CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 101/A

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore dei trasporti, 
MANUNZA

il 19 luglio 2000

Norme di indirizzo e di contenuto in materia di riforma del trasporto pubblico locale, in applicazione dei principi desumibili dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche e integrazioni


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge si propone di affrontare e risolvere alle radici, con autonomo adeguamento ai principi di riforma desumibili dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59, e dalla normativa delegata dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le pluridecennali carenze e storture funzionali dell'attuale sistema dei trasporti "interni" dell'Isola, nelle distinte scale territoriali di competenza regionale e sub regionale.

Il percorso da seguire è quello di disancorare i nostri trasporti interni dagli irrazionali appesantimenti ad essi imposti, nei trascorsi decenni, dalla discrezionalità e, talvolta, dall'approssimazione istruttoria del preesistente regime concessorio, soprattutto in termini di duplicazioni e sovrapposizioni di servizi e, quindi, di diseconomica ridondanza di questi a vantaggio di taluni ambiti territoriali e, inversamente, di contrapposte situazioni di carenze e di disagio ad ingiusta penalizzazione di altre meno fortunate aree comunali e sovracomunali.

Lo strumento prescelto dalla normativa statale di riferimento per conseguire - in termini di processo - l'efficacia ed economicità gestionale del sistema, il miglioramento qualitativo dei servizi e l'integrazione modale e tariffaria degli stessi, è l'abbandono, in linea con gli orientamenti di principio della normativa comunitaria, della precedente prassi concessoria e l'obbligatoria adozione dei più trasparenti e garantisti istituti sostitutivi della gara pubblica e del contratto di servizio.

In termini vincolanti, la normativa statale di principio ha poi stabilito che le gestioni dei servizi di trasporto da aggiudicare con tali sostitutivi istituti debbono obbligatoriamente caratterizzarsi - perché possano considerarsi economicamente sane ed efficienti, e conseguentemente ammissibili anche sotto lo stretto profilo giuridico - per un fisiologico rapporto fra ricavi da traffico e costi operativi, al netto del costo delle infrastrutture, non inferiore allo 0,35 per l'iniziale primo anno di esercizio, con onere di ulteriore progressivo incremento nel corso degli esercizi successivi.

Dal che discende, per l'amministrazione pubblica, l'impegnativo problema di individuare e delimitare, prioritariamente, nuovi ambiti territoriali di mobilità non gravati dagli antieconomici difetti e limiti delle pregresse gestioni concessorie dei servizi, da assumere a base di gara per il riaffidamento degli stessi con le nuove procedure concorsuali di evidenza pubblica. Un problema massimamente delicato, questo, in quanto alla corretta individuazione di detti ambiti di mobilità sono materialmente subordinate sia la richiesta "economicità gestionale" dei nuovi affidamenti, sia la conseguente "possibilità" che questi realizzino la condizione giuridica del vincolante rapporto minimo di 0,35 fra ricavi e costi.

Accanto agli innovatori aspetti della gara pubblica, del contratto di servizio e dell'indicato rapporto minimo dello 0,35, a conferire spessore ad una riforma certamente complessa e di non facile normazione qual è quella dei trasporti - e che a fronte delle tante sfaccettature che essa presenta e dei tanti interessi che coinvolge, è da presumere non agevole anche e soprattutto nella sua fase attuativa - concorrono altre non meno significative e influenti previsioni di legge, quali:

-      un serio e impegnativo coinvolgimento nella materia dei trasporti dell'intero sistema isolano delle autonomie locali, con decentramento al medesimo di tutte le funzioni di programmazione e di amministrazione del trasporto pubblico di scala e d'interesse sub regionale, giuridicamente non riconducibili, sotto il profilo della sussidiarietà, all'unitaria competenza della Regione;

- l'individuazione e il finanziamento a totale carico del bilancio regionale di omogenei livelli di "servizi minimi" valevoli, sotto il duplice profilo quali-quantitativo, per tutti indistintamente i comuni dell'Isola, a soddisfacimento delle esigenze essenziali di mobilità dei cittadini;

- la facoltà degli enti locali di istituire a loro carico, previa intesa con la Regione per l'accertamento delle compatibilità di rete, servizi "aggiuntivi" rispetto a quelli "minimi" coperti dal finanziamento regionale;

- una decisa e convinta opzione di fondo a favore del mezzo pubblico collettivo rispetto a quello del trasporto individuale, da condurre anche attraverso l'adozione di opportune misure dissuasive nei confronti di quest'ultimo;

- la rigorosa tutela dei diritti e interessi dell'utenza, provvedendovi da un lato con contrattuale obbligazione dei gestori dei servizi al loro pieno rispetto in conformità di specifica "carta" regionale per il settore trasporti, e dall'altro con istituzione presso l'Osservatorio permanente della mobilità (art. 22) di apposita segreteria telefonica dotata di numero verde, preposta alla ricezione e all'immediato smistamento ai competenti organi e uffici amministrativi delle varie lagnanze e segnalazioni di eventuale disservizio;

- gli altri vari elementi e misure di legge più puntualmente elencati nelle indicazioni generali di contenuto dell'articolo 1 del presente provvedimento, cui viene fatto pertanto rinvio.

Nella sua portata dispositiva, il presente schema di disegno di legge è fondamentalmente preordinato a potenziare e a "riorganizzare a sistema" l'intero complesso delle attuali reti isolane di trasporto pubblico, massimizzandone l'integrazione e razionalizzazione intermodale e ottimizzandone l'esercizio in termini di efficacia, di efficienza e di economicità dei servizi.

Il prioritario interesse normativo per la promozione di un efficace e organico sistema integrato di "trasporto interno" sia delle persone che delle merci, non esaurisce, però, gli orizzonti di sviluppo e di riforma del presente disegno di legge.

E infatti, nell'auspicata prospettiva di un prossimo superamento dei penalizzanti limiti socio-economici derivanti alla Sardegna dalla propria peculiare situazione di "insularità", il provvedimento persegue altresì il fine di apprestare "le necessarie precondizioni di continuità territoriale fra l'Isola e il restante territorio nazionale, attraverso il coordinamento e la specializzazione dei collegamenti di corridoio dei servizi interni con gli scali aerei e navali di trasporto esterno.

Questa è la seconda delle finalità di fondo del presente provvedimento, che a differenza di quella attinente al "trasporto interno" non può essere tuttavia realizzata, compiutamente, col solo strumento della legge regionale, a ciò ostando, sulla base del vigente ordinamento, l'affermata competenza statale sui "collegamenti aerei e marittimi esterni" (art. 4, d.lgs. 422/1997).

La realizzazione di compiute condizioni socioeconomiche di continuità territoriale della Sardegna col restante territorio nazionale, peraltro, costituisce un irrinunciabile obiettivo di tale determinante importanza per lo sviluppo e i complessivi interessi della nostra Isola, da escludere che per il suo indispensabile conseguimento possano operare riduttive soluzioni di compromesso o ostacoli di mera natura formale.

Per la rilevanza degli apporti di crescita socioeconomica di cui è potenzialmente capace - e per dare anche senso ai processi di sviluppo e di razionalizzazione dei trasporti interni isolani oggetto delle previsioni dispositive del presente disegno di legge - l'obiettivo della continuità territoriale va quindi perseguito nelle competenti sedi istituzionali col massimo di convinta determinazione.

Rispetto a tale essenziale obiettivo di sviluppo e di dovuta solidarietà nazionale verso l'Isola sarda, è intanto necessario che alla Regione sia riconosciuto il diritto di concorrere assieme allo Stato, a pieno titolo giuridico, sia alla programmazione e regolamentazione degli esterni servizi di linea - marittimi e aerei - che direttamente interessano le rotte da e con la Sardegna, sia all'attività di controllo e di vigilanza circa il corretto esercizio e la qualità degli stessi servizi.

Per il conseguimento di un siffatto indispensabile riconoscimento - cui deve essere attribuita valenza ovviamente sostanziale e non soltanto formale, come deprecabilmente verificatosi per altre pregresse rivendicazioni regionali in materia - non mancano, al presente, gli occorrenti strumenti e occasioni istituzionali.

Vi è, intanto, la normale possibilità generale di un eventuale ricorso diretto al formale strumento delle norme di attuazione dello Statuto regionale, finalizzato a rafforzare, integrare e rendere giuridicamente e concretamente operativi gli analoghi riconoscimenti in esse a suo tempo già inseriti, con risultati peraltro rivelatisi praticamente inefficaci e ininfluenti.

Sussiste, tuttavia, anche un'opportunità decisamente più specifica, qual è quella dell'Accordo di programma quadro che in attuazione della Intesa istituzionale di programma Stato - Regione sarda, siglata a Roma il 21 aprile 1999, entrambe le contraenti parti Stato e Regione si sono formalmente impegnate ad elaborare e stipulare, a breve, sui "trasporti esterni e la continuità territoriale".

Questa, ad avviso della Giunta, è la più pertinente e propizia occasione da utilizzare per pervenire in tempi rapidi alla rimozione dei secolari ostacoli e condizionamenti posti alla crescita socioeconomica della Sardegna dalla propria situazione di insularità, e per idoneamente operare ai fini della radicale modifica "in positivo" della pregressa valenza negativa di tale situazione.

Viene allegata alla presente relazione, per una migliore e più agevole lettura dell'articolato, una serie di note esplicative sui singoli articoli.

TITOLO I

CAPO I: l'ampiezza dei due articoli che lo compongono - rispettivamente concernenti "Finalità e indicazioni generali di contenuto" l'articolo 1, e "Definizioni" l'articolo 2 - è strettamente legata nel primo caso alla notevole complessità degli elementi costitutivi della trattata riforma, e nel secondo caso alle esigenze di chiarezza poste dalle difficoltà e non chiara univocità semantica del linguaggio tecnico della materia "trasporti".

CAPO II: gli articoli dal 3 all'8 riguardano, prevalentemente, problemi di classificazione dei vari "modi" di trasporto su gomma, su ferro, aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari, con contestuale puntualizzazione, per ciascun modo, dell'ente locale titolare della rispettiva competenza amministrativa.

TITOLO II

CAPO I: la complessiva normativa dei due articoli - riguardanti l'articolo 3 "Promozione di forme associative e di cooperazione tra enti locali" e l'articolo 4 "Organizzazione e funzionalità delle associazioni di enti locali costituite per l'esercizio associato dei distinti servizi di trasporto delle "unità di rete" e delle "unità di area urbana" - è conseguente alle fondamentali constatazioni:

- che la riforma del trasporto pubblico locale, come impostata dalle norme statali di principio, deve necessariamente poggiare sulla preventiva individuazione e delimitazione tecnica di "organici ambiti territoriali" oggettivamente e funzionalmente omogenei sotto il profilo delle esigenze di mobilità, astrattamente identificati dal proposto disegno di legge nelle distinte categorie di "unità di area urbana" e di "unità di rete", oltre che nei provinciali "piani di bacino";

- che tale individuazione deve essere condotta e avvenire sulla base di oggettivi criteri tecnici tesi ad assicurare l'efficacia e l'economicità gestionale dei servizi di trasporto interni a ciascuna delle indicate "unità d'area urbana" e "unità di rete", al di fuori di negative e diseconomiche duplicazioni e sovrapposizioni degli stessi servizi;

- che ciascuna di tali distinte e organiche "unità di area urbana" e "unità di rete" deve essere normalmente assunta, per consentire il dovuto conseguimento dei già indicati requisiti gestionali di efficacia ed economicità, a base unitaria delle singole procedure di gara pubblica per la contrattuale aggiudicazione dei servizi di trasporto ad esse interni;

- che in quest'ottica non è logicamente né tecnicamente ipotizzabile (ostandovi ovvie e intuitive esigenze economiche, di scala organizzativa, di semplificazione e percorribilità procedimentale, ecc.) che si possa "frazionare" gli organici ambiti territoriali di cui si è detto nei distinti segmenti di rete o di linea di limitato interesse e scala comunale, per sottoporre ciascuno di essi, separatamente, alle prescritte procedure concorsuali e contrattuali di aggiudicazione;

- che ai fini dell'unitaria sottoposizione a gara di tutti i servizi di trasporto interni a ciascuno degli indicati ambiti di mobilità, e dell'unitaria aggiudicazione contrattuale degli stessi servizi, si rende pertanto indispensabile ricorrere ad agevoli forme associative e di cooperazione anche a tempo determinato - volontarie o non - di tutti i cointeressati enti locali.

Nel presente disegno di legge (art. 2, lett. l), numero 4), la normativa sostanziale di tali necessarie forme organizzative è stata individuata con riferimento gli articoli 24 e 27 della Legge 142/1990. L'articolato ha altresì elaborato una propria compiuta disciplina integrativa (artt. 9 e 10) per snellire e semplificare al massimo l'istituzione, la funzionalità, la tempistica e l'interna regolamentazione delle proposte forme associative, ivi compresa la costituzione dei loro organi rappresentativi.

CAPO II: riguarda la ripartizione dei conferimenti amministrativi pubblici in materia di trasporto, con rispettivo riferimento:

- l'articolo 11 alle competenze della Regione;

- l'articolo 12 ai conferimenti alle Province;

- l'articolo 13 ai conferimenti alle associazioni di Comuni per l'esercizio associato dei servizi intercomunali di "area urbana" e dei servizi delle "unità di rete";

- l'articolo 14 ai conferimenti ai Comuni singoli.

CAPO III: l'articolo 15 attiene ai "vincoli di esercizio dei conferimenti di funzioni agli enti locali", e ai connessi "interventi sostitutivi regionali". L'articolo 16, invece, riguarda l'obbligatoria presentazione alla Regione da parte degli enti locali affidatari delle funzioni di trasporto, alla scadenza di ciascun esercizio finanziario, di un resoconto annuale sui risultati conseguiti nel corso dell'esercizio scaduto.

TITOLO III

CAPO I: disciplina la materia della pianificazione dei trasporti pubblici locali, con rispettivo riferimento:

- l'articolo 17 al Piano Regionale dei Trasporti (PRT);

- l'articolo 18 ai Programmi triennali regionali dei servizi di TPL;

- l'articolo 19 ai Piani provinciali di bacino;

- l'articolo 20 ai Piani comunali di trasporto pubblico urbano.

CAPO II: attiene alla programmazione finanziaria degli interventi a favore del TPL, distintamente riguardanti:

- la programmazione annuale di finanziamento degli oneri regionali di esercizio dei "servizi minimi";

- i piani annuali e pluriennali di finanziamento - in concorso con le risorse comunitarie, statali e locali, ovvero autonomi - per gli interventi di ammodernamento e potenziamento del preesistente patrimonio di mezzi e infrastrutture dei servizi di trasporto di rispettiva competenza locale e regionale.

TITOLO IV

CAPO I: concerne gli "organismi regionali di stabile supporto del TPL", con riferimento:

- l'articolo 22, all'istituzione dello "Osservatorio permanente della mobilità", preposto al costante monitoraggio del complessivo stato di evoluzione della mobilità interna ed esterna interessante la Sardegna, e all'aggiornamento e diffusione dei relativi dati.

A tutela dei diritti e legittimi interessi dell'utenza, presso l'Osservatorio è resa operante una segreteria telefonica dotata di numero verde, preordinata alla ricezione e al sollecito smistamento di proposte, reclami e segnalazioni da parte degli utenti del trasporto circa situazioni di disservizio e di eventuali carenze quali-quantitative del sistema;

- l'articolo 23, all'istituzione, in seno all'Assessorato competente per materia, del Comitato tecnico amministrativo dei trasporti.

TITOLO V

CAPO I: riguarda la disciplina dei "servizi minimi e la loro gestione", come appresso distintamente articolata:

-  articolo 24: definizione, finalità e criteri di individuazione del livello dei "servizi minimi" a carico del bilancio regionale - Possibile istituzione di servizi "aggiuntivi" rispetto a quelli "minimi", su proposta e a carico finanziario degli enti locali interessati;

- articolo 25: disciplina generale di affidamento della gestione dei servizi minimi;

- articolo 26: modalità di finanziamento regionale dei "servizi minimi" e disciplina della competenza e delle procedure dei relativi pagamenti.

CAPO II: attiene ai "contratti di servizio" e si articola come segue:

- articolo 27: "contenuto dei contratti di servizio";

- articolo 28: disciplina dei casi di "subentro di nuova impresa" nella gestione dei servizi; disciplina dei trasferimenti del personale dalla cessante alla subentrante impresa di gestione; disciplina di analoghi trasferimenti del personale dalla cessante alla subentrante impresa di gestione; disciplina di analoghi trasferimenti di materiale rotabile e infrastrutturale funzionale ai servizi assunti in gestione, ed onere di inventario e di diligente buona custodia e manutenzione di tale materiale.

TITOLO VI

Art. 29 - concerne "strumenti e misure a tutela dell'utenza - Carta regionale dei servizi".

TITOLO VII

CAPO I: attiene agli strumenti di sensibilizzazione sui problemi isolani dei trasporti della pubblica opinione in generale, nonché dell'attenzione della classe politica regionale e statale, degli studiosi della materia, delle organizzazioni sindacali e datoriali dei lavoratori del settore, degli operatori pubblici e privati dei trasporti e di ogni altro soggetto individuale o collettivo, pubblico o privato, comunque cointeressato, a vario titolo, ai problemi di riforma dei trasporti interni ed esterni riguardanti la Sardegna. Dette problematiche interessano rispettivamente:

- l'articolo 30, relazione annuale della Giunta regionale al Consiglio regionale della Sardegna;

- l'articolo 31, l'istituzione, con cadenza quinquennale, della Conferenza regionale sui trasporti.

TITOLO VIII

CAPO I: riguarda le norme transitorie e finali dell'articolato ed esattamente:

- l'articolo 32, comma 1, l'obbligo di trasformazione degli attuali consorzi e aziende pubblici di trasporto, entro il 31 dicembre 2000, in società di capitali, ovvero in cooperative a responsabilità limitata anche fra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione.                                  
Nel contesto dispositivo generale del comma 1, il successivo comma 2 prevede la trasformazione in S.p.A., entro l'indicato termine del 31 dicembre 2000, anche dell'attuale Azienda Regione Sarda Trasporti (ARST), senza pregiudizio per la possibilità di successivo ricorso ad altre eventuali forme organizzative previste dallo stesso comma 1. Precisa, inoltre, che in tale costituenda nuova S.p.A. (ex ARST), la Regione assume, negli ammessi limiti legislativi di durata non superiore ad anni due, la figura di socio unico;

- l'articolo 33 disciplina tempi e procedure di adozione dell'atto preliminare di indirizzi regionali previsto dall'articolo 14, lett. a), del decreto legislativo 42/1997, urgentemente necessario in sede di prima applicazione per il concreto avvio dei vari processi di pianificazione pubblica del trasporto locale e in particolare dei piani provinciali di bacino;

- l'articolo 34 disciplina, a sua volta, tempi e procedure per l'individuazione e delimitazione, anch'essa in prima applicazione:

 a) degli organici ambiti territoriali di mobilità riguardanti, come prima priorità, le "unità di area urbana" e i territori a "domanda debole" (cfr. art. 14, comma 4, d.lgs. 422/1997);

 b) in seconda priorità, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la delimitazione degli ulteriori ambiti territoriali concernenti le "unità di rete" e i "bacini di traffico".

