CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 69/A

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore dell'industria, PIRASTU di concerto con l'Assessore del turismo, artigianato e commercio, FRONGIA

il 20 aprile 2000

Recepimento e utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione Sardegna in attuazione dell'art. 7, comma 1, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione alla dismissione dell'applicazione, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, di norme statali prevedenti incentivi alle imprese, prima di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero per il commercio estero e del Dipartimento del tesoro del Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione economica 


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

Come noto, dal 1° gennaio 2000, è in atto il trasferimento alle Regioni di una serie di funzioni e competenze statali ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 fra cui, anche, l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese prima esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero per il commercio con l'estero e dal Dipartimento del tesoro del Ministero del bilancio e della programmazione economica, che vengono dismesse dallo Stato ai sensi del decreto legislativo stesso, in quanto non ricomprese fra quelle conservate allo Stato quali indicate all'articolo 18 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

E' in corso di formalizzazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire con riferimento alle funzioni predette.

Tale decreto, la cui bozza è stata già approvata in sede di Conferenza Stato - Regioni, prevede, all'articolo 3, che le risorse da esso individuate per l'esercizio di tali funzioni sono trasferite alle Regioni a Statuto ordinario con decorrenza 1° gennaio 2000, mentre sono trasferite alle Regioni a Statuto speciale contestualmente al conferimento ad esse delle funzioni stesse con le modalità previste dai rispettivi Statuti in quanto non siano già state in precedenza attribuite.

La materia attinente alle funzioni di cui al predetto decreto legislativo è stata già, come noto, oggetto di trasferimento alla Regione Sardegna e, per quanto riguarda la materia industria, in attuazione dell'articolo 4, lettera a), dello Statuto.

Le funzioni amministrative relative a tale materia sono state, infatti, già trasferite alla Regione sin dal 1950 (D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327).

Con D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, art. 37, dette funzioni trasferite sono state più specificamente definite e fra queste, in particolare, sono state individuate quelle relative alla "disciplina e incentivazione della produzione industriale".

Ne consegue che le funzioni amministrative inerenti all'incentivazione della produzione industriale debbono intendersi già trasferite dallo Stato alla Regione e che, pertanto, per la dismissione, da parte dello Stato, dei regimi di aiuto previsti da proprie leggi con l'attribuzione delle relative risorse (quota di spettanza a seguito di riparto) e per la conseguente relativa acquisizione da parte della Regione, non sia necessaria l'adozione, nel caso di specie, di norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia.

Appare, infatti, sufficiente l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono individuate le risorse da trasferire, fra le altre, alla Regione Sardegna, sulla base del riparto fra le Regioni, concordato in sede di Conferenza Stato - Regioni, da una parte e un atto della Regione, dall'altra, di approntamento degli strumenti operativi atti al recepimento e alla spendita delle risorse che saranno assegnate.

Poiché consta che, per quanto attiene alle leggi statali di incentivazione, escluse quelle che lo Stato ha ancora riservato a sé, gli adempimenti statali previsti dalla Legge 15 marzo 1957, n. 59, e dal D.Lgs. n. 112 del 1998, per la dismissione dei regimi di incentivazione alle imprese sono in procinto di perfezionarsi, si rende indispensabile, al fine di assicurare la più rapida possibile presa in carico da parte della Regione dei regimi stessi, l'adozione in una legge collegata alla legge finanziaria 2000, della norma allegata, in bozza alla presente relazione, con la previsione di nuovi capitoli di bilancio, per il triennio 2000-2002, stati di previsione dell'entrata e della spesa.   


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA

composta dai Consiglieri

PILO, Presidente - VASSALLO, Vice Presidente e relatore - CAPELLI, Segretario - PINNA, Segretario - BIANCAREDDU - BIGGIO - FALCONI - GRANARA - ORRU' - RASSU - TUNIS Gianfranco  

Pervenuta il 27 luglio 2000

La Commissione industria, nella seduta di giovedì 27 luglio 2000, ha approvato all'unanimità il disegno di legge n. 69 avendo condiviso la necessità e l'urgenza dell'intervento proposto, che consentirà alla Regione di poter disporre di ulteriori risorse finanziarie a sostegno delle imprese.

