CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 75/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale,
USAI
il 12 maggio 2000Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
La Commissione Europea, tenendo conto dell'evoluzione della politica agricola comune sempre più orientata verso il sostegno dello sviluppo rurale, ha ritenuto opportuno riconsiderare i metodi di valutazione degli aiuti e uniformarli ai principi informatori del Regolamento CE 1257/99 sullo sviluppo rurale per assicurare una maggiore coerenza tra l'attività di controllo degli aiuti di Stato e i contributi concessi nell'ambito della politica agricola comune.
Di conseguenza ha proposto agli Stati membri "opportune misure" di adeguamento alle nuove regole dei regimi di aiuto esistenti comprese in un documento che contiene i criteri con cui, a partire dal 1° gennaio 2000, saranno valutati gli aiuti di Stato (Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo).
Con il disegno di legge in oggetto l'Amministrazione regionale accoglie la proposta della Commissione e adegua una parte significativa, per numero e rilevanza degli interventi considerati, delle provvidenze a favore dell'agricoltura a quanto disposto dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" che avranno validità per tutto il periodo di programmazione dei fondi strutturali (2000/2006) e a quanto disposto dal Regolamento CE 1257/99 sullo sviluppo rurale.
Per quanto possibile gli aiuti sono presentati sotto forma di "regime di aiuti" cioè sono stati individuati e descritti in maniera dettagliata gli elementi che li caratterizzano, questo al fine di evitare la notifica degli atti relativi alla loro applicazione.
Nonostante la complessità dell'articolato si è cercato di ridurre al minimo l'eterogeneità degli interventi per definire un quadro di riferimento normativo non frammentario e quanto più possibile delineato.
In particolare si sottolinea che gli interventi previsti ai Capi I e II prevedono l'adeguamento ai nuovi "Orientamenti comunitari" della maggior parte degli aiuti concessi in passato e ancora ammessi dalla Commissione.
Al Capo III il disegno di legge prevede interventi a favore della valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli con particolare riferimento a interventi a favore delle associazioni di produttori.
Infine i Capi IV e V trattano rispettivamente di interventi sulle infrastrutture rurali e a favore delle risorse silvicole.
Per quanto riguarda le infrastrutture rurali, l'intervento finalizzato alla costruzione di strade interpoderali intende favorire l'apertura al pubblico transito delle strade di collegamento tra strade pubbliche o di pubbliche interesse, l'altro intervento (viabilità e acquedotti rurali) trasferisce l'attuazione dei programmi da una gestione fuori bilancio ai capitoli di bilancio regionale.
I finanziamenti a favore della silvicoltura, invece, si propongono di incrementare i risultati degli interventi precedenti che hanno determinato un sensibile miglioramento delle superfici ricoperte da boschi naturali esistenti e l'aumento della superficie boschiva grazie all'impianto di terreni marginali dell'agricoltura.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTAZIONE PRODUTTIVA BONIFICA - ACQUACOLTURA - CACCIA E PESCA - PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA - ALIMENTAZIONE - TUTELA DELL'AMBIENTE - FORESTAZIONE AMBIENTALE - RECUPERO AMBIENTALE - PARCHI E RISERVE NATURALI - DIFESA DEL SUOLO
composta dai Consiglieri
ONNIS, Presidente e relatore - SANNA Alberto, Vice Presidente - RASSU, Segretario - ORTU, Segretario - CORONA - DEMONTIS - DEMURU - FRAU - GIAGU - GRAUSO - MANCA - MARROCU - PIANA - TUNIS Marco Fabrizio
Pervenuta il 17 ottobre 2000
La Quinta Commissione permanente, nella seduta dell'11 ottobre 2000, ha approvato, con il voto unanime dei consiglieri presenti il disegno di legge n. 75.
La Commissione ha approvato il disegno di legge dopo un lungo ed attento esame, nel corso del quale sono stati sentiti: l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro - pastorale, le organizzazioni professionali agricole, le associazioni delle cooperative, l'associazione regionale degli allevatori, gli ordini e i collegi professionali che operano nel campo dell'agricoltura e dell'allevamento.
Il testo approvato dalla Quinta Commissione ricalca essenzialmente quello presentato dalla Giunta regionale al quale sono state apportate alcune lievi modifiche ritenute migliorative del testo proposto.
Il Capo I del disegno di legge contiene la disciplina degli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, in particolare sono individuati i beneficiari degli aiuti, gli investimenti ammessi a finanziamento e l'intensità dell'aiuto.
Il Capo II disciplina la concessione degli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.
Il Capo III disciplina gli aiuti a favore della valorizzazione, promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della produzione zootecnica.
Il Capo IV prevede gli interventi per la infrastrutturazione rurale.
Il Capo V disciplina gli aiuti a favore della silvicoltura e della arboricoltura da legno.
Il Capo VI contiene le norme relative alla concessione di un aiuto finalizzato al contenimento dei costi di produzione.
Il Capo VII contiene le disposizioni generali e finanziarie, in particolare sono disciplinate le modalità e i limiti di erogazione degli aiuti, le modalità di attuazione degli interventi e la clausola che subordina l'esecuzione degli aiuti alla loro approvazione da parte della Commissione europea.
L'approvazione da parte della Commissione e si spera del Consiglio regionale del disegno di legge n. 75 sarà cruciale per l'intera agricoltura sarda. Infatti il disegno di legge adegua gran parte dell'intervento regionale a favore delle imprese agricole alla normativa comunitaria e, in particolare, agli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore dell'agricoltura".
