CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 23/A

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, 
PITTALIS

il 23 dicembre 1999

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29, e norme sulla pianificazione territoriale


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), ha destato perplessità interpretative, quindi operative, sia alle amministrazioni comunali che agli uffici regionali addetti all'applicazione della medesima a causa della formulazione delle norme a volte poco chiara, a volte carente, a volte disarticolata nel senso che l'esposizione non tiene conto dell'ordine logico dei procedimenti.

Pertanto, il disegno di legge che si propone contiene gli emendamenti opportuni ad eliminare le difficoltà sopra enunciate.

Per quanto riguarda le motivazioni che sottendono le disposizioni di cui all'articolo 1 del disegno di legge, si rileva che gran parte delle somme stanziate per le finalità di cui alla legge in trattazione non sono state erogate ai Comuni non per l'inefficienza o l'insensibilità delle amministrazioni, bensì per i tempi impossibili stabiliti dalla legge medesima per l'iter di approvazione dei programmi integrati e dei piani di riqualificazione urbana e per la loro presentazione alla Regione, tenuto conto che la legge è entrata in vigore il 3 dicembre 1998.

Inoltre, va considerato che erano poche le istanze relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio suscettibili di finanziamento e che la disciplina allora vigente limitava i contributi agli interventi su edifici plurimmobiliari.

In considerazione di tutto ciò e del fatto che la legge regionale n. 1 del 1999 ha innovato al riguardo, limitando l'iter procedimentale alla sola delibera di adozione dei piani anzidetti ed estendendo i contributi per recupero primario anche alle strutture monoimmobiliari, quali sono appunto la maggior parte degli edifici antichi dei vari comuni isolani, con la norma "de qua" si consente che i residui di cui trattasi, ammontanti a lire 43.000.000.000 possano essere spesi per le istanze presentate nel 1998 e divenute conformi alle disposizioni della legge regionale n. 1 del 1999.

L'articolo 2 riformula l'articolo 4 della legge regionale n. 29 del 1998 riprendendo i concetti ivi contenuti, ma in forma più chiara e sintetica, con una sequenza logica che li ricollega all'insieme di adempimenti previsti dalla legge medesima, cioè richiama l'ordine preferenziale degli interventi di recupero, già stabilito dal legislatore ai fini della ripartizione delle provvidenze, ed evidenzia il compito alla Giunta di stabilire l'entità delle percentuali di finanziamento da attribuire a ciascuna categoria di intervento, nel rispetto del suddetto criterio preferenziale.

L'articolo3 è la riformulazione più semplice e snella di una parte dell'articolo5 della legge regionale n. 29 del 1998.

L'articolo 4 ripropone il contenuto dell'articolo 7 senza innovare al riguardo, dandogli però il giusto titolo e riformulando il testo dei tre commi in modo corretto.

Per le stesse ragioni con l'articolo 5 è stato rivisto l'articolo 8 della legge regionale n. 29 del 1998. L'unica integrazione consiste nell'inserimento, fra le voci di spesa finanziabili relative al recupero primario, il restauro delle fondazioni, nella considerazione che l'esclusione di questo intervento potrebbe vanificare il recupero delle sovrastrutture, con conseguente inutilità del contributo.

Per quanto riguarda invece i finanziamenti per gli interventi che incidono sul tessuto urbano, viene chiarito che sono da escludere i costi per l'acquisizione delle aree e degli immobili, destinati appunto alle urbanizzazioni, in quanto normalmente sono talmente elevati da superare di per se stessi la spesa complessiva dell'opera, e ciò in contrasto con lo spirito della legge che mira a dare solo un contributo per la realizzazione delle infrastrutture.

Con l'articolo 6 vengono meglio definiti alcuni elaborati contenuti nell'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1998.

Inoltre, col testo della lettera i) viene data la possibilità di fruire delle provvidenze in argomento anche ai Comuni che non hanno predisposto il piano attuativo, avendo uno strumento urbanistico generale che disciplina puntualmente il centro storico, come farebbe un piano particolareggiato.

