CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 97/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, OPPI, di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI
il 4 luglio 2000Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPAS)
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in Legge 21 gennaio 1994, n. 61, nell'istituire l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA), ha anche previsto l'istituzione tramite apposite leggi regionali, delle Agenzie regionali per l'ambiente entro un termine inizialmente fissato in centottanta giorni dall'entrata in vigore della predetta legge, e successivamente prorogato.
Il presente disegno di legge consente alla Regione Sardegna di istituire la propria Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e di pervenire al coordinamento e alla razionalizzazione delle attività e dei soggetti operanti nell'ambito del controllo, della tutela e della prevenzione in materia ambientale: si eviterà così la sovrapposizione di funzioni e di attività.
L'istituenda Agenzia è prevista come ente regionale di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione.
Sono previsti quali organi dell'Agenzia:
a) il Comitato regionale di indirizzo;
b) il Direttore generale;
c) il Collegio dei revisori.
Il primo è un organo di natura politica con compiti di indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Agenzia.
Il secondo è un organo di gestione e si avvale della collaborazione di un Direttore amministrativo e di un Direttore tecnico.
Il terzo è un organo di controllo.
Nel territorio regionale, l'Agenzia è organizzata in Dipartimenti provinciali, a capo dei quali è preposto un Direttore d'area tecnico.
Si evidenzia il fatto che i Dipartimenti provinciali, su determinazione dei Direttori generali, possono svolgere anche funzioni a livello interprovinciale o regionale ove risulti necessario dal miglior espletamento del servizio o economica delle risorse.
I controlli sull'attività dell'Agenzia sono esercitati dagli Assessorati della difesa dell'ambiente e dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale secondo le modalità previsti dalla legge regionale n. 14 del 1995. E' prevista inoltre la nomina di un Commissario ad acta qualora il Direttore generale non adempia agli atti di sua competenza.
Gli articoli 21, 22 e 23 disciplinano la dotazione del personale, l'acquisizione dei Servizi e le modalità della loro assegnazione.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SANITA' - IGIENE PUBBLICA - MEDICINA SOCIALE - EDILIZIA OSPEDALIERA - SERVIZI SANITARI E SOCIALI - ASSISTENZA - IGIENE VETERINARIA - PERSONALE DELLE UU.SS.LL.
composta dai Consiglieri
SANNA Noemi, Presidente e relatore - PACIFICO, Vice Presidente - CASSANO, Segretario - RANDAZZO, Segretario - CAPPAI - DETTORI - LICANDRO - LIORI - ONIDA - PILO - SANNA Emanuele
pervenuta l'11 gennaio 2002
La Settima Commissione, nella seduta del 19 dicembre 2001, ha approvato a maggioranza, con l'astensione dei gruppi di opposizione, un testo unificato del disegno di legge n. 97 e delle proposte di legge n. 65 e n. 115.
La Commissione ha inteso preliminarmente riordinare le disposizioni attinenti alle funzioni dell'Agenzia, privilegiando la scelta dell'esposizione dettagliata delle stesse, propria del disegno di legge n. 97 e della proposta di legge n. 115, rispetto ad una mera configurazione di carattere generale ed apportando, al tempo stesso, un diverso ordine sistematico, attraverso la specificazione, all'interno delle singole categorie di funzioni, delle relative e specifiche attività.
Le principali modifiche apportate ai provvedimenti attengono alla configurazione degli organi dell'Agenzia; la Commissione ha, in particolare, riformulato le norme relative al Comitato di indirizzo ed al Direttore generale contenute nel disegno di legge n. 97 e nella proposta di legge n. 115, accogliendo quanto contemplato nella proposta di legge n. 65, nell'intento di prefigurare l'Agenzia come organismo agile e dotato di professionalità tecniche e scientifiche, in modo da rendere possibile la separazione tra attività di indirizzo ed attività di gestione.
In questa ottica la Commissione ha individuato in un consiglio di amministrazione composto da cinque componenti scelti tra persone in possesso di comprovata e documentata competenza ed esperienza tecnico scientifica, giuridica e managerialità l'organismo più confacente alle predette esigenze, attribuendo ad esso, tra l'altro, la determinazione degli indirizzi strategici per la gestione dell'Agenzia, l'approvazione del regolamento e del programma annuale di attività, la verifica dei risultati, la nomina del Direttore generale.
Le modalità di scelta dei componenti del consiglio di amministrazione tengono conto, inoltre, della esigenza della più ampia rappresentanza e della necessità di garantire una programmazione quanto più vicina alle istanze degli organismi rappresentativi delle comunità locali che partecipano, con proprie competenze, all'esercizio delle funzioni proprie dell'Agenzia.
La Commissione ha inoltre convenuto, anche per l'aspetto attinente ai controlli, di non adottare il rinvio alla disciplina riguardante la contabilità ed il controllo delle aziende sanitarie regionali e di richiamarsi invece, così come nella proposta di legge n. 115, al tipo di controllo sugli atti previsto nelle norme sul controllo degli enti ed aziende regionali.
Per quanto riguarda l'ordinamento del personale la Commissione ha adottato, in prevalenza, le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 97 salvo che per la parte relativa alla previsione della stipula di un apposito contratto decentrato ed ha disposto per il personale stesso, l'applicazione del trattamento economico e giuridico previsto per il personale del comparto della sanità.
Le modifiche apportate ai testi hanno comportato ulteriori variazioni resesi necessarie ai fini del coordinamento delle norme.
Nell'ambito dell'istruttoria dei progetti di legge la Commissione ha svolto una serie di audizioni, sentendo le organizzazioni sindacali, le associazioni ambientaliste, i rappresentanti delle associazioni degli enti locali ed ha acquisito memorie utili per una più completa valutazione delle problematiche trattate.
