CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 111
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore dell'industria, PIRASTU, di concerto con l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, ONIDA
il 28 settembre 2000Disciplina delle sanzioni di cui all'articolo 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352)
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
La norma intende determinare, in maniera precisa, i criteri per la comminazione della sanzione risarcitoria indennitaria di cui all'articolo 164 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, raccordandoli con quanto stabilito dalla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, che disciplina le attività di cava.
Si vuole assumere come parametro per l'applicazione della sanzione indennitaria il criterio, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre 1997 concernente la determinazione del profitto conseguito, previa redazione di apposita perizia di valutazione del danno paesistico, così come specificato, anche, nel decreto dell'Assessore della pubblica istruzione 8 maggio 2000, n. 785, pubblicato nel BURAS in data 8 giugno 2000.
La norma transitoria sancita dall'articolo 42 della legge regionale n. 30 del 1989, consente ai destinatari il rispetto della normativa nuova, senza incorrere nelle sanzioni che la stessa prevede.
Si intende, pertanto, individuare come causa esimente dall'applicazione della sanzione indennitaria il riconoscimento, effettuato ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale n. 30 del 1989, della legittimità dell'intrapresa attività estrattiva, al fine di evitare una contraddittorietà nei provvedimenti regionali in materia di cave quando queste ricadano in ambito vincolato paesisticamente.
L'articolo salvaguarda le attività pregresse che, nel rispetto delle vigenti norme, proseguono l'attività in base alla considerazione importante che la maggiore tutela di chi esercita nella legittimità una coltivazione di materiali di cava, porta complessivamente a giusti prezzi di mercato, non interrotti da azioni di abusivismo e di poco rispetto della integrità del territorio, delle bellezze naturali, del paesaggio, della flora e della fauna.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. La sanzione risarcitoria di cui all'articolo 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si applica nella misura prevista dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 26 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 1997), alle attività di cava non riconosciute come legittimamente avviate ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, e che non abbiano conseguito la specifica autorizzazione ex articolo 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 2. La percentuale del 3 per cento di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 26 settembre 1997, si applica, previa redazione di apposita perizia di stima, al valore del materiale cavato in assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo n. 490 del 1999. |
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Art. 2 1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |