CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 114/A

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, USAI di concerto con l'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, OPPI

l'11 ottobre 2000

Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata "febbre catarrale degli ovini (blue tongue)"


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

Il disegno di legge in esame prevede interventi di competenza dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale e interventi di competenza dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

L'articolo 1 prevede di anticipare all'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale della Regione la somma di lire 25.000.000.000 per interventi diretti a:

a) erogare indennizzi agli agricoltori per l'abbattimento dei capi infetti ordinato dall'autorità sanitaria;

b) rimborsare le spese sostenute dai comuni per la distruzione degli animali infetti;

c) sostenere i costi per la disinfezione e disinfestazione sostenuti dagli enti locali e delle Aziende ASL e da organismi all'uopo deputati;

d) sostenere i costi per la stipula di convenzioni con veterinari coadiutori da impiegare per rafforzare l'azione di prevenzione e di controllo della malattia.

La somma stanziata è destinata ad anticipare le spese di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in attesa delle assegnazioni statali che potranno essere disposte a valere sulle risorse del fondo sanitario nazionale, in applicazione della Legge 2 giugno 1988, n. 218 e della Legge 23 gennaio 1968, n. 34 ed eventualmente ad integrare interventi che non trovano copertura con le risorse assegnate dallo Stato.

La spesa dello stanziamento su indicato è subordinata alla predisposizione da parte dell'Assessorato dell'igiene e sanità di un apposito programma di spesa, che dovrà essere approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, lett. 1, della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.

L'articolo 2 dispone un'autorizzazione di spesa di lire 35.000.000.000 per attuare gli interventi di cui all'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, con riferimento alla malattia epizootica della febbre catarrale degli vini (blue tongue).

La predetta somma sarà destinata per interventi diretti:

- all'erogazione di indennizzi per i capi morti (esclusi dagli indennizzi per abbattimenti);

- all'erogazione di indennizzi per le perdite di reddito.

Esistendo lo strumento legislativo per attuare l'intervento (come detto, l'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 1998) unitamente alla proposta del presente disegno di legge, viene formulata la proposta relativa al programma di spesa che, prima di essere attuato, dovrà essere notificato alla Commissione Europea.

L'articolo 3 autorizza una spesa di lire 10.000.000.000 al fine di intervenire a sostegno dei maggiori costi che allevatori di ovini, caprini e bovini dovranno sostenere, in conseguenza dei divieti di spostamento dall'azienda degli animali (decreto dell'Assessore della sanità n. 34 del 5 settembre 2000) e dal divieto di movimentazione degli animali verso la restante parte del territorio nazionale e verso gli Stati membri della U.E. (disposizione del Ministro della Sanità, prot. n. 6006/24461/82N/4457 del 28 agosto 2000).

Relativamente al disposto dell'articolo 4 può osservarsi che le risultanze finali dell'attività di rilevazione dei carichi di lavoro, recentemente effettuata dalla Regione autonoma della Sardegna, hanno fatto emergere una gravissima e preoccupante situazione presso gli Assessorati indicati in relazione alla fortissima carenza di personale in servizio di ruolo.

Per quanto riguarda in particolare l'agricoltura, a fronte, infatti, di un fabbisogno di n. 508 unità da distribuire nelle diverse qualifiche funzionali, risultano coperti in organico solamente n. 323 posti. L'evidente carenza di personale nella misura del 40 per cento della dotazione organica, tra cui livelli di VIII con qualifica (n. 30 funzionari tecnici con qualifica professionale Scienze agrarie, n. 2 funzionari tecnici qualifica funzionale Ingegneria, n. 17 funzionari con qualifica professionale Amministrativa e Giuridica), di VII qualifica funzionale (n. 62 istruttori direttivi tecnici con qualifica professionale Scienze Agrarie, n. 9 istruttori direttivi tecnici con qualifica professionale Ingegneria, n. 4 istruttori direttivi tecnici con qualifica professionale Veterinario), di VI qualifica funzionale (n. 10 istruttori tecnici con qualifica professionale Geometra, n.  91 istruttori tecnici con qualifica funzionale Perito Agrario), crea insormontabili difficoltà non solo per l'espletamento delle ordinarie attività di istituto dell'Assessorato, ma anche e soprattutto con riferimento alla attuazione dei programmi di intervento eccezionali come quelli relativi alla epizoozia "blue tongue", alla siccità del 2000 e anche ai programmi di spesa comunitari del FEOGA contenuti nel POR 2000-2006 approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2000) 2359 dell'8 agosto 2000.