L'approvazione di una normativa regionale in linea con la normativa comunitaria permetterà alla Regione di avere finalmente un rapporto chiaro e corretto con la Commissione europea agevolando, nel contempo, i rapporti tra la Regione e gli agricoltori ed eviterà, in particolare, che gli agricoltori possano essere chiamati a restituire i contributi ottenuti perché fondati su provvedimenti non in linea con la normativa europea.
Il testo licenziato dalla Quinta Commissione ha ottenuto il parere favorevole della Commissione bilancio e della Commissione politiche comunitarie. La Commissione politiche comunitarie dopo aver espresso parere favorevole sul merito del provvedimento ha evidenziato la necessità che il disegno di legge venga notificato alla Commissione europea in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 20, pur precisando che nulla osta a che l'iter legislativo prosegua e suggerendo che in tal caso venga inserita la norma che sospende l'esecutività degli aiuti alla verifica di compatibilità da parte della Commissione europea, norma peraltro già inserita nel testo approvato dalla Quinta Commissione.
La Terza Commissione, nella seduta del 27 settembre 2000, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio l'onorevole La Spisa.
La Seconda Commissione, nella seduta del 27 settembre 2000, ha espresso parere favorevole sugli aspetti del provvedimento.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Capo I Art. 1 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per investimenti nelle aziende agricole finalizzati a: a) ridurre i costi di produzione; b) migliorare e riconvertire la produzione e incrementarne la qualità; c) tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e benessere degli animali. |
Capo I Art. 1 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per investimenti nelle aziende agricole finalizzati a: a) ridurre i costi di produzione; b) migliorare e riconvertire la produzione e incrementare la qualità; c) tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e benessere degli animali; d) promuovere la diversificazione delle attività nelle aziende agricole. | |
Art. 2 1. Possono beneficiare degli aiuti le aziende, singole o associate, a condizione che: a) dimostrino redditività; b) rispettino i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali; c) il conduttore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate. 2. Possono beneficiare degli aiuti anche le aziende che intendano realizzare gli investimenti necessari per conformarsi ai requisiti di cui al comma 1, lettera b). 3. Per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 1 è riconosciuta priorità alle richieste inoltrate da giovani agricoltori. |
Art. 2 1. Possono beneficiare degli aiuti le aziende, singole o associate, a condizione che possano comprovare, mediante valutazione delle prospettive: a) redditività; b) il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali; c) il possesso da parte conduttore di conoscenze e competenze professionali adeguate. 2. Possono beneficiare degli aiuti anche le aziende che intendano realizzare gli investimenti necessari per conformarsi ai requisiti di cui al comma 1, lettera b). 3. Per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 1 è riconosciuta priorità alle richieste inoltrate da giovani agricoltori. | |
Art. 3 1. Sono ammesse a finanziamento le spese relative a: a) opere di miglioramento fondiario, di cui all'articolo 22 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8; b) impianto di colture arboree specializzate, di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 8 del 1998; c) costruzione o miglioramento di beni immobili, di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 8 del 1998; d) acquisto di macchine e attrezzature agricole; e) acquisto di apparecchiature e programmi informatici; f) acquisto di riproduttori maschi di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza; g) acquisto di fattrici di qualità pregiata, registrate nei libri genealogici o nei registri di razza, di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 8 del 1998; h) acquisto di terreni e beni immobili, comprese spese notarili, tasse e costi di registrazione. |
Art. 3 1. Sono ammesse a finanziamento le spese relative a: a) opere di miglioramento fondiario; b) impianto di colture arboree specializzate; c) costruzione o miglioramento di beni immobili; d) acquisto di macchine e attrezzature agricole; e) acquisto di apparecchiature e programmi informatici; f) acquisto di riproduttori maschi di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza; g) acquisto di fattrici di qualità pregiata, registrate nei libri genealogici o nei registri di razza; h) acquisto di terreni e beni immobili, comprese spese legali e notarili, tasse e costi di registrazione; i) spese generali, onorari e oneri di progettazione, studi di fattibilità, consulenze, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12 per cento; l) ricomposizione fondiaria attraverso permuta di particelle agricole migliorative della redditività delle aziende. | |
Art. 4 1. L'intensità massima dell'aiuto rispetto alle spese ammesse, in generale, è così determinata: a) 50 per cento nelle zone svantaggiate (55 per cento per i giovani agricoltori insediati da meno di cinque anni); b) 40 per cento nelle altre zone (45 per cento per i giovani agricoltori insediati da meno di cinque anni). 2. Nei casi particolari sottoelencati, purché non si determini un aumento della capacità di produzione dell'azienda, l'intensità dell'aiuto può essere così modificata: a) per investimenti finalizzati a conseguire o a superare i requisiti comunitari minimi in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente o delle condizioni di igiene e benessere degli animali: 1) 75 per cento nelle zone svantaggiate; 2) 60 per cento nelle altre zone; b) per investimenti finalizzati alla conservazione di elementi di interesse storico o archeologico situati in aziende agricole: 1) sino al 100 per cento delle spese sostenute se si tratta di fattori non produttivi; 2) sino al 75 per cento per le zone svantaggiate e al 60 per cento per le altre zone, se si tratta di fattori produttivi dell'azienda. |
