CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 86/A

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, 
PITTALIS

il 1° giugno 2000

Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000/2002 e disposizioni varie


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge costituisce una prima immediata risposta alle più urgenti necessità di adeguamento della legge finanziaria 2000 e del bilancio per gli anni 2000-2001 e 2002.

Come noto, già in sede di approvazione dei succitati documenti è emersa la necessità dell'adozione delle iniziative per l'adeguamento del bilancio nei settori resi evidenti dall'articolo 2 della legge finanziaria ,che indica, tra l'altro, una serie di priorità di destinazione di risorse disponibili a favore del lavoro e dell'imprenditorialità giovanile, degli incentivi alle imprese, delle politiche degli enti locali, dell'ambiente, della pubblica istruzione, della formazione e dell'informatizzazione e della ricerca.

Pertanto, sulla basse delle risorse allo stato disponibili, e con riserva di verificarne la sussistenza di ulteriori per finanziare interventi aggiuntivi, si propone la presente iniziativa che comporta la previsione di alcune urgenti norme sostanziali, l'adeguamento della dotazione del Fondo speciale per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi e rilevanti variazioni al bilancio.

L'ammontare delle dotazioni interessate al provvedimento in esame è pari a lire 185.908 milioni nel 2000, a 97.460 milioni nel 2001 e a lire 5.000 milioni nel 2002, per effetto delle variazioni di cui all'articolo 10, ed a lire 30.442 milioni nel 2000, a 118.600 milioni nel 2001 e a 211.050 milioni nel 2002, per effetto delle autorizzazioni di spesa previste dagli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Complessivamente pertanto risultano incrementi di spesa per complessive lire 223.350 milioni nel 2000, 223.060 milioni nel 2001 e 223.050 milioni nel 2002.

Le relative risorse sono state reperite, quanto al bilancio ordinario, essenzialmente attraverso l'aggiornamento delle previsioni delle risorse derivanti dalle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e giuridiche (IRPEG) i cui gettiti sono aumentati sia per effetto dell'ampliamento della base imponibile quale effetto dell'introduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sia dall'emersione di nuova base imponibile, nonché, seppure più modestamente, dall'aggiornamento delle imposte di bollo, ipotecaria e di registro. Quanto alla contabilità speciale, di cui alla Legge n. 402 del 1994 va evidenziato che si è disposto lo slittamento dello stanziamento di 100.000 milioni destinato alla metanizzazione all'anno 2001.

I settori di maggiore rilevanza interessati agli incrementi delle dotazioni di spesa sono (in milioni di lire):

- Incremento di voci nel fondo per nuovi oneri legislativi (art. 1)

2000 lire 26.627

2001 lire 13.100

2002 lire 13.300

Trattasi, come può rilevarsi dal dettagliato elenco dell'articolo 1, di garantire i mezzi di copertura finanziaria ad iniziative essenziali ed urgenti non previste nelle attuali dotazioni di bilancio;

- Interventi integrativi a favore dell'incentivazione delle attività industriali (L.R. 15/94) per 14.300 milioni e interventi a favore del lavoro per 67.700 milioni (art. 3) reperiti nell'ambito della contabilità speciale di cui alla Legge 402/1994 attraverso l'utilizzo immediato della dotazione attribuita alla metanizzazione che viene rifinanziata integralmente nell'anno 2001, ritenendosi tale anno quello in cui, presumibilmente, verranno attivati i relativi interventi;

- Nuove dotazioni a favore della cultura (artt. 4 e 5)

2000 lire 3.000

2001 lire 5.000

2002 lire 5.000

- Interventi relativi ai programmi integrati d'area (art. 6), con una dotazione integrativa, per l'anno 2002 di 192.250 milioni.

Quanto alle variazioni di bilancio (art. 10) assume grande rilevanza la dotazione reperita per gli interventi pregressi della legge regionale n. 28 del 1984 pari a 228.118 milioni per l'anno 2000 (di cui 87.700 provenienti dalla contabilità speciale di cui alla Legge 402/1994) ed a 92.460 milioni per l'anno 2001, per complessive lire 320.578 milioni.

Inoltre sono stati destinati 35.390 milioni per incrementare gli interventi a favore dei consorzi di garanzia fidi, 5.000 milioni, per ciascuno degli anni del triennio, per integrare il fondo per investimenti degli enti locali, 4.000 milioni per saldi d'impegno per missioni, 1.050 milioni per la difesa degli incendi boschivi.  


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

composta dai Consiglieri

LA SPISA, Presidente e relatore di maggioranza; SCANO, Vice Presidente; PIANA, Segretario; DETTORI Bruno Segretario; AMADU; BALIA, relatore di minoranza; BALLETTO; BIGGIO; COGODI, relatore di minoranza; COSSA; CUGINI; FOIS: PILI; SANNA Giacomo; SELIS; SPISSU; USAI

Pervenuta il 21 luglio 2000

La Commissione bilancio, nella seduta di martedì 18 luglio 2000, ha approvato con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza ed il voto contrario dei gruppi di minoranza il disegno di legge n. 86 concernente "Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000/2002 e disposizioni varie".

La Commissione, nel condividere l'impostazione data dalla Giunta regionale al disegno di legge, ha preso anzitutto atto che lo stesso, destinato inizialmente a interventi a favore del lavoro e dell'imprenditoria giovanile, rappresenta solamente la prima risposta alla esigenza di adeguamento della manovra finanziaria 2000-2002.

Nel testo della Commissione, elaborato in collaborazione con la Giunta regionale, sono stati inseriti tutta una serie di ulteriori interventi che hanno ampliato la proposta della manovra inizialmente prevista e che dovrebbero incidere positivamente sul sistema economico regionale.

Dall'elaborazione del testo della Commissione emerge il seguente quadro finanziario:

maggiori entrate utilizzate per impinguare capitoli esistenti

180.135.000.000

maggiori entrate utilizzate per nuove disposizioni

41.867.000.000

variazioni di bilancio

52.000.000.000

 Tot.

274.002.000.000

variazioni programma 1998/1999 L. 402/94

87.700.000.000

TOTALE MOVIMENTI ANNO 2000

361.702.000.000

Interventi più importanti:

1)      Fondi l.r. 28/84 (trasf. fondi progr. 402)

87.700.000.000

(variazione bilancio ordinario)

75.885.000.000

  Tot.

163.585.000.000

2) Fondo nuovi oneri legislativi

5.100.000.000

da destinare a:

 

 

a) opere idriche  3.000
b) sostegno alle famiglie 1.000
c) pianificazione paesistica 1.100

3) Fondo investimenti EE.LL

5.000.000.000

4) Calamità naturali 

3.500.000.000

5) Agevolazioni a favore del Commercio

8.000.000.000

6) Consorzi garanzia fidi (settore commercio e turismo)

25.390.000.000

7) Consorzi garanzia fidi (piccole e medie imprese)

10.000.000.000

8) Concorso in conto interessi alle p.m.i

28.470.000.000

9) Finanziamenti diritto allo studio per borse e prestiti d'onore

7.000.000.000

10) Saldo impegni servizi socio-assistenziali

10.000.000.000

11) Emergenza idrica

15.000.000.000

12) Imprenditoria giovanile in agricoltura

11.000.000.000

13) Opere pubbliche di interesse regionale

13.560.000.000

14) Opere acquedottistiche

6.000.000.000


Relazione di minoranza
(relatore: BALIA)

pervenuta il 25 luglio 2000

Le modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria ed al bilancio per gli anni 2000/2002, proposte dalla Giunta regionale, attraverso il disegno di legge n. 86, oltre che intempestive sono inadeguate nei contenuti sia per la qualità della proposta che per l'entità delle risorse.

Intanto non viene rispettato l'art. 2 della Legge Finanziaria 2000 - la cui formulazione ed approvazione aveva consentito di stemperare la conflittualità esistente tra maggioranza ed opposizione - che conteneva l'impegno dell'Assessore della programmazione e della Giunta regionale non solo a presentare una proposta di assestamento entro il 30 giugno, ma ne individuava le direttrici principali con specifico riferimento al piano dell'occupazione e dello sviluppo ed indicava modi e forme per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

L'impegno dell'Assessore della Programmazione, assunto in sede di dibattito nella IV Commissione - relativo ad un nuovo assestamento da presentare entro il prossimo settembre - appare incongruente e dilatorio anche perché entro il 30 dello stesso mese di settembre dovrebbe essere presentata la nuova finanziaria 2001/2003.

Peraltro, in questo disegno di legge, manca una chiara politica delle entrate (revisione dei  residui, piano di rinascita, fondi comunitari), un reale coordinamento con gli altri atti di programmazione, e vi è una assoluta carenza di informazioni sullo stato di attuazione di alcune leggi (L.R. 28) e sulla esposizione verso altri settori ed imprese.

Così, se da un lato è vero che vengono date parziali risposte - con una discreta allocazione di risorse - alle numerose e pregresse domande presentate con la Legge Regionale 28, non si compie, in questa direzione, alcuno sforzo per una necessaria e seria opera di monitoraggio che consenta, anche al Consiglio Regionale, l'espressione di idonee valutazioni sul rapporto costi-benefici. L'opposizione è logicamente fovorevole acchè le risorse necessarie per soddisfare le richieste dei disoccupati, che individuano nella L.R. 28 lo strumento finanziario idoneo a creare occupazione e sviluppo, vengano congruamente rimpinguate, ma ritiene indilazionabile una corretta valutazione degli effetti. Peraltro, la stessa maggioranza, disattendendo la filosofia che sottendeva la legge istitutiva dei piani integrati d'area, o dandone una interpretazione molto restrittiva e formale, ha imposto una battuta d'arresto agli stessi piani subbordinando il rifinanziamento ai risultati del monitoraggio .

Queste "osservazioni" della maggioranza risultano ancora più incongruenti quando la stessa non è in grado di fornire lo stato di attuazione dei programmi di spesa e le conseguenti valutazioni dei ritmi di erogazione.

Oltre ai fondi previsti per la L.R. 28 l'unica altra risposta, parzialmente congruente, è quella relativa ai consorzi-fidi.

Risultano invece totalmente scoperte quelle altre direttrici fondamentali per l'occupazione e lo sviluppo a cui pure faceva chiaro riferimento il già richiamato art. 2 della legge finanziaria 2000: dai piani integrati d'area-che invece vengono rifinanziati solo nel 2002 con un vuoto d'impegno per il 2001 - alle politiche del lavoro e imprenditoria giovanile; dagli incentivi alle imprese alle politiche degli enti locali; dal settore dell'ambiente alla pubblica istruzione formazione e ricerca.

Sorprende la mancanza di proposte di cofinanziamento dei patti territoriali col rischio, molto fondato, che i patti non cofinanziati slittino al prossimo bando. Qualora la Giunta Regionale non sia in grado di fornire le necessarie garanzie sulla inutilità di allocare risorse per  "programmi" che non hanno concrete possibilità di decollare, è assolutamente necessario un emendamento che garantisca le possibilità di cofinanziamento.

Così, come peraltro già evidenziato dai pareri espressi dalle competenti commissioni di merito, non vi può essere totale insensibilità rispetto al problema posto dagli addetti al settore dei lavori socialmente utili che, a seguito del decreto legislativo 81/2000, possono legittimamente aspirare alla stabilizzazione dell'occupazione a condizione che anche la Regione Sarda integri, con almeno 30 miliardi, il cofinanziamento dello Stato e concorra ad alleviare un gravame  finanziario che ricadrebbe sugli enti locali che, peraltro, non sono in grado di sobbarcarsi. Un emendamento favorevole riguarderebbe migliaia di lavoratori, garantirebbe continuità e coerenza col piano per il lavoro e consentirebbe di ragionare su progetti strutturati anche territorialmente.