La Commissione ha, infine, fatto proprio il parere espresso dalla Terza Commissione adottando la norma finanziaria dalla stessa proposta.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE TITOLI: Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS). | |
TITOLO I CAPO I Art. 1 1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61, allo sviluppo ed al potenziamento della tutela ambientale attraverso: a) l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, disciplinandone l'organizzazione e il funzionamento; b) il coordinamento e la razionalizzazione delle attività e dei soggetti operanti nell'ambito del controllo, della tutela e prevenzione in materia ambientale, al fine di evitare sovrapposizione di funzioni e di attività, con l'obiettivo della massima integrazione programmatica e tecnico - operativa; c) la definizione dei criteri per l'esercizio delle competenze amministrative in materia ambientale, di cui all'articolo 14 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e all'articolo 02 della Legge n. 61 del 1994. |
Art. 1 1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61, allo sviluppo ed al potenziamento della tutela ambientale attraverso: a) l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna; b) il coordinamento e l'integrazione delle attività e dei soggetti operanti nell'ambito del controllo e della tutela e prevenzione in materia ambientale, al fine di evitare sovrapposizioni di funzioni e di attività, con l'obiettivo della massima integrazione programmatica e tecnico-operativa. | |
Art. 2 1. E' istituita l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale della Regione autonoma della Sardegna, in seguito denominata ARPAS, in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994. 2. L'ARPAS opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e per l'ambiente. 3. L'Agenzia è ente regionale di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione. |
Art. 2 1. E' istituita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, di seguito denominata ARPAS, in attuazione dell'articolo 03 del decreto legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994, posta sotto la vigilanza della Presidenza della Giunta regionale. 2. L'ARPAS opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e per l'ambiente. 3. L'ARPAS è ente regionale di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. | |
Art. 3 1. L'ARPAS svolge le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 01 della Legge n. 61 del 1994, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente (comprese quelle di cui all'articolo 02 della medesima legge): a) alla prevenzione e controllo ambientale con riferimento a: 1) acqua; 2) aria, compreso l'inquinamento acustico ed elettromagnetico negli ambienti di vita; 3) suolo; 4) rifiuti solidi e liquidi; b) alla radioattività ambientale; c) ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'ARPAS provvede, in particolare, a: a) effettuare il controllo di fonti e fattori di inquinamento dell'aria, acustico, elettromagnetico, delle acque e del suolo; b) effettuare il controllo della qualità dell'aria, del livello sonoro nell'ambiente, della qualità delle acque superficiali e sotterranee, delle caratteristiche dei suoli, nonché gestire la rete unica regionale di monitoraggio della qualità dell'aria; c) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici; d) effettuare attività di supporto tecnico - scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, connessi a determinate attività industriali di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999 e successive modificazioni; e) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali; f) effettuare attività relative alla sicurezza impiantistica, in ambienti di vita; g) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti in campo ambientale; h) fornire alla Regione e agli enti locali il supporto tecnico-scientifico necessario alle attività istruttorie connesse all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale; i) fornire alla Regione e agli enti locali, il supporto tecnico-scientifico necessario all'elaborazione di piani e progetti di settore per la protezione e tutela ambientale; l) formulare agli enti pubblici proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico, le forme alternative di produzione energetica; m) fornire il supporto tecnico - scientifico alla Regione e agli enti locali per la valutazione di impatto ambientale e per la determinazione del danno ambientale, nonché per la classificazione degli insediamenti produttivi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994; n) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteoclimatiche e radarmeteorologiche; o) organizzare e gestire il sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale ed epidemiologico in relazione ai fattori ambientali, ed in particolare sui rischi fisici, chimici e biologici, anche mediante l'integrazione dei catasti e degli osservatori regionali esistenti, in collaborazione con il sistema informativo delle Aziende USL e con il Sistema informativo nazionale e Regionale per l'ambiente ( SINA ) e con l'ANPA; p) realizzare, anche in collaborazione con altri enti ed istituti operanti nel settore, ricerche applicate sui fenomeni dell'inquinamento, sulle condizioni generali dell'ambiente, nonché sulle forme di tutela degli ecosistemi; q) promuovere iniziative di ricerca di base ed applicata sullo sviluppo di tecnologie pulite e dei prodotti e sistemi di produzione ecocompatibili, sulle applicazioni del marchio di qualità ecologica e del sistema di ecogestione e audit; r) collaborare con istituzioni ed enti scientifici nazionali e internazionali secondo le disposizioni di legge e le eventuali convenzioni stipulate con gli stessi e cooperare, per conto della Regione, con programmi di ricerca nazionali e comunitari nelle materie di competenza; s) promuovere le attività di formazione, informazione e aggiornamento professionale degli operatori nel settore ambientale; t) realizzare attività di formazione ed informazione specifica sulle normative tecniche, sugli standard e sulle metodologie relative a misure, rilievi e analisi, anche al fine di acquisire protocolli operativi uniformi; u) promuovere l'attuazione della normativa sull'assicurazione di qualità e sulle buone pratiche di laboratorio; v) promuovere le attività di educazione ed informazione ambientale dei cittadini. 3. L'ARPAS può inoltre fornire altre attività di consulenza o di verifica dell'attuazione di norme di legge in materia di tutela e protezione ambientale e di prevenzione primaria collettiva, richieste dalla Regione e dagli enti locali, nonché da altri soggetti pubblici e da privati, secondo le modalità di cui all'articolo 7. |
Art. 3 1. L'ARPAS svolge le attività tecnico-scientifiche di interesse regionale connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione ambientale attribuite dall'articolo 01 del decreto legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994 e relative a: a) prevenzione e controllo ambientale con riferimento a: 1) acqua; 2) aria, compreso l'inquinamento acustico ed elettromagnetico negli ambienti di vita; 3) suolo; 4) rifiuti solidi e liquidi; 5) radioattività ambientale; 6) rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni; b) supporto e assistenza tecnico-scientifica in materia di tutela dell'ambiente, del territorio nonché di prevenzione di rischi ambientali; c) ricerca di base e applicata; d) organizzazione e gestione del sistema informativo regionale di monitoraggio ambientale e di altri sistemi di indagine in materia ambientale; e) formazione e aggiornamento professionale nel settore ambientale ed informazione sullo stato dell'ambiente. | |
Art. 4 1. La Regione provvede, in particolare, a: a) definire, nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali delle attività di prevenzione collettiva e controllo ambientale; b) approvare il regolamento ed il piano pluriennale di attività dell'ARPAS di cui agli articoli 15 e 16; c) assicurare il coordinamento e l'integrazione dei diversi soggetti istituzionali operanti nei settori della protezione e del controllo ambientale e della prevenzione primaria collettiva; d) esercitare il controllo di cui all'articolo 18. |
Art. 4 1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), l'ARPAS provvede, in particolare a: a) effettuare il controllo di fonti e fattori di inquinamento dell'aria, acustico ed elettromagnetico, delle acque e del suolo; b) effettuare il controllo della qualità dell'aria, del livello sonoro nell'ambiente, della qualità delle acque superficiali e sotterranee e delle acque di balneazione; c) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici; d) effettuare controlli preventivi e periodici su impianti e attività che producono emissioni atmosferiche, idriche, sonore, potenzialmente inquinanti, attinenti ad aspetti di difesa del suolo e alla sicurezza in ambienti di vita; e) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali e ai disastri naturali di origine meteorologica; f) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti in campo ambientale; g) promuovere l'attuazione della normativa sull'assicurazione di qualità e sulle buone pratiche di laboratorio. | |
Art. 5 1. Rimangono in capo ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL le competenze di cui all'articolo 11, comma 3, lett. a), della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, e specificamente: a) igiene, sanità pubblica, epidemiologia, medicina scolastica, medicina sportiva, educazione sanitaria, medicina legale; b) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; c) igiene degli alimenti e della nutrizione; d) igiene urbanistica, edilizia e degli ambienti confinati; e) sanità animale; f) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, vendita, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; g) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. |