Pertanto al fine di superare detta situazione di emergenza, si ritiene doveroso intervenire adottando un provvedimento temporaneo che consenta di utilizzare il personale dipendente dagli enti regionali in agricoltura e dalle ASL, in possesso di specifica professionalità, presso i suddetti Assessorati interessati anche alla spendita di fondi per tali interventi eccezionali e per quelli comunitari.

Peraltro analoga disposizione era stata utilizzata dal legislatore regionale mediante l'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 3 maggio 1995 per l'attuazione del POP 1994-1999 per distaccare personale dell'ERSAT presso l'Assessorato dell'agricoltura.

L'articolo 5 prevede che gli aiuti alle imprese istituiti dagli articoli 2 e 3 della presente legge sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione Europea o solo dopo il decorso del termine previsto per l'esame degli aiuti da parte della Commissione stessa.

L'articolo 6 dispone riguardo alla copertura finanziaria.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTAZIONE PRODUTTIVA BONIFICA - ACQUACOLTURA - CACCIA E PESCA - PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA - ALIMENTAZIONE - TUTELA DELL'AMBIENTE - FORESTAZIONE AMBIENTALE - RECUPERO AMBIENTALE - PARCHI E RISERVE NATURALI - DIFESA DEL SUOLO 

composta dai Consiglieri

ONNIS, Presidente - SANNA Alberto, Vice Presidente - RASSU, Segretario - ORTU, Segretario - CORONA - DEMURU - FRAU, relatore - GIAGU - GRAUSO - MANCA - MARROCU - PIANA - TUNIS Marco Fabrizio - VARGIU

Pervenuta il 24 ottobre 2000

Le Commissioni Agricoltura e Sanità, nella seduta del 24 ottobre 2000, hanno approvato a maggioranza  il D.L. 114: Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata "febbre catarrale degli ovini (blue tongue)".

L'esame del disegno di legge in oggetto ha impegnato le Commissioni in un approfondito esame nel corso del quale  le stesse Commissioni hanno svolto le audizioni degli Assessori regionali competenti in materia  di bilancio, agricoltura e sanità, di una delegazione dell'Unità di crisi costituita presso l'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale e delle organizzazioni professionali agricole (O.P.A.).

Le Commissioni hanno apportato alcune modifiche al testo del proponente.

In particolare si è elevato da 25 a 70 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1, destinato alla anticipazione, a valere sui fondi statali, di risorse per l'erogazione di indennizzi agli allevatori per l'abbattimento dei capi infetti ordinato dall'Autorità sanitaria; il rimborso delle spese sostenute dai comuni per la distruzione degli animali infetti; i costi per le operazioni di disinfezione e disinfestazione sostenute dagli enti locali e dalle Aziende-USL e da organismi all'uopo deputati; i costi per la stipula di convenzioni con i veterinari coadiutori da impiegare per rafforzare l'azione di prevenzione e di controllo della malattia.

Le Commissioni hanno inoltre previsto che il programma relativo all'attuazione degli interventi sopracitati sia sottoposto al parere della Commissione consiliare competente che dovrà essere reso entro 7 giorni dalla loro ricezione.

È stato inoltre elevato da 35 a 70 miliardi lo stanziamento destinato alla concessione degli aiuti, previsti dall'art. 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 (Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse del FEOGA - Orientamento e interventi urgenti per l'agricoltura), agli allevatori danneggiati dalla epidemia di febbre catarrale degli ovini ("blue tongue").