Particolare attenzione avrebbero meritato i progetti speciali (7A1; 7A4), laddove gli emendamenti della Giunta Regionale mirano a dare garanzie molto parziali (biblioteche, 28), ma trascurano altri settori quali quelli dei beni archeologici, ambientali etc. La scelta a suo tempo operata, verso un meccanismo di finanziamento decrescente, appare ancora intelligente, sia pure da temperare ulteriormente attraverso il ricorso a metodiche di finanziamento maggiormente diluite nel tempo.

Infine una ulteriore annotazione, anche questa peraltro rilevata all'unanimità dalla Prima Commissione permanente, sulla illegittimità ed inopportunità di appesantire la finanziaria regionale con norme che non hanno nessuna attinenza con gli aspetti finanziari, che mirano a regolamentare la "rimozione" del personale con particolare funzioni o a prevederne l'automatica "decadenza". Questa tendenza ci conferma "l'eccesso" di attenzione che questa Giunta Regionale dedica al problema delle nomine, "massacra" le innovazioni introdotte nell'ultimo periodo della scorsa legislatura; si instaura nuovamente il principio delle leggi omnibus, si appesantisce con cose estranee una legge che doveva avere caratteristiche snelle, si viola palesemente l'art. 13 della legge di contabilità, laddove ai commi 3 e 4 è espressamente fatto divieto di inserire norme sul personale.


Relazione di minoranza
(relatore: COGODI)

pervenuta il 24 luglio 2000

I.

Il DL86/A costituisce un esemplare a dir poco curioso di autentica "sprogrammazione" della spesa regionale. Presentato al Consiglio in data 01.06.2000, il provvedimento arriva in Aula ora, a fine luglio, con una invariata relazione che afferma: "l'ammontare delle dotazioni interessate al provvedimento in esame è pari a lire 185.908 milioni nel 2000 …..ciò sulla base delle risorse allo stato disponibili …."

Il testo dell'articolato tratta invece una entità di risorse di gran lunga superiore e interviene in molteplici aspetti della spesa regionale al di fuori di ogni minima coerenza, logicità e consequenzialità con la vicenda del bilancio, della finanziaria, del D.P.E.F. vigenti e dei disegni di legge collegati di cui si è persa praticamente traccia. Detto provvedimento non opera perciò un "assestamento" del Bilancio di previsione in essere, ma un vero e proprio travolgimento di punti sostanziali della manovra previsionale, contraddicendo palesemente l'intervenuta programmazione della spesa annuale per l'esercizio in corso.

II.

Principalmente appaiono tre insanabili contraddizioni rispetto alla buona norma, e anche al buon senso, che dovrebbero regolare l'uso delle pubbliche risorse:

1)lo scardinamento pressoché totale della norma legislativa di cui all'art. 2 della finanziaria vigente. Tale norma programmatica, frutto peraltro della intesa politica maturata sul punto tra maggioranza ed opposizione per sbloccare l'intera manovra finanziaria alla vigilia del 4° mese di esercizio provvisorio, obbligava la Giunta Regionale a precisi adempimenti di cui non si intravede manco l'ombra nell'attuale "manovrina" di mezza estate. Un corretto provvedimento di assestamento avrebbe dovuto infatti perseguire finalità di sostanziale miglioramento nei campi delle "politiche del lavoro, degli incentivi alle imprese, del sostegno degli enti locali, della tutela ambientale, della innovazione e del sistema formativo" (primo comma del citato art. 2).

2) Perciò avrebbero dovuto essere reperite nuove risorse attraverso "la definizione degli accordi di Programma-Quadro derivanti dalla Intesa Istituzionale Stato-Regione, attraverso la gestione produttiva dei demani e dei patrimoni regionali, attraverso le economie di spesa derivanti dalla razionalizzazione e riforma dell'apparato amministrativo regionale" (secondo comma del citato art. 2). Detti impegni risultano totalmente disattesi, anzi platealmente contraddetti dalla pratica condotta gestionale dell'esecutivo, e perciò figurano ora anche formalmente espiantati dalla nuova manovra finanziaria avanzata dalla Giunta regionale. Né può essere addotta come scusante che trattasi di una "manovrina" e non di una vera manovra, perché proprio in questo dato riduttivo si compendia la certificata incapacità della Giunta di governare i grandi bisogni ed i grandi processi reali che sempre più violentemente investono la vita della Regione.

3) Nella rappresentazione propagandistica verso l'esterno la Giunta ha voluto connotare, in questi mesi, il provvedimento in esame come la "risposta alla 28", cioè come un consistente intervento in favore della imprenditorialità giovanile. Fosse vero, sarebbe una finalità nobile. Purtroppo nulla risulta comprovato in tal senso. E la Giunta ha sin'ora pervicacemente ed immotivatamente rifiutato di fornire al Consiglio i dati conoscitivi essenziali perché il legislatore possa legiferare con cognizione di causa. E' stato ripetutamente ed inutilmente richiesto di conoscere:

a) quale efficacia abbia un tale considerevole stanziamento di risorse (oltre 250 miliardi) in conto dei vecchi criteri della L.R. n.28 (superincentivazione) in costanza sia della censura della Unione Europea, sia della crescente omnicomprensività degli interventi economici ritenuti ammissibili per la L.R. n. 28;

b) in quali settori economici e produttivi specifici ricadano detti interventi e quali compatibilità di insieme derivino per il sistema produttivo e per la corretta concorrenza dei soggetti imprenditoriali;

c) quale impatto occupazionale vero (cioè aggiuntivo) determini un tale intervento (a ritenuta "sanatoria") in un sistema di incentivazione oggi considerato illegittimo e quale sia il differenziale positivo nel rapporto investimenti pubblici - occupazione aggiuntiva;

d) il totale e persino irriguardoso rifiuto della Giunta di fornire i richiesti elementi conoscitivi, determina perciò una acclarata condizione di illegittimità (con conseguente danno in capo ai potenziali utenti di tale intervento).

4) La ritenuta manovrina di "modifiche ed integrazioni della legge finanziaria", originariamente strutturata in pochi articoli ed in pochi interventi, è stata via via implementata da una valanga di emendamenti aggiuntivi dalla stessa Giunta proponente (oltre 40 emendamenti di nuovo intervento a fronte di 10 articoli), determinando così un provvedimento sostanzialmente diverso in arrivo rispetto alla proposta avanzata al Consiglio ed istruita in Commissione per lungo tempo. Cammin facendo si è così determinata sia una manovra consistente sul piano della entità finanziaria, sia una ripetizione di interventi disorganici, dispersivi e clientelari sparsi in molteplici direzioni.

A nulla è valsa sin'ora la condotta responsabile e costruttiva della opposizione che ha presentato pochi e qualificanti contributi modificativi nella direzione tracciata dalla norma legislativa programmatica (art. 2 dalla recente  finanziaria regionale). Solo un reale e produttivo confronto in Aula potrebbe consentire di recuperare positivi elementi di utilità generale nell'uso delle risorse pubbliche di cui è dato atto di disporre aggiuntivamente nella attuale fase di assestamento del bilancio annuale.


PARERI DELLE COMMISSIONI COMPETENTI ESPRESSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO INTERNO

Prima Commissione

Relatore: NUVOLI

La Prima Commissione permanente nella seduta dell'11 luglio 2000 ha espresso all'unanimità il seguente parere.

Si rileva in premessa che il disegno di legge n. 86 e gli emendamenti ad esso presentati hanno carattere miscellaneo e contengono anche norme che non hanno alcuna connessione, neppure mediata, con le modifiche alla legge finanziaria e al bilancio e risultano anche estranee alle competenze della Commissione bilancio. L'aggiunta delle parole "e disposizioni varie" al titolo del disegno di legge vale infatti soltanto come segnale dell'inopportuna eterogeneità del suo contenuto e non certo come autorizzazione ad estendere senza limite alcuno l'oggetto del provvedimento.

Fra le norme intruse che ricadono nell'ambito delle competenze della Prima Commissione permanente si segnalano l'articolo 8 (Assicurazione responsabilità amministrativa), l'emendamento 7C, nelle parti riguardanti l'ordinamento degli uffici regionali (commi 3, 4 e 5) e l'emendamento 35, della Giunta regionale, che modifica l'ordinamento delle comunità montane.

L'approvazione di quest'ultimo emendamento in particolare non potrebbe trovare alcuna giustificazione neanche sotto il profilo dell'urgenza. Infatti sull'argomento sono in carico alla Prima Commissione due proposte di legge, che sono state inserite nel programma dei lavori della Commissione per il periodo antecedente la pausa estiva, mentre la Giunta regionale, che ha proposto l'emendamento in Commissione bilancio, non ha presentato alcun disegno di legge sull'argomento nella sede competente.

Per quanto riguarda l'articolo 8, inoltre, pare opportuno un approfondimento sulla sua compatibilità con il principio di responsabilità del dirigente. Si ritiene in ogni caso che l'assicurazione a spese dell'erario non possa essere estesa indeterminatamente ai "delegati" individuati dai dirigenti medesimi. Si pone inoltre il problema se gli enti possano essere autorizzati a stipulare analoghe polizze a favore dei loro dirigenti.

A proposito dell'emendamento 7C, desta perplessità l'applicazione della normativa sulla durata degli organi di amministrazione ai coordinatori dei PIA, la cui figura è in realtà assimilabile, più che a quella di un amministratore unico o di un direttore generale, a quella del responsabile di un procedimento, per quanto di notevole rilievo e complessità; fra l'altro è già prevista la rimozione del coordinatore in caso di sua responsabilità; anche per questo motivo appare poi impropria, ed anche priva delle adeguate tutele per i dipendenti, la retribuzione "a stato di avanzamento" prevista dal comma 2.

Per quanto riguarda infine i commi 3, 4 e 5 dell'emendamento 7C, si ritiene che il problema dell'adeguamento ovvero del superamento dell'ordinamento speciale del Centro di programmazione e dell'Agenzia del lavoro debba essere affrontato in maniera meno episodica e nelle sedi competenti.


Quinta Commissione
 
Relatore: ONNIS

La Quinta Commissione Permanente, nella seduta del 13 luglio 2000, ha espresso,  con il voto favorevole dei Consiglieri Onnis, Corona, Frau, Piana, Pili, Rassu e l'astensione del Consigliere Manca, parere favorevole sugli aspetti di propria competenza contenuti  nel d.l. 86 e negli emendamenti allo stesso presentati dalla Giunta regionale.

La Commissione, con il voto favorevole dei Consiglieri Onnis, Corona, Frau, Piana, Pili, Rassu e l'astensione del Consigliere Manca, ritiene infine di sottoporre alla Commissione bilancio, nell'ambito del proprio parere la proposta di inserire nel testo del d.l. 86 il seguente emendamento, che riveste per questa Commissione importanza rilevante:

  "Art. ____

  Modifiche e integrazioni all'art. 31 della L.R. n. 1 del 1999

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 1 del 1999 è sostituita dalla seguente:

a) sono assoggettati alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale i progetti di cui all'allegato A del predetto decreto presidenziale e i progetti di cui all'allegato B che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

Per quanto concerne le aree naturali protette regionali previste dagli artt. 2, 3, 4 della legge regionale n. 31 del 7 giugno 1989 istituite con apposita legge regionale o con atto amministrativo deve essere definito un piano che preveda le seguenti zone:

1) zone nelle quali le opere indicate nella tabella B del D.P.R. 12 aprile 1996 sono sottoposte obbligatoriamente alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

2) zone nelle quali le opere indicate nella tabella B del D.P.R. 12 aprile 1996 sono sottoposte alla procedura di Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale.

 

Il predetto piano è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente.

2. In via transitoria, in attesa di tali piani previsti dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 12 aprile 1996.".

