CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 60/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente,
PANI
il 28 marzo 2000Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, concernente l'istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, come modificata dalla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 28
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
La legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 ha istituito l'Ente foreste della Sardegna, che riunisce in sé le competenze dell'Assessorato della difesa dell'ambiente in materia di sistemazione idraulico-forestale attuate attraverso l'azienda foreste demaniali e gli ispettorati delle foreste.
In questo modo si è inteso conferire maggiore organicità al settore dell'attività forestale, eliminando duplicazione di competenze e riducendo gli ostacoli ad una efficiente gestione dei suddetti lavori, riportando anche in tal modo la materia ad un governo unitario sulla base degli indirizzi e degli obiettivi tracciati dalla Giunta regionale.
Come termine per l'entrata a pieno regime del nuovo ente era stato inizialmente individuato quello del 1° gennaio 2000, data cui erano state ricollegate la soppressione dell'Azienda foreste demaniali e la cessazione delle competenze degli ispettorati delle foreste in materia di lavori di sistemazione idraulico-forestale.
Tuttavia è noto che il lungo periodo di transizione istituzionale ha di fatto impedito l'espletamento degli adempimenti normativi ed amministrativi necessari perché il nuovo ente potesse effettivamente essere in grado di operare, con particolare riguardo alla costituzione degli organi dell'ente e alla approvazione dei regolamenti.
Per ovviare agli inconvenienti che si sarebbero con certezza prodotti per effetto della soluzione di continuità tra cessazione dell'attività da parte dei predetti uffici forestali della Regione, precedentemente preposti alla forestazione, e inizio dell'attività da parte dell'ente, la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 28, ha disposto una proroga al 31 marzo 2000 dei termini originariamente fissati al 31 dicembre 1999 e al 1° gennaio 2000.
Va peraltro notato che in questo modo, probabilmente per effetto di un refuso redazionale, si è incongruamente fatto coincidere il termine di cessazione del regime previgente con quello di instaurazione del nuovo.
Ma, a parte ciò, la legge regionale n. 28 del 1999 è intervenuta in modo invero parziale sul testo della legge regionale n. 24 del 1999, omettendo di effettuare il necessario coordinamento con altre previsioni di quest'ultima. Così, ad esempio, nel comma 4 dell'articolo 12 ci si è limitati a sostituire le parole "1° gennaio 2000" con "31 marzo 2000", lasciando immutato il termine iniziale ai "dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge", con la conseguenza di escludere dal trasferimento il personale che ha prestato servizio nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 24 del 1999 (ossia il 6 luglio 1999) e il 31 marzo 2000, data prevista dalla citata legge regionale n. 28 del 1999 come scadenza per la proroga concessa.
In buona sostanza, senza le modifiche, resterebbe esclusa una parte del personale turnista (vale a dire un turno dei soggetti aventi rapporto di lavoro turnato) nonché il personale assunto per turnover e il personale assunto e da assumere per il piano straordinario del lavoro.
Tale personale fa parte del contingente compreso nella dotazione finanziaria 1999-2000.
Nel comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 1999, il riferimento all'anno 1999 deve essere aggiornato all'anno 2000 per i compensi dei revisori dei conti e dei componenti il consiglio d'amministrazione.
Nell'articolo 18, comma 1, è modificato il termine del 1° gennaio 2000, che viene differito al 1° gennaio 2001, al cui scadere la legge n. 24 del 1999 ricollegava l'abrogazione degli articoli 28 e 29 della legge regionale n. 26 del 5 novembre 1985.
Si evidenzia che la richiamata legge regionale del 31 dicembre 1999, n. 28, si era limitata a sostituire, nel terzo comma dello stesso articolo 18, le parole "31 dicembre 1999" con "31 marzo 2000", laddove sembra opportuno dettare anche un'apposita previsione che regolamenti in modo chiaro la gestione dei lavori forestali, già approvati dall'Assessorato sia dal punto di vista tecnico che economico e non ancora ultimati alla data prevista per il trasferimento di competenze, soprattutto al fine di evitare l'insorgere di due gestioni parallele ente-Assessorato nella prosecuzione dell'attività forestale.
