CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 92
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore dell'industria,
PIRASTU
il 13 giugno 2000Riordino degli interventi a sostegno dello sviluppo industriale
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
1. La Regione Sardegna in oltre cinquanta anni di autonomia ha prodotto una legislazione molto vasta in materia industriale. Tale legislazione è particolarmente complessa e con procedure disomogenee nella sua gestione. Alcune delle leggi esistenti sono inoltre particolarmente obsolete e non risultano adeguate ai principi dettati dall'Unione Europea in materia di aiuti di stato. Pertanto con il presente disegno di legge s'intende riordinare e razionalizzare gli incentivi, i contributi e gli aiuti di ogni genere stabiliti dalla Regione a sostegno dello sviluppo industriale al fine di promuovere la crescita economica, l'occupazione e la competitività del sistema produttivo. Questo processo di codificazione del sistema potrà inoltre, nel contesto di un confronto con l'esterno, facilitare chi vuole investire in Sardegna indicando un quadro organico degli interventi previsti dalla nostra Regione a sostegno dello sviluppo economico. Il disegno di legge disciplina altresì gli interventi a sostegno dell'industria conferiti dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 21 aprile 1998 n. 112 ed adegua la normativa regionale alle norme fondamentali recate dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123.
2. Gli indirizzi fondamentali del presente disegno di legge sono: una finalizzazione degli interventi regionali volti sia allo sviluppo del sistema produttivo regionale sia al mantenimento delle iniziative esistenti, e sia alla creazione di nuova imprenditoria giovanile e femminile; lo snellimento e razionalizzazione degli interventi; la conformità degli interventi stessi alla normativa dell'Unione Europea.
3. Con il presente disegno di legge si è mirato a meglio finalizzare l'insieme degli interventi regionali, individuando le tipologie di intervento e le iniziative meritevoli del concorso regionale. Le attività ed iniziative agevolabili sono indicate già nell'articolato del disegno di legge ed a ciascuna di esse è dedicato un apposito Titolo: il sostegno degli investimenti aziendali (Titolo II); la creazione di una nuova imprenditoria giovanile nel settore industriale (Titolo III); la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale (Titolo IV); il sostegno delle maggiori esigenze di capitale circolante delle aziende, connesse all'attuazione di programmi di sviluppo (Titolo V); gli interventi a sostegno dello sviluppo della domanda e dell'offerta di servizi alle imprese (Titolo VI); interventi a sostegno dell'internazionalizzazione e dell'associazionismo economico e commerciale (Titolo VII); interventi a sostegno delle esportazioni verso paesi extracomunitari (Titolo VIII); interventi a sostegno dell'assestamento finanziario delle imprese (Titolo IX); interventi a sostegno delle aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive (Titolo X); interventi a sostegno dello sviluppo dei distretti industriali (Titolo XI); interventi di agevolazione all'industria conferiti dallo Stato alla Regione (Titolo XII). Per ciascuna iniziativa agevolabile sono individuati i soggetti beneficiari, le spese ammissibili e gli aiuti erogabili.
4. Nel quadro degli interventi regionali a sostegno dello sviluppo industriale con il presente disegno di legge si è previsto di incentivare le esportazioni delle industrie sarde verso i Paesi Extracomunitari, nel rispetto delle norme dettate dall'Unione Europea. Le imprese industriali sarde, in un mercato che si globalizza, in mancanza di misure correttive sono destinate a perdere di competitività. Solo attraverso la collocazione dei prodotti sardi sui mercati esterni potranno essere aumentate le produzioni e quindi la manodopera locale, i redditi ed in ultima analisi i consumi. Riveste quindi particolare importanza per la Regione favorire, nel rispetto dei principi e dei vincoli e la loro evoluzione derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, le esportazioni delle piccole e medie imprese industriali aventi sede legale e stabilimenti produttivi nel territorio della Sardegna. Le misure di sostegno individuate si indirizzano verso una internazionalizzazione della struttura economica sarda. Vi è infatti la consapevolezza che la battaglia per lo sviluppo si gioca soprattutto oltre la riviera, al di là dei confini della nostra isola.
5. Nella predisposizione del presente disegno di legge si è tenuto conto, per alcune tipologie di interventi, del testo di analogo disegno di legge approvato, nel corso della passata legislatura dalla competente commissione consiliare.
6. Il disegno di legge recepisce le norme fondamentali di riforma recate dal decreto legislativo n. 123 del 1998, riservando a questa materia il Titolo XII dell'articolato proposto. In particolare si prevedono soltanto tre procedure di gestione degli interventi (Titolo XIV): automatica, valutativa o negoziale. Si prevede l'obbligo di pubblicità delle disponibilità finanziarie esistenti per ciascuna tipologia di interventi. Si regola in termini conformi alle norme sulla concorrenza il rapporto della Regione con gli istituti convenzionati, recependo così le nuove norme stabilite dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 recante modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria. Vengono disciplinate le procedure di erogazione degli aiuti, le ispezioni, i controlli verso i soggetti beneficiari, le procedure di revoca degli aiuti e le sanzioni.
7. Come già più sopra affermato il presente disegno di legge ha inteso anche adeguare gli interventi alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, con un recepimento dinamico. In particolare per quanto riguarda la materia del presente disegno di legge, si riportano di seguito i principali atti emanati dalla Commissione Europea:
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 288/2 del 9.10.1999);
- Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (GUCE C 107 del 7.4.1998);
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GUCE C 74 del 10.3.1998);
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GUCE C 213 del 23.7.1996);
- Comunicazione relativa agli aiuti "de minimis" (GUCE C 68 del 6.3.1996);
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo (GUCE C 45 del 17.2.1996);
- Orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (GUCE C 29 del 2.2.1996);
- Orientamenti in materia di aiuti all'occupazione (GUCE C 334 del 12.2.1995);
- Decisione della Commissione relativa agli investimenti destinati alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli (GUCE L 79 del 23.3.1994);
- Comunicazione relativa alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera (GUCE C 307 del 13.11.1993).
8. Il Titolo XIV del disegno di legge riportante le disposizioni finali e transitorie, reca l'abrogazione di una serie di leggi regionali in materia di agevolazioni alle attività industriali oltre alla soppressione ed unificazione di fondi regionali costituiti ai sensi di norme regionali preesistenti. Infine il disegno di legge prevede al Titolo XV le disposizioni finanziarie ove vengono ricollocati in apposito capitolo destinato al finanziamento del presente disegno di legge tutti gli stanziamenti ed i fondi regionali relativi alle leggi abrogate.
