CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 100/A

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, 
LADU

il 14 luglio 2000

Misure urgenti per l'accelerazione della spesa nel settore delle opere pubbliche ammesse a finanziamento regionale


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

Con il presente disegno di legge si vuole intervenire nel settore delle opere pubbliche, delegato o in concessione agli enti locali, per risolvere l'annoso problema dei residui passivi della Regione.

Spesso la Regione è stata accusata di non essere in grado di spendere le risorse finanziarie messe a disposizione dal bilancio regionale nella rubrica della spesa dei vari Assessorati per gli interventi nel settore dei lavori pubblici. La vera ragione dei residui passivi di cui trattasi è da ricercare, invero, nelle oggettive carenze degli enti locali che spesso trascurano, per ragioni non sempre giustificate, di appaltare le opere finanziate entro un congruo termine decorrente dalla data del finanziamento dell'intervento.

Le disposizioni in argomento hanno lo scopo di raggiungere un duplice obiettivo:

- quello connesso all'accelerazione della spesa costituendo, peraltro, un impulso determinate per gli enti nell'affidamento dei lavori e nella esecuzione dell'opera, nei termini massimi di quattro anni dalla data di concessione del finanziamento;

- quello relativo alla possibilità immediata per la Regione di poter rimodulare i programmi con l'inserimento di nuovi interventi alla cui spesa si farà fronte con le somme non impegnate o non spese dagli enti, somme che dovranno essere versate sull'apposito capitolo in entrata del bilancio regionale, evitando pertanto che ingenti risorse finanziarie rimangano inutilizzate nelle tesorerie degli enti.

Il presente disegno di legge contiene quattro articoli:

- il primo riguarda l'applicazione, a regime, delle modalità di impegno dei fondi oggetto di finanziamento nonché della spesa, impegno che deve avvenire non oltre il secondo anno successivo alla data del provvedimento di concessione del finanziamento;

- il secondo riguarda invece la fase transitoria che prevede la proroga dei termini scaduti al 31 dicembre 1999 per l'impegnabilità di tutti i fondi ammessi a finanziamento negli anni precedenti;

- il terzo disciplina le modalità di recupero delle somme non impegnate dagli enti nei termini prescritti ovvero non spese e la possibilità di utilizzare tali somme in nuovi programmi regionali di opere pubbliche;

- il quarto prevede l'abrogazione tacita di tutte le disposizioni regionali in contrasto con quelle della legge in argomento.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITA' E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI

composta dai Consiglieri

TUNIS Marco Fabrizio, Presidente e relatore - DORE, Vice Presidente - LICANDRO, Segretario - CALLEDDA, Segretario - CORDA - FOIS - GRANARA - MASIA - MORITTU - MURGIA - RANDAZZO - SANNA Alberto

Pervenuta il 1 dicembre 2000

La Quarta Commissione consiliare permanente ha  approvato a maggioranza, nella seduta del 30 novembre 2000 il disegno di legge n. 100/A recante "Misure urgenti per l'accelerazione della spesa nel settore delle opere pubbliche ammesse a finanziamento regionale".

La Commissione, nell'esaminare con attenzione il testo proposto dalla Giunta regionale, ne ha pienamente condiviso le finalità di snellimento e velocizzazione delle spesa e di soluzione dell'annoso e assai criticato problema dei residui passivi regionali.

La Commissione peraltro, dopo un'attenta valutazione delle cause che hanno determinato nel corso degli anni l'insorgere di tale questione dei residui passivi, ha introdotto alcune modifiche, al fine di una più precisa specificazione e puntualizzazione delle problematiche coinvolte.

In primo luogo, la Commissione ha ritenuto opportuno distinguere nettamente tra la disciplina" a regime "e quella transitoria, mirante a porre il termine finale per l'impegnabilità dei fondi relativi all'attuazione dell'ultimo programma triennale 1991 - 1993 di opere pubbliche, finanziato in base alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 45.

Infatti, per quanto attiene la normativa "a regime",  la Commissione ha modificato e integrato la norma che attualmente regola l'attuazione dei programmi di opere pubbliche, l'articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, introducendovi disposizioni miranti ad un'effettiva velocizzazione della spesa e disposizioni sanzionatorie dell'inerzia ingiustificata degli enti destinatari dei finanziamenti assegnati. Sotto questo aspetto, è stata introdotta la norma che, qualora si proceda al recupero di somme, queste dovranno essere obbligatoriamente riutilizzate dalla Regione per il finanziamento di opere  comunque situate nell'area di  programma di provenienza.

Per quanto, invece, riguarda la normativa transitoria, la Commissione ha introdotto delle disposizioni miranti a salvaguardare quegli enti locali che, loro malgrado, non hanno potuto procedere all'effettiva spesa dei finanziamenti erogati, a causa del mancato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta obbligatori. In tal caso, è stato richiamato l'istituto della conferenza di servizi la cui tenuta, nei termini previsti, dovrebbe portare a conclusione anche le situazioni più intricate. Anche in tali disposizioni transitorie sono state inserite norme sanzionatorie nel caso di evidente, ingiustificata e reiterata inerzia delle amministrazioni beneficiarie dei finanziamenti.

