CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 24/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
PITTALIS
il 23 dicembre 1999Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e disposizioni varie"
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge è essenzialmente finalizzato all'attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
Tale attuazione presuppone che siano intraprese le seguenti iniziative:
1) predisposizione di un disegno di legge di recepimento/attuazione decreto legislativo, mancando alla Regione una legge in proposito;
2) applicazione concreta della Legge 15 febbraio 1974, n. 36 (Legge Galli in materia di risorse idriche) e quindi confronto con gli altri Assessorati che si occupano di risorse idriche, tenuto conto che la programmazione dei fondi strutturali 2000/2006 si basa anche sulla concreta applicazione di questa normativa;
3) predisposizione e attuazione del Piano di tutela delle acque, in attuazione dell'art. 44 del decreto legislativo;
4) attuazione degli schemi del Piano Regionale di Risanamento delle Acque con gli obiettivi del decreto legislativo, nelle more della predisposizione della normativa regionale e del piano di tutela citato;
5) predisposizione, prosecuzione e ottimizzazione dei monitoraggi delle acque;
6) classificazione delle acque;
7) gestione del SINA-SIRA.
In particolare per il rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici ed attività connesse, di cui all'articolo 1, si rende necessaria la disponibilità di L. 600.000.000.
A giustificazione dell'intervento previsto dall'articolo 2, si ricorda che il decreto legislativo, all'art. 44, pone in capo alle Regioni la competenza della redazione del Piano di tutela delle acque, che deve essere adottato e, quindi, approvato non oltre il 31 dicembre 2004, data solo apparentemente lontana.
Considerando, infatti, che il piano di tutela deve contenere, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al citato decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico, e in particolare:
1) i risultati dell'attività conoscitiva;
2) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
3) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
4) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
5) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
6) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
7) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
e considerando inoltre che il Piano di cui si tratta è uno degli strumenti per la completa attuazione di quanto previsto nella Direttiva CEE 271/91, recepita col decreto legislativo sopra citato, e che rappresenta anche l'obiettivo previsto per gli interventi che dovranno essere inseriti nel Quadro Comunitario di sostegno 2000-2006, risulta del tutto evidente che occorre prevedere la predisposizione, l'adozione e l'approvazione del Piano di Tutela in questione il prima possibile e comunque entro i termini di legge.
Pertanto è stato previsto un apposito capitolo per l'effettuazione di spese per la redazione del Piano di tutela delle acque, dotandolo della somma di 300 milioni.
Con riguardo alla previsione dell'articolo 3 si rappresenta che l'esigenza di divulgare le informazioni sullo stato di qualità delle acque dettata dagli articoli 3 e 42 del decreto legislativo e, in particolare, l'esigenza di conoscere ed elaborare i dati relativi ai bacini idrografici e valutarne l'impatto antropico esercitato dai medesimi, in conformità alle indicazioni di cui all'allegato 3, impongono l'elaborazione di programmi di rilevazione dei dati e relativa informatizzazione al fine di un più compiuto esame ed utilizzo degli stessi. E' quindi indispensabile disporre di un sistema informativo e delle necessarie apparecchiature informatiche al fine di disporre dei dati tramite sistemi geografici informatizzati (GIS) disponibili su reti multimediali.
Pertanto è necessaria l'istituzione di un apposito capitolo dotandolo della somma di L. 100.000.000.
La disciplina prevista nell'articolo 4 si giustifica sulla base delle seguenti considerazioni:
con l'emanazione del decreto legislativo in trattazione vengono precostituite le basi per una nuova disciplina regionale incentrata sul superamento della logica della sola fissazione di limiti di accettabilità delle immissioni inquinanti tramite l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici e sull'integrazione della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche.
La normativa regionale preesistente (Decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente 21 gennaio 1997, n. 34 pubblicato sul BURAS 11 febbraio 1997, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni) è, comunque, per le motivazioni di seguito esposte, da ritenersi in buona parte vigente.
Infatti dal combinato disposto degli artt. 62 e 63 si deduce che in linea generale non si intendono abrogate le norme regionali e statali compatibili con il decreto legislativo 152/99 sulle acque.
Ne deriva che la disciplina regionale di settore, emanata in attuazione ed integrazione di alcune delle norme statali espressamente abrogate, è da considerarsi in linea di massima ancora valida per tutte le parti non in contrasto con il suddetto decreto legislativo.
Questo vale, in particolare per quanto riguarda il regime autorizzativo degli scarichi e per il Piano regionale di risanamento delle acque attualmente in vigore e approvato con deliberazione della Giunta Regionale in data 25 maggio 1995, n. 25/80 (Suppl. straord. BURAS n. 40 del 25 novembre 1995).
In attesa dell'adozione del Piano di tutela delle acque di cui al comma 2 dell'art. 44 del decreto legislativo e della relativa disciplina regionale, il citato decreto detta peraltro un regime transitorio, in ordine al quale è necessario affrontare le problematiche inerenti alla precisazione delle competenze, ivi comprese quelle di irrogazione delle sanzioni amministrative.
A tal fine è necessario dettare con urgenza alcuni principi fondamentali di prima attuazione del decreto legislativo che riguardano in particolare l'attivazione delle strutture depurative conformi al Piano regionale di risanamento delle acque e ai nuovi limiti qualitativi indicati nello stesso decreto.
Si ricorda infatti che il decreto legislativo 152/99 prevede limiti e scadenze ben precise inerenti l'adeguamento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione delle pubbliche fognature (reflui urbani) in particolare per gli scarichi in aree sensibili.
Per quanto riguarda le autorizzazioni agli scarichi si precisa che l'art. 45 del decreto legislativo attribuisce alle province e comuni il compito di rilasciare le autorizzazioni agli scarichi.
Risulta pertanto indispensabile ribadire con legge regionale, tali competenze già espresse con il decreto assessoriale 34/97 sopra citato allo scopo di riordinare in capo alle province e ai comuni sia il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, sia le funzioni connesse relative ai controlli, vigilanza, accertamento di illeciti amministrativi, irrogazione delle sanzioni pecuniarie e conseguente contenzioso amministrativo.
In questa prima fase di attuazione del decreto legislativo è indispensabile regolare il trattamento dei rifiuti liquidi negli impianti di depurazione di acque reflue urbane previsto all'art. 36, in particolare per le esigenze urgenti di smaltimento del percolato delle discariche di rifiuti urbani.