Precisa lo stesso articolo 34 che, fino al completamento di tutte le delimitazioni tecniche degli ambiti territoriali sub a) e b) - necessario per la revisione e razionalizzazione dell'attuale sistema isolano dei trasporti terrestri e per il conseguente passaggio all'affidamento delle gestioni dei servizi con procedure concorsuali di gara - al sostegno finanziario della Regione in favore del trasporto pubblico locale "continua a provvedersi con i contributi in conto esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, e successive modifiche e integrazioni;

- l'articolo 35 recepisce dal decreto legislativo n. 422 del 1997 la consentita prorogabilità, non oltre la data limite del 31 dicembre 2003, dei preesistenti affidamenti gestionali dei servizi di trasporto;

- l'articolo 36 assume la procedure della "conferenza di servizi" a normale strumento operativo per definire i vari casi in cui la materia dei trasporti, e della sua prevista riforma, richiede esami congiunti e contestuali di problemi, concertazioni, stipula di accordi di programma, ecc.;

- l'articolo 37 riguarda - sulla scorta delle previsioni dello Statuto regionale, delle norme di principio della legislazione statale sul TPL e dell'intesa istituzionale di programma Stato - Regione sarda stipulata a Roma il 21 aprile 1999 - il differimento dell'efficacia delle norme dell'articolato afferenti alla prevista delega alla Regione sarda delle funzioni di programmazione e amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 422/1997, all'avverarsi delle tre condizioni riguardanti:

 a) la previa approvazione ed emanazione delle occorrenti norme di attuazione dello Statuto speciale;

 b) la prescritta stipula e attuazione dell'Accordo di programma quadro previsto dall'intesa istituzionale di programma Stato - Regione sarda del 21 aprile 1999, per la preventiva ristrutturazione e risanamento tecnico finanziario delle ferrovie in gestione commissariale governativa, già affidate a F.S. S.p.A. sin del 1997 - ai fini di tale risanamento - a norma della Legge 21 dicembre 1996, n. 662;

 c) la stipula ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997 sulla scorta di concorde definizione preventiva di tutti i connessi e conseguenti aspetti tecnici e finanziari, dell'ulteriore accordo di programma Regione - Ministero dei trasporti, da rendere esecutivo col previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

- l'articolo 38 contiene un rinvio ricettizio di carattere generale alla normativa statale di principio, per quanto non previsto dall'articolato e con esso non incompatibile.

CAPO II: riguarda la normativa finanziaria del provvedimento.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITA' E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI

composta dai Consiglieri

TUNIS Marco Fabrizio, Presidente e relatore di maggioranza - MORITTU, Vice Presidente - BUSINCO, Segretario - MASIA, Segretario - CARLONI - DETTORI Ivana - DORE - GRANARA - PIANA - PIRISI - SANNA Noemi - SATTA

SANNA Alberto, relatore di minoranza;

SANNA Giacomo, relatore di minoranza.

Relazione di maggioranza

pervenuta il 4 ottobre 2002

La Quarta Commissione consiliare permanente ha approvato, all'unanimità nella seduta del 25 settembre 2002, il testo unificato dei progetti di legge P.L. 45 - P.L. 84 - D.L. 101 - D.L. 248/A concernente la "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna".

Tale deliberazione della Commissione giunge al termine di un lungo e faticoso iter istruttorio durato per circa diciotto mesi, sia per l'obiettiva complessità della materia, sia per gli interessi direttamente coinvolti in questa delicata e importante riforma strutturale di un rilevante settore dell'esercizio dei servizi pubblici.

In primo luogo occorre ricordare come la nostra Regione arrivi con grave ritardo all'approvazione di tale riforma, impostata nelle sue linee generali dal decreto legislativo n. 422 del 1997 e completata con il decreto legislativo n. 400 del 1999 e con la Legge n. 472 del 1999, riforma che le altre regioni hanno in larghissima misura già effettuato e stanno andando ad applicare.

L'importanza, la delicatezza e complessità della materia, comprovata dalla presentazione di quattro proposte di normativa che hanno duramente impegnato la Commissione in un lavoro di riduzione ad unità difficile e assai complicato, hanno imposto anche la previsione di un complesso e articolato confronto con gli enti locali, il mondo imprenditoriale pubblico e privato, le organizzazioni sindacali di settore, al fine di adottare un testo che tenesse conto delle esigenze di tutti i futuri protagonisti di tale riforma legislativa.

In breve sintesi, gli aspetti qualificanti di tale proposta di normativa sono:

a) sono chiaramente definite la competenza della Regione e degli enti locali nei vari tipi di trasporto;

b) si istituisce un organismo che, posto in posizione di terzietà, assume la funzione di stazione appaltante per le gare di livello regionale e uno per ogni provincia per quelle di livello provinciale e comunale;

c) si specificano, con attenzione, i vari livelli di pianificazione del trasporto pubblico locale, raccordando il contenuto di quelli regionali (piano regionale dei trasporti e programmi triennali) con quelli provinciali (i piani di bacino) e quelli comunali ( i piani urbani del traffico);

d) si istituisce e disciplina dettagliatamente il fondo regionale dei trasporti, finalizzato a coprire le spese d'investimento, distinte nettamente dagli oneri d'esercizio;

e) si disciplina compiutamente l'individuazione, organizzazione e affidamento della rete dei servizi minimi di trasporto locale nei territori a domanda debole e si stabilisce la norma generale della regolazione dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico, in qualsiasi forma e modalità effettuati e affidati, con lo strumento dei contratti di servizio dei quali vengono disciplinati con compiutezza il contenuto e si stabiliscono i principi e strumenti della politica tariffaria regionale e le categorie ammesse alle agevolazioni tariffarie;

f) si prevede l'istituzione di un organo tecnico che supporti l'attività di pianificazione e programmazione della regione (l'Osservatorio regionale della mobilità), di un organo attraverso cui le autonomie locali, gli utenti e le parti sociali e associazioni di categoria possano attivamente partecipare alla politica dei trasporti (la Consulta regionale per la mobilità) e si disciplina l'indispensabile trasformazione in società privata a prevalente capitale pubblico dell'ARST, con una dettagliata previsione degli atti e procedure attraverso cui pervenire, entro il termine massimo del 30 giugno 2004, alla sua effettiva operatività;

g)      si disciplina con grande cura e attenzione la delicatissima fase transitoria al fine di agevolare, da un lato, i processi di trasformazione delle imprese pubbliche esistenti, prorogando fino al 31 dicembre 2005 i preesistenti affidamenti agli attuali concessionari pubblici e fino all'espletamento della gara d'appalto per tutti gli altri, dall'altro lato si istituisce un fondo d'incentivazione finalizzato ad agevolare l'esodo del personale anziano delle aziende pubbliche al fine di rendere più agevole l'indispensabile trasformazione delle imprese. Inoltre si individuano le procedure per la preliminare individuazione degli ambiti territoriali e per la prima applicazione dei programmi triennali regionali. Infine, si rinvia all'approvazione degli accordi di programma, applicativi dell'intesa istituzionale Stato-Regione del 21 aprile 1999, la definizione del subentro della Regione nell'esercizio delle funzioni di amministrazione delle ex ferrovie in concessione.

Nel rimandare alla lettura attenta delle norme la puntuale disciplina introdotta, è importante sottolineare come la linea di condotta dell'attività della Commissione sia stata quella di cercare di coniugare le esigenze di radicale riforma del settore - in ossequio alle disposizionali nazionali, a loro volta attuative di principi e norme di fonte comunitaria - con le esigenze e caratteristiche peculiari della Sardegna e con la volontà di non disperdere il patrimonio societario e imprenditoriale che in questi anni, seppure con tutti i limiti e manchevolezze note, hanno tentato di assicurare il servizio di trasporto pubblico ai cittadini sardi.

L'importanza fondamentale della materia, l'urgenza dettata dal grave ritardo legislativo accumulato richiedono uno sforzo unanime dell'Assemblea consiliare affinché si giunga ad una rapida discussione ed approvazione della normativa proposta.

Relazione di minoranza
On. Alberto Sanna

pervenuta il 30 ottobre 2002

La Quarta Commissione consiliare permanente ha approvato, all'unanimità nella seduta del 25 settembre 2002, il testo unificato dei progetti di legge P.L. 45 - P.L. 84 - D.L. 101 - D.L. 248/A concernente la "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna".

Tale decisione finale conclude un lungo e non sempre lineare percorso che si è protratto per circa un anno e mezzo per la oggettiva complessità della materia, per la differente impostazione che le proposte di legge avanzate contenevano su questioni fondamentali, per gli interessi coinvolti in questa delicatissima riforma.

Ciò ha indotto la Commissione ad effettuare una serie di lunghe ed approfondite audizioni con tutti i soggetti pubblici e privati direttamente e indirettamente coinvolti nell'attuazione ed applicazione della riforma. Tale confronto ha, inevitabilmente, evidenziato tutti gli elementi di criticità dell'attuale sistema, le posizioni fortemente differenziate delle organizzazioni sindacali, delle imprese private e di quelle pubbliche nell'individuazione degli strumenti giuridici da introdurre e le forti preoccupazioni degli enti locali chiamati a svolgere un ruolo decisivo nell'applicazione della riforma.

Alle questioni sopra richiamate si aggiungono i ritardi della Giunta regionale nella presentazione del disegno di legge, ultimo in ordine di tempo rispetto alle proposte del PSd'Az e del centro-sinistra, e la discontinua partecipazione dei consiglieri del centro-destra ai lavori della Commissione. A questo proposito non è fuori luogo sottolineare il ruolo fondamentale svolto dai consiglieri di opposizione che in numerosissime sedute hanno garantito con la loro presenza il regolare svolgimento dei lavori della Commissione, fornendo nel contempo un contributo determinante nel complesso lavoro di unificazione dei diversi testi proposti e portando a sintesi e a coerenza l'insieme delle problematiche inerenti la delicata materia del TPL (Trasporto Pubblico Locale).

I ritardi dell'Amministrazione regionale nel dotarsi di una legge fondamentale per il riordino, l'ammodernamento e il governo complessivo del sistema del TPL hanno privato la Regione di uno strumento essenziale per rapportarsi, su un piano di sussidiarietà e di pari dignità, con il Governo nazionale sulla scelta delle principali infrastrutture di trasporto per la Sardegna: porti, aeroporti, logistica, assi viari principali, ferrovie, centri intermodali passeggeri e merci.

La Regione sarda deve dotarsi, inoltre, di altri due strumenti fondamentali per la pianificazione, lo sviluppo e l'ammodernamento del suo inadeguato sistema trasportistico: il piano regionale trasporto passeggeri e il piano regionale trasporto merci; entrambi sono in fase di avanzata definizione e possono essere in tempi relativamente brevi sottoposti all'esame del Consiglio regionale per la loro approvazione.

Il ruolo del tutto marginale della Sardegna nelle scelte contenute nel piano generale dei trasporti sono la prova più evidente, da un lato dei ritardi nel dotarsi degli strumenti legislativi e di pianificazione necessari, dall'altro dell'incapacità delle Giunte regionali di centro-destra di svolgere una funzione propositiva e di governo.

Ciò significa che la Sardegna non partecipa al Fondo nazionale trasporti previsto dal P.G.T. e che le sue infrastrutture resteranno al palo sino a quando non si doterà degli strumenti già richiamati e di una diversa politica trasportistica.

La riforma del TPL, impostata nelle sue linee generali dal decreto legislativo n. 422 del 1997 e completata con il decreto legislativo n. 400 del 1999 e con la legge n. 472 del 1999, che le altre regioni in larghissima misura stanno già realizzando, rappresenta un tassello fondamentale del disegno generale di trasferimento di poteri, competenze e risorse dallo Stato centrale alle Regioni, alle Province e ai Comuni.

Si tratta di un riordino generale in senso federalista di una materia che vedeva la Regione e il sistema delle autonomie locali in un ruolo marginale e subalterno.

In estrema sintesi, gli aspetti più significativi della proposta sono:

a) sono chiaramente definite la competenza della Regione e degli enti locali nei vari tipi di trasporto;

b) si istituisce un organismo che, posto in posizione di terzietà, assume la funzione di stazione appaltante per le gare di livello regionale e uno per ogni provincia per quelle di livello provinciale e comunale;

c) si specificano, con attenzione, i vari livelli di pianificazione del trasporto pubblico locale, raccordando il contenuto di quelli regionali (piano regionale dei trasporti e programmi triennali) con quelli provinciali (i piani di bacino) e quelli comunali ( i piani urbani del traffico);

d) si istituisce e disciplina dettagliatamente il fondo regionale dei trasporti, finalizzato a coprire le spese d'investimento, distinte nettamente dagli oneri d'esercizio;

e) si disciplina compiutamente l'individuazione, organizzazione e affidamento della rete dei servizi minimi di trasporto locale nei territori a domanda debole e si stabilisce la norma generale della regolazione dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico, in qualsiasi forma e modalità effettuati e affidati, con lo strumento dei contratti di servizio dei quali vengono disciplinati con compiutezza il contenuto e si stabiliscono i principi e strumenti della politica tariffaria regionale e le categorie ammesse alle agevolazioni tariffarie;

f) si prevede l'istituzione di un organo tecnico che supporti l'attività di pianificazione e programmazione della Regione (l'Osservatorio regionale della mobilità), di un organo attraverso cui le autonomie locali, gli utenti e le parti sociali e associazioni di categoria possano attivamente partecipare alla politica dei trasporti (la Consulta regionale per la mobilità) e si disciplina l'indispensabile trasformazione in società privata a prevalente capitale pubblico dell'ARST, con una dettagliata previsione degli atti e procedure attraverso cui pervenire, entro il termine massimo del 30 giugno 2004, alla sua effettiva operatività;

g)    si disciplina con grande cura e attenzione la delicatissima fase transitoria al fine di agevolare, da un lato, i processi di trasformazione delle imprese pubbliche esistenti prorogando fino al 31 dicembre 2005 i preesistenti affidamenti agli attuali concessionari pubblici e fino all'espletamento della gara d'appalto per tutti gli altri, dall'altro lato si istituisce un fondo d'incentivazione finalizzato ad agevolare l'esodo del personale anziano delle aziende pubbliche al fine di rendere più agevole l'indispensabile trasformazione delle imprese. Inoltre si individuano le procedure per la preliminare individuazione degli ambiti territoriali e per la prima applicazione dei programmi triennali regionali. Infine, si rinvia all'approvazione degli accordi di programma, applicativi dell'intesa istituzionale Stato-Regione del 21 aprile 1999, la definizione del subentro della Regione nell'esercizio delle funzioni di amministrazione delle ex ferrovie in concessione.

Relazione di minoranza
On. Giacomo Sanna

pervenuta il 9 ottobre 2002

La presente legge detta le disposizioni attuative del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, così come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dalla Legge 7 dicembre 1999, n. 472.

Il testo, approvato dalla Quarta Commissione, è quello unificato della proposta di legge n. 45 del 17 febbraio 2000, presentato dai consiglieri Sanna Giacomo e Pasqualino Manca, della proposta di legge n. 84, presentata il 6 giugno 2000, in sostituzione della proposta di legge n. 79, dai consiglieri Sanna Alberto e più, del disegno di legge n. 101, presentato il 20 luglio 2000 dalla Giunta regionale e del disegno di legge n. 248, presentato il 30 agosto 2001 dalla Giunta regionale, inerente la trasformazione dell'ARST in società per azioni.

La legge disciplina e organizza il trasporto pubblico locale in Sardegna recependo con grave ritardo il decreto legislativo n. 422. La Regione sarda è, infatti, fra le ultime in Italia ad aver recepito la delega governativa.

La legge classifica i servizi di linea di interesse comunale, provinciale e regionale, definendo le competenze nei diversi ambiti territoriali e assegnando deleghe alle Amministrazioni provinciali e comunali.

Da rimarcare l'introduzione delle nuove competenze alla Regione sarda per i servizi di trasporto interno ferroviario, marittimo e aereo.

E' istituita l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale, dotata di autonomia organizzativa, per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'affidamento della gestione del servizio del trasporto pubblico regionale. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di gara per l'affidamento dei servizi provinciali e comunali di trasporto pubblico locale è istituita, invece, l'Agenzia provinciale.

Gli articoli 9, 11 e 13, attribuiscono alla Regione, alle Province e ai Comuni, le rispettive competenze.

Relativamente alla pianificazione del trasporto pubblico locale gli articoli 14, 15 e 16, normano, rispettivamente, il piano regionale dei trasporti, la sua articolazione, i contenuti e l'approvazione dello stesso. Il piano regionale dei trasporti ha validità per sei anni ed è aggiornato con cadenza triennale. Nel breve-medio periodo sono i programmi triennali dei servizi di trasporto locale lo strumento attuativo del piano regionale. I contenuti dei programmi triennali sono stabiliti all'articolo 17, mentre l'articolo 18 individua nei piani di bacino lo strumento di pianificazione del trasporto pubblico locale in ambiti territoriali omogenei. L'articolo 20 prevede la costituzione del fondo regionale dei trasporti, finalizzato a coprire le spese per gli investimenti. Il fondo si articola in cinque capitoli di spesa. Le risorse finanziarie di provenienza comunitaria, statale, regionale e locale, destinate all'attuazione dei piani di investimento, sono individuate mediante accordi di programma da concludersi in sede di conferenza dei servizi.

Per quanto attiene all'organizzazione dei servizi minimi di trasporto locale, finanziati a totale carico del bilancio regionale, dei servizi nei territori a domanda debole, le procedure di affidamento, subaffidamento e subentro di impresa sono stabilite dagli articoli 23, 24 e 25. Gli articoli 26 e 27 normano, invece, i contratti di servizio, predisposti nel rispetto dei regolamenti comunitari nn. 1191/69, 1893/91 e nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici.

La politica tariffaria dei servizi di trasporto pubblico locale è stabilita dalla Regione, nel rispetto dei principi di integrazione tra le diverse modalità di trasporto, tenuto conto del costo dei servizi a fronte degli obblighi di servizio e della necessità di assicurare dal 1° gennaio 2006, il conseguimento del rapporto 0.35 tra i ricavi da traffico e costi operativi al netto del costo di infrastruttura.

Hanno diritto alle agevolazioni tariffarie, determinate in una riduzione nella misura del 50% del prezzo previsto dalla tariffa ordinaria per il rilascio dei titoli di viaggio, i privi di vista con cecità assoluta, con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi e i loro accompagnatori; i sordomuti in possesso di idoneo certificato; i mutilati e invalidi e i loro accompagnatori; gli inabili, gli invalidi civili e del lavoro, ai quali sia accertata una capacità lavorativa ridotta permanente a causa di infermità, difetto fisico o mentale, inferiore al 50% e i loro accompagnatori, con particolari condizioni riguardo al reddito personale annuo complessivo; i pensionati con trattamento economico non superiore corrisposto dall'INPS, anche se possessori di altri redditi, con particolari condizioni riguardo al reddito personale annuo complessivo. L'ammontare del minor introito per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie è corrisposto dalla Regione all'impresa affidataria del servizio.