Art. 5 1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), l'ARPAS: a) formula alle autorità amministrative locali, anche in accordo con le indicazioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, pareri e proposte concernenti: 1) i criteri e le linee guida per l'applicazione dei limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, per la definizione degli standard di qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo; 2) le metodiche di rilevamento, campionatura e analisi; 3) il controllo delle operazioni di risanamento e di recupero dell'ambiente, delle aree marine protette, dell'ambiente marino e costiero; 4) l'esercizio delle funzioni inerenti alla promozione delle azioni di risarcimento del danno ambientale; b) fornisce alla Regione, ai comuni, alle province ed alle Aziende-USL il supporto tecnico per la predisposizione e l'attivazione di piani e programmi regionali o territoriali per l'elaborazione di normative, per la valutazione e prevenzione del rischio di incidenti rilevanti, per la valutazione d'impatto ambientale e la determinazione del danno ambientale, per la predisposizione di provvedimenti amministrativi e istruttorie, per l'approvazione di progetti e il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale e sanitaria, anche in riferimento a emergenze e rischi di carattere straordinario per l'ambiente e la popolazione nonché per la classificazione degli insediamenti produttivi ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 della G.U. n. 220 del 20 settembre 1994; c) effettua attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999 e successive modificazioni; d) formula agli enti pubblici proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico, le forme alternative di produzione energetica; e) svolge attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteoclimatiche e radarmeteorologiche; f) esegue attività analitiche e di erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dai comuni, dalle province, dalle Aziende-USL e da altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto. 2. L'ARPAS può inoltre fornire altre attività di consulenza o di verifica dell'attuazione di norme di legge in materia di tutela e protezione ambientale e di prevenzione primaria collettiva, richieste dalla Regione e dagli enti locali, nonché da altri soggetti pubblici e da privati, secondo le modalità di cui all'articolo 12. | |
Art. 6 1. L'ARPAS ed i dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL esercitano in modo coordinato ed integrato le funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria. 2. In materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, la competenza è assegnata all'ARPAS che si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL per acquisire i pareri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. 3. La Giunta regionale su proposta a firma congiunta degli Assessori della difesa dell'ambiente e dell'igiene, sanità e assistenza sociale, può emanare appositi atti di indirizzo e coordinamento, al fine di individuare modalità di collaborazione tra le strutture dell'ARPAS e i dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL. |
Art. 6 1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'ARPAS organizza e gestisce il Sistema Informativo Regionale per il Monitoraggio Ambientale e le reti di monitoraggio esistenti, anche mediante l'integrazione dei catasti e degli osservatori regionali. 2. Nello svolgimento di tali attività l'ARPAS opera in collaborazione con altri sistemi informativi di livello regionale, con il sistema informativo delle Aziende-USL , con il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) e con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. | |
Art. 7 1. La Regione stipula con le Province apposite convenzioni nelle quali vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle strutture tecniche periferiche dell'Agenzia da parte delle Province; le convenzioni regolano, altresì, la dipendenza funzionale delle strutture medesime dalla Provincia, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 02 della Legge n. 61 del 1994, per l'esercizio delle funzioni amministrative, autorizzative e di controllo in materia ambientale, attribuite ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 142 del 1990. 2. La Regione disciplina i rapporti tra ARPAS e enti locali ai sensi dell'articolo 03, comma 4, della Legge n. 61 del 1994. |
Art. 7 1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), l'ARPAS: a) promuove le attività di formazione, informazione e aggiornamento professionale degli operatori nel settore ambientale; b) realizza attività di formazione e informazione specifica sulle normative tecniche, sugli standard e sulle metodologie relative a misure, rilievi e analisi, anche al fine di acquisire protocolli operativi uniformi; c) promuove le attività di educazione ed informazione dei cittadini elaborando e mettendo in atto progetti di divulgazione e informazione finalizzati alla conoscenza dei rischi, delle potenzialità, dei problemi attinenti all'ambiente e alla sua tutela, al controllo dei fattori inquinanti e alle tecnologie e prodotti a minor impatto ambientale. | |
CAPO II Art. 8 1. Sono organi dell'ARPAS: a) il comitato regionale di indirizzo; b) il direttore generale; c) il collegio dei revisori. |
Art. 8 1. L'ARPAS può fornire prestazioni a favore di privati purché tale attività non risulti incompatibile con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività ad essa affidate e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto. Tale incompatibilità sussiste tutte le volte che il risultato delle analisi si sostanzi in illeciti amministrativi e penali. 2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'ARPAS, individua le tipologie e disciplina l'esercizio delle prestazioni di cui al comma 1, fissando in un apposito tariffario la remunerazione delle stesse. | |
Art. 9 1. Il Comitato ha compiti generali di indirizzo verso il direttore generale ed esprime pareri alla Giunta regionale in ordine alle proposte di regolamento e alle sue modifiche, al piano pluriennale, al bilancio di previsione, nonché al coordinamento delle attività di tutela ambientale. 2. Il Comitato è composto da: a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede, o un suo delegato; b) l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente; c) l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale; d) gli Assessori dell'ambiente delle Amministrazioni provinciali; e) un rappresentante dei Comuni, designato dalla sezione regionale dell'ANCI. 3. Alle sedute del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell'ARPAS. 4. Il Comitato si insedia entro trenta giorni dalla nomina della Giunta regionale e dura in carica quanto il Consiglio regionale. In sede di prima applicazione viene insediato dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 5. Il Comitato si riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni qualvolta il Presidente della Giunta regionale ne chiede la convocazione, ovvero quando lo richiede un terzo dei suoi componenti. 6. Ai componenti del Comitato non compete alcun emolumento, compenso o rimborso a carico dell'ARPAS. |
Art. 9 1. La Regione provvede, in particolare, a: a) definire, nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali delle attività di prevenzione collettiva e controllo ambientale; b) approvare il piano pluriennale di attività dell'ARPAS di cui all'articolo 23, comma 2; c) assicurare il coordinamento e l'integrazione dei diversi soggetti istituzionali operanti nei settori della protezione e del controllo ambientale e della prevenzione primaria collettiva; d) esercitare il controllo di cui all'articolo 25. | |
Art. 10 1. Il Direttore generale è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPAS, nonché della corretta gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali e del personale; a tal fine al direttore generale sono attribuiti tutti i poteri gestionali dell'ARPAS, di cui è legale rappresentante. 2. Il Direttore generale provvede in particolare: a) alla direzione, all'indirizzo ed al coordinamento della struttura centrale e dei dipartimenti provinciali dell'ARPAS; b) alla verifica e all'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi; c) alla predisposizione del piano pluriennale di attività di cui all'articolo 16; d) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 15; e) all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; f) all'approvazione del programma annuale di attività di cui all'articolo 16, delle convenzioni e degli accordi di programma di cui all'articolo 6; g) alla predisposizione e all'invio alla Giunta regionale, tramite il Comitato regionale di indirizzo, di una relazione annuale sulla attività svolta e sui risultati conseguiti; h) alla nomina dei direttori delle aree funzionali di cui all'articolo 13, nonché dei direttori dei dipartimenti provinciali di cui all'articolo 14. i) a richiedere al Presidente la convocazione del Comitato di cui all'articolo 9 in relazione all'espletamento delle attività di cui al comma 1 dello stesso articolo. 3. Il Direttore generale è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente previa intesa con l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale tra i soggetti, in possesso dei requisiti di seguito indicati, che avranno presentato apposita domanda con le modalità di cui al comma 4, in deroga a quanto previsto dalle norme vigenti per la nomina dei dirigenti degli enti regionali; a tal fine l'Assessore della difesa dell'ambiente, di concerto con l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, predispone specifico avviso da pubblicarsi nel B.U.R.A.S. almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, così come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e comunque di seguito indicati: a) età non superiore a sessantacinque anni; b) diploma di laurea; c) esperienza almeno quinquennale, acquisita nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso, in qualità di dirigente con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche acquisite presso enti o strutture pubbliche o private di medie o grandi dimensioni il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al medesimo dirigente; Non possono essere nominati Direttori generali coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 229 del 1999. 4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del Codice Civile; i contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. 5. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi si assenza o impedimento del Direttore generale le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo o dal Direttore tecnico delegato dal Direttore generale, o, in mancanza di delega, dal più anziano d'età; decorsi sei mesi si procede alla sostituzione con la contestuale nomina di un Commissario Straordinario. 6. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme proposta degli Assessori della difesa dell'ambiente e dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo. 7. L'incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni. |
Art. 10 1. Spettano ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e secondo l'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, le funzioni relative a: a) igiene, sanità pubblica, epidemiologia, medicina scolastica, medicina sportiva, educazione sanitaria, medicina legale; b) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; c) igiene degli alimenti e della nutrizione; d) igiene urbanistica, edilizia e degli ambienti confinati; e) sanità animale; f) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, vendita, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; g) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. | |