TESTO DEL |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
TITOLO I Art. 1 1. La presente legge ha lo scopo di riordinare e razionalizzare gli incentivi, i contributi ed i benefici di qualsiasi genere, stabiliti dalla Regione Autonoma della Sardegna a sostegno dello sviluppo industriale al fine di promuovere la crescita economica, l'occupazione e la competitività del sistema produttivo. 2. La presente legge disciplina, altresì, gli interventi a sostegno dell'industria conferiti dallo Stato alla Regione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 21 aprile 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1991, n. 59), ed adegua la normativa regionale alle norme fondamentali recate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese). |
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Art. 2 1. Gli interventi regionali previsti dalla presente legge sono diretti a sostenere e sviluppare le seguenti iniziative: a) gli investimenti aziendali; b) la creazione di nuova imprenditoria giovanile nel settore industriale; c) la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale; d) il sostegno delle maggiori esigenze di capitale circolante delle aziende connesse all'attuazione di programmi di sviluppo; e) lo sviluppo della domanda e dell'offerta di servizi alle imprese; f) l'internazionalizzazione ed associazionismo economico e commerciale; g) gli interventi a sostegno delle piccole e medie imprese per favorire l'esportazione di prodotti verso i Paesi extracomunitari; h) l'assestamento finanziario delle imprese; i) lo sviluppo di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive; l) lo sviluppo di distretti industriali. 2. Per ciascuna tipologia di iniziative agevolabili è preventivamente stabilito il limite massimo, ed eventualmente anche il limite minimo, delle spese ammissibili agli interventi regionali. |
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Art. 3 1. Possono accedere agli interventi regionali previsti dalla presente legge i soggetti beneficiari espressamente individuati nei successivi titoli, in relazione a ciascuna tipologia di interventi. 2. In tutti i casi in cui sono individuati come soggetti beneficiari, si considerano "piccole" o "medie" o "grandi" imprese, quelle, di qualunque forma giuridica, corrispondenti agli specifici parametri dimensionali previsti dalle disposizioni dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato e recepiti dalla normativa nazionale con Decreto del Ministero dell'Industria del 18 settembre 1997, pubblicato sulla G.U. dell'1 ottobre 1997, n. 229 e successive integrazioni e modifiche. Ai fini della determinazione del parametro dimensionale, per le società cooperative si considerano tra gli occupati anche i soci d'opera. 3. Alle imprese operanti nei settori di attività economica considerati "sensibili" e disciplinati da normative specifiche dell'Unione Europea si applicano, in ogni caso, le limitazioni previste dalle stesse normative specifiche. Tra detti settori sono attualmente individuati quelli della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca, dell'industria carbonifera, della siderurgia, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, dei trasporti e dell'industria automobilistica. Le limitazioni sono meglio individuate nel punto 2.4 della Circolare del Ministero dell'Industria n. 234363 del 20 novembre 1997 e specificate nell'allegato 3 della stessa Circolare e successive modifiche ed integrazioni. |
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Art. 4 1. Gli interventi sono attuati tramite la concessione dei seguenti aiuti, ovvero di combinazione degli stessi: a) contributi in conto capitale; b) contributi in conto interessi; c) contributi in conto canoni su operazione di locazione finanziaria e/o contratti assimilabili; d) concessione di garanzie; e) contributi a parziale copertura di determinate spese; f) finanziamenti a tasso agevolato. 2.I suddetti aiuti sono sempre espressi al valore lordo. |
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Art. 5 1. Gli interventi sono disposti nel rispetto dei principi e delle disposizioni applicative dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato. A questo fine, l'intensità massima di determinati aiuti, le misure di cumulo tra diversi aiuti nonché l'individuazione dei settori economici considerati sensibili, previsti dalla presente legge, possono, ove necessario, essere adeguate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta adottata su proposta dell'Assessore dell'industria, in modo da renderle compatibili con eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni comunitarie. 2. In tutti i casi, gli interventi non possono superare l'intensità massima dell'aiuto, calcolata in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL), prevista dalle disposizioni dell'Unione Europea per l'area interessata e per la corrispondente dimensione dell'impresa. 3. Nei casi consentiti dalla legge un aiuto regionale può essere cumulato, per la stessa iniziativa agevolabile, con altri aiuti regionali o nazionali o comunitari a condizione, ed in misura tale, che l'ammontare complessivo degli aiuti non sia superiore al massimale di aiuto, calcolato in ESN o in ESL, previsto dalle disposizioni comunitarie per l'area interessata e per la corrispondente dimensione dell'impresa beneficiaria. 4. Gli aiuti previsti dalla presente legge conformi alla regola comunitaria "de minimis" possono essere concessi a prescindere dalla dimensione delle imprese beneficiarie. Sono tuttavia escluse da detti aiuti le imprese operanti nei settori siderurgico e carbonifero (nei limiti di cui alla Decisione 2496/96/CECA - G.U.C.E. L388 del 28.12.96), delle costruzioni navali (nei limiti di cui al Regolamento CE 1904/96 - G.U.C.E. L251 del 3.10.96), della produzione di prodotti agricoli, della pesca, nonché dei trasporti nel caso di acquisto di mezzi di trasporto. Il cumulo di più aiuti "de minimis" è consentito purché l'ammontare dei medesimi aiuti non superi il massimale previsto dalla regola comunitaria "de minimis". 5. In tutti gli atti e provvedimenti adottati in attuazione della presente legge gli importi sono determinati sia in euro che in lire italiane, finché queste avranno corso. |
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Art. 6 1. I procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di cui alla presente legge si conformano ai principi ed alle norme fondamentali del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, così come recepiti nel titolo XII della presente legge. 2. Le modalità di attuazione degli interventi sono regolate mediante apposite direttive, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6. 3. Gli interventi sono attuati con procedura automatica o valutativa o negoziale, di cui ai successivi articoli 46, 47 e 48. Per ciascuna tipologia di interventi la relativa procedura è individuata dalla legge. |
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TITOLO II Art. 7 1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte delle tipologie di investimento di seguito esplicitate: a) costruzione di nuovo impianto produttivo; b) ampliamento: l'iniziativa che, attraverso l'incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volta ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti attuali o di altri similari (ampliamento orizzontale) e/o a creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi attuali (ampliamento verticale), sempre che gli impianti preesistenti presentino un valore rilevante rispetto ai nuovi immobilizzi fissi; c) ammodernamento: l'iniziativa che sia volta ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi; d) ristrutturazione: il progetto diretto alla riorganizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico dell'impresa; e) riconversione: il progetto diretto ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti; f) riattivazione: l'iniziativa che ha come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi; g) trasferimento: l'iniziativa volta a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti che, qualora non riconducibili ad una delle tipologie di cui alle lettere precedenti, siano determinate da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata. 2. I soggetti beneficiari sono le imprese industriali - in qualsiasi forma costituite - e le imprese, costituite in forma di società, fornitrici di servizi connessi alle attività industriali. 3. Gli interventi sono attuati con procedura valutativa o negoziale. 4. Gli interventi di cui al presente articolo, sulla base di apposite norme regionali che autorizzino specifici stanziamenti aggiuntivi, possono essere destinati a favore di determinate aree svantaggiate del territorio regionale. Gli interventi di cui al presente Titolo sono destinati anche alle iniziative relative alla riconversione delle aree minerarie. 5. Le agevolazioni di cui al presente titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni, ottenute per la stessa tipologia di intervento, previste da leggi nazionali o regionali. |
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Art. 8 1. Sono considerate ammissibili agli aiuti le spese per investimenti aziendali relative a: a) suolo aziendale, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature, insieme considerate come "base-tipo" degli investimenti aziendali; b) studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, progettazioni e direzione lavori, oneri per le concessioni edilizie e i collaudi di legge; c) acquisizione di brevetti, di marchi, di licenze di sfruttamento, di programmi informatici, di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate. 2. Per le imprese industriali le spese di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono ammissibili agli aiuti entro il limite massimo del 15% della base-tipo dell'investimento. 3. Nel caso di investimenti aziendali di imprese fornitrici di servizi connessi alle attività industriali, non sono considerate ammissibili le spese relative al suolo aziendale e ai fabbricati e le spese di cui alla lettera b) del comma 1, semprechè le stesse imprese non siano iscritte all'INPS settore industria. 4. In caso di riattivazione di stabilimenti esistenti, le spese relative all'acquisto di tali cespiti sono ammissibili purché siano effettuate a condizioni di mercato e siano detratti i cespiti oggetto di aiuti pubblici prima dei dieci anni antecedenti la riattivazione. 5. Tutte le spese di cui al comma 1 devono essere destinate esclusivamente all'attività aziendale, risultare pertinenti e congrue ed essere effettuate a condizioni di mercato. 6. I beni immobili oggetto degli aiuti devono restare vincolati nell'azienda per almeno dieci anni, gli altri beni per almeno cinque anni. |