Art. 4 1. L'intensità massima dell'aiuto rispetto alle spese ammesse, in generale, è così determinata: a) 50 per cento nelle zone svantaggiate (55 per cento per i giovani agricoltori insediati da meno di cinque anni); b) 40 per cento nelle altre zone (45 per cento per i giovani agricoltori insediati da meno di cinque anni). 2. Nei casi particolari sottoelencati, purché non si determini un aumento della capacità di produzione dell'azienda, l'intensità dell'aiuto può essere così modificata: a) per investimenti finalizzati a conseguire o a superare i requisiti comunitari minimi in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente o delle condizioni di igiene e benessere degli animali: 1) 75 per cento nelle zone svantaggiate; 2) 60 per cento nelle altre zone; b) per investimenti finalizzati alla conservazione di elementi di interesse storico o archeologico situati in aziende agricole: 1) sino al 100 per cento delle spese sostenute se si tratta di fattori non produttivi; 2) sino al 75 per cento per le zone svantaggiate e al 60 per cento per le altre zone, se si tratta di fattori produttivi dell'azienda. 3. Per la ricomposizione fondiaria attraverso permuta di particelle agricole può essere concesso fino al 100 per cento della spesa sostenuta per costi legali e amministrativi, per tasse e costi di registrazione. | |
Capo II Art. 5 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammesse per fini di miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e dei loro sottoprodotti, o per realizzare investimenti che consentano di raggiungere i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. |
Capo II Art. 5 (identico) | |
Art. 6 1. Possono beneficiare degli aiuti le aziende agricole associate in forma cooperativa che dimostrino redditività. |
Art. 6 1. Possono beneficiare degli aiuti, se dimostrano redditività, le aziende agricole associate in forma cooperativa nonché i consorzi di cooperative e i consorzi di imprenditori agricoli a titolo principale. | |
Art. 7 1. Per le finalità di cui all'articolo 5 sono ammesse a finanziamento le spese relative a: a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili; b) acquisto di macchine e attrezzature ivi comprese quelle per il trasporto dei prodotti; c) acquisto di apparecchiature e programmi informatici. |
Art. 7 1. Per le finalità di cui all'articolo 5 sono ammesse a finanziamento le spese relative a: a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili; b) acquisto di macchine e attrezzature ivi comprese quelle per il trasporto dei prodotti; c) acquisto di apparecchiature e programmi informatici; d) spese generali, onorari e oneri di progettazione, studi di fattibilità, consulenze, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12 per cento. | |
Capo III Art. 8 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti, pari al 50 per cento della spesa ammessa, per attività volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità, elaborati con metodi tipici, tradizionali e biologici, comprese le azioni per la realizzazione e registrazione di marchi collettivi a livello nazionale e comunitario; per attività volte alla promozione e pubblicità delle produzioni, compreso lo studio e la realizzazione di nuovi prodotti e confezioni, per la partecipazione a fiere ed esposizioni e per ricerche di mercato. |
Capo III Art. 8 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti, pari al 50 per cento della spesa ammessa, per attività volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità, elaborati con metodi tipici, tradizionali o biologici, comprese la realizzazione e registrazione di marchi collettivi a livello nazionale e comunitario nonché per attività volte alla promozione e pubblicità delle produzioni, compreso lo studio e la realizzazione di nuovi prodotti e confezioni e per la partecipazione a fiere ed esposizioni e per ricerche di mercato. | |
Art. 9 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare aiuti per l'introduzione di sistemi di controllo, certificazione e assicurazione della qualità dei prodotti e dei processi di filiere produttive. L'aiuto è pari al 100 per cento delle spese sostenute dagli operatori agricoli nel primo anno di istituzione di tali sistemi di controllo, negli anni successivi l'aiuto viene erogato con una progressiva diminuzione del 20 per cento. 2. Per le produzioni biologiche non si applica la regola dell'aiuto decrescente per quanto riguarda le spese relative all'adesione ai sistemi di controllo ai sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni. |
Art. 9 (identico)
| |
Art. 10 1. Possono beneficiare degli aiuti di cui agli articoli 8 e 9 le imprese agricole di trasformazione costituite in consorzi di cooperative, i consorzi di privati, i consorzi misti di cooperative e privati, nonché i consorzi di tutela a rilevanza nazionale e, esclusivamente per le produzioni biologiche, anche i singoli operatori iscritti nell'elenco regionale degli operatori biologici. |
Art. 10 (identico) | |
Art. 11 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare agli organismi di cui all'articolo 10, attività di studio e ricerca finalizzata allo sviluppo dei relativi settori produttivi. 2. L'ammontare delle spese relative all'attività di cui al comma 1 è interamente rimborsata dall'Amministrazione regionale. |
Art. 11 (identico) | |
Art. 12 1. L'Amministrazione regionale riconosce le associazioni dei produttori e le loro unioni, costituite allo scopo di consentire ai soci di adattare la produzione alle esigenze di mercato e di concentrare l'offerta. |
Art. 12 (identico)
| |
Art. 13 1. L'Amministrazione regionale riconosce le associazioni dei produttori e le loro unioni, costituite allo scopo di consentire ai soci di adattare la produzione alle esigenze di mercato e di concentrare l'offerta. |