La Commissione nell'approvare il provvedimento ha apportato allo stesso alcune modifiche per renderlo più adeguato alle esigenze del settore.

In particolare è stato previsto il preventivo parere della Commissione sulla ripartizione dei fondi tra i capitoli di bilancio e sulle direttive di attuazione che dovranno essere emanate dalla Giunta.

La Commissione, considerata l'importanza e l'urgenza del provvedimento, ne raccomanda una rapida approvazione da parte dell'Assemblea.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. Le risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione Sardegna in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione alla dismissione dell'applicazione, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, di norme statali prevedenti incentivi alle imprese, prima di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono incamerate nel bilancio regionale.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono destinate, dalla Regione, al finanziamento di regimi di aiuto previsti, dalla legislazione regionale, a valere sugli stati di previsione della spesa dell'Assessorato dell'industria e dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio.

3. Nel quadro delle strategie regionali di incentivazioni delle imprese, le risorse predette possono essere anche utilizzate per concedere le agevolazioni previste da disposizioni normative statali dismesse dallo Stato ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998.

4. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, le risorse di cui al comma 1, a seguito dell'accertamento dell'entrata, sono ripartite, nella misura di rispettiva pertinenza, tra gli stati di previsione della spesa dell'Assessorato dell'industria e dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio.

5. Alla ripartizione e assegnazione ai competenti capitoli di spesa dei due Assessorati sopra citati provvede, con decreto, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa deliberazione della Giunta regionale proposta di concerto dai tre Assessorati interessati.

6. Con decreti degli Assessori dell'industria e del turismo, artigianato e commercio, per quanto di rispettiva competenza e previa deliberazione della Giunta regionale, a seguito dell'accertamento in entrata delle risorse statali assegnate e loro iscrizione nei rispettivi capitoli degli stati di previsione della spesa:

a) sono individuati, ai fini del loro finanziamento, previa verifica di applicabilità sotto il profilo di conformità con le prescrizioni comunitarie, i regimi di aiuto alle imprese, previsti dalle norme statali la cui attuazione sia stata dismessa dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero per il commercio estero e dal Dipartimento del tesoro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998 e che non siano riscontrabili in omologhe previsioni del vigente ordinamento della Regione;

b) è stabilito il riparto delle risorse statali assegnate alla Regione da destinare agli interventi di cui ai commi 3 e 4;

c) sono adottate le direttive di attuazione delle norme statali di cui alla lettera a), per l'adeguamento dei regimi in esse previste alle specificità dell'ordinamento della Regione e, ove fosse necessario, alle prescrizioni comunitarie ai fini della notifica dei regimi stessi alla Commissione Europea.

7. La Regione, in dipendenza dell'accertamento in entrata delle risorse di cui al comma 1 e subordinatamente all'attivazione, da parte della Regione stessa, di regimi di aiuto con il provvedimento di cui al comma 8, subentra alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni, ove esistenti, dalle Amministrazioni stesse stipulate in forza di leggi e in atto alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 112 del 1998.

8. Gli Assessorati dell'industria e del turismo, artigianato e commercio, per la parte di rispettiva competenza, nell'ipotesi di cui al comma 9, provvedono alla stipula delle convenzioni integrative eventualmente necessarie agli adattamenti indispensabili alla regionalizzazione degli originari rapporti instaurati dalle Amministrazioni statali.

9. Detti atti integrativi non possono comportare oneri finanziari superiori a quelli relativi a servizi analoghi già forniti alla Regione.

