CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 81/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS
il 29 maggio 2000Disposizioni per la costituzione e il funzionamento
del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il metodo della concertazione tra l'Amministrazione pubblica e le parti sociali ha oramai assunto, a tutti i livelli istituzionali, un ruolo fondamentale nei processi di programmazione e di politica economica e sociale.
La stessa Regione sarda ha in questo senso una tradizione consolidata di partecipazione diretta e propositiva delle forze sociale ai processi di programmazione regionale che risale alla metà degli anni '70.
Il presente disegno di legge, con l'istituzione del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL), si propone di colmare il "vuoto" determinatosi con l'abolizione del Comitato e di riprendere, e quindi istituzionalizzare, quel processo di democratizzazione della programmazione iniziato proprio con la 33/75.
Solo, infatti, con il coinvolgimento diretto dei rappresentanti di tutte le forze sociali del mondo del lavoro, delle imprese, della cultura, ecc., è possibile consolidare il livello di partecipazione dei cittadini alle scelte della politica economica regionale e, di conseguenza, migliorare il livello di efficacia delle medesime.
L'articolo 1 istituisce il CREL definendone le funzioni, la composizione (esperti rappresentanti delle categorie produttive e della Commissione per le pari opportunità), le designazioni e le indennità spettanti ai componenti.
L'articolo 2 definisce i termini della sua durata e del rinnovo dei suoi componenti.
L'articolo 3 stabilisce le modalità di convocazione, di organizzazione e funzionamento.
L'articolo 4, infine, contiene la norma di copertura finanziaria.
Nota: il testo della Commissione è unificato con quello della Proposta di di Legge n. 42/A
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Titolo: Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. | ||
Art. 1 1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL), con il compito di concorrere alla programmazione regionale e agli indirizzi di sviluppo economico-sociale e culturale, attraverso la formulazione di pareri e di proposte utili anche nella predisposizione di iniziative legislative e di atti concernenti materie economiche, sociali e finanziarie. 2. Il CREL è composto: a) da tre esperti designati dal Consiglio regionale; b) da due esperti designati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione; c) da dieci rappresentanti delle organizzazioni confederali sindacali maggiormente rappresentative; d) da due rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative della categoria degli industriali; e) da due esperti rappresentanti la categoria degli agricoltori; f) a due esperti rappresentanti la categoria delle cooperative; g) da due esperti rappresentanti la categoria degli artigiani; h) da due esperti rappresentanti la categoria dei commercianti; i) da un rappresentante della Commissione per le pari opportunità. 3. I membri del CREL sono nominati con decreto del Presidente della Giunta entro trenta giorni dalla designazione degli stessi, che deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, oltre i quali il CREL può essere costituito se sono stati designati un numero di componenti almeno pari a cinque unità. 4. Ai membri del CREL spettano i compensi e le indennità nelle misure previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive modifiche e integrazioni. |
Art. 1 1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, di seguito denominato CREL, con il compito di concorrere alla programmazione regionale ed agli indirizzi di sviluppo economico-sociale e culturale, attraverso la formulazione di pareri e di proposte anche ai fini della predisposizione di iniziative legislative e di atti concernenti materie economiche, sociali e finanziarie. 2. Il CREL è composto: a) da tre esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due; b) da dieci rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative aventi configurazione associativa confederale; c) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli industriali; d) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli agricoltori; e) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli artigiani; f) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria dei commercianti; g) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione; h) da due rappresentanti designati dal Forum del terzo settore; i) da una rappresentante della Commissione per le pari opportunità. 3. I componenti del CREL sono nominati con decreto del Presidente della Giunta entro trenta giorni dalla data di designazione degli stessi da parte delle rispettive organizzazioni e dei rispettivi organismi, che deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, decorsi i quali il CREL può essere costituito quando sia stato raggiunto un numero di membri pari alla metà più uno di quelli previsti dal presente articolo. | |
Art. 2 1. Il CREL dura in carica fino al rinnovo del Consiglio regionale e i propri componenti devono essere ridesignati dalle organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, entro sessanta giorni dall'elezione della Giunta regionale. |
Art. 2
1. Il CREL dura in carica fino al rinnovo del Consiglio regionale e i suoi componenti devono essere nuovamente designati entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale. | |
Art. 3 1. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale; in tale seduta lo stesso Consiglio elegge, tra i propri componenti, il Presidente e un Vicepresidente. 2. Il Consiglio si riunisce per iniziative del suo Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del Presidente della Giunta regionale; in tal caso lo stesso Presidente e gli Assessori regionali possono partecipare di diritto alle riunioni. 3. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di altre categorie e di enti economici o socio-culturali, esperti nelle materie di programmazione e di sviluppo socio-economico, e personale dell'Amministrazione regionale esperto nelle materie di cui sopra. 4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio è adottato, previo parere della competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'insediamento del medesimo. 5. L'Amministrazione regionale provvede ad assicurare le funzioni di segreteria con personale del ruolo unico regionale e a dotare il Consiglio delle strutture necessarie a garantire il funzionamento del medesimo. |
Art. 3 1. Il CREL esprime pareri sulle questioni attinenti alla programmazione e allo sviluppo economico, sociale e culturale ad esso sottoposte e formula, sulle medesime materie, proposte di propria iniziativa 2. Il CREL in particolare: a)esprime parere su documenti della programmazione regionale; b)esamina la relazione annuale sulle modalità e sui tempi di attuazione degli atti della programmazione e formula su di essa le proprie osservazioni;
c)analizza gli stati di attuazione dei programmi annuali al fine di fornire eventuali suggerimenti;
d)elabora, in appositi rapporti alla Giunta regionale, proposte in ordine ai tempi e agli indirizzi dello sviluppo economico-sociale della Regione;
e)formula, su richiesta della Giunta regionale, osservazioni sulle iniziative legislative e sugli altri atti di contenuto generale concernenti materie economiche, finanziarie e sociali.
