CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 27

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS, di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici, LADU
 
il 23 dicembre 1999

Provvedimenti urgenti in materia di opere pubbliche


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Come è noto l'articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 11 del 1983 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione) prevede che gli Assessori competenti per materia predispongano i disegni di legge collegati alla manovra economico finanziaria e con essa compatibili e programmaticamente coerenti.

L'articolo 13 bis della stessa legge di contabilità regionale - nel nuovo testo introdotto dall'articolo 8 della L.R. n. 23 del 1999 - conferma l'originaria impostazione legislativa prevedendo che, al fine del perseguimento degli obiettivi previsti dal DPEF nell'ambito della manovra economico finanziaria complessiva, unitamente al disegno di legge finanziaria, la Giunta regionale presenti al Consiglio disegni di legge collegati.

Tenuto conto che il DPEF della Regione per il periodo temporale 2000 - 2002 prevede, al paragrafo 5, il perseguimento dell'obiettivo globale di una programmazione intesa come processo integrato di progettazione, attuazione, monitoraggio e attuazione, il presente disegno di legge affronta i temi della fase attuativa del sistema della programmazione regionale, in termini di accelerazione e snellimento delle procedure in materia di opere pubbliche.

Il disegno di legge che viene sottoposto all'attenzione del Consiglio regionale, ha lo scopo di accelerare e semplificare le procedure per la realizzazione di opere pubbliche, stante la necessità di dotare la Regione di strumenti snelli nel settore, assicurando nel contempo la più ampia garanzia di trasparenza e di omogeneità dell'azione amministrativa per tutti gli enti che fungono da stazione appaltante e che sono beneficiari di finanziamenti regionali, offrendo loro un quadro omogeneo di comportamenti.

Si intende perciò tracciare legislativamente un percorso che offra adeguate opportunità per la ripresa ed il sostegno dell'attività nel settore delle costruzioni, con significative modifiche alla previgente legislazione, incentrata soprattutto sulla legge regionale n. 24 del 1987.

In particolare viene data completa regolamentazione giuridica al sistema di realizzazione delle opere pubbliche, rafforzando la distinzione tra le opere di competenza degli enti locali ed altri enti infraregionali (art. 1, L.R. 24/87), realizzate dai medesimi attraverso l'istituto della delega, e le opere di competenza della Regione, realizzate non più con il sistema della concessione ma con quello del finanziamento convenzionato (artt. 1 e 2).

Con particolare riguardo ai termini di scadenza per l'impegnabilità, da parte dei diversi enti  dei fondi attribuiti agli stessi dalla Regione, viene stabilito un termine finale decorso il quale le risorse non impegnate verranno recuperate dall'Amministrazione Regionale per essere destinate alla realizzazione di un programma straordinario di opere in coerenza con le misure del programma comunitario 2000-20006 (art. 3).

Agli enti che abbiano rispettato i termini di impegnabilità viene consentito, invece, di utilizzare le economie di progetto (ribassi d'asta ed altro) per il completamento funzionale delle opere finanziate o per la realizzazione di altre (art. 4).

Il disegno di legge pone inoltre particolare attenzione al funzionamento dei Comitati tecnici - amministrativi regionale e provinciali dei lavori pubblici (artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11) precisando e delimitando le relative competenze, con una sensibile riduzione dei tempi di pronunciamento.

Il testo normativo proposto affronta ancora gli aspetti procedurali della gestione dell'opera pubblica con norme in materia di Albo regionale appaltatori, di collaudazione di opere pubbliche, di avvisi ad opponendum e di informatizzazione delle procedure di spesa. Particolare attenzione viene posta alla semplificazione amministrativa  in materia di prequalifica e bandi di gara con la generalizzazione dell'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni amministrative.

Le innovazioni apportate dal disegno di legge alla vigente normativa regionale dovranno essere coordinate con la normativa previgente nel contesto di un testo unico da approvarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge.

La proposta di legge contiene infine norme in materia di edilizia abitativa con la finalità di semplificare i rapporti della Regione con gli istituti bancari e con gli enti locali attuatori, su delega regionale, dei programmi di edilizia agevolata.

Art. 1 - Attuazione dei programmi

E' stato riscritto completamente l'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1987, relativo alla attuazione dei programmi regionali di opere pubbliche di competenza degli enti.

In particolare si è inserito, al primo comma, il più appropriato termine "competenza" in sostituzione  del termine "interesse", precedentemente usato, in linea con i principi di decentramento e sussidiarietà.

Al comma 3 dell'articolo 4 è introdotta un'importante previsione normativa, con lo scopo, per le opere di un certo importo, di razionalizzare la spesa pubblica, legandola all'esistenza di studi di fattibilità che definiscano a priori le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dei lavori oggetto del finanziamento.

Si è provveduto inoltre a rimodulare l'erogazione dei relativi finanziamenti riducendo la prima tranche e differenziando in tre diverse categorie l'erogazione della spesa, in base all'importo dei lavori in esecuzione, ma sempre con lo scopo, presente in tutti i casi, di responsabilizzare l'ente delegato nella gestione delle risorse pubbliche, legando strettamente l'erogazione ad elementi che possano essere indice dell'effettivo procedere dei lavori relativi all'esecuzione dell'opera. Quanto precede con l'intento di evitare un eccessivo appesantimento del bilancio regionale, posto che l'esperienza di questi anni ha dimostrato una certa lentezza da parte degli enti delegati nell'esecuzione delle opere.

Si è inserito infine un ultimo comma, in sostituzione dell'abrogato articolo 23, con il quale si consente all'Amministrazione regionale l'esercizio di un controllo sui risultati raggiunti e sulla rispondenza di questi ultimi agli obiettivi di programma.

Art. 2 - Opere di competenza della Regione

Come per il precedente, anche l'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1987 è stato completamente riscritto.

Le modifiche apportate al comma1, pur confermando la previgente normativa circa l'individuazione delle opere pubbliche di competenza della Regione, hanno ulteriormente specificato detta  qualificazione giuridica, aggiungendo "l'interesse" alla realizzazione delle opere stesse come elemento discriminante per la scelta del sistema di realizzazione (esecuzione diretta in caso di opere di "competenza e interesse della Regione" e atto di finanziamento convenzionato a favore degli enti, per le opere di competenza della Regione ma di "interesse preminente degli stessi enti").

Per queste ultime al terzo comma è prevista la possibilità di affidamento in esecuzione mediante atto di "finanziamento convenzionato". Ciò nell'intento di alleggerire l'attuale procedura di affidamento nell'esecuzione delle opere, modificando radicalmente il tradizionale rapporto di concessione, con la sua componente contrattualistica, per pervenire ad un nuovo rapporto Regione-enti pubblici individuato nel "finanziamento convenzionato", dove si supera la necessità di un atto bilaterale, attraverso una concessione a struttura provvedimentale pura.