Gli articoli 30 e 31 istituiscono l'Osservatorio regionale della mobilità, presso l'Assessorato regionale dei trasporti, e la Consulta regionale per la mobilità, il cui regolamento che ne disciplina la composizione, il funzionamento e i compiti, dovrà essere presentato dalla Giunta al Consiglio, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli strumenti di sensibilizzazione sono quelli previsti agli articoli 33 e 34: la relazione annuale, che la Giunta entro il 31 marzo di ogni anno presenta alla competente Commissione consiliare, sullo stato attuativo della riforma del trasporto pubblico locale e la conferenza regionale sui trasporti, indetta dalla Giunta, ogni cinque anni, sul trasporto pubblico locale e la continuità territoriale.

Gli articoli 35 e 36 contengono norme relative alla trasformazione dell'ARST in Società per azioni, trasformazione che dovrà realizzarsi entro il termine massimo del 30 giugno 2004. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta dovrà approvare una delibera in cui siano contenute: la determinazione del valore dei beni di proprietà dell'ARST; la determinazione del capitale della nuova S.p.A.; il collocamento, mediante procedure di evidenza pubblica delle partecipazioni azionarie; lo statuto e l'atto costitutivo della costituenda società. Su tale delibera deve esprimere il parere la competente Commissione consiliare. Il personale dell'ARST transita nella società per azioni e sono fatti salvi i diritti acquisiti e le posizioni previdenziali maturate.

Sono previste norme transitorie, relativamente all'articolo 37 per la costituzione di un fondo di incentivazione per favorire i processi di trasformazione delle aziende pubbliche di trasporto; agli articoli 38 e 39 riguardo i preliminari degli indirizzi regionali per la pianificazione dei trasporti locali e l'individuazione degli ambiti territoriali; all'articolo 40 riguardo il subentro della Regione nell'esercizio delle funzioni di programmazione e amministrazione dei servizi ferroviari; all'articolo 41 per quanto attiene alla prima applicazione dei programmi triennali regionali; all'articolo 42 relativamente agli interventi sostitutivi, in caso di mancato svolgimento da parte degli enti locali delle funzioni e competenze loro attribuite o delegate; all'articolo 43 relativamente alla proroga delle concessioni; all'articolo 44 per i servizi in concessione.

La presente legge abroga la legge regionale 29 giugno 1974, n. 16, la legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, fatto salvo il rispetto del termine di cui all'articolo 39, comma 2, l'articolo 57 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, gli articoli 19 e 20 della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32, la legge regionale 4 agosto 1993, n. 32, l'articolo 34 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 e la legge regionale 10 luglio 2000, n. 8.

Il testo della Commissione è unificato con  le Proposte di legge n. 45 - n. 84 ed il Disegno di legge n. 248.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO: Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna

TITOLO I
CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1
Finalità e indicazioni generali di contenuto

1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'esercizio delle proprie competenze statutarie e nel contesto dei perseguiti obiettivi di crescita socioeconomica e di riequilibrio territoriale, promuove, col concorso degli enti locali, lo sviluppo di un sistema integrato di trasporto pubblico che garantisca il diritto alla mobilità all'interno del territorio regionale mediante la razionalizzazione dell'offerta dei servizi, ed assicuri le necessarie precondizioni di continuità territoriale fra l'Isola ed il restante territorio nazionale, attraverso il coordinamento e la specializzazione dei collegamenti di corridoio con gli scali aerei e navali di trasporto esterno.

2. In applicazione delle norme fondamentali desumibili dagli articoli 3 e 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei principi affermati dalla normativa-quadro di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per il perseguimento delle finalità del comma 1 la presente legge dispone:

a) il conferimento agli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, ferma restando alla Regione, nella materia, la competenza di programmazione generale, di finanziamento, di indirizzo, di coordinamento e di controllo dei relativi risultati;

b) la separazione delle funzioni amministrative di competenza pubblica da quelle di gestione dei servizi di trasporto, obbligatoriamente riservate all'organizzazione imprenditoriale di diritto privato;

c) l'obbligatoria trasformazione delle attuali aziende speciali e consorzi di trasporto in "società di capitali, ovvero in cooperative a r.l. anche fra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali e di gestione";

d) l'affidamento dei servizi di trasporto mediante gare di evidenza pubblica e conseguente stipula di contratti di servizio fra l'affidante Pubblica Amministrazione e l'impresa aggiudicataria;

e) la salvaguardia dei posti di lavoro dei dipendenti dei concessionari cessati dalla gestione dei servizi, con assorbimento di tali lavoratori da parte dei gestori subentranti in conformità del disposto dell'articolo 26 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148;

f) l'iscrizione dei lavoratori risultanti in eventuale esubero per effetto dell'applicazione della nuova normativa sul trasporto, e della connessa ristrutturazione del sistema, in apposita lista speciale di scala regionale da cui attingere, prioritariamente, per il ricollocamento nell'ambito della complessiva intermodalità del trasporto pubblico isolano, regionale e locale;

g) il trasferimento dai cessanti ai subentranti gestori dei servizi di trasporto, di norma ed ove ammissibile a fronte dei richiesti standard di carattere tecnologico e qualitativo, della disponibilità a titolo oneroso del materiale rotabile e delle altre infrastrutture funzionali all'esercizio degli stessi servizi di trasporto, tenendo sempre conto, nella stima del valore residuo di tali beni, dei contributi d'acquisto per essi erogati dall'amministrazione pubblica;

h) la riconduzione ad almeno 0,35 del rapporto gestionale fra ricavi da traffico e costi di gestione dei servizi di trasporto pubblico, al netto del costo delle infrastrutture;

i) l'obbligo di istituire separazioni contabili od imprese separate per la distinta gestione dei servizi di trasporto ferroviario rispetto alla gestione delle relative infrastrutture;

l) la definizione da parte della Regione, d'intesa con gli enti locali, ed il finanziamento a carico del bilancio regionale, del livello dei servizi minimi di trasporto pubblico qualitativamente e quantitativamente sufficiente a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con carico agli enti locali interessati del costo degli eventuali servizi aggiuntivi istituiti su loro iniziativa;

m) l'individuazione, sentite le interessate amministrazioni locali e le associazioni nazionali di settore, di particolari modalità di trasporto per assicurare il diritto di mobilità anche nei territori a domanda debole e nei comuni montani;

n) l'adozione, con ricorso analogico alle previsioni dell'articolo 2 della Legge 14 novembre 1995, n. 481, di equitativi e trasparenti criteri di fissazione delle tariffe, da valere anche ai fini della integrazione tariffaria fra i diversi modi di trasporto pubblico;

o) la vigilanza circa il dovuto mantenimento, a tutela dei diritti di mobilità dell'utenza, di confacenti standard qualitativi dei servizi, assumendo a base di riferimento - nei contratti di servizio - le direttive emanate con D.P.C.M. del 30 dicembre 1998 per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti, ivi compresa l'obbligatoria adozione, da parte delle imprese di gestione, di adeguamenti tecnologici e di modalità di espletamento dei servizi atti a soddisfare anche le esigenze di mobilità dei portatori di handicap e degli altri soggetti con ridotta capacità motoria;

p) l'adozione di idonee misure atte a contenere l'inquinamento atmosferico e la congestione da traffico degli abitati, attraverso la previsione:

1) di limitazioni alla circolazione in città dei veicoli che non rispettivo i valori limite delle emissioni inquinanti;

2) di divieti o di disincentivi anche finanziari per la sosta degli autoveicoli nelle aree critiche urbane;

3) di sostanziali agevolazioni permanenti a favore dell'uso del mezzo pubblico collettivo rispetto a quello individuale, in persuasivi termini di costo, di corsie preferenziali di scorrimento, di normale precedenza veicolare e di conseguenti minori tempi di percorrenza;

q) la promozione di efficaci strumenti di completezza ed unitarietà dell'informazione sul complessivo sistema del trasporto pubblico locale, e della massima agevole accessibilità alla stessa nell'ambito dell'intera area regionale;

r) il monitoraggio computerizzato dei complessivi dati sulla mobilità regionale, finalizzati a consentire in tempi reali - con sistematico flusso di informazioni fra enti territoriali, imprese di trasporto ed utenza dei servizi - la documentata verifica della programmata evoluzione della stessa mobilità e la possibilità di tempestivamente adottare, in caso di rilevabili scostamenti rispetto agli obiettivi e tempi di programma, le opportune misure correttive e/o di accelerazione;

s) la promozione di efficaci modalità di pagamento, da parte dell'utenza, dei corrispettivi tariffari di trasporto, finalizzate ad agevolare la valenza ed estensione intermodale dei pagamenti in tutti i differenti ambiti isolani di traffico e nei confronti dei distinti soggetti dei servizi, con semplificato utilizzo, per quanto possibile, di unitari meccanismi di assolvimento dei corrispondenti titoli ed obbligazioni di viaggio;

t) la promozione, attraverso l'iniziativa dell'Assessorato regionale competente per materia: dei competenti organi ed uffici assessoriali della Regione:

 1) della riqualificazione professionale del personale di cui alla lettera f) del presente articolo, finalizzata al ricollocamento del medesimo nell'ambito della intermodalità regionale del trasporto pubblico;

 2) della specializzazione professionale dei quadri tecnici ed amministrativi degli enti pubblici destinatari dei conferimenti della presente legge, circa le riformate procedure di gestione amministrativa del trasporto pubblico regionale e locale,

u) il potenziamento e l'organizzazione a sistema del trasporto pubblico in tutte le interessate scale territoriali, massimizzandone l'integrazione e razionalizzazione intermodale ed ottimizzandone l'esercizio in termini di efficacia, di efficienza e di economicità dei servizi;

v) l'impostazione, in termini integrati e coordinati, dei processi ed atti di pianificazione dei servizi di trasporto pubblico sia delle persone che delle merci, da intendersi, nei vari diversificati livelli territoriali di loro programmazione, come un tutto tecnicamente organico e unitario;

z) la revisione ed il congruo potenziamento, in funzione delle maggiori esigenze operative (programmatorie, tecniche e di amministrazione) richieste dall'attuazione dei complessivi adempimenti di riforma disciplinati dalla presente legge o ad essa conseguenti, delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche del personale dell'Assessorato regionale dei trasporti, con riferimento anche alla funzionalità dell'Osservatorio permanente della mobilità e del Comitato tecnico amministrativo dei trasporti di cui, rispettivamente, ai successivi articoli 22 e 23;

aa)  la delega alle Province ed ai Comuni, previa stipula con i medesimi di formali accordi di programma contenenti le direttive fondamentali per l'esercizio della delega e la compiuta disciplina dei conseguenti rapporti finanziari, dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni tariffarie di trasporto previste in favore di particolari categorie di utenti, con carico al bilancio della Regione, dall'articolo 41 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8.

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TITOLO I
Norme generali

Capo I
Norme generali

Art. 1
Finalità

1. La Regione, in armonia con gli obiettivi di riequilibrio territoriale e socio-economico, persegue lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto pubblico locale nell'ambito regionale promuovendo la separazione tra le funzioni di pianificazione e quelle gestionali e, con il concorso degli enti locali, il coordinamento delle modalità di trasporto e la realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture.

2. La Regione:

a) attribuisce alle Province ed ai Comuni le funzioni che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale e determina, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità e le risorse finanziarie;

b) ottimizza i finanziamenti destinati all'esercizio, agli investimenti e all'introduzione di tecnologie avanzate, incentiva il superamento degli assetti monopolistici e introduce regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi;

c) adotta i contratti di servizio e realizza l'integrazione tariffaria;

d) effettua il monitoraggio della mobilità regionale.

Art. 2
Definizioni

1. Agli effetti della presente legge valgono le seguenti puntualizzazioni e definizioni:

a) sono servizi di trasporto pubblico regionale e locale quelli, non di diretto interesse nazionale, individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e comprendono, relativamente al trasporto di persone e merci, l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei, con offerta di servizi sia di linea che non di linea;

b) sono servizi pubblici di linea su strada o ferroviari, relativamente al trasporto terrestre di persone e di merci, quelli che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, e ad accesso generalizzato, nell'ambito dei corrispondenti sistemi regionali viario e ferroviario;

c) sono definiti servizi pubblici non di linea, relativamente al trasporto di viaggiatori, quelli che provvedono, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi di linea, al trasporto collettivo o individuale su strada di persone, e che vengono effettuati a richiesta dei singoli che ne abbiano interesse, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta, quali:

1)  i servizi di taxi e di noleggio con conducente disciplinati dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21;

2)  i servizi in aree montane previsti dall'articolo 23 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, e i servizi di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 422 del 1997;

d)per area urbana o unità di area urbana si intende l'ambito territoriale di un comune o più comuni contigui caratterizzato da elevata domanda di mobilità per effetto di conurbazioni o della rilevante intensità di particolari funzioni urbane;

e)per rete di trasporto si intendono due o più linee in rapporto di reciproca correlazione e per linea l'itinerario percorso dall'utilizzato mezzo veicolare, terrestre, marittimo o aereo, dal punto di partenza al punto finale di arrivo, comprensivo delle eventuali fermate intermedie;

f)per unità di rete si intende un insieme di linee fra loro razionalmente e funzionalmente connesse ai fini di una maggiore efficacia, economicità ed efficienza gestionale del servizio di trasporto e di un maggior grado di integrazione del medesimo; al pari della unità d'area urbana, l'unità di rete è assunta, di norma, ad oggetto delle procedure di gara di evidenza pubblica, da espletare per l'aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico;

g) con le espressioni bacino o bacino di traffico si definisce l'ambito territoriale, omogeneo sotto il profilo della complessiva domanda di mobilità intermodale, che di norma, in quanto idoneo a costituire una funzionale ed efficace sede di partizione della complessiva rete integrata isolana di trasporto pubblico locale, può essere assunto a riferimento per l'esercizio in materia delle funzioni amministrative di vasta area sovracomunale;

h) per collegamenti di corridoio si intendono gli specializzati e coordinati itinerari e sedi di trasporto intermodali distintamente riguardanti la mobilità delle persone e la movimentazione delle merci, unitariamente progettati in modo organico strettamente integrato col sistema interno del trasporto pubblico locale e regionale, al fine di apprestare - in oggettivi termini di massima efficacia, economicità ed efficienza - concrete condizioni socioeconomiche di continuità territoriale col restante territorio nazionale;

i) per conferimenti si intendono sia il trasferimento che la delega o l'attribuzione di funzioni e compiti amministrativi in materia di trasporto pubblico locale e per enti locali si intendono le province, le comunità montane, i comuni e gli altri enti locali;

l) con l'espressione enti locali destinatari dei conferimenti si intendono gli enti locali - singoli o associati - di dimensioni e di scala funzionale e organizzativa complessivamente adeguati ai fini del diretto conseguimento delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale, a fronte delle oggettive connessioni funzionali, tecniche e gestionali richieste dall'organicità dei servizi delle distinte unità di area urbana, delle unità di rete e dei bacini di traffico, secondo le definizioni delle lettere d), f) e g); per enti destinatari dei conferimenti vengono pertanto intesi:

1) le province, singole o associate, per le distinte ipotesi che un medesimo bacino di traffico interessi, rispettivamente, la circoscrizione territoriale di una o di più province;

2) il capoluogo di regione e i capoluoghi provinciali singoli, ovvero in associazione con uno o più comuni quando richiesto dalle connessioni intercomunali di area urbana o di unità di rete;

3) i comuni singoli obbligati all'adozione del piano urbano del traffico a norma dell'articolo 36, commi 1 e 2, della Legge 30 aprile 1992, n. 285, o anch'essi considerati in rapporto associativo con altri comuni per le medesime connessioni del punto 2);

4) i restanti comuni che per corrispondere alle già indicate esigenze tecniche dei processi di organica razionalizzazione e ristrutturazione a sistema del trasporto pubblico locale, si avvalgono dell'autonoma facoltà di ricorso alle forme associative o di cooperazione previste dagli articoli 24 e 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 - o da altra compatibile previsione legislativa - ovvero vengano a ciò vincolati con motivato provvedimento dispositivo della Regione, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda;

m)tutti i riferimenti al decreto legislativo n. 422 del 1997 riguardano il testo vigente di detto provvedimento normativo, come modificato e integrato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400.

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Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge:

a) per "trasporto pubblico locale" si intendono i servizi pubblici di trasporto di persone non rientranti tra quelli di interesse nazionale, individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, attribuiti alla Regione e agli enti locali. Essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità operanti, nell'ambito del territorio regionale, in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad offerta indifferenziata anche se il pubblico è costituito da una particolare categoria di persone;

b) per "conferimento" si intende il trasferimento, la delega o l'attribuzione di funzioni e compiti;

c) per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunità montane e le unioni di comuni;

d) per "area urbana" si intende l'ambito territoriale di più comuni conurbati, caratterizzati da un forte raccordo dei servizi nel loro territorio e da una rilevante domanda di mobilità che si concretizza in un'elevata frequenza e densità di fermate dei servizi di trasporto;

e) per "linea" si intende l'unità elementare di trasporto caratterizzata dal percorso e dalla domanda di mobilità che soddisfa;

f) per "rete di trasporto" si intendono due o più linee tra loro correlate;

g) per "unità di rete" si intende un insieme di linee fra loro connesse, finalizzate ad una maggiore efficacia, economicità ed efficienza gestionale del servizio di trasporto e al maggior grado di integrazione. L'unità di rete costituisce l'entità da porre a base delle offerte nell'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi;

h) per "collegamenti di corridoio" si intendono gli itinerari e sedi di trasporto intermodali riguardanti la mobilità delle persone e la movimentazione delle merci, unitariamente ed organicamente progettati;

i) per "bacino di traffico" si intende una parte, omogenea per la complessiva domanda di trasporto intermodale, del territorio regionale o provinciale, in cui, per ragioni di economicità, efficienza e produttività, viene attuata la divisione della rete dei servizi intermodali di trasporto.

CAPO II
CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

Art. 3
Servizi di trasporto pubblico su strada

1. I servizi di trasporto pubblico di linea su strada si distinguono in:

a) servizi regionali,  

b) servizi provinciali,

c) servizi urbani o comunali,

d) servizi extraurbani,

e) servizi di area urbana;

f) servizi di gran turismo.

2. Sono servizi di linea regionali quelli che collegano il territorio di due o più Province.

3. Sono servizi di linea provinciali:

a) i servizi che istituiscono stabili collegamenti fra due o più comuni di una stessa provincia, non in continuità urbana;

b) quelli che congiungono il territorio di uno o più comuni con il relativo capoluogo di provincia;

c) quelli che collegano il territorio di una provincia con marginali parti periferiche di altra provincia limitrofa;

d) i restanti servizi di trasporto non conferibili alla diretta gestione amministrativa degli enti locali subprovinciali, quando in questi ultimi non trovi riscontro, a fronte della complessità ed onerosità dei conseguenti impegni operativi o di oggettive esigenze di ostativo rilievo tecnico, la rispondenza ai condizionanti princìpi di adeguatezza organizzativa e/o di differenziazione nell'allocazione delle funzioni richiesta - per il diretto conferimento dei servizi - dall'articolo 4, comma 3, lettere g) ed h), della Legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 422 del 1997.