Le valutazioni per accettare i rifiuti liquidi, negli impianti di depurazione, riguardano fondamentalmente la capacità di trattamento residuo dell'impianto in funzione dello scarico e del corpo ricettore.
Le Province per gli effetti del D.A. 34/97 sono già competenti a determinare tali valutazioni nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni allo scarico di cui all'art. 3 dello stesso decreto.
Si ritiene che l'autorità che rilascia l'autorizzazione allo scarico dei reflui urbani è sicuramente la più indicata a valutare la capacità di trattamento residuo degli impianti di depurazione e quindi per particolari esigenze, al rilascio delle autorizzazioni allo smaltimento di rifiuti liquidi, di cui al comma 2 del citato articolo, negli impianti di depurazione di pubbliche fognature di seconda categoria che trattano acque reflue urbane, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione e in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 36 del decreto legislativo.
Al fine della predisposizione del Piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo è necessario che le Province proseguano l'aggiornamento dell'esistente catasto degli scarichi di cui al programma NOC del Piano triennale della tutela ambientale 1989-91.
L'art. 26 del decreto legislativo 152/99 dispone che la Regione adotti norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate; l'art. 25 al comma 1 prescrive ai gestori o utilizzatori della risorsa idrica di adottare le misure necessarie per l'eliminazione degli sprechi e la riduzione dei consumi e per incrementare il ricircolo e il riutilizzo.
Considerato che l'argomento, nel caso della Regione Sardegna è di estrema rilevanza, sia per la carenza della risorsa acqua, sia per la necessità di indicare norme tecniche allo scopo di regolamentare le modalità di funzionamento di alcuni sistemi di riutilizzo di acque depurate già realizzati, nel transitorio, in attesa della definizione delle norme tecniche di cui al comma 2 dell'art. 26 del decreto legislativo e dell'emanazione della citata disciplina regionale, è indispensabile definire il reimpiego delle acque reflue per scopi irrigui non come scarico ma come restituzione di acque in ambiente, complementare e alternativo allo scarico in corpo idrico superficiale.
Passando ad altri settori d'attività si precisa che l'articolo 5 contiene una estensione del contenuto dell'intervento previsto dall'articolo 59 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di risarcimento danni provocati dalla fauna selvatica.
Infatti con diverse pronunce del giudice ordinario, l'Amministrazione Regionale è stata condannata a risarcire i danni causati dalla fauna selvatica, in particolare dai cinghiali, agli automezzi danneggiati.
Tali sentenze non hanno al momento avuto soddisfazione per la mancata previsione di una norma sostanziale della L.R. 23/98.
Per corrispondere i danni riconosciuti dalla Autorità giudiziaria si rende necessario prevedere apposita autorizzazione di spesa, peraltro già sollecitata dal Servizio Legale della Presidenza con contestuale modifica della norma sostanziale in applicazione.
Quanto all'articolo 6, esso è finalizzato ad istituire un apposito strumento, una sorta di fondo di solidarietà nel settore della pesca al pari di analoghi strumenti rinvenibili nella legislazione nazionale in materia di pesca ed agricoltura al fine di consentire un indispensabile supporto stante la copiosa casistica di episodi di inquinamento ed eutrofizzazione in ambienti lagunari e marino costieri, scongiurando gli effetti negativi determinanti, talvolta, la perdita totale di produzioni con conseguenti crisi delle aziende operanti nel settore.
Tale misura è già stata approvata dal Consiglio Regionale nell'ambito del disegno di legge n. 148 rinviato dal Governo.
Infine l'articolo 7 contiene la riformulazione di un articolo sostitutivo di quello della Legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 - recante provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione - finalizzato ad interventi a favore dell'imprenditoria giovanile e femminile nei settori dell'acquacoltura e della pesca in quanto detta legge non è stata notificata all'Unione Europea e pertanto, a decorrere dall'1.1.2000 non può dispiegare effetti.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTAZIONE PRODUTTIVA BONIFICA - ACQUACOLTURA - CACCIA E PESCA - PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA - ALIMENTAZIONE - TUTELA DELL'AMBIENTE - FORESTAZIONE AMBIENTALE - RECUPERO AMBIENTALE - PARCHI E RISERVE NATURALI - DIFESA DEL SUOLO
composta dai Consiglieri
ONNIS, Presidente - SANNA Alberto, Vice Presidente - RASSU, Segretario - ORTU, Segretario - CORONA - DEMONTIS - DEMURU - FRAU, relatore - GIAGU- MANCA - MARROCU - PIANA - TUNIS Marco Fabrizio
Pervenuta il 2 giugno 2000
La Quinta Commissione permanente, nella seduta del 30 maggio 2000, ha approvato il testo unificato della proposta di legge n. 8 "Interventi straordinari a favore dei pescatori dello stagno di Cabras per gli eventi calamitosi del giugno 1999" e del disegno di legge n. 24 "Attuazione in Sardegna del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernete il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/ 676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" e disposizioni varie".
La Commissione ha stralciato dal testo unificato l'articolo 7, concernente interventi a favore dell'imprenditoria giovanile e femminile nel settore della pesca e dell'acquacoltura, del disegno di legge n. 24; tale articolo sarà portato all'esame dell'Assemblea in un provvedimento autonomo. La scelta della Commissione deriva dalla necessità di arrivare in tempi brevi all'entrata in vigore del testo unificato. La procedura di approvazione del testo unificato, infatti, sarebbe stata rallentata dalla presenza dell'articolo 7 che non è stato notificato alla Commissione Europea, così come previsto dalla normativa europea e regionale.
La Commissione, in attuazione dell'articolo 45 del Regolamento interno ha richiesto il parere delle Commissioni Prima (ordinamento della Regione), Seconda (politiche comunitarie), Terza (bilancio); le Commissioni Prima e Terza hanno espresso il loro parere, mentre la Seconda Commissione ha lasciato decorrere il termine previsto dal Regolamento senza esprimere il richiesto parere. La Commissione ha accolto il parere della Commissione bilancio, consistente essenzialmente in una modifica di carattere tecnico che non altera l'impostazione della copertura finanziaria individuata dalla Commissione di merito. La Prima Commissione ha espresso un articolato parere su vari punti del testo unificato, comprendente sia osservazioni di merito, sia osservazioni formali. La Quinta Commissione ha accolto le osservazioni di carattere formale respingendo quelle di merito, sulle quali eventualmente potrà aprirsi un dibattito in sede di esame del testo unificato da parte dell'Assemblea.