Il trasferimento dei fondi avviene direttamente sul bilancio dell'ente convenzionato, superando l'utilizzo dei conti correnti ex art. 4 L.R. n. 1 del 1975, espressione sostanziale di un sistema di cogestione dell'opera pubblica tra Amministrazione concedente ed ente concessionario, sistema dimostratosi ormai non più rispondente ad esigenze di decentramento ed efficienza.

Anche per le opere di competenza regionale è disposta la presentazione dello studio di fattibilità, che definisca a priori le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dei lavori dell'opera da realizzare - istituto contemplato nell'articolo 14 della Legge n. 109 del 1994 - esteso però, a differenza delle opere delegate, a tutte le opere a prescindere dall'importo delle stesse.

Le modalità di erogazione dei finanziamenti sono analoghe a quelle previste per l'articolo precedente.

Per garantire maggiore efficacia all'azione pubblica ed univocità di riferimento nella fase progettuale ed esecutiva dell'opera, è stata introdotta la figura del responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40.

L'ultimo comma del novellato articolo 5 riserva all'Amministrazione regionale l'esercizio di tutte le facoltà di accertamento e controllo reputate necessarie per la corretta esecuzione delle opere.

Art. 3 - Termini di impegnabilità dei fondi

Viene stabilita un'ulteriore proroga dei termini al 30 settembre 2000 per gli impegni dei fondi per le opere pubbliche di cui agli articoli 4 e 5 della Legge n. 24 del 1987 altrimenti oggetto di revoca. La norma, lungi dal qualificarsi come sanatoria dei ritardi, di norma ingiustificati, del sistema degli enti locali ed infraregionali nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalla Regione, si pone lo scopo di riattivare entro il 2000 la massa di finanziamenti rimasta sino ad ora inutilizzata, con effetti sulla modernizzazione del sistema infrastrutturale e sull'occupazione diretta ed indotta nel settore. 

Art. 4 - Rendicontazione opere pubbliche in concessione

La norma ha lo scopo di sanare alcune situazioni relative ad opere in concessione per le quali è prevista la possibilità per l'Amministrazione regionale di chiudere le posizioni relative, sulla base di apposita rendicontazione straordinaria finale, sostitutiva di quella ordinariamente prevista dall'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

Art. 5 - Utilizzo di economie

Si estende l'ambito di applicazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29, ad altre economie otre quelle derivanti da ribassi accertati nell'espletamento delle gare d'appalto. Gli enti locali e gli altri enti infraregionali potranno così utilizzare tutte le economie accertate nell'esecuzione delle opere su delega regionale destinandole o al completamento funzionale delle opere già ultimate o ad altre opere previste nei rispetti programmi triennali.

Art. 6 - Modalità di approvazione ed esecuzione Comitati tecnici amministrativi

L'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 1987 è stato completamente riscritto, adeguando gli importi previsti e apportando alcune modifiche mirate a snellire i processi di rilascio dei pareri dei Comitati tecnici-amministrativi dei lavori pubblici.

In particolare viene previsto che i progetti delle opere pubbliche degli enti di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, sia che siano finanziate ai sensi dell'articolo 4, ovvero mediante finanziamento convenzionato ai sensi dell'articolo 5, sono approvati dagli enti medesimi nell'ambito delle rispettive competenze. Per le opere di competenza della regione ed affidate in concessione agli enti pubblici la competenza ad approvare i progetti, e le eventuali modifiche in corso d'opera, era invece riservata alla Regione in regime di "cogestione" con il sistema degli enti concessionari.

Di particolare importanza il comma nono il quale introduce il divieto di sottoporre al parere dei  Comitati tecnici-amministrativi i progetti per i quali sia intervenuta la pubblicazione del bando di gara nonché le perizie suppletive o di variante per le quali si sia dato corso ai lavori in esse previsti. La disposizione in oggetto è stata introdotta allo scopo di frenare una "prassi" che stava consolidandosi presso gli enti appaltanti, e mirata ad ottenere un "avallo" dei Comitati su opere già avviate.

Art. 7 - Competenza delle Sezioni del Comitato tecnico-amministrativo regionale

L'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 1987 è stato sostituito dal seguente articolo, che introduce alcune importanti modifiche:

- adeguamento dei limiti di importo;

- sostituzione della parola "progetti di massima ed esecutivi" con "progetti preliminari, definitivi ed esecutivi"

- riformulazione della lettera d) relativa alle riserve non definite bonariamente ai sensi dell'articolo 31/bis della Legge n. 109 del 1994.

- superamento di alcune fasi inutili del procedimento amministrativo finalizzato all'approvazione dei progetti esecutivi redatti dall'impresa aggiudicataria dei lavori sulla base dei progetti definitivi approvati (nel c.d. appalto integrato ex art. 19 della Legge n. 109 del 1994), ovvero qualora i Comitati si sono già espressi sui progetti definitivi. Il progetto esecutivo, infatti, deve essere redatto in conformità del progetto definitivo e non può comportare, rispetto a quest'ultimo modifiche sostanziali.

Art. 8 - Modifiche all'art. 18 della L. R. 22.04.1987, n. 24

Le modifiche riguardano essenzialmente

- adeguamento dei limiti di importo;

- riformulazione della lettera d) relativa alle riserve non definite bonariamente ai sensi dell'articolo 31/bis della Legge 109/94.

Art. 9 - Cause di decadenza dei membri dei Comitati

La modifica all'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1987 ha lo scopo di evitare che i componenti dei Comitati decadano automaticamente anche in caso di assenze giustificate o giustificabili.

Art. 10 - Compensi componenti Comitati.

La norma modifica i criteri di adeguamento dei compensi da corrispondere ai componenti dei Comitati tecnici-amministrativi dei lavori pubblici regolamentando in modo vincolante gli aumenti, evitando così il ricorso a procedure discrezionali.

Art. 11 - Termine per l'espressione dei pareri dei comitati

E' stato introdotto il termine massimo di sessanta giorni entro il quale i Comitati devono esprimere il parere di competenza. Decorso infruttuosamente tale termine, maggiorato di eventuali trenta giorni per motivate ragioni, l'ente competente, prescindendo da detto parere, approva ugualmente il progetto.

Art. 12 - Aggiornamento limiti di importo

L'articolo in oggetto adegua i limiti di importo indicati nell'articolo 22 della legge regionale n. 24 del 1987, relativi alla nomina dell'ingegnere capo.

Art. 13 - Albo regionale appaltatori delle opere pubbliche

La norma che parte dalla necessità di salvaguardare l'autonomia regionale in materia dei lavori pubblici, viene proposta per l'esigenza di dare nuova dignità all'Albo regionale appaltatori, sia per quanto riguarda i criteri di prima iscrizione sia per quanto concerne la revisione delle imprese già iscritte al fine di potere valutare la permanenza, in capo alle medesime imprese, dei requisiti che ne avevano consentito la primitiva abilitazione.