La presente proposta inoltre intende protrarre di ulteriori nove mesi, fino al 31 dicembre 2000, la permanenza in capo all'Azienda foreste demaniali e agli ispettorati ripartimentali delle attribuzioni in materia dei lavori di sistemazione idraulico-forestale, per consentire la conclusione dell'iter previsto per la costituzione degli organi mediante le apposite nomine, iter già utilmente avviato mediante i necessari raccordi istituzionali. Gli organi del nuovo ente, una volta istituiti, dovranno poi provvedere alla stesura dei regolamenti, in particolare quelli di organizzazione dell'ente e dei lavori da attuare in economia. Ciò anche perché le opere di sistemazione idraulico-forestale, approvate dall'Assessorato della difesa dell'ambiente, sono oggi qualificate come opere pubbliche e i relativi finanziamenti costituiscono pertanto spese in conto capitale, mentre nella gestione ordinaria dell'ente cessano di essere considerate tali per effetto del comma 2 dell'articolo 18 della legge stessa e le relative spese si caratterizzano come "spese correnti".
La dotazione finanziaria viene conseguentemente rimodulata con modificazione dell'articolo 17.
Per soddisfare l'esigenza di una proroga breve, così come richiesto dalla OO.SS. di categoria, viene introdotto un apposito articolo che prevede, alla data di approvazione e pubblicazione dei due fondamentali regolamenti delle strutture organizzative centrali e periferiche dell'ente e dei lavori in economia, l'anticipata cessazione delle competenze Assessorato-Azienda con immediata attivazione dell'attività dell'Ente e l'inquadramento del personale all'interno dell'ente alla stessa data di cessazione.
L'Azienda Foreste Demaniali della Sardegna, in considerazione delle numerose vacanze d'organico e al fine di facilitare l'entrata a regime dell'ente, durante il periodo di proroga può avvalersi del personale del ruolo unico regionale e degli enti strumentali nel limite massimo di dieci unità. Il suddetto personale, al termine del periodo di proroga, farà rientro nei rispettivi ruoli di provenienza.
Nel contempo l'Assessorato proseguirà nella propria attività di studio relativamente alla prima fase di applicazione della legge provvedendo, qualora si rendesse necessario, alla elaborazione di eventuali proposte migliorative della stessa che consentono un più efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni legate all'amministrazione del patrimonio forestale.
relazione della COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai consiglieri
nUVOLI, Presidente e relatore, PIRISI, Vicepresidente, FLORIS Emilio, Segretario, LODDO, Segretario, BIANCAREDDU, CARLONI, DEMURU, FANTOLA, SANNA Gian Valerio, SANNA Salvatore, SCARPA
Pervenuta il 31 maggio 2000
Il presente disegno di legge è stato approvato dalla Prima Commissione permanente nella seduta del 30 maggio 2000 senza alcun voto contrario. Pur differenziandosi nel giudizio sulle cause e le responsabilità, si è infatti convenuto da parte di tutti che sia necessario superare la grave situazione in cui si sono venuti a trovare l'Azienda foreste demaniali e gli ispettorati ripartimentali delle foreste dopo il 31 marzo, data a partire dalla quale le funzioni in materia di patrimonio forestale regionale e di lavori di sistemazione idraulico-forestale sarebbero dovute passare all'Ente foreste della Sardegna, istituito con la legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, ma non ancora operante.
Le modificazioni introdotte in Commissione non hanno intaccato l'impostazione originaria del disegno di legge.
E' stato inserito in apertura del testo un articolo che ha il fine di rendere esplicito l'oggetto della legge e di introdurre un'opportuna norma di salvaguardia dell'attività posta in essere, sia dall'Azienda che dagli Ispettorati, dopo il 31 marzo 2000.
Nell'articolo 4 è stata eliminata la prima lettera del testo del proponente, che prevedeva la proroga di un'abrogazione di norme, che sarebbe inopportuna ed anche inutile, in quanto le norme abrogate riguardano la mai attuata e ormai superata delega agli enti locali della gestione del patrimonio forestale. Il nuovo testo dell'articolo inoltre meglio precisa che i lavori forestali gestiti fino all'esaurimento dall'Ente mediante funzionari delegati sono esclusivamente quelli che debbono concludersi nel corso dell'anno 2001.