Art. 11 1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri. 2. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente dalla Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa e su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente previa intesa con l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. 3. I membri del Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 4. Ai revisori si applicano le cause di incompatibilità previste per il Direttore generale. Sono inoltre incompatibili il coniuge, i parenti e gli affini del Direttore generale, del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo entro il quarto grado. 5. Non possono essere nominati revisori i dipendenti del ruolo unico in servizio presso la Presidenza della Giunta, il Servizio Ispettivo, l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e l'Assessorato della difesa dell'ambiente. 6. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni. 7. Ai componenti del Collegio spetta un'indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti spettanti al Direttore generale; al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri membri. |
Art. 11 1. L'ARPAS ed i dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL esercitano in modo coordinato ed integrato le funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria. 2. La Giunta regionale, su proposta a firma congiunta degli Assessori della difesa dell'ambiente e dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, può emanare appositi atti di indirizzo e coordinamento al fine di individuare modalità di collaborazione tra le strutture dell'ARPAS e i dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL . 3. Presso ogni provincia sono istituiti, con decreto del Presidente della Giunta, i Comitati provinciali di coordinamento, quali organi territoriali dell'ente, al fine di assicurare l'integrazione ed il coordinamento delle attività periferiche dell'ARPAS con i servizi delle rispettive amministrazioni provinciali e comunali e con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL . 4. Il Comitato provinciale di coordinamento ha il compito di: a) definire proposte relative alle esigenze dei rispettivi ambiti territoriali da presentare al Consiglio di amministrazione dell'ARPAS per l'elaborazione dei programmi annuali di attività del dipartimento provinciale; b) effettuare periodici controlli sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti che dovranno essere comunicati al Consiglio di amministrazione. 5. Ciascun Comitato provinciale di coordinamento è presieduto dal Presidente della Provincia ed è così composto: a) dall'Assessore provinciale dell'ambiente, Vice Presidente del Comitato; b) dal Dirigente responsabile dell'Assessorato dell'ambiente della Provincia, con funzioni di segretario; c) dal Direttore del dipartimento provinciale e sub-provinciale, coincidente con gli attuali presidi multizonali di prevenzione, dell'ARPAS; d) da un rappresentante designato dall'ANCI regionale; e) dai responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL esistenti nel territorio della provincia. 6. Il Comitato provinciale di coordinamento resta in carica per la stessa durata del Consiglio provinciale e si riunisce quattro volte l'anno. Il Comitato provinciale si dota di un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute. 7. In sede di prima attuazione della presente legge, i Comitati provinciali si riuniscono entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima. | |
CAPO III Art. 12 1. L'ARPAS si articola in: a) direzione centrale; b) dipartimenti provinciali. |
Art. 12 1. Nelle materie di cui alla presente legge l'ARPAS, sulla base di accordi di programma e apposite convenzioni, assicura attività di consulenza ed eroga prestazioni tecniche, scientifiche e analitiche di supporto all'esercizio delle funzioni di prevenzione, protezione e controllo ambientali di competenza della Regione, delle province, dei comuni, delle comunità montane e dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL . 2. La Regione stipula con le province apposite convenzioni nelle quali vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle strutture tecniche periferiche dell'ARPAS da parte delle province stesse. Le convenzioni regolano altresì la dipendenza funzionale delle strutture medesime dalle province, per l'esercizio delle funzioni amministrative, autorizzative e di controllo in materia ambientale attribuite ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. Gli accordi di programma e le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 individuano, tra l'altro, gli standard qualitativi e quantitativi, i tempi e i costi delle prestazioni erogate dall'Agenzia, nonché le modalità di pronto intervento nei casi di emergenza ambientale. | |
Art. 13 1. La direzione centrale comprende due aree funzionali denominate: a) area tecnico-scientifica; b) area amministrativa. 2. L'area tecnico-scientifica provvede alla promozione, programmazione, progettazione e produzione dei servizi connessi alle attività tecnico-scientifiche dell'ARPAS; svolge inoltre le funzioni relative alla promozione ed allo sviluppo della ricerca, alla rilevazione sullo stato della stessa e sull'avanzamento delle tecnologie più innovative per la migliore tutela dell'ambiente; provvede altresì all'organizzazione delle attività di documentazione, di formazione e di aggiornamento del personale, di informazione, sensibilizzazione ed educazione dei cittadini, nonché alla gestione del sistema informativo ambientale regionale. 3. L'area amministrativa svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, nonché ogni altra attività amministrativa di carattere unitario. 4. L'organizzazione, la dotazione organica, nonché le modalità di funzionamento e l'ulteriore articolazione delle competenze delle aree funzionali sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15. 5. A ciascuna area è preposto un Direttore nominato dal Direttore generale, con provvedimento motivato, e scelto tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) età non superiore a sessantacinque anni; b) diploma di laurea: 1) in discipline tecniche o scientifiche per il direttore dell'area tecnico-scientifica; 2) in discipline giuridiche o economiche per il direttore dell'area amministrativa; c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale, acquisita negli ultimi dieci anni, in enti o strutture pubbliche o private di medie o grandi dimensioni; d) limitatamente ai direttori dell'area tecnico-scientifica lo svolgimento per almeno cinque anni di qualificata attività di direzione tecnico-scientifica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche o private. 6. I Direttori di area durano in carica quanto il Direttore generale. 7. Il rapporto di lavoro dei Direttori di area è regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il Direttore generale. 8. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i dirigenti degli enti regionali. 9. Il Direttore generale provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo. 10. L'incarico di Direttore di area comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni. |
Art. 13 1. Gli enti locali: a) concorrono alla definizione degli obiettivi generali delle attività di protezione e controllo ambientale di cui all'articolo 9, lettera a); b) esercitano le funzioni di programmazione territoriale e le funzioni amministrative di protezione e controllo loro attribuite dalle leggi; c) si avvalgono dell'ARPAS per lo svolgimento delle attività tecnico scientifiche e analitiche finalizzate all'espletamento delle funzioni di cui alla lettera b). | |
Art. 14 1. In ciascuna provincia sono istituiti i dipartimenti provinciali dell'ARPAS, che, per la realizzazione dei programmi e attività di competenza, godono di autonomia gestionale, nei limiti delle risorse loro assegnate dal Direttore generale. I dipartimenti provinciali riferiscono alle aree della direzione centrale. 2. Ad ogni dipartimento provinciale è preposto un direttore nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato, tra soggetti, previa ricognizione tra i dipendenti dell'ARPAS, in possesso dei seguenti requisiti: a) età non superiore a sessantacinque anni; b) diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche; c) esperienza almeno quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private esplicata attraverso la direzione e gestione di strutture tecnico-scientifiche in materia di tutela ambientale. 3. I direttori dei dipartimenti provinciali durano in carica quanto il Direttore generale. 4. Il rapporto di lavoro dei direttori dei dipartimenti provinciali è regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il Direttore generale. 5. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i dirigenti degli enti regionali. 6. Il Direttore generale provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo. 7. L'incarico di direttore di dipartimento provinciale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni. 8. L'organizzazione, la dotazione organica, nonché le modalità di funzionamento dei dipartimenti provinciali sono definite dal regolamento di cui all'articolo 15. 9. I dipartimenti provinciali in forza di determinazione del Direttore generale possono svolgere anche funzioni a livello interprovinciale o regionale ove questo sia necessario ai fini del miglior espletamento del servizio ed economia delle risorse. |
Art. 14 1. Sono organi dell'ARPAS: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Collegio dei revisori. | |
CAPO IV Art. 15 1. Il regolamento dell'ARPAS è predisposto dal Direttore generale, sentiti i direttori delle aree funzionali di cui all'articolo 13; il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 9; con lo stesso procedimento sono approvate le modifiche al regolamento. 2. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPAS e, in particolare, definisce: a) l'organizzazione e la dotazione organica, nonché le modalità di funzionamento delle articolazioni della direzione centrale e dei dipartimenti provinciali di cui, rispettivamente, agli articoli 13 e 14, con obbligo di apposita relazione annuale sull'attività svolta; b) i servizi istituzionali che l'ARPAS assicura alla Regione e agli enti locali; c) le modalità per la prestazione da parte dell'ARPAS di attività tecnico-scientifiche a soggetti pubblici diversi rispetto a quelli previsti alla lettera b), sulla base di apposite convenzioni, nonché a privati; d) le modalità di acquisizione di specifiche consulenze professionali; e) la contabilità dell'ARPAS, individuando anche i criteri per la tenuta di una contabilità di tipo economico. |