Art. 14 - Collaudazione di opere pubbliche regionali

La norma contenuta nel presente articolo consente l'iscrizione all'Albo regionale dei collaudatori di figure professionali specializzate non contemplate nella legge regionale vigente, quali agronomi e geologi che rappresentano particolare importanza in ordine all'esecuzione di opere pubbliche.

Viene, altresì, consentita l'iscrizione anche ai geometri dipendenti di pubbliche amministrazioni.

Infine il limite di quindici anni di iscrizione all'ordine professionale, attualmente richiesto, viene ridotto a dieci anni.

Art. 15 - Certificati di regolare esecuzione

Prevede la possibilità di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione dei lavori, indicandone le ipotesi di ammissibilità.

Art. 16 - Avvisi ad opponendum

Con il presente articolo si stabilisce che gli adempimenti contemplati dall'articolo 93 del R.D. n. 350 del 1895 in ordine alla pubblicazione degli avvisi prescritti dall'articolo 360 della Legge n. 2248 del 1865, debbono essere effettuati dall'ente esecutore dell'opera pubblica ancorché finanziata dalla Regione.

Art. 17 - Requisiti generali per l'Iscrizione all'Albo regionale degli appaltatori

Con la presente norma si modifica l'articolo 4 della Legge n. 13 del 27 aprile 1984, eliminando al punto b), tra i requisiti richiesti,  l'assenza di procedimenti penali in corso.

Si modifica altresì il disposto dell'articolo 10 relativo ai casi di sospensione dall'albo, definendo più correttamente le ipotesi indicate nei punti b) e g).

Art. 18 - Spese per la tenuta dell'Albo appaltatori

La norma si rende necessaria per contemperare le esigenze degli utenti in un momento di crisi nel settore delle costruzioni in linea con quanto già operato dall'Albo nazionale costruttori.

Art. 19 - Informatizzazione delle procedure di spesa

Costituisce un minimo sostentamento per far fronte alle più urgenti esigenze dell'Assessorato in ordine alla dotazione di strumenti informatici e quant'altro necessario per il funzionamento.

Art. 20 - Prequalifica e bandi di gara

L'articolo in argomento presenta una novità determinante ai fini della trasparenza e dell'omogeneità comportamentale delle Amministrazioni appaltanti, costituita dalla disciplina sui contenuti dei bandi di gara che tutti gli enti sono obbligati ad adottare ai fini dell'accertamento dei requisiti dell'idoneità generale, tecnica ed economica delle imprese partecipanti alle gare d'appalto.

Tenuto conto del particolare momento di crisi del settore delle costruzioni, la suddetta capacità imprenditoriale deve essere riferita all'ultimo decennio.

Art. 21 - Onorari spettanti per le progettazioni

La norma in argomento recepisce la disposizione contenuta nella Legge statale n. 65 del 1989 in ordine alla decurtazione della percentuale massima del 20 per cento che costituisce il limite inderogabile della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti ad integrazione di quanto previsto dal D.P.G.R. n. 54 del 1966 (capitolato d'oneri regionale).

Con il medesimo articolo viene, inoltre stabilito il nuovo procedimento attraverso cui passano i tre livelli di progettazione previsti dalla Legge n. 109 del 1994 e con cui vengono stabilite le modalità di consegna degli elaborati e della corresponsione degli onorari.

Art. 22 - Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni amministrative

Il presente articolo contiene la disposizione che consente ai concorrenti di presentare la certificazione sostitutiva al posto dei documenti normalmente richiesti dai bandi di gara, dando così ampia attuazione alla Legge n. 15 del 1968 e successive modifiche ed integrazioni.

Di particolare rilievo è da considerare l'introduzione di una scheda tipo al fine di rendere omogenee le dichiarazioni dei concorrenti nelle gare d'appalto.

E' previsto, inoltre, che soltanto l'aggiudicatario e i concorrenti che seguono nella graduatoria sino al terzo posto sono obbligati alla presentazione dei certificati a riprova della dichiarazione sostitutiva.

Art. 23 - Subentro nell'esecuzione degli appalti

La norma stabilisce che, ove venga meno per qualsiasi motivo l'aggiudicatario, può subentrare nell'aggiudicazione il concorrente che segue nella graduatoria sino al terzo posto.

Art. 24 - Pubblicazione del testo coordinato delle norme in materia di lavori pubblici

Al fine di rendere più chiara e leggibile la normativa regionale in materia di opere pubbliche, è previsto che entro centoventi giorni dalla pubblicazione della legge di modifica, si provveda alla pubblicazione di un testo coordinato della Legge n. 24 del 1987 contenente le modifiche ed integrazioni intervenute successivamente.

Art. 25 - Abrogazione di norme

Con il presente articolo si abrogano le seguenti norme:

- l'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29, contenente disposizioni in materia di revisione dell'Albo regionale degli appaltatori, criteri di aggiudicazione e bandi tipo;

- l'articolo 23 della legge regionale n. 24 del 1987, contenente disposizioni in materia di accertamento e controllo sulle opere e lavori finanziati dall'amministrazione regionale.

Art. 26 -  Norme sulla funzionalità dell'Assessorato dei lavori pubblici

Le particolari difficoltà organizzative del Servizio del Genio Civile di Sassari - coordinato per lungo tempo da un funzionario "a scavalco", coordinatore cioè anche di un ufficio dell'Assessorato con sede in Cagliari, sono state risolte con una preziosa e determinante attività di sub-coordinamento di tre funzionari del medesimo Servizio.

Il formale e costante riconoscimento (decreti ricognitivi dell'Assessore dei lavori pubblici n. 1531 del 18 ottobre 1995 e n. 536 del 18 giugno 1996) delle funzioni svolte dai citati funzionari non ha tuttavia consentito ai medesimi di ottenere il compenso sostitutivo dell'indennità di coordinamento di settore goduto da tutti i funzionari regionali con analoghe mansioni. Ciò in quanto le tre articolazioni del Genio Civile di Sassari - disposte con atto del Coordinatore Generale adottato nel 1993 - non hanno avuto riconoscimento - per vera e propria dimenticanza - nella tabella annessa alla legge regionale n. n. 41 del 1993.

Con la norma si intende sanare la situazione creatasi e aggravatasi nel tempo (i tre funzionari permangono nel coordinamento senza i relativi compensi) al fine di assicurare la funzionalità del Genio Civile di Sassari.

Art. 27 - Norme in materia di edilizia abitativa

La disposizione contenuta nel primo comma (autorizzazione al prelevamento del contributo regionale) è destinata a consentire che l'erogazione dei contributi attualizzati, a favore degli Istituti di credito convenzionati per la gestione dei mutui ex legge regionale n. 32 del 1985, possa avvenire nel rispetto dei tempi stabiliti dalle norme contrattuali e sanare così le consistenti situazioni debitorie maturate a tutt'oggi.