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Art. 9 1. Per sostenere la realizzazione degli investimenti aziendali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere cumulativamente i seguenti aiuti: a) un contributo in conto capitale fino al 40% delle spese ammissibili; b) un contributo in conto interessi su finanziamenti di durata non superiore a 15 anni o in conto canoni su operazioni di leasing ordinario, pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata ad un tasso pari al 36% dello stesso tasso di riferimento; l'ammontare complessivo del finanziamento agevolabile e del contributo in conto capitale non può essere superiore al 75% della spesa d'investimento ammissibile. 2. Qualora almeno un terzo delle spese ammissibili sia relativo all'acquisizione di impianti, macchinari e attrezzature con contenuto tecnologico d'avanguardia, tali da consentire significative innovazioni di prodotto o di processo produttivo, il contributo in conto capitale di cui al comma 1, lettera a) è elevabile fino al 45%. 3. Gli aiuti di cui ai commi precedenti possono essere concessi alle piccole o medie imprese. Per le grandi imprese, i medesimi aiuti possono essere concessi entro gli stessi limiti di intensità decurtati del 15%. 4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono, in tutti i casi, condizionati ad un apporto di risorse, esenti da qualsiasi aiuto pubblico, a carico del soggetto beneficiario, nella misura di almeno il 25% della spesa d'investimento ammissibile. |
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Art. 10 1. Allo scopo di promuovere l'imprenditoria femminile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere le maggiori intensità di aiuto previste dall'articolo 9, comma 2, anche nei casi in cui i soggetti beneficiari degli interventi siano piccole imprese aventi i seguenti requisiti: a) società di capitali nelle quali almeno due terzi del capitale spettino a donne e gli organi di amministrazione siano costituiti per almeno due terzi da donne; b) società cooperative e di persone costituite per almeno due terzi da donne; c) imprese individuali di cui siano titolari donne. 2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 8 e all'articolo 9, comma 4. |
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Art. 11 1. Qualora gli interventi riguardino grandi progetti d'investimento in qualsiasi settore industriale, essi devono essere, caso per caso, preventivamente notificati alla Commissione Europea per la necessaria autorizzazione e devono osservare le disposizioni recate dalla "Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento" (GUCE C107 del 7.4.1998 e successive modifiche). 2. Sono considerati grandi progetti d'investimento quelli che abbiano uno dei seguenti requisiti: a) costo totale del progetto d'investimento aziendale pari o superiore a 50 milioni di euro, più un'intensità di aiuto cumulata, espressa in percentuale delle spese d'investimento ammissibili, pari o superiore al 50% del massimale degli aiuti alle grandi imprese vigente nell'area considerata, più un aiuto per ogni posto di lavoro creato pari o superiore a 40.000 euro; b) aiuto totale richiesto pari o superiore a 50 milioni di euro. 3. Gli aiuti eventualmente concessi a sostegno di grandi progetti d'investimento non possono comunque superare un quarto dell'ammontare degli aiuti a sostegno degli investimenti aziendali, disponibili nello stesso bando o nello stesso esercizio finanziario regionale. |
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TITOLO III Art. 12 1. Per favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, la Regione interviene a sostegno degli investimenti aziendali finalizzati alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali da parte di nuovi imprenditori. 2. I soggetti beneficiari sono le cooperative di produzione e di lavoro, nonché le società in qualunque forma costituite, formate prevalentemente da giovani tra i 18 e 29 anni, le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in misura non inferiore al 60% ai medesimi oppure formate esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35 anni. Soggetti beneficiari potranno inoltre essere ditte individuali la cui titolarità sia di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. 3. Gli interventi sono attuati con procedura valutativa. |
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Art. 13 1. Sono considerate ammissibili agli aiuti le spese per investimenti aziendali relative a : a) suolo aziendale, fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature, allacciamenti; b) studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, progettazione e direzione lavori, oneri per le concessioni edilizie e i collaudi di legge; c) acquisizione di brevetti, di marchi, di licenze di sfruttamento, di programmi informatici, di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate che servano durevolmente al ciclo produttivo ed all'esercizio. 2. Le spese ammissibili di cui al comma 1 non possono superare il complessivo importo di 1.600.000 euro (unmilioneseicentomila). Le spese per studi di fattibilità, comprensivi dell'analisi di mercato, ammissibili sono calcolate in percentuale all'investimento complessivo secondo i seguenti scaglioni: a) fino a 500.000 euro 2%; b) da oltre 500.000 e fino a 1 milione di euro 1,5% c) da oltre 1 e fino a 1.600.000 euro 1%. Le spese per l'acquisizione del terreno e per opere edilizie possono arrivare fino al 40% della spesa complessiva per investimenti. 3. Tutte le spese di cui al comma 1 devono essere destinate esclusivamente all'attività aziendale, risultare pertinenti e congrue ed essere effettuate a condizioni di mercato. 4. Tutte le spese ammissibili di cui al comma 1. devono essere effettuate solo dopo la presentazione della domanda. 5. I beni immobili oggetto degli aiuti devono restare vincolati nell'azienda per almeno dieci anni, gli altri beni per almeno cinque anni. |
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Art. 14 1. Per sostenere la realizzazione degli investimenti aziendali di cui al presente Titolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti aiuti: a) un contributo in conto capitale fino al 50% delle spese ammissibili; b) un contributo in conto interessi su finanziamenti di durata non superiore a 15 anni o in conto canoni su operazioni di leasing ordinario, pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata calcolata ad un tasso pari al 20% delle stesso tasso di riferimento. L'ammontare complessivo del finanziamento agevolato e del contributo in conto capitale non può essere superiore al 80% della spesa di investimento ammissibile. 2. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere i seguenti aiuti a fronte delle spese di gestione sostenute dall'azienda nei primi due anni di attività: a) 50% delle spese ritenute ammissibili nel primo anno di attività, entro il limite di 300.000 euro di contributo; b) 50% delle spese ritenute ammissibili nel secondo anno entro il limite di 200.000 euro di contributo. Le spese di gestione ammissibili sono quelle relative a materie prime, semilavorati, servizi ricevuti concernenti l'attività di progetto, oneri finanziari, canoni di locazione, canoni di leasing limitatamente alla quota interessi, spese per la formazione del personale. Non sono ritenute ammissibili le spese di gestione relative a oneri per il mutuo agevolato, oneri derivanti da debiti verso fornitori, tasse e oneri contributivi, rimborsi a soci prestatori d'opera, beni e servizi resi da soggetti che siano stati o siano soci ed amministratori, spese di rappresentanza, viaggi e soggiorni. Le spese di gestione sono ammissibili al contributo solo se sostenute dopo la data di inizio dell'attività produttiva. |
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TITOLO IV Art. 15 1. La Regione costituisce presso istituti di credito appositamente convenzionati e presso la Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (S.F.I.R.S.) un fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale e per facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico di imprese industriali, classificate PMI, aventi gli impianti in Sardegna che pur possedendo intrinseci requisiti di validità produttiva, si trovino in difficoltà a proseguire l'attività e con particolare riguardo alle imprese colpite da eventi congiunturali. 2. Sono ammesse ai benefici di cui al presente Titolo le PMI industriali - come identificate dall'articolo 3 - in difficoltà che presentano un programma di risanamento nell'ambito di oggettivi requisiti di validità tecnico-economica, di organizzazione produttiva e di mercato. 3. Sono considerate in difficoltà le imprese che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) in caso di società di capitali, qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; b) in caso di società di persone, qualora abbia perduto più della metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto di tali fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; c) qualora ricorrano, per qualunque forma societaria, le condizioni previste per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale di insolvenza. 4. Il programma di cui sopra deve in particolare evidenziare la natura congiunturale, interna e/o esterna all'azienda, che ha determinato la situazione di crisi e deve altresì definire il quadro di riequilibrio economico e finanziario dell'azienda. |