Art. 15 1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti scelti fra persone in possesso di comprovata e documentata competenza ed esperienza tecnico-scientifica, giuridica e manageriale nominati con decreto del Presidente della Giunta. 2. Due componenti sono designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e dall'Assessore della difesa dell'ambiente. 3. Tre componenti sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due; di essi un componente è scelto sulla base di una terna proposta dall'ANCI regionale; un componente è scelto sulla base di una terna proposta dall'UPS. 4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed elegge al proprio interno il Presidente cui è affidata la rappresentanza legale dell'ARPAS. 5. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione spettano i compensi nella misura stabilita dall'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, per il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione degli enti di cui alla tabella A allegata alla medesima legge regionale. 6. Le cause di incompatibilità relative agli incarichi dei componenti del Consiglio di amministrazione sono stabilite in base alle norme che disciplinano l'ordinamento degli enti strumentali della Regione. 7. Il Consiglio di amministrazione: a) determina gli indirizzi strategici per la gestione dell'ARPAS nell'ambito degli obiettivi generali delle attività di prevenzione collettiva, controllo ambientale e coordinamento delle attività di tutela ambientale, definiti dalla Regione; b) predispone il piano pluriennale di attività di cui all'articolo 23, comma 2; c) approva il regolamento di cui all'articolo 22; d) approva il programma annuale di attività, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo; e) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; f) predispone una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti; g) propone alla Giunta regionale i criteri generali da seguirsi nell'individuazione delle tipologie delle prestazioni a favore di privati e nella determinazione delle relative tariffe; h) nomina il Direttore generale entro trenta giorni dalla data della sua nomina. 8. In sede di prima applicazione della presente legge spettano al Consiglio di amministrazione dell'ARPAS i compiti di cui all'articolo 27, comma 2. | |
Art. 16 1. L'ARPAS svolge la propria attività sulla base di piani pluriennali e di programmi annuali. 2. Il Direttore generale predispone il piano pluriennale di attività dell'ARPAS, sulla base degli obiettivi generali di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 2. Il piano è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 9 e sentita la competente commissione consiliare che dovrà rappresentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento del piano; il piano ha, di norma, validità triennale ed ha valenza autorizzatoria. 3. Il Direttore generale, sulla base del piano pluriennale approva il programma annuale di attività dell'ARPAS. |
Art. 16 1. Il Direttore generale è preposto alla gestione operativa dell'ARPAS e risponde della corretta esecuzione degli atti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'ARPAS. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) provvede al coordinamento delle strutture centrali e periferiche dell'ARPAS; b) predispone il programma annuale, il bilancio di previsione e consuntivo, il regolamento organizzativo e quello contabile e i tariffari e li sottopone al Consiglio di amministrazione per la loro adozione; c) predispone contratti, accordi e convenzioni da sottoporre al Consiglio di amministrazione per la sottoscrizione; d) propone al Consiglio di amministrazione la dotazione di personale dell'ARPAS; e) adotta un sistema di controllo di gestione. 3. Il Direttore generale deve essere in possesso di diploma di laurea ed avere competenze ed esperienza professionale coerenti con le funzioni da svolgere. 4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale e comunque non superiore alla durata del Consiglio di amministrazione ed è a tempo pieno. L'incarico è incompatibile con quello di componente di organi di amministrazione di enti pubblici o privati e con cariche elettive pubbliche; l'incarico è subordinato, qualora il Direttore generale provenga dai ruoli della Regione o di enti da essa dipendenti o di altri enti locali, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza. 5. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale le relative funzioni sono svolte dal più anziano di età fra i direttori delle aree funzionali della struttura centrale dell'ARPAS. | |
Art. 17 1. L'ARPAS è tenuta al pareggio di bilancio. 2. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per gli enti regionali. |
Art. 17 1. Il Direttore generale, nell'espletamento delle sue funzioni, istituisce e presiede un Comitato tecnico composto dai responsabili delle aree funzionali e dai responsabili dei dipartimenti provinciali o sub-provinciali, coincidenti con gli attuali presidi multizonali di prevenzione, di cui all'articolo 21. 2. Il Comitato tecnico collabora alla predisposizione degli atti secondo le indicazioni del Direttore generale ed esprime parere su di essi nelle forme indicate dal regolamento dell'ARPAS. 3. Il Comitato tecnico elabora le linee del coordinamento tecnico scientifico per tutti i livelli organizzativi e territoriali dell'ARPAS. | |
Art. 18 1. Gli assessorati della difesa dell'ambiente e dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale esercitano il controllo sull'attività dell'ARPAS secondo le modalità e i principi di cui alle leggi regionali 26 gennaio 1995, n. 5 e 24 marzo 1997, n. 10. 2. La Giunta regionale, su conforme proposta degli Assessori della difesa dell'ambiente e dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale nomina un commissario ad acta qualora il Direttore generale non provveda, nei termini stabiliti e secondo le modalità prescritte dalla presente legge, agli atti di sua competenza così come previsti dal comma 2 dell'articolo 10. |
Art. 18 1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa e su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente previa intesa con l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. 2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 3. Ai revisori si applicano le cause di incompatibilità previste per il Direttore generale. Sono inoltre incompatibili il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del Direttore generale. 4. Non possono essere nominati revisori i dipendenti del ruolo unico in servizio presso la Presidenza della Giunta, il Servizio Ispettivo, l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e l'Assessorato della difesa dell'ambiente 5. Il Collegio dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere nominati una sola volta. 6. Ai componenti del Collegio spetta un'indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti spettanti al Presidente del Consiglio di amministrazione; al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri membri. 7 Il Collegio dei revisori dei conti elegge nel suo seno, nella prima seduta, il Presidente. | |
Art. 19 1. L'ARPAS può stipulare apposita convenzione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), ai sensi della Legge n. 61 del 1994. 2. L'ARPAS può stipulare con l'Agenzia europea per l'ambiente, con Università agli studi e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni finalizzate all'espletamento di propri compiti e attività. |
Art. 19 1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge l'ARPAS si articola in: a) una struttura centrale con valenza regionale; b) dipartimenti provinciali o sub-provinciali coincidenti con gli attuali presidi multizonali di prevenzione. | |
CAPO V Art. 20 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a nominare il direttore generale ed il collegio dei revisori dei conti, con le modalità previste agli articoli 10 e 11. 2. Fino al centottantesimo giorno successivo alla nomina di cui al comma 1, il direttore generale svolge le funzioni di commissario straordinario per il compimento dei seguenti atti: a) entro centottanta giorni dalla nomina, ricognizione che, sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la densità di attività produttive ed agricole e la presenza di recettori particolarmente sensibili, permetta di definire gli obiettivi dell'azione di protezione ambientale e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'ARPAS; b) entro centoventi giorni dalla nomina, ricognizione del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in essere dei presidi multizonali di prevenzione, dei servizi delle Aziende USL; c) entro centoventi giorni dalla nomina, ricognizione delle attrezzature e strutture laboratoristiche di controllo della qualità ambientale, di proprietà delle Province e dei Comuni e del relativo personale; d) entro centottanta giorni dalla nomina, predisposizione del regolamento di cui all'articolo 15. 3. Contestualmente alle nomine di cui al comma 1 la Giunta regionale, su conforme proposta degli Assessori della difesa dell'ambiente e dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, individua le strutture di supporto all'attività del commissario straordinario di cui al comma 2. 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su conforme proposta degli Assessori della difesa dell'ambiente e dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, individua e assegna all'ARPAS la sede, le attrezzature e la dotazione organica necessarie per garantire l'operatività della direzione centrale, utilizzando le risorse risultanti dal processo di accorpamento di dipartimenti regionali, di enti o strutture regionali. 5. Entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ARPAS è costituita con deliberazione della Giunta regionale; con il medesimo provvedimento il direttore generale è immesso nelle proprie funzioni e le risorse di cui all'articolo 23, comma 1, sono trasferite all'ARPAS. |