Ciò naturalmente non preclude la possibilità di effettuare tutte le verifiche contabili e amministrative sulle singole pratiche di mutuo e sui conteggi effettuati dagli Istituti convenzionati ai fini della liquidazione dei contributi.

Con il secondo comma (integrazione risorse) si intende assicurare la copertura finanziaria della spesa occorrente per la concessione, a favore delle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, della prevista quota di anticipazione destinata alla realizzazione degli interventi costruttivi di cui al programma quadriennale 1992/95.

Il ricorso alla integrazione finanziaria regionale si renderà tuttavia necessario solamente in caso di insufficienza dell'accantonamento appositamente istituito nel citato programma quadriennale.

Per quanto riguarda il terzo ed ultimo comma (deleghe di funzioni) occorre premettere che con l'articolo 17 della legge regionale n. 32 del 1997 sono state delegate ai Comuni le funzioni relative all'espletamento delle procedure concorsuali necessarie per individuare i soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata (cooperative, imprese, singoli).

Ebbene, tali disposizioni vanno raccordate con quelle contenute nell'articolo 3 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato in ultimo dalla Legge 30 aprile 1999, n. 136, le quali nello stabilire i termini e procedure da adottarsi nei casi di inadempienza o di ritardi nell'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, non tengono conto delle deleghe di funzioni operate dalla Regione sarda.

La disposizione in esame rimedia a tale carenza.

Art. 28 - Norma finanziaria

Norma di copertura finanziaria del presente disegno di legge.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Attuazione dei programmi

1. L'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici) è sostituito dal seguente:

"Art. 4 -

1. L'attuazione dei programmi regionali di opere pubbliche di competenza degli enti di cui all'articolo 1, ivi comprese quelle finanziate con le leggi regionali 21 aprile 1955, n. 7 e 21 marzo 1957, n. 7, è delegata agli enti medesimi, i quali avvalendosi anche, ove occorra, di tecnici esterni incaricati con apposita convenzione, curano la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dei lavori, nominano il direttore dei lavori e, se prescritto ed opportuno, l'ingegnere capo.

2. I programmi regionali devono contenere la specificazione delle singole opere da realizzare, la loro localizzazione e l'indicazione dei relativi costi e sono approvati con le procedure previste all'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977 , n. 1.

3. Per le opere di importo superiore a 1.500 milioni di lire, l'emissione del provvedimento di delega è subordinata alla presentazione di studi di fattibilità, predisposti dagli enti esecutori,  che individuano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dei lavori che si intende eseguire ed espongono, in prospetto, l'insieme delle operazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, indicandone la collocazione temporale prevista.

4. All'erogazione dei relativi finanziamenti si provvede con determinazione del dirigente cui compete l'assunzione dell'impegno e l'ordinazione della spesa, sulla base dei programmi di cui al comma 2, ovvero, per le opere di importo superiore a 1.500 milioni di lire, sulla base degli studi di fattibilità, mediante versamento agli enti interessati delle somme corrispondenti agli importi stabiliti dal programma stesso, secondo le seguenti modalità:

a) per importi di delega inferiori a lire 1.000.000.000:

1) il 10 per cento contestualmente all'emissione del provvedimento di delega;

2) il 60 per cento ad avvenuta indizione della gara d'appalto;

3) il 30 per cento a saldo, per spese sostenute nella misura del 60 per cento dell'importo di delega;

b) per importi di delega pari o superiore a lire 1.000.000.000 e fino a lire 5.000.000.000:

1) il 10 per cento contestualmente all'emissione del provvedimento di delega;

2) il 30 per cento ad avvenuta indizione della gara d'appalto;

3) il 40 per cento per spese sostenute nella misura del 30 per cento dell'importo di delega;

4) il 20 per cento a saldo, per spese sostenute nella misura del 70 per cento dell'importo di delega;

c) per importi di delega superiori a lire 5.000.000.000:

1) il 10 per cento contestualmente all'emissione del provvedimento di delega;

2) la rimanente somma in relazione alle necessità finanziarie occorrenti per il trimestre successivo e tenuto conto delle spese effettuate nel trimestre precedente.

5. L'importo delle spese sostenute e le necessità finanziarie trimestralmente occorrenti sono certificati con apposita dichiarazione dell'ente delegato.

6. L'Amministrazione regionale accerta, attraverso la rilevazione ed il monitoraggio della spesa degli enti delegati, la rispondenza dei risultati dell'attività degli enti medesimi agli obiettivi di programma.".

. .

Art. 2
Opere di competenza della Regione

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1987 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 -

1. Sono di competenza dell'Amministrazione regionale e di interesse della stessa ovvero degli enti pubblici, pertanto non rientrano nella delega di cui al precedente articolo 4:

a) le opere portuali ed aeroportuali, le opere di viabilità di interesse regionale, le opere idrauliche di seconda e terza categoria, gli interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi, salvo quelli attribuiti alle province dalla legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13;

b) le opere concernenti il demanio e il patrimonio della Regione;

c) le opere classificate regionali o di rilevanza regionale, con legge regionale;

d) le opere urgenti di prevenzione e soccorso a tutela della pubblica incolumità a seguito di calamità naturali, che non rientrino nella competenza primaria degli enti locali o dello Stato.

2. Le opere di cui al comma 1 sono oggetto di programmi regionali da approvarsi con le modalità fissate all'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

3. Per la realizzazione delle stesse opere si provvede in esecuzione diretta da parte dell'Amministrazione regionale, ovvero per le opere di preminente interesse degli enti pubblici, mediante atto di finanziamento convenzionato.

4. La convenzione di cui al comma 3 deve contenere le indicazioni necessarie a consentire l'esecuzione dell'opera sulla base di apposito studio di fattibilità che deve identificare e quantificare i bisogni e gli obiettivi posti alla base della realizzazione dell'opera, individuare i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicare le caratteristiche funzionali, tecniche gestionali ed economico-finanziarie degli stessi, contenere l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientali, socio-economiche, amministrative e tecniche, ed esporre, in prospetto, l'insieme delle operazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, indicandone la collocazione temporale prevista.

5. Il Direttore Generale competente per materia, nei casi di esecuzione diretta, nomina, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, il progettista, il direttore dei lavori e, ove obbligatorio ed opportuno, l'ingegnere capo ed  il coordinatore per la sicurezza, nonché il responsabile unico di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40.

 6. La nomina dei tecnici di cui al comma 5, per le opere di interesse degli enti pubblici, se così contemplato nell'atto di finanziamento convenzionato, è disposta dall'ente convenzionato.

