CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 30/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
PITTALIS
il 27 dicembre 1999Gestione provvisoria del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000: autorizzazione all'esercizio provvisorio, normativa sulla conservazione di stanziamenti e sul differimento di termini
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge viene proposto - stante l'imminente fine dell'anno - per garantire, in rapporto ai tempi necessari per l'esame e l'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge finanziaria 2000 e del bilancio regionale per il triennio 2000-2002, la continuità dell'attività amministrativa, in regime provvisorio, a tutto il mese di febbraio 2000.
Il periodo di tempo previsto, pari a due mesi, si auspica sufficiente per l'approvazione dei suddetti documenti finanziari.
Nello specifico sono state previste:
a)una deroga ai limiti di impegno previsti dall'esercizio provvisorio per le somme impegnate in conto delle contabilità speciali, ricondotte al sistema contabile ordinario regionale ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, al fine di garantire alle stesse un regime di pagamento identico a quello delle somme impegnate sul bilancio ordinario (art. 1, comma 6);
b) una deroga ai limiti di impegno previsti dall'esercizio provvisorio per gli stanziamenti del capitolo 03149, per consentire la corresponsione integrale e gli interessi passivi dovuti al Tesoriere regionale in caso di scoperto di cassa, e del capitolo 05301 per poter esperire la gara d'appalto in ambito comunitario ed assicurare l'attività di lotta e avvistamento degli incendi mediante mezzi aerei (art. 1, comma 5);
c) la proroga dell'impegnabilità sino al 31 dicembre 2000 di stanziamenti tra cui rilevano quelli destinati al recupero dei centri storici, all'acquisizione - da parte dei comuni interessati - del sovrasuolo della Società ex Marsilva, alla realizzazione dell'impianto di gassificazione, al fermo biologico e alle funzioni socio-assistenziali (art. 3, comma 3);
d) la proroga dell'impegnabilità, sempre fino al 31 dicembre 2000, degli stanziamenti destinati ad interventi ex Programma Operativo Plurifondo 1994-1999 e PIC INTERREG II svincolati da riprogrammazioni (art. 3, comma 2);
e) la conservazione a residui per l'utilizzo nell'esercizio successivo delle somme destinate all'accordo contrattuale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e all'attuazione delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994 (art. 3, comma 1);
f) l'abrogazione della disposizione che consente indistintamente la conservazione di tutte le somme stanziate per spese in conto capitale e destinate all'esecuzione di opere pubbliche programmate in corso d'anno. Ciò al fine di evitare l'accumulo generalizzato dei conseguenti residui di stanziamento (art. 4, comma 1);
g) la norma che esclude dai recuperi di disponibilità dalla contabilità speciale di cui alla Legge n. 268 del 1974, ex art. 1, comma 2, della legge regionale n. 6 del 1999, quelli relativi a fattispecie di spesa in corso d'avanzata esecuzione o relativi al fondo di riserva di cui al programma d'intervento 1988-1990 (art. 4, comma 2).
Ciò considerato, si confida che il Consiglio regionale voglia confortare del proprio favorevole voto il presente disegno di legge
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO -PARTECIPAZIONI FINANZIARIE
composta dai Consiglieri
LA SPISA, Presidente e relatore - SCANO, Vice Presidente - PIANA, Segretario - DETTORI Bruno, Segretario - AMADU - BALIA - BALLETTO - BIGGIO - COGODI - COSSA - CUGINI - FOIS - PILI - SANNA Giacomo - SELIS - SPISSU - USAI
Pervenuta il 27 dicembre 1999La Commissione bilancio nella seduta di lunedì 27 dicembre 1999 ha approvato con il voto favorevole dei Gruppi di Forza Italia, C.C.D., U.D.R., A.N., Riformatori, P.P.S. ed il voto contrario dei Gruppi dei D.S.- F.D., P.P.I., Democratici, Socialisti Democratici, R.C. e Misto, il disegno di legge n. 30 concernete all'autorizzazione all'esercizio provvisorio, avendo condiviso la proposta della Giunta proponente e, in considerazione della particolare importanza del provvedimento che garantisce la continuità contabile - amministrativo della Regione, in attesa dell'approvazione del bilancio, ne raccomanda una rapida approvazione da parte dell'Assemblea.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. Fino a quando sia approvato con legge e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2000, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, ad esercitare provvisoriamente il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000. 2. Detta autorizzazione deve intendersi circoscritta agli stati di previsione delle entrata e della spesa, alle eventuali note di variazione e alle disposizioni ed alle modalità contenute nel relativo disegno di legge, presentato al Consiglio regionale. 3. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare i due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa. 4. Ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi, il limite di cui al comma 3 non si applica; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni. 5. Sul capitolo 03149 e sul capitolo 05301 è autorizzata l'assunzione di impegni sino ai limiti degli stanziamenti rispettivamente previsti per gli stessi capitoli nel bilancio di cui al comma 1. 6. Alle somme impegnate in conto delle contabilità speciali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, da attribuirsi al bilancio della Regione per l'anno 2000 con le modalità previste al comma 2 del medesimo articolo, non si applicano i limiti di cui al comma 3 del presente articolo. 7. Nell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26, il termine "entro quarantacinque giorni" indicato è sostituito dal termine "entro sessanta giorni". |
