CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 54

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione,
MASALA

il 7 marzo 2000

Norme per la nomina e la durata in carica degli organi degli enti regionali


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

La legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, ha provveduto alla semplificazione dell'ordinamento degli enti strumentali e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale, dettando norme modificative dei consigli di amministrazione di ciascun ente, nelle more dell'approvazione delle singole leggi di riforma. La norma transitoria ha inoltre previsto che tutti gli organi fossero nominati entro il 31 ottobre 1995 (termine rispettato) e cessassero dalla carica il 30 giugno 1996.

Tale termine, stabilito sul presupposto che entro quella data sarebbe stato possibile varare la legge di riforma degli enti, fu prorogato dalla legge regionale 8 luglio 1996, n. 25, al 31 marzo 1997.

  Allo spirare di quest'ultimo la Giunta regionale, non essendo state ancora approvate dal Consiglio le leggi di riforma, deliberò in data 26 marzo 1997 un disegno di legge per prorogare ulteriormente il termine.

  Nel marzo 1997 la Prima Commissione consiliare, nel corso dell'esame delle proposte di legge in materia di ordinamento degli enti regionali, constata l'esigenza di approvare una ulteriore proroga del termine di scadenza degli organi stessi, presentava al Consiglio uno stralcio del testo (D.L. 328/parte), proponendo il differimento del termini al 31 dicembre 1997. Tale proposta, votata in aula il 23 aprile 1997, non venne approvata.

  Una rigorosa disamina del quadro normativo, interpretato alla luce della chiara volontà espressa dal legislatore con la legge regionale n. 20/95, impedisce di "ripristinare" il precedente regime normativo, al fine della ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione. perché, così procedendo, con atto amministrativo verrebbe prorogato un termine che il legislatore, unico titolare di questa potestà, aveva negato, non approvando il citato disegno di legge n. 328/parte.

Tutto ciò premesso, poiché a tutt'oggi non sono state approvate le norme organiche di riforma degli enti, si è reso necessario, con il presente disegno di legge, prevedere, nelle more dell'approvazione di dette norme, la possibilità di ricostituire gli organi degli enti fino al 31 marzo 2001, salvo il più breve termine indicato nelle leggi di riforma.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. Nelle more dell'approvazione delle norme organiche di riforma degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, i presidenti, gli altri componenti dei consigli di amministrazione, i revisori dei conti e i sindaci degli stessi enti sono nominati con le procedure ed i criteri previsti dalla legge regionale n. 20 del 1995 e n. 11 del 3 maggio 1995.

2. Gli organi amministrativi degli enti di cui al comma 1 devono essere ricostituiti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono prorogati per non più di 45 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine medesimo.

   

Art. 2 

1. Gli organi amministrativi degli enti di cui all'articolo 1 ed i collegi dei revisori e dei sindaci, cessano dalla carica il 31 marzo 2001, salvo il termine più breve, previsto dalle rispettive leggi regionali di riforma.

   

Art. 3

1. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33.

   

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.