Pur presenti alla seduta non hanno partecipato al voto i consiglieri Demontis, Demuru e Ortu.


Sesta Commissione

Relatore: PILO

La Commissione Sesta, nella seduta del 13 luglio 2000, ha espresso un parere, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento interno, sul disegno di legge in oggetto.

Su alcuni aspetti della manovra finanziaria la Commissione  all'unanimità ha ritenuto che:

a) gli allegati emendamenti presentati non giustificano una conformità all'articolo 13 della legge di bilancio;

b) gli emendamenti  presentati dalla Giunta incidono sulle leggi regionali 37/1998; 40/1993; 51/1993 e 9/1998, che andrebbero modificate dalla Commissione sulla base di progetti di legge specifici per i quali  la Commissione stessa  ritiene di ribadire una competenza primaria e vincolante alla modifica delle citate leggi regionali;

c) nel disegno di legge è risultato del tutto trascurato il problema  dei lavori socialmente utili a seguito del decreto legislativo 81/2000, che prevede la stabilizzazione dell'occupazione dei lavoratori interessati.

Per quanto concerne il D.L. 86 i commissari Pilo, Capelli, Granara e Rassu hanno ritenuto che la manovra finanziaria accoglie, nel complesso, le istanze delle forze politiche e sociali.

Il  commissario Biggio si è astenuto.

Sulla  manovra i commissari Pinna e Vassallo hanno   ritenuto inadeguata la stessa in relazione agli impegni assunti dalla Giunta regionale con l'articolo 2 della legge finanziaria 2000.

In particolare sono insufficienti gli stanziamenti concernenti il settore dell'occupazione.

I commissari Pinna e Vassallo hanno infine evidenziato l'impossibilità ad esprimere, valutazioni in merito all'intera problematica della legge regionale 28/1984 stante la mancanza di informazioni più volte richieste alla Giunta regionale.


Settima Commissione
 

Relatore: SANNA Noemi

La Settima Commissione, nella seduta del 13 luglio 2000, ha espresso, a maggioranza, con l'astensione del gruppo dei Democratici di Sinistra - Federazione Democratica, il seguente parere.

Per la parte attinente alla spesa socio-assistenziale, la Commissione,  pur riscontrando una cospicua riduzione sul Fondo nuovi oneri legislativi per la voce attinente alla copertura finanziaria di "Norme di sostegno alla famiglia, alle casalinghe, ai lavoratori", concorda, dopo aver sentito l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio Pittalis e l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale Oppi, sulla necessità di sanare la situazione relativa al saldo di impegni di esercizi decorsi per il Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali rifondendo i Comuni delle anticipazioni erogate per gli adempimenti previsti dalle leggi regionali n. 15 del 1992 e n. 20 del 1997 che dispongono provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna.

Per quanto riguarda il ripiano dei disavanzi dell'ente morale "San Giovanni Battista" di Ploaghe, la Commissione è del parere che la situazione di particolare "sofferenza" della struttura in questione giustifica l'intervento previsto; auspica tuttavia che si possa, nel futuro, operare una complessiva e mirata programmazione del settore evitando, per quanto possibile, gli interventi occasionali disposti a ripiano di disavanzi.

Per gli aspetti attinenti all'assistenza sanitaria, la Commissione condivide l'esigenza di una rimodulazione della tipologia del contributo previsto dall'art. 70 della L.R. n. 6 del 1992 (legge finanziaria 1992), prevedendo che i fondi possano essere utilizzati dall'Azienda-USL n. 3 per opere di edilizia e attrezzature inerenti al pronto soccorso dell'Ospedale di Bosa, così come disposto dall'emendamento n. 11 della Giunta regionale.


Ottava Commissione
 
Relatore: CAPELLI

L'Ottava Commissione Permanente, nella seduta  di giovedì 13 luglio 2000, dopo aver esaminato il disegno di legge  n. 86 concernente modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000-2002 e disposizioni varie, ed aver audito in merito l'Assessore del bilancio e programmazione, ha espresso, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento interno, il seguente parere.

La Commissione non riscontra nel disegno di legge n. 86 (ed in mancanza  di disegni di legge "collegati") quegli opportuni ed urgenti provvedimenti organici di riforma dei settori di competenza della Commissione stessa.

La Commissione ritiene pertanto fondamentale e determinante, ai fini della esplicazione della propria attività di carattere legislativo, che nel corso del prosieguo dell'iter di approvazione della presente manovra, trovi concreta applicazione quanto stabilito dall'art. 2 della Legge Regionale 20 aprile 2000, n. 4 (finanziaria 2000).

Si sollecita inoltre che maggiore attenzione venga riservata, in particolare, alla dotazione finanziaria per le attività e le manifestazioni culturali e sportive, onde consentire adeguate risposte agli operatori dei settori interessati.

Pur tuttavia, la Commissione apprezza le ampie assicurazioni verbali fornite dall'Assessore del bilancio riguardo la copertura finanziaria dei principali progetti di legge, già in carico alla Commissione o in corso di presentazione da parte dell'Esecutivo; tali enunciazioni danno risposta al dettato del già citato art. 2 della L.R. n. 4/2000.


Le Commissioni II e IV non hanno espresso alcun parere.

Art. 11
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 30.442.000.000 per l'anno 2000, in lire 118.600.000.000 per l'anno 2001, in lire 211.050.000.000 per l'anno 2002 ed in lire 2.500.000.000, per gli anni successivi, fanno carico ai sottocitati capitoli del bilancio della Regione per gli stessi anni.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento

ENTRATA

Cap.12106

Imposta sul reddito delle persone fisiche, comprese le ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1, lett. a) e d), della Legge 13 aprile 1983, n. 122)

2001    lire      36.600.000.000

2002     lire   129.050.000.000

Cap.12107

Imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n.3, sostituito dall'art. 1, lett. a), della Legge 13 aprile 1983, n.122)

2001    lire      46.000.000.000

2002    lire      46.000.000.000

Cap.12201

Imposta di bollo e tassa di bollo sui documenti di trasporto (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1, lett. b) della Legge 13 aprile 1983, n. 122)

2000    lire        4.442.000.000

2001     lire       5.000.000.000

2002     lire       5.000.000.000

Cap.12203

Imposta ipotecaria (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1, lett. b) della Legge 13 aprile 1983, n. 122 )

2000    lire        2.500.000.000

2001    lire        7.500.000.000

2002    lire        7.500.000.000

Cap.12205

Imposta di registro (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1, lett. b) della Legge 13 aprile 1983, n. 122)

2000    lire      23.500.000.000

2001    lire      23.500.000.000

2002    lire      23.500.000.000

SPESA

02 - AFFARI GENERALI

Cap. 02098

(N.I.) 1.1.1.4.5.1.01.01 (01.02)

Spese per l'assicurazione contro i danni arrecati dai dirigenti e loro delegati nell'esercizio delle loro funzioni ( art. 8 della presente legge)

2000    lire           500.000.000

2001    lire           500.000.000

2002    lire           500.000.000

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 5 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 e art. 1 della presente legge)

2000     lire     26.627.000.000

2001     lire     13.100.000.000

2002     lire     13.300.000.000

Cap.03034/01

Versamento alla contabilità speciale di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268, di finanziamenti aggiuntivi per l'esecuzione di iniziative previste dai relativi programmi esecutivi (art. 6, commi 6, 7, 8 e 9, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 29, comma 7, e 56, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, artt. 1 e 11, comma 9, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 29, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 7, comma 10, e 11,comma 6, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50, artt. 32, 37 e 49, comma 3, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 5, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 40, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, artt. 8, comma 1, e 49, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 22, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, art. 17, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 4, comma 3 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 e art. 3, comma 3, della presente legge)

2001    lire    100.000.000.000

Cap.03056

Fondo per il finanziamento dei programmi integrati d'area (L.R. 26 febbraio 1996, n. 14, art. 23, L.R.  15  aprile 1998, n. 11, artt. 21   e 22, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 8, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 10, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, art. 31, comma 2, legge regionale 20 aprile 2000, n. 5 e art. 6 della presente legge)

2002    lire    192.250.000.000

07 - TURISMO

Cap.07001/03

Contributi per promuovere manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico; contributo ai Comuni di Lanusei e Villasimius per la partecipazione a manifestazioni di grande interesse turistico (art. 1, lett. c), L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 84, commi 2 e 3, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 12, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 25, comma 4, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 37, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 25 maggio 1999, n. 18 e art. 7 della presente legge)

2000    lire           315.000.000

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap.11061/08

(N.I.) 2.1.1.5.8.2.06.06 (05.04)

Finanziamenti annui per l'attivazione di insegnamenti universitari e corsi integrativi di cui all'articolo 17 della legge regionale n.26 del 1977 (art.5 della presente legge)

2001     lire       2.000.000.000

2002     lire       2.000.000.000

Cap.11097/01

Interventi per l'attivazione del Servizio bibliotecario nazionale; per l'automazione dei cataloghi delle biblioteche dei comuni di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano e di quella provinciale di Cagliari; per il recupero, ordinamento, inventariazione, valorizzazione del patrimonio archivistico-storico di Comuni della Sardegna (artt.92, lett.e), e 93, L.R. 4 giugno 1988,  n.11, azioni 7 a/2, 7 a/3 e 7 a/4 del programma di progetti speciali approvato dal Consiglio regionale il 27 aprile 1989, art.12, L.R. 26 gennaio 1989, n.5, L.R. 30 giugno 1993, n.27, art.38, L.R. 29 gennaio 1994, n.2 e art. 4 della presente legge)

2000    lire        3.000.000.000

2000    lire        3.000.000.000

2000    lire        3.000.000.000

 

Art. 11
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 83.093.000.000 per l'anno 2000, in lire 118.600.000.000 per l'anno 2001, in lire 211.050.000.000 per l'anno 2002 ed in lire 2.500.000.000, per gli anni successivi, fanno carico ai sottocitati capitoli del bilancio della Regione per gli stessi anni.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA

In aumento

Cap.12106

Imposta sul reddito delle persone fisiche, comprese le ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1, lett. a) e d), della Legge 13 aprile 1983, n. 122)

2000    lire      41.867.000.000

2001    lire     105.990.000.000

2002    lire     134.000.000.000

Cap.12107

Imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n.3, sostituito dall'art. 1, lett. a), della Legge 13 aprile 1983, n.122)

2002    lire       46.000.000.000

Cap.12201

Imposta di bollo e tassa di bollo sui documenti di trasporto (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1, lett. b) della Legge 13 aprile 1983, n. 122)

2002     lire             50.000.000

Cap.12203

Imposta ipotecaria (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1, lett. b) della Legge 13 aprile 1983, n. 122)

2000     lire           498.000.000

2001     lire        7.500.000.000

2002     lire        7.500.000.000

Cap. 23201

(AS)(N.I.) 2.3.2

Quota dello Stato per le azioni positive per l'imprenditoria femminile (L. 25 febbraio 1992, n. 215)

Rif. cap. spesa 10208

Cap.12205

Imposta di registro (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1, lett. b) della Legge 13 aprile 1983, n. 122)

2001    lire         5.110.000.000

2002    lire       23.500.000.000

SPESA

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03017

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 39, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 5, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 1, comma 2 della presente legge)

2000    lire       38.000.000.000

Cap. 03148/01

Quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripiano dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali relativi agli esercizi 1990 e 1991 (D.L. 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, nella L. 19 novembre 1990, n. 334, D.L. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella L. 18 marzo 1993, n. 67, art. 63, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 3, comma 9, L.R. 20 aprile 2000, n. 4)(spesa obbligatoria)

2000     lire           228.000.000

06 - AGRICOLTURA

Cap. 06229/05

Somme da versare al fondo di rotazione per la concessione di mutui agrituristici (art. 10, commi 2 e 3, L.R. 20 giugno 1986, n. 32 e art. 13, commi 1, 2 e 3, L.R. 23 giugno 1998, n. 18)