Infine la Commissione ha accolto, dopo un'animata, serrata e controversa discussione, un emendamento aggiuntivo proposto dalla Giunta regionale mirante ad assegnare un finanziamento all'Ente Autonomo del Flumendosa  per poter acquisire risorse idriche di emergenza dai bacini ENEL dell'Alto Flumendosa.

L'importanza e l'urgenza delle questioni affrontate nella normativa approvata dalla Commissione sono del tutto evidenti e, per tali motivi, si auspica un rapido esame ed approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.

La Terza Commissione, nella seduta del 28 novembre 2000, ha espresso il proprio parere sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio l'onorevole La Spisa.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Misure urgenti per l'accelerazione della spesa nel settore delle opere pubbliche ammesse a finanziamento regionale e modifiche alla L.R. 22 aprile 1987, n. 24

Art. 1
Impegnabilità dei fondi per opere pubbliche di interesse locale

1. I fondi versati dalla Regione agli enti locali e agli altri enti pubblici in regime di delega o di concessione ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, entrano a far parte del bilancio dei medesimi enti finanziati e sono utilizzati, ai sensi delle vigenti norme, per l'esecuzione delle opere cui si riferiscono.

2. I fondi di cui al comma 1 devono essere impegnati dall'ente interessato entro il secondo anno successivo a quello in cui è stato emesso il provvedimento di finanziamento ed è stato disposto il versamento, anche in termini di prima quota d'acconto.

3. Formano impegni le somme dipendenti da obbligazioni giuridicamente perfezionate connesse all'aggiudicazione o all'affidamento dei lavori alle imprese esecutrici. 

 

Art. 1
Sostituzione dell'articolo 10
della L.R. n. 24 del 1987

1. L'articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, è sostituito dal seguente:

"Art. 10 - (Utilizzazione dei finanziamenti)

1. I fondi di cui all'articolo 4 della presente legge costituiscono per i tesorieri degli enti, entrate a destinazione specifica a norma dell'articolo 171, comma secondo del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 12 ottobre 1911, n. 297.

2. Gli interessi maturati e le eventuali economie sulle somme erogate possono essere direttamente utilizzati dagli enti per spese connesse alla realizzazione delle opere previste nel programma. Le somme non utilizzate dovranno essere versate al bilancio della Regione una volta venuta meno ogni ragione di spesa.

3. Gli atti esecutivi con i quali l'ente assume a termini di legge gli impegni di spesa gravanti sui fondi suddetti devono essere comunicati all'Assessorato che ne ha disposto il versamento ed alla Ragioneria regionale.

4. I fondi versati dalla Regione, in regime di delega o di concessione ai sensi degli articoli 4 e 5, entrano a far parte del bilancio degli enti finanziati. Essi sono impegnati dall'ente interessato entro due anni dalla data di emissione del provvedimento di finanziamento, anche in termini di prima quota d'acconto.

5. Costituiscono impegno, le somme dipendenti da obbligazioni giuridicamente perfezionate connesse all'aggiudicazione o all'affidamento dei lavori alle imprese esecutrici.

6. Decorsi i termini di cui al comma 4 senza che l'ente abbia provveduto all'impegno della spesa, le somme finanziate, comprensive degli interessi eventualmente maturati a favore dell'ente, dovranno essere restituite, entro due mesi decorrenti dalla scadenza, mediante versamento effettuato dall'ente finanziato sul capitolo, appositamente istituito per ciascuno degli Assessorati competenti, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. Nel caso in cui l'ente sia inadempiente, al recupero delle somme provvede, previa diffida, su richiesta della Regione, il tesoriere regionale.

7. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1987 e di quelli per gli anni successivi è istituito un capitolo relativo alle restituzioni di cui al presente articolo.

8. Le somme recuperate sono utilizzate dalla Regione per il finanziamento di nuovi programmi di opere di interesse degli enti e sono comunque reimpiegate nell'area programma di provenienza. A tal fine l'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su proposta dell'Assessore competente, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a disporre, sulla base degli importi effettivamente versati, una variazione in aumento dei capitoli di previsione della spesa relativi ai nuovi interventi programmati.

9. Le somme impegnate e non spese entro il termine complessivo di quattro anni, e comunque entro i termini contrattuali, dalla data dell'emissione del provvedimento regionale di finanziamento, sono restituite alla Regione, ai sensi del comma 6.".

Art. 2
Proroghe dei termini di impegnabilità dei fondi per opere pubbliche

1. Il termine di impegnabilità dei fondi relativi all'attuazione del programma triennale 1991-1993 di opere pubbliche di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e di quelli assegnati in delega o in concessione, già scaduto al 31 dicembre 1999, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000  a condizione che le Amministrazioni competenti provvedano ad adottare i progetti delle opere pubbliche finanziate entro il 30 settembre 2000.