4. Sono servizi di linea urbani o comunali, quelli che si svolgono nell'ambito di un solo comune, e che eventualmente interessano anche parti marginali e circoscritte di uno o più comuni limitrofi.

5. Sono servizi di linea extraurbani o intercomunali quelli che si svolgono nel territorio di più comuni non in continuità urbana.

6. Sono servizi di linea d'area urbana o di unità d'area urbana quelli svolti negli ambiti territoriali definiti dalla lettera d) dell'articolo 2.

7. Sono servizi di linea di gran turismo quelli con tariffa normalmente remunerativa del costo e prevalenti finalità turistiche, volte a valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle località da essi servite.

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Art. 3
Classificazione dei servizi

1. I servizi di trasporto pubblico locale, in relazione alla modalità di effettuazione, si distinguono in:

a) terrestri;

b) marittimi;

c) lacuali, fluviali, lagunari e su bacini e canali navigabili;

d) aerei.

2. In relazione alla competenza, i servizi di trasporto si distinguono in servizi di linea:

a) comunali;

b) di area urbana;

c) provinciali;

d) regionali;

e) di granturismo.

3. Sono servizi di linea comunali:

a) quelli svolti interamente nell'ambito del territorio di un comune;

b) quelli che collegano il territorio di un comune con una parte marginale e circoscritta del territorio di un comune limitrofo;

c) quelli che collegano comuni contigui nelle parti edificate.

4. Sono servizi di linea d'area urbana quelli svolti negli ambiti territoriali definiti dall'articolo 2, lettera d).

5. Sono servizi di linea provinciali:

a) quelli che, nell'ambito del territorio della provincia, collegano in modo continuativo il territorio di due o più comuni e quelli che collegano più comuni con lo scalo ferroviario, marittimo, aereo e portuale;

b) quelli che collegano il territorio di una provincia con una parte marginale, circoscritta ed attigua del territorio di una provincia limitrofa.

6. Sono servizi di linea regionali quelli che collegano il territorio di due o più province.

7. Sono servizi di linea di gran turismo, regionali o provinciali, quelli che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle località da essi collegate.

Art. 4
Servizi di trasporto su ferro

1. Nel contesto delle strategie e degli obiettivi di riforma della presente legge, i servizi ferroviari di linea concorrono sinergicamente, in termini strettamente integrati con gli altri modi di trasporto, alla vitalizzazione funzionale del complessivo sistema isolano di mobilità delle persone e di movimentazione delle merci.

2. Per il conseguimento di tale obiettivo di vitalizzazione nell'ambito dei distinti bacini isolani di traffico, gli interventi di ammodernamento e di riqualificazione dei servizi su ferro sono studiati, progettati ed attuati in modo coordinato ed unitario con le restanti modalità di trasporto.

3. In applicazione del principio di sussidiarietà, le funzioni amministrative riguardanti i servizi ferroviari sono esercitate dalla Regione per i collegamenti di scala sovra-provinciale, e sono conferite alle province per le relazioni di trasporto i cui capilinea di partenza e di arrivo ricadono nel territorio di una stessa Amministrazione provinciale.

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Art. 4
Trasporti su strada

1. I servizi su strada sono quelli svolti mediante linee automobilistiche o filobus. Essi, in relazione alle esigenze di mobilità da soddisfare, sono classificati in:

a) ordinari: sono i servizi di linea offerti alla generalità degli utenti secondo le normali condizioni di trasporto;

b) a chiamata: sono i servizi effettuati in zone a bassa densità abitativa o in territori a domanda debole;

c) speciali: sono i servizi offerti a soggetti disabili;

d) sperimentali: sono i servizi effettuati con sistemi innovativi di trasporto e che introducono l'utilizzazione di tecnologie avanzate; essi hanno una durata comunque non superiore ad un anno;

e) non di linea, in regime di autorizzazione: sono i servizi che effettuano trasporti collettivi con autobus adibito ad uso di terzi, caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze prestabilite rivolti ad una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al soggetto che organizza il servizio. L'autorizzazione è rilasciata dall'Amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge in modo prevalente il servizio, secondo le modalità ed i criteri stabiliti per le altre concessioni.

Art. 5
Servizi di collegamento aereo
fra gli scali della regione

1. I servizi di pubblico trasporto aereo regionale e locale si distinguono in servizi aerei di linea e non di linea, con significati analoghi, per quanto compatibile, con quelli precisati nelle lettere b) e c) dell'articolo 2 per il trasporto terrestre di persone e di merci.

2. Detti servizi comprendono:

a) servizi di collegamento aereo in senso stretto;

b) servizi elicotteristici.

3. Anche in riferimento alle esigenze di dovuta sicurezza delle rotte aeree isolane, fino all'approvazione di specifica disciplina legislativa della Regione sarda - ai sensi dell'articolo 4, lettera f), del proprio Statuto - dei collegamenti di trasporto aereo fra gli scali aeroportuali della Sardegna, le funzioni amministrative riguardanti i servizi aerei di cui alla lettera a) del comma 2 sono svolte unitariamente della Regione.

4. Le funzioni amministrative attinenti all'esercizio dei servizi elicotteristici sono invece svolte dalle Province per i servizi di collegamento interni ai rispettivi ambiti territoriali, e dalla Regione per i collegamenti di scala sovra-provinciale.

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Art. 5
Trasporti ferroviari

1. I trasporti ferroviari assumono un ruolo strategico fondamentale nel sistema complessivo isolano di mobilità delle persone e di movimentazione delle merci.

2. Gli interventi di ammodernamento e di riqualificazione dei servizi ferroviari, nell'ambito dei distinti bacini isolani di traffico, sono studiati, progettati ed attuati in modo coordinato ed unitario con le restanti modalità di trasporto.

3. In applicazione del principio di sussidiarietà, le funzioni amministrative riguardanti i servizi ferroviari sono esercitate dalla Regione per i collegamenti di scala sovra-provinciale, e sono attribuite alle province per le relazioni di trasporto i cui capilinea di partenza e di arrivo ricadono nel territorio di una stessa provincia.

Art. 6
Servizi marittimi di cabotaggio
fra i porti della regione 

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 per i collegamenti marittimi con le minori isole sarde, le funzioni amministrative attinenti ai servizi di pubblico trasporto marittimo di persone e di merci nell'ambito dei porti dell'Isola sono svolte dalla Regione per i collegamenti di linea e non di linea fra scali portuali dislocati nel territorio di più province, e sono conferite alle singole Province quando detti collegamenti interessano il solo ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali.

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Art. 6
Trasporti aerei

1. I servizi pubblici di trasporto aereo regionale e locale si distinguono in servizi aerei di linea e non di linea.

2. Essi comprendono:

a) i servizi di collegamento aereo in senso stretto;

b) i servizi elicotteristici.

3. Fino all'approvazione, ai sensi dell'articolo 4, lettera f), dello Statuto speciale per la Sardegna, di una specifica disciplina legislativa regionale concernente i collegamenti di trasporto aereo fra gli scali della Sardegna, le funzioni amministrative riguardanti i servizi aerei sono svolte unitariamente della Regione.

4. Le funzioni amministrative attinenti all'esercizio dei servizi elicotteristici sono svolte dalle province per i servizi di collegamento interni ai rispettivi ambiti territoriali e dalla Regione per i collegamenti di scala sovra-provinciale.

Art. 7
Servizi di collegamento marittimo
fra la Sardegna e le sue isole minori

1. I collegamenti marittimi di trasporto pubblico locale istituiti fra la Sardegna e le sue isole minori, che hanno come loro capilinea due distinti Comuni, sono classificati servizi provinciali ad ogni effetto di legge, analogamente a quanto previsto per i servizi su strada dal comma 3, lettera a), dell'articolo 3.

2. Sono classificati comunali, invece, quando entrambi i capilinea di partenza e di arrivo ricadono nella circoscrizione territoriale di uno stesso comune.

3. Per garantire alle minori isole sarde condizioni socioeconomiche di continuità territoriale con la Sardegna, i relativi collegamenti possono essere onerati da obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 422 del 1997, nelle forme e con le procedure previste dalla vigente normativa statale e comunitaria.

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Art. 7
Trasporti marittimi

1. I collegamenti marittimi, compresi quelli con le isole minori della Sardegna, sono di competenza regionale.

2. Per garantire alle isole minori la continuità territoriale i collegamenti possono essere onerati da obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 422 del 1997, nelle forme e con le procedure previste dalla normativa statale e comunitaria.

Art. 8
Servizi lacuali, fluviali e lagunari

1. L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico lacuale, fluviale e lagunare, delegato alla Regione sarda dall'articolo 63 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, è subdelegata alle Province e ai Comuni in applicazione del criterio della competenza prevalente, salvo il ricorso, quando compatibile e necessario, alle disposizioni dell'articolo 9 della presente legge.

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Art. 8
Servizi lacuali, fluviali e lagunari

1. L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico lacuale, fluviale e lagunare, delegato alla Regione sarda dall'articolo 63 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, è subdelegata alle province e ai comuni e si applica il criterio della prevalente competenza territoriale.

TITOLO II
CAPO I
ESERCIZIO ASSOCIATO
DEI CONFERIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 9
Promozione di forme associative
e di cooperazione tra enti locali

1. In tutti i casi in cui all'interno degli ambiti territoriali di area urbana, o di unità di rete, ovvero di uno stesso bacino di traffico interferisce la presenza e la competenza amministrativa di più cointeressati enti locali di diverso o di pari livello istituzionale, entro trenta giorni dalla delimitazione di tali ambiti deve procedersi ala convocazione di una conferenza di tutti i cointeressati soggetti pubblici, al fine di ricercare e conseguire, in quella sede, gli occorrenti consensi per rapide ed efficaci soluzioni delle rilevate interferenze, con volontario ricorso ad agili forme associative funzionali e di cooperazione, anche a tempo determinato.

2. L'iniziativa di convocazione della conferenza dei servizi è assunta dall'ente locale di scala sovraordinata in caso di presenza di enti di diverso livello istituzionale, e dall'equiordinato ente locale di maggiore dimensione demografica negli altri casi.

3. In carenza delle iniziative del comma 2, preordinate ad apprestare, negli ambiti territoriali indicati nello stesso comma, più efficaci ed economiche forme gestionali degli interni sistemi di mobilità pubblica locale, l'occorrente conferenza dei servizi è convocata, a richiesta anche di un solo ente locale interessato, dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'Assessore regionale dei trasporti.

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Capo II
Competenze della Regione e degli enti locali

Art. 9
Competenze della Regione

1. La Regione in materia di trasporto pubblico locale:

a) redige e approva il piano regionale dei trasporti e i programmi triennali regionali, tenendo conto della programmazione degli enti locali e definisce gli indirizzi generali per la pianificazione;

b) programma gli investimenti regionali, raccordandoli con quelli dello Stato e degli enti locali anche mediante la sottoscrizione di accordi di programma;

c) individua, d'intesa con gli enti locali, i servizi minimi, i criteri e le modalità per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale in territori a domanda debole e ne stabilisce le tariffe anche allo scopo di realizzare l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto;

d) svolge le funzioni di indirizzo e di coordinamento sulle attività attribuite e di vigilanza su quelle delegate agli enti locali e provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie;

e) definisce i servizi i trasporto pubblico locale su ferrovia e stipula il relativo contratto di servizio;

f) svolge le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione, definendo i servizi riguardanti le ferrovie in gestione commissariale governativa e stipula, con il Ministero dei trasporti, un accordo di programma per definirne i finanziamenti diretti al loro risanamento economico e all'ammodernamento tecnico.

2. Allo svolgimento di tali funzioni, quando non espressamente attribuite ad altri organi regionali, provvede l'Assessorato regionale competente in materia di trasporti.

Art. 10
Organizzazione e funzionalità delle associazioni degli enti locali costituite per l'esercizio associato dei distinti servizi di trasporto delle unità di rete e delle unità di area urbana

1. La rappresentanza legale e la titolarità delle funzioni amministrative delle associazioni di Comuni e Province costituite per l'esercizio associato dei servizi di pubblico trasporto locale relativi a ciascuna distinta unità di rete, sono assunte dalla relativa Provincia competente per territorio, che vi provvede attraverso un Comitato esecutivo di tre persone composto:

a) dal Presidente della stessa Provincia o da un Assessore provinciale da lui delegato che lo presiede;

b) dai Sindaci, o delegati Assessori comunali, dei due associati Comuni rispettivamente con maggiore e minore popolazione residente.

2. Se l'unità di rete ricade nell'ambito di due o più Province limitrofe, ai fini del comma 1 si tiene conto della provincia maggiormente interessata, nell'ambito di tale unità di rete, per popolazione residente.

3. Le associazioni hanno la loro sede legale presso gli uffici della Provincia con prevalente competenza territoriale.

4. In aggiunta all'esercizio delle funzioni e compiti precisati nell'articolo 13, al Comitato esecutivo di cui al comma 1 compete:

a) la gestione dei rapporti associativi con i comuni e le eventuali altre province facenti parte dell'associazione, anche in riferimento all'ammissibile istituzione di funzionali uffici di supporto operativo, come previsti dall'articolo 24, comma 3 bis, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo integrato dall'articolo 6, comma 4, della Legge 3 agosto 1999, n. 265;

b) l'adozione, entro trenta giorni dalla costituzione dell'associazione, dello schema di regolamento organizzativo - funzionale della stessa associazione e del suo Comitato esecutivo, e la sottoposizione del medesimo, ai fini della successiva approvazione, alle valutazioni di tutti gli associati enti locali;

c) la motivata definizione delle eventuali osservazioni pervenute in termini sul regolamento adottato, nonché la definitiva approvazione del regolamento e la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda;

d) il pagamento ai diretti aggiudicatari dei servizi di trasporto pubblico locale, nei tempi, limiti di importo e specifiche causali stabiliti dai competenti contratti di servizio, dei corrispettivi contrattuali, mediante firma ed emissione degli speciali assegni non trasferibili di cui all'articolo 26;

e) la presentazione alla Regione del resoconto annuale di cui all'articolo 14 e del rendiconto finanziario richiesto dal successivo articolo 26, comma 7.

5. Le osservazioni e i pareri ufficiali sullo schema di regolamento di cui alla lettera b) del comma 3 devono essere notificati alla Presidenza del Comitato esecutivo dell'associazione non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dello stesso schema, trascorsi i quali si intendono resi favorevolmente.

6. La normativa del presente articolo trova applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti di ciascuna associazione di enti locali costituita per l'esercizio dei trasporti delle distinte unità di area urbana, sostituendo alla competenza provinciale quella del comune con maggiore popolazione residente, presso la cui casa comunale l'associazione assume la propria sede legale.

7. Nei casi di unità d'area urbana costituita dall'associazione di oltre due comuni, il Comitato esecutivo è così composto:

a) dal Sindaco del comune di maggiore rilievo demografico o da un Assessore comunale da lui delegato, con funzioni di presidente;

b) dai due Sindaci, o loro delegati Assessori comunali, dei comuni che nell'ambito dell'area urbana si collocano, nella graduatoria della popolazione residente, rispettivamente al secondo e all'ultimo posto.

Per le associazioni di area urbana costituite da due soli comuni, la rappresentanza comunale della lettera b) si riduce da due ad una sola unità.

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Art. 10
Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale

1. E' istituita l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale che, dotata di autonomia organizzativa, è competente allo svolgimento delle procedure concorsuali per l'affidamento della gestione del servizio del trasporto pubblico regionale.

2. La Giunta regionale, con delibera adottata su proposta dell'Assessore dei trasporti, previo parere della competente Commissione del Consiglio regionale, e approvata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce la struttura organizzativa dell'Agenzia. Essa è creata utilizzando figure professionali operanti nei diversi settori dei trasporti.

3. Le funzioni di direttore dell'Agenzia sono svolte da un dirigente regionale nominato dalla Giunta regionale.

4. Per l'esercizio delle strumentali funzioni di studio e di ricerca l'Agenzia può stipulare, con esperti, contratti di diritto privato e di collaborazione e convenzioni con società, enti qualificati e Università per l'espletamento di particolari servizi attinenti al settore.

5. Il direttore dell'agenzia stipula i contratti e le convenzioni nel limite massimo di spesa fissato con direttiva della Giunta regionale.

CAPO II
RIPARTIZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 11
Competenze della Regione

1. In materia di trasporto pubblico locale e regionale la Regione svolge, in autonomo raccordo con la pianificazione di scala nazionale, funzioni generali di programmazione, di finanziamento, di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di monitoraggio dei conseguenti risultati attuativi, associando a tale attività gli enti locali sub-regionali. Allo scopo, le province, i comuni capoluogo e le organizzazioni rappresentative degli enti locali provinciali e sub-provinciali concorrono in termini propositivi e consultivi, nelle competenti sedi istituzionali della Regione, all'impostazione degli indirizzi e dei contenuti della programmazione regionale di settore, che può assumere incisività anche di dettaglio per le funzioni che richiedono l'unitario esercizio da parte della Regione, mentre è generale - e prevalentemente di indirizzo - per quanto concerne le funzioni che in applicazione del principio di sussidiarietà rivestono più diretto interesse sub-regionale.

2. Rientrano nella competenza programmatoria della Regione:

a) la programmazione di indirizzo per la pianificazione dei trasporti locali ed in particolare per i piani provinciali di bacino, ivi comprese:

1) la determinazione del livello dei servizi minimi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 422 del 1997;

2) la fissazione dei criteri e modalità di determinazione delle tariffe di detti servizi minimi, funzionali all'obiettivo della loro integrazione intermodale;

3) la definizione dei criteri di promozione, di sostegno e di coordinamento delle attività di informazione e pubblicizzazione dei servizi, finalizzate all'ottimizzazione dell'accessibilità ai vari sistemi di trasporto;

b) la redazione ed approvazione del Piano regionale dei trasporti per le persone e le merci, e dei loro aggiornamenti, in connessione con la programmazione regionale di sviluppo socioeconomico e di assetto territoriale dell'Isola, tenuto anche conto della programmazione degli enti locali sub-regionali;

c) la redazione ed approvazione - in riferimento al livello dei servizi minimi determinato a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e coi contenuti dell'articolo 24 della presente legge - dei programmi triennali di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 422 del 1997, comprensivi dell'individuazione delle reti di traffico e dell'organizzazione dei relativi servizi;

d) la programmazione annuale di finanziamento ordinario per la copertura delle spese regionali di esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico dell'Isola, tenuto conto delle risorse finanziarie assicurate dallo Stato a favore di detti servizi;

e) la programmazione degli interventi finanziari della Regione per spese di investimento nel settore del trasporto pubblico regionale e locale, raccordata con la programmazione di analoghi interventi a carico dei bilanci dello Stato e degli enti locali;

f) la programmazione delegata sia dei servizi ferroviari ancora in gestione commissariale governativa alla data di entrata in vigore della presente legge, temporaneamente affidati per la ristrutturazione alla Società F.S. - S.p.A., sia dei servizi ferroviari della stessa F.S. - S.p.A..