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Art. 16 1. Per la realizzazione degli scopi precisati nell'articolo 15, le disponibilità del fondo sono utilizzate, alle condizioni particolari che si ravvisano rispondenti ai singoli casi concreti, per il compimento delle seguenti operazioni: a) finanziamenti di durata non superiore a 12 anni ad un tasso pari al 36% del tasso di riferimento per le operazioni di credito industriale, sotto forma di mutui, aperture di credito, sconti cambiari, riporti, anticipazioni su crediti derivanti da forniture, su titoli, su merci ed acquisto obbligazioni, anche per operazioni di acquisto di impianti inattivi per la loro riattivazione produttiva; b) finanziamenti di durata non superiore a 12 anni ad un tasso pari al 36% del tasso di riferimento per le operazioni di credito industriale, a persone e società che assumono partecipazioni nelle imprese di cui all'articolo 15, ai fini del loro riassetto. 2. Il finanziamento concedibile a ciascuna impresa è commisurato alle reali esigenze del risanamento, quali risultano dalla struttura finanziaria complessiva e dell'occupazione, e non può superare i 18.000 euro per addetto, nei casi di mantenimento dei livelli occupativi, e i 23.000 euro per ogni nuovo occupato. |
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Art. 17 1. Sono escluse dai finanziamenti le imprese operanti nei settori della chimica e delle fibre sintetiche, fatte salve quelle operanti prevalentemente per il mercato regionale o che trasformano prevalentemente prodotti locali. 2. Sono escluse, in linea di principio, le imprese operanti nel settore del tessile e dell'abbigliamento, ad eccezione di quelle con un numero di addetti fino a 50 unità. 3. Ove la Regione intenda intervenire a favore di imprese del settore tessile ed abbigliamento, aventi un numero di addetti superiore al predetto limite, deve preventivamente notificare i casi alla Commissione dell'Unione Europea. |
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Art. 18 1. L'impresa beneficiaria non è ammessa ad un ulteriore intervento sul presente Titolo. 2. Non è consentita la cumulabilità degli interventi in oggetto con altri aventi identica finalità. 3. E' tuttavia consentita, nei limiti e secondo i parametri fissati all'articolo 16, l'integrazione del finanziamento già concesso, nei casi in cui il programma di risanamento in corso non può realizzarsi per effetto di sopravvenuti ed eccezionali eventi. |
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TITOLO V Art. 19 1. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 15 sono altresì destinate alla concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 16 a favore di imprese industriali che presentano programmi di sviluppo aziendale, con particolare riferimento agli interventi di riconversione, ristrutturazione, diversificazione ed ampliamento produttivo. 2. Per l'ammissibilità ai finanziamenti in oggetto, le imprese devono trovarsi in una situazione di equilibrio economico e finanziario, e devono avere, attraverso la realizzazione del programma aziendale concrete prospettive di introduzione nel mercato e di espansione del fatturato in termini di validità economica. 3. Sono ammesse ai finanziamenti le imprese industriali, aventi sede operativa in Sardegna, di piccola e media dimensione che hanno, o raggiungono con il programma di sviluppo, da realizzare nel territorio della Sardegna, investimenti fissi, al netto degli ammortamenti o delle rivalutazioni monetarie, non superiori a 21.700 euro. 4. Nell'ammissione delle iniziative è accordata preferenza assoluta alle imprese che assicurano l'assorbimento di personale collocato in Cassa integrazione guadagni ed a quelle che, per realizzare programmi di sviluppo, riutilizzano stabilimenti inattivi. |
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Art. 20 1. Gli aiuti concedibili ai sensi del presente Titolo sono commisurati agli stessi parametri di cui all'articolo 16 ed agli stessi sono applicati i medesimi tassi previsti in detto articolo. Tuttavia l'intervento suddetto è commisurato alla entità dei nuovi investimenti fissi programmati e non può superare il massimale, calcolato in termini di equivalente sovvenzione netto, stabilito nella "Comunicazione CE sui regimi di aiuto a finalità regionale". Per il calcolo del massimale suddetto si assumono il tasso di riferimento e di attualizzazione, fissati dalla normativa al momento vigente per l'intervento ordinario nelle aree depresse del Paese. In maniera analoga si procede a favore di imprese che realizzano programmi di sviluppo anche soltanto con l'acquisizione di stabilimenti e/o impianti inattivi ai fini della loro riattivazione produttiva nel settore industriale. |
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Art. 21 1. Sono escluse dai benefici: a) le imprese che operano nei settori della chimica e delle fibre sintetiche, fatte salve quelle operanti prevalentemente per il mercato interno regionale o che trasformano prevalentemente prodotti locali; b) le imprese che hanno in essere finanziamenti ai sensi del Titolo IV della presente legge, salvo che siano stati concessi per l'acquisto di impianti inattivi ai fini della loro riattivazione produttiva nel settore industriale, e sempre che sussistano i requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 19. Ove l'impresa beneficiaria dei finanziamenti di cui al Titolo IV abbia raggiunto una situazione di equilibrio economico e finanziario, può ottenere i benefici di cui al presente Titolo, previo totale rimborso del finanziamento in essere. A detto rimborso non sono tenute le imprese beneficiarie dell'intervento di cui al Titolo IV per l'acquisto di impianti inattivi; c) ai settori sensibili previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie si applicano le limitazioni dalle stesse previste. |
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Art. 22 1. Per quanto attiene al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il regime è applicato nel pieno rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalle disposizioni comunitarie in materia. Ove ricorrano interventi che riguardino tale specifico settore, è inviato un rapporto annuale alla Commissione Europea. 2. Nel rispetto della normativa CE sono altresì escluse, in linea di principio, le imprese operanti nel settore tessile e dell'abbigliamento. 3. Una deroga a tale esclusione potrà essere possibile sulla base della particolare struttura del settore in Sardegna e secondo le procedure fissate dalla Commissione Europea nella comunicazione "Inquadramento degli aiuti all'industria tessile". |
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Art. 23 1. Il finanziamento previsto nel presente Titolo deve essere aggiuntivo e non sostitutivo rispetto alle provvidenze ottenibili ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale e viene erogato successivamente all'accertamento, da parte degli istituti istruttori, della realizzazione degli investimenti nella misura del 100%. 2. Tuttavia, il finanziamento anzidetto può anche essere erogato al momento in cui i nuovi investimenti tecnici risultino realizzati in misura superiore al 50% della previsione, subordinatamente al rilascio di fideiussione bancaria - aggiuntiva rispetto alle garanzie che assistono il finanziamento - la cui efficacia cesserà allorquando l'organo istruttore avrà accertato l'ultimazione dell'investimento. 3. Qualora, per effetto degli investimenti tecnici, risultassero modificati i parametri di valutazione del finanziamento erogato, si procederà ad un recupero proporzionale della quota eccedente. 4. Nell'ipotesi di acquisizione di stabilimenti e/o impianti inattivi di cui all'articolo 20, il finanziamento viene erogato previo accertamento da parte dell'organo istruttore del loro utilizzo produttivo. |
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TITOLO VI Art. 24 1. La Regione interviene a sostegno della domanda dei seguenti servizi alle imprese: a) servizi di prima assistenza o di check-up aziendale, finalizzati alla valutazione complessiva dell'impresa, alla individuazione dell'eventuale fabbisogno di ulteriori servizi nonché alle modalità per farvi fronte; b) servizi specialistici, direttamente finalizzati a potenziare e migliorare lo sviluppo dell'impresa, sotto il profilo della presenza sul mercato, dell'assetto tecnologico e organizzativo, della innovazione di prodotto e di processo produttivo; c) servizi direttamente finalizzati alla realizzazione di sistemi aziendali di qualità, ivi compresa l'elaborazione del manuale di qualità, con l'indicazione degli standard delle procedure, della strumentazione, delle risorse umane, delle responsabilità gestionali e dell'organizzazione complessiva del sistema di garanzia di qualità progettato; d) certificazione di prodotti, di processi produttivi, di sistemi aziendali di qualità, da parte di organismi accreditati ai sensi delle normative nazionali e comunitarie in materia 2. Sono ammissibili agli aiuti le spese sostenute e fatturate, successivamente alla presentazione della domanda, per l'acquisizione a condizioni di mercato dei servizi di cui al comma 1. 3. Gli interventi sono attuati con procedura valutativa e possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1 le imprese industriali ed i loro consorzi o società consortili. 4. Dell'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è incaricato il Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese, ente pubblico economico istituito con legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, sulla base di apposita convenzione e nei limiti delle risorse appositamente assegnate dall'Amministrazione regionale. |
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Art. 25 1. Ai fini di cui all'articolo 24, il Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese è autorizzato a concedere contributi pari al 50% delle spese ammissibili e, comunque, entro i limiti previsti dalla regola comunitaria "de minimis". 2. Per ciascuna tipologia di spese ammissibili di cui all'articolo 13, lettere a), b) e c), detti aiuti possono essere richiesti dalla stessa impresa per una sola volta nell'arco di tre anni. |
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Art. 26 1. La Regione interviene a sostegno degli investimenti diretti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali, ovvero all'ampliamento e ammodernamento di iniziative imprenditoriali già esistenti, finalizzate allo sviluppo e al miglioramento dell'offerta di servizi alle imprese e promosse da imprese, costituite in forma di società, erogatrici di servizi connessi alle attività industriali, o da loro consorzi e società consortili. 2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni recate dal Titolo II della presente legge. |