Le Commissioni non hanno apportato modifiche al testo dell'art. 3  che prevede un aiuto agli allevatori per i maggiori oneri sostenuti per l'alimentazione del bestiame, causati dal divieto di spostamento dello stesso.

Al fine di venire incontro alle necessità delle aziende di raccolta e trasformazione dei prodotti agro alimentari che subiscono un aggravio di oneri derivante da riduzioni dei conferimenti è stata prevista la concessione di un apposito contributo non superiore alle perdite subite, per il quale è prevista la spesa di 5 miliardi. Anche sugli interventi di attuazione di tale norma le Commissioni consiliari competenti sono chiamate ad esprimere il loro parere.

Al fine di permettere la ricostituzione del capitale bestiame si è previsto, con una norma apposita,  che le aziende agro-pastorali danneggiate dall'epidemia di "blue tongue" godranno della priorità nella concessione delle provvidenze regionali per l'acquisto delle scorte vive.

Per la concessione degli aiuti previsti dagli articoli 2, 3 e 3 bis, anche accogliendo quanto suggerito nel parere espresso dalla Prima Commissione, si è ritenuto opportuno attribuire lo svolgimento di tali competenze ai Comuni competenti prevedendo, nel contempo, il supporto agli stessi dell'Amministrazione regionale e dei suoi Enti e la possibilità da parte della Regione, di sostituirsi ad essi qualora inadempienti.

La necessità di contrastare un possibile calo nel consumo di prodotti agro alimentari da parte di una opinione pubblica ingiustificatamente allarmata dall'epidemia, ha indotto le Commissioni ad introdurre una norma (art. 3 quinquies) che prevede la realizzazione da parte dell'Amministrazione regionale, di una campagna informativa sulla carenza di effetti nocivi per l'uomo derivanti dal consumo di tali prodotti.

Le Commissioni, accogliendo il preventivo parere della Prima Commissione, hanno modificato l'art. 4 prevedendo che la struttura amministrativa degli Assessorati competenti in materia di Agricoltura e di Sanità veterinaria sia rinforzata, attraverso l'utilizzo dell'istituto del comando, anziché di quello del distacco, di un certo numero di unità di personale dipendente dagli enti regionali e dalle Aziende - USL.

Le Commissioni hanno acquisito i pareri delle Commissioni consiliari Prima, Seconda e Terza accogliendo i suggerimenti proposti dalla Prima e dalla Terza.

Per quanto riguarda il parere espresso dalla Seconda Commissione, si è ritenuto di non accogliere l'inserimento dell'intervento contenuto nell'articolo 3 quinquies all'interno dell'articolo 5 il quale prevede la sospensione degli aiuti fino all'approvazione degli stessi da parte della Commissione europea, non considerandolo quale "aiuto di Stato".

Data l'importanza del provvedimento esitato le Commissioni auspicano una rapida approvazione da parte del Consiglio regionale.

La Prima Commissione ha espresso, sugli aspetti del provvedimento di propria competenza, un parere preventivo in data 19 ottobre 2000 e il parere favorevole, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del Regolamento, in data 24 ottobre 2000.

La Seconda Commissione, nella seduta del 24 ottobre 2000, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del Regolamento, sugli aspetti del provvedimento di propria compretenza.

La Terza Commissione, nella seduta del 24 ottobre 2000, ha espresso il proprio parere sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio l'onorevole La Spisa.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Anticipazioni

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, con mezzi propri, sino alla concorrenza di lire 25.000.000.000, le assegnazioni che lo Stato dispone ai sensi delle Leggi 2 giugno 1988, n. 218 e 23 gennaio 1968, n. 34 a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale per l'attuazione degli interventi diretti a fronteggiare l'epizoozia denominata febbre catarrale degli ovini (blue tongue) (cap. 12194.01) consistenti in:

a) erogazione di indennizzi agli allevatori per l'abbattimento dei capi infetti ordinato dalla Autorità sanitaria;

b) rimborso delle spese sostenute dai comuni per la distruzione degli animali infetti;

c) costi per le operazioni di disinfezione e disinfestazione sostenute dagli enti locali e dalle Aziende ASL e da organismi all'uopo deputati;

d) costi per la stipula di convenzioni con veterinari coadiutori da impiegare per rafforzare l'azione di prevenzione e di controllo della malattia.

2. Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio ai sensi dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

3. Le somme non rimborsate dallo Stato fanno carico definitivamente al bilancio regionale, quelle rimborsate sono introitate sul capitolo 36119 del bilancio regionale per essere attribuite - con decreto dell'Assessore del bilancio - al capitolo 12194.01 per essere destinate alla prosecuzione degli interventi. 

 

Art. 1
Anticipazioni

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, con mezzi propri, sino alla concorrenza di lire 70.000.000.000, le assegnazioni che lo Stato dispone ai sensi delle Leggi 2 giugno 1988, n. 218 e 23 gennaio 1968, n. 34 a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale per l'attuazione degli interventi diretti a fronteggiare l'epizoozia denominata febbre catarrale degli ovini (blue tongue) (cap. 12194.01) consistenti in:

a) erogazione di indennizzi agli allevatori per l'abbattimento dei capi infetti ordinato dalla Autorità sanitaria;

b) rimborso delle spese sostenute dai comuni per la distruzione degli animali infetti;

c) costi per le operazioni di disinfezione e disinfestazione sostenute dagli enti locali e dalle Aziende - USL e da organismi all'uopo deputati;

d) costi per la stipula di convenzioni con veterinari coadiutori da impiegare per rafforzare l'azione di prevenzione e di controllo della malattia.

2. Dello stanziamento complessivo indicato al comma 1, per gli interventi di cui alla lettera a) è destinata una somma di lire 50.000.000.000, per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) è destinata una somma di lire 20.000.000.000.

3. Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, ai sensi dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, sentito il parere della Commissione consiliare competente che lo esprime entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Le somme non rimborsate dallo Stato fanno carico definitivamente al bilancio regionale, quelle rimborsate sono introitate sul capitolo 36119 del bilancio regionale per essere attribuite - con decreto dell'Assessore del bilancio - al capitolo 12194.01 e destinate qualora necessario alla prosecuzione degli interventi.

Art. 2
Indennizzi agli allevatori

1. Al fine di fronteggiare i danni causati dalla epizoozia "blue tongue" è autorizzata la spesa di lire 35.000.000.000 per la concessione agli allevatori degli aiuti previsti dall'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 (cap. 06124). 

 

Art. 2
Indennizzi agli allevatori

1. Al fine di fronteggiare i danni causati dalla epizoozia "blue tongue" è autorizzata la spesa di lire 70.000.000.000 per la concessione agli allevatori degli aiuti previsti dall'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 (cap. 06124).

Art. 3
Sostegno agli allevatori

1. A sostegno dei maggiori costi per l'alimentazione del bestiame derivanti agli allevatori dal divieto di spostamento di ovini, caprini e bovini, disposto con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale e del divieto di movimentazione degli stessi animali verso la restante parte del territorio nazionale e verso gli stati membri della U.E. disposta dal Ministro della Sanità, è autorizzata la spesa di lire 10.000.000.000 sotto forma di aiuti. La misura dell'aiuto è commisurata alle maggiori spese effettivamente sostenute e comunque non può superare l'importo delle stesse (cap. 06124). 

 

Art. 3
Sostegno agli allevatori

(identico)

 
   

Art. 3 bis
Contributo alle imprese di trasformazione e commercializzazione

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle aziende e alle cooperative di raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici per le quali, a causa dell'epidemia di febbre catarrale degli ovini, si sia determinato un aggravio di oneri derivante da riduzione dei conferimenti dovuti in base ad obblighi statutari o contrattuali.

2. Il contributo è concesso a condizione che:

a) le aziende e cooperative di cui al comma 1 abbiano sede legale e stabilimento in Sardegna;

b) la riduzione dei conferimenti non sia inferiore rispettivamente al 20 o al 30 per cento rispetto alla media dell'ultimo triennio, a seconda che le aziende o le cooperative siano insediate o meno in zone svantaggiate.