Art. 13 (identico) | |
Art. 14 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli organismi di cui all'articolo 13 aiuti all'avviamento, per i cinque anni successivi al loro riconoscimento. Sono ammesse a contributo le spese relative a: a) affitto locali; b) acquisto attrezzature da ufficio, compreso materiale e programmi informatici; c) costi del personale; d) costi di esercizio e spese giuridiche e amministrative. 2. L'aiuto è concesso sino al 100 per cento della copertura dei costi sostenuti nel primo anno, con una progressiva riduzione del 20 per cento per ciascun anno di esercizio. 3. Sono altresì concessi aiuti all'avviamento nel caso l'attività dell'associazione o dell'unione di produttori aumenti in maniera significativa. |
Art. 14 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli organismi di cui all'articolo 13 aiuti all'avviamento, per i cinque anni successivi al loro riconoscimento. Sono ammesse a contributo le spese relative a: a) affitto locali; b) acquisto attrezzature da ufficio, compreso materiale e programmi informatici; c) costi del personale; d) costi di esercizio e spese giuridiche e amministrative. 2. L'aiuto è concesso sino al 100 per cento della copertura dei costi sostenuti nel primo anno, con una progressiva riduzione del 20 per cento per ciascun anno di esercizio. 3. Sono altresì concessi nuovi aiuti all'avviamento, limitatamente alle spese derivanti dai compiti aggiuntivi svolti dall'associazione o dall'unione, nel caso l'attività dell'associazione o dell'unione di produttori aumenti in maniera significativa. | |
Art. 15 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di tutela aiuti all'avviamento nella misura e nelle forme previste nell'articolo 14. |
Art. 15 (identico) | |
Art. 16 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti a sostegno del settore zootecnico per le attività e nelle misure di seguito elencate: a) contributi a favore delle Associazioni provinciale allevatori, aderenti alla Associazione italiana allevatori, nella misura dell'80 per cento delle spese da queste sostenute per garantire la regolare tenuta dei libri genealogici delle varie specie animali e il regolare svolgimento dei controlli funzionali; b) contributi a favore dell'Associazione regionale allevatori della Sardegna nella misura dell'80 per cento delle spese da questa sostenute per il coordinamento della attività delle Associazioni provinciali allevatori di cui alla lettera a); c) contributi a favore delle Associazioni provinciali allevatori e della Associazione regionale allevatori della Sardegna nella misura dell'80 per cento delle spese sostenute per l'attuazione di programmi di attività connesse alla selezione e al miglioramento del bestiame e alla valorizzazione del patrimonio zootecnico e delle produzioni animali; d) contributi a favore della Associazione regionale allevatori, fino al 100 per cento della spesa sostenuta per la realizzazione di servizi di assistenza tecnica in zootecnia, prestati a favore di tutti gli allevatori della zona in cui l'Associazione svolge l'attività e che ne facciano esplicita richiesta. |
Art. 16 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti a sostegno del settore zootecnico per le attività e nelle misure di seguito elencate: a) contributi a favore delle Associazioni provinciale allevatori, aderenti alla Associazione italiana allevatori, nella misura del 100 per cento delle spese da queste sostenute per garantire la regolare tenuta dei libri genealogici delle varie specie animali e nella misura del 70 per cento per il regolare svolgimento dei controlli funzionali; b) contributi a favore dell'Associazione regionale allevatori della Sardegna nella misura del 90 per cento delle spese da questa sostenute per il coordinamento della attività delle Associazioni provinciali allevatori di cui alla lettera a); c) contributi a favore delle Associazioni provinciali allevatori e della Associazione regionale allevatori della Sardegna nella misura del 90 per cento delle spese sostenute per l'attuazione di programmi di attività connesse alla selezione e al miglioramento del bestiame e alla valorizzazione del patrimonio zootecnico e delle produzioni animali; d) contributi a favore della Associazione regionale allevatori, nella misura del 100 per cento della spesa sostenuta per la realizzazione di servizi di assistenza tecnica in zootecnia, prestati a favore di tutti gli allevatori della zona in cui l'Associazione svolge l'attività e che ne facciano esplicita richiesta. | |
Capo IV Art. 17 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la costruzione di strade interpoderali al servizio di una pluralità di aziende, minimo tre, con la concessione di contributi nelle misure che seguono: a) 90 per cento delle spese ammesse per la costruzione delle strade interpoderali, da aprire a pubblico transito, di collegamento tra due strade pubbliche o di interesse pubblico; b) 60 per cento delle spese ammesse per la costruzione delle strade interpoderali di collegamento tra le aziende e una strada pubblica o di interesse pubblico. |
Capo IV Art. 17 (identico) | |
Art. 18 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 90 per cento della spesa ammessa, ai Comuni che, su delega dell'Amministrazione regionale, realizzino interventi di costruzione, riattamento e manutenzione di strade rurali di interesse comunale, di strade vicinali o classificabili come vicinali e di acquedotti rurali che per le loro caratteristiche rispondano ad accertati fini di pubblica utilità. |
Art. 18 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, nella misura del 90 per cento della spesa ammessa, ai Comuni, loro Consorzi e alle Comunità montane che realizzino interventi di costruzione, riattamento e manutenzione di strade rurali di interesse comunale, di strade vicinali o classificabili come vicinali, di laghetti collinari, invasi, pozzi e acquedotti rurali che per le loro caratteristiche rispondano ad accertati fini di pubblica utilità. 2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, ai Comuni, loro Consorzi e alle Comunità montane, programmi di elettrificazione rurale nella misura del 90 per cento della relativa spesa di realizzazione. | |