3. Rientrano nella competenza amministrativa della Regione:

a) le funzioni ed i compiti riguardanti i servizi isolani di trasporto pubblico riconducibili agli articoli 3, lettera g), e 4, lettera f), dello Statuto speciale per la Sardegna, nonché le altre funzioni e compiti trasferiti alla Regione con lo strumento legislativo delle norme di attuazione dello Statuto, quando le dimensioni regionali degli interessi da essi coinvolti comportano la necessità di interventi unitari ed indivisibili;

b) le funzioni di riparto e di assegnazione, su scala provinciale e sub-provinciale, delle programmate risorse finanziarie a favore del trasporto pubblico intermodale dell'Isola, con riferimento sia alla copertura delle spese di esercizio dei servizi minimi di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 422 del 1997, sia agli interventi finanziari straordinari stanziati a titolo di concorso regionale nelle spese di investimento;

c) le funzioni amministrative delegate attinenti alla rete dei servizi ferroviari della Sardegna di cui alla lettera f) del comma 2, salvi gli ammissibili casi di sub-delega agli enti locali - previ accordi di programma - in applicazione del principio di sussidiarietà, ovvero a sensi dell'articolo 44 dello Statuto speciale quando ne sussistano gli occorrenti presupposti.

4. In tutti i casi in cui non sia diversamente previsto dalla presente legge, allo svolgimento delle funzioni e compiti da essa attribuiti alla competenza della Regione provvede l'Assessorato regionale dei trasporti.

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Art. 11
Competenze delle Province

1Le Province in materia di trasporto pubblico locale:

a) redigono e approvano il piano provinciale dei trasporti e i piani di mobilità di bacino, tenendo conto, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle esigenze di mobilità dei disabili;

b) programmano gli eventuali servizi provinciali aggiuntivi rispetto ai servizi minimi, da istituire, previa intesa con la Regione per l'accertamento delle compatibilità di rete, a totale carico del proprio bilancio;

c) individuano, d'intesa con i comuni interessati, i servizi di linea d'area urbana;

d) stipulano con l'aggiudicatario i contratti di servizio pubblico;

e) esercitano ogni altra funzione amministrativa trasferita, delegata o subdelegata alle province dallo Stato o dalla Regione.

2. L'esercizio dei servizi di trasporto provinciali è affidato mediante procedure di evidenza pubblica e la gestione è regolata attraverso i contratti di servizio previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con accordi di programma tra la Regione e le Province sono definite le modalità ed i tempi di attuazione dei conferimenti.

Art. 12
Conferimenti alle Province

1. Sono conferite alle Province:

a) le funzioni di programmazione dei servizi provinciali di trasporto pubblico locale di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, 5, comma 4, 6 e 7. Tali funzioni sono svolte - sulla base del livello dei servizi minimi definito dalla Regione ai sensi dello dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e del prospetto di riparto dei finanziamenti regionali ad essi relativi - nel quadro degli indirizzi della programmazione regionale e della rete ed organizzazione dei servizi da essa individuati, nonché in raccordo con i piani territoriali di bacino e coi programmi di mobilità degli enti locali sub-provinciali;

b) la redazione - con riferimento alla circoscrizione territoriale di competenza e nel rispetto degli specifici indirizzi regionali espressi a norma dell'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 422 del 1997 - dei piani di mobilità di bacino, tenendo anche conto, ai sensi dell'art. 26 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle esigenze di mobilità dei portatori di handicap;

c) la programmazione di eventuali servizi provinciali aggiuntivi rispetto ai servizi minimi, da istituire, previe intese con la Regione per l'accertamento delle compatibilità di rete, ad iniziativa della Provincia ed a totale carico del proprio bilancio;

d) l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi provinciali di trasporto pubblico locale dei vari modi terrestre, marittimo, lacuale, fluviale o aeronautico, ivi compresi i servizi aggiuntivi della lettera c), assumendo a normale riferimento territoriale, per il modo terrestre, l'unità di rete e l'unità di bacino;

e) la stipula con l'aggiudicatario dei contratti di servizio pubblico e la conseguente gestione amministrativa degli affidamenti per l'intera durata dei medesimi, anche per quanto concerne la dovuta vigilanza circa la piena conformità delle prestazioni quanti-qualitative del servizio rispetto alle stipulate obbligazioni contrattuali ed alla vincolante normativa di settore, nonché la contestazione di eventuali inadempienze ed infrazioni e l'applicazione delle sanzioni ad esse relative;

f) ogni altra funzione amministrativa trasferita o delegata alle province dallo Stato a norma dell'art. 118 Cost., comma 1;

g) l'esercizio delegato di funzioni amministrative in materia di trasporto di diretta competenza regionale a sensi del vigente ordinamento, che la Regione ritenga di conferire alle province in applicazione dell'art. 44 del proprio Statuto speciale, previa stipulazione con le medesime, nonché approvazione e pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione sarda di formali accordi di programma, nei quali vengano precisate le direttive fondamentali della Regione per l'esercizio della delega e vengano compiutamente disciplinati anche i conseguenti rapporti finanziari;

h) l'esercizio in regime di sub-delega, quando ammissibile e con ricorso allo stesso istituto dell'accordo di programma indicato nella lettera g), di funzioni amministrative attinenti al trasporto pubblico locale e regionale, delegate alla Regione dallo Stato.

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Art. 12
Agenzia provinciale per il trasporto pubblico locale

1. Le Province possono costituire, per ciascun ambito territoriale provinciale, un'Agenzia per il trasporto pubblico locale.

2. L'Agenzia svolge le procedure concorsuali di gara per l'affidamento dei servizi provinciali e comunali di trasporto pubblico locale assumendo a normale riferimento territoriale, per il modo terrestre, l'unità di rete e l'unità di bacino.

3. L'Agenzia è costituita nei modi e nelle forme stabilite dalla Provincia, di intesa con i comuni interessati.

4. Fino all'effettiva costituzione dell'Agenzia provinciale, le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi provinciali e comunali, sono svolte dell'Agenzia regionale di cui all'articolo 10. In tal caso restano, comunque, a carico degli enti locali gli oneri per le procedure, la responsabilità per gli atti di affidamento, la stipula dei contratti di servizio e l'attività di controllo.

Art. 13
Conferimenti alle associazioni di Comuni per l'esercizio associato dei servizi intercomunali di area urbana e dei servizi delle unità di rete

1. Ai Comuni associati, destinatari dei conferimenti secondo le indicazioni dell'articolo 2, lettera l), numeri 2), 3) e 4), sono disposte le seguenti attribuzioni di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale:

a) le funzioni relative alla programmazione attuativa dell'insieme dei servizi minimi assunti a carico del bilancio della Regione relativamente a ciascuno dei distinti comuni compresi nella specifica area urbana o nella specifica unità di rete di appartenenza, giuridicamente rappresentati con lo strumento funzionale dell'adottata forma associativa intercomunale;

b) le funzioni di programmazione attuativa dell'insieme degli eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi del punto a), che i comuni associati ritengano di istituire con riparto intercomunale della spesa e conseguente imputazione della medesima, per le competenti quote-parte, ai distinti bilanci dei singoli comuni interessati;

c) l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi minimi di cui alla lettera a) e degli eventuali servizi aggiuntivi di cui alla lettera b), assumendo a base territoriale di riferimento, di norma, la competente unità d'area urbana o la competente unità di rete;

d) la stipula con l'aggiudicatario del contratto di servizio pubblico e la conseguente gestione amministrativa dell'affidamento per l'intera durata del medesimo, anche per quanto concerne - in utile concorso con la diretta azione delle distinte amministrazioni comunali associate - la vigilanza circa la regolarità e piena conformità delle prestazioni quanti-qualitative del servizio rispetto alle assunte obbligazioni contrattuali ed alla vigente normativa di settore, compresa la contestazione di eventuali infrazioni ed inadempienze e l'applicazione delle sanzioni ad esse relative.

2 . Le funzioni delle lettere a) e b) di cui al comma 1 sono svolte sulla scorta di formali deliberazioni che i competenti organi di ciascun comune sono tenuti ad assumere entro quindici giorni dallo specifico termine previsto dalla convenzione o dall'accordo di programma a base del rapporto associativo intercomunale.

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Art. 13
Competenze dei comuni

1. I Comuni, singoli o associati, in materia di trasporto pubblico locale:

a) approvano i piani urbani del traffico, al fine di assicurare un adeguato livello di mobilità nell'ambito del territorio comunale, sulla base degli indirizzi della Regione e nel rispetto dei bisogni dei disabili;

b) definiscono la rete dei servizi minimi di propria competenza e approvano, d'intesa con la Provincia di appartenenza, i programmi triennali, sulla base delle risorse finanziarie attribuite dalla Provincia e istituiscono eventuali servizi aggiuntivi con oneri finanziari a carico dei propri bilanci;

c) attuano gli interventi di cui all'articolo 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 422 del 1997, relativi ai servizi pubblici in territori a domanda debole;

d) gestiscono i contratti di servizio e provvedono, all'interno delle risorse loro assegnate, eventualmente integrate da quelle contenute nel bilancio comunale, agli adempimenti previsti in caso di variazione del servizio;

e) inviano alla Regione e alla Provincia il rendiconto annuale dei contratti di servizio gestiti.

2. L'esercizio dei servizi di trasporto comunali è affidato mediante procedure di evidenza pubblica e la gestione è regolata attraverso i contratti di servizio previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

Art. 14
Conferimenti ai comuni singoli

1. Ai comuni singoli obbligati alla formazione del Piano Urbanistico del Traffico di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, della Legge 30 aprile 1992, n. 285, non ricadenti negli ambiti intercomunali di area urbana o di unità di rete disciplinati dall'articolo 2 della presente legge, sono conferiti i seguenti compiti e funzioni:

a) programmazione dei servizi minimi di diretto interesse del comune, con loro puntuale individuazione nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e dell'omogeneo livello quanti-qualitativo dei medesimi servizi da essa stabilito con onere a totale carico del bilancio della Regione;

b) programmazione di eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli mini della lettera a), da istituire, previa intesa con la Regione, ad esclusivo carico del bilancio comunale;

c) funzione consultiva e propositiva per l'individuazione da parte della Regione - a norma dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 422 del 1997 - dei territori comunali a domanda debole in cui apprestare, per corrispondere alle esigenze di mobilità di tale domanda, particolari modalità di espletamento dei servizi;

d) espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi minimi di cui alla lettera a), congiuntamente a quelli aggiuntivi della lettera b), ove previamente deliberati con atto divenuto esecutivo ai sensi di legge;

e) stipula con l'aggiudicatario del contratto di servizio pubblico e conseguente gestione amministrativa dell'affidamento per l'intera durata del medesimo, ivi compresa la necessaria azione di vigilanza sulla regolarità e correttezza delle obbligazioni contrattuali e l'applicazione, nei casi di eventuali inadempienze o infrazioni, delle sanzioni ad esse relative;

f) predisposizione e rimessa alla Regione, alla fine di ogni esercizio finanziario, del resoconto a consuntivo sull'attuazione dei servizi minimi, richiamato nell'articolo 16;

g) esercizio delegato, previo formale accordo di programma, di funzioni amministrative di competenza regionale riguardanti il trasporto locale, che la Regione ritenga di conferire ai comuni, limitatamente ai soli aspetti di loro interesse, in applicazione dell'articolo 44 dello Statuto speciale per la Sardegna;

h) ogni altra funzione amministrativa in materia di trasporto locale trasferita o delegata ai comuni con legge dello Stato a' sensi del comma 1 dell'articolo 118 della Costituzione.

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Capo III
Pianificazione del trasporto pubblico locale  

Art. 14
Piano regionale dei trasporti

1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di programmazione, approva il piano regionale dei trasporti. Esso, articolato per i comparti terrestre, aereo e marittimo, configura, in raccordo con la programmazione degli enti locali, il quadro delle politiche e delle strategie di intervento pubblico, nel contesto di un sistema integrato delle modalità di trasporto e delle infrastrutture funzionale alle previsioni di sviluppo economico e di riequilibrio territoriale e alla salvaguardia e miglioramento della qualità dell'ambiente.

2. I distinti piani settoriali per le persone e le merci attinenti ai singoli comparti possono essere predisposti ed approvati, ferma la necessità di una loro integrata trattazione sistemica, anche in tempi diversi.

3. Il piano regionale dei trasporti ha validità per sei anni ed è aggiornato con cadenza triennale.

CAPO III
Disciplina generale dei conferimenti

Art. 15
Vincoli di esercizio dei conferimenti di funzioni agli enti locali e interventi sostitutivi regionali

1. In conformità della vigente legislazione, all'esercizio delle funzioni conferite a norma della presente legge i destinatari enti locali, singoli od associati, provvedono in applicazione dei princìpi di imparzialità, di trasparenza, di efficacia, di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali della programmazione regionale, garantendo agli utenti dei servizi livelli di soddisfacimento dei rispettivi diritti ed interessi non inferiori agli standard minimi omogeneamente stabiliti dalla stessa programmazione per tutti i cittadini dell'intero territorio isolano.

2. Nell'interesse di detto soddisfacimento, gli enti locali sono altresì tenuti a concorrere - per quanto di rispettiva competenza e con utile potenziamento, ove necessario, dei normali servizi amministrativi di relazione col pubblico - all'adozione di efficaci strumenti di completezza ed unitarietà dell'informazione sul sistema dei trasporti isolani, agevolando al massimo all'utenza, anche in raccordo con le raccolte di dati e le elaborazioni rese disponibili dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 22, la possibilità di accesso a tale unitaria informazione.

3. Nei casi di omissione o di perdurante ritardo nell'adozione di specifici atti obbligatori riconducibili alle funzioni conferite con la presente legge, o di accertata inottemperanza ai vincolanti dispositivi di programma del comma 1, l'Assessorato regionale competente per materia, d'iniziativa o su documentata segnalazione di terzi, diffida per iscritto l'ente locale, singolo od associato, ad adempiere entro predeterminati tempi congrui non superiori a centoventi giorni per i casi più complessi, né comunque inferiori a quindici.

4. Decorsi infruttuosamente i termini assegnati, lo stesso Assessorato dispone, su conforme deliberazione della Giunta regionale, la nomina di un commissario ad acta, avvalendosi, preferibilmente, di qualificati funzionari delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni o loro aggregazioni associative diversi dallo specifico ente locale, singolo od associato, oggetto dell'intervento sostitutivo.

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Art. 1
Contenuto del piano regionale dei trasporti

1. Il piano regionale dei trasporti:

a) individua le azioni politico-amministrative della Regione nel settore dei trasporti nel breve e medio termine e le infrastrutture di settore;

b) fissa gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, e in particolare per l'elaborazione dei piani di bacino da parte delle province e dei piani urbani del traffico da parte dei comuni, con particolare riferimento alla individuazione dei servizi minimi e alle esigenze di mobilità dei disabili;

c) individua le misure per assicurare una rete di trasporti che realizzi l'integrazione intermodale, con l'obiettivo di decongestionare il traffico, ridurre i tempi di percorrenza e disinquinare l'ambiente.

Art. 16
Resoconto annuale degli enti locali
sull'esercizio delle funzioni loro conferite

1. Per le esigenze di completa ed aggiornata informazione circa il complessivo andamento nell'Isola dei servizi intermodali del trasporto pubblico locale, e di informatizzazione dei relativi dati, tutti gli enti locali, singoli od associati, destinatari dei conferimenti di compiti e funzioni della presente legge sono tenuti a predisporre e rimettere alla Regione, entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, un resoconto a consuntivo dei risultati conseguiti nella gestione amministrativa e nella fase attuativa dei servizi minimi attinenti all'ambito territoriale di rispettiva competenza, comprendendovi anche una sintetica illustrazione delle difficoltà eventualmente incontrate, dei fabbisogni emersi e del rilevato grado di soddisfacimento dell'utenza.

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Art. 16
Approvazione del piano regionale dei trasporti

1. Lo schema di piano, predisposto dall'Assessorato regionale dei trasporti, è adottato dalla Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di accesso e consultazione degli elaborati relativi e contestualmente inviato alle province.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, gli enti locali, le organizzazioni e associazioni economiche e sociali e tutti i soggetti interessati possono presentare alla Giunta regionale osservazioni. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede ad indire, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), l'istruttoria pubblica articolata per province.

3. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, decorrenti dall'ultima istruttoria pubblica, trasmette al Consiglio regionale la proposta definitiva di piano per la sua approvazione.

TITOLO III
CAPO I
Pianificazione dei trasporti pubblici locali

Art. 17
Piano Regionale dei Trasporti (PRT)

1. Il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) costituisce lo strumento di medio-lungo periodo per la promozione, il governo ed il coordinato sviluppo intermodale del trasporto pubblico della Sardegna, in una prospettiva integrata dei servizi volta a garantire a tutti i cittadini un più ampio ed agevole esercizio dei loro diritti di mobilità all'interno dell'Isola, ed insieme a realizzare verso l'esterno, attraverso la perseguita efficienza complessiva dell'intero sistema di trasporto sia delle persone che delle merci, ottimali condizioni socio-economiche di continuità territoriale con le restanti regioni italiane.

2. Il Piano regionale di cui al comma 1 ed i suoi periodici aggiornamenti assumono a riferimento, quali loro costitutive articolazioni, le esigenze isolane dei distinti comparti del trasporto terrestre, aereo, marittimo, lacuale e fluviale. Tali documenti di piano configurano, in raccordo con i piani di bacino predisposti dalle Province e con la programmazione degli altri enti locali singoli od associati, il quadro delle politiche e delle strategie di intervento pubblico a favore degli interessati comparti, nel contesto di un sistema integrato dei vari modi di trasporto, e delle relative infrastrutture, funzionale alle previsioni di sviluppo economico e di riequilibrio territoriale, nonché alla salvaguardia ed al miglioramento della qualità dell'ambiente. 

3. I distinti Piani settoriali per le persone e le merci rispettivamente attinenti ai comparti del trasporto terrestre, aereo, marittimo, lacuale e fluviale possono essere predisposti ed approvati anche in tempi diversi, ferma tuttavia restando la necessità di una loro integrata trattazione sistemica in tutti gli interessati livelli territoriali.

4. In linea con le esigenze di coordinata organizzazione del territorio e della mobilità, relativamente al trasporto delle persone il Piano regionale dei trasporti individua e definisce, nel quadro delle strategie d'intervento di lungo periodo:

a) le azioni politico-amministrative nel settore per il breve e medio periodo, volte ad assicurare una rete di trasporti che realizzi l'integrazione intermodale e tariffaria, ottimizzi l'accessibilità ai servizi ed il complessivo livello qualitativo degli stessi, anche in funzione degli obiettivi di decongestionamento del traffico, di riduzione dei tempi di percorrenza e di disinquinamento e tutela della qualità dell'ambiente;

b) le infrastrutture di servizio indispensabili per adeguate riqualificazioni di settore;

c) gli ambiti territoriali dei servizi di trasporto a livello di bacino, di unità d'area urbana, di unità di rete o di servizio urbano o comunale, da assoggettare a prioritari interventi di tutela e risanamento atmosferico anche in riferimento a quanto previsto dalla direttiva 96/62/CE in data 27 settembre 1996, concernente valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, recepita con decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

d) gli indirizzi per la programmazione regionale e sub-regionale dei trasporti pubblici locali, con particolare riferimento ai servizi minimi, agli interventi a favore della mobilità dei portatori di handicap ed ai piani provinciali di bacino.