Il testo unificato comprende una serie di interventi nel campo ambientale.
Gli articoli 1 e 2 contengono le norme relative all'attuazione in Sardegna del decreto legislativo n. 152 del 1999. In particolare l'articolo 1 individua una serie di competenze dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, istituisce un Centro di documentazione per l'accatastamento dei dati sulle caratteristiche dei bacini idrografici e il Catasto regionale degli scarichi, costituito dal coordinamento dei Catasti provinciali degli scarichi. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo è stata autorizzata la spesa di 900.000.000 di lire per l'anno 2000. L'articolo 2 disciplina le modalità di approvazione del Piano di tutela delle acque, prevede l'obbligo di realizzazione ed attivazione degli schemi fognari-depurativi previsti nel Piano Regionale di risanamento delle acque e individua i soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi e allo svolgimento delle funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di scarichi, nonché quelle relative alla vigilanza tecnico-amministrativa, di accertamento di illeciti amministrativi e dell'irrogazione delle conseguenti sanzioni pecuniarie. Lo stesso articolo prevede che le Province curino la tenuta del catasto provinciale degli scarichi e la trasmissione dei dati alla Regione. Le norme contenute nel testo unificato non comportano la piena attuazione in Sardegna della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 152 del 1999, pertanto è opportuno che la Giunta regionale sottoponga al Consiglio un disegno di legge per l'integrale recepimento del citato decreto.
L'articolo 3 prevede, in attuazione della normativa statale, l'istituzione della Sezione regionale del Catasto dei rifiuti; per l'attuazione di questo articolo è stata prevista una spesa di 100.000.000 nell'anno 2000.
L'articolo 4 prevede una modifica all'articolo 1 legge regionale 21 settembre 1993, n. 46, al fine di prevedere la concessione alle Province, oltre che ai Comuni, di contributi per la realizzazione di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di aree interessate da smaltimento incontrollato di rifiuti. Per la realizzazione di tali interventi è stata prevista una spesa di lire 1.000.000.000 nell'anno 2001.
Gli articoli 5 e 7 autorizzano la spesa, negli anni 2000 e 2001, di risorse finanziarie destinate alla realizzazione di impianti di depurazione e per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano regionale di smaltimento dei rifiuti.
L'articolo 6 agevola la realizzazione di opere pubbliche previste dal Piano regionale per lo smaltimento di rifiuti.
L'articolo 8 prevede alcune modifiche alla legge regionale n. 23 del 1998 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna". In particolare l'articolo modifica la norma relativa al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica; prevede, in analogia a quanto previsto dalla legge finanziaria regionale per la tassa di rinnovo annuale per l'esercizio dell'attività venatoria, che in attesa dell'attuazione del Piano regionale faunistico non sia richiesto il pagamento della tassa per il rilascio dell'abilitazione venatoria, ma che venga pagato solo il contributo di partecipazione previsto dalla lettera d) dell'articolo 22 della legge regionale n. 32 del 1978; sopprime il divieto per gli appartenenti agli organi di vigilanza in materia di esercizio dell'attività venatoria di praticare tale attività nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni; l'articolo inoltre fa rivivere il comma 1 dell'articolo 80 della legge regionale 23 del 1998, comma abrogato, per mero errore, dalla recente legge finanziaria.
L'articolo 9 prevede la possibilità per l'Amministrazione regionale di concedere indennizzi a favore degli operatori della pesca e dell'acquacoltura che abbiano subìto danni alle strutture o alle produzioni in conseguenza di calamità naturali. Si tratta di una norma, attesa da anni dai pescatori, che permetterà di intervenire in situazioni che hanno comportato momenti di particolare difficoltà a larghi strati degli operatori del settore. Poiché negli anni passati si sono verificati casi di calamità naturali, che hanno comportato notevoli danni alle imprese di pesca ed acquacoltura per i quali non è stato possibile un intervento da parte della Regione a causa della mancanza di una norma specifica, l'articolo prevede la concessione degli indennizzi anche per gli eventi verificati negli anni 1997, 1998 e 1999. L'articolo era inserito nella legge regionale di disciplina generale dell'attività di pesca, rinviata dal Governo nella precedente legislatura, sulla quale non sono stati mossi rilievi da parte della Commissione europea, pertanto la Commissione ha ritenuto che tale norma possa essere legittimamente approvata e attuata dalla Regione senza una ulteriore notifica alla Commissione Europea.
L'articolo 10 prevede l'adozione, da parte della Amministrazione regionale, di un piano di recupero ambientale e di rilancio produttivo dello stagno di Cabras; disciplina la procedura per l'adozione del piano e prevede la possibilità che l'Amministrazione regionale provveda all'attuazione dello stesso anche attraverso la delega degli interventi contenuti nel piano a favore del titolare della concessione di pesca nello stagno, della Provincia di Oristano, dei Comuni di Cabras, Riola e Nurachi, dell'Azienda USL n. 5 e del Consorzio di bonifica di Oristano. L'articolo prevede che agli operatori della pesca, che operano nello stagno di Cabras, danneggiati dalla eccezionale morìa di pesci del giugno del 1999, siano concesse le provvidenze previste dall'articolo 9. Per l'attuazione degli interventi previsti nell'articolo è prevista una spesa complessiva di lire 5 miliardi nel 2000, di lire 6 miliardi nel 2001 e di lire 6 miliardi nel 2002.
L'articolo 11 prevede la spesa di lire 180 milioni di lire nell'anno 2000 per la gestione dell'attività di monitoraggio dei siti di interesse comunitario previsti dalla direttiva "Habitat". L'attività prevista nell'articolo permetterà alla Regione di assicurare un adeguato controllo, così come richiesto dalla Commissione Europea sullo stato dei siti di particolare interesse ambientale proposti dalla Regione per l'inserimento nella rete di siti di importanza comunitaria denominata "Natura 2000".
L'articolo 12 stanzia le somme necessarie per la gestione degli impianti di telerilevamento per la difesa dei boschi dagli incendi e per la gestione della rete radio regionale.
L'articolo 13 autorizza la spesa delle somme necessarie alla predisposizione di una pianificazione tecnica che preveda indagini e monitoraggi dei fenomeni trofici e della produzione ittica regionale , nonché interventi strutturali necessari nei laghi salsi della regione.