2000     lire          200.000.000

Cap. 06229/07

Contributi per la realizzazione di progetti pilota per iniziative aziendali e internazionali a carattere sperimentale (art. 15, lett. d), L.R. 23 giugno 1998, n. 18)

2000    lire            100.000.000

08 - LAVORI PUBBLICI

Cap. 08109

Somme da versare al fondo per l'edilizia economica e popolare di cui alla L.R. 18 aprile 1975, n. 22 e per un programma straordinario integrativo per il biennio 1984-85 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (art. 15, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 6, L.R. 31 dicembre 1984, n. 36, artt. 23 e 25, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 22, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, artt. 29 e 31, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 18, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 6, L.R. 13 aprile 1990, n. 6, art. 22, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 39, commi 4, 5 e 10, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 14, commi 2 e 4, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 7, comma 1, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, artt. 8 e 14, comma 4, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 36, lett. m), L.R. 9 dicembre 1997, n. 32, art. 10, comma 6, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 10, comma 8, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 35, L.R. 20 aprile 2000, n. 5 e art. 6 bis, comma 4 della presente legge)

2000     lire        2.200.000.000

In aumento

01 - PRESIDENZA

Cap. 01100

Finanziamento regionale per gli oneri derivanti dall'attuazione del programma di interventi volti a fronteggiare l'emergenza idrica da versare alla contabilità speciale di tesoreria di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, 28 giugno 1995 (art. 3, comma 1, L.R. 10 novembre 1995, n. 28 e art. 6 ter della presente legge)

2000    lire       15.000.000.000

02 - AFFARI GENERALI

Cap. 02098

(N.I.) (1.1.1.4.5.1.01.01) (01.02)

Spese per l'assicurazione contro i danni arrecati dai dirigenti e loro delegati nell'esercizio delle loro funzioni ( art. 8 della presente legge)

2000    lire            500.000.000

2000    lire            500.000.000

2000    lire            500.000.000

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 5 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 e art. 1, comma 1 della presente legge)

2000    lire         5.598.000.000

2001    lire       16.710.000.000

2002    lire       13.700.000.000

Cap.03034/01

Versamento alla contabilità speciale di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268, di finanziamenti aggiuntivi per l'esecuzione di iniziative previste dai relativi programmi esecutivi (art. 6, commi 6, 7, 8 e 9, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, artt. 29, comma 7, e 56, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, artt. 1 e 11, comma 9, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 29, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 7, comma 10, e 11,comma 6, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50, artt. 32, 37 e 49, comma 3, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 5, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 40, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, artt. 8, comma 1, e 49, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 22, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, art. 17, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 4, comma 3 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 e artt. 3, comma 3 e 5 quater della presente legge)

2000     lire         8.440.000.000

2001    lire       85.700.000.000

Cap.03056

Fondo per il finanziamento dei programmi integrati d'area (L.R. 26 febbraio 1996, n. 14, art. 23, L.R.  15  aprile 1998, n. 11, artt. 21   e 22, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 8, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 10, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, art. 31, comma 2, legge regionale 20 aprile 2000, n. 5 e art. 6 della presente legge)

2002    lire     192.250.000.000

Cap. 03070-04

Interventi per favorire l'informatizzazione e l'alfabetizzazione informatica e linguistica (art. 34, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 5 bis della presente legge)

2000     lire           500.000.000

06 - AGRICOLTURA

Cap. 06151

Contributi per promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (LL. 6 luglio 1912, n. 832, 29 giugno 1929, n. 1366, 27 novembre 1956, n. 1367, L.R. 14 dicembre 1976, n. 67, art. 13, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 9, comma 1, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 3, comma 3, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 35, comma 1, lett. o), L.R. 9 dicembre 1997, n. 32, art. 14, L.R. 11 marzo 1998, n. 8, art. 4, comma 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 7 decies, comma 2 della presente legge)

2000    lire            546.000.000

Cap. 06171

Contributi annui alle associazioni allevatori per l'attuazione del programma annuale riguardante la tenuta dei libri genealogici e lo svolgimento dei controlli funzionali (L.R. 14 dicembre 1976, n. 67, art. 33, L.R. 7 maggio 1981, n. 14, art. 43, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 46, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 21, L.R. 29 aprile 1994, n. 18 e art. 7 decies, comma 2  della presente legge)

2000    lire            542.000.000

Cap. 06215

(NI) (2.1.2.4.3.3.10.10) (02.01)

Somme da trasferire alla contabilità speciale di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268 per le finalità recate dal titolo di spesa 11.1.03 (art. 7 novies della presente legge)

2000    lire       11.000.000.000

Cap. 06339

(Denominazione variata)

Somma da ripartirsi tra gli enti e gli organismi pubblici soci del Consorzio SAR (art. 56, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 7 octies della presente legge)

2000    lire         1.000.000.000

07 - TURISMO

Cap.07001/03

Contributi per promuovere manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico; contributo ai Comuni di Lanusei e Villasimius per la partecipazione a manifestazioni di grande interesse turistico (art. 1, lett. c), L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 84, commi 2 e 3, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 12, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 25, comma 4, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 37, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 2, comma 1, lett. c), L.R. 25 maggio 1999, n. 18 e art. 7 della presente legge)

2000    lire            315.000.000

Cap. 07006

(NI) (2.1.1.5.2.2.10.24) (06.07)

Interventi di pulizia delle spiagge dalla posidonia (art. 6 quater della presente legge)

2000      lire          500.000.000

08 - LAVORI PUBBLICI

Cap. 08029-05

Spese per l'attuazione di un programma pluriennale di opere pubbliche di interesse regionale (art, 7, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 5, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 6, comma 1, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 35, comma 1, lett. r), L.R. 9 dicembre 1997, n. 32, art. 33, comma 2, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 11, comma 2, L.R. 20 aprile 2000, n. 4, art. 35, L.R. 20 aprile 2000, n. 5 e art. 6 bis, comma 1 della presente legge)

2000    lire       13.360.000.000

2001    lire         4.140.000.000

Cap. 08035-03

Spese per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 9, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, art. 6, comma 2, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 33, comma 3, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 11, comma 5, L.R. 20 aprile 2000, n. 4, art. 35, L.R. 20 aprile 2000, n. 5 e art. 6 bis, comma 2 della presente legge)

2000    lire         6.000.000.000

2001     lire        6.950.000.000

Cap. 08059-03

Contributi ai Comuni ed alle Province per l'adeguamento degli edifici alle prescrizioni tecniche di cui al D.M. Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (art. 18, L.R. 30 agosto 1991, n. 32, art. 4, comma 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4, art. 35, L.R. 20 aprile 2000, n. 5 e art. 6 bis, comma 3 della presente legge)

2000    lire         2.340.000.000

Cap. 08115-04

Finanziamenti aggiuntivi agli stanziamenti statali per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati (art. 18, comma 3, L.R. 30 agosto 1991, n. 32, art. 15, comma 2, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 15, comma 3, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 3, comma 3, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 e art. 6 bis, comma 5 della presente legge)

2000    lire         2.200.000.000

09 - INDUSTRIA

Cap. 09036-01

Finanziamenti alla Società Investimenti Programma Alimentare Sardo (SIPAS) per l'esecuzione delle opere relative alla realizzazione di un sistema regionale atto alla soluzione dei problemi derivanti dalle acque di vegetazione della molitura delle olive e dal siero/scotta della lavorazione del latte - Quota regionale (art. 46, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1 e art. 7 undecies della presente legge)

2000    lire         1.652.000.000

10 - LAVORO

Cap. 10207

(NI) (2.1.2.4.3.3.10.02) (02.09)

Interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile (L. 25 febbraio 1992, n. 215 e art. 7 ter decies della presente legge)

2000     lire        1.250.000.000

Cap. 10208

(AS)(NI) (2.1.2.4.3.3.10.02) (02.09)

Assegnazioni statali a sostegno dell'imprenditoria femminile (L. 25 febbraio 1992, n. 215 e art. 7 ter decies della presente legge)

Rif. cap. entrata 23201

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. 11061-05

(Denominazione variata)

Finanziamenti alle Università di Cagliari e di Sassari per l'espletamento dei corsi universitari nelle aree disciplinari di cui all'articolo 17, comma 2, L.R. n. 26 del 1997 (art. 19, L.R. 15 ottobre 1997, n. 26 e art. 5 della presente legge)

2001    lire         1.600.000.000

2002    lire         1.600.000.000  

Cap.11097/01

Interventi per l'attivazione del Servizio bibliotecario nazionale; per l'automazione dei cataloghi delle biblioteche dei comuni di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano e di quella provinciale di Cagliari; per il recupero, ordinamento, inventariazione, valorizzazione del patrimonio archivistico-storico di Comuni della Sardegna (artt.92, lett.e), e 93, L.R. 4 giugno 1988,  n.11, azioni 7 a/2, 7 a/3 e 7 a/4 del programma di progetti speciali approvato dal Consiglio regionale il 27 aprile 1989, art.12, L.R. 26 gennaio 1989, n.5, L.R. 30 giugno 1993, n.27, art.38, L.R. 29 gennaio 1994, n.2 e art. 4 della presente legge)

2000    lire         3.000.000.000

2001     lire        3.000.000.000

2002     lire        3.000.000.000

Cap. 11129

Contributi agli enti locali per l'affidamento dei servizi relativi ad aree archeologiche, biblioteche e musei (art. 38, L.R. 20 aprile 2000 e art. 5 ter della presente legge)

2000    lire         8.500.000.000

Cap. 11135-01

(NI) (1.1.1.6.2.2.08.09) (05.04)

Contributo straordinario al Comitato organizzatore dei campionati studenteschi di calcio per l'organizzazione in Sardegna della stessa iniziativa e delle relative manifestazioni collaterali (art. 5 quinquies della presente legge)

2000     lire           350.000.000

 12 - SANITA'

 Cap. 12001-16

(NI) (2.1.1.4.2.3.08.07) (05.01)

Contributo straordinario all'Ente morale S. Giovanni Battista di Ploaghe per il ripiano dei disavanzi di esercizio (art. 7 ter della presente legge)

2000    lire           500.000.000

Art. 9
Aziende trasporto

1. L'autorizzazione di spese di cui all'articolo 50, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2000, deve intendersi pari a lire 14.000.000.000 e non a lire 10.000.000.000 (cap.13026).

