indirizzi di studio proposti; 2) competenze professionali obbligatorie anche in convenzione: 2.1) docenti (interni e/o esterni), di cui almeno il 50 per cento laureati, con esperienza lavorativa; 2.2) tutor (interni e/o esterni) con preparazione metodologica accertata per la formazione a distanza; 3) sistema delle relazioni: 3.1) disponibilità accertata per stage presso imprese/strutture operanti nei settori produttivi pertinenti con gli indirizzi di studio; 3.2) collaborazione docenti/esperti provenienti dal mondo della ricerca e da esperienze aziendali innovative; 3.3) collaborazione stabilizzata con le Università e/o con gli organismi produttori di know how professionale; 3.4) collaborazione diretta con le principali associazioni imprenditoriali/sindacati di categoria/enti bilaterali provinciali e regionali relative alle aree tematiche di intervento; c) formazione continua 1) i requisiti richiesti ai soggetti o organismi formatori sono quelli di cui all'articolo 2; 2) la formazione continua può essere svolta anche presso sedi occasionali, purché tali sedi siano in possesso dei seguenti requisiti: 2.1) rispondenza alle norme igienico - sanitarie e di sicurezza; 2.2) dotazione di attrezzature didattiche
mobili; 2.4) disponibilità di risorse didattiche per la FAD; 3) le imprese singole o consorzi di imprese che attuano direttamente iniziative formative in modo occasionale per il proprio personale non sono tenute a richiedere l'accreditamento. Esse sono comunque tenute a rispettare i requisiti precedentemente indicati; 4) le condizioni prescritte vengono accertate caso per caso dagli uffici regionali competenti tramite verifica ex ante, preliminare alla valutazione del progetto formativo; d) ambiti specifici di accreditamento: 1) i soggetti o organismi formatori che intendono operare con particolari categorie di utenza, o in settori produttivi particolari devono disporre di specifici requisiti aggiuntivi; 2) tali specifici requisiti devono essere accertati in sede di procedura di accreditamento in termini di coerenza tra le dotazioni possedute e le finalità dell'azione formativa che si intende avviare. |
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Art. 4 1. L'accreditamento viene effettuato dall'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale con riferimento a ciascuna sede operativa di ogni organismo. 2. Agli organismi che chiedono l'accreditamento per sedi operative di recente costituzione e non possono dimostrare il requisito di cui alla lettera c), articolo 2, viene rilasciato un accreditamento provvisorio per la durata di due anni durante il quale si attiva una verifica dei livelli di efficacia e di efficienza secondo gli standard stabiliti. 3. L'accreditamento è rilasciato previa valutazione della documentazione prodotta dagli organismi, in risposta al bando di evidenza pubblica che ne stabilisce le modalità di partecipazione, i criteri di valutazione e gli standard dei requisiti richiesti. 4. I bandi di cui sopra vengono effettuati con cadenza biennale. 5. La valutazione delle domande è affidata ad un apposito nucleo di valutazione costituito all'interno dello stesso Assessorato. 6. Dell'avvenuto accreditamento viene data comunicazione tramite il Bollettino Ufficiale della Regione Sarda 7. L'accreditamento ha validità per tre anni. 8. Gli organismi accreditati che modificano le proprie caratteristiche sono tenuti a darne comunicazione all'Assessorato del lavoro, che valuta il permanere o meno delle condizioni necessarie per l'accreditamento. 9. Gli organismi che non accedono all'accreditamento per una o più sedi operative ovvero per una parte o per la totalità degli ambiti di accreditamento, possono candidarsi in fase successiva. |
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Art. 5 1. Le strutture formative che si accreditano ai sensi della presente legge, per l'obbligo formativo e per l'apprendistato, sono convenzionate con la Regione per tutte le attività concorsuali che organizzano in risposta all'obbligo di cui all'articolo 68 della Legge n. 144 del 1999. |
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Art. 6 1. Le strutture formative che si accreditano ai sensi della presente legge per la formazione integrata superiore sono convenzionate con la Regione, in riferimento ai soli progetti che vengono approvati ai sensi dell'articolo 69 della Legge n. 144 del 1999. |
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Art. 7 1. Per tutte le altre attività formative, la convenzione tra Regione e strutture accreditate è conseguente all'approvazione, da parte di una Commissione tecnica di valutazione interna all'Assessorato del lavoro, dei progetti che vengono presentati in risposta a bandi di evidenza pubblica. |