7. All'erogazione dei finanziamenti si provvede con le medesime modalità stabilite all'articolo 1 per le opere delegate.

 8. I fondi di cui al presente articolo entrano a far parte del bilancio degli enti finanziati e sono utilizzati per l'esecuzione delle opere cui si riferiscono, con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 10 della citata legge regionale n. 24 del 1987.

 9. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare, anche in corso d'opera, accertamenti e controlli di natura tecnica, amministrativa e contabile circa il rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché sulla corretta esecuzione delle opere oggetto del presente articolo.

 10. L'Amministrazione regionale può promuovere gli interventi sostitutivi di legge.".

. Art. 3
Termini di impegnabilità dei fondi per opere pubbliche delegate

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1987 è sostituito dal seguente:

"4. I fondi versati dalla Regione in applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge devono essere impegnati dall'ente interessato entro il termine fissato dal provvedimento di finanziamento, e comunque entro il secondo anno successivo a quello in cui ne è stato disposto il versamento, anche in termini di prima quota d'acconto.".

2. Il termine di impegnabilità dei fondi relativi all'attuazione del programma triennale 1991-1993 di opere pubbliche di cui al capo primo della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 e di quelli assegnati in delega o in concessione in scadenza al 31 dicembre 1999, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 2000 a condizione che le Amministrazioni competenti provvedano ad adottare i progetti delle opere pubbliche finanziate entro il 30 giugno 2000.

 3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 certificano l'avvenuta adozione dei progetti nel termine indicato nel medesimo comma attestando, altresì, qualora previsto, l'invio agli enti pubblici competenti della richiesta di rilascio di attestati, nulla osta o pareri obbligatori ai sensi delle vigenti norme.

 4. Le somme non impegnate nei termini di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1987 e restituite alla Regione a' termini del successivo comma 5 della medesima disposizione di legge, sono utilizzate dalla Regione per la predisposizione di un programma di opere pubbliche immediatamente cantierabili, previa certificazione degli enti in merito all'appaltabilità dei lavori entro novanta giorni dall'approvazione del programma, in coerenza con le linee programmatiche del Programma comunitario regionale 2000 - 2006.

. Art. 4
Rendicontazione delle opere pubbliche
in concessione

1. Per le opere pubbliche di competenza degli enti di cui alla legge regionale n. 24 del 1987 la cui attuazione, in regime di concessione di esecuzione, è stata assentita con apposito provvedimento alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla chiusura delle concessioni, ancorché scadute, anche sulla base di apposita rendicontazione straordinaria e finale, sostitutiva della rendicontazione semestrale di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 (Norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l'acceleramento della spesa).

 2. Tali erogazioni costituiscono per gli enti assegnazioni di fondi a carattere straordinario da destinare prioritariamente al completamento funzionale delle opere già assentite in concessione o da utilizzare per la realizzazione di altre opere pubbliche mediante atti programmatori propri, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della legge regionale n. 24 del 1987.

 3. Per le finalità di cui ai precedenti commi gli enti interessati provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla presentazione all'Amministrazione Regionale, unitamente alla certificazione di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori ultimati, della rendicontazione delle spese sostenute.

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Art. 5
Utilizzo di economie

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

"1. Per le opere delegate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1987 gli enti di cui all'articolo 1 della medesima legge, possono riutilizzare le somme riferite ai ribassi accertati nell'espletamento delle gare d'appalto, ovvero le altre economie di finanziamento, per il completamento funzionale delle stesse opere finanziate, ovvero per altre diverse comprese nel programma triennale di cui all'art. 14 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.".

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Art. 6
Modalità di approvazione ed esecuzione
Comitati tecnici amministrativi

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 1987 è sostituito dal seguente:

"Art. 11 -

1. I progetti di opere di competenza della Regione realizzate in esecuzione diretta da parte della medesima Amministrazione regionale, sono approvati con determinazione del dirigente cui compete l'assunzione dell'impegno e l'ordinazione della spesa, previo parere:

a) dell'Ufficio tecnico regionale istruttore per importi sino a lire 6.000.000.000;

b) dalla competente sezione del Comitato tecnico-amministrativo regionale per importi sino a lire 25.000.000.000;

c) dal Comitato tecnico-amministrativo regionale negli altri casi.

 2. I progetti delle opere pubbliche degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, finanziate ai sensi dell'articolo 4, ovvero mediante finanziamento convenzionato ai sensi dell'articolo 5, sono approvati dagli enti medesimi nell'ambito delle rispettive competenze.

 3. L'approvazione è subordinata all'acquisizione del parere del proprio Ufficio Tecnico quando l'importo del progetto non superi i seguenti limiti:

a) lire 1.000.000.000 per gli enti dotati di Ufficio tecnico diretto da geometra o tecnico equiparato;

b) lire 2.000.000.000 per gli enti dotati di Ufficio tecnico diretto da ingegnere o architetto;

c) lire 5.000.000.000 per i comuni capoluogo di provincia, per l'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in agricoltura (E.R.S.A.T.), per l'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (E.S.A.F.) e per l'Ente Autonomo del Flumendosa (E.A.F.);

d) lire 6.000.000.000 per le Amministrazioni provinciali.

 4. Quando l'ente non disponga di un Ufficio tecnico, deve essere acquisito il parere degli organi consultivi regionali nei limiti di importo stabiliti dalla presente legge.

 5. L'approvazione dei progetti di importo superiore a quello fissato ai commi precedenti e fino all'importo di lire 15.000.000.000 è subordinata all'acquisizione del parere da parte del Comitato tecnico-amministrativo provinciale dei lavori pubblici di cui al successivo articolo 18.

 6. L'approvazione dei progetti di importo superiore a lire 15.000.000.000 è subordinata all'acquisizione del parere da parte del Comitato tecnico-amministrativo regionale dei lavori pubblici fino all'importo di lire 25.000.000.000 e del Comitato stesso a sezioni riunite per importi superiori.

 7. I progetti parziali di opere pubbliche debbono acquisire il parere dell'organo competente per l'importo corrispondente alla spesa dei medesimi progetti.

 8. Gli stralci o i lotti dei progetti generali definitivi o esecutivi già approvati non sono soggetti ad alcun parere ove non comportino modifiche sostanziali al progetto generale medesimo.

 9. Non è consentito sottoporre al parere dei Comitati tecnici-amministrativi i progetti per i quali sia intervenuta la pubblicazione del bando di gara nonché le perizie suppletive o di variante per le quali si sia dato corso ai lavori in esse previsti.

 10. I verbali di nuovi prezzi, le perizie suppletive e quelle di variante in corso d'opera, sono approvati con le modalità di cui al presente articolo e in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

 11. Nei limiti delle competenze, previsti dalla presente legge, l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge.

