CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 46/A

presentato dalla Giunta regionale

  su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, MILIA

il 7 gennaio 2000

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, recante: "Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali"


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

In relazione alle attività connesse con la definizione delle nuove province, al momento risultano pervenute all'Assessorato degli enti locali le deliberazioni di 344 comuni, pari ad oltre il 90 per cento delle amministrazioni comunali della Sardegna.

Dall'analisi dei pareri pervenuti si può desumere, in linea di massima, che esistono delle aree in cui si riscontra un grande interesse per la costituzione delle nuove province, altre con notevoli differenziazioni di atteggiamento, soprattutto nelle aree periferiche ed altre che manifestano un sostanziale disinteresse per il problema.

Il prospetto seguente evidenzia la sintesi dei risultati delle consultazioni, con riferimento alle risposte finora pervenute

Nuova provincia

 N. comuni

Popolazione 1991

Favor. Popolazione 1991

% comuni favorevoli

Popolazione

Cagliari 55 504551 39 180603 70,91 35,79
Mediocampidano 41 134166 26 80103 63,41 59,70
Nuoro  55 172185 21 44810 38,18 26,02
Ogliastra 23 59943 21 56923 91,30 94,96
Oristano 86 171117 71 152720 82,56 89,22
Olbia-Tempio(*) 25 129874 25 129874 100,00 100,00
Sassari 68  331989 45 91386 66,18 27,53
Sulcis 24 144369 50 98843 83,33 68,47

(*) I comuni favorevoli e la popolazione relativa sono stati individuati con riferimento alle adesioni deliberate dai comuni medesimi prescindendo dalle maggioranze previste nel comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 4/97.

Il comportamento diversificato manifestato dai comuni nei pareri espressi in ordine alla delimitazione delle nuove circoscrizioni approvata dal Consiglio regionale lasciano peraltro intravedere notevoli difficoltà nella definizione contestuale dell'intero assetto regionale. 

L'inconveniente è particolarmente sentito dalle popolazioni di quelle zone nelle quali è presente da tempo la volontà di costituirsi in province per motivazioni storiche, culturali, economiche ed ambientali, che vedono oggi inappagate le loro legittime aspirazioni a causa della complessità della procedura che prevede il ricorso al referendum per tutti i comuni nei quali non sia stata raggiunta la maggioranza determinata dalla legge regionale, anche negli ambiti in cui l'assetto circoscrizionale risulti definito e condiviso dalla quasi totalità dei comuni e della popolazione di tali ambiti territoriali. 

Per superare tale inconveniente si propone una modifica alla L.R. n. 4/97, che consenta di definire in tempi accettabili almeno le province per le quali non è credibilmente ipotizzabile una inversione di tendenza a seguito  di consultazioni referendarie in comuni che, estranei a tali realtà, non hanno alcuna capacità di incidere su assetti per i quali si è raggiunta un'ampia convergenza di consensi.

In particolare:

- l'articolo 1 del disegno di legge modifica il comma 1 dell'articolo 8, prevedendo la possibilità di escludere il ricorso al referendum nel caso in cui almeno i quattro quinti dei comuni, che rappresentino almeno i quattro quinti della popolazione, abbiano manifestato la volontà di aderire alla nuova provincia, con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale;

- l'articolo 2 del disegno di legge modifica l'articolo 10 introducendo una deroga alla previsione del provvedimento legislativo unico di riassetto generale delle province che consenta di anticipare il riassetto in quelle aree in cui i quattro quinti dei comuni, che rappresentino almeno i quattro quinti della popolazione, abbiano manifestato la volontà di aderire alla nuova provincia, con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri 

NUVOLI, Presidente; PIRISI, Vice Presidente; FLORIS Emilio, Segretario; LODDO, Segretario; BIANCAREDDU - CARLONI; DEMURU; FANTOLA; FEDERICI; SANNA Gian Valerio; SANNA Salvatore; USAI

Pervenuta il 17 febbraio 2000 

La Prima Commissione permanente ha approvato all'unanimità il disegno di legge sulla semplificazione e l'accelerazione delle procedure per l'istituzione delle nuove province.