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TITOLO VII Art. 27 1. La Regione promuove la conoscenza e l'utilizzazione, da parte delle piccole e medie imprese operanti in Sardegna, degli strumenti di partenariato e di cooperazione transnazionale istituiti dall'Unione europea, con particolare riferimento ai programmi comunitari denominati Europartenariato, BC-NET, BRE e Interprise. A questo fine, l'Amministrazione Regionale è autorizzata, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, a realizzare le opportune iniziative di informazione e di divulgazione e a co-finanziare lo svolgimento di manifestazioni di Europartenariato nel territorio regionale. 2. La Regione, al fine di promuovere l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese ed il raggiungimento, da parte delle stesse, di idonee dimensioni produttive e commerciali, interviene a sostegno delle seguenti iniziative: a) acquisizione, mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale, di partecipazioni di minoranza al capitale di piccole e medie imprese industriali operanti in Sardegna, da parte di società nazionali ed estere, a condizione che dette partecipazioni siano destinate alla realizzazione di investimenti e non comportino alcun obbligo degli altri soci al riacquisto delle azioni o delle quote acquisite; b) accordi di joint-venture o altri accordi industriali e commerciali tra piccole e medie imprese industriali operanti in Sardegna ed imprese operanti in altre regioni italiane o in altri Paesi interni o esterni all'Unione europea, a condizione che tali accordi comportino incrementi di capitale o di fatturato o di occupazione ovvero innovazioni di prodotti o di processi produttivi per le imprese interessate operanti in Sardegna. 3. La Regione, al fine di promuovere l'associazionismo economico e commerciale, interviene a sostegno della costituzione e dell'attività dei consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti esclusivamente o prevalentemente da piccole e medie imprese industriali operanti in Sardegna ed aventi come scopi principali il miglioramento, lo sviluppo e la promozione commerciale delle produzioni delle imprese consorziate. 4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono attuati con procedura automatica. |
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Art. 28 1. Per le iniziative di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), sono soggetti beneficiari le imprese ed i "fondi chiusi" di investimento aventi sede legale in altre regioni italiane o in altri Paesi interni o esterni all'Unione europea. 2. Per le iniziative di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), sono soggetti beneficiari le piccole e medie imprese industriali che abbiano stabilimenti nel territorio della Regione. 3. I consorzi e società consortili, di cui all'articolo 27, comma 3, devono essere costituiti da almeno dieci piccole o medie imprese nel caso di consorzi multisettoriali ovvero da almeno cinque piccole o medie imprese nel caso di consorzi monosettoriali; devono avere un fondo consortile o capitale sociale sottoscritto e versato non inferiore a 25.000 euro e la quota di ciascuna impresa consorziata non può superare un quinto del fondo consortile o del capitale sociale; devono altresì prevedere nel proprio statuto il divieto di distribuzione di utili o di avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del consorzio o società consortile. La loro attività, da svolgersi nell'interesse delle imprese consorziate, può riguardare, in particolare: a) l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie innovative; b) l'acquisto di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti necessari al ciclo produttivo delle imprese consorziate; c) l'assistenza e consulenza per il miglioramento ed il controllo della qualità, nonché la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione delle imprese consorziate; d) la gestione di centri di elaborazione dati o di altri servizi comuni; e) la promozione commerciale mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi; f) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione sul mercato dei prodotti delle imprese consorziate. g) la creazione e gestione di siti "web" per l'attività di "e-commerce". |
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Art. 29 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti aiuti: a) per le iniziative di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), garanzie regionali pari al 60% del valore della partecipazione, in caso di riduzione del valore della stessa nel termine di cinque anni dalla data di acquisizione, esclusivamente per perdite derivanti da procedura liquidatoria, volontaria o concorsuale o per esercizio del diritto di recesso nei casi previsti dal Codice civile; b) per le iniziative di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), contributi in conto interessi pari al 64% del tasso di riferimento, a fronte di finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari per la predisposizione e realizzazione di accordi di joint venture o di altri accordi industriali o commerciali; detto contributo è calcolato per una durata massima di sei anni e il suo importo non può superare, comunque, i limiti previsti dalla regola comunitaria "de minimis". 2. Ai fini di cui all'articolo 27, comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti aiuti: a) contributi in misura pari all'entità iniziale o agli incrementi del fondo consortile o del capitale sociale sottoscritto e versato, con esclusione degli apporti in natura, e comunque entro i limiti previsti dalla regola comunitaria "de minimis"; b) contributi in conto interessi nella misura del 64% del tasso di riferimento, a fronte di finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari a favore di consorzi o società consortili, di durata non superiore a 12 anni, destinati all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, sistemi informatici e scorte necessari allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 27, comma 3. 3. Gli aiuti di cui al presente articolo non sono cumulabili, per le stesse iniziative, con altri aiuti previsti da leggi regionali o nazionali. |
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TITOLO VIII Art. 30 1. La Regione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, promuove le esportazioni dei prodotti sardi, da parte di piccole e medie imprese del settore industriale aventi stabilimenti produttivi in Sardegna. |
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Art. 31 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese esportatrici verso paesi extraeuropei i seguenti aiuti: a) un contributo in conto occupazione, erogato per addetto, e parametrato al valore delle esportazioni effettuate nell'anno precedente sulla base dei seguenti indici: 1) Euro 1.500 (millecinquecento) per ogni unità lavorativa annua per le imprese che abbiano esportato beni per un valore compreso tra 250.000 e 750.000 euro; 2) Euro 2.000 (duemila) per ogni unità lavorativa annua per le imprese che abbiano esportato beni per un valore sino a 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) euro; 3) Euro 2.500 (duemilacinquecento) per ogni unità lavorativa annua per le imprese che abbiano esportato beni per un valore sino a 3.000.000 (tremilioni) di euro; 4) Euro 3.000 (tremila) per ogni unità lavorativa annua per le imprese che abbiano esportato beni per un valore superiore a 3.000.000 di euro; b) un contributo in conto spese di carattere commerciale sostenute nel corso dell'esercizio precedente e correlate ad esportazioni verso Paesi non facenti parte dell'Unione Europea. Le tipologie di spese ammesse a contributo sono: 1) spese per mantenimento di uffici commerciali (canoni di locazione, energia elettrica, telefono, pulizia uffici, cancelleria e postali); 2) spese per promozione commerciale (organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche, seminari e congressi, svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi e ricerche di mercato, approntamento di cataloghi); 3) spese per assistenza e consulenza giuridica e commerciale (redazione e stipula di accordi e contratti, acquisizione di pareri sulla normativa dei Paesi esteri interessati alle esportazioni). c) un incentivo finalizzato all'abbattimento dei maggiori costi dei prodotti derivante dall'applicazione di dazi doganali all'esportazione da parte dei Paesi destinatari delle merci esportate dalle imprese sarde. 3. La Regione erogherà un contributo pari al 50% del dazio doganale all'importazione pagato dalle imprese sarde. |
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Art. 32 1. I contributi di cui al presente titolo non sono cumulabili con altri aiuti previsti da leggi regionali, nazionali o comunitarie per le stesse iniziative e tipologie d'intervento. |
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Art. 33 1. Per l'accesso ai contributi di cui al presente titolo le imprese interessate devono far pervenire la relativa domanda agli Istituti di Credito e/o alla SFIRS appositamente convenzionati ai sensi dell'articolo 45. 2. Le modalità operative dell'intervento verranno stabilite con direttive approvate dalla Giunta regionale, rese esecutive con determinazione del direttore generale del competente Assessorato dell'industria. |
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TITOLO IX Art. 34 1. La Regione interviene a sostegno dell'assestamento finanziario delle piccole e medie imprese che, avendo idonee prospettive di riequilibrio economico, intendano procedere al consolidamento delle passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario, risultanti dall'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie. 2. La durata delle operazioni di consolidamento non può essere superiore a dieci anni, ivi compreso un periodo di preammortamento di un anno; l'importo massimo non può superare 1.500.000 euro. 3. Le operazioni di consolidamento possono essere effettuate anche da banche e intermediari finanziari che non vantano crediti verso le imprese interessate e possono essere assistite da garanzie di un consorzio-fidi. 4. Gli interventi sono attuati con procedura valutativa. |