 12. Conseguita l'approvazione dei progetti, l'ente cui compete la realizzazione dell'opera può promuovere, ove occorra, l'occupazione d'urgenza sulla base del solo atto approvatorio, senza che sia necessario attivare ulteriori adempimenti non strettamente connessi alla procedura di occupazione.

 13. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 13, le Amministrazioni appaltanti opere pubbliche da eseguire nell'ambito del territorio regionale, ancorché finanziate con fondi diversi da quelli provenienti dal bilancio della Regione, sono obbligate ad ammettere agli appalti delle opere suddette anche imprese aventi la sola iscrizione all'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.

 14. E' abrogato l'articolo 20 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni, nonché tutte le altre norme in contrasto con il presente articolo.

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Art. 7
Competenza delle Sezioni del Comitato
tecnico-amministrativo regionale

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 1987 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 -

1. La I Sezione esprime parere in ordine ai progetti o altri problemi ed affari riguardanti le acque pubbliche, gli impianti e le linee elettriche, le dighe, gli acquedotti e le fognature, le opere idrauliche, marittime e di bonifica.

2. La II Sezione esprime parere in ordine ai progetti o altri problemi ed affari riguardanti l'edilizia, la viabilità, le infrastrutture e le opere turistiche, industriali e sanitarie nonché nelle altre materie non attribuite alla competenza della I Sezione.

3. Le Sezioni sono competenti a pronunciarsi:

a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di importo superiore a lire 15.000.000.000, con il criterio della categoria prevalente;

b) sulle perizie suppletive e/o di variante relative ai progetti di cui alla precedente lettera a) che comportino varianti sostanziali o spesa superiore al sesto quinto dell'importo contrattuale originario;

c) sui criteri di massima da adottare nella compilazione dei progetti delle singole categorie di opere pubbliche di competenza delle Sezioni;

d) sulle riserve, ivi compresa la richiesta di esonero di penalità contrattuali, relative ai lavori pubblici, appaltati ed eseguiti direttamente dall'Amministrazione regionale, o finanziati dalla stessa ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, iscritte dagli appaltatori sui documenti contabili, a condizione che le medesime siano confermate sullo stato finale o apposte in sede di collaudo, riguardino il riconoscimento di un maggior compenso determinato o determinabile in somma superiore a lire 300.000.000 e non siano state definite dall'ente appaltante mediante accordo bonario ai sensi dell'articolo 31/bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;

e) sui piani tecnico-economici di settore di interesse regionale, a richiesta degli organi della Regione o degli enti pubblici;

f) su tutto quanto altro demandato dalle leggi e regolamenti.

4. La I Sezione esprime inoltre parere in ordine:

a) alle autorizzazioni sia definitive che provvisorie per la costruzione ed esercizio di linee elettriche di competenza regionale, agli effetti di cui agli articoli 111 e 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, nonché alle eventuali opposizioni ed osservazioni di cui all'articolo 112 dello stesso testo unico;

b) alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche;

c) ai progetti o richieste di estrazioni di inerti per quantità superiori ai 10.000 mc. e inferiori a 100.000 mc..

5. I progetti definitivi, di cui all'articolo 16, comma 4, della Legge n. 109 del 1994, sono sottoposti al parere degli organi consultivi regionali, per il limite di valore indicati nella presente legge regionale, esclusivamente qualora le amministrazioni aggiudicatrici debbano procedere all'appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), della Legge n. 109 del 1994, ovvero, negli altri casi, su richiesta delle amministrazioni stesse. In tali casi è escluso il parere degli stessi organi consultivi regionali sui successivi progetti esecutivi.

6. I progetti preliminari sono sottoposti al parere degli organi consultivi per i soli motivati casi di richiesta di finanziamento delle opere pubbliche.".

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Art. 8
Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 24 del 1987

1. Il limite di importo indicato nell'articolo 18, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1987, come modificato con D.P.G.R. n. 125 del 7 luglio 1998, è aggiornato nel modo seguente: da lire 10.000.000.000 a lire 15.000.000.000.

2. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1987 è così sostituita:

"d) sulle riserve, ivi compresa la richiesta di esonero di penalità contrattuali, relative ai lavori pubblici, eseguiti a cura degli enti locali, iscritte dagli appaltatori sui documenti contabili, a condizione che le medesime siano confermate sullo stato finale o apposte in sede di collaudo, riguardino il riconoscimento di un maggior compenso determinato o determinabile in somma superiore a 300.000.000 di lire e non siano state definite dall'ente appaltante mediante accordo bonario ai sensi dell'articolo 31/bis della Legge n. 109 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni.".

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Art. 9
Cause di decadenza dei membri dei Comitati

1. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1987 è così modificato:

"4. I componenti dei Comitati e delle Sezioni del Comitato tecnico-amministrativo regionale e dei Comitati tecnico-amministrativi provinciali decadono automaticamente qualora nel corso di un anno non abbiano partecipato, per ragioni che non siano debitamente giustificate, almeno a due terzi delle sedute e sono immediatamente sostituiti con altri che durano in carica fino alla scadenza dei Comitati stessi.".

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Art. 10
Compensi dei componenti i Comitati

1. Il comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1987, è sostituito dal seguente:

"7. Detti compensi sono incrementati nella misura del cinque per cento annuo con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici.".

2. Il primo aggiornamento dei compensi di cui al presente articolo viene effettuato entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge.

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Art. 11
Termine per l'espressione dei pareri dei Comitati

1. Il comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 1987 è sostituito dai seguenti:

"5. Il Comitato tecnico - amministrativo regionale e le sue sezioni nonché i Comitati tecnico - amministrativi provinciali, esprimono i pareri di propria competenza entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

5 bis. Il termine suddetto, previa motivata comunicazione all'ente richiedente, è prorogato per un tempo massimo pari a trenta giorni.

5 ter. Decorso infruttuosamente il termine massimo stabilito per la resa del parere, ove obbligatoriamente richiesto, se ne prescinde.".

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Art. 12
Aggiornamento dei limiti di importo 

1. I limiti di importo indicati nel comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 24 del 1987, come modificato con D.P.G.R. n. 125 del 7 luglio 1998, sono aggiornati nel modo seguente: da lire 4.000.000.000 a lire 5.000.000.000.

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Art. 13
Albo regionale degli appaltatori
delle opere pubbliche

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, sentita l'apposita Commissione di cui all'articolo 12 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, previa deliberazione della Giunta Regionale, verranno stabiliti i nuovi requisiti organizzativi e tecnici che le imprese devono possedere per poter partecipare agli appalti di opere pubbliche ammesse a finanziamento, anche parziale, della Regione e per poter essere iscritte all'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche istituito con la citata legge regionale n. 13 del 1987.

2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale, viene formulata la nuova composizione della Commissione dell'Albo regionale degli appaltatori, tenuto conto delle disposizioni statali in materia di qualificazione delle imprese.

3. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 13 del 1984, la frase "appartenente alla VI o alla V fascia" è sostituita dalla frase "appartenente alla VII o VI qualifica funzionale."

4. L'articolo 15 della legge regionale n. 13 del 1984 è così sostituito:

"Art. 15 -

1. Il segretario della Commissione ha la funzione di verbalizzare le decisioni adottate dalla medesima Commissione. Le suddette decisioni devono essere comunicate agli imprenditori interessati a cura del dirigente competente che è altresì responsabile della regolare tenuta dell'Albo e provvede alla raccolta delle notizie sull'idoneità tecnica, finanziaria ed organizzativa delle imprese".

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Art. 14
Collaudazione di opere pubbliche regionali

1. L'iscrizione all'Albo dei collaudatori di opere regionali di cui alla legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16, è consentita anche ai geologi, agronomi e geometri liberi professionisti iscritti negli albi o nei collegi professionali ovvero dipendenti di pubblici uffici statali, regionali ed enti locali in attività di servizio o a riposo.

2. Il limite di quindici anni previsto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16, é ridotto a dieci anni.

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Art. 15
Certificati di regolare esecuzione

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale n. 16 del 1955, per le opere di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1987, e successive modifiche ed integrazioni, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione nei seguenti casi:

a) per le opere non dirette da ingegneri o architetti o figure professionali equiparate, per i lavori di importo non superiore a lire 500.000.000;

b) per le opere dirette da ingegneri o architetti o figure professionali equiparate, per i lavori di importo non superiore a lire 1.000.000.000.

2. Per le opere di cui alla lettera b) del comma 1 e di importo superiore a lire 1.000.000.000 ma non eccedente lire 2.000.000.000, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

3. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

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Art. 16
Avvisi ad opponendum

1. Gli adempimenti contemplati dall'articolo 93 del R.D. 26 maggio 1895, n. 350, in ordine alla pubblicazione degli avvisi prescritti dall'articolo 360 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F), sono effettuati dall'ente esecutore dell'opera pubblica ammessa al finanziamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge regionale n. 24 del 1987.
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Art. 17
Requisiti generali per l'iscrizione all'Albo regionale degli appaltatori

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente disciplina statale in materia di antimafia e di misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche e integrazioni, il disposto contenuto nel comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge regionale n.13 del 1984, è sostituito dal seguente:

"b) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a due mesi dalla domanda di iscrizione".

2. Parimenti le disposizioni normative contenute nel comma 1, lettere b) e g) dell'articolo 10 della legge regionale n. 13 del 1984, sono sostituite dalle seguenti:

"b) che in materia professionale abbia commesso un errore grave, accertato mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall'Amministrazione aggiudicatrice;

g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste per la partecipazione agli appalti pubblici;".

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Art. 18
Spese per la tenuta dell'Albo appaltatori

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, la tassa annuale per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo regionale degli appaltatori non è più dovuta.

2. In occasione della presentazione della domanda di prima iscrizione, di variazione delle specializzazioni o di aumento degli importi di iscrizione nell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche, le imprese dovranno versare all'entrata del bilancio della Regione l'importo fisso di lire. 300.000 a titolo di contributo alle spese di tenuta e aggiornamento dell'Albo medesimo.

3. I commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 13 del 1984 sono abrogati.

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Art. 19
Informatizzazione delle procedure di spesa

1. Lo stanziamento disponibile sul capitolo 08230 del bilancio della Regione è destinato, oltreché all'effettuazione delle spese relative alla tenuta, aggiornamento, pubblicazione dell'Albo regionale appaltatori di opere pubbliche, alla tenuta dell'Albo collaudatori e delle liste relative agli incarichi professionali, anche alla informatizzazione degli altri settori dell'Assessorato dei lavori pubblici nonché delle procedure pubbliche di competenza del medesimo Assessorato connesse alla gestione dei finanziamenti in materia di opere pubbliche.

2. Lo stanziamento disponibile sul capitolo 08238/01 del bilancio della Regione è destinato anche a consentire il collegamento informatico e telematico dell'Assessorato dei Lavori Pubblici con gli enti locali in ordine all'acquisizione delle informazioni statistiche di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1987.

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Art. 20
Prequalifica e bandi di gara

1. In armonia con quanto previsto dalle disposizioni della Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell'accelerazione e della trasparenza dell'attività amministrativa relativa alla valutazione della capacità economica e finanziaria e della capacità tecnica, richieste per la partecipazione alle procedure di gara pubblica, i relativi dati sono acquisiti dall'Amministrazione tramite apposite schede di rilevazione da compilare a cura dell'impresa, sottoscritte dal rappresentante legale della medesima con le forme di cui alla Legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

2. L'utilizzo delle schede da parte dell'impresa è obbligatorio e sostituisce la documentazione relativa ai dati ivi previsti ai fini della valutazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara, fatto salvo l'obbligo per l'aggiudicatario di comprovare i medesimi dati con successive certificazioni nei termini indicati dall'Amministrazione appaltante.

3. Le schede devono essere conformi alla scheda tipo, approvata con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le schede possono altresì essere utilizzate per l'attivazione di ulteriori forme di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure di cui alla presente legge, anche in collegamento con l'attività dell'Osservatorio regionale degli appalti di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 29 del 1993 e nell'ambito del sistema delle autonomie locali, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge.

5. Tale ulteriore utilizzazione è disposta in conformità a direttive generali emanate con deliberazione della Giunta regionale.

6. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a pubblicare i bandi di gara e gli avvisi in conformità agli schemi tipo definiti con decreto adottato, previa deliberazione della Giunta regionale, dell'Assessore regionale dei lavori pubblici al fine di perseguire omogeneità di comportamenti nelle procedure di aggiudicazione delle opere pubbliche.

7. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, che i concorrenti devono possedere in base alle vigenti norme per essere ammessi alle procedure di selezione e di aggiudicazione dei lavori pubblici, sono richiesti dalle Amministrazioni appaltanti con riferimento ad un periodo non inferiore e non superiore all'ultimo decennio antecedente la data di pubblicazione del bando o dell'avviso di gara.

8. I soggetti committenti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dalla presente legge.

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Art. 21
Onorari spettanti per le progettazioni

1. La disposizione contenuta nell'articolo 12 bis del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito in Legge 26 aprile 1989, n. 155, è estesa alle opere pubbliche di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1987, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Fino a quando non è diversamente disposto con legge o con regolamento dello Stato, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 ottobre 1966, n. 54 (Capitolato d'oneri per l'affidamento ai liberi professionisti degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori pubblici regionali) è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le percentuali previste al comma 1 per il rimborso delle spese sono ridotte alla metà nei casi di estensione al medesimo progettista di un incarico aggiuntivo, rispetto a quello originario, necessario per lo sviluppo completo della progettazione dell'opera oggetto di convenzioni già stipulate.".