L'esame del provvedimento, concluso il 16 febbraio 2000 in seduta pubblica, è stato preceduto dalle audizioni dei comitati promotori delle nuove province dell'Ogliastra, di Olbia-Tempio, del Sulcis-Iglesiente e del Medio Campidano e dell'amministrazione comunale di Ozieri, delle cui ragioni ed aspettative, tutte ampiamente motivate e meritevoli comunque della massima attenzione, la Commissione ha ritenuto doveroso farsi carico, integrando il testo del disegno di legge presentato dalla Giunta regionale e contestualmente approvando due apposite risoluzioni.

Per quanto riguarda le nuove province di Olbia-Tempio e dell'Ogliastra, in considerazione del larghissimo consenso espresso per la loro costituzione dai consigli comunali dei territori interessati, si è ritenuto possibile procedere direttamente alla loro istituzione ed in tal senso sono stati approvati all'unanimità dalla Commissione due distinti articoli aggiuntivi.

Per quanto riguarda i territori del Sulcis-Iglesiente e del Medio Campidano, considerato che i contrasti tuttora esistenti al loro interno circa l'istituzione e la delimitazione delle nuove province rendono necessario svolgere la consultazione delle popolazioni interessate prevista dalla legge regionale n. 4, si è invitata la Giunta, con un'apposita risoluzione approvata anch'essa all'unanimità, ad indire in tempi brevi i referendum previsti dalla legge regionale n. 4 del 1997, in modo che, se il pronunciamento fosse favorevole, si dia immediatamente corso all'istituzione delle nuove province.

Per quanto riguarda infine il problema sollevato dal comune di Ozieri - che nello schema di nuovo assetto provin­cia­le, approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999, fu ricompreso nella provincia di Sassari, in contrasto con la volontà della maggioranza del Consiglio comunale, che ne aveva chiesto la collocazione nella provincia di Olbia-Tempio - si è invitata la Giunta, con un'altra risoluzione approvata sempre all'unanimità, a garantire il rispetto della volontà del consiglio comunale di Ozieri, attraverso apposito atto rituale, prima della celebrazione del referendum previsto dalla legge regionale n. 4 del 1997.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

   

Titolo

 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali) ed istituzione delle province di Olbia-Tempio e dell'Ogliastra

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, è sostituito dal seguente:

"1. Non si fa luogo a referendum:

a) qualora il consiglio comunale revochi la precedente delibera ed adotti, prima dell'emissione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 9, una decisione, conforme alla richiesta degli elettori, con la maggioranza indicata al comma 1 dell'articolo 5;

qualora i quattro quinti dei comuni, che rappresentino almeno i quattro quinti della popolazione complessiva dell'area interessata, abbiano manifestato la volontà di aderire alla nuova provincia, con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal comma 1 dell'articolo 5."
 

Art. 1

(identico)

Art. 2

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 1997, è inserito il seguente comma:

"1 bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1 , la Giunta regionale può proporre un disegno di legge di riassetto parziale delle circoscrizioni provinciali, qualora i quattro quinti dei comuni, che rappresentino almeno i quattro quinti della popolazione complessiva dell'area interessata, abbiano manifestato la volontà di aderire alla nuova provincia, con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal comma 1 dell'articolo 5."
 

Art. 2

(identico)

   

Art. 2 bis

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 1997 è istituita la provincia di Olbia-Tempio.

2. La provincia è delimitata così come previsto nello schema di nuovo assetto provinciale, approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 11 del 9 aprile 1999, ed è costituita da tutti i comuni compresi in tale delimitazione.

3. Il disposto del presente articolo decorre dal 1° giugno 2000 e le elezioni della nuova provincia di Olbia-Tempio devono essere indette nella prima tornata utile.

   

Art. 2 ter

1. In deroga alle disposizioni dell'artico­lo 10 della legge regionale n. 4 del 1997 è istituita la provincia dell'Ogliastra.

2. La provincia è delimitata così come previsto nello schema di nuovo assetto provinciale, approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 11 del 9 aprile 1999, ed è costituita da tutti i comuni compresi in tale delimitazione.

3. Il disposto del presente articolo decorre dal 1° giugno 2000 e le elezioni della nuova provincia dell'Ogliastra devono essere indette nella prima tornata utile.