 

Art. 9
Aziende trasporto

  (identico)

 

Art. 10
Variazioni al bilancio regionale

1. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000/2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento

ENTRATA

Cap.11606

(Denominazione Variata)

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (art. 3, punto 20, legge 28 dicembre 1995, n. 549 e L.R. 12 agosto 1997, n.21)

2000    lire        7.000.000.000

2001    lire        7.000.000.000

2002    lire        7.000.000.000

Cap.12106

Imposta sul reddito delle persone fisiche, comprese le ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1, lett. a) e d), della Legge 13 aprile 1983, n. 122)

2000    lire    134.000.000.000

2001    lire      97.000.000.000

2002    lire        4.950.000.000

Cap.12107

Imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n.3, sostituito dall'art. 1, lett. a), della Legge 13 aprile 1983, n.122)

2000 lire 46.000.000.000

Cap.12201

Imposta di bollo e tassa di bollo sui documenti di trasporto (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1, lett. b) della Legge 13 aprile 1983, n. 122)

2000    lire           558.000.000

Cap.12203

Imposta ipotecaria (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1, lett. b) della Legge 13 aprile 1983, n. 122)

2000    lire        5.000.000.000

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap.03066

Rimborsi ai titolari di autorizzazioni o concessioni di coltivazione di cave dei contributi versati in applicazione dell'articolo 33 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (art. 2, L.R. 21 maggio 1998, n. 15)

2000    lire             50.000.000

2001    lire             60.000.000

2002    lire             50.000.000

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap.11061/01

Spese per l'istituzione del Catalogo generale della cultura sarda e per l'effettuazione del censimento del repertorio linguistico dei Sardi; per progetti finalizzati alla valorizzazione e alla diffusione della cultura e lingua sarda nell'ambito della formazione scolastica degli allievi e per l'aggiornamento del personale docente e direttivo e per la realizzazione nella scuola di progetti regionali e locali e integrativi degli interventi statali finalizzati alla tutela e alla valorizzazione della cultura e della lingua sarda (artt. 9, 10, 17 e 18, L.R. 15 ottobre 1997, n. 26)

2000    lire           300.000.000

In aumento

02 - AFFARI GENERALI

Cap.02053/01

(Denominazione variata)

Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale o comunque in servizio presso l'Amministrazione regionale per missioni in territorio nazionale ed estero (R.D. 3 giugno 1926, n. 941, D.L. 21 agosto 1945, n. 540, D.L.P.R. 7 maggio 1948, n. 860, art. 10, L.R. 30 luglio 1970, n. 6, art. 6, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 5 dicembre 1979, n. 62, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, L.R. 19 novembre 1982, n. 42 e L.R. 8 maggio 1984, n. 18)

2000    lire        4.000.000.000

04 - ENTI LOCALI

Cap.04019

Fondo per gli investimenti degli enti locali (L.R. 1° giugno 1993, n. 25, L.R. 9 giugno 1993, n. 26, art. 75, L.R. 7 aprile 1995,n. 6, art. 16, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, art. 19, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 11, comma 2, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, L.R. 1° giugno 1999, n. 21 e art. 10, comma 12, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4)

2000    lire        5.000.000.000

2001    lire        5.000.000.000

2002    lire        5.000.000.000

Cap.04062

Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a spese per la pulizia ed il riscaldamento di locali e per l'esercizio di impianti idrici, elettrici e per il gas

2000    lire             50.000.000

05 - DIFESA AMBIENTE

Cap.05308

(Denominazione variata)

Spese per la difesa degli incendi boschivi escluse quelle relative alla manodopera e all'acquisto, noleggio e gestione dei mezzi; spese per la stipula di convenzioni con altre amministrazioni che partecipano all'attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, art.7, L.R. 18 giugno 1959, n. 13, L. 1° marzo 1975, n.47, art.27, L.R. 18 maggio 1982, n.11, art.79, L.R. 28 maggio 1985, n.12, art.1, L.R. 5 agosto 1985, n.17);

2000    lire        1.050.000.000

Cap.05082/01

(Denominazione variata)

Saldo d'impegni d'esercizi decorsi relativi a spese per l'applicazione della legge sulla pesca (T.U. approvato con il R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, L.R. 7 marzo 1956, n. 37, art. 5, L.R. 29 dicembre 1983, n. 30 e art. 102, L.R. 4 giugno 1988, n. 11)

Cap.05112

(Denominazione variata)

Contributi in conto giovani soci alle cooperative e società giovanili operanti nei settori forestale, dell'acquacoltura e dell'allevamento della selvaggina (art. 4, L.R. 7 giugno 1984, n. 28); contributi in conto capitale ed in conto interessi agli stessi organismi per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale, o, in alternativa, contributi per la razionale coltivazione dei terreni (art. 5, L.R. 5 giugno 1984, n. 28 integrato dall'art. 31 della L.R. 24 febbraio 1987, n. 6) contributi alle cooperative giovanili operanti nei settori suindicati per l'attivazione di consulenze (art. 6, L.R. 7 giugno 1984, n. 28); contributi in conto canoni di concessione o di affitto dei terreni utilizzati dai predetti organismi (art. 7, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 e art. 38,  L.R.  7 aprile 1995, n.6); contributi in conto interessi per anticipazioni relativi ad importi dell'imposta sul valore aggiunto (art. 1, L.R. 26 gennaio 1993 n. 7, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 38, L.R. 7 aprile 1995 n.6 e art. 40, comma 1, L.R. 10 novembre 1995, n. 28)

2000    lire      22.000.000.000

Cap.05116

(Confluisce nel capitolo 05112)

Contributi in conto interessi per anticipazioni relativi ad importi dell'imposta sul valore aggiunto (art. 1, L.R. 26 gennaio 1993 n. 7, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 38, L.R. 7 aprile 1995 n.6 e art. 40, comma 1, L.R. 10 novembre 1995, n. 28)

Soppresso

07 - TURISMO

Cap.07025

(Denominazione variata)

Contributi a cooperative e società giovanili per la creazione e l'adattamento di strutture ricettive anche mobili e per l'allestimento di impianti e di attrezzature per il tempo libero, per gli acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, per prestazioni di servizi ricevuti e per interessi, sconti ed altri oneri finanziari; contributi ai comuni per la creazione e l'adattamento di strutture ricettive da dare in gestione a società giovanili (art. 9, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 3, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7, art. 15, comma 1, L.R. 1° ottobre 1993,   n. 50, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n. 6); concorso negli interessi sui mutui concessi alle cooperative e società giovanili turistiche per l'acquisto, la creazione, l'adattamento e la gestione di strutture ricettive, l'allestimento di impianti e di attrezzature per il tempo libero, nonché per l'organizzazione e la gestione di servizi volti allo sviluppo turistico (art.9, 1 comma, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 88, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 9, comma 7, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 28, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 20, comma 3, L.R. 15 aprile 1998, n. 11); contributi in conto interessi per anticipazioni relative ad importi dell'imposta sul valore aggiunto (L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 1, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 e art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n.6)

2000    lire      65.000.000.000

2001    lire      32.700.000.000

Cap. 07070

(Confluisce nel cap.07025)

Concorso negli interessi sui mutui concessi alle cooperative e società giovanili turistiche per l'acquisto, la creazione, l'adattamento e la gestione di strutture ricettive, l'allestimento di impianti e di attrezzature per il tempo libero, nonchè per l'organizzazione e la gestione di servizi volti allo sviluppo turistico (art.9, 1 comma, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 88, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 9, comma 7, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 28, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 20, comma 3, L.R. 15 aprile 1998, n. 11)

Soppresso

Cap.07078

(Confluisce nel cap.07025)

Contributi in conto interessi per anticipazioni relative ad importi dell'imposta sul valore aggiunto (L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 1, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 e art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n.6)

Soppresso

Cap.07064

Concorsi in conto interessi sui prestiti concessi alle imprese individuali, societarie, cooperative o consortili operanti nei settori del commercio, del turismo, dei servizi o della ricerca scientifica e tecnologica, con la garanzia dei consorzi fidi costituiti tra imprese operanti nei predetti settori (artt. 67 e 68, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 8, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, art. 11, L.R. 20 giugno 1989, n. 44 e art. 47, L.R. 30 aprile 1991, n. 13)

2000    lire      25.390.000.000

09 - INDUSTRIA

Cap.09041

Contributi ai consorzi di garanzia fidi costituiti tra piccole e medie imprese individuali, societarie o cooperative operanti nei settori dell'industria, dell'edilizia o della ricerca scientifica e tecnologica (art. 1, L.R. 10 febbraio 1978, n. 5, art. 62, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e art. 11, L.R. 20 giugno 1989, n. 44); ed ai consorzi di garanzia fidi intersettoriali costituiti tra imprese cooperative operanti in tutti i comparti produttivi o di servizi (art. 45, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 4, comma 3, della legge finanziaria)

2000    lire      10.000.000.000

10 - LAVORO

Cap.10137/01

Contributi alle cooperative e società giovanili che intraprendono o svolgono attività finalizzate alla produzione di beni e di servizi; contributi per anticipazioni relative ad importi dell'imposta sul valore aggiunto, nonché per acquisto di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, per prestazioni di servizi ricevuti e per interessi, sconti ed altri oneri finanziari (art. 10, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 89, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 20, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 26, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 38 e L.R. aprile 1995, n. 6)

2000    lire      53.418.000.000

2001    lire      59.760.000.000

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap.11078/04

(N.I.) (2.1.1.5.8.2.06.04) (05.04)

Finanziamenti agli enti per il diritto allo studio universitario per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore (L.R. 12 agosto 1997, n.21)

2000     lire       7.000.000.000

2001     lire       7.000.000.000

2002     lire       7.000.000.000

2. Le somme stanziate in conto dei capitoli 05112, 07025 e 10137/01 e non utilizzate permangono nel conto dei residui sino ad esaurimento delle stesse.

3. Nell'articolo 3 della legge regionale 20 aprile 2000. n.5 il riferimento al capitolo 51011 deve intendersi con quello al "capitolo 51010".

 

Art. 10
Variazioni al bilancio regionale

1. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000/2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

In aumento 

Cap.11606

(Denominazione Variata)

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (art. 3, punto 20, legge 28 dicembre 1995, n. 549 e L.R. 12 agosto 1997, n.21)

2000    lire        7.000.000.000

2001    lire        7.000.000.000

2002    lire        7.000.000.000  

 

Cap.12106

Imposta sul reddito delle persone fisiche, comprese le ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1, lett. a) e d), della Legge 13 aprile 1983, n. 122)

2000    lire       92.133.000.000

2001    lire       28.010.000.000

 Cap.12107

Imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n.3, sostituito dall'art. 1, lett. a), della Legge 13 aprile 1983, n.122)

2000 lire 46.000.000.000

2001 lire 46.000.000.000

 

Cap.12201

Imposta di bollo e tassa di bollo sui documenti di trasporto (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1, lett. b) della Legge 13 aprile 1983, n. 122)

2000    lire        5.000.000.000

2001    lire         5.000.000.000

2002    lire         4.950.000.000

Cap.12203

Imposta ipotecaria (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1, lett. b) della Legge 13 aprile 1983, n. 122)

2000    lire         6.502.000.000

Cap. 12205

Imposta di registro (art. 8, Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1, lett. b) della Legge 13 aprile 1983, n. 122)

2000    lire       23.500.000.000

2001    lire       18.390.000.000

SPESA

 In diminuzione

 03 - PROGRAMMAZIONE

 Cap.03066

Rimborsi ai titolari di autorizzazioni o concessioni di coltivazione di cave dei contributi versati in applicazione dell'articolo 33 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (art. 2, L.R. 21 maggio 1998, n. 15)

2000    lire             50.000.000

2001    lire             60.000.000

2002    lire             50.000.000

 Cap. 03147-02

Quota interessi delle rate di ammortamento di prestiti obbligazionari (art. 37, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 35, legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 1, commi 11 e 15, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e art. 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) (spesa obbligatoria)

2000    lire       10.450.000.000

04 - ENTI LOCALI

Cap. 04018-02

Contributi ai consorzi per la gestione associata di servizi e l'esercizio di funzioni comunali (art. 20, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37)

2000     lire        1.000.000.000

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap.11061/01

Spese per l'istituzione del Catalogo generale della cultura sarda e per l'effettuazione del censimento del repertorio linguistico dei Sardi; per progetti finalizzati alla valorizzazione e alla diffusione della cultura e lingua sarda nell'ambito della formazione scolastica degli allievi e per l'aggiornamento del personale docente e direttivo e per la realizzazione nella scuola di progetti regionali e locali e integrativi degli interventi statali finalizzati alla tutela e alla valorizzazione della cultura e della lingua sarda (artt. 9, 10, 17 e 18, L.R. 15 ottobre 1997, n. 26)

2000     lire           300.000.000

In aumento

01 - PRESIDENZA

Cap. 01073

Spese per l'istituzione ed il funzionamento del Collegio Mediterraneo Universitario (C.M.U.) (art. 10, L.R. 11 aprile 1996, n. 19)