Capo V Art. 19 1. L'Amministrazione regionale, allo scopo di favorire il mantenimento e la valorizzazione delle risorse silvicole naturali e di incrementare l'estensione della superficie boschiva della Sardegna, è autorizzata a concedere aiuti nella misura del 75 per cento della spesa per gli interventi sotto elencati: a) esecuzione di lavori di ricostituzione di boschi deteriorati, realizzazione di lavori di imboschimento comprese opere di apertura di viali taglia fuoco, eventuali decespugliamenti, costruzioni di muri divisori o di confine, recinzioni perimetrali, apertura di strade di esbosco, fabbricati di servizio e ogni altra opera utile per la difesa dagli incendi e per il miglior governo del soprassuolo boschivo; b) operazioni relative al primo diradamento e spalcatura delle piante non tagliate, eseguite in rimboschimenti di conifere e al ripristino delle fasce taglia fuoco e della viabilità; c) esecuzione di operazioni di potatura in impianti specializzati per la produzione di legno da opera; d) operazioni di demaschiatura e di estrazione del sughero bruciato quando il costo di tale operazione è superiore all'eventuale ricavo. 2. Sull'ammontare dell'aiuto concesso per i lavori di ricostituzione boschiva, diradamenti e potature, sono portate in detrazione i recuperi per la vendita del legname di risulta. |
Capo V Art. 19 1. L'Amministrazione regionale, allo scopo di favorire il mantenimento e la valorizzazione delle risorse silvicole naturali e di incrementare l'estensione della superficie boschiva della Sardegna, è autorizzata a concedere aiuti nella misura del 75 per cento della spesa per gli interventi sotto elencati: a) esecuzione di lavori di ricostituzione di boschi deteriorati, realizzazione di lavori di imboschimento comprese opere di apertura di viali taglia fuoco, eventuali decespugliamenti e diradamenti, costruzioni di muri divisori o di confine, recinzioni perimetrali, apertura di strade di esbosco, fabbricati di servizio e ogni altra opera utile per la difesa dagli incendi e per il miglior governo del soprassuolo boschivo; b) operazioni relative al primo diradamento e spalcatura delle piante non tagliate, eseguite in rimboschimenti di conifere e al ripristino delle fasce taglia fuoco e della viabilità; c) esecuzione di operazioni di potatura in impianti specializzati per la produzione di legno da opera; d) operazioni di demaschiatura e di estrazione del sughero bruciato quando il costo di tale operazione è superiore all'eventuale ricavo. 2. Sull'ammontare dell'aiuto concesso per i lavori di ricostituzione boschiva, diradamenti e potature, sono portate in detrazione i recuperi per la vendita del legname di risulta. | |
Art. 20 1. Possono beneficiare degli aiuti le persone fisiche e giuridiche di diritto privato che dimostrino di avere la piena disponibilità dei terreni e siano legittimati all'esecuzione delle opere. 2. Nei terreni appartenenti al demanio statale, al demanio regionale, ad imprese pubbliche o a persone giuridiche il cui capitale sia detenuto almeno per il 50 per cento da Stato, Regione o da imprese pubbliche, sono ammessi aiuti esclusivamente per interventi di recupero di boschi danneggiati da disastri naturali, da incendi nonché per opere di prevenzione e di rimboschimento. |
Art. 20 1. Possono beneficiare degli aiuti le persone fisiche e giuridiche di diritto privato e i Comuni o loro associazioni che dimostrino di avere la piena disponibilità dei terreni e siano legittimati all'esecuzione delle opere. 2. Nei terreni appartenenti al demanio statale, al demanio regionale, ad imprese pubbliche o a persone giuridiche il cui capitale sia detenuto almeno per il 50 per cento da Stato, Regione o da imprese pubbliche, sono ammessi aiuti esclusivamente per interventi di recupero di boschi danneggiati da disastri naturali, nonché per opere di prevenzione e di rimboschimento. | |
Capo VI Art. 21 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare aiuti alle imprese agricole a copertura della differenza di costo, a parità di calorie consumate, tra il gas metano e il carburante agricolo utilizzato, che non usufruisce di altre agevolazioni. 2. La concessione dell'aiuto cessa con l'attuazione "Programma di metanizzazione della Sardegna" di cui all'articolo 6 della Legge 31 marzo 1998, n. 73. |
Capo VI Art. 21 (identico)
| |
Capo VII Art. 22 1. Gli aiuti previsti dalla presente legge possono essere erogati sotto forma di: a) sovvenzioni in conto capitale; b) concorso su interessi a fronte di mutui o prestiti concessi dalle banche; c) combinazione delle forme sopraindicate, purché l'ammontare complessivo non superi i limiti massimi previsti per i singoli interventi. 2. L'Amministrazione regionale, su domanda degli interessati, è autorizzata ad erogare acconti sugli aiuti, fino alla misura massima dell'80 per cento. |
Capo VII Art. 22 (identico)
| |
Art. 23 1. Non sono concessi aiuti per opere iniziate prima delle necessarie autorizzazioni e per investimenti che comportino aumenti di produzione per prodotti che non trovano normali sbocchi sui mercati. 2. Non sono concessi aiuti che contrastino con i divieti e le restrizioni stabilite nelle organizzazioni comuni di mercato. |
Art. 23 1. Non sono concessi aiuti per opere iniziate prima della presentazione delle domande di aiuto e del rilascio delle necessarie autorizzazioni. 2. Non sono concessi aiuti per investimenti che comportino aumenti di produzione per prodotti che non trovano normali sbocchi sui mercati. 3. Non sono concessi aiuti che contrastino con i divieti e le restrizioni stabilite nelle organizzazioni comuni di mercato. | |
Art. 24 1. Nell'anno finanziario 2000 una quota pari a lire 3.000.0000.000 dello stanziamento previsto sul capitolo 06029 è destinato agli interventi relativi all'agricoltura biologica. |