2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 certificano l'avvenuta adozione dei progetti nel termine indicato nel medesimo comma attestando, altresì, qualora previsto, l'invio agli enti pubblici competenti della richiesta di rilascio di attestati, nulla osta o pareri obbligatori ai sensi delle vigenti norme.

 

Art. 2
Proroga di termini

1. Il termine di impegnabilità dei fondi relativi all'attuazione del programma triennale 1991-1993 di opere pubbliche di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e di quelli assegnati in delega o in concessione, già scaduto al 31 dicembre 1999, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001  a condizione che le Amministrazioni competenti provvedano ad adottare i progetti delle opere pubbliche finanziate entro il 30 giugno 2001.

2. Tali Amministrazioni certificano l'avvenuta adozione dei progetti nel termine indicato attestando, qualora previsto, l'invio agli organi competenti della richiesta di rilascio di attestati, nulla osta o pareri obbligatori ai sensi delle vigenti norme.

3. Entro il 30 settembre 2001, le amministrazioni competenti, qualora debbano essere acquisite intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, da parte di altre pubbliche amministrazioni, indicono, ai sensi dell'articolo 14  della legge della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come integrato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, una conferenza di servizio.

4. I fondi di cui al comma 1, sono restituiti alla Regione:

a) in caso di mancato svolgimento della conferenza di servizi, qualora necessaria, ovvero, pur se tempestivamente svolta, non si proceda all'aggiudicazione o affidamento dei lavori entro il termine di cui al comma 1;

b) in caso di mancata approvazione del provvedimento di impegno;

c) qualora le somme impegnate non siano spese entro il termine complessivo di due anni successivi alla data dell'avvenuto appalto alle imprese esecutrici e, comunque, entro i termini contrattuali.

Art. 3
Riutilizzazione dei fondi non impegnati o non spesi

1. Decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che l'ente abbia provveduto all'impegno della spesa, le somme finanziate, comprensive degli interessi maturati, dovranno essere restituite, entro due mesi decorrenti dalla scadenza dei medesimi termini, mediante versamento effettuato dall'ente finanziato sul capitolo, appositamente istituito per ciascuno degli Assessorati competenti, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. Nel caso in cui l'ente sia inadempiente, al recupero delle somme provvede, previa diffida, su richiesta della Regione, il tesoriere regionale.

2. Le somme recuperate per effetto del comma 1 sono utilizzate dalla Regione per il finanziamento di nuovi programmi di opere di interesse degli enti. A tal fine l'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su proposta dell'Assessore competente, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a disporre, sulla base degli importi effettivamente versati, una variazione in aumento dei capitoli di previsione della spesa relativi ai nuovi interventi programmati.

3. Le somme impegnate dagli enti ai sensi dell'articolo 1 e non spese entro il termine complessivo di quattro anni dalla data dell'emissione del provvedimento regionale di finanziamento, dovranno essere restituite alla Regione adottando la procedura indicata nel comma 1 del presente articolo per i fini previste dal comma 2.

4. Parimenti con la medesima procedura e per le stesse finalità indicate nei commi 1, 2 e 3, dovranno essere restituite alla Regione le somme impegnate dagli enti ai sensi dell'articolo 2, non spese entro il termine complessivo di due anni successivi alla data dell'avvenuto appalto alle imprese esecutrici.

 

Art. 3
Contributo straordinario a favore dell'E.A.F.

1. E' autorizzato, nell'anno 2000, lo stanziamento di lire 3.000.000.000. per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente Autonomo del Flumendosa finalizzato a fronteggiare gli oneri conseguenti all'acquisizione di risorse idriche aggiuntive a quelle disponibili nei bacini del Medio Flumendosa ovvero a sostenere i costi conseguenti alle forniture sostitutive di cui all'articolo 44 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Cap. 08226/01).

 

           

 

Art. 4
Abrogazione di norme

1. Tutte le disposizioni in contrasto con quelle della presente legge devono intendersi abrogate.

 

Art. 4
Norma finanziaria

1. Gli oneri previsti dall'attuazione della presente legge sono determinati in lire 3.000.000.000 per l'anno 2000.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento

08 - LAVORI PUBBLICI

Cap. 08226/01 (N.I.)

Contributo straordinario all'Ente Autonomo del Flumendosa per il rimborso all'ENEL delle forniture idriche nelle dighe dell'Alto Flumendosa (art. 14, comma 1, legge regionale 7 aprile 1995, n. 6), per fronteggiare gli oneri conseguenti all'acquisizione di risorse idriche aggiuntive e per le forniture sostitutive di cui all'articolo 44, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (articolo 3 della presente legge)

anno 2000 lire 3.000.000.000

In diminuzione

03 - BILANCIO

Cap. 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (articolo 30, legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, articolo 5, legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 e articolo 1, legge regionale 5 settembre 2000, n. 17).

anno 2000 lire 3.000.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 7, tabella A allegata alla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, come modificata dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17.