L'articolo 14 autorizza la spesa di lire 2.500.000.000 nell'anno 2000 per la realizzazione di interventi di risanamento nel compendio ittico di Avalè Su Petrosu e per il pagamento dei connessi oneri derivanti dalle operazioni di espropriazione.
L'articolo 15 permette lo slittamento al 31 dicembre 2000 della impegnabilità dei fondi assegnati agli enti interessati per interventi infrastrutturali ambientali e lo slittamento al 31 gennaio 2001 della restituzione delle somme non utilizzate a tale data. Lo slittamento è motivato dal fatto, che, per le opere a valenza ambientale, l'iter di approvazione dei progetti, nelle varie fasi previste dalla normativa vigente sulle opere pubbliche e da quella sulla valutazione di impatto ambientale, è molto lungo per cui non è possibile rispettare i termini di impegnabilità dei normali finanziamenti regionali come disciplinati dagli articoli 4 e 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.
L'articolo 16 prevede uno snellimento della procedura di approvazione dei Contratti di programmi relativi all'attuazione del Piano di disinquinamento del Sulcis-Iglesiente. Con l'articolo 16, in attuazione del decreto legislativo 112 del 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" viene soppressa, per i Contratti di programma sopra indicati, la necessità della firma dei Ministeri presenti nel Comitato di Coordinamento.
In conclusione si può affermare che il testo unificato contiene un insieme di norme necessarie per una efficace azione a tutela dell'ambiente e degli operatori economici che vivono a diretto contatto dell'ambiente, pertanto la Commissione auspica una rapida approvazione del testo da parte dell'Assemblea.
La Prima Commissione, nella seduta del 10 maggio 2000, ha espresso il proprio parere di competenza.
La Seconda Commissione non ha espresso il proprio parere di competenza nei termini previsti dall'articolo 44 del Regolamento.
La Commissione finanze, nella seduta del 4 maggio 2000, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio l'onorevole La Spisa.
Nota: Il testo del disegno di legge N. 24 è unificato con il testo della proposta di legge N. 8
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Titolo: Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" e disposizioni varie. | ||
Art. 1 1. Per il rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici e la relativa classificazione delle acque, per il censimento delle opere di acquedotto, fognature e depurazione, informatizzazione dati e informazione e per la predisposizione della normativa di settore in attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è autorizzata, nell'anno 2000, la spesa di lire 600.000.000 (cap. 05014-33). |
Art. 1 1. L'Assessorato della difesa dell'ambiente provvede a: a) elaborare programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche dei bacini idrografici e a valutare l'impatto antropico esercitato sui medesimi; b) elaborare programmi per la conoscenza e verifica dello stato quantitativo e per il monitoraggio e la classificazione dello stato qualitativo delle acque dei corpi idrici superficiali e sotterranei all'interno di ciascun bacino idrografico; c) elaborare programmi per l'individuazione degli obbiettivi di qualità per specifica destinazione mediante l'individuazione dei corpi idrici idonei ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi; d) elaborare il Piano di tutela delle acque; e) effettuare la ricognizione delle opere di acquedotto, fognature e depurazione.
2. È istituito, presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente, il Centro di documentazione per l'accatastamento dei dati sulle caratteristiche dei bacini idrografici e la loro relativa elaborazione, gestione e diffusione. 3. È istituito, presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente, il Catasto regionale degli scarichi, costituito dal coordinamento dei catasti provinciali degli scarichi. 4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 900.000.000 (cap. 05014-33). | |
Art. 2 1. Per la redazione e l'aggiornamento del Piano di tutela delle acque, in attuazione del disposto dell'art. 44 del decreto legislativo n. 152 del 1999, è autorizzata, nell'anno 2000, la spesa di lire 300.000.000 (cap. 05014-34). |
Art. 2 1. Nelle more della redazione del Piano di tutela di cui all'articolo 44 del d.lgs 152/1999, da approvarsi con delibera della Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, devono essere attivati gli schemi fognario-depurativi già realizzati in conformità al vigente Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA), così come definito dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni ed integrazioni. Devono, altresì, essere realizzati e attivati gli schemi fognario-depurativi previsti nel citato PRRA, salvo l'adozione di soluzioni tecniche alternative ecologicamente compatibili ed economicamente più vantaggiose, secondo i criteri previsti dal citato d.lgs 152/99. Fatte salve le sanzioni penali previste dal d.lgs 152/99, in caso di accertata inadempienza a quanto previsto dal presente comma, nei confronti dei titolari degli scarichi di acque reflue urbane si applicano le sanzioni amministrative di cui al titolo V del citato d.lgs 152/99 secondo le fattispecie ed i criteri ivi stabiliti. 2. Le Province sono competenti: a) al rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane e industriali recapitanti nelle acque sotterranee, nel sottosuolo, sul suolo e nei corpi idrici superficiali; b) a svolgere funzioni riguardanti il controllo sull'osservanza delle disposizioni sugli scarichi di cui alla lettera a) nonché le funzioni connesse e strumentali, quali sono le attività istruttorie, di vigilanza tecnico-amministrativa, di accertamento di illeciti amministrativi, di irrogazione delle sanzioni pecuniarie e del conseguente contenzioso amministrativo; c) a svolgere le funzioni di cui alla lettera b) relativamente al riutilizzo di reflui depurati di cui al comma 8 del presente articolo. 3. I Comuni sono competenti: a) al rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche recapitanti nelle acque sotterranee, nel sottosuolo, sul suolo e nei corpi idrici superficiali; b) a svolgere funzioni riguardanti il controllo sull'osservanza delle disposizioni sugli scarichi di acque reflue domestiche di cui alla lettera a) nonché le funzioni connesse e strumentali, quali sono le attività istruttorie, di vigilanza tecnico- amministrativa, di accertamento di illeciti amministrativi, di irrogazione delle sanzioni pecuniarie e del conseguente contenzioso amministrativo. 4. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, ove costituito, ovvero i Comuni, Unioni di Comuni, Consorzi Intercomunali, Comunità Montane e Consorzi Industriali sono competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle pubbliche fognature. 5. Le Province sono competenti a svolgere funzioni riguardanti il controllo sull'osservanza delle disposizioni sugli scarichi in pubblica fognatura nonché le funzioni connesse e strumentali, quali sono le attività istruttorie di vigilanza tecnico-amministrativa, di accertamento di illeciti amministrativi, di irrogazione delle sanzioni pecuniarie e del conseguente contenzioso amministrativo. 