E' stato soppresso l'articolo 5, in considerazione dell'opportunità di mantenere una data fissa per il passaggio delle funzioni dall'Azienda all'Ente.
Si è inoltre provveduto ad inserire nella legge la necessaria approvazione del bilancio dell'Azienda foreste per l'intero esercizio 2000.
Le altre modifiche apportate al testo del proponente hanno carattere meramente formale.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
|
Titolo: Differimento della soppressione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda | |
|
Art. 01 1. E' differita al 1° gennaio 2001 la soppressione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda, disposta dall'articolo 16 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione), come modificata dalla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 28. 2. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dall'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda nel periodo intercorrente fra il 31 marzo 2000 e la data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti egualmente salvi i provvedimenti adottati nel medesimo periodo dall'Assessorato della difesa dell'ambiente in materia di lavori di sistemazione idraulico-forestale. | |
Art. 1 1. All'articolo 12 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, come modificata dalla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 1 le parole "è trasferito dal 31 marzo 2000 alle dipendenze dell'Ente" sono sostituite dalle seguenti: "è trasferito dal 1° gennaio 2001 alle dipendenze dell'Ente"; b) nel comma 4, le parole: "31 marzo 2000" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2001" e le parole: "la data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "la data del 31 dicembre 2000"; c) nel comma 5, le parole: "in servizio al 31 marzo 2000" sono sostituite dalle seguenti: "nei dodici mesi precedenti il 1° gennaio 2001", dopo le parole: "a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti "e a turno" e le parole " è trasferito anch'esso dal 31 marzo 2000" sono sostituite dalle seguenti: "è trasferito anch'esso dal 1° gennaio 2001"; d) nel comma 6, le parole: "nell'anno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "nei dodici mesi precedenti il 31 dicembre 2000" e le parole "ai commi 1 e 4" sono sostituite con le parole "ai commi 1, 4 e 5". |
Art. 1 1. All'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 1 le parole "dal 31 marzo 2000" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2001"; b) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: "4. E' altresì trasferito alle dipendenze dell'Ente dal 1° gennaio 2001 il personale che abbia prestato servizio, nei dodici mesi precedenti, presso gli uffici periferici dell'Azienda delle Foreste Demaniali e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dai contratti collettivi del settore forestale. 5. Il restante personale in servizio nei dodici mesi precedenti il 1° gennaio 2001 presso gli uffici periferici dell'Azienda delle Foreste Demaniali e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con rapporto di lavoro a tempo determinato e a turno, regolato dai contratti collettivi del settore forestale, è trasferito anch'esso dal 1° gennaio 2001 alle dipendenze dell'Ente e conserva la posizione giuridica ed economica posseduta. 6. La dotazione organica del personale dell'Ente, fino all'approvazione del relativo regolamento, è costituita dalla somma delle unità di cui ai commi 1, 4 e 5, nonché dal contingente di personale che ha prestato servizio nei dodici mesi precedenti il 31 dicembre 2000, soggetto all'avviamento ai termini dell'articolo 5, comma 1, numero 4, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in Legge 11 marzo 1970, n. 83, ferma restando la stessa durata dei rapporti di lavoro instaurati ai sensi della medesima disposizione." | |
Art. 2 1. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 1999, come modificata dalla legge regionale n. 28 del 1999, le parole "1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2001". |
Art. 2 1. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 1999 le parole "31 marzo 2000" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2001". | |