4. L'articolo 22 del medesimo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 del 1966 è sostituito dal seguente:

"Art. 22 -

1. Entro i termini fissati dalla convenzione il progettista deve presentare all'Amministrazione il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo redatti in conformità alle leggi vigenti in materia.".

5. I corrispettivi delle attività di progettazione saranno calcolati, ai fini della determinazione dell'onorario, applicando le aliquote stabilite nella tabella B) allegata alla tariffa professionale introdotta con Legge 2 marzo 1949, n. 143. In particolare per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.  

6. L'onorario per il progetto preliminare e per il progetto definitivo viene corrisposto previo benestare rilasciato dal competente ufficio tecnico dell'Amministrazione mentre l'onorario per il progetto esecutivo viene corrisposto quando il medesimo progetto ha riportato tutte le approvazioni secondo le norme vigenti.

7. Quando l'approvazione del progetto esecutivo non sia intervenuta entro l'anno dalla sua presentazione, l'Amministrazione corrisponde un acconto sino a raggiungere gli otto decimi del compenso dovuto, previa acquisizione di idonea copertura assicurativa dell'importo corrispondente al compenso anticipato.  

8. Se il ritardo dell'approvazione non dipenda da inerzia dell'Amministrazione bensì da carenze progettuali, il termine suddetto decorrerà dal giorno in cui il professionista abbia restituito il progetto con le modifiche suggerite dai competenti organi.  

9. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo o, nell'ipotesi di appalto integrato, del progetto definitivo, di una polizza di responsabilità civile  professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo. La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare le varianti in corso d'opera imputabili a carenze progettuali.  

10. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al dieci per cento dell'importo a base d'asta  dei lavori progettati , con il limite di un milione di ECU, per i lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU , IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa.

11. La mancata presentazione da parte del progettista della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

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Art. 22
Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni amministrative

1. In luogo della documentazione e delle certificazioni richieste dalle Amministrazioni aggiudicatrici nel bando di gara, i soggetti partecipanti agli appalti pubblici possono presentare una dichiarazione sostitutiva resa in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 15 del 1968, e successive modifiche ed integrazioni, e redatta su apposita scheda predisposta dall'ente appaltante.

2. La scheda, che fa parte integrante del bando di gara o della lettera d'invito, deve essere conforme alla scheda tipo approvata con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti richiesti nel bando o nella lettera d'invito sono prodotte solamente dall'aggiudicatario e dal concorrente che segue nella graduatoria sino al terzo posto nel termine fissato dall'Amministrazione.

4. Qualora l'aggiudicatario o il concorrente che segue nella graduatoria sino al terzo posto non forniscano la prova del possesso dei requisiti richiesti ovvero tale prova non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le amministrazioni appaltanti procedono all'esclusione dei suddetti concorrenti dalla gara, all'incameramento della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Albo regionale appaltatori e all'Albo nazionale costruttori per gli adempimenti di competenza.

5. Nei procedimenti di gara a rilevanza comunitaria, la sostituzione delle certificazioni è ammessa, da parte di imprese di altri Stati membri, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e dalle leggi statali di recepimento.

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Art. 23
Subentro nell'esecuzione degli appalti

1. Nei casi previsti nel comma 4 dell'articolo 22 o nel caso di morte, fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, l'Amministrazione aggiudicatrice, senza procedere alla determinazione della nuova soglia di anomalia, interpella il soggetto che segue nella graduatoria sino al terzo posto al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori o del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

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Art. 24
Pubblicazione del testo coordinato
delle norme in materia di lavori pubblici

1. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale provvede, ai soli fini conoscitivi, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un testo coordinato della legge regionale n. 24 del 1987, e successive modifiche ed integrazioni ,e della legge regionale n. 13 del 1984, con le modificazioni introdotte dalla presente legge.

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Art. 25
Abrogazione di norme

1. L'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29, è abrogato.

2. L'articolo 23 della legge n. 24 del 1987 è abrogato.

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Art. 26
Norme sulla funzionalità dell'Assessorato dei Lavori Pubblici

1. Al personale che abbia svolto e svolga tuttora funzioni di coordinamento di strutture costituenti articolazioni del Servizio del Genio Civile di Sassari - ancorché non previste nelle tabelle annesse alla legge regionale 14 settembre 1993, n. 41 - attribuito con atto antecedente all'entrata in vigore della predetta legge e formalmente riconosciuto con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici n. 1531 del 18 ottobre 1995, è riconosciuto il compenso sostitutivo di coordinamento previsto dalle disposizioni di legge o dagli accordi sindacali recepiti dall'Amministrazione regionale.

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Art. 27
Norme in materia di edilizia abitativa  

1. L'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1995, n. 25, è sostituito dal seguente:

"Art. 3 -

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, può essere concessa anche sulla base di formale dichiarazione con cui l'Istituto mutuante attesta l'ammontare dei contributi ad esso spettanti in relazione ai mutui agevolati accordati ai beneficiari".

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare con proprie risorse le somme assegnate ai comuni per il finanziamento degli interventi ricompresi nel programma di edilizia agevolata 1992-95. Le relative spese fanno carico sullo stanziamento iscritto al capitolo 08109 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici, mediante la procedura di trasferimento prevista all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32, è aggiunto il seguente:

"3 bis. I comuni definiscono le procedure concorsuali di cui al comma 1 ed individuano i soggetti attuatori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del provvedimento regionale di localizzazione degli interventi. Decorso inutilmente il suddetto termine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8, della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modifiche e integrazioni.".

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Art. 28
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 180.000.000 per l'anno 2000.

2. Nel bilancio della Regione sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

08 -  LAVORI PUBBLICI

Cap. 08109 -

Somme da versare al fondo per l'edilizia economica e popolare di cui alla L.R. 18 aprile 1975, n. 22 e per un programma straordinario integrativo per il biennio 1984-85 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (art. 15, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 6, L.R. 31 dicembre 1984, n. 36, artt. 23 e 25, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 22, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, artt. 29 e 31, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 18, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 6, L.R. 13 aprile 1990, n. 6, art. 22, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 39, commi 4, 5 e 10, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 14, commi 2 e 4, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 4, comma 1, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 e art. 9, comma 2, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1)

2000      lire       180.000.000

In aumento

02 - AFFARI GENERALI

Cap. 02016 -

Stipendi, paghe e indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R.17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. 1° giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26, L.R. 26 agosto 1988, n. 32, L.R. 24 ottobre 1988, n. 35 e L.R. 2 giugno 1994, n. 26) (spesa obbligatoria)

2000      lire         30.000.000

Cap. 02016/01

Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi a stipendi, paghe e indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. 1° giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26, L.R. 26 agosto 1988, n. 32 e L.R. 24 ottobre 1988, n. 35) (spesa obbligatoria)

2000    lire         150.000.000

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