5. Il Piano regionale dei trasporti e le sue articolazioni settoriali sono preliminarmente adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei trasporti, previo parere della Commissione consiliare competente. La delibera di preliminare adozione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione sarda, unitamente a precise indicazioni circa le modalità e condizioni di visura e di acquisizione in copia degli elaborati di Piano. Gli enti locali isolani singoli od associati, e le organizzazioni ed associazioni economiche e sociali della Sardegna hanno facoltà di presentare all'Assessorato regionale dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel BURAS della delibera di preliminare adozione, osservazioni e proposte in merito al Piano adottato. Entro i successivi sessanta giorni, la Giunta, previamente definite con proprie motivate valutazioni le pervenute osservazioni e proposte, delibera in ordine alla definitiva adozione del Piano, e lo sottopone alla finale approvazione del Consiglio regionale, che provvede alla discussione in Aula entro i successivi centoventi giorni.

6. Nella materia dei trasporti pubblici di persone e di merci, il Piano regionale approvato ai sensi del comma 5 costituisce, per tutti gli atti sub-regionali di programma, valore vincolante di indirizzo.

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Art. 17
Programmi triennali regionali

1. I programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale sono lo strumento di breve-medio periodo, attuativo del piano regionale dei trasporti. Essi contengono:

a) la determinazione delle misure relative all'integrazione modale e tariffaria;

b) la specificazione delle risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti;

c) l'individuazione dei criteri e modalità di determinazione delle tariffe;

d) l'indicazione delle modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio;

e) un sistema di monitoraggio dei servizi.

2. I programmi triennali sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione del Consiglio regionale, su proposta dell'Assessore dei trasporti, di concerto con gli Assessori della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e della difesa dell'ambiente, sentite le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni datoriali più rappresentative.

Art. 18
Programmi triennali regionali dei servizi di trasporto pubblico locale

1. I programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale sono lo strumento di breve-medio periodo di cui la Regione si avvale, sentite in fase elaborativa le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori, per una congrua regolamentazione di detti servizi nell'ambito dell'intero territorio regionale, con riferimento all'esercizio dei servizi minimi di cui all'articolo 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 16 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

2. Compete a detti programmi:

a) l'individuazione e definizione delle reti dei collegamenti su gomma, su ferro, lacuali, fluviali, nonché marittimi ed aerei di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;

b) la regolamentazione ed organizzazione dei relativi servizi, finalizzati ad un'efficace utilizzo delle disponibili risorse di settore ed a realizzare sull'intera rete condizioni di accessibilità, economicità, sicurezza, qualità, ridotto impatto ambientale e superamento di diseconomiche sovrapposizioni di servizio;

c) la determinazione delle misure relative all'integrazione modale e tariffaria;

d) la specificazione delle risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti;

e) l'individuazione dei criteri e modalità di determinazione delle tariffe;

f) l'indicazione delle modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio;

g) la previsione di un articolato sistema di monitoraggio dei servizi;

h) l'individuazione dei criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento.

3. I Programmi triennali di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dei trasporti, di concerto con gli Assessori della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e della difesa dell'ambiente. La deliberazione di approvazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione sarda.

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Art. 18
Piani provinciali di bacino

1. I piani di bacino sono lo strumento di pianificazione del trasporto pubblico locale in ambiti territoriali omogenei. Essi sono approvati dalle Province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con l'obiettivo di assicurare la mobilità nell'ambito dei rispettivi territori, nel rispetto degli indirizzi della pianificazione regionale.

2. I piani di bacino, elaborati sulla base dell'analisi della domanda e dell'offerta di mobilità, delle infrastrutture e dell'assetto socio economico e territoriale, sono finalizzati a:

a) eliminare le sovrapposizioni, i parallelismi e le duplicazioni tra i diversi vettori;

b) favorire l'integrazione tra le diverse modalità;

c) individuare le aree a domanda debole;

d) individuare gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico locale.

3. I piani di bacino che interessano territori appartenenti a più province sono predisposti dalla provincia ove risiede la popolazione maggiore, d'intesa con le altre province e tutti i comuni interessati.

Art. 19
Piani provinciali di bacino

1. I Piani di bacino costituiscono lo strumento di pianificazione del trasporto pubblico locale in ambiti territoriali di vasta area, omogenei per esigenze di mobilità. Sono predisposti ed approvati dalle Province, tenuto conto della programmazione dei trasporti pubblici locali di scala sub-provinciale, sulla base degli indirizzi generali espressi dalla Regione a norma dell'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 422 del 1997 e del livello dei servizi minimi determinato a sensi dell'articolo 16, comma 2, dello stesso decreto.

2. I piani di bacino che interessano territori appartenenti a più Province sono predisposti dalla provincia che nel bacino incide con più numerosa popolazione residente stabile, fermi restando il disposto dell'articolo 9 e la partecipazione consultiva di tutti i Comuni interessati.

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Art. 19
Piani Urbani del Traffico

1.  I Piani Urbani del Traffico, redatti dai comuni ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tengono conto degli indirizzi espressi dal piano regionale dei trasporti e costituiscono parte integrante dei rispettivi piani di bacino.

Art. 20
Piani comunali di trasporto pubblico urbano

1. I comuni obbligati all'adozione dei Piani Urbani del Traffico (PUT) dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), numero 3), della presente legge, sono tenuti a specificare, nell'ambito delle azioni di razionalizzazione del traffico urbano, anche i programmi di loro intervento in materia di trasporto pubblico locale, con riferimento al livello dei servizi minimi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

2. Nella determinazione di tali programmi di intervento, i comuni tengono conto degli indirizzi generali della Regione per la pianificazione dei trasporti locali.

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Art. 20
Fondo regionale dei trasporti

1. E' costituito il fondo regionale dei trasporti. Esso, finalizzato a coprire le spese per gli investimenti, è determinato annualmente dalla Regione con la legge di bilancio, sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997, del decreto legislativo 20 settembre1999, n. 400 e della Legge 7 dicembre 1999, n. 472.

2. Il fondo è articolato nei seguenti capitoli di spesa concernenti:

a) investimenti per infrastrutture stradali e relativo parco rotabile;

b) investimenti per infrastrutture delle metropolitane di superficie e relativo parco rotabile;

c) investimenti per infrastrutture ferroviarie e relativo parco rotabile;

d) investimenti per infrastrutture terrestri di supporto al trasporto aereo e marittimo di competenza regionale;

e) investimenti a favore dell'innovazione tecnologica.

3. Le risorse finanziarie di provenienza comunitaria, statale, regionale e locale, destinate all'attuazione dei piani di investimento, sono individuate mediante accordi di programma da concludersi in sede di conferenza di servizi. Tali accordi di programma vincolano le parti contraenti e prevedono:

a) i soggetti finanziatori ed i relativi compiti;

b) le risorse finanziarie necessarie, i tempi di erogazione e le fonti di finanziamento;

c) il periodo di validità, le infrastrutture da realizzare e i tempi di conclusione degli interventi;

d)   i mezzi di trasporto da acquistare e le loro destinazioni territoriali di utilizzo;

e) la verifica di attuazione dell'accordo, gli eventuali interventi surrogatori e di conciliazione per i casi di ritardo o di omissione degli interventi.

4. Il materiale rotabile ed i beni immobili acquisiti con i fondi di investimento sono vincolati alla destinazione d'uso del trasporto pubblico per la durata di venti anni, a decorrere dalla data di loro acquisizione. Decorso tale termine o quando i beni non risultino più funzionali possono essere ceduti a titolo oneroso in conformità del regime giuridico di appartenenza, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale dei trasporti.

CAPO II
Programmazione finanziaria

Art. 21
Programmazione finanziaria degli oneri
di esercizio e di investimento

1. La Regione assume a carico del proprio bilancio, in materia di trasporto pubblico regionale e locale, le spese relative:

a) alla copertura degli oneri annuali di esercizio corrispondenti al livello dei servizi minimi individuato, d'intesa con gli enti locali, in attuazione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 422 del 1997, commi 1 e 2, e di cui all'articolo 24 della presente legge;

b) al finanziamento, in concorso ed in autonomo raccordo con la programmazione dello Stato e degli enti locali, di piani annuali e pluriennali di investimento finalizzati ad ammodernare e potenziare, in funzione della migliore qualità e della maggiore sicurezza del servizio di trasporto, il preesistente patrimonio settoriale di mezzi e di infrastrutture.

2. All'assunzione annuale degli oneri di cui al comma 1, lettera a), si provvede, in applicazione dell'articolo 2, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 422 del 1997, nei limiti delle complessive risorse risultanti:

a) dai mezzi finanziari resi disponibili dallo Stato per le spese di esercizio delle funzioni di trasporto da esso trasferite o delegate a norma del decreto legislativo n. 422 del 1997;

b) dall'ammontare della spesa storica gravante sul bilancio della Regione per l'anno 2000 - incrementata per tutti i successivi esercizi del competente tasso programmato di inflazione - relativamente agli oneri di esercizio riguardanti le funzioni amministrative di trasporto pubblico svolte dalla Regione anteriormente ai conferimenti del decreto legislativo n. 422 del 1997.

3. Le risorse finanziarie di provenienza comunitaria, statale, regionale e locale, destinate all'attuazione dei piani di investimento di cui alla lettera b) del comma 1, sono individuate mediante accordi di programma da concludersi, di norma, in sede di conferenza di servizi dei competenti soggetti pubblici. Tali accordi di programma vincolano le parti contraenti ed in particolare debbono indicare:

a) le specifiche opere infrastrutturali da realizzare e la loro localizzazione;

b) i mezzi di trasporto da acquistare e le loro destinazioni territoriali di utilizzo;

c) i tempi di realizzazione degli interventi;

d) i soggetti coinvolti ed i relativi compiti;

e) le risorse finanziarie necessarie ed i tempi di erogazione delle stesse;

f) le fonti di finanziamento di dette risorse, ivi compresa l'eventuale contrazione di mutui bancari nonché l'eventuale ammissibilità, ove compatibile con le concrete finalità specifiche dell'investimento, di finanziamenti anche privati riconducibili all'istituto del project financing;

g) il periodo di validità dell'accordo;

h) il soggetto tenuto a vigilare sull'attuazione dell'accordo, nonché gli eventuali interventi surrogatori e di conciliazione arbitrale per i casi di ritardo o di omissione degli interventi a carico dei singoli contraenti;

i) gli eventuali distinti soggetti societari e le eventuali separate gestioni finanziarie cui conferire l'attuazione del concordato piano di investimenti e la connessa spendita delle risorse ad essa destinate.

4. Il materiale rotabile ed i beni immobili acquisiti con i fondi di investimento del presente articolo sono vincolati alla destinazione d'uso del trasporto pubblico per la durata rispettivamente di dieci e di venti anni, a decorrere dalla data di loro acquisizione. Decorsi tali termini o quando i beni risultino eventualmente non più funzionali rispetto all'esercizio del trasporto pubblico, detti beni possono essere ceduti a titolo oneroso in conformità del regime giuridico di appartenenza, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale dei trasporti.

5. Al di fuori della procedura di cui al comma 3, rimane ferma la facoltà di investimenti autonomi a carico del bilancio della sola Regione per spese riguardanti l'ammodernamento e potenziamento infrastrutturale dei servizi di trasporto pubblico riconducibili, in applicazione del principio di sussidiarietà, alla diretta competenza regionale.

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Art. 21
Oneri di esercizio

1. La Regione assume a carico del proprio bilancio le spese relative alla copertura degli oneri annuali di esercizio corrispondenti al livello dei servizi minimi, necessarie per l'attuazione degli impegni assunti nei contratti di servizio.

2. Ad essi si provvede mediante:

a) le risorse assegnate dallo Stato per le spese di esercizio delle funzioni di trasporto da esso trasferite o delegate ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997;

b) gli stanziamenti del bilancio della Regione.

TITOLO IV
CAPO I
Organismi regionali di stabile supporto del TPL
 

Art. 22
Osservatorio permanente della mobilità

1. Allo scopo di monitorare l'evoluzione della mobilità regionale delle persone e delle merci sia all'interno delle distinte aree, reti e bacini isolani di traffico, sia nei rapporti di collegamento esterno della Sardegna con le restanti regioni italiane, la Comunità Europea e gli altri Paesi esteri, è costituito, presso l'Assessorato dei trasporti, l'Osservatorio Permanente della Mobilità (OPM), con spese di funzionamento a carico del bilancio regionale.

2. L'OPM supporta i vari livelli di programmazione del trasporto pubblico regionale e locale attraverso la sistematica raccolta, l'elaborazione e la divulgazione dei dati:

a) sui complessivi processi di mobilità, anche avvalendosi dei resoconti annuali resi sull'attuazione dei servizi minimi, a sensi dell'articolo 16, dagli enti locali singoli od associati destinatari dei conferimenti della presente legge;

b) sullo stato di adeguatezza quali-quantitativa, a fronte delle esigenze e della domanda di mobilità, dei servizi e delle relative strutture ed infrastrutture di trasporto, tenuto particolarmente conto - previa istruttoria di accertamento in contraddittorio con i competenti enti e le affidatarie imprese di trasporto - delle segnalazioni di disservizio o di inadempienze della carta regionale dei servizi di cui all'articolo 29, pervenute dall'utenza tramite l'apposita segreteria telefonica istituita presso l'Osservatorio con la dotazione di numero verde;

c) sull'efficacia ed efficienza di espletamento delle funzioni di prestazione gestionale dell'offerta di servizio.

3. In particolare l'OPM provvede a:

a) definire - direttamente o attraverso la consulenza e la prestazione d'opera di soggetti terzi - le grandezze da monitorare, le modalità di rilevamento con i relativi livelli di dettaglio, le procedure per la raccolta e l'elaborazione dei dati:

b) individuare ed aggiornare, in coerenza con la programmazione della Regione, i modelli per la rappresentazione dello stato della mobilità regionale e per l'analisi degli interventi sulla base di sistemi informatici;

c) elaborare rapporti periodici e specifici sullo stato del sistema di mobilità nell'Isola, al fine di consentire la tempestiva adozione di interventi di riequilibrio territoriale e/o di riassetto del sistema dei trasporti regionali.

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TITOLO II
L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Capo I
ORGANIZZAZIONE DEI Servizi

Art. 22
I servizi minimi

1. La Regione garantisce la mobilità all'interno del territorio regionale attraverso servizi minimi di trasporto locale finanziati a carico del proprio bilancio e i servizi nei territori a domanda debole, così come individuati nel piano regionale dei trasporti.

2. La Giunta regionale, previa intesa con le province e i comuni, acquisita in sede di conferenza di servizi, approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una delibera contenente la proposta di individuazione della rete dei servizi minimi, definita, per ciascun bacino di traffico, sulla base:

a) dell'integrazione fra le reti di trasporto territoriali e tra le varie modalità;

b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;

c) della fruibilità e accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;

d) della necessità di ridurre la congestione e l'inquinamento;

e) della necessità di trasporto delle persone con ridotta capacità motoria.

3. La proposta di individuazione della rete dei servizi minimi è trasmessa, per l'approvazione definitiva, al Consiglio regionale.

4. Gli enti locali possono definire, previa intesa con la Regione per la compatibilità di rete servizi aggiuntivi purché i maggiori oneri siano a totale carico dei loro bilanci e che i servizi siano disciplinati sulla base dei contratti di servizio.

5. In sede di prima applicazione, la rete dei servizi minimi può essere individuata anche prima della definitiva approvazione, da parte del Consiglio regionale, del piano regionale dei trasporti.

Art. 23
Comitato Tecnico Amministrativo dei Trasporti

1. E' istituito, presso l'Assessorato dei trasporti, il Comitato Tecnico Amministrativo dei Trasporti (CTAT).

2. Il CTAT è composto:

a) dall'Assessore regionale dei trasporti o da un suo delegato, che lo presiede;

b) dal Direttore Generale dell'Assessorato dei trasporti, con funzioni di Vice Presidente;

c) da un rappresentante delle province designato dalla sezione regionale dell'Unione delle Province Italiane (UNPI);

d) da un rappresentante delle Comunità montane, designato dalla sezione regionale delle medesime (UNCEM);

e) da un rappresentante dei comuni designato dalla Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);

f) da un componente designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) da un rappresentante dell'Associazione dei gestori di pubblici servizi di trasporto;

h) da un rappresentante delle Associazioni regionali degli utenti e dei consumatori;

i) da un componente designato unitariamente dalle organizzazioni rappresentative regionali dei disabili ed invalidi;

l) a quattro esperti esterni.

Funge da Segretario del Comitato un funzionario direttivo amministrativo dell'Assessorato dei trasporti, di qualifica non inferiore alla settima, nominato dall'Assessore dei trasporti.

3. Il Comitato esprime pareri obbligatori:

a) in materia di istituzione e modifica degli ambiti territoriali di trasporto riconducibili alle unità di area urbana, alle unità di rete ed ai piani di bacino;

b) sugli schemi-tipo dei bandi di gara e dei contratti di servizio per l'aggiudicazione delle gestioni di servizio nei vari modi di trasporto;

c) sul quadro preliminare di indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e all'articolo 17, comma 4, lettera d), della presente legge;

d) sugli schemi dei piani triennali, e loro modifiche ed aggiornamenti, predisposti dalla Regione in materia di trasporto pubblico regionale e locale a sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 422 del 1997, con particolare riguardo agli aspetti concernenti l'individuazione delle reti di trasporto e l'organizzazione dei servizi, l'integrazione modale e tariffaria, le modalità di determinazione delle tariffe ed i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale.

4. Esprime pareri facoltativi, invece, su ogni altra questione e problematica attinente alla materia dei trasporti, sottoposta alle valutazioni del Comitato dal suo Presidente, d'iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.

5. I componenti del Comitato sono nominati con decreto dell'Assessore dei trasporti su conforme deliberazione della Giunta regionale; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per pari durata.

6. Per la validità delle sedute del Comitato è richiesta la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti oltre il Presidente.

7. Ai componenti ed al Segretario del Comitato competono i compensi stabiliti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

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Art. 23
Procedure per l'affidamento

1. Per l'affidamento dei servizi di trasporto rientranti nella rete dei servizi minimi, si fa ricorso alla procedura di evidenza pubblica in conformità alla normativa comunitaria e nazionale.

2. Per la scelta del gestore dei servizi si applica la procedura ristretta di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), del suddetto decreto legislativo n. 158 del 1995.

3. Per la scelta dei soci privati delle società miste di trasporto si applica il procedimento pubblico di confronto concorrenziale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, commi 3 e 3 bis del decreto legislativo n. 422 del 1997.

TITOLO V
CAPO I
Servizi minimi e LORO GESTIONE

Art. 24
I servizi minimi

1. La Regione garantisce la mobilità all'interno del territorio regionale attraverso servizi minimi di trasporto locale finanziati a carico del proprio bilancio, tenute presenti, a norma dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 422 del 1997, anche le particolari modalità di espletamento degli stessi servizi nei territori a domanda debole di mobilità.

