CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 110

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, LURIDIANA, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS

il 28 settembre 1999

Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per
la pensione delle casalinghe


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

Il ruolo delle persone casalinghe è di primaria importanza in una società che ancora riconosca alla famiglia il ruolo di cellula fondamentale e fondante della società.

Esse contribuiscono alla cura della casa, all'educazione di figli e garantiscono un'importantissima funzione sociale.

In questo senso pare doveroso che la Regione Sardegna, interpretando nel senso più alto le proprie specificità statutarie vada a colmare una grave lacuna del sistema normativo nazionale e riconosca il lavoro casalingo quale lavoro a tutti gli effetti e, dunque, meritevole di adeguata tutela previdenziale.

In questo senso e per il raggiungimento concreto degli obiettivi testé enunciati vuole operare la presente proposta di legge con l'istituzione di un'assicurazione regionale volontaria per le persone casalinghe.

La volontarietà della contribuzione e la possibilità prevista per l'esecutivo regionale di adeguare al minimo l'ammontare della stessa per le famiglie disagiate assicurano alla proposta il maggiore tasso di equanimità.

Nello stesso senso è prevista un trattamento di particolare favore per chi si dedichi all'assistenza di familiari non autosufficienti o all'educazione dei propri figli minori sino all'età di quindici anni.

In questo modo, a partire dal sessantacinquesimo anno di età, chiunque possa far valere almeno quindici anni di anzianità contributiva e abbia svolto lavoro casalingo potrà godere della pensione regionale.

Il controllo e l'esecuzione della presente legge sono demandati interamente alla Giunta regionale che dovrà presentare annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento della spesa della legge.

La presente proposta consentirà di creare effettivi ristori per una fascia sociale debole ed indispensabile.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Obiettivi

1. La Regione Sardegna riconosce l'attività casalinga come lavoro a tutti gli effetti, meritevole di adeguata tutela previdenziale.

   

Art. 2
Istituzione del fondo per l'assicurazione regionale volontaria per la pensione delle persone casalinghe

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita, ad integrazione della Legge 5 marzo 1963, n. 389, l'assicurazione regionale volontaria per la corresponsione della pensione a favore delle persone casalinghe in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano residenti da almeno cinque anni nella Regione Sardegna;

b) abbiano compiuto i diciotto anni di età;

c) non siano iscritte a forme di previdenza obbligatoria per effetto di lavoro autonomo o subordinato e non usufruiscano di analoghe provvidenze a carico di istituti assicurativi o previdenziali;

d) non siano titolari di pensione diretta;

e) siano in regola con la contribuzione di cui all'articolo 3.

2. L'assicurazione medesima è organizzata su base volontaria.

3. L'adesione avviene a domanda della persona interessata. 

   

Art. 3
Contribuzione

1. Le persone iscritte all'assicurazione regionale di cui all'articolo 2 sono tenute a versare una contribuzione determinata annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sentito il Comitato di gestione del fondo e tenendo conto dell'importo della contribuzione volontaria del settore servizi domestici.

2. La Giunta regionale, secondo la procedura indicata nel comma 1, ridetermina o conferma annualmente, in relazione al reddito familiare, l'entità dei contributi assicurativi di cui all'articolo 2. I termini e le modalità di versamento sono oggetto di apposite direttive impartite dal Comitato istituito a' termini dell'articolo 4 della presente legge. In caso di versamenti effettuati in ritardo rispetto ai termini previsti dal Regolamento di cui al comma 1, ma comunque entro tre mesi dagli stessi, è dovuta una somma aggiuntiva, pari agli interessi legali, a titolo di sanzione.  Il mancato versamento entro il termine di cui sopra è considerato rinuncia ai sensi dell'articolo 5.

3. Previa domanda, l'Amministrazione regionale provvede al versamento dei contributi a fini pensionistici nella misura corrispondente ad un anno degli stessi versamenti per ogni figlio e un anno per ogni due anni di assistenza a familiari non autosufficienti in favore delle persone iscritte al fondo che si siano dedicate all'assistenza ai familiari non autosufficienti o all'educazione dei propri figli minori fino all'età di quindici anni, senza esercitare altra attività lavorativa retribuita. L'accredito di cui al comma 4 non può comunque superare i tre anni complessivi.