Inoltre, agli elaborati, da allegare al piano, è stato aggiunto il programma dei tempi di attuazione, analogamente a quanto già previsto per i piani di riqualificazione urbana.

L'articolo 7, come l'articolo 6, definisce meglio alcuni elaborati contenuti nell'articolo 13 della legge regionale n. 29 del 1998, da allegare ai piani di riqualificazione urbana, e prevede la possibilità di dare finanziamenti ai Comuni che si trovino nella situazione anzidetta.

L'articolo 8 ripropone sostanzialmente il contenuto dell'articolo 14 della legge regionale n. 29 del 1998, e disciplina in modo più puntuale l'iter che dovrà essere osservato dal comune e dal soggetto richiedente il finanziamento, ai fini dell'ottenimento e utilizzazione del contributo per gli interventi di recupero primario.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITA' E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI

composta dai Consiglieri

TUNIS Marco Fabrizio, Presidente - DORE, Vice Presidente - LICANDRO, Segretario - CALLEDDA, Segretario - CORDA - FOIS - GRANARA - MASIA, relatore - MORITTU - MURGIA - RANDAZZO - SANNA Alberto -

Pervenuta l'11 ottobre 2000

La Quarta Commissione consiliare permanente ha approvato, nella seduta del 27 settembre 2000, il disegno di legge n. 23/A, contenente " Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29, e norme sulla pianificazione territoriale".

La Commissione, dopo un approfondito e serrato dibattito, ha approvato una normativa i cui punti più qualificanti sono:

a) consentire, grazie alla disposizione di cui all'articolo 1, il concreto utilizzo delle somme giacenti in conto residui nei capitoli di spesa per gli anni 1998 e 1999; in tal modo vengono attivate risorse complessive pari a circa 93 miliardi di lire;

b) si introduce la possibilità, anche per i comuni sprovvisti di piano attuativo vigente, di poter beneficiare delle provvidenze previste dalla legge. Infatti la disposizione di cui all'articolo 2 stabilisce che anche tali comuni possono richiedere l'inserimento nel Repertorio regionale dei centri storici - e quindi adire ai previsti finanziamenti contenuti nel Programma pluriennale - qualora procedano alla redazione, per gli interventi da realizzare nelle zone A, di programmi integrati, aventi contenuti e procedure ulteriormente precisate e disciplinate dall'articolo 6 del disegno di legge. La normativa contenuta in tale articolo 2 è, quindi, particolarmente importante per i comuni che siano sprovvisti di piano attuativo vigente per tutto il centro storico, sotto numerosi profili:

- consente la possibilità di programmare interventi per singole zone o parti del centro storico; ciò risulta particolarmente utile e significativo per i comuni che hanno una zona A estesa, in grave difficoltà nel dover disciplinare tutta la zona, ovvero in comuni che, proprio a causa di tale estensione, utilizzino strumenti di pianificazione differenti dai canonici piani attuativi;

- rende possibile una economia di strumenti di pianificazione; infatti i comuni sprovvisti di piano attuativo vigente potranno procedere all'adozione di un solo atto complesso, il programma integrato, per poter agire senza dover necessariamente approvare prima lo strumento attuativo e poi il programma integrato;

- tali comuni hanno, peraltro, il limite di poter utilizzare le provvidenze in questione esclusivamente per l'attuazione degli interventi contenuti nei programmi integrati; ciò significa che i comuni sprovvisti di piano attuativo vigente non potranno richiedere finanziamenti per gli interventi di recupero primario. Tale misura è stata introdotta per stimolare gli enti locali alla redazione dei piani attuativi;

c) si introduce, sempre all'articolo 2, una riserva di finanziamento per i programmi integrati che non dev'essere inferiore al 50 per cento degli stanziamenti complessivi,

d) si introduce, all'articolo 5 bis, una norma complementare a quella contenuta all'articolo 2; vale a dire il programma integrato viene considerato, ai fini della legge sulla tutela e valorizzazione dei centri storici, come un piano attuativo;

e) viene modificata, inoltre, la normativa disciplinante il recupero primario, con una più precisa puntualizzazione della procedura vigente e con il mantenimento del ruolo centrale del comune;

f) viene estesa la destinazione delle risorse contenute nel capitolo di bilancio anche all'attivazione dei laboratori per il recupero.