2. I servizi minimi sono definiti sulla base delle esigenze di integrazione fra le reti di trasporto, del pendolarismo scolastico e lavorativo, della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, sociosanitari e culturali, della necessità di ridurre la congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale.

3. Nella determinazione del livello dei servizi minimi di cui al comma 1, la Regione adotta quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale idonei a soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, con applicazione dei criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

4. Le Province ed i Comuni singoli od associati, nonché le Comunità montane per i casi di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale ai sensi del citato articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 422 del 1997, possono definire, previa intesa con la Regione per la compatibilità di rete, servizi di trasporto aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal primo comma del presente articolo, a condizione che i relativi maggiori oneri trovino copertura a totale carico dei loro rispettivi bilanci locali e che i servizi siano disciplinati sulla base dei contratti di servizio di cui all'articolo 27.

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Art. 24
Subaffidamento dei servizi

1. E' consentito il subaffidamento dei servizi, previa autorizzazione dell'ente affidante, al fine di realizzare economie nei servizi di trasporto, entro il limite massimo dell'8 per cento dell'importo dei servizi esercitati, nei limiti consentiti dal decreto legislativo n. 158 del 1995.

2. L'affidatario resta comunque unico responsabile del servizio.

3. L'impresa subaffidataria deve possedere i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e rispettare le norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone ed in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità e la qualità del servizio e il trattamento contrattuale del personale, pena la decadenza dal subaffidamento.

Art. 25
Disciplina generale di affidamento della gestione dei servizi minimi

1. La gestione dei servizi minimi disciplinati dall'articolo 24 è affidata con procedura concorsuale di evidenza pubblica e stipula di contratto di servizio, di durata non superiore ad anni nove.

2. La scelta del gestore è disposta mediante licitazione privata a norma dell'articolo 12, commi 2 e 3, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, ed applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 24, commi 1, lettera b), e 3, del medesimo decreto legislativo.

3. Sono nulli i contratti di servizio per i quali non sia assicurata, all'atto della stipula, la corrispondenza fra l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico all'impresa di trasporto per le prestazioni contenute nel contratto, e le risorse rese effettivamente disponibili.

4. I contratti di servizio devono prevedere il progressivo incremento del prescritto rapporto dello 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi delle infrastrutture.

5. Per agevolare il raggiungimento di tale obiettivo di incremento, gli enti affidanti possono provvedere - previe vincolanti intese con la Regione per l'accertamento delle compatibilità di sistema - alla ristrutturazione delle reti di traffico, a condizione che non vengano comunque compromessi i livelli dei servizi minimi.

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Art. 25
Subentro di impresa

1. In caso di subentro di una nuova impresa nell'esercizio del servizio di trasporto pubblico, il personale dell'impresa cessante è trasferito all'impresa subentrante conservando al personale l'inquadramento contrattuale e il trattamento economico originario, comprensivo degli eventuali contratti integrativi.

2. E' trasferita dal cessante al subentrante gestore del servizio la disponibilità a titolo oneroso del materiale rotabile e delle altre funzionali infrastrutture di trasporto tenendo conto, nella stima del valore residuo dei beni, dei contributi di acquisto per essi erogati dall'Amministrazione pubblica. Per i casi di alienazione, all'individuazione di tale valore residuo si perviene deducendo dal costo storico di acquisto dei beni l'ammontare dei contributi pubblici per essi corrisposti e la somma delle quote di ammortamento imputabili agli esercizi compresi fra la data di acquisto e quella di loro cessione, valutate secondo le aliquote fiscali ordinarie.

3. Le modalità di utilizzo o di trasferimento dei beni strumentali sono disciplinate nell'ambito del contratto di servizio, con onere del mantenimento dei beni in condizioni di piena efficienza, fermo restando l'obbligo del loro inventario in base ai valori definiti con i criteri di cui al comma 2, ovvero secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice Civile.

4. L'inventario deve essere trasmesso dal soggetto gestore all'Assessorato dei trasporti e all'ente locale che ha affidato il servizio, entro i termini del 31 dicembre 2002 per il primo periodo di gestione e del 30 giugno di ogni anno per i successivi esercizi.

Art. 26
Modalità di finanziamento dei servizi minimi.
Competenza e procedure dei pagamenti

1. Alle spese per l'aggiudicazione, da parte degli enti locali singoli od associati, dei servizi minimi assunti a carico del bilancio della Regione per tutti indistintamente i comuni della Sardegna, si provvede mediante versamento delle somme annuali stanziate per ciascun distinto triennio, allo scopo, su un unico conto corrente bancario per ciascuno dei corrispondenti periodi triennali.

2. Su tali conti correnti bancari, intestati alla Regione autonoma della Sardegna, i legali rappresentanti degli enti locali singoli od associati destinatari dei conferimenti della presente legge hanno facoltà di disporre pagamenti, con assegni speciali non trasferibili da loro sottoscritti ed esclusivamente intestati ai legittimi aggiudicatari dei servizi di trasporto pubblico loca le, nei limiti di importo, nei tempi e per le specifiche causali giuridiche stabilite dai formali contratti di servizio di trasporto pubblico stipulati fra gli stessi aggiudicatari ed i predetti enti locali singoli od associati.

3. Gli assegni conterranno a tergo gli esatti estremi della causale di pagamento e saranno controfirmati dal competente Segretario o Direttore Generale del traente ente locale singolo, o dal corrispondente funzionario della traente associazione di enti locali.

4. Le aperture dei conti correnti bancari relativi a ciascun distinto triennio saranno ordinate con decreto dell'Assessore dei trasporti, presso gli istituti di credito incaricati del servizio di Tesoreria regionale, previa approvazione del Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 18 della presente legge, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione del bilancio della Regione comprensivo del finanziamento della prima annualità di tale programma triennale regionale.

5. I pagamenti a carico dei conti correnti non potranno eccedere la disponibilità degli stessi conti.

6. Con apposita convenzione con gli Istituti bancari di Tesoreria saranno disciplinate le condizioni e modalità di gestione dei conti correnti di cui al presente articolo.

7. Gli enti locali, singoli od associati, destinatari dei conferimenti della presente legge sono tenuti e rendere all'Assessorato dei trasporti, entro il 30 gennaio di ciascun anno, il rendiconto dei pagamenti disposti nel corso dell'anno solare immediatamente precedente a carico del competente conto corrente bancario, con esatta indicazione, su moduli appositamente predisposti dall'Amministrazione regionale, della causale di ciascun pagamento.

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Capo II
Contratti di servizio

Art. 26
Finalità e durata

1. I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati. Essi sono predisposti nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 14, comma 2, del Regolamento CEE n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, così come modificato dal Regolamento CEE n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991, e nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici, come fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti.

2. I contratti di servizio devono prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico, comprensivi di ogni altro introito derivante dal servizio, e costi operativi che, al netto dei costi delle infrastrutture, dovrà raggiungere almeno lo 0,35, a partire dal primo gennaio 2006. Il loro periodo di validità non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni. La Regione sottoscrive il contratto di servizio con assunzione dell'obbligazione per il periodo di validità. Il bilancio regionale assicura la copertura finanziaria per le obbligazioni che vengono a scadenza nei relativi esercizi finanziari. Tale norma si applica anche per i finanziamenti che la Regione assegna alle Province e ai Comuni per la stipula dei contratti di servizio.

CAPO II
contratti di servizio

Art. 27
Contenuto dei contratti di servizio

1. I contratti di servizio sono predisposti nel rispetto della specifica disciplina normativa dettata dal decreto legislativo n. 422 del 1997 e della regolamentazione comunitaria da questo richiamata, nonché della Carta della mobilità approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 28 del 30 dicembre 1998, integralmente recepita dagli stessi contratti con valore vincolante.

2. I contratti di servizio disciplinano:

a) il loro periodo di validità;

b) le caratteristiche dei servizi offerti ed i relativi programmi di esercizio;

c) gli standard qualitativi minimi del servizio in termini di età, manutenzione, comfort e pulizia dei mezzi utilizzati, nonché di regolarità e di affidabilità dei servizi offerti, di puntualità dei mezzi, di servizi per i disabili, di comunicazione alla clientela e di rispetto per l'ambiente;

d) la struttura tariffaria adottata ed i sistemi utilizzati per il rilevamento della consistenza della clientela;

e) gli importi dovuti dagli enti affidanti ai gestori dei servizi di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto, nonché le modalità di pagamento e di eventuali adeguamenti derivanti da mutamenti della struttura tariffaria;

f) le modalità delle modifiche successive alla loro conclusione;

g) le garanzie che devono essere prestate dagli affidatari del servizio;

h) le sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni in essi contenute;

i) la ridefinizione dei rapporti con il soggetto esercente il servizio in caso di forti discontinuità nella qualità e nella quantità dei servizi richiesti nel corso di validità del contratto;

l) l'obbligo di applicare, per le singole tipologie di servizio, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria;

m) l'obbligo di fornire annualmente, all'Assessorato dei trasporti, il resoconto di cui all'articolo 16.

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Art.27
Contenuto

1. I contratti di servizio contengono:

a) i periodi di validità;

b) le caratteristiche dei servizi offerti e il programma di esercizio;

c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli utilizzati, di affidabilità e regolarità dei servizi;

d) la struttura tariffaria adottata e i sistemi di rilevamento della clientela;

e) gli importi dovuti dall'ente affidante all'impresa di trasporto affidataria, per le prestazioni oggetto del contratto, tenuto conto anche degli obblighi di servizio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e le modalità ed i tempi dei rispettivi pagamenti;

f) l'obbligo di fornire il rendiconto annuale;

g) i casi di revisione degli importi di cui alla lettera e) ed i limiti percentuali entro cui può essere prevista la revisione;

h) le modalità di modificazione dei contratti;

i) le garanzie dell'impresa di trasporto affidataria del servizio in termini di impiego di personale qualificato, con l'obbligo di applicare, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, i contratti collettivi di lavoro, come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria;

l) la garanzia di utilizzare mezzi idonei alla sicurezza del servizio;

m) i casi di risoluzione del contratto;

n) la ridefinizione dei rapporti, relativamente ai lavoratori dipendenti ed al capitale investito dall'affidatario, in caso di forti discontinuità nell'entità dei servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio.

Art. 28
Subentro di impresa

1. In caso di subentro di una nuova impresa nell'esercizio del servizio di trasporto pubblico, il personale dell'impresa cessante è trasferito all'impresa subentrante in conformità dell'articolo 26, allegato A, del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

2. Di norma, è parimenti trasferita dal cessante al subentrante gestore del servizio la disponibilità a titolo oneroso del materiale rotabile e delle altre funzionali infrastrutture di trasporto, tenendo sempre conto, nella stima del valore residuo di tali beni, dei contributi di acquisto per essi erogati dall'Amministrazione pubblica. Per i casi di alienazione, all'individuazione di detto valore residuo si perviene deducendo dal costo storico di acquisto dei beni l'ammontare dei contributi pubblici per essi corrisposti e la somma delle quote di ammortamento imputabili agli esercizi compresi fra la data di acquisto e quella di loro cessione, valutate secondo le aliquote fiscali ordinarie.

3. Le modalità di utilizzo e/o di trasferimento dei beni strumentali sono disciplinate nell'ambito del contratto di servizio, con onere del mantenimento dei beni in condizioni di piena efficienza e fermo restando l'obbligo del loro inventario in base ai valori definiti con i criteri del comma precedente, ovvero secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice Civile.

4. L'inventario deve essere trasmesso dal soggetto gestore all'Assessorato dei trasporti e all'ente locale che ha affidato il servizio, entro i termini del 31 dicembre 2001 per il primo periodo di gestione, e del 30 giugno di ogni anno per i successivi esercizi.

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Capo III
Tariffe e agevolazioni tariffarie

Art. 28
Tariffe

1. La Regione stabilisce la politica tariffaria dei servizi di trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi di integrazione tra le diverse modalità di trasporto, tenuto conto del costo dei servizi, a fronte degli obblighi di servizio e della necessità di assicurare dal 1 gennaio 2006 il conseguimento del rapporto dello 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi al netto del costo delle infrastrutture.

2. Le tariffe sono specificamente previste negli atti di gara o comunque determinate prima della stipulazione del contratto di servizio.

3. L'aggiornamento delle tariffe é effettuato con cadenza annuale, tenuto conto dell'eventuale tasso d'inflazione, di variazioni significative del costo medio di produzione del servizio e del conseguimento della concorrenzialità del mezzo pubblico rispetto al mezzo privato.

TITOLO VI
CAPO I
Diritti ed interessi dell'utenza

Art. 29
Strumenti e misure a tutela dell'utenza
Carta regionale dei servizi

1. Per la promozione del miglioramento della qualità del trasporto pubblico e del rapporto fra l'utenza e le società di gestione dei relativi servizi, la Regione adotta la Carta dei servizi secondo lo schema emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998, n. 28.

2. Il rispetto dei principi enunciati in detta Carta, e degli obblighi comportamentali che da essi derivano alle imprese di trasporto a fronte dei diritti ed interessi dell'utenza, è assicurato dalla Regione - nell'esercizio dei propri poteri generali di indirizzo, di controllo e di vigilanza - mediante obbligatorio richiamo ricettizio della stessa Carta in tutti i contratti di servizio di cui all'articolo 27, quale loro vincolante elemento costitutivo.

3. A maggior tutela dei diritti ed interessi degli utenti, inoltre, la Regione:

a) svolge azione promozionale ai fini dell'adozione, da parte degli enti isolani destinatari di funzioni amministrative in materia di trasporto e delle società di gestione dei relativi servizi, di efficaci strumenti di completezza dell'informazione sul complessivo sistema del trasporto pubblico locale, finalizzati ad agevolare all'utenza, anche attraverso le raccolte di dati e le elaborazioni dell'Osservatorio di cui all'articolo 22, l'accessibilità a tutti gli occorrenti elementi conoscitivi sui trasporti riguardanti l'Isola;

b) istituisce, presso l'Osservatorio permanente della mobilità, un servizio di segreteria telefonica a registrazione automatica, dotato di numero verde e finalizzato alla ricezione di segnalazioni circa situazioni od episodi di disservizio in danno dell'utenza, o di mancato adempimento alle vincolanti prescrizioni della Carta regionale dei servizi

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Art. 29
Agevolazioni tariffarie

1. Hanno diritto al rilascio di biglietti e abbonamenti a tariffa ridotta per i servizi di trasporto pubblico locale i cittadini residenti in Sardegna:

a) privi di vista con cecità assoluta, con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, acquisito anche attraverso correzione di lenti, i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;

b) sordomuti in possesso di idoneo certificato;

c) mutilati ed invalidi e i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;

d) inabili, invalidi civili e del lavoro, ai quali sia stata accertata una capacità lavorativa ridotta permanente, a causa di infermità, difetto fisico o mentale, inferiore al 50 per cento, i loro accompagnatori, se previsti dalla legge, a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito più alta tra quelle previste;

e) pensionati con trattamento economico non superiore al minimo corrisposto dall'INPS, anche se possessori di altri redditi, a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito di cui alla lettera d).

2. La riduzione tariffaria è determinata nella misura del 50% del prezzo previsto dalla tariffa ordinaria per il rilascio dei titoli di viaggio corrispondenti, secondo le percentuali previste dal decreto dell'Assessore dei trasporti del 4 febbraio 1999, n. 32.

3. La Regione assume l'onere di corrispondere all'impresa affidataria del servizio l'ammontare del minor introito derivante dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie.

TITOLO VII
CAPO I
Strumenti di sensibilizzazione
per i problemi dei trasporti riguardanti la Sardegna

Art. 30
Relazione annuale al Consiglio regionale

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio, su proposta dell'Assessore dei trasporti, una circostanziata relazione sullo stato attuativo della riforma del trasporto pubblico locale, disciplinata dalla presente legge. La relazione riserverà particolare sottolineatura:

a) ai più significativi risultati registrati nel corso dell'ultimo esercizio scaduto;

b) alle difficoltà e carenze riscontrate ed ai principali interventi di breve-medio periodo effettuati, o ancora da eseguire, per il superamento delle carenze rilevate, a garanzia del pieno conseguimento dei programmati obiettivi di riforma.

2. Per la messa a punto della relazione, l'Assessorato dei trasporti tiene particolarmente presenti i resoconti annuali rimessi alla Regione dagli enti sub-regionali a norma dell'articolo 16, nonché le elaborazioni compiute dall'Osservatorio permanente della mobilità sulla complessiva evoluzione del sistema isolano dei trasporti pubblici nel corso dell'esercizio di riferimento, tenuto altresì conto delle segnalazioni di disservizio pervenutegli dall'utenza attraverso l'apposita segreteria telefonica dotata di numero verde, istituita presso l'Osservatorio.

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Capo IV
Organi regionali 

Art. 30
Osservatorio regionale della mobilità

1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale dei trasporti, l'Osservatorio regionale della mobilità, gestito da una struttura tecnica regionale istituita ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

2. L'Osservatorio supporta l'attività di pianificazione, e di programmazione della Regione e degli enti locali, favorisce la verifica dell'azione della pubblica amministrazione da parte delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei consumatori e delle aziende di trasporto assicurando la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi a:

a) la domanda di trasporto pubblico;

b) la qualità e il livello dell'offerta dei servizi;

c) le caratteristiche di produzione dei servizi;

d) l'efficienza delle aziende e dei servizi di trasporto pubblico;

e) la sicurezza del sistema dei trasporti pubblici;

f) l'impatto sull'ambiente del sistema dei trasporti pubblici, con particolare riferimento ai costi esterni dei servizi;

g) lo stato di adeguatezza qualitativa dei servizi e delle relative strutture ed infrastrutture di trasporto, le segnalazioni di disservizio o di inadempienze della carta regionale dei servizi.

3. L'Osservatorio, inoltre, individua i modelli più efficaci per la rappresentazione dello stato della mobilità regionale e promuove ed effettua indagini, anche avvalendosi di altri soggetti specializzati nel settore.

4. L'Osservatorio predispone rapporti periodici, almeno una volta all'anno, sullo stato della mobilità nella Regione e delle sue tendenze, sull'analisi dei costi delle modalità di trasporto e sull'efficacia dei servizi offerti.

Art. 31
Conferenza regionale sui trasporti.

1. Ogni cinque anni, la Giunta regionale delibera, su proposta dell'Assessore competente per materia, la convocazione della Conferenza regionale sul trasporto pubblico locale e la continuità territoriale, quale sede di analisi, di costruttivo confronto critico e di elaborazione propositiva sui complessivi problemi di mobilità delle persone e di movimentazione delle merci, in riferimento sia trasporti interni che ai collegamenti esterni da e per la Sardegna.

2. La Conferenza è particolarmente rivolta:

a) agli enti locali singoli od associati destinatari dei conferimenti amministrativi della presente legge ed alle loro associazioni rappresentative regionali;

b) agli organismi rappresentativi delle Società affidatarie delle gestione dei servizi di trasporto e dell'utenza degli stessi servizi;

c) alle Confederazioni sindacali ed alle segreterie regionali e provinciali dei sindacati dei lavoratori del comparto trasporti maggiormente rappresentativi a livello regionale;

d) a tecnici e studiosi della materia ed agli altri soggetti pubblici e privati a vario titolo cointeressati alla riforma dei trasporti interni ed esterni riguardanti la Sardegna.

