CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 26

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, 
PITTALIS

il 23 dicembre 1999

Interventi a favore dei settori del turismo, dell'artigianato e del commercio


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'interruzione del regime di aiuti regolati dalle leggi di seguito indicate, che si riferiscono a comparti fondamentali per lo sviluppo socio-economico dell'intera Regione, quali il turismo, l'artigianato ed il commercio determinerebbe per un verso l'irreversibile collasso dell'intero tessuto delle attività produttive artigiane e commerciali e, per un altro verso, l'impossibilità di fornire adeguato riscontro alla crescente domanda imprenditoriale giovanile in un momento storico nel quale la Sardegna sconta irrisolti problemi di diffusa disoccupazione o sottoccupazione.

Per tali motivi le modifiche normative delle leggi in argomento si rendono necessarie ed urgenti per garantire continuità al sistema produttivo regionale dei settori del turismo, artigianato e commercio. La presente proposta adegua la procedente normativa agli obblighi comunitari, con particolare menzione agli art. 92 e 93 del Trattato.

Oggetto del presente disegno di legge collegato è l'attuazione della deli­berazione della Giunta Regionale n. 35/1 del 30.7.1999 (Unione Europea, artt. 92 e 93 del Trattato - aiuti di competenza della Regione autonoma della Sardegna), che comporta modifiche alle seguenti leggi:

- L.R. 21.04.1955, n. 7, art. 1, lett. c);

- L.R. 07.06.1984, n. 28, art. 9;

- L.R. 30.04.1991, n. 13, art. 42;

- L.R. 28.04.1992, n. 6, art. 48;

- L.R. 31.10.1991, n. 35, artt. 49, 50, 52, 55, 57, 58, 59 ;

- L.R. 31.10.1991, n. 35, artt. 39, 40, 61;

- L.R. 04.06.1988, n. 11, art. 63;

- L.R. 31.05.1984, n. 26, art. 53;

- L.R. 21.06.1950, n. 16 ;

- L.R. 31.10.1991, n. 35, art. 60

 

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Interventi a favore della imprenditoria giovanile e femminile nel settore del turismo

1. La Regione, al fine di promuovere l'imprenditorialità tra i giovani, nei settori del turismo e dell'allestimento di impianti e attrezzature per il tempo libero, concede contributi in conto capitale e/o in conto interessi fino al 60 per cento delle spese previste in progetto e ritenute ammissibili, alle società e cooperative giovanili, costituite in prevalenza da giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni, le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi e non siano comunque inferiori al 60 per cento. La quota di altri soggetti non potrà comunque essere superiore al 40 per cento. Il numero dei componenti all'interno delle compagini societarie non può essere inferiore a tre.

2. Al fine di attuare il principio delle pari opportunità i benefici di cui al comma 1 sono concessi, con le medesime modalità, a singole imprenditrici, a società e cooperative costituite in prevalenza da donne che avviino nuove attività d'impresa.
Nel caso di iniziative singole il contributo in conto capitale e/o in conto interessi non potrà comunque superare il 40 per cento delle spese previste in progetto e ritenute ammissibili.

3. La concessione delle agevolazioni è disposta sulla base di uno studio di fattibilità che illustri le condizioni tecnico-economiche produttive della nuova iniziativa rispetto al mercato di riferimento.

4. L'erogazione del contributo avviene anticipatamente per il 50 per cento, il 30 per cento alla realizzazione di metà dell'opera, il restante 20 per cento a completamento dell'investimento.

5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono incompatibili con analoghe agevolazioni previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale.

6. L'istruttoria delle pratiche, affidata mediante bando pubblico ad istituti di credito e alla finanziaria regionale SFIRS S.p.A., dovrà essere conclusa entro 90 giorni dalla data di completamento, mentre l'erogazione delle provvidenze dovrà avvenire, con atto dell'Assessorato competente, entro 60 giorni dalla conclusione dell'istruttoria.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo saranno disciplinate, con apposite direttive adottate dalla Giunta regionale, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.

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Art. 2
Interventi per l'artigianato e per la creazione di reti di servizio altamente innovativo

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi in conto esercizio ed in conto capitale ad imprese singole, consorzi di imprese e società consortili costituiti ai sensi dell'art. 6 della Legge 5 agosto 1985, n. 443.

2. I contributi devono essere utilizzati:

a) per favorire le imprese artigiane associate nell'alfabetizzazione informatica, nell'innovazione di prodotti, nella progettazione computerizzata, nel commercio elettronico, nel controllo di qualità del prodotto, nell'efficiente organizzazione amministrativa e nel controllo di gestione;

b) per favorire lo sviluppo di una rete di servizi altamente innovativi finalizzati alla crescita e alla qualificazione delle imprese;

c) per la gestione dei centri di elaborazione dati operanti presso le sedi consortili.