2000    lire              60.000.000

02 - AFFARI GENERALI

Cap.02053/01

(Denominazione variata)

Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale o comunque in servizio presso l'Amministrazione regionale per missioni in territorio nazionale ed estero (R.D. 3 giugno 1926, n. 941, D.L. 21 agosto 1945, n. 540, D.L.P.R. 7 maggio 1948, n. 860, art. 10, L.R. 30 luglio 1970, n. 6, art. 6, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 5 dicembre 1979, n. 62, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, L.R. 19 novembre 1982, n. 42 e L.R. 8 maggio 1984, n. 18)

2000     lire        4.000.000.000

 Cap. 02104

Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili nelle materie di propria competenza nonché per la divulgazione dei progetti e delle ricerche nelle materie di revisione legislativa (art. 50, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e art. 57, L.R. 15 aprile 1998, n. 11)

2000     lire           200.000.000

04 - ENTI LOCALI

Cap. 04011

Contributi annui alle compagnie barracellari per spese generali e d'equipaggiamento e premi annui a favore delle compagnie barracellari che si sono particolarmente distinte nell'espletamento delle proprie attività istituzionali (artt. 28, comma 1, punto 2), e 29, L.R. 15 luglio 1988, n. 25)

2000    lire         1.000.000.000

Cap.04019

Fondo per gli investimenti degli enti locali (L.R. 1° giugno 1993, n. 25, L.R. 9 giugno 1993, n. 26, art. 75, L.R. 7 aprile 1995,n. 6, art. 16, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, art. 19, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 11, comma 2, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, L.R. 1° giugno 1999, n. 21 e art. 10, comma 12, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4)

2000    lire         5.000.000.000

2001    lire         5.000.000.000

2002    lire         5.000.000.000

 Cap.04062

Saldo d'impegni di esercizi decorsi relativi a spese per la pulizia ed il riscaldamento di locali e per l'esercizio di impianti idrici, elettrici e per il gas

2000    lire            50.000.000  

05 - DIFESA AMBIENTE  

Cap.05082/01

(Denominazione variata)

Saldo d'impegni d'esercizi decorsi relativi a spese per l'applicazione della legge sulla pesca (T.U. approvato con il R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, L.R. 7 marzo 1956, n. 37, art. 5, L.R. 29 dicembre 1983, n. 30 e art. 102, L.R. 4 giugno 1988, n. 11)

Cap. 05111/11

Spese per l'acquisizione, nolo e manutenzione di attrezzature e mezzi anche mobili e strutture operative per l'attivazione ed il funzionamento delle fasi di prevenzione, previsione, soccorso e ripristino in materia di protezione civile e per l'organizzazione ed attuazione di programmi operativi di prevenzione, previsione e soccorso (art. 10, L.R. 17 gennaio 1989, n. 3 e art. 9, commi 4 e 5, L.R. 21 settembre 1993, n. 46)

2000     lire           200.000.000

 Cap. 05111-15

Anticipazioni e contributi ai Comuni, Province e Comunità montane per interventi urgenti in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche; rimborso agli stessi Enti delle spese anticipate per interventi svolti su richiesta della Regione; rimborsi ai Comuni delle spese anticipate a gruppi di volontari in occasione di eventi calamitosi; contributi a Comuni e Province per l'utilizzazione di attrezzature e mezzi regionali per sopperire a necessità dovute a situazioni d'emergenza (L.R. 21 novembre 1985, n. 28, art. 14, comma 3, art. 18, L.R. 17 gennaio 1989, n. 3 e art. 9, comma 6, L.R. 21 settembre 1993, n. 46)

2000    lire         3.500.000.000

 Cap.05112

(Denominazione variata)

Contributi in conto giovani soci alle cooperative e società giovanili operanti nei settori forestale, dell'acquacoltura e dell'allevamento della selvaggina; contributi in conto capitale ed in conto interessi per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale, o, in alternativa, contributi per la razionale coltivazione dei terreni contributi per l'attivazione di consulenze; contributi in conto canoni di concessione o di affitto dei terreni; contributi in conto interessi per anticipazioni relativi ad importi dell'imposta sul valore aggiunto; contributo in conto capitale per lo svolgimento dell'attività nel settore della pesca; contributi per le spese relative agli acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e per le spese relative a prestazioni di servizi ricevuti e per interessi, sconti ed altri oneri finanziari (artt. 4, 5, 6, 7 e 10, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 104, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, artt. 1 e 3, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 38, L.R. 7 aprile 1995 n.6 e art. 40, comma 1, L.R. 10 novembre 1995, n. 28)

2000    lire       22.000.000.000

Cap. 05115

(Confluisce nel cap. 05112)

Contributi in conto capitale alle cooperative e società giovanili per lo svolgimento di attività nel settore delle pesca; contributo per le spese relative agli acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti per le spese relative a prestazioni di servizi ricevuti per interessi, sconti e altri oneri finanziari (art. 10, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 104, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 3, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 38, L.R. 7 aprile 1995 n.6 e art. 40, comma 1, L.R. 10 novembre 1995, n. 28)

Soppresso

Cap.05116

(Confluisce nel capitolo 05112)

Contributi in conto interessi per anticipazioni relativi ad importi dell'imposta sul valore aggiunto (art. 1, L.R. 26 gennaio 1993 n. 7, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 38, L.R. 7 aprile 1995 n.6 e art. 40, comma 1, L.R. 10 novembre 1995, n. 28)

Soppresso

Cap.05301

Spese per l'acquisto, il noleggio e la gestione, di mezzi di trasporto terrestri, navali ed aerei e relativi allestimenti, necessari per l'espletamento dei compiti d'istituto del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ivi compresi la difesa dagli incendi boschivi e la collaborazione nelle attività di protezione civile (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 7, L.R. 18 giugno 1959, n. 13, L. 1 marzo 1975, n. 47, art. 27, L.R. 5 novembre 1985, n. 26 e L.R. 13 dicembre 1993, n. 53)

2000    lire         1.050.000.000

07 - TURISMO

Cap.07025

(Denominazione variata)

Contributi a cooperative e società giovanili per la creazione e l'adattamento di strutture ricettive anche mobili e per l'allestimento di impianti e di attrezzature per il tempo libero, per gli acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, per prestazioni di servizi ricevuti e per interessi, sconti ed altri oneri finanziari; contributi ai comuni per la creazione e l'adattamento di strutture ricettive da dare in gestione a società giovanili (art. 9, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 3, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7, art. 15, comma 1, L.R. 1° ottobre 1993,   n. 50, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n. 6); concorso negli interessi sui mutui concessi alle cooperative e società giovanili turistiche per l'acquisto, la creazione, l'adattamento e la gestione di strutture ricettive, l'allestimento di impianti e di attrezzature per il tempo libero, nonché per l'organizzazione e la gestione di servizi volti allo sviluppo turistico (art.9, 1 comma, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 88, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 9, comma 7, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 28, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 20, comma 3, L.R. 15 aprile 1998, n. 11); contributi in conto interessi per anticipazioni relative ad importi dell'imposta sul valore aggiunto (L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 1, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 e art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n.6)

2000    lire       32.300.000.000

2001    lire       32.700.000.000

Cap. 07055

Somma da versare al fondo speciale istituito per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese commerciali; oneri per la gestione dello stesso fondo speciale (artt. 49, 50, 52, 55, 57, 58 e 59, L.R. 31 ottobre 1991, n. 35, art. 42, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 14, comma 2, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 37, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, L.R. 14 settembre 1993, n. 42, artt. 4, comma 1 e 3 e 26, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 40, comma 1, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 36, lett. h), L.R. 9 dicembre 1997, n. 32, e art. 10, comma 5, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1)

2000     lire        8.000.000.000

Cap. 07070

(Confluisce nel cap.07025)

Concorso negli interessi sui mutui concessi alle cooperative e società giovanili turistiche per l'acquisto, la creazione, l'adattamento e la gestione di strutture ricettive, l'allestimento di impianti e di attrezzature per il tempo libero, nonchè per l'organizzazione e la gestione di servizi volti allo sviluppo turistico (art.9, 1 comma, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 88, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 9, comma 7, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 28, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 20, comma 3, L.R. 15 aprile 1998, n. 11)

Soppresso

Cap. 07070-01

Compensi agli Istituti di Credito convenzionati per l'istruttoria tecnica delle pratiche relative agli interventi nel settore del turismo di cui all'articolo 9 della L.R. 7 giugno 1984, n. 28 (art. 26, L.R. 7 giugno 1984, n. 28)

2000     lire        8.000.000.000

Cap.07078

(Confluisce nel cap.07025)

Contributi in conto interessi per anticipazioni relative ad importi dell'imposta sul valore aggiunto (L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 1, L.R. 26 gennaio 1993, n. 7, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 e art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n.6)

Soppresso

Cap.07064

Concorsi in conto interessi sui prestiti concessi alle imprese individuali, societarie, cooperative o consortili operanti nei settori del commercio, del turismo, dei servizi o della ricerca scientifica e tecnologica, con la garanzia dei consorzi fidi costituiti tra imprese operanti nei predetti settori (artt. 67 e 68, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 8, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, art. 11, L.R. 20 giugno 1989, n. 44 e art. 47, L.R. 30 aprile 1991, n. 13)

2000    lire       25.390.000.000

09 - INDUSTRIA

Cap.09041

Contributi ai consorzi di garanzia fidi costituiti tra piccole e medie imprese individuali, societarie o cooperative operanti nei settori dell'industria, dell'edilizia o della ricerca scientifica e tecnologica (art. 1, L.R. 10 febbraio 1978, n. 5, art. 62, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e art. 11, L.R. 20 giugno 1989, n. 44); ed ai consorzi di garanzia fidi intersettoriali costituiti tra imprese cooperative operanti in tutti i comparti produttivi o di servizi (art. 45, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 4, comma 3, della legge finanziaria)

2000    lire       10.000.000.000

Cap. 09042-01

Concorsi in conto interessi sui prestiti concessi alle piccole e medie imprese individuali, societarie o cooperative operanti nei settori dell'industria, dell'edilizia o della ricerca scientifica e tecnologica, con la garanzia dei consorzi fidi costituiti tra imprese operanti nei predetti settori (artt. 65 e 66, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e art. 11, L.R. 20 giugno 1989, n. 44); nonché alle imprese cooperative operanti in tutti i comparti produttivi garantite dai consorzi fidi intersettoriali (art. 44, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, artt. 3, comma 3, e 16, comma 1, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 35, comma 1, lett. s), L.R. 9 dicembre 1997, n. 32, art. 25, comma 4, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 4, coma 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4)

2000    lire       28.470.000.000

 Cap. 09045-08

Fondo per il consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali (art. 3, 4 e 16, L.R. 20 giugno 1989, n. 44, art. 31, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 31, comma 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 40, comma 1, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 28, comma 2, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 4, comma 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4)

2000    lire            500.000.000

10 - LAVORO  

Cap. 10021

Contributo annuo alle sezioni provinciali dell'Unione Italiana Ciechi, operanti in Sardegna, per il conseguimento degli scopi previsti dallo Statuto dell'Unione stessa (L.R. 23 febbraio 1968, n. 14) e contributi ad altri enti operanti in Sardegna (art. 9, comma 2, L.R. 23 dicembre 1993, n. 54, art. 4, comma 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 29, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 47, L.R. 15 aprile 1998, n. 11)

2000     lire           450.000.000 

Cap.10137/01

Contributi alle cooperative e società giovanili che intraprendono o svolgono attività finalizzate alla produzione di beni e di servizi; contributi per anticipazioni relative ad importi dell'imposta sul valore aggiunto, nonché per acquisto di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, per prestazioni di servizi ricevuti e per interessi, sconti ed altri oneri finanziari (art. 10, L.R. 7 giugno 1984, n. 28, art. 89, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 20, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 26, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 38 e L.R. aprile 1995, n. 6)

