CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 38/A

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore dei trasporti,
MANUNZA

il 7 gennaio 2000

Abrogazione della legge regionale 19 aprile 1985, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Contributi ad imprese di linea marittima con mezzi veloci per trasporti collettivi di carattere pubblico


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

Nel quadro delle iniziative di partenariato regionale e nazionale dell'Unione europea, la Commissione incoraggia Stati membri e Regioni ad accordare priorità ad azioni volte a rafforzare la competitività delle economie locali. In questo contesto, le misure contenenti aiuti di stato a singole imprese possono naturalmente svolgere un ruolo determinante, anche se possono provocare distorsioni della concorrenza in quanto discriminanti fra le imprese che ricevono gli aiuti e quelle che invece non ne sono beneficiarie e possono, pertanto, costituire una minaccia per il funzionamento del mercato interno.

Gli autori del Trattato CEE hanno riconosciuto questo rischio, senza però imporre un divieto assoluto in materia. Il Trattato istituisce, infatti, un sistema incentrato, da un lato sul principio dell'incompatibilità degli aiuti di stato con il mercato comune e, dall'altro, sulla possibilità di concessione di tali aiuti qualora siano giustificati da circostanze eccezionali. 

L'attenzione della Giunta regionale, espressa anche in recenti deliberazioni, agli obblighi degli Stati membri dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato derivanti dagli articoli 87 e 88 (ex artt. 92 e 93)del Trattato istitutivo CEE è stata costante. 

Per aderire alle decisioni comunitarie, adottate da ultimo con il Regolamento del Consiglio CE n. 659/1999 del 22 marzo1999 (in G.U.C.E. L. 83 del 27 marzo 1999) recante modalità di applicazione dell'art. 88 (ex art. 93) del Trattato CEE, si ritiene di dover abrogare integralmente la legge regionale 19 aprile 1985, n. 9 come successivamente modificata dall'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 1997.

Il regime di aiuto introdotto dalla suscritta legge, essendo strutturato in modo da conferire ad una o più imprese un vantaggio economico con caratteristiche di selettività e idoneo a produrre effetti perturbatori del libero mercato, è da valutare, nel suo insieme, non conforme al regime comunitario in materia di aiuti di Stato.

  In questa prospettiva, l'Amministrazione regionale opta per la sua abrogazione, tenuto conto che al 31 dicembre 1999 vengono a cessare i diritti acquisiti dai terzi sulla base del programma per l'anno 1999 redatto in attuazione della legge regionale n. 9 del 1985.

Infine, sarà compito dell'Amministrazione regionale presentare un nuovo disegno di legge che assicuri l'effettiva realizzazione del principio della continuità territoriale per le isole minori sarde.

Si propone, conseguentemente, l'adozione dell'allegata disposizione  normativa.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA VIABILITÀ' E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI 

composta dai Consiglieri

TUNIS Marco Fabrizio, Presidente, DORE, Vicepresidente, LICANDRO, Segretario, CALLEDDA, Segretario; CAPELLI, CORDA, FOIS, MASIA, MORITTU, MURGIA, NUVOLI, SANNA Alberto, SANNA Gian Valerio, TUNIS Gianfranco

Pervenuta il 16 marzo 2000

La Quarta Commissione consiliare permanente nella seduta del 9 febbraio 2000, ha approvato all'unanimità il disegno di legge n. 38/A concernente: "Abrogazione della legge regionale 19 aprile 1985, n. 9, e successive modifiche e integrazioni, recante: "Contributi ad imprese di linea marittima con mezzi veloci per trasporti collettivi di carattere pubblico".". 

La Commissione, dopo una valutazione degli effetti prodotti da tale legge, ha pienamente condiviso le ragioni che hanno indotto la Giunta regionale alla presentazione della proposta di abrogazione.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. La legge regionale 19 aprile 1985, n. 9, modificata dal comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria 1994) e dall'articolo 23 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997), in materia di contributi ad imprese o enti operanti nell'Isola esercenti servizi di linea marittima con mezzi veloci per trasporti collettivi di carattere pubblico, è abrogata.

 

Art. 1 

 (identico)