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Art. 35 1. Ai fini di cui all'articolo 34 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo in conto interessi, a fronte di finanziamenti a medio-lungo termine derivanti da operazioni di consolidamento, in misura pari al 50% del tasso di riferimento. 2. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi a favore della stessa impresa per una sola volta e sono condizionati: a) alla presentazione di un piano di risanamento finanziario complessivo dell'impresa idoneo a ripristinare effettive condizioni di redditività; b) al contenimento o alla riduzione di capacità produttiva, se l'impresa interessata opera in uno specifico settore di attività economica caratterizzato da sovraccapacità produttiva, salvo che la stessa impresa non avvii una diversificazione o riconversione in altri settori non caratterizzati da sovraccapacità produttiva; c) ad un aumento di mezzi propri, da parte dell'impresa interessata, non inferiore al 10% dell'importo dei debiti che si intendono consolidare. 3. Le condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non si applicano agli aiuti a sostegno di piani di assestamento finanziario e di ristrutturazione conseguenti a calamità naturali o ad eventi eccezionali non dipendenti dalla conduzione dell'impresa. |
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TITOLO X Art. 36 1. La Regione interviene a sostegno della realizzazione, del completamento, dell'ampliamento e del miglioramento di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive. 2. Sono soggetti beneficiari: a) i consorzi pubblici per lo sviluppo di aree, nuclei o zone industriali; b) i Comuni tra loro convenzionati, ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 142/90, ovvero i Comuni singoli, dotati di piani di insediamenti produttivi (PIP) formalmente approvati; c) i consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti unicamente o prevalentemente da piccole e medie imprese e che abbiano per finalità la realizzazione e gestione di aree attrezzate per insediamenti produttivi. 3. Le spese di investimento ammissibili agli aiuti possono comprendere l'acquisto dell'area, le progettazioni e la direzione lavori, le opere di urbanizzazione primaria, la realizzazione di impianti e servizi comuni per le imprese. 4. Le spese per l'acquisto dell'area sono ammissibili nella misura massima del 35% dell'investimento complessivo. E' in ogni caso riconosciuta priorità agli investimenti che prevedono il recupero e il riutilizzo di aree e di fabbricati industriali dismessi. 5. La Regione interviene, altresì, a sostegno del funzionamento dei consorzi pubblici per lo sviluppo di aree, di nuclei o zone industriali sottoposti al coordinamento, alla vigilanza e alla tutela della Regione. 6. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati con procedura valutativa o negoziale; quelli di cui al comma 5 sono attuati con procedura automatica. |
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Art. 37 1. Ai fini di cui all'articolo 36, comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti aiuti: a) contributi in conto capitale fino all'80% delle spese ammissibili, se l'investimento è realizzato da un consorzio pubblico per lo sviluppo industriale o da più Comuni tra loro convenzionati; b) contributi in conto capitale fino al 60% delle spese ammissibili, se l'investimento è realizzato da un Comune singolo ovvero da un consorzio o società consortile costituiti unicamente o prevalentemente da piccole e medie imprese. 2. L'erogazione degli aiuti di cui al comma 1 è subordinata alla conforme destinazione urbanistica delle aree oggetto dell'investimento ed all'approvazione del relativo progetto. 3. Per i fini di cui all'articolo 36, comma 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui fino a un massimo del 10% del "valore della produzione" risultante dall'ultimo bilancio del consorzio approvato, ai sensi di legge, in data antecedente la presentazione della domanda. |
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TITOLO XI Art. 38 1. La Regione promuove lo sviluppo, la specializzazione e l'effetto diffusivo dei distretti industriali nonché la crescita di forme associative e di interazioni produttive, tecnologiche e commerciali fra imprese interne ed esterne ai distretti industriali. 2. Sono considerati "distretti industriali" i sistemi produttivi locali caratterizzati da elevata concentrazione di piccole e medie imprese operanti in un comune settore produttivo di specializzazione, individuati e delimitati con decreto dell'Assessore regionale dell'industria sulla base dei criteri previsti dalle norme nazionali e regionali in materia. 3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione interviene nell'ambito dei distretti industriali a sostegno delle seguenti iniziative: a) realizzazione di opere, impianti e attrezzature consortili funzionali al miglioramento e risanamento ambientale e al miglioramento dei cicli produttivi propri del settore di specializzazione del distretto industriale ed utilizzabili da una molteplicità di imprese; b) realizzazione di banche dati concernenti l'offerta e la domanda di materie prime, di prodotti, di macchinari, di servizi e di personale, nonché realizzazione di altre reti di servizi informatici e telematici, che attengano al settore di specializzazione del distretto industriale e siano destinate a fornire alle imprese informazioni di mercato, produttive e tecnologiche ed a stimolare l'interazione fra imprese; c) commesse, a laboratori scientifici qualificati, di ricerche industriali o di attività di sviluppo precompetitive attinenti al settore di specializzazione del distretto industriale interessato; sono considerate ricerche industriali o attività di sviluppo precompetitive quelle corrispondenti alle specifiche definizioni di cui all'Allegato I della "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" (GUCE n. C45 del 17.2.1996); d) allestimento di temporanee esposizioni dimostrative di macchine, attrezzature, prototipi e servizi, con elevato contenuto tecnologico innovativo, attinenti al settore di specializzazione del distretto industriale; e) partecipazione di missioni o delegazioni consortili di distretto a stages di formazione e di approfondimento specialistico presso consorzi di imprese o centri di servizi o centri di ricerca operanti in altri distretti industriali caratterizzati da analogo o similare settore produttivo di specializzazione. 4. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 3 i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, prevalentemente tra piccole e medie imprese operanti nel settore produttivo di specializzazione del distretto e che abbiano sede operativa nell'ambito dello stesso distretto. 5. Gli interventi relativi alle iniziative di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono attuati con procedura valutativa o negoziale; quelli relativi alle iniziative di cui al comma 3, lettere d) ed e), sono attuati con procedura automatica. |
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Art. 39 1. Per le iniziative di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a), sono ammissibili le relative spese di investimento analoghe a quelle previste nel precedente articolo 8. 2. Per le iniziative di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b), sono ammissibili le spese, non inferiori a 50.000 euro, relative a: a) redazione del progetto; b) attrezzature, materiali e programmi informatici necessari all'attuazione del progetto; c) canoni di collegamento a banche dati da cui attingere le informazioni necessarie. 3. Per le iniziative di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), sono ammissibili le spese, non inferiori a 50.000 euro, sostenute e fatturate per l'esecuzione delle commesse ivi previste, in conformità alle disposizioni recate dall'Allegato II della citata "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo". 4. Per le iniziative di cui all'articolo 38, comma 3, lettera d), sono ammissibili le spese, non inferiori a 50.000 euro, sostenute e documentate relative all'allestimento delle esposizioni dimostrative, ivi comprese le spese di trasporto di macchine, attrezzature e prototipi spediti da imprese produttrici ubicate in altre regioni italiane o all'estero. 5. Per le iniziative di cui all'articolo 38, comma 3, lettera e), sono ammissibili le spese, non inferiori a 5.000 euro, sostenute e documentate relative al trasporto e pernottamento all'esterno del territorio regionale e ad eventuali servizi di docenza. |
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Art. 40 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti aiuti: a) per le iniziative di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a), contributi in conto capitale fino al 60% delle spese d'investimento ammissibili; b) per le iniziative di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b), contributi fino al 60% delle spese ammissibili e, comunque, entro i limiti previsti dalla regola comunitaria "de minimis"; c) per le iniziative di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), contributi fino al 70% delle spese ammissibili per commesse di ricerca industriale, e fino al 50% delle spese ammissibili per commesse di sviluppo precompetitivo; in entrambi i casi, per ciascuna iniziativa agevolabile, detto aiuto non può superare 200.000 euro; d) per le iniziative di cui all'articolo 38, comma 3, lettera d), contributi pari al 50% delle spese ammissibili e, comunque, entro i limiti previsti dalla regola comunitaria "de minimis"; e) per le iniziative di cui all'articolo 38, comma 3, lettera e), contributi pari al 50% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 10.000 euro; detto aiuto può essere concesso allo stesso soggetto beneficiario per una sola volta all'anno. |
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TITOLO XII Art. 41 1. In attuazione dell'articolo 19, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il presente titolo disciplina gli interventi di agevolazione all'industria conferiti dallo Stato alla Regione ai sensi del medesimo articolo 19. |