3. Il contributo concesso non può essere superiore alle perdite connesse con la riduzione dei conferimenti.

4. Le direttive di attuazione degli interventi sono fissate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di agricoltura che lo esprime entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 5.000.000.000 per l'anno 2000 (cap. 06141-01).

   

Art. 3 ter
Priorità alle aziende danneggiate

1. Alle aziende agricole che, a causa dell'epidemia della febbre catarrale degli ovini, abbiano subito una perdita del capitale bestiame non inferiore al 20 per cento è attribuita la priorità nella concessione dei finanziamenti previsti dalla normativa regionale per l'acquisto di scorte vive. La priorità è limitata alla ricostituzione del capitale bestiame morto a seguito dell'epidemia.

   

Art. 3 quater
Procedura per la concessione degli aiuti

1. Gli aiuti a favore delle aziende agricole previsti dagli articoli 2, 3 e 3 bis sono erogati direttamente dai Comuni interessati ai quali gli operatori devono presentare apposita domanda corredata da autocertificazione. I Comuni competenti, anche con il sostegno dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, accertata la sussistenza dei requisiti per l'erogazione degli aiuti, provvedono alla liquidazione degli stessi nei termini e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale con le direttive di cui agli articoli 23 della legge regionale n. 8 del 1998 e 3 e 3 bis della presente legge.

2.  Qualora i comuni non provvedano alla liquidazione degli aiuti entro i 90 giorni successivi alla data di presentazione delle domande di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede in sostituzione, direttamente o tramite enti, organismi o singoli funzionari all'uopo delegati.

   

Art. 3 quinquies
Campagna informativa

1.  Al fine di evitare che l'allarme suscitato nell'opinione pubblica dall'insorgere dell'epidemia di febbre catarrale degli ovini determini la riduzione del consumo di prodotti agroalimentari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare una campagna informativa che rassicuri sulla inesistenza di effetti nocivi per l'uomo e sulla assoluta sicurezza, sotto il profilo sanitario e nutrizionale, dei prodotti alimentari degli allevamenti sardi immessi, sotto rigoroso controllo, nei canali commerciali. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

Art. 4
Distacco temporaneo

1. In deroga alla disposizione del comma 1, dell'articolo 41 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, al fine di consentire l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e fino all'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti vacanti individuati nella pianta organica dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale, è consentito il distacco temporaneo presso gli Assessorati citati, di personale dipendente rispettivamente dagli enti regionali in agricoltura e dalle Aziende ASL in possesso di specifica professionalità.

2. I relativi provvedimenti saranno adottati dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, in conformità alle proposte degli Assessori dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dell'igiene, sanità e assistenza sociale. 

 

Art. 4
Comandi

1. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzato, fino al 31 dicembre 2001, il comando presso gli Assessorati dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale di un numero massimo di 20 unità di personale tecnico qualificato dipendente dagli enti regionali e dalle Aziende - USL.

2. I comandi di cui al comma 1 non sono computati nella determinazione dei limiti numerici stabiliti dal comma 2 e dal comma 5 lettera a) dell'articolo 40 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione".

Art. 5
Esecuzione degli aiuti

1. Gli aiuti alle imprese istituiti dagli articoli 2 e 3 della presente legge sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione Europea o solo dopo il decorso del termine previsto per l'esame degli aiuti da parte della Commissione stessa. 

 

Art. 5
Esecuzione degli aiuti

1. Gli aiuti alle imprese istituiti dagli articoli 2, 3 e 3 bis della presente legge sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione Europea o solo dopo il decorso del termine previsto per l'esame degli aiuti da parte della Commissione stessa.