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Art. 8 1. Gli interventi formativi effettuati dagli organismi accreditati si concludono con le prove d'esame se previste dal progetto formativo. 2. Il positivo esito della conclusione del corso viene certificato con specifico attestato. 3. Gli interventi formativi, purché conformi a specifiche previsioni di legge, svolti da soggetti anche non accreditati ai sensi della presente legge possono essere riconosciuti e certificati. 4. A tal fine gli organismi proponenti devono trasmettere preventivamente, all'Assessorato del lavoro, la richiesta della costituzione della Commissione d'esame e il progetto formativo redatto secondo i modelli in uso all'Assessorato, che deve essere approvato da parte di una Commissione tecnica di valutazione interna all'Assessorato stesso. 5. Tale autorizzazione non costituisce titolo per l'accesso ai finanziamenti regionali. 6. L'Assessorato del lavoro nomina la Commissione d'esame ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47. 7. I relativi oneri sono a totale carico degli organismi proponenti. |
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Art. 9 1. Fino all'approvazione della legge istitutiva dei centri di servizi per l'impiego e del trasferimento delle competenze alle Province il fabbisogno formativo viene individuato dall'Assessorato del lavoro in raccordo con l'Agenzia regionale del lavoro e con gli Assessorati regionali titolari dei fondi strutturali e di misure previste nei POR. |
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Art. 10 1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, l'Albo regionale degli operatori dipendenti degli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, è ad esaurimento. 2. Per lo svolgimento dell'attività formativa gli organismi accreditati, titolari di affidamento di interventi ai sensi dell'articolo 1, devono attingere prioritariamente il personale loro necessario all'Albo di cui alla citata legge regionale n. 42 del 1989, secondo le procedure che sono stabilite nel bando di affidamento. 3. Il personale interpellato dagli organismi accreditati che rifiuti lo svolgimento dell'attività richiestagli è escluso dall'Albo di cui alla citata legge regionale n. 42 del 1989 e decade dai conseguenti benefici. 4. Per gli eventuali esuberi di personale che si determinassero negli enti di formazione a seguito del mancato utilizzo da parte degli organismi accreditati, si concordano, tra l'Assessorato del lavoro, il sistema delle autonomie locali, i rappresentanti degli enti e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di lavoro, le procedure di mobilità verso le strutture dell'Amministrazione regionale e degli enti locali nei limiti delle vacanze d'organico ivi presenti per i profili professionali compatibili. 5. Per quanto riguarda l'Amministrazione e gli enti regionali si procede, nei confronti del personale in esubero, iscritto all'Albo di cui alla citata legge regionale n. 42 del 1989, munito di titolo di studio della scuola dell'obbligo, negli stessi termini previsti dall'articolo 52, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. 6. Il personale iscritto all'Albo di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989, che dovesse risultare in esubero negli organismi di formazione e per i quali non si sia proceduto secondo quanto disposto nei precedenti commi, può essere impegnato presso strutture pubbliche dei servizi formativi e per l'impiego. 7. Tale personale rientra negli organismi di provenienza qualora venissero meno le ragioni che ne avevano determinato l'esubero. 8. A tal fine l'Amministrazione regionale garantisce la necessaria copertura finanziaria agli enti di provenienza nel rispetto del contratto collettivo di lavoro della formazione professionale convenzionata. |
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Art. 11 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si fa fronte con l'utilizzo delle risorse già destinate all'applicazione della Legge 1° giugno 1979, n. 47, e iscritte nei capitoli 10001 per lire 200.000.000, 10002 per lire 800.000.000 e 10003 per lire 1.000.000.000 del bilancio regionale per gli stessi anni. 2. Alla determinazione degli oneri per gli anni successivi al 2002 si provvede con legge finanziaria. |
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Art. 12 1. Sono abrogati gli articoli della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, in contrasto con la presente legge. |
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