6. In deroga al divieto previsto al comma 1 dell'articolo 36 del d.lgs 152/99 le Province sono competenti, per particolari esigenze, al rilascio delle autorizzazioni allo smaltimento di rifiuti liquidi, di cui al comma 2 del citato articolo, negli impianti di depurazione che trattano acque reflue urbane. La predetta autorizzazione comprende l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento di cui all'articolo 28 del d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22. 7. Ai fini dell'acquisizione dei dati per la predisposizione del Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del d.lgs 152/99 e ai sensi del punto 1.2 lettera b) dell'allegato 3 del medesimo d.lgs, le Province curano la tenuta del catasto provinciale degli scarichi nei corpi idrici e il trasferimento dei dati al Catasto regionale degli scarichi di cui all'articolo 1, secondo le modalità previste con apposita direttiva dell'Assessorato della difesa dell'ambiente. Gli Enti di cui al comma 4 del presente articolo trasmettono le autorizzazioni agli scarichi rilasciate alla Provincia territorialmente competente. 8. Il riutilizzo ai fini irrigui o produttivi delle acque reflue urbane, industriali e domestiche, previo adeguato trattamento, è da intendersi, ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs 152/99, come risorsa idrica non convenzionale restituita in ambiente o in ciclo produttivo, complementare allo scarico in corpo idrico superficiale, soggetto a preventiva comunicazione alle Province, con modalità di utilizzo secondo apposita direttiva emanata dall'Assessorato della difesa dell'ambiente. La mancata preventiva comunicazione, l'inosservanza delle modalità e siti di utilizzo, dei limiti di accettabilità e delle prescrizioni stabiliti nella direttiva citata, sono perseguiti con sanzioni amministrative da lire 2 milioni a 10 milioni. 9. Al fine di consentire alla Regione la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e di trasmettere all'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del d.lgs 152/99 nonché quelle prescritte dalla disciplina comunitaria, le Province, i Comuni e gli Enti titolari di strutture acquedottistiche, fognarie e depurative e/o di sistemi di monitoraggio sulla qualità delle acque sono tenuti a trasmettere all'Assessorato della difesa dell'ambiente i relativi dati. 10. L'Assessorato della difesa dell'ambiente provvederà ad emanare, nel transitorio, direttive tecniche, da approvarsi con delibera della Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, in merito all'applicazione del d.lgs 152/99 in relazione alla disciplina regionale vigente e agli argomenti trattati nei commi precedenti. | |
Art. 3 1. Per l'istituzione ed il funzionamento di un Centro di documentazione per l'accatastamento dei dati sulle caratteristiche dei bacini idrografici e la loro relativa elaborazione, gestione e diffusione, in attuazione degli articoli 3, comma 7, e 42, allegato 3, del decreto legislativo n. 152 del 1999, è autorizzato, per l'anno 2000, lo stanziamento di lire 100.000.000 (cap. 05014-35). |
Art. 3 1. In attuazione dell'articolo 11 del d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e del Decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372, è istituita presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente la Sezione regionale del Catasto dei rifiuti. Per l'istituzione e il funzionamento della stessa è autorizzata la spesa per l'anno 2000 di lire 100.000.000 (cap. 05014-34 - N.I.).
| |
Art. 4 1. In attesa dell'adozione del Piano di tutela delle acque e della relativa legge regionale previsti dal decreto legislativo n. 152 del 1999, si dispone quanto segue. 2. Nelle more della redazione del suddetto Piano di tutela di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 152 del 1999, devono essere attivati gli schemi fognario - depurativi già realizzati in conformità al vigente Piano regionale di risanamento delle acque (PRRA), così come definito dall'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni. Devono altresì essere realizzati e attivati gli schemi fognario - depurativi previsti nel citato PRRA, salvo l'adozione di soluzioni tecniche alternative ecologicamente compatibili ed economicamente più vantaggiose secondo i criteri previsti dal citato decreto legislativo n. 152 del 1999. In caso di accertata inadempienza a quanto previsto dal presente comma, nei confronti dei titolari degli scarichi si applicano le sanzioni previste al titolo V del decreto legislativo medesimo secondo le fattispecie ed i criteri ivi stabiliti. 3. Le Province ed i Comuni nell'ambito delle proprie competenze rilasciano le autorizzazioni agli scarichi dei reflui ai sensi dell'articolo 45, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 1999 nel rispetto della disciplina regionale vigente e delle disposizioni emanate in materia dalla stesso decreto legislativo. Le province ed i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, svolgono inoltre le funzioni riguardanti il controllo sull'osservanza delle disposizioni sugli scarichi idrici, nonché le funzioni connesse e/o strumentali, quali sono le attività istruttorie, di vigilanza tecnico - amministrativa, di accertamento di illeciti amministrativi, di irrogazione delle sanzioni pecuniarie e del conseguente contenzioso amministrativo. Le Province svolgono, altresì, le medesime predette funzioni in ordine al controllo sull'osservanza delle disposizioni relative al riutilizzo dei reflui depurati di cui al successivo comma 6. 4. Ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 152 del 1999 le Province sono inoltre competenti per particolari esigenze, in deroga al divieto previsto al comma 1 dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo al rilascio delle autorizzazioni allo smaltimento di rifiuti liquidi, di cui al comma 2 del citato articolo, negli impianti di depurazione che trattano acque reflue urbane. 5. Ai fini dell'acquisizione dei dati per la predisposizione del Piano di tutela della acque di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e ai sensi del punto 1.2 lett. b) dell'allegato 3 del medesimo decreto, le Province curano la tenuta e l'aggiornamento del catasto provinciale degli scarichi dei corpi idrici con l'aggiornamento contestuale del catasto regionale degli scarichi istituito presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. 6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo delle acque reflue urbane e domestiche ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il riuso delle acque a scopo irriguo è da intendersi come restituzione di acque in ambiente, complementare allo scarico in corpo idrico superficiale e non come scarico, soggetto a preventiva comunicazione alle Province e modalità di utilizzo secondo apposita direttiva emanata dall'Assessorato della difesa dell'ambiente. La mancata preventiva comunicazione, l'inosservanza delle modalità e siti di utilizzo, dei limiti di accettabilità e delle prescrizioni stabiliti nella direttiva citata, saranno perseguiti con sanzioni amministrative da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. 7. L'Assessorato della difesa dell'ambiente provvede ad emanare, nel periodo transitorio, direttive tecniche in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152 del 1999 in relazione alla disciplina regionale vigente e agli argomenti trattati nei commi precedenti. |
Art.
