CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 108/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio, FRONGIA, di concerto con l'Assessore della programmazione,
bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS
il 28 settembre 2000Norme per il potenziamento e lo sviluppo degli aeroclub in Sardegna
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge mira ad incrementare e potenziare le attività sportive di volo ed a garantire ai cosiddetti aeroclub, associazioni che non hanno alcun fine di lucro, un sostegno per le proprie attività, al fine di promuovere l'industria turistica e delle vacanze, pur non sottacendo la validità della promozione delle finalità sportive.
La specificità del territorio sardo e l'insularità rendono, per altro, particolarmente interessante lo svilupparsi di questa forma di turismo e trasporto.
Il testo del disegno di legge, particolarmente agile, prevede che la Regione conceda annualmente agli aeroclub un contributo per il loro funzionamento subordinandolo all'indirizzo formatorio dei giovani ed allo sviluppo del turismo e dello sport aereo.
Il presente disegno di legge si compone di 5 articoli. L'articolo 1 enuncia le finalità della legge; l'articolo 2 istituisce il contributo annuo e ne determina i presupposti; l'articolo 3 determina le modalità di erogazione del contributo; l'articolo 4 istituisce l'obbligo di rendicontazione e l'articolo 5 è la norma finanziaria con l'istituzione del capitolo relativo.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA
composta dai Consiglieri
RASSU, Presidente e relatore- VASSALLO, Vice Presidente - CAPELLI, Segretario - PINNA, Segretario - BIGGIO - FALCONI - GRANARA - ORRU' - PISANO
pervenuta il 25 luglio 2001
La Sesta Commissione ha approvato il presente provvedimento nel testo presentato dalla Giunta regionale avendone condiviso le motivazioni.
Infatti lo sviluppo degli aereoclub in Sardegna oltre a valorizzare l'aspetto sportivo dell'attività del volo, con le notevoli ricadute turistiche che la stessa attività comporta, promuove nel contempo la formazione professionale dei piloti.
Quest'ultimo, forse, è l'aspetto più saliente dell'intero provvedimento che pur avendo una notevole rilevanza dal punto di vista della promozione turistica dell'Isola, pone un occhio di riguardo al campo della formazione finalizzata alla futura collocazione dei giovani nel mondo del lavoro. occorre infatti tenere ben presente il processo in atto di liberalizzazione e deregolamentazione del traffico aereo che, soprattutto negli ultimi anni, ha fatto sì che sorgessero nuove compagnie aeree. Questo potrebbe significare per i giovani sardi nuove opportunità di lavoro altamente qualificato, soprattutto in un nuovo segmento del turismo qual è quello ambientale oltre che nel campo delle strutture preposte , tanto per fare un esempio, alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi estivi, vera piaga del nostro territorio.
A questo si aggiunga la non remota possibilità che in un prossimo futuro presso gli aereoclub possa essere allocata la scuola di pilota commerciale di aeromobile per il conseguimento della licenza di pilota commerciale .
Tali considerazioni sono sufficienti a qualificare l'importanza che il presente provvedimento riveste per il sistema occupativo della Sardegna e pertanto la Commissione ne auspica una rapida approvazione da parte dell'Assemblea.
La Commissione finanze, nella seduta del 27 giugno 2001, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio il Presidente La Spisa.
TESTO DEL |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. La Regione autonoma della Sardegna tutela e promuove aeroclub che esercitano, senza fini di lucro, nel territorio di loro competenza, attività turistica, didattica, di volo a motore od a vela, volo da diporto sportivo, di aeromodellistica e di paracadutismo sportivo. |
Art. 1 (identico) | |
Art. 2 1. In relazione alle finalità previste dalla presente legge, a decorrere dall'esercizio 2001, la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente agli aeroclub un contributo di funzionamento, non superiore al 60 per cento delle spese ammissibili. 2. Il contributo di cui al comma 1 deve essere destinato: a) alla promozione della formazione aeronautica dei giovani ed a favorire la diffusione della cultura aeronautica incoraggiando lo studio dei relativi problemi; b) allo sviluppo del turismo e dello sport aereo, anche in funzione agonistica; c) allo svolgimento di attività didattica nei vari settori aeronautici ed all'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento; d) al pagamento di oneri derivanti dall'effettuazione di manifestazioni aeronautiche sportive, turistiche e di propaganda; e) all'ammodernamento ed al potenziamento delle attrezzature didattiche e della flotta aerea. |
Art. 2 (identico) | |
Art. 3 1. La Giunta regionale assegna il contributo previsto per gli interventi di cui all'articolo 2 agli aeroclub esistenti nella Regione Sardegna che abbiano presentato apposita domanda, corredata del programma di attività e della previsione di spesa, ed invia al Consiglio regionale, entro i successivi 15 giorni, il programma per l'assegnazione dei fondi determinato secondo i criteri individuati ai sensi della legge regionale n. 1 del 1977, art. 4, lett. i). |
Art. 4 (identico) | |
Art. 4 1. Gli aeroclub beneficiari sono obbligati a presentare alla Giunta regionale, presso l'Assessorato del turismo, entro il 10 settembre di ogni anno, il rendiconto delle attività svolte nell'anno precedente. 2. La Giunta regionale, in caso di difforme utilizzazione del contributo rispetto alle finalità di cui all'articolo 2, provvede al recupero totale o parziale della somma erogata. |
Art. 4 (identico) | |
Art. 5 1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in lire 500.000.000 per l'anno 2000 ed in lire 1.000.000.000 per gli ani successivi. 2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 2000-2002 nello stato di previsione della spesa sono introdotte le seguenti variazioni: In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE Cap. 03065 Spese per la partecipazione, in concorso con altri soggetti pubblici o privati, ad enti, associazioni, ecc. (art. 4, comma 1, L.R. n. 4 del 2000) 2000 lire 500.000.000 Cap. 03017 Fondo speciale per fronteggiare interventi in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 5 L.R. n. 4 del 2000) mediante riduzione della voce 8 della tabella B allegata alla legge finanziaria 2001
lire
1.000.000.000 In aumento 07 - TURISMO Cap. 07062 (N.I.) Contributi per il potenziamento e lo sviluppo degli aeroclub 2000
lire
500.000.000 3. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio. |
Art. 5 1. Gli oneri derivanti dall'appplicazione della presente legge sono valutati in lire 500.000.000 per l'anno 2001 ed in lire 1.000.000.000 per l'anno 2002 e per gli anni successivi e fanno carico alla UPB S07.017, di cui al comma 2, del bilancio della Regione per gli stessi anni. 2. Nel bilancio pluriennale della Regione per l'anno 2001 ed in quello pluriennale per gli anni 2001-2003 sono introdotte le seguenti variazioni: Spesa In diminuziione 07 - TURISMO UPB S07.017 Incentivazioni alle attività turistico ricettive (cap. 07021) COMPETENZA 2001 lire 500.000.000 2002 lire 1.000.000.000 2002 lire 1.000.000.000 In aumento 07 - TURISMO UPB S07.017 Incentivazioni alle attività turistico ricettive Cap. 07062 (N.I.) - Contributi per il potenziamento e sviluppo degli aeroclub COMPETENZA 2001 lire 500.000.000 2002 lire 1.000.000.000 2002 lire 1.000.000.000 3. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio. |