Art. 3 1. L'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 1999, come modificata dalla legge regionale n. 28 del 1999, è così sostituito: "Art. 17 - 1. I nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 137.500.000.00 per l'anno 2000, in lire 35.000.000.000 per l'anno 2001 ed in lire 61.000.000.000 per l'anno 2002 e successivi e fanno carico ai sottocitati capitoli dei bilanci della Regione per gli stessi anni. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000/2002 sono introdotte le seguenti variazioni: In diminuzione 02 - AFFARI GENERALI Cap. 02159 Spese per l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di convegni, conferenze e seminari, nonché per pubblicazioni e simili (art. 69, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2) 2002 lire 800.000.000 Cap. 02159-01 Contributi per l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di convegni, conferenze, seminari, pubblicazioni e simili (art. 69, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 14, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, L.R. 9 giugno 1994, n. 29 e art. 35, L.R. 8 marzo 1997, n. 8) 2002 lire 300.000.000 03 - PROGRAMMAZIONE Cap. 03017 Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 39, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 5 della legge finanziaria e artt. 33 e 34 della legge di bilancio) 2001 lire 23.950.000.000 2002 lire 7.000.000.000 mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 8) della tabella B, allegata alla legge finanziaria 04- ENTI LOCALI Cap. 04001 Indennità e compensi ai componenti dei comitati di controllo (artt. 48 e 49, L.R. 13 dicembre 1994, n. 38, L.R. 13 gennaio 1995, n. 4 e art. 11, comma 3, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1) 2002 lire 600.000.000 Cap. 04011 Contributi annui alle compagnie barracellari per spese generali e d'equipaggiamento e premi annui a favore delle compagnie barracellari che si sono particolarmente distinte nell'espletamento delle proprie attività istituzionali (artt. 28, comma 1, punto 2), e 29, L.R. 15 luglio 1988, n. 25) 2002 lire 4.000.000.000 Cap. 04023 Spese per fitti di locali, canoni e locazioni finanziarie per l'acquisizione di beni immobili e mobili; spese per i locali della sezione giurisdizionale e delle sezioni regionali riunite della Corte dei Conti (art. 10, D.P.R. 29 aprile 1982, n. 240) (spesa obbligatoria) 2002 lire 3.000.000.000 Cap. 04025 Spese per la pulizia e il riscaldamento di locali per l'esercizio di impianti idrici, elettrici e per il gas 2002 lire 2.000.000.000 Cap. 04026 Spese per l'esercizio di impianti telefonici 2002 lire 1.000.000.000 Cap. 04159/01 Contributi ai comuni per la redazione degli strumenti urbanistici comunali per la formazione di piani di assetto organizzativo dei litorali (artt. 16, 17 e 41 e titolo IV, L.R. 22 dicembre 1989, n. 45 e art. 2, L.R. 8 luglio 1993, n. 28) 2002 lire 1.000.000.000 05 - DIFESA AMBIENTE Cap. 05036/02 Contributo annuo all'Ente foreste della Sardegna, quota per spese correnti (L.R. 9 giugno 1999, n. 24) 2000 lire 127.500.000.000 Cap. 05036/03 Contributo annuo all'Ente foreste della Sardegna - quota per investimenti (L.R. 9 giugno 1999, n. 24) 2000 lire 10.000.000.000 09 - INDUSTRIA Cap. 09037 Incremento del fondo destinato alla partecipazione al capitale di enti o di imprese costituite nella forma di società per azioni e di società cooperative o consorzi di cooperative a responsabilità limitata (artt. 4 e 5, L.R. 7 maggio 1953, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 55, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 2, comma 1, L.R. 30 dicembre 1985, n. 37, art. 13, comma 1, L.R. 1° ottobre 1993, n. 50 e art. 11, lett. a), L.R. 12 dicembre 1994, n. 36) 2002 lire 10.000.000.000 12 - SANITA' Cap. 12133/01 Saldo di impegni di esercizi decorsi per somme da ripartire tra le Unità sanitarie locali e/o alle Aziende U.S.L. per il finanziamento della spesa di parte corrente (art. 51, Legge 23 dicembre 1978, n. 833) 2001 lire 3.000.000.000 2002 lire 31.300.000.000 In aumento 05 - DIFESA DELL'AMBIENTE Cap. 05017 Spese per lavori di sistemazione idraulico-forestale e per l'attività vivaistica in correlazione a quella di rimboschimento (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, Legge 8 gennaio 1952, n. 32, L.R. 21 agosto 1980, n. 26, L.R. 13 giugno 1989, n. 40 e art. 29, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37) 2000 lire 132.500.000.000 Cap. 05036/01 Contributo annuo all'Azienda foreste demaniali della Sardegna - quota per investimenti (art. 39 della legge di bilancio) 2000 lire 5.000.000.000 Cap. 05036/02 Contributo annuo all'Ente foreste della Sardegna - quota per spese correnti (L.R. 9 giugno 1999, n. 24) 2001 lire 35.000.000.000 2002 lire 57.000.000.000 Cap. 05036 Contributo annuo all'Ente foreste della Sardegna - quota per investimenti (L.R. 9 giugno 1999, n. 24) 2002 lire 4.000.000.000 |