2000    lire       21.585.000.000

2001     lire      59.760.000.000

Cap. 10137-02

Compensi agli Istituti di credito convenzionati per l'istruttoria tecnica delle pratiche relative agli interventi nel settore della produzione di beni e servizi di cui all'articolo 10 della L.R. 7 giugno 1984, n. 28 (art. 26, L.R. 7 giugno 1984, n. 28)

2000    lire         2.000.000.000

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap.11078/04

(N.I.) (2.1.1.5.8.2.06.04) (05.04)

Finanziamenti agli enti per il diritto allo studio universitario per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore (L.R. 12 agosto 1997, n.21)

2000     lire       7.000.000.000

2001     lire       7.000.000.000

2002     lire       7.000.000.000

Cap. 11102-03

Contributi per lo svolgimento di attività teatrali e musicali e di iniziative culturali (L.R. 21 giugno 1950, n. 17, art. 76, L.R. 30 maggio 1988, n. 89, art. 56, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, artt. 15 e 16, comma 3, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 83, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 25, comma 6, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 48, comma 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 50, commi 1 e 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 30, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 35, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 2, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 35, L.R. 20 aprile 2000, n. 4)

2000    lire         1.150.000.000

12 - SANITA'

Cap. 12001-08

Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi al Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali e per il finanziamento dei Progetti Obiettivo - Quote risorse regionali (L.R. 25 novembre 1983, n. 27, art. 19, L.R. 8 maggio 1983, n. 11, artt. 20 e 46, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, art. 104, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 19, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 65, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 45, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 6, L.R. 14 settembre 1993, n. 43, art. 19, comma 2, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50, art. 43, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 14, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 56, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 68, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, L.R. 27 ottobre 1997, n. 31 e art. 5, L.R. 26 febbraio 1999, n. 8)

2000    lire       10.000.000.000

Cap. 12058

Contributo annuo all'Associazione sarda emodializzati (art. 16, L.R. 8 maggio 1985, n. 11)

2000     lire             30.000.000

2. Le somme stanziate in conto dei capitoli 05112, 07025 e 10137/01 e non utilizzate permangono nel conto dei residui sino ad esaurimento delle stesse.

3. Nell'articolo 3 della legge regionale 20 aprile 2000. n.5 il riferimento al capitolo 51011 deve intendersi con quello al "capitolo 51010".

   

Art. 8 quater
Amministratori Comunità montane

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta esecutiva è composta:

a) dal Presidente;

b) da un Vice Presidente;

c) da due membri eletti dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza della minoranza."

2. Le relative norme statutarie devono intendersi modificate in tal senso.

3. La presente norma entra in vigore il 1° gennaio 2001

   

Art. 8 ter
Direzioni del Centro regionale di programmazione e della Agenzia regionale del Lavoro

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 46 bis della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, introdotto dall'articolo 23 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Al direttore del Centro Regionale di Programmazione si applicano le disposizioni in materia di conferma o revoca dell'incarico previste per i direttori generali dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche".

2. Il direttore dell'Agenzia del lavoro di cui all'articolo 38 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, adotta l'assunzione degli impegni e l'ordinazione dei pagamenti su capitoli attribuiti alla competenza dell'Agenzia medesima; allo stesso direttore sono estese le funzioni e le disposizioni in materia di conferma o revoca dell'incarico previste per i direttori generali dell'Amministrazione regionale dalla legge regionale n. 31 del 1998.

3. In sede di prima applicazione le disposizioni in materia di conferma o revoca dall'incarico di cui al presente articolo trovano applicazione entro il sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

   

Art. 8 bis
Coordinatori P.I.A.

1. Nell'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Qualora i coordinatori come sopra nominati cessino dal servizio presso l'Amministrazione di appartenenza a seguito di andata in quiescenza non decadono dall'incarico". 

2. Ai coordinatori dei Programmi Integrati d'Area di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica in materia di scadenza la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11; la predetta disciplina trova applicazione ai coordinatori dei P.I.A. entro il sessantesimo giorno a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Il compenso mensile spettante ai coordinatori di cui al presente articolo è erogato in misura pari al 50 per cento dell'indennità di coordinamento di servizio prevista per il personale dell'Amministrazione regionale, dall'accordo contrattuale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 21 dicembre 1995, n. 385; il restante complessivo 50 per cento è erogato successivamente alla dichiarazione di raggiungimento dell'obiettivo finale e/o possibile da parte dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

Art. 8
Assicurazione responsabilità amministrativa

1. La copertura assicurativa prevista dall'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1993, n.31, come sostituito dall'articolo 52, comma 3, della legge regionale 8 marzo 1997, n.8, è estesa per i danni recati a terzi ed all'erario, dirigenti, e loro delegati, dell'Amministrazione regionale cui è stata conferita la responsabilità amministrativa a' termini dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

2. Il relativo onere è valutato in annue lire 500.000.000 (cap.02098).

 

Art. 8
Assicurazione responsabilità amministrativa

1. La copertura assicurativa prevista dall'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1993, n.31, come sostituito dall'articolo 52, comma 3, della legge regionale 8 marzo 1997, n.8, è estesa, per i danni recati a terzi ed all'erario, ai dirigenti dell'Amministrazione regionale cui è stata conferita la responsabilità amministrativa a' termini dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

2. Il relativo onere è valutato in annue lire 500.000.000 (cap.02098).

   

Art. 7 ter decies
Imprenditoria femminile

1. Nelle more di una legge organica in materia, ai fini dell'attivazione degli interventi regionali relativi alle azioni positive per l'imprenditoria femminile, previste dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 215, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente in materia di lavoro, definisce i criteri di priorità nell'erogazione dei benefici ed il programma di attuazione di competenza a' termini del regolamento attuativo della medesima legge n. 215 del 1992; a tal fine è autorizzata, nell'anno 2000, quale quota di cofinanziamento, la spesa di lire 1.250.000.000 (capp. 10207 - 10028

   

Art. 7 duodecies
Promozione del porto canale

1. La realizzazione del programma di promozione previsto dall'articolo 38 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, la cui durata è stata estesa con la legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, è prorogata a tutto il 2002.

   

Art. 7 undecies
Depurazione reflui industrie olearie e casearie

1. E' autorizzata, nell'anno 2000 l'ulteriore spesa di lire 1.652.000.000 destinata alla SIPAS S.p.A. per il rimborso dei maggiori oneri di IVA e di spese connesse al reperimento delle materie necessarie al collaudo funzionale degli impianti di cui all'articolo 46 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (cap. 09036/01).

   

Art. 7 decies
Interventi a favore degli allevatori

1. Ai fini dell'utilizzazione dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 06172 del bilancio per l'anno 2000, è autorizzata la spesa per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 33 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33.

2. Al fine di integrare i contributi concessi nell'anno 1999 a favore dell'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna e delle associazioni Provinciali degli Allevatori, è autorizzata nell'anno 2000, rispettivamente, l'ulteriore spesa di lire 546.000.000 (cap. 06151) e di lire 542.000.000 (cap. 06171)

   

Art. 7 novies
Imprenditoria giovanile in agricoltura

1. E' autorizzato, nell'anno 2000, lo stanziamento di lire 11.000.000.000 quale finanziamento integrativo al titolo di spesa 11.1.03/I del Programma d'intervento per gli anni 1988-1989-1990, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991, di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268 (cap. 06215).

   

Art. 7 octies
Servizio Agrometeorologico Regionale

1. L'articolo 56 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 56. -Servizio Agrometeorologico Regionale.

1. E' autorizzata, nell'anno 2000, la spesa di lire 3.000.000.000 da ripartirsi, a' termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, tra gli enti ed organismi pubblici soci del Consorzio SAR (cap. 06339)".

   

Art. 7 septies
Modifiche alla L.R. n. 37 del 1998

1. L'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 è così sostituito:

"Art. 2 -Fondo di garanzia a favore delle cooperative sociali e culturali.

1. Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative sociali e culturali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso i Consorzi fidi delle centrali cooperative uno o più fondi finalizzati alla concessione di adeguate garanzie sussidiarie per l'accesso ai prestiti concessi dagli Istituti di credito alle predette Cooperative.

2. La gestione dei fondi di cui sopra è definita con apposita convenzione da stipularsi di concerto con l'Assessorato competente in materia di credito".

2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzato l'utilizzo delle somme sussistenti nel conto dei residui e lo stanziamento disponibile nel cap. 10139 del bilancio della Regione per l'anno 2000 e successivi.

   

Art. 7 sexies
Progetti speciali per l'occupazione ex art. 18 della L.R. n. 37/1998

1. I finanziamenti di cui all'articolo 18, commi 4 e seguenti, della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, sono erogati, a favore di ciascun soggetto esecutore per il triennio incentivato, nella misura massima complessiva di lire 3.000.000.000.

2. Le istanze di finanziamento istruite con esito favorevole dall'Ufficio speciale per l'occupazione sono inoltrate al Comitato del lavoro per il parere di competenza, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

3. Qualora le istanze accolte non esauriscano le disponibilità assegnate a ciascun programma d'intervento di cui al comma 1, i soggetti esecutori non ammessi a finanziamento, purché in possesso del requisito relativo alla regolare realizzazione del progetto già assegnato ai sensi delle leggi regionali 4 giugno 1988, n. 11 e 30 giugno 1993, n. 27, possono rimodulare le rispettive proposte progettuali in conformità alle osservazioni formulate in sede istruttoria.

4. Le predette proposte progettuali sono approvate dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato del lavoro, entro i limiti delle disponibilità finanziarie assegnate al programma, sulla base della graduatoria di merito formata dall'Ufficio speciale per l'occupazione al termine di apposito supplemento istruttorio.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al programma di cui all'avviso pubblicato nel BURAS n. 25 del 19 agosto 1999.

   

Art. 7 quinquies
Contributi a enti operanti nel settore sociale

1. Lo stanziamento iscritto in conto del capitolo 10021 è attribuito nella misura del 45 per cento agli enti di cui alla legge regionale 23 febbraio 1968, n. 14, del 15 per cento agli enti di cui all'articolo 29, comma 1, della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28 con le stesse modalità di erogazione previste dalla normativa vigente e del 40 per cento all'Istituto Europeo Ricerca di Formazione Orientamento Professionale I.E.R.F.O.P. - Onlus operante in Sardegna e riconosciuto con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 giugno 1997, n. 147, il quale è tenuto a presentare, entro il 30 settembre di ciascun anno, all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, il programma di attività che intende svolgere nell'anno successivo ed entro il 31 marzo di ciascun anno il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente.

   

Art. 7 quater
Ospedale di Bosa - Pronto soccorso

1. Il contributo di cui all'articolo 70 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è attribuito all'Azienda USL n. 3 di Nuoro, per essere destinato al potenziamento del pronto soccorso dell'Ospedale di Bosa, in ragione di lire 500.000.000 per le necessarie opere di edilizia e di lire 500.000.000 per le relative attrezzature.

   

Art. 7 ter
Ripiano disavanzo ente morale "San Giovanni Battista" di Ploaghe

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 500.000.000 all'ente morale "San Giovanni Battista" di Ploaghe per il ripiano dei disavanzi di esercizio (cap. 12001-16)

Art.7
International Formula 18 Trophi 1998

1. E' autorizzata, nell'anno 2000, a valere sullo stanziamento recato dal capitolo 07001/03 l'erogazione di un contributo di lire 315.000.000 a favore del Comune di Villasimius per la manifestazione "International Formula 18 Trophi 1998" tenutasi dal 14 al 18 aprile 1998.