4 1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 settembre 1993, n. 46, è sostituito dal seguente: "1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare ai Comuni e alle Province interventi urgenti di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale in aree interessate dallo smaltimento incontrollato di rifiuti, secondo la pianificazione regionale di settore e specifici programmi provinciali". 2. Per la realizzazione di interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale in aree interessate dallo smaltimento incontrollato di rifiuti è autorizzata nell'anno 2001 la spesa di lire 1.000.000.000. | |
Art.5 1. Al comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 è aggiunto il seguente periodo: "nonché il risarcimento dei danni causati agli automezzi dalla fauna selvatica". |
Art. 5 1. Per la realizzazione di impianti di depurazione è autorizzata, negli anni 2000 e 2001, la spesa di lire 4.000.000.000 per ciascun anno (cap. 05013-10). | |
Art. 6 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese esercenti la pesca e l'acquacoltura che, per atti non imputabili alle stesse e a causa di eccezionali eventi naturali, abbiano subito la perdita o il danneggiamento di strutture o attrezzature un risarcimento fino al 60 per cento del danno subito. 2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un indennizzo alle imprese esercenti la pesca e l'acquacoltura che per atti non imputabili alle stesse e a causa di eccezionali eventi naturali abbiamo subito la compromissione del bilancio aziendale. L'indennizzo non può essere superiore al 60 per cento del mancato reddito derivante dagli eccezionali eventi naturali. 3. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere le provvidenze di cui ai commi precedenti per i medesimi eventi verificatisi negli anni 1997, 1998 e 1999. 4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in lire 200.000.000 per l'anno 2000 ed in lire 100.000.000 per gli anni successivi (cap. 05087). |
Art. 6 1. Il completamento degli interventi previsti dal Piano regionale per lo smaltimento di rifiuti, finanziati dall'Amministrazione regionale con le procedure di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, è portato a compimento, su richiesta degli enti interessati, secondo le previsioni di cui agli articoli 4 e 10 della stessa legge regionale n. 24 del 1987 e successive modificazioni e integrazioni. | |
Art. 7 1. La Regione, al fine di promuovere l'imprenditorialità tra i giovani nei settori dell'acquacoltura e della pesca, concede contributi in conto capitale e/o in conto interessi fino al 60 per cento delle spese previste in progetto e ritenute ammissibili, alle società e cooperative giovanili, costituite in prevalenza da giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni, le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi e non siano comunque inferiori al 60 per cento. La quota di altri soggetti non può comunque essere superiore al 40 per cento. Il numero dei componenti all'interno delle compagini societarie non può essere inferiore a tre. 2. Al fine di attuare il principio delle pari opportunità, i benefici di cui al comma 1 sono concessi, con le medesime modalità, a singole imprenditrici, a società e cooperative costituite in prevalenza da donne che avviino nuove attività d'impresa. Nel caso di iniziative singole il contributo in conto capitale e/o in conto interessi non può comunque superare il 40 per cento delle spese previste in progetto e ritenute ammissibili. 3. La concessione delle agevolazioni è disposta sulla base di uno studio di fattibilità che illustri le condizioni tecnico-economiche produttive della nuova iniziativa rispetto al mercato di riferimento. 4. L'erogazione del contributo avviene anticipatamente per il 50 per cento, per il 30 per cento alla realizzazione di metà dell'opera e per il restante 20 per cento a completamento dell'investimento. 5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono incompatibili con analoghe agevolazioni previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale. 6. L'istruttoria delle pratiche, affidata mediante bando pubblico ad istituti di credito e/o alla finanziaria regionale SFIRS S.p.A., deve essere conclusa entro 90 giorni dalla data di completamento, mentre l'erogazione delle provvidenze deve avvenire, con atto dell'Assessorato competente, entro 60 giorni dalla conclusione istruttoria. 7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono disciplinate, con apposite direttive adottate dalla Giunta regionale, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge. |
Art. 7 1. Per la realizzazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 nell'anno 2000 e di lire 1.000.000.000 nell'anno 2001 (cap. 05012-03).
| |
Art. 8 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 4.200.000.000 per l'anno 2000 ed in annue lire 2.100.000.000 per gli anni successivi e fanno carico ai sottoindicati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 2000 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000 e 2001 sono introdotte le seguenti variazioni: In aumento Entrata Cap. 35029 (3.5.0.) Somme riscosse per
sanzioni amministrative comminate per la violazione delle norme
previste dal Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia
di tutela delle acque dall'inquinamento 2000
lire P.M. 2001
lire P.M.
2002 lire P.M.
In diminuzione
03 -PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016 Fondo speciale per fronteggiare
spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art.
30, L.R. 5 maggio 1983, n.11, art. 4 della legge finanziaria)
2000
lire 1.200.000.000
2001
lire 100.000.000
2002
lire
100.000.000 mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria Cap. 03017 Fondo speciale per fronteggiare
spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni
legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 39, L.R. 24
dicembre 1998, n. 37 e art. 4 della legge finanziaria)
2000
lire 3.000.000.000
2001
lire 2.000.000.000 2002 lire 2.000.000.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella B allegata alla legge finanziaria In aumento 05 - DIFESA AMBIENTE Cap. 05014/33 (N.I.) (2.1.1.4.1.2.08.29) (08.02) Spese per il rilevamento dello
stato di qualità dei corpi idrici e relativa classificazione delle
acque (art. 1 della presente legge) 2000
lire
600.000.000 2001
lire
-------- 2002 lire -------- Cap. 05014/34 (N.I.) (2.1.1.4.2.2.08.29) (08.02) Spese per la redazione e
l'aggiornamento del Piano di tutela delle acque (art. 2 della
presente legge) 2000
lire
300.000.000 2001
lire
-------- 2002 lire -------- Cap. 05014/35 (N.I.) (2.1.1.4.1.2.08.29) (08.02) Spese per l'istituzione ed il
funzionamento di un Centro di documentazione per l'accatastamento
di dati sulle caratteristiche dei bacini idrografici (art. 3 della
presente legge) 2000
lire
100.000.000 2001 lire --------
2002 lire -------- Cap. 05086 (N.I.) (2.1.1.6.3.2.10.14) (02.07) Contributi alle imprese esercenti
la pesca e l'acquacoltura per risarcimenti ed indennizzi per danni
o perdite causati da eccezionali eventi naturali (art. 6 della
presente legge) 2000
lire 200.000.000
2001 lire 100.000.000
2002 lire 100.000.000 Cap. 05087 (N.I.) (2.1.2.4.3.3.10.14) (02.07) Contributi in conto capitale ed in
conto interessi a favore di società e cooperative giovanili e di
singole imprenditrici nel settore dell'acquacoltura e della pesca
(art. 7 della presente legge) 2000
lire 3.000.000.000 2001 lire 2.000.000.000
2002 lire 2.000.000.000
Cap. 05102 - (D.V.) |
Art. 8 1. Nel comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale n. 23 del 1998 sono abrogate le seguenti parole: "alla produzione agricola e zootecnica, ivi comprese le produzioni ittiche, o alle opere approntate nei terreni coltivati e a pascolo". 2. Al comma 2 dell'articolo 59 sono aggiunte le parole: "nonché il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nelle aree di cui al comma 3 fino alla istituzione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agrituristico-venatorie, negli A.T.C. e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi". 3. Prima del comma 2 dell'articolo 80 è inserito il seguente: "1. La tassa di rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio deve essere corrisposta entro e non oltre il momento della consegna del relativo atto all'interessato. Il pagamento di detta tassa costituisce assolvimento del pagamento della prima tassa annuale dovuta per l'esercizio venatorio". 4. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 96 è inserito il seguente comma: "2 ter. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio non è richiesto il pagamento della tassa per il rilascio dell'abilitazione venatoria. Il rilascio di tale atto è subordinato al pagamento del contributo di partecipazione alle spese di cui alla lettera d) dell'articolo 22 della legge regionale n. 32 del 1978". 5. Nel comma 2 dell'articolo 72 è abrogato il seguente periodo: "Agli appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, e alle guardie comunali, urbane e campestri, con compiti di vigilanza, è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni". | |
Art. 9 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese esercenti la pesca e l'acquacoltura che, per atti non imputabili alle stesse e a causa di eccezionali eventi naturali, abbiano subìto la perdita o il danneggiamento di strutture o attrezzature un risarcimento fino al 60 per cento del danno subìto. 2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un indennizzo alle imprese esercenti la pesca e l'acquacoltura che per atti non imputabili alle stesse e a causa di eccezionali eventi naturali abbiano subìto la compromissione del bilancio aziendale. L'indennizzo non può essere superiore al 60 per cento del mancato reddito derivante dagli eccezionali eventi naturali. 3. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere le provvidenze di cui ai commi precedenti per i medesimi eventi verificatisi negli anni 1997, 1998 e 1999. 4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono valutati in lire 3.000.000.000 per l'anno 2000, di cui una somma pari a lire 1.500.000.000 è riservata al risarcimento degli eventi verificatisi negli anni 1997-1998-1999, ed in lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 2001 e 2002 (cap. 05086). | ||
Art.
10 1. A seguito degli eccezionali eventi naturali che nel giugno 1999 hanno interessato lo stagno di Cabras causando la morìa totale delle specie ittiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dotarsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di un piano di recupero ambientale e di rilancio produttivo dello stagno di Cabras. 2. Il piano di cui al comma 1 è approvato, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, con delibera della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare. Il parere della Commissione è espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, se il parere non è espresso nel termine si prescinde dallo stesso. L'Assessorato della difesa dell'ambiente coordina l'attuazione del piano avvalendosi del titolare della concessione per l'esercizio della pesca, della Provincia di Oristano, dei Comuni di Cabras, Nurachi e Riola, dell'Azienda USL n. 5 e del Consorzio di bonifica di Oristano, anche attraverso la delega dei singoli interventi agli stessi soggetti. 3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere le provvidenze previste dall'articolo 9 alle imprese di pesca operanti nello stagno di Cabras danneggiate dagli eventi eccezionali di cui al comma 1. Le provvidenze sono concesse per i danni subìti negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002. 4. Le spese derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo sono determinate in lire 700.000.000 per l'anno 2000, in lire 4.000.000.000 per l'anno 2001 e in lire 4.500.000.000 per l'anno 2002. Le spese derivanti dall'attuazione del comma 3 del presente articolo sono determinate in lire 4.300.000.000 per l'anno 2000, in lire 2.000.000.000 per l'anno 2001 e in lire 1.500.000.000 per l'anno 2002. Il presente quadro finanziario può essere variato in relazione all'effettiva realizzazione del recupero produttivo dello stagno e delle operazioni di risanamento. | ||
Art. 11 1. In attuazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatica" è autorizzata la spesa di lire 180.000.000 per la gestione delle attività di monitoraggio dei siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE. | ||
Art. 12 1. Per gli oneri di gestione e manutenzione della rete radio regionale nell'ambito del servizio regionale per gli interventi di difesa dei boschi dagli incendi, della popolazione civile e delle emergenze ambientali e sanitarie, e del telerilevamento, è autorizzata nell'anno 2000 la spesa di lire 5.500.000.000 (cap. 05038-03). | ||
Art.