Art. 24 (identico) | |
Art. 25 1. La definizione dei piani, dei programmi e delle direttive generali relative all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, compete alla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura. |
Art. 25 (identico) | |
Art. 26 1. Gli aiuti alle imprese istituiti dalla presente legge sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione Europea o solo dopo il decorso del termine previsto per l'esame degli aiuti da parte della Commissione stessa. |
Art. 26 (identico) | |
Art. 27 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articolo 3, lettere d) ed e), 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 21 e 23 bis, sono valutati in lire 17.250.000.000 per l'anno 2000, in lire 3.300.000.000 per l'anno 2001 e in lire 3.100.000.000 annue per gli anni successivi. 2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2000 e per gli anni 2000-2002 sono introdotte le seguenti variazioni: In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) 2000 lire 17.250.000.000 mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 4) della tabella b), allegata alla legge finanziaria. 06 - AGRICOLTURA Cap. 06008 - Contributi alle organizzazioni professionali agricole per l'assistenza agli utenti di motori agricoli (art. 54, commi 2 e 3, decreto Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348) (L.R. 13 luglio 1988, n. 16) 2001 lire 500.000.000 2002 lire 500.000.000 Cap. 06150/01 - Spese per promuovere l'incremento e il miglioramento della produzione zootecnica, non consistenti nell'acquisizione di beni e nell'esecuzione di opere di natura immobiliare (L. 6 luglio 1912, n. 832, L. 29 giugno 1929, n. 1366, L. 27 novembre 1956, n. 1367, L.R. 14 dicembre 1976, n. 67, artt. 8 e 17, L. 27 dicembre 1977, n. 9844, art. 13, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 28, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 3, lett. l), L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 9, comma 1, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 4, comma 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) 2001 lire 500.000.000 2002 lire 500.000.000 Cap. 06171 - Contributi annui alle associazioni allevatori per l'attuazione del programma annuale riguardante la tenuta dei libri genealogici e lo svolgimento dei controlli funzionali (L.R. 14 dicembre 1976, n. 67, art. 33, L.R. 7 maggio 1981, n. 14, art. 43, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 46, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e art. 21, L.R. 29 aprile 1994, n. 18) 2001 lire 300.000.000 2002 lire 300.000.000 Cap. 06229/04 - Contributi in conto capitale per la realizzazione di opere agrituristiche (art. 13, commi 1, 2 e 3, L.R. 23 giugno 1998, n. 18) 2001 lire 500.000.000 2002 lire 500.000.000 Cap. 06261/01 - Contributi sulle spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili sostenute dai Consorzi di bonifica (L.R. 14 maggio 1984, n. 21, art. 9, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, artt. 4 e 5, L.R. 20 marzo 1989, n. 11, art. 11, comma 1, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 11, comma 7, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 43, L.R. 29 aprile 1994, n. 18, art. 8, L.R. 21 giugno 1995, n. 16 e art. 17, comma 4, L.R. 5 dicembre 1995, n. 33) 2001 lire 1.000.000.000 2002 lire 1.000.000.000 Cap. 06334 - Contributi per la regolarizzazione catastale dei terreni agricoli (artt. 1 e 2, L.R. 17 novembre 1986, n. 62, art. 47, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, art. 53, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 12, L.R. 29 aprile 1994, n. 18 e art. 18, comma 2, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9) 2001 lire 300.000.000 2002 lire 300.000.000 Cap. 06346 - Spese per l'attuazione del programma sperimentale di coltivazione e trasformazione del mirto, di altri frutti minori e piante aromatiche (art. 5, L.R. 5 dicembre 1995, n. 33) 2001 lire 200.000.000 In aumento 06 - AGRICOLTURA Cap. 06015 - (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.10) (02.01) Contributi per la valorizzazione, la promozione, la pubblicità, gli studi e la realizzazione di nuovi prodotti, per la partecipazione a fiere e ricerche di mercato, per l'attività di studio e ricerca (artt. 8 e 11 della presente legge) 2000 lire 3.100.000.000 2001 lire 300.000.000 2002 lire 300.000.000 Cap. 06016 - (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.10.) (02.01) Contributi per i sistemi di controllo, di certificazione e di assicurazione della qualità dei prodotti e processi produttivi (art. 9 della presente legge) 2000 lire 2.000.000.000 2001 lire 500.000.000 2002 lire 400.000.000 Cap. 06017 - (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.10.) (02.01) Aiuti di avviamento alle associazioni di produttori e ai consorzi di tutela (artt. 14 e 15 della presente legge) 2000 lire 650.000.000 2001 lire 300.000.000 2002 lire 300.000.000 Cap. 06029 - Aiuti sotto forma di contributo in conto capitale per l'esecuzione di miglioramenti agrari e fondiari (art. 22, L.R. 11 marzo 1998, n. 8, art. 4, comma 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 24 della presente legge) 2000 lire 3.000.000.000 Cap. 06033 - (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.10) (02.01) Aiuti per la valorizzazione delle risorse silvicole naturali e per l'incremento della superficie boschiva (art. 19 della presente legge) 2000 lire 2.000.000.000 2001 lire 400.000.000 2002 lire 400.000.000 Cap. 06036 - (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.10) (02.01) Contributi per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole nonché di apparecchiature e programmi informatici (art. 3, lett. d) ed e), della presente legge) 2000 lire 1.500.000.000 2001 lire 500.000.000 2002 lire 500.000.000 Cap. 06085 - (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.10) (02.01) Aiuti per la costruzione di strade interpoderali (art. 17 della presente