Art. 6
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti all'applicazione della presente legge, valutati in lire 70.000.000.000, si fa fronte:

- quanto a lire 25.000.000.000 con le variazioni di cui al comma 2;

- quanto a lire 45.000.000.000 con le risorse sussistenti nel conto dei residui del capitolo 06124 e disponibili per effetto dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1999, n. 26.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2000 sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata

In aumento

Cap. 36203

Economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti locali interessati, con vincolo di destinazione specifica, per il finanziamento dei programmi di opere pubbliche di cu al Capo II della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9 e della legge regionale 4 luglio 1973, n. 15 (art. 9, comma 3, L.R. 7 gennaio 1975, n. 1 e art. 32, comma 1, L.R. 20 aprile 2000, n. 5)

lire   9.000.000.000

Cap. 36119

(N.I.) 3.6.1. - Rimborsi dallo Stato ai sensi delle Leggi 2 giugno 1988, n. 218 e 23 gennaio 1968, n. 34 delle somme anticipate dalla Regione per l'attuazione degli interventi diretti a fronteggiare l'epizoozia denominata "febbre catarrale degli ovini (blue tongue)" (art. 1 della presente legge)

p.m.

Spesa

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03147/02

Quota interessi delle rate d'ammortamento di prestiti obbligazionari (art. 37, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 35, L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 1, commi 11 e 15, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e art. 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria)

lire 7.000.000.000

Cap. 03148/02

Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripiano dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali  relativi agli esercizi 1990 e 1991 (decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, nella L. 19 novembre 1990, n. 334, decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 marzo 1993, n. 67, art. 63, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 3, comma 9, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria)

lire 2.000.000.000

Cap. 03150/02

Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento da parte dei Comuni degli interventi destinati alle iniziative per lo sviluppo e l'occupazione previste dall'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (art. 23, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 (spesa obbligatoria)

lire 7.000.000.000

In aumento

06 - AGRICOLTURA

Cap. 06124

(D.V.) Contributi alle aziende agricole danneggiate dalla alluvione del novembre 1999 (art. 2, comma 1, lett. a) , L.R. 17 dicembre 1999, n. 26; nonché per la concessione di aiuti per fronteggiare la epizoozia "blue tongue" (artt. 2 e 3 della presente legge)

12 - SANITA'

Cap. 12194/01

(N.I.) 1116321010 (08.02) - Spese, anche sotto forma di anticipazione di assegnazioni dello Stato, per fronteggiare la epizoozia denominata "febbre catarrale degli ovini (blue tongue)" (art. 1 della presente legge)

lire 25.000.000.000

3. A decorrere dall'anno 2001 il capitolo 06124 è soppresso e confluisce nel capitolo 06141, che assume la seguente denominazione: "Indennizzi per danni subiti dalle aziende agricole per eventi calamitosi, per eccezionali avversità atmosferiche e per epizoozie e malattie vegetali (art. 23, L.R. 11 marzo 1998, n. 8, L.R. 17 dicembre 1999, n. 26, L.R. 5 settembre 2000, n. 18 e artt. 2 e 3 della presente legge)".

4. Le somme non impegnate in conto dei capitoli 06124 e 12194/01 alla data del 31 dicembre 2000 sono conservate nel conto dei residui e vi permangono fino al loro esaurimento.

 

Art. 6
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in L. 157.400.000.000 nell'anno 2000 e in L.55.400.000.000 nell'anno 2001, si fa fronte:

- quanto a L.107.400.000.000 nell'anno 2000 e a L.55.400.000.000 nell'anno 2001 con le variazioni di cui al successivo comma;

- quanto a L.50.000.000.000 mediante contrazione in una o più soluzioni in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione di un prestito di pari importo; detto prestito è rimborsato mediante un tasso di interesse da corrispondere posticipatamente entro il 31.12.2001.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000 e 2001 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

In aumento

Cap. 36203 (DV)

Recuperi dai conti correnti intestati alla Regione, aperti ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1975, n.1.

2000   L.   9.000.000.000

Cap. 36119 (N.I.) 3.6.1.

Rimborsi dallo Stato, ai sensi delle leggi 2 giugno 1988, n.218 e 23 gennaio 1968, n.34, delle somme anticipate per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge

P.M.          

