CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 25

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, PITTALIS di concerto con l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, LURIDIANA

il 23 dicembre 1999

Promozione e sviluppo della cooperazione sociale
e interventi a favore dell'imprenditoria giovanile per la produzione di beni e servizi


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale), in attuazione e recepimento della Legge n. 381 del 1991 - norma quadro nazionale sulla cooperazione sociale - prevede nelle sue articolazioni non solo l'attivazione di alcuni strumenti di definizione del quadro complessivo del fenomeno cooperativistico espressamente indirizzato al sociale, ma anche diversi ed importanti interventi di sostegno economico, mediante incentivi, contributi e finanziamenti.

La Commissione regionale per la cooperazione sociale di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 16 del 1997, dopo aver dato corso a quelli che sono gli aspetti normativi di carattere generale (Albo regionale, schemi di convenzione-tipo) ha da diverso tempo e per alcune sedute esaminato il titolo IV della legge inerente gli incentivi.

Dall'analisi è emersa la sostanziale inapplicabilità dell'articolo 17, per la sua confusa articolazione e non chiara esposizione dei sistemi stessi di intervento ed infine per la sua contraddittorietà, in quanto limita di fatto l'accesso ai benefici alle cooperative costituitesi da non più di tre anni alla data di entrata in vigore della legge regionale medesima. Effettuate queste considerazioni ed analizzato inoltre il regime eventualmente applicabile, e verificato che lo stesso, anche perché non notificato alla Unione Europea, sarebbe fuori parametro, e quindi non compatibile con i regimi di aiuti a finalità regionale come definito dalla stessa Comunità, in quanto falserebbe di fatto anche la concorrenza interna favorendo alcuni soggetti e discriminandone altri ed al fine di ricondurre ai parametri comunitari la norma, si è ritenuto di proporre la formulazione della disciplina contenuta nella presente iniziativa legislativa.

Rimane comunque il fatto che i restanti articoli inerenti i regimi di aiuto, essendo tutti al di sotto del cosiddetto "deminimis", sono applicabili e la stessa Commissione regionale ha recentemente provveduto ad adottare una prima bozza di direttive, da sottoporre successivamente all'attenzione della Giunta regionale per l'adozione della relativa deliberazione.

Pertanto con l'approvazione dell'allegato articolo si darebbe completa attuazione a tutto il corpo degli incentivi previsto dalla legge regionale n. 16 del 1997.

Il regime medesimo però troverebbe la sua applicazione solo dopo essere stato notificato ed approvato dalla Commissione Europea, ed in questo caso verrebbe sanata anche la carenza iniziale.

La formulazione dell'articolo 2 è stata proposta per sostituire l'analogo articolo della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, recante provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione, in quanto detta legge non è stata notificata all'Unione Europea e pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2000 non può dispiegare effetti

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Contributi per l'avviamento ed il consolidamento

1. Alle cooperative sociali che presentino progetti finalizzati all'attività di avvio o di consolidamento della propria struttura operativa sono concesse le seguenti provvidenze:

a) un contributo in conto capitale pari al 60 per cento della spesa ammessa ed un mutuo agevolato, a valere sulle leggi vigenti, per la parte non coperta da contributo, per l'acquisto o la realizzazione di strutture, impianti, macchinari, arredi e attrezzature, escluse quelle di cui all'articolo 18 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 16;

b) un contributo per spese effettivamente sostenute e documentate relative ad acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci, brevetti, software, studi e ricerche per nuovi prodotti, strumenti ed ausili didattici ed educativi, prestazioni di servizi ricevuti, interessi, sconti ed altri oneri finanziari esclusi gli interessi relativi ai mutui a tasso agevolato.

2. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1 è erogato per il 50 per cento anticipatamente, per il 30 per cento alla realizzazione della metà dei lavori e per il restante 20 per cento a completamento ed a collaudo dei lavori.