Art. 20 1. La struttura centrale comprende due aree funzionali denominate: a) area tecnico-scientifica; b) area amministrativa. 2. La struttura centrale dell'ARPAS svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, alla formazione e aggiornamento del personale, al coordinamento tecnico delle attività di carattere unitario. 3. L'area tecnico-scientifica provvede alla promozione, programmazione, progettazione e produzione dei servizi connessi alle attività tecnico-scientifiche dell'ARPAS; svolge inoltre le funzioni relative alla promozione ed allo sviluppo della ricerca, alla rilevazione sullo stato della stessa e sull'avanzamento delle tecnologie più innovative per la migliore tutela dell'ambiente; provvede altresì all'organizzazione delle attività di documentazione, di formazione e di aggiornamento del personale, di informazione, sensibilizzazione ed educazione dei cittadini, nonché alla gestione del sistema informativo ambientale regionale. 4. L'area amministrativa svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, nonché ogni altra attività amministrativa di carattere unitario. 5. L'organizzazione, la dotazione organica nonché le modalità di funzionamento e l'ulteriore articolazione delle competenze delle aree funzionali sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 22. 6. A ciascuna area è preposto un Direttore, nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato, scelto tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) età non superiore a sessantacinque anni; b) diploma di laurea: 1) in discipline tecniche o scientifiche, per il direttore dell'area tecnico- scientifica; 2) in discipline giuridiche o economiche, per il direttore dell'area amministrativa; c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale, acquisita negli ultimi dieci anni in enti o strutture pubbliche o private di medie o grandi dimensioni; d) limitatamente ai direttori dell'area tecnico-scientifica, lo svolgimento per almeno cinque anni di qualificata attività di direzione tecnico-scientifica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche o private. 7. I Direttori di area durano in carica quanto il Consiglio di amministrazione. 8. Il rapporto di lavoro dei Direttori di area è regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il Direttore generale. 9. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i dirigenti degli enti regionali. 10. Il Direttore generale provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo. 11. L'incarico di Direttore di area comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e non è compatibile con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni. | |
Art. 21 1. Sono assegnate all'ARPAS, con le modalità di cui all'articolo 23: a) le dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione in essere alla data del 31 dicembre 1993, nonché quelle ulteriori in essere alla data di entrata in vigore della presente legge; b) le dotazioni organiche alla data del 31 dicembre 1993 dei servizi delle Aziende USL in base alla ricognizione di cui all'articolo 21, relative al personale adibito alle funzioni ed alle attività, comprese quelle laboratoristiche, di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAS; tale assegnazione ricomprende anche i posti, con arrotondamento della somma all'unità, delle frazioni di personale comunque utilizzato per le attività trasferite; c) la quota della dotazione organica dei servizi amministrativi e tecnici delle Aziende USL sedi dei presidi multizonali di prevenzione, in proporzione alla dotazione trasferita all'ARPAS sul totale della dotazione organica; d) le dotazioni organiche della Regione o di enti regionali, relative al personale adibito prevalentemente alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAS; e) le dotazioni organiche delle province e dei comuni, relative al personale adibito prevalentemente, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAS. 2. Esperite le procedure di mobilità esterna, alla copertura dei posti vacanti nell'organico dell'ARPAS si procede mediante concorsi pubblici. 3. Per esigenze specifiche dell'ARPAS è consentito il comando presso l'agenzia stessa di personale dipendente degli enti previsti dalla normativa regionale vigente, con modalità inerenti sia il periodo che il trattamento economico conformi alla normativa regionale vigente. 4. Il Direttore generale può, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'ARPAS, acquisire specifiche consulenze professionali, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 15. 5. L'ARPAS, anche al fine di favorire l'inserimento di giovani specialisti nel proprio organico, è autorizzata ad assegnare borse di studio, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 15. |
Art. 21 1. In ogni provincia sono istituiti, come articolazione periferica dell'ARPAS, i dipartimenti provinciali o sub-provinciali, coincidenti con gli attuali presìdi multizonali di prevenzione, dotati di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal Direttore generale e articolati in settori tecnici e servizi territoriali cui competono l'espletamento delle attività laboratoristiche, tecnico strumentali e delle attività di vigilanza e controllo sul territorio. 2. Ad ogni dipartimento provinciale o subprovinciale, coincidente con gli attuali presidi multizonali di prevenzione, è preposto un direttore nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato, previa ricognizione tra i dipendenti dell'ARPAS, tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) età non superiore a sessantacinque anni; b) diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche; c) esperienza almeno quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private esplicata attraverso la direzione e gestione di strutture tecnico-scientifiche operanti in materia di tutela ambientale. 3. I direttori dei dipartimenti provinciali durano in carica quanto il Direttore generale. 4. Il rapporto di lavoro dei direttori dei dipartimenti provinciali è regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il Direttore generale. 5. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i dirigenti degli enti regionali. 6. Il Direttore generale provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo. 7. L'incarico di direttore di dipartimento provinciale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e non è compatibile con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici esso determina il collocamento in aspettativa senza assegni. | |
Art. 22 1. Sono assegnati all'ARPAS, con le modalità di cui all'articolo 23: a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei presidi multizonali di prevenzione, nonché i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei servizi delle Aziende USL adibiti alla data del 31 dicembre 1993 all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAS; b) le attrezzature di controllo ambientale di proprietà regionale, nonché altri beni mobili ed immobili e attrezzature della Regione o di enti regionali, adibiti all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAS; c) i beni, mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e di monitoraggio delle province e dei comuni, adibiti alla data di entrata in vigore della presente legge all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAS. |
Art. 2 1. Il regolamento dell'ARPAS è predisposto dal Direttore generale sentiti i direttori delle aree funzionali di cui all'articolo 20 e adottato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dal suo insediamento. 2. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPAS e, in particolare, definisce: a) l'organizzazione e la dotazione organica, nonché le modalità di funzionamento delle articolazioni della direzione centrale e dei dipartimenti provinciali di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 21; b) i servizi istituzionali che l'ARPAS assicura alla Regione e agli enti locali; c) le modalità per la prestazione da parte dell'ARPAS di attività tecnico-scientifiche a soggetti pubblici diversi rispetto a quelli previsti dalla lettera b), sulla base di apposite convenzioni, nonché a privati; d) le modalità di acquisizione di specifiche consulenze professionali; e) la contabilità dell'ARPAS, individuando anche i criteri per la tenuta di una contabilità di tipo economico. | |
Art. 23 1. La Giunta regionale, entro duecentosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della ricognizione effettuata dal direttore generale dell'ARPAS, nell'esercizio delle proprie funzioni di commissario straordinario di cui all'articolo 20, provvede a trasferire all'ARPAS le dotazioni organiche con il relativo personale in servizio, i beni mobili ed immobili, le attrezzature, indicati all'articolo 21, comma 1, lettere da a) ad e), e all'articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c), e le relative risorse finanziarie. 2. All'atto del trasferimento all'ARPAS del personale di cui al comma 1, gli enti di provenienza provvedono alla corrispondente riduzione dei ruoli organici. 3. Per l'assegnazione del personale e dei beni si procede ai seguenti adempimenti: a) i Direttori generali delle Aziende USL presentano alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le dotazioni organiche, gli elenchi del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e le relative dotazioni finanziarie dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle stesse aziende in essere sia alla data del 31 dicembre 1993, sia alla data di entrata in vigore della presente legge; b) la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone gli elenchi del personale, delle attrezzature di controllo ambientale di proprietà regionale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e delle relative dotazioni finanziarie della Regione o di enti regionali, adibiti alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAS; c) le province e i comuni individuano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il personale, i beni mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e le relative dotazioni finanziarie, adibiti alla data di entrata in vigore della presente legge all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAS, e ne propongono l'assegnazione all'ARPAS medesima; per la loro assegnazione e definitivo trasferimento all'ARPAS si provvede, entro novanta giorni dal termine della ricognizione di cui all'articolo 20, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli enti interessati. 4. Qualora gli enti di cui al comma 3, lettere a) e c), risultino inadempienti, la Giunta regionale procede, previa diffida, alla nomina di un commissario ad acta. 5. Fino alla organizzazione delle strutture amministrative dell'ARPAS e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, gli enti pubblici già titolari delle funzioni e dell'attività di cui all'articolo 3, attribuite all'agenzia stessa, continuano nella gestione amministrative del personale che dal 1° gennaio 2001 viene funzionalmente comandato presso l'ARPAS, nonché nella provvista di beni e servizi e nella manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei beni mobili ed immobili; a tal fine l'ARPAS provvede a disciplinare i rapporti con gli enti interessati per le prestazioni dei servizi e delle attività in questione mediante la stipula di atti convenzionali. |