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Art. 42 1. All'esercizio delle funzioni conferite provvede l'Assessorato regionale dell'industria, con particolare riferimento: a) alla concessione ed erogazione delle agevolazioni di qualsiasi genere a sostegno dell'industria; b) all'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni; c) agli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse; d) alla determinazione delle modalità di attuazione degli strumenti nazionali della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra Regione ed enti locali anche in ordine alle competenze affidate ai soggetti responsabili dell'attuazione dei medesimi strumenti. |
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Art. 43 1. L'Amministrazione regionale subentra alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 19, comma 12, del decreto legislativo n. 112 del 1998. 2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, ove occorra, atti integrativi e adeguamenti alle stesse convenzioni, subordinando a tale stipula il decorso del subentro. 3. Gli atti integrativi e gli adeguamenti assicurano in particolare che le stesse convenzioni non comportino oneri finanziari superiori rispetto ad analoghi servizi forniti alla Regione. |
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TITOLO XIII Art. 44 1. I soggetti beneficiari in possesso dei requisiti richiesti hanno diritto agli interventi regionali esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge. 2. L'Amministrazione regionale comunica tempestivamente, con avviso da pubblicarsi sul BURAS, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, l'amministrazione regionale comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, sempre con avviso da pubblicarsi sul BURAS, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale. 3. Allo scopo di favorirne la più ampia conoscenza, le comunicazioni di cui al comma 2 possono essere date, inoltre, mediante avviso da pubblicarsi su idonei mezzi di informazione; i relativi oneri fanno carico agli stanziamenti cui le comunicazioni si riferiscono. |
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Art. 45 1. L'Amministrazione regionale, per lo svolgimento dell'attività istruttoria, di erogazione degli aiuti e per la gestione di appositi fondi regionali, tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, può stipulare convenzioni con la SFIRS SpA nonché con banche o società di servizi controllate da banche in possesso dei requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà necessari per lo svolgimento delle predette attività, selezionate tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al comma 1, in misura non superiore a quanto determinato in sede di aggiudicazione della gara, sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono. In ogni caso è disposto il pagamento di penali nei casi di ritardata od omessa conclusione dell'attività istruttoria rispetto ai termini convenuti. |
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Art. 46 1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico - economico - finanziario. Gli aiuti sono concessi in misura percentuale, ovvero in misura fissa predeterminata, sulle spese ammissibili sostenute successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso dell'anno precedente. 2. L'Amministrazione regionale determina previamente per tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare minimo e massimo delle spese ammissibili e degli aiuti concedibili, nonché le modalità di erogazione. 3. Per l'accesso agli interventi il soggetto interessato presenta, secondo un apposito schema predisposto dall'Amministrazione regionale, la domanda corredata di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso agli interventi, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia). 4. L'Amministrazione regionale, ovvero il soggetto con questa convenzionato, accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l'ordine cronologico di ricezione. Entro sessanta giorni, l'aiuto è concesso nei limiti delle risorse disponibili. 5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti richiesti dalla normativa, entro il medesimo termine di cui al comma 4 è comunicato al soggetto richiedente il diniego dell'aiuto. 6. L'iniziativa deve essere realizzata nel termine previsto dalla normativa vigente, in ogni caso non oltre due anni decorrenti dalla data della concessione. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dal completamento dell'iniziativa, con le medesime forme e modalità di cui al comma 3, fornisce i documenti giustificativi delle spese sostenute nonché una perizia giurata di un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza e la congruità dei costi sostenuti. 7. L'Amministrazione regionale, ovvero il soggetto con questa convenzionato, accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, fatti salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla normativa antimafia, provvede alla erogazione dell'aiuto in un'unica soluzione. |
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Art. 47 1. La procedura valutativa si applica a programmi e progetti complessi per i quali sia necessaria un'attività istruttoria di carattere tecnico-economico-finanziario. L'Amministrazione regionale comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti di cui ai successivi commi 2 e 3, con avviso da pubblicarsi sul BURAS e sulla Gazzetta Ufficiale, almeno novanta giorni prima del termine di presentazione delle domande e provvede a quanto disposto dall'articolo 44, comma 2. 2. Nella procedura valutativa a graduatoria sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati. 3. Nella procedura valutativa a sportello è prevista l'istruttoria secondo l'ordine di ricezione delle domande nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilità all'attività istruttoria. Ove le risorse finanziarie disponibili siano insufficienti rispetto alle domande pervenute, la concessione degli aiuti è disposta secondo il predetto ordine cronologico. 4. La domanda deve essere presentata ai sensi dell'articolo 46, comma 3, e deve contenere tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto richiedente che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento. 5. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di tre mesi dalla data finale fissata per la presentazione delle domande. I relativi provvedimenti di concessione sono adottati entro i due mesi successivi. 6. Sono ammissibili agli aiuti le spese effettuate successivamente alla domanda ovvero, nei casi espressamente previsti dalla legge o dalle direttive di attuazione, nell'anno antecedente. Nel caso di procedura valutativa a graduatoria, sono ammissibili le spese effettuate a partire dal termine di chiusura del bando precedente. |
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Art. 48 1. La procedura negoziale si applica alle iniziative presentate nell'ambito di forme di programmazione negoziata previste dalla legge e finalizzate allo sviluppo territoriale o settoriale. 2. L'amministrazione pubblica competente individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di appositi bandi e acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata dei procedimenti di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione. 3. I soggetti interessati presentano apposita domanda ai sensi dell'articolo 46, comma 3. 4. L'attività istruttoria, a seguito della selezione delle manifestazioni di interesse, è effettuata sulla base delle indicazioni e dei criteri previsti per la procedura valutativa, tenendo conto delle specificità previste nell'apposito bando. |
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Art. 49 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 46, comma 7, nel caso di erogazione dell'aiuto sotto forma di contributo in conto capitale esso è posto a disposizione del soggetto beneficiario, in più quote, presso uno dei soggetti convenzionati di cui all'articolo 45. Le erogazioni sono effettuate per un importo pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa agevolata. Una quota degli aiuti, non superiore al 30%, può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare. Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore al 10% dell'aiuto concesso, che è erogato successivamente alla presentazione della documentazione finale di spesa e all'effettuazione dei relativi controlli. 2. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione a un finanziamento accordato da intermediari creditizi o finanziari. Esso è pari alla quota parte degli interessi posta a carico dell'Amministrazione regionale. Ai soli fini del calcolo dell'aiuto, tale quota di interessi è scontata al valore attuale al momento dell'erogazione del contributo. L'erogazione avviene in più quote, in corrispondenza alle rate di ammortamento pagate dal soggetto beneficiario, ovvero in un'unica soluzione in forma attualizzata. 3. L'erogazione del contributo in conto canoni, su operazioni di locazione finanziaria, è effettuata, in quanto compatibili, secondo le modalità previste per l'erogazione del contributo in conto interessi, in corrispondenza alle rate del canone pagate dal soggetto beneficiario. |
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Art. 50 1. L'Amministrazione regionale e i soggetti con essa convenzionati, di cui all'articolo 45, possono disporre in qualunque momento ispezioni, anche a campione, sulle iniziative e sulle spese ammesse agli aiuti, allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle stesse iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal soggetto beneficiario. 2.L'Amministrazione regionale provvede alle attività ispettive e di controllo nel rispetto degli indirizzi emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. |