   

Art. 4
Comitato di gestione e Collegio dei Revisori

1. Il fondo è gestito da un apposito comitato, nominato dalla Giunta regionale, così composto:

a) un componente designato dall'Assessore competente in materia di previdenza, con funzioni di presidente;

b) un componente effettivo ed un supplente, esperti in materia di matematica attuariale designati dal Presidente della Giunta regionale;

c) un componente effettivo ed uno supplente esperti in bilancio, designati dall'Assessore competente in materia;

d) un componente effettivo esperto negli interventi sociali, designato dalla Commissione delle pari opportunità.

2. Il controllo è demandato ad un collegio dei revisori, nominato ala Giunta regionale, i cui componenti sono iscritti all'albo professionale dei dottori commercialisti o a quello dei revisori contabili e così composto:

a) un componente designato dall'Assessore competente in materia di bilancio e di credito con funzione di presidente;

b) un componente designato dal Presidente della Giunta regionale;

c) un componente designato dalla Commissione delle pari opportunità.

3. Il Comitato di gestione ed il Collegio dei revisori hanno sede presso l'Assessorato del lavoro e collaborano con il servizio di cui all'articolo 15 della presente legge.

4. Il Comitato di gestione ed il Collegio dei revisori deliberano a maggioranza dei presenti.

5. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

6. Ai componenti il Comitato di gestione ed il Collegio dei revisori competono le indennità previste dall'articolo 6, Tabella A - primo gruppo - della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Gli oneri relativi al Comitato di gestione ed al Collegio dei revisori gravano sulle disponibilità del fondo.

   

Art. 5
Rinuncia all'assicurazione regionale

1. E' facoltà degli interessati rinunciare in ogni momento all'adesione all'assicurazione. In tal caso avranno diritto alla restituzione di una somma pari agli importi versati.

   

Art. 6
Decorrenza della pensione regionale

1. La pensione regionale spetta agli assicurati che:

a) abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

b) possano far valere almeno quindici anni di anzianità assicurativa;

c) possano far valere almeno quindici anni di contribuzione.

   

Art. 7
Riscatto

1. Ai fini del raggiungimento del requisito di cui all'articolo 6, lettere b) e c), possono, a domanda, essere valutati gli anni di contribuzione presso altre casse o fondi di previdenza obbligatoria, fino ad un massimo di cinque anni, purché gli stessi non abbiano dato luogo a pensione. I criteri di valutazione di cui si tratta sono stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 4 della presente legge. L'accredito avviene al momento del pensionamento previo versamento da parte dell'iscritto di una quota derivante dalla riserva matematica calcolata secondo i principi di cui all'articolo 13 della Legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modifiche e integrazioni.

   

Art. 8
Concorso della Regione

1. A favore dei soggetti che hanno effettuato il riscatto di cui all'articolo 7, la Regione può intervenire con un contributo. I criteri per la determinazione del contributo sono stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 4, tenendo conto del fondo di cui al comma 2 e dell'entità dei versamenti effettuati.

   

Art. 9
Misura della pensione regionale

1. Al perfezionamento dei requisiti di cui all'articolo 6 è corrisposta, a domanda ed  in tredici mensilità, una pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile.

2. L'ammontare della pensione mensile è determinato dal Comitato di gestione, sulla base dei versamenti effettuati, delle contribuzioni regionali e degli indici attuariali. La pensione è corrisposta in rate bimestrali anticipate.

3. La rendita è equiparata e/o integrata al trattamento minimo INPS con le stesse norme e modalità previste dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modifiche e integrazioni. La rendita derivante dal fondo è integrativa fino all'entità prevista per il trattamento minimo INPS.

4. La pensione regionale di vecchiaia, che non riveste i caratteri della reversibilità, è soggetta alla disciplina della perequazione automatica, secondo le disposizioni vigenti. In caso di decesso della persona iscritta all'assicurazione regionale prima del termine del diritto a pensione, spetta al coniuge superstite o, in assenza di questo, ai discendenti in linea retta, una somma una tantum pari all'importo dei contributi versati, rivalutati in misura pari agli aumenti percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuti dal mese di versamento di ciascuna contribuzione al mese del decesso.

   

Art. 10
Mancato compimento
del periodo minimo di contribuzione

1. I contributi che non risultano utili ai fini del compimento del periodo minimo previsto dall'articolo 6 vengono incamerati nel fondo di cui all'articolo 11.

   

Art. 11
Fondo per pensioni

1. I contributi versati dalle persone casalinghe per l'assicurazione regionale e gli importi messi a disposizione ai medesimi fini dalla Regione costituiscono un apposito fondo pensioni necessario per gli interventi previsti.