13 1. È autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 nell'anno 2000 per la predisposizione di una pianificazione tecnica regionale in attuazione della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64 "Interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi dell'Isola" e per la gestione della struttura assessoriale preposta al monitoraggio degli interventi. (cap. 05078-13) | ||
Art. 14 1. L'Assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato ad utilizzare, per l'anno 2000, la somma di lire 2.500.000.000 a valere sul capitolo 05078-08 per interventi di completamento e per espropriazioni nel compendio ittico di Avalè Su Petrosu (Orosei). | ||
Art. 15 1. Per gli interventi infrastrutturali di competenza dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, i termini di cui ai commi 3 e 5, dell'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 29, così come modificata dall'articolo 6, comma 7, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, e dall'articolo 67, comma 6, della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, sono sostituiti nell'ordine con "31 dicembre 2000" e "30 gennaio 2001". | ||
Art. 16 1. I Contratti di Programma da stipularsi per l'erogazione delle risorse finanziarie statali di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 23 aprile 1993, finalizzate all'esecuzione degli interventi previsti dal Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente, sono sottoscritti da ciascuna delle società titolari di stabilimenti industriali operanti nell'area a rischio individuata dall'articolo 7 della Legge 8 luglio 1986, n 349, e dalla Regione Sardegna. | ||
Art. 17 1. L'autorizzazione di spesa relativa agli anni
2000, 2001 e 2002 di cui all'articolo 10, comma 1, della legge
regionale 20 aprile 2000, n. 4 è
rideterminata in 2. L'autorizzazione di spesa di lire 15.000.000.000
disposta dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 4 del
2000 è rideterminata in - lett. a) lire 5.300.000.000; - lett. b) lire 1.900.000.000; - lett. c) lire 1.900.000.000; - lett. d) lire 1.900.000.000. | ||
Art. 18 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in lire 24.180.000.000, per l'anno 2000, in lire 14.000.000.000 per l'anno 2001 e in lire 8.000.000.000 per l'anno 2002 e fanno carico ai sottoindicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 sono introdotte le seguenti variazioni: ENTRATA In aumento Cap. 35029 (N.I.) (3.5.0.) - Somme riscosse per sanzioni amministrative comminate per la violazione delle norme previste dal Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (art. 2 della presente legge)
2000
lire p.m. In diminuzione Cap. 11604 Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia (art. 79, L.R. 29 luglio 1998, n. 23)
2000
lire 50.000.000 SPESA In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE Cap. 03016 Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4)
2000 lire
6.200.000.000 mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A allegata alla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4. Cap. 03056 Fondo per il finanziamento dei programmi integrati d'area (L.R. 26 febbraio 1996, n. 14, art. 23, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, artt. 21 e 22, L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 8, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1, art. 3 comma 1, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 e art. 31, comma 2, della legge regionale 20 aprile 2000, n. 5)
2000 lire
10.980.000.000 05 - DIFESA AMBIENTE Cap. 05001-01 Finanziamenti alle Amministrazioni provinciali per fronteggiare i fenomeni di inquinamento del sottosuolo, del suolo, dell'aria e dell'acqua (art. 17 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4)
2000 lire
4.000.000.000 Cap. 05036-02 Contributo annuo all'Ente foreste della Sardegna - quota per spese correnti (L.R. 9 giugno 1999, n. 24)
2000 lire
-------------- Cap. 05102 (D.V.) Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica (art. 59, L.R. 29 luglio 1998, n. 23 e art. 8 della presente legge)
2000
lire 50.000.000 Cap. 05308 Spese per la difesa dagli incendi boschivi escluse quelle relative alla manodopera e all'acquisto, noleggio e gestione dei mezzi (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, art. 7, L.R. 18 giugno 1959, n. 13, l. 1 marzo 1975, n. 47, art. 27, L.R. 18 maggio 1982, n. 11, art. 79, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 1, L.R. 5 agosto 1985, n. 17)
2000 lire
3.000.000.000 In aumento 05 - DIFESA AMBIENTE Cap. 05012-03 Spese per la realizzazione di interventi previsti dal Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti (art. 18, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 68, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 7, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 77, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 7 della presente legge)
2000 lire
2.000.000.000 Cap. 05013-10 Spese per la realizzazione di impianti di depurazione (art. 12, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 29, comma 12, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 7, comma 2, L.R. 1 ottobre 1993, n. 50, art. 8, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 35, comma 1, lettera e), L.R. 9 dicembre 1997, n. 32 e art. 5 della presente legge)
2000 lire
4.000.000.000 Cap. 05014-33 (N.I.) (2.1.1.4.1.2.08.29) (08.02) Spese per il rilevamento dei dati dei bacini idrografici, per la classificazione delle acque, per l'individuazione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, per l'elaborazione del piano di tutela delle acque, per la ricognizione delle opere di acquedotto, fognature e depurazione, per l'istituzione del Catasto regionale degli scarichi e del Centro di documentazione per l'accatastamento di dati sulle caratteristiche dei bacini idrografici (art. 1 della presente legge)
2000 lire
900.000.000 Cap. 05014-34 (N.I.) (2.1.1.4.2.2.08.29)(08.02) Spese per l'istituzione ed il funzionamento della Sezione regionale del Catasto dei rifiuti (art. 3 della presente legge)
2000 lire
100.000.000 Cap. 05015-16 (D.V.) Spese per la realizzazione di interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale in aree interessate da smaltimento incontrollato di rifiuti (art. 1, L.R. 21 settembre 1993, n. 46, art. 6, L.R. 12 dicembre 1994, n 36 e art. 4 della presente legge)
2000 lire
-------------- Cap. 05016 (N.I.) (2.1.1.4.2.3.08-29) (08.02) Cat. Progr. 0501 - Spese per la gestione delle attività di monitoraggio dei siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE (art. 11 della presente legge)
2000 lire
180.000.000 Cap. 05038-03 (N.I.) (2.1.2.1.0.3.04.03) (06.02) Cat. Progr. 05.04 Spese per la gestione e la manutenzione della rete radio regionale nell'ambito del servizio regionale per gli interventi di difesa dei boschi dagli incendi della popolazione civile e delle emergenze ambientali e sanitarie e del telerilevamento (art. 12 della presente legge)
2000 lire
5.500.000.000 Cap. 05078-08 Interventi nei compendi ittici (L.R. 6 novembre 1978, n. 64, art. 38, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 63, L.R. 29 maggio 1994, n. 2 e art. 14 della presente legge) 2000 lire 2.500.000.000 2001 lire -------------- 2002 lire -------------- Cap. 05078-13 (N.I.) (2.1.2.1.0.3.10.14) (03.09) Spese per il funzionamento della struttura regionale di gestione e monitoraggio degli interventi di valorizzazione dei laghi salsi e per la predisposizione di una pianificazione tecnica regionale (art. 13 della presente legge) 2000 lire
1.000.000.000 Cap. 05086 (N.I.) (2.1.1.6.3.2. 10.14) (02.07) Contributi alle imprese esercenti la pesca e l'acquacoltura per risarcimenti ed indennizzi per danni o perdite causati da eccezionali eventi naturali e indennizzi per danni o perdite causati da eventi verificatisi nel giugno dell'anno 1999 nello stagno di Cabras (artt. 9 e 10, comma 3, della presente legge)
2000 lire
7.300.000.000 Cap. 05086-01 (N.I.) (2.1.2.1.0.3.10.14) (08.02) Spese per l'adozione e l'attuazione di un piano di recupero ambientale e di rilancio produttivo dello stagno di Cabras (art. 10, commi 1 e 2 della presente legge)
2000 lire
700.000.000 |