CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 63/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione,
MASALA
il 30 marzo 2000Norme in materia di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Per chiarire il significato dell'iniziativa in oggetto occorre premettere che la legge regionale 29 maggio 1996, n. 22, recante: "Norme in materia di assunzioni a termine - Progetti obiettivo" ha dato luogo, nel tempo, alla formazione di un considerevole numero di rapporti di lavoro a termine per l'attuazione di specifici progetti - obiettivo (L.R. n. 22 del 1996). Alcuni di tali rapporti andranno a scadenza definitiva nel corso del corrente anno.
Tale situazione dà luogo attualmente ad un duplice ordine di problemi legati, da un lato, alla esigenza di ulteriore utilizzo di tale personale non solo per la prosecuzione delle attività per le quali lo stesso è stato assunto ma, altresì, perché avendo esso acquisito nell'esperienza lavorativa un certo grado di professionalità, appare di certa utilità per l'Amministrazione non perdere tali forze lavorative, ma anzi promuovere una stabilizzazione del loro apporto di lavoro.
D'altra parte non può sottovalutarsi il forte elemento di tensione collegato al problema del precariato.
Per la soluzione di tali problematiche si è ritenuto idoneo intervenire autorizzando la proroga dei rapporti di lavoro prossimi a scadenza per un periodo non superiore ad un anno, in vista della soluzione definitiva mediante apposite selezioni riservate, da espletare una volta soltanto in relazione ad un predefinito programma triennale di copertura dei posti in organico.
relazione della COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai consiglieri
nUVOLI, Presidente e relatore, PIRISI, Vicepresidente, FLORIS Emilio, Segretario, LODDO, Segretario, BIANCAREDDU, CARLONI, DEMURU, FANTOLA, SANNA Gian Valerio, SANNA Salvatore, SCARPA
pervenuta il 31 maggio 2000
Il presente disegno di legge è stato approvato all'unanimità dalla Prima Commissione permanente nella seduta del 31 maggio 2000.
La Commissione, condividendo la finalità del disegno di legge di giungere al superamento delle situazioni di precariato esistenti nell'Amministrazione regionale e negli enti strumentali della Regione, ha tuttavia ritenuto non si possa anche in questo caso prescindere dal concorso pubblico per le qualifiche per le quali tale strumento di reclutamento è ordinariamente previsto.
Per tale motivo è stato modificato l'articolo 1 del testo del proponente.
L'articolo 3 del testo del proponente è stato riassorbito nel nuovo articolo 1. Al suo posto la Commissione ha introdotto una norma nuova, che risponde all'urgente esigenza di ricondurre all'ordinario regime le indennità percepite dagli amministratori del FITQ.
L'articolo 4 infine è stato modificato in conformità alle indicazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione bilancio.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Titolo: Provvedimenti relativi al personale impiegato dall'Amministrazione regionale e dagli enti regionali nei lavori socialmente utili e nei progetti - obiettivo e disciplina dei compensi spettanti agli amministratori del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale | ||
Art. 1 1. In analogia con le disposizioni della Legge 19 luglio 1993, n. 236, l'Amministrazione regionale, all'atto della definizione del programma relativo al triennio 2000-2002, per la copertura dei posti vacanti conseguenti all'approvazione delle nuove dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e alla prima applicazione del nuovo sistema di collocazione del personale previsto dall'accordo contrattuale del comparto Regione - enti strumentali per il quadriennio 1998-2001, determina il numero dei posti da coprire con selezioni riservate a personale a tempo determinato, la cui assunzione sia stata disposta per l'attuazione di progetti - obiettivo approvati entro il 1999, ai sensi della legge regionale 29 maggio 1996, n. 22. Nel programma sono individuati i posti che ciascun ente strumentale della Regione può ricoprire con le modalità stabilite dalla presente legge. 2. Le assunzioni per le quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, sono disposte mediante selezioni per titoli o per titoli ed esami in relazione al profilo professionale di assunzione. 3. Le assunzioni per le quali è richiesto il titolo di studio della scuola secondaria di primo grado, sono disposte mediante la formazione di graduatorie sulla base della durata del servizio prestato in mansioni corrispondenti al profilo professionale per il quale è disposta l'assunzione. 4. Le assunzioni sono disposte alle date stabilite dal programma in relazione alle esigenze di copertura dei relativi posti e alle risorse finanziarie rese disponibili. 5. In deroga alla disposizione del comma 4 dell'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998, le graduatorie di cui ai commi 2 e 3 restano efficaci per la durata del triennio disciplinato dal programma di reclutamento di cui al comma 4. |