2. Il fondo costituisce una apposita gestione fuori bilancio amministrata dal Comitato di gestione e controllata dal Collegio dei revisori di cui all'articolo 4 della presente legge.

3. Il Comitato di gestione predispone programmi  di investimento annuali e triennali delle giacenze del fondo al fine di incrementarne la dotazione con l'indicazione dei criteri relativi al rischio sugli investimenti. Detti programmi, sono proposti all'Assessore competente in materia di programmazione, bilancio e credito.

   

Art. 12
Rapporti finanziari

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del lavoro sulla base dei programmi formulati a' termini dell'articolo 11, approva il programma degli investimenti e quello annuale e triennale concernente gli oneri e li invia al Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale, elaborato il programma finanziario di cui al comma 1, propone annualmente al Consiglio regionale l'ammontare del fondo per le finalità di cui alla presente legge.

3. Con legge di bilancio viene determinato l'ammontare del contributo regionale a favore del fondo.

4. Ai fini del riscontro del corretto utilizzo delle risorse del fondo, gli organi di cui all'articolo 4 della presente legge, predispongono il conto consuntivo della gestione riferito all'anno solare immediatamente precedente, unitamente alle relazioni sullo stato di attuazione e sull'andamento della spesa della presente legge.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del lavoro, approva i predetti documenti e li trasmette al Consiglio regionale.

6. La liquidazione dei finanziamenti avviene in unica rata anticipata.

7. I finanziamenti non utilizzati nell'anno di riferimento permangono nel "fondo" per essere rappresentati nei documenti di cui agli articoli 11 e 12. Eventuali disavanzi di gestione trovano opportuno ripiano nell'ambito della assegnazione finanziaria relativa all'anno successivo.

8. Il programma finanziario ed il conto consuntivo sono disposti nel rispetto dei termini previsti dalla norma in materia di bilancio e di contabilità della Regione.

   

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 13
Organi

1. Le designazioni dei componenti indicati nell'articolo 4 della presente legge devono pervenire all'Assessorato del lavoro:

a) in sede di prima applicazione entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge;

b) in sede di rinnovo entro 30 giorni dalla cessazione del relativo organo.

2. In caso di carenza di designazioni provvede in via sostitutiva il Presidente della Giunta regionale.

   

Art. 14
Benefici

1. In fase di prima applicazione, per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuto i 57 anni e che aderiscano all'assicurazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, il requisito dell'anzianità assicurativa di cui all'articolo 6 è ridotto di cinque anni. In tale caso la contribuzione annua prevista dall'articolo 3 è triplicata.

2. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato il cinquantesimo anno di età e aderiscano all'assicurazione entro i termini di cui al comma 1, la pensione è corrisposta a decorrere dal mese successivo al compimento del sessantaduesimo anno di età, o dal mese successivo alla maturazione del requisito dell'anzianità assicurativa, se posteriore, e l'anzianità assicurativa è determinata aggiungendo al quinquennio di cui allo stesso comma il periodo intercorrente tra l'età posseduta alla data della domanda e il compimento del cinquantasettesimo anno di età. In ogni caso è comunque dovuta una contribuzione complessiva rapportata a quindici annualità da ripartirsi proporzionalmente sugli anni di contribuzione. Le modalità e i termini per il versamento della contribuzione di cui alla presente legge e la determinazione di quant'altro occorra per l'attuazione della stessa sono demandati alle disposizioni del Comitato di cui all'articolo 4.

   

Art. 15
Costituzione e gestione del fondo

1. Per le finalità della presente legge è istituito un fondo per l'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe.

2. Detto fondo è alimentato dalle risorse provenienti dal bilancio regionale e dai versamenti di privati per la fruizione dei benefici previsti dalla presente legge.

3. Gli atti di gestione del fondo sono emanati dal dirigente del servizio appositamente istituito presso l'Assessorato del lavoro a' termini dell'articolo 13 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

   

Art. 16
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 300.000.000 per l'anno finanziario 2000 e in lire 600.000.000 per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000/2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016

Fondo per nuovi oneri legislativi per spese di parte corrente

2000    lire            300.000.000
 
2001    lire            600.000.000

2002    lire            600.000.000

mediante riduzione della riserva Voce 8) della Tabella A allegata alla legge finanziaria

In aumento

Cap. 03070-04

(N.I.) Somme da versare al Fondo per l'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe

2000    lire            300.000.000

2001    lire            600.000.000

2002    lire            600.000.000