CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 31
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore dei trasporti,
MANUNZA
il 31 dicembre 1999Interventi volti ad assicurare la continuità territoriale con le isole minori della Sardegna
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il disegno di legge si propone di assicurare la continuità territoriale delle isole minori della Sardegna con l'isola madre.
L'intervento previsto è rivolto principalmente ad assicurare la continuità territoriale delle isole di La Maddalena e di San Pietro dove hanno sede i comuni di La Maddalena e di Carloforte, ma non esclude la stessa continuità con altre isole quali l'Asinara dove possono aver sede altri agglomerati residenziali.
L'attuale sistema dei collegamenti marittimi con le citate isole di La Maddalena e di San Pietro è assicurato in via principale dall'intervento statale con la presenza della società SAREMAR e, seppure in misura minore, da altri armatori privati.
Detti operatori, tuttavia, in relazione alla tipologia del servizio che è volto ad un'utenza stabile di circa 20.000 persone con esigenze di mobilità prevalente di tipo pendolarismo diurno e per la contestuale strutturazione delle tariffe a carattere sociale, non sono interessati allo svolgimento continuativo di servizi notturni.
Solo nel periodo della stagione turistica può rilevarsi un movimento di passeggeri anche nelle ore notturne.
Differentemente negli altri periodi dell'anno è ridottissima la domanda di trasporto nelle ore notturne.
Questo fatto, tuttavia, non può influire sull'esigenza di assicurare la mobilità dei residenti nelle isole minori ai quali deve essere garantito il principio della continuità territoriale con particolare riferimento ai servizi di emergenza e di necessità.
Valga per tutti l'osservazione che le isole non sono dotate di centri medici attrezzati.
I destinatari dei benefici previsti dal disegno di legge sono quindi in definitiva gli abitanti delle isole minori anche se il servizio è fruibile da tutti.
Il disegno di legge proposto è stato inquadrato nel sistema dei grandi cambiamenti istituzionali degli ordinamenti italiano e regionale sia a livello di sistema politico, sia a livello di sistema economico in ragione del processo di integrazione europea e del processo di decentramento di funzioni e compiti alle autonomie locali.
In tal senso, con riferimento all'articolato del disegno di legge, si evidenzia la delega delle funzioni ai comuni pur con la riserva degli atti di indirizzo generale all'amministrazione regionale.
Si evidenzia, altresì, l'adeguamento del procedimento di attuazione dei servizi attraverso il sistema di aggiudicazione concorsuale degli stessi secondo la normativa comunitaria.
Con l'adozione del disegno di legge proposto l'Amministrazione regionale intende risolvere un problema di principio la cui rilevanza è sottolineata anche dalla previsione degli interventi per i casi di inadempienza della delega.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. Allo scopo di assicurare condizioni socioeconomiche di continuità territoriale con la Sardegna delle sue isole minori, sedi di centri comunali o di periferici agglomerati residenziali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a garantire, mediante congrue agevolazioni tariffarie, l'esercizio del costituzionale diritto dei cittadini alla mobilità sulle tratte marittime fra tali isole e i più vicini prospicienti porti sardi. 2. L'agevolazione, aggiuntiva rispetto agli analoghi interventi di traffico diurno in atto esercitati, sulle tratte di cui al comma 1, con sostegni finanziari a carico del bilancio dello Stato, è limitata ai soli collegamenti notturni sia ordinari che di eventuale emergenza. |
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Art. 2 1. La programmazione di dettaglio e l'esercizio delle funzioni amministrative attinenti all'attuazione delle provvidenze di cui all'articolo 1 sono delegate dalla Regione ai comuni insulari o alla cui circoscrizione territoriale appartengono le interessate isole minori, con attribuzione ai medesimi dei fondi necessari per la copertura dei conseguenti oneri di servizio pubblico, maggiorati del dieci per cento per spese generali e di organizzazione. 2. Alle funzioni loro delegate i comuni provvedono in applicazione dei principi di trasparenza, di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nel rispetto della vigente normativa di settore nonché degli indirizzi e direttive generali della programmazione regionale, garantendo agli utenti delle stesse funzioni livelli di soddisfacimento non inferiori agli standard minimi di servizio pubblico stabiliti dagli atti regionali di programma. |
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Art. 3 1. D'intesa con i comuni la Regione definisce il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e, altresì, indica con propria direttiva generale di programma, ai fini dell'affidamento comunale con procedura concorsuale e contratti di servizio pubblico ad imprenditori terzi dei servizi preordinati al soddisfacimento di tale domanda: a) le specifiche relazioni di traffico marittimo ammissibili alle agevolazioni della presente legge e i loro specifici approdi; b) la capacità tecnica ed economica richiesta per la partecipazione alla procedura concorsuale; c) la tipologia degli occorrenti mezzi nautici; d) il numero e gli orari dei collegamenti notturni; e) i criteri di fissazione dei relativi livelli tariffari; f) le modalità e i mezzi nautici di pronto intervento per gli eventuali casi di emergenza; g) la durata massima di validità dei contratti di servizio pubblico da stipulare; h) la previsione del risultante onere annuale da porre a carico del bilancio regionale. |
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Art. 4 1. In caso di perdurante inerzia o accertata inottemperanza agli indirizzi e direttive generali della programmazione regionale, o di mancato rispetto degli stabiliti standard minimi di soddisfacimento pubblico ovvero di altro eventuale grave disservizio, l'Assessorato regionale competente in materia di trasporti, d'iniziativa o su documentata segnalazione di terzi, diffida per iscritto il comune ad attivare la rimozione delle contestate turbative del servizio entro predeterminati tempi brevi non superiori a 90 giorni nei casi più complessi, né comunque inferiori a 15. 2. Decorsi infruttuosamente tali termini lo stesso Assessorato dispone, su conforme deliberazione della Giunta regionale, la nomina di un commissario ad acta, avvalendosi, preferibilmente, di qualificati funzionari di enti locali diversi dallo specifico comune oggetto dell'intervento sostitutivo. |
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Art. 5 1. In sede di prima applicazione, al fine di evitare soluzioni di continuità nei collegamenti marittimi notturni sulle tratte Carloforte - Calasetta e la Maddalena - Palau, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare sino al 30 giugno 2000 i contratti d'appalto in essere sino al 31 dicembre 1999 per l'esercizio di dette relazioni di traffico. 2. Per quanto non previsto dalla presente legge trovano applicazione, per quanto compatibili con la specificità dell'intervento da essa disciplinato, le norme di principio desumibili dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. |
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Art. 6 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 3.000.000.000 annui. 2. Agli stessi oneri si fa fronte con gli stanziamenti recati dal capitolo 13039 del bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 e dal corrispondente capitolo del bilancio per gli anni successivi. 3. E' soppresso l'articolo 26 della legge finanziaria per l'anno 2000. |