Art. 3 1. L'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 1999 è sostituito dal seguente: "Art. 17 - 1. I nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 137.500.000.00 per l'anno 2000, in lire 35.000.000.000 per l'anno 2001 ed in lire 61.000.000.000 per l'anno 2002 e successivi e fanno carico ai sottocitati capitoli dei bilanci della Regione per gli stessi anni. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000/2002 sono introdotte le seguenti variazioni: In diminuzione 02 - AFFARI GENERALI Cap. 02159 Spese per l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di convegni, conferenze e seminari, nonché per pubblicazioni e simili (art. 69, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2) 2002 lire 800.000.000 Cap. 02159-01 Contributi per l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di convegni, conferenze, seminari, pubblicazioni e simili (art. 69, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 14, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, L.R. 9 giugno 1994, n. 29 e art. 35, L.R. 8 marzo 1997, n. 8) 2002 lire 300.000.000 03 - PROGRAMMAZIONE Cap. 03017 Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 39, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 5 della legge finanziaria e artt. 33 e 34 della legge di bilancio) 2001 lire 23.950.000.000 2002 lire 7.000.000.000 mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 8) della tabella B, allegata alla legge finanziaria 04- ENTI LOCALI Cap. 04001 Indennità e compensi ai componenti dei comitati di controllo (artt. 48 e 49, L.R. 13 dicembre 1994, n. 38, L.R. 13 gennaio 1995, n. 4 e art. 11, comma 3, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1) 2002 lire 600.000.000 Cap. 04011 Contributi annui alle compagnie barracellari per spese generali e d'equipaggiamento e premi annui a favore delle compagnie barracellari che si sono particolarmente distinte nell'espletamento delle proprie attività istituzionali (artt. 28, comma 1, punto 2), e 29, L.R. 15 luglio 1988, n. 25) 2002 lire 4.000.000.000 Cap. 04023 Spese per fitti di locali, canoni e locazioni finanziarie per l'acquisizione di beni immobili e mobili; spese per i locali della sezione giurisdizionale e delle sezioni regionali riunite della Corte dei Conti (art. 10, D.P.R. 29 aprile 1982, n. 240) (spesa obbligatoria) 2002 lire 3.000.000.000 Cap. 04025 Spese per la pulizia e il riscaldamento di locali per l'esercizio di impianti idrici, elettrici e per il gas 2002 lire 2.000.000.000
Cap. 04026 Spese per l'esercizio di impianti telefonici 2002 lire 1.000.000.000 Cap. 04159/01 Contributi ai comuni per la redazione degli strumenti urbanistici comunali per la formazione di piani di assetto organizzativo dei litorali (artt. 16, 17 e 41 e titolo IV, L.R. 22 dicembre 1989, n. 45 e art. 2, L.R. 8 luglio 1993, n. 28) 2002 lire 1.000.000.000 05 - DIFESA AMBIENTE Cap. 05036/02 Contributo annuo all'Ente foreste della Sardegna, quota per spese correnti (L.R. 9 giugno 1999, n. 24) 2000 lire 127.500.000.000 Cap. 05036/03 Contributo annuo all'Ente foreste della Sardegna - quota per investimenti (L.R. 9 giugno 1999, n. 24) 2000 lire 10.000.000.000 09 - INDUSTRIA Cap. 09037 Incremento del fondo destinato alla partecipazione al capitale di enti o di imprese costituite nella forma di società per azioni e di società cooperative o consorzi di cooperative a responsabilità limitata (artt. 4 e 5, L.R. 7 maggio 1953, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 55, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 2, comma 1, L.R. 30 dicembre 1985, n. 37, art. 13, comma 1, L.R. 1° ottobre 1993, n. 50 e art. 11, lett. a), L.R. 12 dicembre 1994, n. 36) 2002 lire 10.000.000.000 12 -SANITA' Cap. 12133/02 Somme da attribuire alle aziende USL ed alle aziende ospedaliere della Sardegna ad integrazione della quota del fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento della spesa di parte corrente 2001 lire 11.050.000.000 2002 lire 31.300.000.000 In aumento 05 - DIFESA DELL'AMBIENTE Cap. 05017 Spese per lavori di sistemazione idraulico-forestale e per l'attività vivaistica in correlazione a