legge) 2000 lire 1.000.000.000 2001 lire 500.000.000 2002 lire 500.000.000 Cap. 06209 - (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.10) (02.01) Aiuti finalizzati al contenimento dei costi di produzione relativi all'uso di combustibile diverso dal metano (art. 21 della presente legge) 2000 lire 2.000.000.000 2001 lire 300.000.000 2002 lire 300.000.000 Cap. 06236 - (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.10) (02.01) Contributi per la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili nonché per l'acquisto di macchine e attrezzature ivi comprese quelle per il trasporto dei prodotti e l'acquisto di apparecchiature e programmi informatici (art. 7 della presente legge) 2000 lire 2.000.000.000 2001 lire 500.000.000 2002 lire 400.000.000 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3, lettere a), b), c), f), g) e h), degli articoli 16 e 18, si fa fronte con gli stanziamenti recati dai seguenti capitoli del bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 e con gli stanziamenti recati dagli stessi capitoli dei bilanci per gli anni successivi: Cap. 06029 - Aiuti sotto forma di contributo in conto capitale per l'esecuzione di miglioramenti agrari e fondiari (art. 22, L.R. 11 marzo 1998, n. 8, art. 4, comma 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 3, lett. a), b) e c) della presente legge) Cap. 06031 - Aiuti sotto forma di concorso sugli interessi per l'acquisto di scorte vive e morte (art. 22, L. 11 marzo 1998, n. 8, art. 4, comma 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 3, lett. g), della presente legge) Cap. 06086/01 - (D.V.) - Contributi per la costruzione, il riattamento e la manutenzione di strade rurali di interesse comunale, di strade vicinali e di acquedotti rurali (art. 18 della presente legge) Cap. 06150/01 - (D.V.) - Spese per promuovere l'incremento e il miglioramento della produzione zootecnica, non consistenti nell'acquisizione di beni e nell'esecuzione di opere di natura immobiliare (art. 3, lett. f), della presente legge) Cap. 06151 - (D.V.) - Aiuti a favore dell'Associazione regionale allevatori della Sardegna a fronte delle spese sostenute per il coordinamento delle attività delle associazioni provinciali allevatori (art. 16, lett. b) e c), della presente legge) Cap. 06163/01 - (D.V.) - Contributi all'Associazione regionale allevatori della Sardegna a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia (art. 16, lett. d), della presente legge) Cap. 06171 - (D.V.) - Aiuti annui alle Associazioni allevatori per l'attuazione del programma annuale riguardante la tenuta dei libri genealogici e lo svolgimento dei controlli funzionali (art. 16, lett. a), della presente legge) Cap. 06220 - Somme da versarsi al Fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (art. 3, lett. h), della presente legge) 4. Gli oneri per l'attuazione della presente legge gravano sui capitoli di cui ai commi 2 e 3 del bilancio della Regione per l'anno 2000 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. |
Art. 27 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articolo 3, lettere d) ed e), 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 21 e 23 bis, sono valutati in lire 17.250.000.000 per l'anno 2000, in lire 3.300.000.000 per l'anno 2001 e in lire 3.100.000.000 annue per gli anni successivi. 2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2000 e per gli anni 2000 - 2002 sono introdotte le seguenti variazioni: In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) 2000 lire 17.250.000.000 mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 4) della tabella b), allegata alla legge finanziaria. 06 - AGRICOLTURA Cap. 06008 - Contributi alle organizzazioni professionali agricole per l'assistenza agli utenti di motori agricoli (art. 54, commi 2 e 3, decreto Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348) (L.R. 13 luglio 1988, n. 16) 2001 lire 500.000.000 2002 lire 500.000.000 Cap. 06150/01 - Spese per promuovere l'incremento e il miglioramento della produzione zootecnica, non consistenti nell'acquisizione di beni e nell'esecuzione di opere di natura immobiliare (L. 6 luglio 1912, n. 832, L. 29 giugno 1929, n. 1366, L. 27 novembre 1956, n. 1367, L.R. 14 dicembre 1976, n. 67, artt. 8 e 17, L. 27 dicembre 1977, n. 9844, art. 13, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 28, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 3, lett. l), L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 9, comma 1, L.R. 28 aprile 1992, n. 6 e art. 4, comma 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) 2001 lire 500.000.000 2002 lire 500.000.000 Cap. 06171 - Contributi annui alle associazioni allevatori per l'attuazione del programma annuale riguardante la tenuta dei libri genealogici e lo svolgimento dei controlli funzionali (L.R. 14 dicembre 1976, n. 67, art. 33, L.R. 7 maggio 1981, n. 14, art. 43, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 46, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e art. 21, L.R. 29 aprile 1994, n. 18) 2001 lire 300.000.000 2002 lire 300.000.000 Cap. 06229/04 - Contributi in conto capitale per la realizzazione di opere agrituristiche (art. 13, commi 1, 2 e 3, L.R. 23 giugno 1998, n. 18) 2001 lire 500.000.000 2002 lire 500.000.000 Cap. 06261/01 - Contributi sulle spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili sostenute dai Consorzi di bonifica (L.R. 14 maggio 1984, n. 21, art. 9, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, artt. 4 e 5, L.R. 20 marzo 1989, n. 11, art. 11, comma 1, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 11, comma 7, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 43, L.R. 29 aprile 1994, n. 18, art. 8, L.R. 21 giugno 1995, n. 16 e art. 17, comma 4, L.R. 5 dicembre 1995, n. 33) 2001 lire 1.000.000.000 2002 lire 1.000.000.000 Cap. 06334 - Contributi per la regolarizzazione catastale dei terreni agricoli (artt. 1 e 2, L.R. 17 novembre 1986, n. 62, art. 47, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, art. 53, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 12, L.R. 29 aprile 1994, n. 18 e art. 18, comma 2, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9) 2001 lire 300.000.000 2002 lire 300.000.000 Cap. 06346 - Spese per l'attuazione del programma sperimentale di coltivazione e trasformazione del mirto, di altri frutti minori e piante aromatiche (art. 5, L.R. 5 dicembre 1995, n. 33) 2001 lire 200.000.000 In aumento 06 - AGRICOLTURA Cap. 06015 - (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.10) (02.01) Contributi per la valorizzazione, la promozione, la pubblicità, gli studi e la realizzazione di nuovi prodotti, per la partecipazione a fiere e ricerche di mercato, per l'attività di studio e ricerca (artt. 8 e 11 della presente legge) 2000 lire 3.100.000.000 2001 lire 300.000.000 2002 lire 300.000.000 Cap. 06016 - (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.10.) (02.01) Contributi per i sistemi di controllo, di certificazione e di assicurazione della qualità dei prodotti e processi produttivi (art. 9 della presente legge) 2000 lire 2.000.000.000 2001 lire 500.000.000 2002 lire 400.000.000 Cap. 06017 - (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.10.) (02.01) Aiuti di avviamento alle associazioni di produttori e ai consorzi di tutela (artt. 14 e 15 della presente legge) 2000 lire 650.000.000 2001 lire 300.000.000 2002 lire 300.000.000 Cap. 06029 - Aiuti sotto forma di contributo in conto capitale per l'esecuzione di miglioramenti agrari e fondiari (art. 22, L.R. 11 marzo 1998, n. 8, art. 4, comma 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 24 della presente legge) 2000 lire 3.000.000.000 Cap. 06033 - (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.10) (02.01) Aiuti per la valorizzazione delle risorse silvicole naturali e per l'incremento della superficie boschiva (art. 19 della presente legge) 2000 lire 2.000.000.000 2001 lire 400.000.000 2002 lire 400.000.000 Cap. 06036 - (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.10) (02.01) Contributi per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole nonché di apparecchiature e programmi informatici (art. 3, lett. d) ed e), della presente legge) 2000 lire 1.500.000.000 2001 lire 500.000.000 2002 lire 500.000.000 Cap. 06085 - (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.10) (02.01) Aiuti per la costruzione di strade interpoderali (art. 17 della presente legge) 2000 lire 1.000.000.000 2001 lire 500.000.000 2002 lire 500.000.000 Cap. 06209 - (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.10) (02.01) Aiuti finalizzati al contenimento dei costi di produzione relativi all'uso di combustibile diverso dal metano (art. 21 della presente legge) 2000 lire 2.000.000.000 2001 lire 300.000.000 2002 lire 300.000.000 Cap. 06236 - (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.10) (02.01) Contributi per la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili nonché per l'acquisto di macchine e attrezzature ivi comprese quelle per il trasporto dei prodotti e l'acquisto di apparecchiature e programmi informatici nonché spese generali, onorari e oneri di progettazione, studi di fattibilità, consulenze, acquisto di brevetti e licenze (art. 7 della presente legge) 2000 lire 2.000.000.000 2001 lire 500.000.000 2002 lire 400.000.000 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3, lettere a), b), c), f), g), h), i) e l), degli articoli 16 e 18, si fa fronte con gli stanziamenti recati dai seguenti capitoli del bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 e con gli stanziamenti recati dagli stessi capitoli dei bilanci per gli anni successivi: Cap. 06029 (D.V.) - Aiuti sotto forma di contributo in conto capitale per l'esecuzione di miglioramenti agrari e fondiari nonché spese generali, onorari e oneri di progettazione, studi di fattibilità, consulenze, acquisto di brevetti e licenze (art. 22, L.R. 11 marzo 1998, n. 8, art. 4, comma 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 3, lett. a), b), c) e i) della presente legge) Cap. 06031 - Aiuti sotto forma di concorso sugli interessi per l'acquisto di scorte vive e morte (art. 22, L. 11 marzo 1998, n. 8, art. 4, comma 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e art. 3, lett. g), della presente legge) Cap. 06086/01 - (D.V.) - Contributi per la costruzione, il riattamento e la manutenzione di opere di infrastrutturazione rurale (art. 18 della presente legge) Cap. 06150/01 - (D.V.) - Spese per promuovere l'incremento e il miglioramento della produzione zootecnica, non consistenti nell'acquisizione di beni e nell'esecuzione di opere di natura immobiliare (art. 3, lett. f), della presente legge) Cap. 06151 - (D.V.) - Aiuti a favore dell'Associazione regionale allevatori della Sardegna a fronte delle spese sostenute per il coordinamento delle attività delle associazioni provinciali allevatori (art. 16, lett. b) e c), della presente legge) Cap. 06163/01 - (D.V.) - Contributi all'Associazione regionale allevatori della Sardegna a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dei servizi di assistenza tecnica in zootecnia (art. 16, lett. d), della presente legge) Cap. 06171 - (D.V.) - Aiuti annui alle Associazioni allevatori per l'attuazione del programma annuale riguardante la tenuta dei libri genealogici e lo svolgimento dei controlli funzionali (art. 16, lett. a), della presente legge) Cap. 06220 (D.V.) - Somme da versarsi al Fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (art. 3, lett. h) e l) della presente legge). 4. Gli oneri per l'attuazione della presente legge gravano sui capitoli di cui ai commi 2 e 3 del bilancio della Regione per l'anno 2000 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. 5. Le somme non impegnate alla data del 31 dicembre 2000 in conto dei capitoli 06015, 06016, 06017, 06029, 06033, 06036, 06085, 06209, 06236, 06031, 06086-01, 06150-01, 06151, 06163-01, 06171, 06220, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. |