3. I pareri e le osservazioni richiesti al CREL devono essere espressi entro dieci giorni dalla ricezione dei relativi atti. | |
Art. 4 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 300.000.000 e fanno carico al capitolo 02105 del bilancio della Regione. 2. Il bilancio della Regione per gli anni 2000/2002 tiene conto delle seguenti variazioni: In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 4, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) 2000 lire 500.000.000 2001 lire 500.000.000 2002 lire 500.000.000 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge finanziaria. In aumento 02 - AFFARI GENERALI Cap. 02105 - (D.V.) - Compensi ad estranei all'Amministrazione regionale, incaricati dello studio e della soluzione di particolari problemi (art. 380, T.U. approvato con il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) o chiamati ad integrare i gruppi di lavoro o a dare consulenza nelle materie attribuite alla competenza del comitato per l'organizzazione e del personale (artt. 12 e 13, L.R. 17 agosto 1978, n. 51); spese per la predisposizione del primo piano socio - assistenziale (art. 57, comma 1, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4) e compensi ai componenti del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (art. 1 della presente legge) 2000 lire 500.000.000 2001 lire 500.000.000 2002 lire 500.000.000 |
Art. 4 1. La prima seduta del CREL è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale; in tale seduta lo stesso CREL elegge, tra i suoi componenti, il Presidente ed un Vice-Presidente. 2. Il CREL è convocato dal suo Presidente anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del Presidente della Giunta regionale. 3. Al fine di consentire la partecipazione della Giunta regionale alle sedute del CREL, la relativa convocazione è preventivamente comunicata al Presidente della Giunta, all'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e agli Assessori competenti per le materie da trattare. 4. Su proposta del suo Presidente il CREL adotta il proprio regolamento, che disciplina l'organizzazione interna, nonché la forma e la pubblicità degli atti e delle adunanze. 5. L'Amministrazione regionale assicura le funzioni di segreteria con personale del ruolo unico regionale e provvede a dotare il CREL delle strutture necessarie a garantire il funzionamento del medesimo. | |
Art. 5 1. Ai componenti del CREL spettano, per un numero massimo di cinquanta sedute annue, i compensi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni; la misura della medaglia è quella prevista dallo stesso articolo 1, comma 3, lettera a) della medesima legge regionale, così come modificata dall'articolo 5 della legge regionale 1 giugno 1999, n. 32. | ||
Art. 6 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 500.000.000 annue. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 sono apportate le seguenti variazioni: In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4 L.R. 20 aprile 2000, n. 4) 2000 lire 500.000.000 2001 lire 500.000.000 2002 lire 500.000.000 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della Tabella A allegata alla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria). In aumento 02 - AFFARI GENERALI Cap. 02105 (D.V.) - Compensi ad estranei all'Amministrazione regionale, incaricati dello studio e della soluzione di particolari problemi (art. 380, T.U. approvato con il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) o chiamati ad integrare i gruppi di lavoro o a dare consulenza nelle materie attribuite alla competenza del comitato per l'organizzazione e del personale (artt. 12 e 13, L.R. 17 agosto 1978, n. 51); spese per la predisposizione del primo piano socio-assistenziale (art. 57, comma 1, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4) e compensi ai componenti del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (art. 5 della presente legge). 2000 lire 500.000.000 2001 lire 500.000.000 2002 lire 500.000.000 3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 02105 del bilancio della Regione per gli anni 2000 - 2002 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. |