Art. 1 1. Fino a quando sia approvato con legge e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2000, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, ad esercitare provvisoriamente il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000. 2. Detta autorizzazione deve intendersi circoscritta agli stati di previsione delle entrata e della spesa, alle eventuali note di variazione e alle disposizioni ed alle modalità contenute nel relativo disegno di legge, presentato al Consiglio regionale. 3. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare i due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa. 4. Ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi, il limite di cui al comma 3 non si applica; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni. 5. Sul capitolo 03149 e sul capitolo 05301 è autorizzata l'assunzione di impegni sino ai limiti degli stanziamenti rispettivamente previsti per gli stessi capitoli nel bilancio di cui al comma 1. 6. Alle somme impegnate in conto delle contabilità speciali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, da attribuirsi al bilancio della Regione per l'anno 2000 con le modalità previste al comma 2 del medesimo articolo, non si applicano i limiti di cui al comma 3 del presente articolo. 7. Nell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26, il termine "entro quarantacinque giorni" indicato è sostituito dal termine "entro novanta giorni". | |
Art. 2 1. E' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Azienda delle Foreste demaniali della Regione fino al 31 marzo 2000, nel testo della proposta allegata al disegno di legge concernente il bilancio della Regione per l'anno 2000, con le stesse modalità e limitazioni previste dall'articolo 1, intendendosi sostituita l'espressione "due dodicesimi" con "tre sesti". |
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Art. 2 (identico) |
Art. 3 1. Le somme sussistenti alla data del 31 dicembre 1999 nel conto competenza e nel conto dei residui dei capitoli 02163, 03014, 04024/01 e 08001, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 2. Le somme sussistenti alla data del 31 dicembre nel conto della competenza e nel conto dei residui dei capitoli 03211 - art. 1, 03211/01 - art. 1, 05209, 05209/01, 05212, 05212/01, 07110, 07110/01, 08304, 08304/01, 08305, 08305/01, 08307, 08307/01, 13064, 13064/01 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, al fine della realizzazione degli interventi già previsti dal Programma Operativo Plurifondo 1994-1999 e dal P.I.C. INTERREG II, a patto che risultino soddisfatte le condizioni di impegnabilità stabilite dall'Unione Europea, attraverso i consentiti interventi sostitutivi, delle assegnazioni finanziarie attribuite alle diverse misure dei predetti Programmi. 3 Le somme non impegnate alla data del 31 dicembre 1999 in conto dei capitoli 01090, 04157, 05026/01, 05085, 09148, 12001/01, 12001/03 e 12001/06, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. |
Art. 3 1. Le somme sussistenti alla data del 31 dicembre 1999 nel conto competenza e nel conto dei residui dei capitoli 02163, 03014, 04024/01 e 08001, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 2. Le somme sussistenti alla data del 31 dicembre nel conto della competenza e nel conto dei residui dei capitoli 03211 - art. 1, 03211/01 - art. 1, 05209, 05209/01, 05212, 05212/01, 07110, 07110/01, 08304, 08304/01, 08305, 08305/01, 08307, 08307/01, 13064, 13064/01 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, al fine della realizzazione degli interventi già previsti dal Programma Operativo Plurifondo 1994-1999 e dal P.I.C. INTERREG II, a patto che risultino soddisfatte le condizioni di impegnabilità stabilite dall'Unione Europea, attraverso i consentiti interventi sostitutivi, delle assegnazioni finanziarie attribuite alle diverse misure dei predetti Programmi. 3. Le somme non impegnate alla data del 31 dicembre 1999 in conto dei capitoli 04157, 05085, 09148, 12001/01, 12001/03 e 12001/06, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. | |
Art. 4 1. Il comma 9 dell'articolo 37 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, è abrogato. 2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole "a tutto il 31 dicembre 1998" sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelle relative a "Fondi di riserva" o assimilati e al Programma di intervento per gli anni 1988-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991". |
Art. 4 (identico) | |
Art. 5 1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
Art. 5 (identico) |