Art. 23 1. L'ARPAS svolge la propria attività sulla base di piani pluriennali e di programmi annuali 2. Il Consiglio di amministrazione predispone il piano pluriennale di attività dell'ARPAS, nell'ambito degli obiettivi generali di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 9 e sulla base delle proposte dei Comitati provinciali di coordinamento di cui all'articolo 11. Il piano è approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare che deve rappresentare le eventuali osservazioni e integrazioni entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso; il piano ha, di norma, validità triennale ed ha valenza autorizzatoria. 3. Il Consiglio di amministrazione, sulla base del piano pluriennale, approva il programma annuale di attività dell'ARPAS. | |
Art. 24 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Legge n. 61 del 1994 (in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29), il personale assegnato e trasferito all'ARPAS a norma della presente legge, conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto dell'assegnazione e del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento, nonché il salario accessorio, secondo la contrattazione decentrata degli enti di provenienza. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza il personale dell'ARPAS è iscritto all'INPDAP. E' fatta salva l'opzione di iscrizione all'INPS, già esercitata in base alla precedente normativa nazionale. 2. Qualora entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, il Direttore generale dell'ARPAS, sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale e nel rispetto delle norme vigenti in materia di relazioni sindacali, provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato, prevedendo modalità e termini per la omogeneizzazione, secondo i parametri del contratto prevalente tra quelli applicati in via transitoria in base al comma 1 al personale assegnato all'ARPAS, dei trattamenti giuridici ed economici del personale dell'ARPAS. Tale contratto decentrato è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale e viene adeguato alla normativa contrattuale nazionale dalla data della sua entrata in vigore. 4. In deroga all'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, il personale dell'ARPAS costituisce un comparto di contrattazione unico e distinto dal comparto del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali. 5. Ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto legge n. 496 del 1993 così come convertito dalla legge n. 61 del 1994, nell'espletamento delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge il personale dell'ARPAS accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti; tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAS. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo. Il Direttore generale dell'ARPAS con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, deve disporre della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e ne fa proposta al competente Prefetto. |
Art. 24 1. L'ARPAS è tenuta al pareggio di bilancio. 2. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per gli enti regionali. | |
Art. 25 1. Le entrate dell'ARPAS sono costituite: a) fino alla determinazione da parte statale della quota del fondo sanitario nazionale, capitolo prevenzione, che sarà destinata al finanziamento dei controlli ambientali, da una quota del Fondo sanitario regionale, determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione: 1) ai posti delle dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle Aziende USL trasferiti all'ARPAS, alle relative spese per beni e servizi, ai livelli delle prestazioni tecnico-scientifiche erogate, nonché alle spese di investimento; 2) ai servizi che l'ARPAS assicura ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL ai sensi dell'articolo 7, comma 1; b) da un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività assegnate all'ARPAS, ai sensi dell'articolo 7; c) da un finanziamento regionale per la realizzazione delle attività e dei progetti specifici commissionati dalla Regione con le modalità di cui all'articolo 7; d) da contributi annuali degli enti locali per l'espletamento delle attività assegnate all'ARPAS, con le modalità di cui all'articolo 7; e) da finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'ARPAS dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dalle unità locali socio sanitarie con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6; f) da trasferimenti di quota parte del tributo inerente il conferimento dei rifiuti in discarica g) da introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di terzi, ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 9; h) da finanziamenti statali e comunitari per la realizzazione di attività e progetti specifici; i) da eventuali lasciti o donazioni. |
Art. 25 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e dell'Assessore della difesa dell'ambiente, emana direttive circa le attività ispettive ed esercita le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto legge n. 496 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994, onde assicurare il buon andamento generale e la regolarità dei procedimenti gestori posti in essere dall'ARPAS. A tal fine il Direttore generale dell'ARPAS fornisce agli Assessori competenti tutti gli atti, le informazioni e i dati richiesti. 2. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità e di merito della Giunta regionale i seguenti atti: a) programma di attività annuale; b) bilancio di previsione; c) conto consuntivo; d) definizione della struttura centrale e periferica; e) regolamenti ed altri atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici e la pianta organica. 3. Le deliberazioni sottoposte al controllo diventano esecutive qualora l'Assessore competente, entro venti giorni dal loro ricevimento, non abbia sottoposto alla Giunta regionale la proposta di annullamento, dandone contestuale notizia all'ente proponente. Sulla proposta di annullamento la Giunta decide nel termine perentorio di venti giorni. Decorso tale termine senza che la Giunta ne abbia pronunciato l'annullamento, la deliberazione diviene esecutiva. 4. Prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, l'Assessore competente può, per una sola volta, chiedere motivatamente all'ente elementi giustificativi, ovvero il riesame della deliberazione. In questo caso il termine di venti giorni entro cui deve essere sottoposta alla Giunta la proposta di annullamento decorre dalla data di ricevimento degli atti integrativi, ovvero della nuova deliberazione. 5. Per gli atti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il termine per l'esercizio del controllo è portato a quaranta giorni. | |
CAPO VI Art. 26 1. Le funzioni in materia ambientale disciplinate dalla presente legge e già attribuite dalla legislazione regionale al settore per l'igiene pubblica dell'Azienda USL sono svolte dai dipartimenti provinciali dell'ARPAS territorialmente competenti. |
Art. 26 1. Al fine di agevolare l'espletamento dei propri compiti l'ARPAS stipula appositi accordi con l'Agenzia Europea per la protezione dell'ambiente, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, con altre Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e con enti e istituti di ricerca nazionali ed internazionali, pubblici e privati. | |
Art. 27 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante utilizzo di una quota delle risorse destinate agli interventi previsti nella macrovoce "Prevenzione" del Fondo sanitario nazionale, da individuarsi in sede del riparto annuale della stessa, e mediante storno di cui al comma 2 per gli anni 2000-2002 e per gli anni successivi con la legge di bilancio. 2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2000 - 2002 sono introdotte le seguenti variazioni: In diminuzione 12 - SANITÀ Cap. 12103/01 - Somme da ripartire alle Aziende USL per il concorso nel ripiano dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali per gli anni 1992, 1993 e 1994 (Art. 65, L.R. 26 gennaio 1995, n. 5) 2000
lire
70.000.000 In aumento Cap. 12206 - (N.I.) - 1.1.1.4.1.1.01.01 (10.00) Cat. progr. 17 Spese per l'avviamento e per le indennità agli organi istituzionali e al collegio dei revisori all'Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente - ARPAS 2000
lire
70.000.000 Cap. 12207 - (N.I.) 2.1.1.6.2.2.08.08 (10.00) Cat. progr. 17 - AS - Quota del Fondo sanitario nazionale destinata all'Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente - ARPAS per il finanziamento delle spese di parte corrente P.M. |
Art. 27 1. Gli organi dell'ARPAS sono nominati, in prima attuazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro trenta giorni dalla scadenza dei relativi mandati. 2. Il Consiglio di amministrazione provvede: a) entro centottanta giorni dalla nomina, ad una ricognizione che, sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la densità di attività produttive ed agricole e la presenza di recettori particolarmente sensibili, permetta di definire gli obiettivi dell'azione di protezione ambientale e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'ARPAS; b) entro centoventi giorni dalla nomina, alla ricognizione del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in essere, dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle Aziende-USL ; c) entro centoventi giorni dalla nomina, alla ricognizione delle attrezzature e delle strutture laboratoristiche di controllo della qualità ambientale di proprietà delle province e dei comuni e del relativo personale; d) entro centottanta giorni dalla nomina, alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 22. 3. Contestualmente alle nomine di cui al comma 1, la Giunta regionale, su conforme proposta degli Assessori della difesa dell'ambiente e dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, individua le strutture di supporto al Consiglio di amministrazione per le attività di cui al comma 2. 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su conforme proposta degli Assessori della difesa dell'ambiente e dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, individua e assegna all'ARPAS la sede, le attrezzature e la dotazione organica necessarie per garantire l'operatività della direzione centrale, utilizzando le risorse risultanti dal processo di accorpamento di dipartimenti regionali e di enti o strutture regionali. 5. Entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ARPAS è costituita con deliberazione della Giunta regionale e le risorse di cui all'articolo 30, comma 1, sono trasferite all'ARPAS. | |