quella di rimboschimento (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, Legge 8 gennaio 1952, n. 32, L.R. 21 agosto 1980, n. 26, L.R. 13 giugno 1989, n. 40 e art. 29, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37) 2000 lire 132.500.000.000 Cap. 05036/01 Contributo annuo all'Azienda foreste demaniali della Sardegna - quota per investimenti (art. 39 della legge di bilancio) 2000 lire 5.000.000.000 Cap. 05036/02 Contributo annuo all'Ente foreste della Sardegna - quota per spese correnti (L.R. 9 giugno 1999, n. 24) 2001 lire 35.000.000.000 2002 lire 57.000.000.000 Cap. 05036 Contributo annuo all'Ente foreste della Sardegna - quota per investimenti (L.R. 9 giugno 1999, n. 24) 2002 lire 4.000.000.000 | |
Art. 4 1. All'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1999, come modificata dalla legge regionale n. 28 del 1999, sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 1 le parole "1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2001"; b) il comma 3 è così sostituito: "Fino al 31 dicembre 2000 resta ferma l'attuale competenza dell'Assessorato della difesa dell'ambiente in materia di lavori di sistemazione idraulico-forestale. Dal 1° gennaio 2001 la gestione dei lavori forestali, i cui programmi e le relative perizie siano stati approvati dall'Assessorato della difesa dell'ambiente sia sul piano tecnico che economico, è proseguita fino all'esaurimento a cura dell'Ente, che si avvarrà dei funzionari delegati. A tal fine, i fondi destinati al suddetto scopo, allocati nei relativi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, sono trasferiti, con apposito atto amministrativo dell'organo competente, in appositi capitoli per spese in conto capitale del bilancio dell'Ente"; c) nel comma 5, le parole "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2000". |
Art. 4 1. All'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 3 le parole "31 marzo 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2000"; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: "3 bis. I lavori forestali, i cui programmi e le relative perizie siano stati approvati dall'Assessorato della difesa dell'ambiente sia sul piano tecnico che economico e che debbano concludersi nel corso dell'anno 2001, sono gestiti fino all'esaurimento dall'Ente, che si avvale di funzionari delegati. A tal fine, i fondi destinati al suddetto scopo, allocati nei relativi capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, sono trasferiti, con apposito atto amministrativo dell'organo competente, in appositi capitoli per spese in conto capitale del bilancio dell'Ente."; c) nel comma 5, le parole "31 marzo 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2000". | |
Art. 5 1. Qualora l'approvazione dei regolamenti relativi alle strutture organizzative centrali e territoriali dell'ente e ai lavori in economia, intervenga prima del 31 dicembre 2000, i termini di cui alla legge regionale n. 24 del 1999, così come modificati dalla presente legge, e riferiti al personale in servizio di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 12, alla competenza dell'Assessorato della difesa dell'ambiente di cui al comma 3 dell'articolo 18, e alle funzioni del direttore dell'ente di cui al comma 5 dell'articolo 18, devono intendersi anticipati al giorno precedente la data di pubblicazione; quelli riferiti al trasferimento del personale di cui ai commi 1, 4 e 5 dello stesso articolo 12, alla soppressione dell'Azienda Foreste Demaniali di cui al comma 1 dell'articolo 16 e all'abrogazione di norme di cui al comma 1 dell'articolo 18, devono intendersi anticipati al giorno della pubblicazione. 2. In tal caso sono autorizzate le variazioni del bilancio dell'Assessorato della difesa dell'ambiente con i provvedimenti amministrativi dell'organo competente. 3. L'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda, durante il periodo di proroga, può avvalersi del personale del ruolo unico regionale e degli enti strumentali nel limite massimo di dieci unità. Il suddetto personale, al termine del periodo di proroga, farà rientro nei rispettivi ruoli di provenienza. |
Art. 5 (soppresso) | |
|
Art. 5 bis 1. E' approvato il bilancio dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda per l'esercizio finanziario 2000 nel testo allegato alla presente legge. | |
Art. 6 1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
Art. 6 (identico) |