Art. 1 1. L'Amministrazione regionale e gli enti strumentali della Regione provvedono alla copertura dei posti vacanti conseguente all'approvazione delle nuove dotazioni organiche per il triennio 2000-2002, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, limitatamente alle qualifiche o categorie professionali per l'accesso alle quali è richiesto un titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, prioritariamente mediante assunzioni riservate: a) ai lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, ai sensi del decreto legislativo n. 468 del 1997, dall'Amministrazione o ente che procede all'assunzione; b) al personale impiegato, dall'Amministrazione o ente che procede all'assunzione, per l'attuazione di progetti-obiettivo approvati entro il 1999 ai sensi della legge regionale 29 maggio 1996, n. 22. 2. Le assunzioni sono disposte mediante la formazione di graduatorie sulla base della durata del servizio prestato in mansioni corrispondenti al profilo professionale per il quale è disposta l'assunzione, assicurando comunque la precedenza ai lavoratori impiegati in lavori socialmente utili. In deroga alla disposizione del comma 4 dell'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998, le graduatorie restano efficaci per la durata del triennio 2000-2002. 3. Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 che partecipino a concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione o ente presso cui sono stati impiegati, in attuazione del programma relativo alla copertura dei posti vacanti per il triennio 2000-2002, per profili professionali corrispondenti alle mansioni da essi svolte, qualora conseguano l'idoneità nelle prove di esame, è attribuito un punteggio aggiuntivo, in sede di valutazione dei titoli, non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo finale conseguito da ciascun candidato, in relazione alla durata del servizio prestato. | |
Art. 2 1. Fino all'espletamento delle selezioni previste dalla presente legge non possono essere disposte assunzioni a termine, in applicazione della legge regionale n. 22 del 1996; sono fatte salve le assunzioni per l'attuazione di progetti approvati entro il 31 dicembre 1999 e per i quali sono stati assunti gli atti d'impegno entro l'esercizio 1999. 2. L'Amministrazione regionale e gli enti strumentali della Regione sono autorizzati a prorogare per un ulteriore periodo non superiore ad un anno, i rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti nell'anno 1998 ai sensi della legge regionale n. 22 del 1996 e i rapporti di lavoro a tempo determinato aventi scadenza nell'anno 2000, se approvati in data successiva ai sensi della stessa legge regionale n. 22 del 1996, che vengono a scadenza o scaduti nel corso dell'anno 2000 o 2001. |
Art. 2 1. Fino all'espletamento delle selezioni previste dalla presente legge non possono essere disposte assunzioni a termine, in applicazione della legge regionale n. 22 del 1996; sono fatte salve le assunzioni per l'attuazione di progetti approvati entro il 31 dicembre 1999 e per i quali sono stati assunti gli atti d'impegno entro l'esercizio 1999. 2. L'Amministrazione regionale e gli enti regionali sono autorizzati a rinnovare per un ulteriore periodo non superiore ad un anno, oltre la durata massima prevista dalla legge regionale n. 22 del 1996, i rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti per l'attuazione di progetti - obiettivo approvati entro il 31 dicembre 1999 e per i quali sono stati assunti gli atti d'impegno entro l'esercizio 1999. L'Amministrazione regionale e gli enti regionali sono altresì autorizzati a utilizzare per un ulteriore periodo non superiore ad un anno i lavoratori da essi impiegati in lavori socialmente utili. | |
Art. 3 1. Le procedure di cui all'articolo 1 si estendono ai contratti di lavoro instaurati ai sensi del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, dalla Amministrazione e dagli enti regionali. |
Art. 3 1. L'articolo 21 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale) è sostituito dal seguente: "Art. 21 - 1. Ai componenti del Comitato amministrativo ed a quelli del Collegio dei revisori spettano, a carico del fondo, i compensi e le indennità di cui alla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale) ". | |
Art. 4 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 6.276.606.000 per l'anno 2000. 2. Nel bilancio pluriennale della Regione per l'anno 2000 sono introdotte le seguenti variazioni: In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE Cap. 03009 - Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine (art. 23, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 5, comma 2, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 8, L.R. 18 gennaio 1999, n. 2) lire 6.276.606.000 In aumento 02 - AFFARI GENERALI Cap. 02164 - Spese per la realizzazione di progetti - obiettivo (art. 1, L.R. 29 maggio 1996, n. 22 e art. 4, comma 3, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1) lire 5.590.606.000 10 - LAVORO Cap. 10136/01 - Fondo per l'attivazione di lavori socialmente utili (art. 1, L.R. 9 giugno 1995, n. 15, artt. 1 e 3, L.R. 23 agosto 1995, n. 23, L.R. 21 novembre 1995, n. 32, artt. 1, 2 e 6, L.R. 20 gennaio 1997, n. 7, art. 31, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e artt. 4, comma 3, e 25 della legge finanziaria) lire 686.000.000 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli di bilancio per l'anno 2000. |
Art. 4 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 6.276.606.000 per l'anno 2000. 2. Nel bilancio pluriennale della Regione per l'anno 2000 sono introdotte le seguenti variazioni: In aumento ENTRATA Cap. 12201 Imposta di bollo e tassa di bollo sui documenti di trasporto (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'articolo 1 lett. b) della legge 13 aprile 1983, n. 122) Lire 558.000.000 Cap. 12203 - Imposta ipotecaria (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'articolo1 lett. b) della legge 13 aprile 1983, n. 122) Lire 5.000.000.000 In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE Cap. 03010 - Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 27, L.R. 5 maggio 1983, n. 11) lire 718.606.000 In aumento 02 - AFFARI GENERALI Cap. 02164 - Spese per la realizzazione di progetti - obiettivo (art. 1, L.R. 29 maggio 1996, n. 22 e art. 4, comma 3, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1) lire 5.590.606.000 10 - LAVORO Cap. 10136-02 (Progetti di lavori socialmente utili a finanziamento regionale) lire 686.000.000 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli di bilancio per l'anno 2000. |