Cap. 51010 (N.I.) (5.1.10)

Ricavo dei prestiti contratti per fronteggiare l'epizoozia "blue tongue"

2000   L. 50.000.000.000

SPESA

In diminuzione

01 - PRESIDENZA

Cap. 01001

Spese per il Consiglio regionale

2001 L. 9.500.000.000

 

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03107      

Versamento al bilancio dello Stato delle eccedenze annuali di risorse finanziarie derivanti dall'IRAP ai sensi degli artt. 41 comma 2 e 42 comma 7 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (art. 37 della legge di bilancio) (spesa obbligatoria)

2000 L. 63.575.000.000

Cap. 03147/02

Quota interessi delle rate d'ammortamento di prestiti obbligazionari (art.37, L.R. 5 maggio 1983, n.11, art.35 L. 23 dicembre 1994, n.724, art.1, commi 11 e 15, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e art. 3, della legge finanziaria) (spesa obbligatoria)

2000 L. 7.000.000.000

Cap. 03148      

Spese per l'ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento di mutui contratti per il ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali relativi agli esercizi 1990 e 1991 (D.L. 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, nella L. 19 novembre 1990, n. 334, D.L. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, art. 63, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 3, comma 9, della legge finanziaria) (spesa obbligatoria)

2000 L. 950.000.000

Cap. 03148/01

Quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali relativi agli esercizi 1990 e 1991 (D.L. 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, nella L. 19 novembre 1990, n. 334, D.L. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, art. 63, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 3, comma 9, della legge finanziaria) (spesa obbligatoria)

2000 L. 2.025.000.000

Cap.03148/02  

Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali relativi agli esercizi 1990 e 1991 (D.L. 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, nella L. 19 novembre 1990, n. 334, D.L. 18 gennaio 1993, n. 9 convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, art. 63, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 3, comma 9, della legge finanziaria) (spesa obbligatoria)

2000 L. 5.500.000.000

Cap.03150/01  

Quota di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento da parte dei comuni degli interventi destinati alle iniziative per lo sviluppo e l'occupazione previste dall'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n.37 (art.23 della legge finanziaria) (spesa obbligatoria)

2000 L. 8.300.000.000

Cap.03150/02  

Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento da parte dei comuni degli interventi destinati alle iniziative per lo sviluppo e l'occupazione previste dall'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n.37 (art.23 della legge finanziaria)
(spesa obbligatoria)

2000 L. 7.050.000.000

06 - AGRICOLTURA

Cap.06086/01

Contributi e sussidi per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali e per la costruzione di acquedotti rurali (art. 17, legge 27 ottobre 1966, n. 910, legge 2 marzo 1974, n. 78, art. 9, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 39, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, artt. 28 e 29, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6 e L.R. 1 giugno 1993, n. 25)

 

2001 L. 900.000.000

Cap.06150/01

 

Spese per promuovere l'incremento e il miglioramento della produzione zootecnica, non consistenti nell'acquisizione di beni e nell'esecuzione di opere di natura immobiliare (leggi 6 luglio 1912, n. 832, 29 giugno 1929, n. 1366, 27 novembre 1956, n. 1367, L.R. 14 dicembre 1976, n. 67, artt. 8 e 17, legge 27 dicembre 1977, n. 984, art. 13, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 28, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 3, lett. l), L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 9, comma 1, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 4, comma 3, della legge finanziaria)

 

2001 L. 2.000.000.000

Cap.06163/01

Contributi e spese per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico (art. 17, legge 2 giugno 1961, n. 454, artt. 8 e 17, legge 27 dicembre 1977, n. 984, art. 9, comma 1, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 4, comma 3, della legge finanziaria)

 

2001 L. 10.000.000.000

Cap.06261/01

Contributi sulle spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili sostenute dai Consorzi di bonifica (L.R. 14 maggio 1984, n. 21, art. 9, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, artt. 4 e 5, L.R. 20 marzo 1989, n. 11, art. 11, comma 1, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 11, comma 7, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 43, L.R. 29 aprile 1994, n. 18, art. 8, L.R. 21 giugno 1995, n. 16 e art. 17, comma 4, L.R. 5 dicembre 1995, n. 33)