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Art. 51 1. L'Amministrazione regionale, anche su segnalazione dei soggetti convenzionati di cui all'articolo 45, provvede alla revoca degli aiuti concessi ed al recupero, tramite gli stessi soggetti convenzionati, delle somme eventualmente erogate: a) in caso di assenza di uno o più requisiti previsti, di dichiarazioni non veritiere, di documentazione irregolare o incompleta per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; b) qualora, in corso d'opera, vengano apportate modifiche tali ai contenuti dell'iniziativa agevolata che avrebbero comportato, in sede istruttoria o ai fini della formazione della graduatoria, il venir meno dei requisiti per la concessione dell'aiuto; c) qualora, per la stessa iniziativa o per parti di essa, si sia verificato un cumulo tra diversi aiuti non consentito dalla legge; d) qualora il soggetto beneficiario, allo scadere del termine previsto per la realizzazione dell'iniziativa, non abbia maturato le condizioni per l'erogazione a stato di avanzamento della prima quota; e) qualora, in corso d'opera, vengano apportate, senza l'approvazione preventiva dell'Amministrazione regionale, modifiche sostanziali ai contenuti dell'iniziativa, tali comunque da non comportare gli effetti di cui alla lettera b); f) qualora determinati beni, in violazione di disposizioni di legge o del provvedimento di concessione, non risultino "nuovi di fabbrica" o non siano acquisiti da terzi a condizioni di mercato; g) qualora determinati beni oggetto di aiuti siano alienati, ceduti o distratti prima del termine stabilito dalla legge o dal provvedimento di concessione; h) in caso di inosservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro; i) negli altri casi di violazione o di inadempimento non sanabile di disposizioni contenute nel provvedimento di concessione. 2. Qualora le violazioni o gli inadempimenti siano circoscritti a determinati beni o a determinate voci di spesa, la revoca degli aiuti ed il recupero di somme eventualmente erogate sono disposti in misura parziale, commisurata all'entità degli aiuti concessi per gli stessi beni o voci di spesa. Negli altri casi la revoca ed il recupero di somme eventualmente erogate sono disposti in misura totale. 3. Nei casi di restituzione dell'aiuto in conseguenza delle revoche di cui ai commi 1 e 2, il soggetto beneficiario interessato è tenuto a versare il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali. 4. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare è detratto a valere sulle erogazioni ancora da effettuare. Se queste ultime sono di ammontare inferiore a quello da recuperare o se si è già provveduto all'erogazione a saldo, l'amministrazione regionale avvia la procedura di recupero, anche coatto, nei confronti del soggetto beneficiario interessato. 5. Nei casi di revoca di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'Amministrazione regionale provvede anche all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto indebitamente fruito. 6. Le somme restituite in conseguenza delle revoche degli aiuti e quelle derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 5 sono versate all'entrata del bilancio della Regione e sono destinate ad incrementare le disponibilità del fondo di cui al successivo articolo 57, comma 3. |
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Art. 52 1. L'Assessorato regionale dell'Industria provvede al monitoraggio degli interventi, anche avvalendosi di apposite relazioni e prospetti predisposti dai soggetti convenzionati di cui all'articolo 45 secondo le indicazioni, le metodologie e la periodicità previste dalle convenzioni stesse. 2. Allo scopo di promuovere il concorso delle parti sociali interessate alla verifica dell'efficacia degli interventi, l'Assessore regionale dell'Industria convoca periodici incontri con le rappresentanze delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali nonché dei soggetti convenzionati di cui all'articolo 45. 3. L'Assessore dell'industria presenta annualmente alla Giunta ed alla competente commissione del Consiglio regionale una dettagliata relazione nella quale per ogni tipologia di interventi sono indicati: a) lo stato di attuazione finanziario, con riferimento ai movimenti intervenuti sui relativi fondi regionali; b) l'efficacia, in termini quantitativi e qualitativi, degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti; c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore; d) l'eventuale esigenza di modifiche o integrazioni della vigente disciplina degli interventi, al fine di migliorarne l'efficacia o di adeguare gli obiettivi da perseguire. |
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TITOLO XIV Art. 53 a) A decorrere dal 90° giorno successivo alla data di entrata della presente legge, sono abrogate le seguenti norme: b) legge regionale 6 aprile 1954 n. 5; c) legge regionale 18 maggio 1957, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni; d) legge regionale 18 novembre 1968, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; e) legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni; f) legge regionale 7 luglio 1978, n. 43; g) legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31; h) articoli 50 e 52 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni; i) legge regionale 23 gennaio 1986, n. 17; l) legge regionale 19 agosto 1986, n. 50; m) articoli 62, 65 e 66 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni; n) articoli da 37 a 41 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30; o) articolo 36 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 37; p) legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni; sono fatti salvi gli articoli 2, comma 8, e articolo 14 della stessa legge; q) articolo 38 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13; r) legge regionale 3 novembre 1992, n. 19; s) legge regionale 28 aprile 1993, n. 21; t) legge regionale 29 settembre 1993, n. 48; u) legge regionale 15 aprile 1994, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni; v) articolo 29 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9; z) articolo 2 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33; aa) articolo 4 delle legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37. |
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Art. 54 1. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti ai sensi delle norme di legge di cui il precedente articolo 53 dispone l'abrogazione sono definiti secondo le medesime norme di legge. 2. Le domande presentate ai sensi delle norme di legge di cui il precedente articolo 53 dispone l'abrogazione e per le quali non siano stati assunti impegni di spesa prima di detta abrogazione sono trasferite, ove ammissibili, a valere sulla presente legge; ove risultino non ammissibili ai sensi della presente legge sono considerate decadute. |
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Art. 55 1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvate, per ciascuno dei titoli dal II al X della presente legge, le direttive di attuazione di cui all'articolo 6, comma 2. 2. A fini di informazione, l'Assessorato regionale dell'Industria provvede a raccogliere in un testo coordinato, su supporto cartaceo e informatico, le medesime direttive di attuazione, unitamente alla presente legge, mettendolo a disposizione degli organismi pubblici e privati interessati; i relativi oneri sono posti a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 57, comma 3. |
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Art. 56 1. Successivamente alla approvazione delle direttive di attuazione di cui all'articolo 55, l'Amministrazione regionale provvede alla stipula delle convenzioni, di cui all'articolo 45, per l'attuazione degli interventi regionali previsti dalla presente legge. |
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Art. 57 1. A decorrere dal 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i fondi regionali di rotazione e assimilati costituiti ai sensi delle norme di legge preesistenti, nonché i comitati costituiti per la gestione dei medesimi fondi. 2. L'Assessore regionale competente in materia di bilancio provvede al recupero delle risorse relative ai sopprimendi fondi di rotazione e assimilati nonché alla necessaria variazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale, da effettuarsi mediante propri decreti. 3. Le risorse di cui al comma 2 sono riversate in un fondo globale, istituito nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'industria, da destinarsi alla attuazione degli interventi regionali previsti dalla presente legge. 4. Il programma di ripartizione delle risorse del fondo globale di cui al comma 3, tra le diverse tipologie di interventi regionali, è determinato annualmente con decreto dell'Assessore regionale dell'industria, su conforme deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei prevedibili fabbisogni finanziari per ciascuna delle tipologie di interventi. Con la medesima procedura si provvede, ove necessario, ad eventuali modifiche del programma di ripartizione, al fine di adeguarlo a sensibili variazioni riscontrate nell'andamento dei rispettivi fabbisogni finanziari. |
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TITOLO XV Art. 58 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse già destinate all'attuazione degli interventi previsti dalla legislazione di cui si prevede l'abrogazione con l'articolo 53, col recupero delle risorse di cui all'articolo 57, con le assegnazioni statali conferite a' termini del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1998. 2. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio e ad iscrivere le dotazioni finanziarie di cui al comma 1 in conto del fondo globale istituito a' termini dell'articolo 57, comma 3, e al capitolo d'entrata 23229 di cui al comma 3. 3. Nel bilancio della Regione per l'anno 2000 e per gli anni 2001-2002 sono apportate le seguenti variazioni: Entrata In aumento Cap. 23229 (N.I.) (2.3.2) Assegnazioni statali a favore del settore industriale per l'attuazione degli interventi di agevolazione conferiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (artt. 41, 42 e 43 della presente legge) 2000 lire p.m. 2001 lire p.m. 2002 lire p.m. Cap. 35030 (N.I.) (3.5.0) Somme riscosse per revoca degli aiuti e per sanzioni amministrative nel settore industriale (art. 51 della presente legge) 2000 lire p.m. 2001 lire p.m. 2002 lire p.m. Cap. 36103 Recuperi di somme assegnate ad istituti di credito su fondi di rotazione e simili (artt. 6, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, art. 6 della L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 57 della presente legge) 2000 lire p.m 2001 lire p.m. 2002 lire p.m. |