 

Art. 1

1. Le risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione Sardegna in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione alla dismissione dell'applicazione, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di norme statali prevedenti incentivi alle imprese, prima di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero per il commercio estero e del Dipartimento del tesoro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono iscritte nel bilancio della Regione.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono destinate, dalla Regione, al finanziamento di regimi di aiuto previsti, dalla legislazione regionale, a valere sugli stati di previsione della spesa dell'Assessorato dell'industria e dell'Assessorato turismo, artigianato e commercio.

3. Nel quadro delle strategie regionali di incentivazione delle imprese, le risorse predette possono essere anche utilizzate per concedere le agevolazioni previste da disposizioni normative statali dismesse dallo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998.

4. Le risorse di cui al comma 1, a seguito dell'accertamento dell'entrata, sono ripartite, su conforme parere della competente Commissione del Consiglio regionale, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, nei rispettivi capitoli di pertinenza di cui al successivo articolo 2.

5. Con decreti degli Assessori dell'industria e del turismo, artigianato e commercio, per quanto di rispettiva competenza e previa deliberazione della Giunta regionale e su conforme parere della competente Commissione del Consiglio regionale:

a) sono individuati i regimi di aiuto alle imprese, previsti dalle norme statali la cui attuazione sia stata dismessa, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero per il commercio estero e dal Dipartimento del tesoro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998;

b) sono adottate le direttive di attuazione delle norme di cui alla lettera a), per l'adeguamento dei regimi in esse previste alle specificità dell'ordinamento della Regione alle prescrizioni comunitarie ai fini della notifica dei regimi stessi alla Commissione europea.

6. La Regione, in dipendenza dell'accertamento in entrata delle risorse di cui al comma 1 e subordinatamente all'attivazione, da parte della Regione stessa di regimi di aiuto con il provvedimento di cui al comma 5, subentra alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni, ove esistenti, dalle Amministrazioni stesse stipulate in forza di leggi ed in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 1998.

7. Gli Assessorati dell'industria e del turismo, artigianato e commercio, per la parte di rispettiva competenza, nell'ipotesi di cui al comma 6, provvedono, ai sensi dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, alla stipula delle convenzioni integrative per apportare gli adattamenti indispensabili alla regionalizzazione degli originari rapporti instaurati dalle Amministrazioni statali.

Art. 2

1. Nel bilancio della Regione per l'anno 2000 ed in quello pluriennale per gli anni 2000 2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata

Cap. 23229 - (N.I.) 2.3.2.0.0.0.00.00 (00.00) - AS

Assegnazioni statali per la concessione di incentivi alle imprese (art. 7, comma 1, L. 15 marzo 1997, n. 59, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e art. 1 della presente legge)

2000   P.M.
2001   P.M.
2002   P.M.

 Spesa

 07 - TURISMO

Cap. 07020/01 - (N.I.) 2.1.2.4.3.3.10.24 (02.04) -AS

Incentivi finanziari e contributivi a favore delle imprese turistiche (art. 1 della presente legge)

2000   P.M.
2001   P.M.
2002   P.M.

Cap. 07026/07 - (N.I.) 2.1.4.3.3.10.24 (02.03) -AS

Versamenti a fondi contributivi per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese artigiane (art. 1 della presente legge)

2000   P.M.
2001   P.M.
2002   P.M.

 Cap. 07047/01 - (N.I.) 2.1.2.6.3.3.10.25 (02.05) -AS

Incentivi finanziari e contributivi a favore delle imprese commerciali (art. 1 della presente legge)

2000 P.M.
2001 P.M.
2002 P.M.

 09 - INDUSTRIA

Cap. 09042/05 - (N.I.) 2.1.2.4.3.6.10.28 (02.02)

Incentivi finanziari e contributivi a favore delle piccole e medie imprese per la costruzione, ammodernamento, ampliamento, riattivazione, riconversione e ristrutturazione di impianti produttivi (art. 1 della presente legge)

2000   P.M.
2001   P.M.
2002   P.M.

 

Art. 2

(identico)