3. La richiesta dei contributi deve essere corredata da un programma operativo e finanziario annuale nel quale deve essere specificata la distribuzione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c).

4. La misura del contributo è pari al 60 per cento della spesa ammissibile e rendicontata. L'ammontare degli aiuti alle imprese singole ed associate deve essere comunque contenuto entro i limiti previsti dalle normative comunitarie "de minimis".

5. I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri interventi di carattere pubblico.

6. In presenza di disponibilità finanziarie inferiori alle richieste dei contributi formulate annualmente, l'Amministrazione Regionale provvederà ad una eguale ripartizione delle risorse tra i soggetti ammessi all'intervento.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un'anticipazione del contributo concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del fondo.

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Art. 3
Interventi a favore delle imprese commerciali

1. Le misure previste dagli articoli 49, 50, 52, 55, 57, 58, 59 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, non possono essere superiori all'equivalente sovvenzione netta ed in ogni caso dovranno essere sempre contenute ed adeguate "de minimis" così come individuato dal testo della comunicazione n. 96/C 68/06 della Commissione relativa agli aiuti "de minimis" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 6.3.1996 n. C 68/9.

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Art. 4
Interventi vari in materia di commercio

1. La misura delle agevolazioni previste dagli articoli 39,40 e 61 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, deve essere sempre contenuta ed adeguata al "de minimis" così come individuato dal testo della comunicazione n. 96/C 68/06 della Commissione relativa agli aiuti "de minimis pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea del 6 marzo 1996, n. C68/9.

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Art. 5
Interventi a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi

1. I contributi previsti dall'articolo 63 della  legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, devono essere a destinazione d'uso vincolato all'incremento del fondo di garanzia dei consorzi beneficiari. Non possono quindi essere utilizzati in alcun caso per spese di funzionamento ed i consorzi beneficiari non possono rivestire la qualifica giuridica di impresa e devono avere scopi mutualistici,  senza fine di lucro, con evidenziato nello Statuto consortile che non sussiste la possibilità di distribuzione di utili o riserve anche in caso di scioglimento.

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Art. 6
Concorsi interessi prestiti nei settori del commercio, dei servizi, del turismo, dell'artigianato

1. Le misure delle agevolazioni previste dall'articolo 53 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, come modificate ed integrate dalla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono ridotte da 5 a 3 punti. Dette agevolazioni non possono in alcun caso essere superiori all'equivalente sovvenzione netta e devono essere contenute ed adeguate al "de minimis" così come individuato dal testo della comunicazione della Commissione n. 96/C 68/06, relativa agli aiuti "de minimis", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 6 marzo 1996, n. C68/9.
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Art. 7
Contributi per fiere, mostre e per promozioni commerciali

1. La misura delle agevolazioni previste dalla legge regionale 21 giugno 1950, n. 16 e dall'articolo 60 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35 non può in alcun caso superare il "de minimis" così come individuato dal testo della comunicazione della Commissione n. 96/C 68/06, relativa agli aiuti "de minimis", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 6 marzo 1996, n. C68/9.

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Art. 8
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 23.800.000.000 per l'anno finanziario 2000 e in lire 24.000.000.000 per l'anno 2001 ed in lire 14.000.000.000 per gli anni successivi e fanno carico ai sottoindicati capitoli del bilancio della Regione per gli stessi anni ed a quelli corrispondenti dei bilanci degli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03017

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 39, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37 e art. 4 della legge finanziaria)

2000 lire 23.800.000.000  

2001 lire 24.000.000.000

2002 lire 14.000.000.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella B allegata alla legge finanziaria

In aumento

07 - TURISMO

Cap. 07030

(N.I.) 2.1.2.4.3.3.10.23 (02.03)

Contributi in conto esercizio ed in conto capitale ad imprese, loro consorzi e società consortili artigiane (art. 2 della presente legge)

2000     lire   10.000.000.000

2001     lire   10.000.000.000

2002     lire     7.000.000.000

Cap. 07065

(N.I.) 2.1.2.4.3.3.10.23 (02.09)

Contributi in conto capitale ed in conto interessi a società e cooperative giovanili ed a singole imprenditrici (art. 1 della presente legge)

2000    lire    13.800.000.000

2001    lire    14.000.000.000  

2002    lire      7.000.000.000

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