3. Il contributo di cui alla lettera b) del comma 1 è concesso per due anni consecutivi nella misura del 75 per cento delle spese ammesse per il primo anno e nella misura del 50 per cento per il secondo anno, entro il limite complessivo di 250 milioni di lire per le cooperative che svolgono l'attività di cui all'articolo 1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991, n. 381, ed entro il limite di 200 milioni all'anno per le cooperative che svolgono l'attività di cui all'articolo 1, lett. b), della medesima legge.

4. Gli incentivi di cui al presente articolo sono cumulabili con analoghe provvidenze nazionali e regionali a condizione della compatibilità dei regimi con le vigenti direttive sugli aiuti di Stato emanati dalla Comunità Europea.

5. Le disposizioni in contrasto col presente articolo sono abrogate.

. .

Art. 2
Interventi a favore della imprenditoria giovanile e femminile per la produzione di beni e servizi

1. La Regione, al fine di promuovere l'imprenditorialità tra i giovani, per la produzione di beni e servizi, concede contributi in conto capitale e/o in conto interessi fino al 60 per cento delle spese previste in progetto e ritenute ammissibili, alle società e cooperative giovanili, costituite in prevalenza da giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni, le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi e non siano comunque inferiori al 60 per cento. La quota di altri soggetti non potrà comunque essere superiore al 40 per cento. Il numero dei componenti all'interno delle compagini societarie non può essere inferiore a tre.

2. Al fine di attuare il principio delle pari opportunità i benefici di cui al comma 1 sono concessi, con le medesime modalità, a singole imprenditrici, a società e cooperative costituite in prevalenza da donne che avviino nuove attività d'impresa. Nel caso di iniziative singole il contributo in conto capitale e/o in conto interessi non potrà comunque superare il 40 per cento delle spese previste in progetto e ritenute ammissibili.

3. La concessione delle agevolazioni è disposta sulla base di uno studio di fattibilità che illustri le condizioni tecnico-economiche produttive della nuova iniziativa rispetto al mercato di riferimento.

4. L'erogazione del contributo avviene anticipatamente per il 50 per cento, il 30 per cento alla realizzazione di metà dell'opera, il restante 20 per cento a completamento dell'investimento.

5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono incompatibili con analoghe agevolazioni previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale.

6. L'istruttoria delle pratiche, affidata mediante bando pubblico ad istituti di credito e alla finanziaria regionale SFIRS S.p.A., deve essere conclusa entro 90 giorni dalla data di completamento, mentre l'erogazione delle provvidenze dovrà avvenire, con atto dell'Assessorato competente, entro 60 giorni dalla conclusione istruttoria.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo saranno disciplinate, con apposite direttive adottate dalla Giunta regionale, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.

. .

Art. 3
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 25.700.000.000 per l'anno 2000, in lire 27.500.000.000 per l'anno 2001 ed in annue lire 21.700.000.000 per gli anni successivi e fanno carico ai sottocitati capitoli del bilancio della regione per gli anni 2000-2002 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

03 - PROGRAMMAZIONE

In diminuzione

Cap. 03017 -

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 39, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37 e art. 4 della legge finanziaria)

2000     lire    25.700.000.000

2001     lire    27.500.000.000

2002      lire   21.700.000.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tab. B) allegata alla legge finanziaria

-In aumento

10 - LAVORO

Cap. 10130 - (Denominazione variata)

Contributi alle cooperative sociali costituite da non oltre tre anni e che presentino progetti finalizzati (articolo 1 della presente legge)

2000     lire      1.500.000.000

2001     lire      1.500.000.000

2002     lire      1.500.000.000

 Cap. 10139 - (N.I.) - (2.1.2.4.3.3.10.02) (02.09)

Contributi in conto capitale ed in conto interessi a società e cooperative giovanili ed a singole imprenditrici (articolo 2 della presente legge)

2000     lire    24.200.000.000

2001     lire    26.000.000.000

2002     lire    20.200.000.000

. .