Art. 28 1. Sino alla costituzione dell'ARPAS gli attuali presidi multizonali di prevenzione e le Province continuano a svolgere l'attività prestata al momento dell'entrata in vigore della presente legge. |
Art. 28 1. Sono assegnate all'ARPAS, con le modalità di cui all'articolo 30: a) le dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione in essere alla data del 31 dicembre 1993, nonché quelle ulteriori in essere alla data del 31 dicembre 2000; b) le dotazioni organiche dei servizi delle Aziende-USL in essere alla data del 31 dicembre 1993 sulla base della ricognizione di cui all'articolo 27, relative al personale adibito alle funzioni ed alle attività, comprese quelle laboratoristiche, di cui all'articolo 3, attribuite all'ARPAS; tale assegnazione ricomprende anche i posti, con arrotondamento della somma all'unità, delle frazioni di personale comunque utilizzato per le attività trasferite; c) la quota della dotazione organica dei servizi amministrativi e tecnici delle Aziende-USL sedi dei presidi multizonali di prevenzione, in proporzione alla dotazione trasferita all'ARPAS sul totale della dotazione organica; d) le dotazioni organiche della Regione o di enti regionali, relative al personale adibito prevalentemente alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAS; e) le dotazioni organiche delle province e dei comuni relative al personale adibito prevalentemente, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAS. 2. Esperite le procedure di mobilità esterna, alla copertura dei posti vacanti nell'organico dell'ARPAS si procede mediante concorsi pubblici. 3. L'ARPAS è autorizzata ad assegnare borse di studio, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 22. | |
Art. 29 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi della normativa regionale vigente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Sardegna. |
Art. 29 1. Sono assegnati all'ARPAS, con le modalità di cui all'articolo 30: a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei presidi multizonali di prevenzione, nonché i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei servizi delle Aziende-USL adibiti, alla data del 31 dicembre 1993, all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 3, attribuite all'ARPAS; b) le attrezzature di controllo ambientale di proprietà regionale, nonché altri beni mobili ed immobili ed attrezzature della Regione o di enti regionali, adibiti all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 3, attribuite all'ARPAS; c) i beni, mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e di monitoraggio delle province e dei comuni, adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 3, attribuite all'ARPAS. | |
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Art. 30 1. La Giunta regionale, entro duecentosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della ricognizione di cui all'articolo 27 effettuata dal Consiglio di amministrazione dell'ARPAS, provvede a trasferire all'ARPAS le dotazioni organiche con il relativo personale in servizio, i beni mobili ed immobili e le attrezzature indicati all'articolo 28, comma 1, lettere a), b), c), d) e) e all'articolo 29, comma 1, lettere a), b), c) e le relative risorse finanziarie. 2. All'atto del trasferimento all'ARPAS del personale di cui al comma 1, gli enti di provenienza provvedono alla corrispondente riduzione dei ruoli organici. 3. Per l'assegnazione del personale e dei beni si procede ai seguenti adempimenti: a) i Direttori generali delle Aziende-USL presentano alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le dotazioni organiche, gli elenchi del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e le relative dotazioni finanziarie dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle aziende stesse, in essere sia alla data del 31 dicembre 1993 (e al 31 dicembre 2000 per i presidi multizonali di prevenzione), sia alla data di entrata in vigore della presente legge; b) la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone gli elenchi del personale, delle attrezzature di controllo ambientale di proprietà regionale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e delle relative dotazioni finanziarie della Regione o di enti regionali, adibiti alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 3, attribuite all'ARPAS; c) le province e i comuni individuano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il personale, i beni mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e le relative dotazioni finanziarie, adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, attribuite all'ARPAS e ne propongono l'assegnazione all'ARPAS medesima; per la loro assegnazione e definitivo trasferimento all'ARPAS si provvede, entro novanta giorni dal termine della ricognizione di cui all'articolo 27, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli interessati. 4. Qualora gli enti di cui al comma 3, lettere a) e c), risultino inadempienti, la Giunta regionale procede, previa diffida, alla nomina di un commissario ad acta. 5. Fino alla organizzazione delle strutture amministrative dell'ARPAS e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, gli enti pubblici già titolari delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 3, attribuite all'ARPAS, continuano nella gestione amministrativa del personale che dal 1° giugno 2002 viene funzionalmente comandato presso l'ARPAS, nonché nella provvista di beni e servizi e nella manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei beni mobili ed immobili; a tal fine l'ARPAS provvede a disciplinare i rapporti con gli enti interessati, per le prestazioni dei servizi e delle attività mediante la stipula di atti convenzionali. | |
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Art. 31 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 496 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994 (in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29), il personale assegnato e trasferito all'ARPAS, a norma della presente legge, conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto dell'assegnazione e del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento, nonché il salario accessorio, secondo la contrattazione decentrata degli enti di provenienza. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza il personale dell'ARPAS è inscritto all'INPDAP. E' fatta salva l'opzione di iscrizione all'INPS, già esercitata in base alla precedente normativa nazionale. 2. Al personale dell'ARPAS si applica il trattamento economico e normativo previsto per il personale del comparto della sanità. 3. Ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto legge n. 496 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994, nell'espletamento delle attività di controllo e di vigilanza di cui alla presente legge il personale dell'ARPAS accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti; tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAS. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo. Il Direttore generale dell'ARPAS con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, dispone della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in base alle norme vigenti. | |
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Art. 32 1. Le entrate dell'ARPAS sono costituite: a) fino alla determinazione da parte statale della quota del fondo sanitario nazionale, capitolo prevenzione, che sarà destinata al finanziamento dei controlli ambientali, da una quota del Fondo sanitario regionale, determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione: 1) ai posti delle dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle Aziende-USL trasferiti all'ARPAS, alle relative spese per beni e servizi, ai livelli delle prestazioni tecnico-scientifiche erogate nonché alle spese di investimento; 2) ai servizi che l'ARPAS assicura ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL ai sensi dell'articolo 6, comma 1; b) da un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività assegnate all'ARPAS, ai sensi dell'articolo 12; c) da contributi annuali degli enti locali per l'espletamento delle attività assegnate all'ARPAS con le modalità di cui all'articolo 12, comma 1; d) da finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'ARPAS dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dalle Aziende-USL con le modalità di cui all'articolo 12, comma 1; e) da trasferimenti di quota parte del tributo inerente il conferimento dei rifiuti in discarica; f) da introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di terzi; g) da finanziamenti statali e comunitari per la realizzazione di attività e progetti specifici; h) da eventuali lasciti o donazioni. | |
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Art. 33 1. Le funzioni in materia ambientale disciplinate dalla presente legge e già attribuite dalla legislazione regionale al settore dell'igiene pubblica dell'Azienda-USL sono svolte dai dipartimenti provinciali dell'ARPAS territorialmente competenti. 2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 02 del decreto legge n. 496 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994, la Regione, attraverso apposite leggi da adottare entro il 1° gennaio 2003, ricompone in un quadro organico le funzioni amministrative in materia di prevenzione e tutela ambientale. | |
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Art. 34 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 314.000.000 per l'anno 2002 ed in lire 470.000.000 per l'anno 2003, si fa fronte mediante utilizzo di una quota delle risorse già destinate agli interventi previsti nella macrovoce "Prevenzione" del Fondo sanitario nazionale e fanno carico alle sottoelencate UPB del bilancio della Regione per gli anni 2002/2003. Alla determinazione degli oneri per gli anni successivi al 2003 si provvede con legge di bilancio. 2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003 sono introdotte le seguenti variazioni: SPESA 12 - SANITÀ In diminuzione UPB S12.027 - Spese per il Servizio Sanitario Regionale - Parte corrente (Cap. 12102) 2001
lire
--------- 2002 lire
314.000.000 2003
lire
470.000.000 In aumento UPB S12.064 (N.I.) - Serv. O6 TIT. I (04.33) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna - Parte corrente 2001
lire
--------- 2002
lire
314.000.000 2003
lire
470.000.000 | |
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Art. 35 1. Alla data di costituzione dell'ARPAS sono soppressi i presidi multizonali di prevenzione (PMP) di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34 e fino all'emanazione del decreto di costituzione dell'ARPAS di cui all'articolo 27, valgono le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto legge n. 496 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994. |