 

Art. 7

  (identico)

 
   

Art. 7 bis
Contributi ad organismi operanti nel settore della sicurezza sociale

1. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, è sostituita dalla seguente:

"d) Associazione "Gesù Nazareno" di Sassari - Ente costituito senza scopo di lucro (cap. 10037/1996)".

2. La disposizione di cui al comma 1, trova applicazione anche per le somme stanziate anteriormente all'esercizio finanziario 2000.

   

Art. 6 quinquies
Valutazione di impatto ambientale.
Modifiche all'articolo 31 della L.R. n. 1 del 1999

1. La lett. a) dell'articolo 31, comma 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 è sostituita dalla seguente:

"a) sono assoggettati alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale i progetti di cui all'allegato A del predetto decreto presidenziale e i progetti di cui all'allegato B che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette nazionali istituite ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per quanto concerne le aree naturali protette regionali previste dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, istituite con apposita legge regionale o con atto amministrativo, deve essere definito un piano che preveda la suddivisione nelle seguenti zone:

1) zone nelle quali le opere indicate nella tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 sono sottoposte obbligatoriamente alla procedura di Valutazione di  Impatto Ambientale;

2) zone nelle quali le opere indicate nella tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 sono sottoposte alla procedura di Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il predetto piano è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente."

2. In via transitoria, nelle more di approvazione dei piani previsti dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

   

Art. 6 quater
Pulizia spiagge

1. E' autorizzato, nell'anno 2000, lo stanziamento di lire 500.000.000 per la rimozione della posidonia dalle spiagge a vocazione turistica.

2 Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia turismo, a' termini dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (cap. 07006).

   

Art. 6 ter
Emergenza idrica

1. Per la realizzazione di interventi di immediata operatività volti a fronteggiare situazioni di grave carenza idrica è autorizzato, nell'anno 2000, lo stanziamento di lire 15.000.000.000 da riversare alla contabilità speciale di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 1995 (cap. 01100).

Art. 6
P.I.A.

1. E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 192.250.000.000, nell'anno 2002, per la realizzazione degli interventi relativi a programmi integrati d'area di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n.14 (cap.03056).

 

Art. 6

(identico)

 
   

Art. 6 bis
Interventi in materia di lavori pubblici

1. Per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 13.360.000.000 nell'anno 2000 e di lire 4.140.000.000 nell'anno 2001 (cap. 08029/05).

2. Per la realizzazione di opere acquedottistiche e fognarie di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 6.000.000.000 nell'anno 2000 e di lire 6.950.000.000 nell'anno 2001 (cap. 08035/03).

3. Per l'adeguamento degli edifici alle prescrizioni tecniche di cui al D.M. lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 239 è autorizzata, nell'anno 2000, l'ulteriore spesa di lire 2.340.000.000 (cap. 08059/03).

4. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminato nell'anno 2000 in lire 5.800.000.000 (cap. 08109).

5. E' autorizzata nell'anno 2000 l'ulteriore spesa di lire 2.200.000.000 per la realizzazione di opere finalizzate al superamento di barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni (cap. 08115/04).

   

Art. 5 quinquies
Campionati studenteschi di calcio

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 2000, al Comitato organizzatore dei campionati studenteschi di calcio un contributo straordinario di lire 350.000.000 per l'organizzazione in Sardegna della stessa iniziativa e delle relative manifestazioni collaterali (cap. 11135/01).

   

Art. 5 quater
Ricerca scientifica

 1. E' autorizzato, nell'anno 2000, lo stanziamento di lire 8.440.000.000 da destinare alle finalità previste dal titolo di spesa 11.3.10/I del Programma d'intervento per gli anni 1988-1989-1990, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991, di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 (cap. 03034/01).

   

Art. 5 ter
Interventi nel settore dei beni culturali e ambientali. Contributi agli enti locali per i servizi di gestione dei beni culturali.
Completamento annualità 1999

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Al fine di completare le azioni di cui al comma 1, in essere alla data del 31 dicembre 1999, è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 8.500.000.000 (cap. 11129)."

   

Art. 5 bis
Informatizzazione e alfabetizzazione informatica

1. Nell'articolo 34 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli aiuti sono erogati dai Comuni anche per la frequenza di attività formative finalizzate all'ottenimento di qualifiche professionali connesse con l'informatizzazione";

b) nel comma 6, dopo la parola "integrazioni" è aggiunta la seguente espressione: " e comunque in modo tale da garantire a ciascun comune un contributo pieno";

c) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6 bis. Nel caso in cui la disponibilità iscritta nei conti correnti di cui al comma precedente risulti eccedente rispetto alle richieste, le stesse possono essere utilizzate ad integrazione dei rispettivi interventi dell'anno 2001.

6 ter. Nel caso in cui a completamento del secondo programma d'intervento risultassero ulteriori eccedenze, queste possono essere stornate a favore dei Comuni con richieste inevase secondo un programma che tenga conto proporzionalmente delle domande inevase.

6 quater. Al fine di amplificare l'efficacia degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzato nell'anno 2000 lo stanziamento di lire 500.000.000 per azioni di promozione e pubblicità (cap. 03070/04)".         

2. All'attribuzione delle risorse destinate all'alfabetizzazione informatica di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 4 del 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4
Provvedimenti per la catalogazione dei beni librari e documentari

1. L'Amministrazione regionale concorre alla realizzazione del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), promovendo attività di catalogazione di beni librari e documentari, da affidare in convenzione a cooperative o società. Per i suddetti fini è autorizzata prioritariamente la prosecuzione delle attività in essere ai sensi dell'articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n.11, Azione 7.

2. Le spese per l'applicazione del presente articolo sono quantificate in lire 3.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 (cap.11097/01).

 

Art. 4
Provvedimenti per la catalogazione dei beni librari e documentari

(identico)

 

Art. 5
Insegnamenti universitari e corsi integrativi

1. Per l'attivazione di insegnamenti universitari e corsi integrativi nelle materie incluse nelle aree disciplinari di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 15 ottobre 1997, n.26, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2001, la concessione di un finanziamento annuo di lire 2.000.000.000 a favore delle università sarde, da ripartirsi in eguale misura tra l'Università degli studi di Cagliari e quella di Sassari (cap.11061/08).

 

Art. 5
Modifiche alla L.R. n. 26 del 1997.
Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua sarda

1. L'articolo 19 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, è sostituito dal seguente:

"Art. 19 (Finanziamenti dei corsi universitari)

1. Per l'espletamento dei corsi universitari nelle aree disciplinari di cui all'articolo 17, comma 2, è autorizzato il finanziamento annuo di lire 2.000.000.000, da ripartirsi in uguale misura tra l'Università degli studi di Cagliari e di Sassari."

2. La disposizione prevista dal comma 1 entra in vigore a decorrere dall'anno finanziario 2001 (cap. 11061/05)

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Fondo nuovi oneri legislativi

1. Nella tabella A, allegata alla Legge regionale 20 aprile 2000, n.4, sono istituite le seguenti riserve con lo stanziamento accanto alle stesse indicato:

7. Norme in materia di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato

2000    lire       6.277.000.000

8. Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

2000    lire        2.000.000.000

2001    lire        1.000.000.000

2002    lire        1.000.000.000

9. Provvedimenti urgenti in materia di opere idriche pubbliche

2000    lire        3.000.000.000

10. Norme di sostegno alla famiglia, alle casalinghe, ai lavoratori

2000    lire        5.000.000.000

2001    lire      10.000.000.000

2002    lire      10.000.000.000

11. Norme a sostegno dell'imprenditoria femminile

2000    lire        1.250.000.000

2001    lire        1.000.000.000

2002    lire        1.000.000.000

12. Disposizioni urgenti in materia di pianificazione paesistica

2000    lire        1.100.000.000

2001    lire        1.100.000.000

2002    lire        1.300.000.000

13. Disposizioni a sostegno della ricerca scientifica

2000    lire       8.000.000.000 

 

Art. 1
Fondo nuovi oneri legislativi

1. Nella tabella A, allegata alla Legge regionale 20 aprile 2000, n.4, sono istituite le seguenti riserve con lo stanziamento accanto alle stesse indicato (cap. 03016):

7) Provvedimenti urgenti in materia di opere idriche pubbliche

2000    lire          3.000.000.000

8) Norme di sostegno alla famiglia, alle casalinghe, ai lavoratori

2000    lire         1.000.000.000

2001    lire         2.000.000.000

2002    lire         2.000.000.000

 9) Norme a sostegno dell'imprenditoria femminile

2001    lire         1.000.000.000

2002    lire         1.000.000.000

10) Disposizioni urgenti in materia di pianificazione paesistica

2000    lire         1.100.000.000

2001     lire        1.100.000.000 

2002     lire        1.300.000.000

11) Interventi vari

2000    lire            498.000.000

2001    lire       12.610.000.000

2002    lire         9.400.000.000

2. Nella tabella B allegata alla legge regionale n. 4 del 2000 la riserva di cui alla voce 3 è rideterminata di lire 47.300.000.000 e la riserva di cui alla voce 7 è soppressa (cap. 03017).

Art. 2
Utilizzo fondi ex art.21, legge regionale  n. 32 del 1997

1. All'attuazione dell'intervento previsto dall'articolo 21 della legge regionale provvede il Comune di Tortolì con le stesse modalità richiamate dall'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 1998, n.11.

2. A tal fine gli Assessorati dei trasporti, dell'industria e del turismo, nonché l'Amministrazione provinciale di Nuoro provvedono al trasferimento dei relativi fondi a favore di detto Comune.

 

Art. 2
Utilizzo fondi ex art.21, legge regionale  n. 32 del 1997

(soppresso)

 

Art. 3
 Riutilizzo disponibilità contabilità speciali

1.Gli stanziamenti di lire 100.000.000.000 del titolo di spesa 12.5.02 e di lire 2.000.000.000 del titolo di spesa 12.5.01 del programma d'intervento per gli anni 1998/1999 di cui alla Legge 23 giugno 1994, n.402 sono destinati quanto a lire 14.300.000.000 al titolo di spesa 12.3.01, per il finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 15 aprile 1994, n.15, e quanto a lire 87.700.000.000 al titolo di spesa 12.4.0, per il finanziamento degli interventi a favore del lavoro.

2. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni della relativa contabilità.

3. L'intervento previsto nel surrichiamato titolo di spesa 12.5.02 è garantito dall'Amministrazione regionale con fondi propri nell'anno 2001; a tal fine è iscritta la somma di lire 100.000.000.000 sul capitolo 03034/01 per essere trasferita alla contabilità speciale di cui al comma 1 ed essere attribuita allo stesso titolo di spesa 12.5.02.

 

Art. 3
Riutilizzo disponibilità contabilità speciali

1. Una quota pari a lire 85.700.000.000 dello stanziamento di cui al titolo di spesa 12.5.02 e lo stanziamento di lire 2.000.000.000 di cui al titolo di spesa 12.05.01 del programma d'intervento per gli anni 1998/1999 di cui alla legge 23 giugno 1994, n. 402 sono destinati al titolo di spesa 12.4.0 per il finanziamento degli interventi a favore del lavoro.

2. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni della relativa contabilità.

3. L'intervento previsto nel surrichiamato titolo di spesa 12.5.02 è garantito dall'Amministrazione regionale con fondi propri nell'anno 2001; a tal fine è iscritta la somma di lire 85.700.000.000 sul capitolo 03034/01 per essere trasferita alla contabilità speciale di cui al comma 1 ed essere attribuita allo stesso titolo di spesa 12.5.02.

4. Nell'articolo 1, comma 2, lett. b), punto 2), della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 6, l'espressione "riproduzione delle somme disimpegnate sulle contabilità speciali di cui al comma 1," è sostituita dalla seguente: "attribuzione di somme".