 

2001 L. 8.000.000.000

07 - TURISMO

Cap.07053/01

Contributi per l'acquisto di aziende o strutture nonché per l'acquisto di società ed il potenziamento della fase di commercializzazione delle produzioni degli associati (art.35, L.R. 5 settembre 2000, n.17)

 

2000 L. 4.000.000.000

 

12 - SANITA'

Cap.12139/02

Somme da ripartire tra le Aziende U.S.L. e le Aziende ospedaliere per il finanziamento delle spese in conto capitale (art. 51, legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 62 e 66, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 36 della legge finanziaria); contributi per l'impianto di nuovi centri ospedalieri e ambulatoriali e per il miglioramento di quelli esistenti, escluse le opere edilizie (LL.RR. 20 giugno 1950, n. 15 e 18 maggio 1951, n. 8); contributi per la prima attivazione di funzionamento di nuovi centri ospedalieri e ambulatoriali (L.R. 2 aprile 1954, n. 3, art. 135, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e artt.42 e 47 della legge finanziaria)

 

2001 L. 25.000.000.000

In aumento

01 - PRESIDENZA

Cap.01090       

Fondo per gli interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali, nonchè dell'immagine della Sardegna (art. 83, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 2, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, artt. 59 e 65, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, artt. 28 e 29 della L.R. 3 luglio 1998, n. 22, art. 24, comma 4, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 e art.3 quinquies della presente legge)

2000 L. 1.000.000.000

2001 L. 1.000.000.000

02 - AFFARI GENERALI

Cap.02028/01   Spese per il personale comandato presso l'Amministrazione regionale (art. 40, L.R. 13 novembre 1998, n. 31)

2000 L. 1.400.000.000

2001 L. 1.400.000.000

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap.03118             (N.I.) (1.1.1.7.3.2.12.31)

Interessi da corrispondere su prestiti concessi per fronteggiare l'epizoozia "blue tongue"

2001 L. 3.000.000.000

 

Cap.03119             (N.I.) (1.1.3.1.0.5.12.31)

Capitale da rimborsare su prestiti concessi per fronteggiare l'epizoozia "blue tongue"

2001 L. 50.000.000.000

06 - AGRICOLTURA

Cap.06124 (D.V.)

Contributi alle aziende agricole danneggiate dalla alluvione del novembre 1999 (art.2, comma 1, lett.a), legge regionale 17 dicembre 1999, n.26; nonché per la concessione di aiuti per fronteggiare la epizoozia "blue tongue" (artt.2 e 3 della presente legge).

2000 L. 80.000.000.000

Cap.06141/01        (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.10)

Contributi alle imprese di trasformazione e di commercializzazione per le perdite connesse con la riduzione dei conferimenti a seguito della epizoozia "blue tongue" (art. 3 bis della presente legge).

2000 L. 5.000.000.000

12 - SANITA'

Cap.12194/01 (N.I.) (1.1.1.6.3.2.10.10.) (08.02)

Spese, anche sotto forma di anticipazione di assegnazioni dello Stato, per fronteggiare l'epizoozia denominata "febbre catarrale degli ovini blue tongue" (art.1 della presente legge)

2000 L. 70.000.000.000

3. Le somme stanziate nell'anno 2000 in conto dei su citati capitoli e non impegnate sono conservate nel conto dei residui e vi permangono fino al loro esaurimento, se necessario.

4. A decorrere dall'anno 2001 i capitoli 06124 e 06141/01, sono soppressi e confluiscono nel capitolo 06141, il quale assume la seguente denominazione: "Indennizzi per danni subiti dalle aziende agricole per eventi calamitosi, per eccezionali avversità atmosferiche e per epizoozie e malattie vegetali (art.23, L.R. 11 marzo 1998, n.8, L.R. 17 dicembre 1999, n.26, L.R. 5 settembre 2000, n.18 e artt.2, 3 e 3 bis della presente legge)".

Art. 7
Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

Art. 7
Urgenza

(identico)