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Art. 31
Consulta regionale per la mobilità

1. Al fine di consentire la partecipazione delle Autonomie locali, degli utenti, delle parti sociali e delle associazioni di categoria del settore dei trasporti, è istituita la Consulta regionale per la mobilità. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti presenta al Consiglio regionale una proposta di regolamento che disciplini la composizione, il funzionamento e i compiti della Consulta.

TITOLO VIII
CAPO I
Norme transitorie e finali

Art. 32
Trasformazione in società di capitali dei consorzi ed aziende speciali di trasporto

1. In conformità delle disposizioni dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 422 del 1997, entro il termine del 31 dicembre 2000 le aziende speciali ed i consorzi di trasporto attuano la loro trasformazione in società di capitali, ovvero in cooperative a responsabilità limitata anche fra dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione.

2. In attuazione del comma 1, e senza pregiudizio per la possibilità di successivo ricorso ad altre ammissibili forme organizzative da esso previste, entro il predetto termine si procede alla trasformazione in S.p.A. dell'attuale Azienda Regionale Sarda Trasporti (ARST), con provvisoria assunzione da parte della Regione, per un periodo comunque non superiore a due anni, della figura di socio unico di tale nuova società.

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Art. 32
Partecipazione e diritti dei cittadini

1. Al fine di garantire il costante adeguamento dei servizi di trasporto pubblico alle esigenze dei cittadini utenti, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, adotta la Carta dei servizi secondo lo schema emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998, n. 28. Ad essa si conformano le carte dei servizi adottate dalle singole aziende.

2. La Regione utilizza il sistema di indicatori per la verifica dello stato di attuazione dei servizi erogati, promuove consultazioni con gli utenti al fine di raccogliere informazioni sulla loro organizzazione e, avvalendosi dell'Osservatorio regionale, provvede ad attivare un sistema di informazione sui servizi, sulle tariffe e sulle modalità di accesso

3. La Regione istituisce, presso l'Osservatorio permanente della mobilità, un servizio di segreteria telefonica a registrazione automatica, dotato di numero verde e finalizzato alla ricezione di segnalazioni circa situazioni od episodi di disservizio in danno dell'utenza, o di mancato adempimento alle prescrizioni della Carta regionale dei servizi.

Art. 33
Atto regionale di indirizzi
per la pianificazione dei trasporti locali

1. L'atto preliminare di indirizzi regionali per la pianificazione dei trasporti locali ed in particolare dei piani di bacino, previsto dall'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 422 del 1997, è adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei trasporti, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, preventivamente sentiti in apposita Conferenza di servizi i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia e un rappresentante per ciascuna delle Associazioni regionali dell'UNCEM e dell'ANCI.

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Capo V
Strumenti di sensibilizzazione


Art. 33
Relazione annuale

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale presenta alla Commissione del Consiglio regionale competente in materia di trasporti una relazione sullo stato attuativo della riforma del trasporto pubblico locale al fine di evidenziare:

a) i più significativi risultati registrati nel corso dell'ultimo esercizio;

b) le difficoltà e carenze riscontrate e i principali interventi di breve-medio periodo effettuati, o da eseguire, per il superamento delle carenze rilevate e per il conseguimento degli obiettivi.

Art. 34
Preliminare individuazione e delimitazione degli ambiti territoriali di mobilità

1. In sede di prima applicazione, le unità di area urbana previste dall'articolo 3, comma 6, sono individuate - congiuntamente ai territori a domanda debole ed ai comuni montani di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 422 del 1997 - in sede di conferenza di servizi convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale, entro settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la partecipazione:

a) degli Assessori regionali dei trasporti, degli enti locali e del bilancio e programmazione;

b) dei Presidenti delle Province e delle Comunità montane dell'Isola;

c) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni regionali rappresentative degli enti locali della Sardegna e delle Associazioni nazionali di categoria del settore trasporto delle persone, operanti nell'Isola.

2. Entro diciotto mesi dalla stessa data di cui al comma 1 debbono essere completate anche l'individuazione e delimitazione degli ulteriori ambiti di mobilità relativi alle unità di rete ed ai bacini di traffico. Fino a tale completamento - necessario per la revisione e razionalizzazione dell'attuale sistema isolano dei trasporti terrestri e per il conseguente passaggio all'affidamento delle gestioni dei servizi con procedure concorsuali di gara - al sostegno finanziario della Regione in favore del trasporto pubblico locale continua a provvedersi con i contributi in conto esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.

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Art. 34
Conferenza regionale sui trasporti

1. Ogni cinque anni la Giunta regionale indice, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, una Conferenza regionale sul trasporto pubblico locale e la continuità territoriale.

2. La Conferenza è finalizzata all'analisi, al confronto critico ed all'elaborazione propositiva dei temi inerenti la mobilità delle persone, la movimentazione delle merci con riferimento sia trasporti interni che ai collegamenti esterni da e per la Sardegna.

Art. 35
Transitoria prorogabilità delle attuali concessioni di trasporto

1. La Regione, le Province ed i Comuni hanno facoltà di mantenere i preesistenti affidamenti agli attuali concessionari dei servizi di trasporto ed alle società derivanti dalla obbligatoria trasformazione delle aziende speciali e dei Consorzi di trasporto, sino e non oltre la data del 31 dicembre 2003. Sussiste tuttavia l'obbligo, in questo caso, di affidare quote di detti servizi, o di servizi speciali, mediante procedure concorsuali, previa revisione dei contratti di servizio in essere, se necessaria.

2. Sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 422 del 1997 in materia di programmazione del trasporto e di contratti di servizio, sino alla predetta data del 31 dicembre 2003 i servizi ferroviari, e di essi sostitutivi, già in carico alle ex-gestioni governative, sono affidati dalla Regione alle società da esse derivate.

3. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono affidati con procedure di evidenza pubblica.

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Capo VI
Trasformazione dell'Azienda Regionale Sarda Trasporti

Art. 35
Trasformazione dell'ARST

1. L'Azienda Regionale Sarda Trasporti (ARST), entro il termine massimo del 30 giugno 2004 è trasformata in società per azioni, a partecipazione azionaria pubblica e privata, con il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria e con la denominazione di "Società Sarda Trasporti S.p.A".

2. A tal fine la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva una delibera contenente:

a) la determinazione del valore dei beni di proprietà dell'ARST;

b) la determinazione del capitale iniziale della nuova S.p.A, quantificato in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio;

c) il collocamento, mediante procedure di  pubblica, delle partecipazioni azionarie, anche al fine di favorirne la massima diffusione tra i risparmiatori e gli enti territoriali;

d) lo statuto e l'atto costitutivo della costituenda società

3. Tale delibera è inviata alla Commissione del Consiglio regionale competente in materia di trasporti, per l'espressione, entro il termine di trenta giorni, del parere.

4. Le azioni della società di proprietà regionale sono attribuite all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica che esercita i diritti di azionista secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale.

5. La società subentra nei rapporti attivi e passivi, nei diritti e beni dell'ARST.

Art. 36
Conferenze di servizi

1. La conferenza di servizi disciplinata dall'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, dall'articolo 14 della Legge 8 giugno 1990, n. 241, dall'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e loro successive modifiche ed integrazioni, è il normale strumento operativo di cui la Regione si avvale in tutti i casi in cui la materia del trasporto pubblico regionale e locale richiede esami congiunti e contestuali di problemi, concertazioni e perfezionamenti di intese fra più soggetti ed amministrazioni pubbliche, stipula di formali accordi di programma, acquisizione di pareri, autorizzazioni e simili.

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Art. 36
Trasferimento del personale

1. Il personale dell'ARST transita nella società per azioni e sono fatti salvi i diritti quesiti e le posizioni previdenziali maturate.

2. In luogo di tutto o parte del trattamento di fine rapporto ai dipendenti che ne facciano richiesta sono attribuite azioni privilegiate o di risparmio.

Art. 37
Differimenti di efficacia della normativa sulle funzioni di amministrazione e programmazione in materia di ferrovie in gestione commissariale governativa

1. L'operatività della normativa contenuta nella presente legge circa il subentro della Regione nell'esercizio delle funzioni di programmazione ed amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997, è subordinata all'avverarsi delle condizioni:

a) della previa approvazione ed entrata in vigore delle occorrenti norme di attuazione dello Statuto,

b) della prescritta stipula ed attuazione dello accordo di programma quadro previsto dall'Intesa istituzionale di programma Stato-Regione sarda siglata in Roma, il 21 aprile 1999, per la preventiva ristrutturazione e risanamento tecnico-finanziario delle ferrovie in gestione commissariale governativa, già affidate a F.S. - S.p.A. sin dal 1997 - ai fini di tale risanamento - a norma della Legge 21 dicembre 1996, n. 662;

c) della stipula a sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sulla scorta di concorde definizione preventiva di tutti i connessi e conseguenti aspetti tecnici e finanziari, dell'ulteriore accordo di programma fra la Regione ed il Ministero dei trasporti e della navigazione, da rendere esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

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TITOLO III

Capo I
Norme transitorie e finali

Art. 37
Fondo d'incentivazione

1. Al fine di favorire i processi di trasformazione delle aziende pubbliche di trasporto, è costituito un fondo di sei milioni di euro destinato a introdurre meccanismi di incentivazione che consentano l'esodo, a richiesta, del personale in servizio alla data di pubblicazione della presente legge e avente un'anzianità contributiva di almeno trent'anni o un'anzianità anagrafica non inferiore ai cinquantacinque anni, anche mediante forme di pensionamento anticipato.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli di amministrazione delle aziende pubbliche di trasporto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individuano le procedure applicative dei benefici e procedono all'individuazione dei dipendenti aventi diritto.

Art. 38
Rinvio ricettizio di carattere generale

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, e con essa non incompatibile, trovano applicazione le norme in materia di trasporto della Legge 15 marzo 1997, n. 59, ed il decreto legislativo n. 422 del 1997.

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Art. 38
Preliminare adozione di indirizzi

1. Gli indirizzi regionali per la pianificazione dei trasporti locali ed in particolare dei piani di bacino sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei trasporti, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentiti in sede di conferenza di servizi i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia e un rappresentante per ciascuna delle Associazioni regionali dell'UNCEM e dell'ANCI.

CAPO II
NORMATIVA FINANZIARIA

Art. 39
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) per la parte a carico della Regione sono determinati, a decorrere da data non anteriore al 1° gennaio 2001, dalla legge finanziaria per lo stesso anno e da quella per gli anni successivi;

b) per la parte a carico dello Stato e dell'Unione Europea, mediante l'utilizzazione delle risorse finanziarie rese disponibili dagli stessi per la funzioni trasferite o delegate alla Regione dal decreto legislativo n. 422 del 1997.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2001 e 2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

In aumento  

Cap. 23209 - (N.I.) - 2.3.2.
Assegnazioni dello Stato per oneri annuali corrispondenti al livello dei servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale e per il finanziamento dei piani annuali e pluriennali di investimento per l'ammodernamento del patrimonio settoriale (d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422)

2001 P.M.
2002 P.M.

Cap. 23442 - (N.I.) - 2.3.4.
Contributo dell'Unione Europea per il finanziamento dei piani annuali e pluriennali per l'ammodernamento del patrimonio di trasporto pubblico regionale e locale (d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422)

2001 P.M.
2002 P.M.

Cap. 35029 - (N.I.) - 3.5.0.
Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione delle leggi regionali e nazionali in materia di trasporti

2001 P.M.

SPESA

In aumento

13 - TRASPORTI

Cap. 13041 (F.R.) -
Spese per il finanziamento, ad intero carico della Regione, del livello dei servizi minimi di trasporto individuato dalla stessa Regione ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (artt. 24, 25 e 26 della presente legge)

2001 P.M.
2002 P.M.

Cap. 13041/01 - (F.R.) -
Spese per l'aggiudicazione, con procedura di gara pubblica, di quote di servizio o di servizi speciali, in conto dei preesistenti affidamenti facoltativamente mantenuti ai concessionari nel corso del periodo transitorio sino al 31 dicembre 2003 (art. 18, comma 3 bis, d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e art. 35 della presente legge)

2001 P.M.
2002 P.M.

Cap. 13041/02 - (F.R.) -
Concorso regionale nelle spese pluriennali di investimento, sulla base di preventivi accordi di programma con enti pubblici, per dotazioni infrastrutturali e loro sostituzioni o ammodernamenti, dei servizi intermodali di trasporto di competenza degli enti locali (art. 21, commi 1, lett. b) e 3 della presente legge)

2001 P.M.
2002 P.M.

Cap. 13041/03 - (F.R.) -
Spese di investimento per dotazioni infrastrutturali e loro sostituzioni o ammodernamenti, riguardanti i servizi intermodali di trasporto di diretta competenza della Regione (art. 21, comma 5, della presente legge)

2001 P.M.
2002 P.M.

Cap. 13041/04 - (F.R.) -
Spese per la costituzione, l'attrezzatura e il funzionamento dell'Osservatorio permanente sulla mobilità (art. 22 della presente legge)

2001 P.M.
2002 P.M.

Cap. 13041/05 - (F.R.) -
Spese per il funzionamento del Comitato tecnico amministrativo dei trasporti (art. 23 della presente legge)

2001 P.M.
2002 P.M.

Cap. 13041/06 - (F.R.) -
Spese per l'organizzazione e svolgimento della periodica Conferenza regionale sui trasporti e la continuità territoriale (art. 31 della presente legge)

2001 P.M.
2002 P.M.

Cap. 13041/07 - (A.S.) -
Spese per il finanziamento del livello dei servizi minimi di trasporto ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 - Quota Stato - (art. 21, lett. a), della presente legge)

2001 P.M.
2002 P.M.

Cap. 13041/08 - (A.S.) -
Concorso statale nelle spese pluriennali di investimento, sulla base di preventivi accordi di programma con enti pubblici, per dotazioni infrastrutturali e loro sostituzioni o ammodernamenti, dei servizi intermodali di trasporto di competenza degli enti locali (art. 21 , commi 1, lett. b), e 3 della presente legge)

2001 P.M.
2002 P.M.

Cap. 13041/09 - (A.S.) -
Concorso comunitario nelle spese pluriennali di investimento, sulla base di preventivi accordi di programma con enti pubblici, per dotazioni infrastrutturali e loro sostituzioni o ammodernamenti, dei servizi intermodali di trasporto di competenza degli enti locali (art. 21 , commi 1, lett. b), e 3 della presente legge)

2001 P.M.
2002 P.M.

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Art. 39
Preliminare individuazione degli ambiti territoriali

1. In sede di prima applicazione, le aree urbane e i territori a domanda debole sono individuati in una conferenza di servizi convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la partecipazione:

a) degli Assessori regionali dei trasporti, degli enti locali e del bilancio e programmazione; 

b) dei Presidenti delle Province e delle Comunità montane dell'Isola; 

c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni regionali rappresentative degli enti locali della Sardegna e delle associazioni nazionali di categoria del settore trasporto delle persone, operanti nell'Isola.

2. Entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 è completata l'individuazione e delimitazione degli ulteriori ambiti di mobilità relativi alle unità di rete ed ai bacini di traffico. Fino a tale completamento al sostegno finanziario della Regione in favore del trasporto pubblico locale continua a provvedersi con i contributi in conto esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 40
Servizi ferroviari

1. Il subentro della Regione nell'esercizio delle funzioni di programmazione ed amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) previa approvazione delle relative norme di attuazione dello Statuto;

b) stipula ed attuazione dell'accordo di programma quadro di cui all'Intesa istituzionale di programma Stato-Regione del 21 aprile 1999, per il risanamento tecnico-finanziario delle ferrovie in gestione commissariale governativa, così come previsto dalla Legge 21 dicembre 1996, n. 662, sulla base di appositi studi di fattibilità da cofinanziarsi in misura paritaria da Stato e Regione;

c) stipula ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sulla scorta di concorde definizione preventiva di tutti i connessi e conseguenti aspetti tecnici e finanziari, dell'ulteriore accordo di programma fra la Regione ed il Ministero dei trasporti e della navigazione, da rendere esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 41
Prima applicazione dei programmi triennali regionali

1. Esclusivamente in sede di prima applicazione, i programmi triennali regionali di cui all'articolo 17 possono essere predisposti anche in assenza del piano regionale dei trasporti. In tal caso essi contengono:

a) l'individuazione e la definizione delle reti dei collegamenti terrestri, lacuali, fluviali, marittimi ed aerei fra porti e scali regionali;

b) la regolamentazione ed organizzazione dei servizi finalizzati a conseguire un'efficace utilizzo delle risorse di settore ed a realizzare sull'intera rete condizioni di accessibilità, economicità, sicurezza, qualità ridotto impatto ambientale e superamento di diseconomiche sovrapposizioni di servizio;

c) l'individuazione dei criteri per la riduzione dell'inquinamento.

2. Tali programmi triennali sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dei trasporti, di concerto con gli Assessori della programmazione e della difesa dell'ambiente, previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente in materia di trasporti.

Art. 42
Proroga delle concessioni di trasporto

1. La Regione, le Province ed i Comuni mantengono i preesistenti affidamenti agli attuali concessionari pubblici dei servizi di trasporto ed alle società derivanti dalla obbligatoria trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi di trasporto, non oltre la data del 31 dicembre 2005, con l'obbligo di affidare quote di detti servizi o di servizi speciali, mediante procedure concorsuali e stipula di un contratto di servizio prima di tale data.

2. Trascorso tale termine, tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono affidati con procedure di evidenza pubblica

Art. 43
Servizi in concessione

1. I servizi comunali, di area urbana, provinciali e regionali in corso, se esercitati in base ad atti di concessione emessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino all'espletamento della gara d'appalto, a condizione che vengano riconosciuti come servizi minimi. Per essi, entro tre mesi da tale riconoscimento, si procede alla stipula del contratto di servizio con l'attuale affidatario.

Art. 44
Norma finale

1. Al fine di garantire che l'attuazione della presente legge comporti i minori costi per la collettività, il trasferimento alla Regione ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale e la trasformazione delle Aziende di trasporto operanti in Sardegna si realizzano senza pregiudizio degli esistenti livelli occupazionali e con la garanzia di conservazione dei trattamenti economici e previdenziali goduti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 45
Rinvio

1. Con successiva legge regionale è disciplinato il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, in attuazione della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 46
Norme abrogate

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 20 giugno 1974, n. 16 (Nuove norme per la riorganizzazione dell'Azienda Regionale Sarda Trasporti);

b) la legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale), fatto salvo il rispetto del termine di cui all'articolo 39, comma 2;

c) l'art. 57 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - legge finanziaria 1989);

d) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 (Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche);

e) la legge regionale 4 agosto 1993, n. 32 (Piano regionale dei trasporti e pianificazione del trasporto di interesse regionale);

f) l'articolo 34 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 1996);

g) la legge regionale 10 luglio 2000, n. 8 (Interventi volti ad assicurare la continuità territoriale con le isole minori della Sardegna).

Capo II

Art. 47
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a decorrere da data non anteriore al 1° gennaio 2003, si provvede mediante successiva legge.

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