CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 72/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli enti locali,
MILIA
il 4 maggio 2000Modifica e integrazione della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, concernente: "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative" - Denuncia di inizio attività
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Al fine di consentire anche ai cittadini operanti nella Regione Sardegna di usufruire di uno strumento agile e immediato, atto a favorire l'attivazione di alcuni interventi di natura prevalentemente edilizia, appare opportuno introdurre nella normativa regionale l'istituto della denuncia di inizio attività, peraltro come già utilizzabile nel restante territorio nazionale.
L'introduzione di tale normativa, oltre al grande merito di dissipare ogni dubbio sulla applicabilità o meno della denuncia di inizio attività nell'ambito della Regione Sardegna e legittimare pertanto l'utilizzo che di essa molti comuni allo stato attuale fanno, può fornire uno strumento in più per quelle aree che presentano una maggiore vivacità imprenditoriale, cui l'accelerazione delle procedure in discorso possono arrecare indubbi vantaggi.
La legge regionale n. 23 del 1985 già prevedeva, nell'articolo 13, alcuni dei detti interventi, come soggetti a sola autorizzazione. Si ritiene che tale impianto, integrato opportunamente, possa essere ancora mantenuto in quanto, considerata la situazione socio-ambientale della nostra Regione, è da ritenersi ancora attuale.
Si è ritenuto, nell'ambito di questa operazione, prevedere l'adeguamento anche dell'entità delle sanzioni pecuniarie previste nel caso di realizzazione degli interventi senza denuncia di inizio attività o in difformità della stessa, in funzione del reddito medio pro-capite della popolazione sarda.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA VIABILITÀ' E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI
composta dai Consiglieri
TUNIS Marco Fabrizio, Presidente e relatore, DORE, Vicepresidente, LICANDRO, Segretario, CALLEDDA, Segretario; CORDA, FOIS, MASIA, MORITTU, MURGIA, SANNA Alberto, SANNA Giacomo
Pervenuta il 4 luglio 2000
La Quarta Commissione consiliare permanente, nella seduta del 29 giugno 2000, ha approvato, a maggioranza, il D.L. 72/A recante: "Modifica e integrazione della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, concernente: "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative" - Denuncia di inizio attività.".
La Commissione, dopo un attento esame della normativa proposta e dopo l'illustrazione fornitane dall'Assessore dell'urbanistica proponente, ha sostanzialmente concordato con le finalità e gli obiettivi del testo proposto.
In particolare, la Commissione ha ritenuto utile introdurre una normativa che, in modo chiaro, consentisse l'estensione a tutti gli enti locali della Sardegna, degli istituti di accelerazione delle minori attività edilizie, normativa finora applicata a macchia di leopardo nella nostra regione.
Sul merito delle norme proposte, la Commissione ha ritenuto di integrare l'elencazione delle opere soggette ad autorizzazione, contenuta nell'articolo 1, con la previsione di un'ulteriore categoria, quella relativa alla realizzazione dei pergolati e dei grigliati in legno o in altro materiale; ciò in considerazione della natura analoga che tale opera ha con le altre previste.
In riferimento all'istituto della denuncia di inizio attività, contenuta nell'articolo 2 della normativa proposta, la Commissione si è soffermata sul delicato problema della sua concreta compatibilità con la disciplina di tutela paesaggistica e ambientale regionale e nazionale. A tale proposito ha ritenuto, per una chiara indicazione della prioritaria cadenza temporale dei procedimenti da applicare, che la denuncia di inizio attività, per tali aree vincolate, deve essere preceduta e corredata dalla necessaria autorizzazione.
La Commissione, in considerazione dell'importanza che la normativa approvata riveste per l'attività amministrativa degli enti locali della Sardegna, auspica un rapido esame ed una celere approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, sono sostituiti dai seguenti: "1. Sono soggetti ad autorizzazione comunale i seguenti interventi: a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) muri di cinta e cancellate; d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; e) le opere costituenti pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del codice Civile; f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni; g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia; h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato; i) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi finalizzati ad attività edilizia; l) le vasche di approvvigionamento idrico ed i pozzi; m) le opere oggettivamente precarie e temporanee. 2. Le semplici recinzioni ed i barbecue di minime dimensioni sono opere urbanisticamente non rilevanti (qualora realizzate in aree non soggette a vincoli). |
Art. 1 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, sono sostituiti dai seguenti: "1. Sono soggetti ad autorizzazione comunale i seguenti interventi: a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) muri di cinta e cancellate; d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; e) le opere costituenti pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del codice Civile; f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni; g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia; h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato; i) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi finalizzati ad attività edilizia; l) le vasche di approvvigionamento idrico ed i pozzi; m) le opere oggettivamente precarie e temporanee; n) i pergolati e i grigliati. 2. Le semplici recinzioni ed i barbecue di minime dimensioni sono opere urbanisticamente non rilevanti, qualora realizzate in aree non soggette a vincoli.". | |
Art. 2 1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 è introdotto il seguente articolo 14 bis: "Art. 14 bis - Denuncia di inizio attività. 1. E' data facoltà di attivare gli interventi di cui all'articolo 13, anche con denunzia di inizio di attività alle condizioni e secondo le modalità e le prescrizioni di cui alla normativa statale vigente, fatto salvo quanto stabilito nei seguenti commi. 2. L'esecuzione di opere in assenza della denuncia di cui al comma 1, o in difformità da essa, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 della presente legge. 3. Qualora gli immobili interessati siano assoggettati da leggi nazionali o regionali, o dagli strumenti urbanistici a vincoli paesaggistici, ambientali, storico-architettonici e storico testimoniali, la denuncia di cui al comma 1 deve essere integrata dall'autorizzazione di cui all'articolo 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, o comunque rilasciata dall'amministrazione cui compete la tutela del vincolo. 4. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento. |
Art. 2 1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 23 del 1985 è introdotto il seguente: "Art. 14 bis - Denuncia di inizio attività. 1. E' data facoltà di attivare gli interventi di cui all'articolo 13, anche con denunzia di inizio di attività alle condizioni e secondo le modalità e le prescrizioni di cui alla normativa statale vigente, fatto salvo quanto stabilito nei seguenti commi. 2. L'esecuzione di opere in assenza della denuncia di cui al comma 1, o in difformità da essa, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 della presente legge. Nel caso in cui la denuncia venga effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione minima è ridotta a lire trecento mila. 3. Qualora gli immobili interessati siano assoggettati da leggi nazionali o regionali, o dagli strumenti urbanistici a vincoli paesaggistici, ambientali, storico-architettonici e storico testimoniali, la denuncia di cui al comma 1 deve essere corredata dall'autorizzazione di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 o comunque rilasciata dall'amministrazione cui compete la tutela del vincolo. 4. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.". |