La Commissione ha, inoltre, affrontato il problema dell'individuazione, in seno all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, di una ulteriore direzione generale. Infatti, a causa della particolare eterogeneità delle competenze attribuite a tale Assessorato, la Giunta regionale ha presentato un emendamento finalizzato all'individuazione di una ulteriore direzione generale, denominata della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, mirante ad accorpare tutte le competenze legate al settore urbanistico.

La Commissione accoglieva tale proposta ma, in seguito all'acquisizione del prescritto parere della prima Commissione che all'unanimità la invitava a stralciare tale norma in attesa di un provvedimento organico di riforma, deliberava di non approvare l'emendamento della Giunta regionale.

La Commissione, infine, in considerazione della particolare importanza e rilevanza della normativa proposta, invita l'Assemblea consiliare ad un rapido esame ed alla sua celere approvazione.

La Prima Commissione, nella seduta del 26settembre 2000, ha espresso il proprio parere sugli aspetti del provvedimento.

La Terza Commissione, nella seduta del 27 settembre 2000, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio l'onorevole La Spisa.  

TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. Le somme impegnate e non pagate di cui alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), possono essere utilizzate nell'anno 2000 a favore dei comuni che hanno presentato istanza entro il 31 dicembre 1998 ed i cui interventi sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1.

 .

Art. 1
Utilizzo di somme

1. Le somme giacenti in conto residui relative alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), per le annualità 1998 e 1999 sono utilizzate a favore dei comuni che hanno presentato istanza di finanziamento entro il 31 marzo 1999 ed i cui interventi sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1.

Art. 2

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 29 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 - Quadro degli interventi di recupero

1. La presente legge finanzia, in percentuali diverse, i seguenti interventi di recupero:

a) i programmi integrati di cui all'articolo 9;

b) i piani di riqualificazione urbana di cui all'articolo 13;

c) gli interventi di recupero primario del patrimonio edilizio pubblico e privato di cui all'articolo 14.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore enti locali finanze ed urbanistica, stabilisce l'entità delle percentuali tenendo conto che ai programmi integrati deve essere riservata una percentuale di provvidenze non inferiore al 50 per cento degli stanziamenti di bilancio.

3. I finanziamenti relativi sono subordinati all'iscrizione del comune nel repertorio regionale di cui all'articolo 5 e all'inserimento degli interventi nel programma pluriennale di cui all'articolo 6.".

..

 Art. 2
Modifiche all'art. 4
della legge regionale n. 29 del 1998

1. All'articolo 4 della legge regionale n. 29 del 1998, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1 bis. I comuni non provvisti di piani attuativi possono richiedere l'inserimento nel Repertorio regionale solamente qualora, per gli interventi nelle zone classificate A, redigano programmi integrati dei centri storici, secondo i contenuti e le procedure stabilite dall'art. 10. Tali comuni beneficiano dei finanziamenti previsti dalla presente legge esclusivamente per l'attuazione dei programmi integrati dei centri storici.

1 ter. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali finanze ed urbanistica, stabilisce l'entità delle percentuali di finanziamento degli strumenti comunali di intervento, tenendo conto che ai programmi integrati deve essere riservata una percentuale di provvidenze non inferiore al 50 per cento degli stanziamenti di bilancio.".

Art. 3

1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 29 del 1998 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il repertorio costituisce il quadro generale di riferimento per gli atti di programmazione regionale di settore. Nel repertorio vengono iscritti i comuni che abbiano nel loro territorio presenze significative delle collettività locali dal punto di vista storico, culturale ed ambientale.

3. Per l'inserimento nel repertorio i comuni devono presentare all'Assessorato regionale competente in materia urbanistica, entro il 31 marzo, apposita istanza corredata da:

a) delibera consiliare dalla quale risulti la volontà dell'ente all'iscrizione nel repertorio;

b) adeguata documentazione che attesti, a seguito del confronto fra i catasti storici antecedenti l'anno 1940, l'esistenza di un tessuto urbano consolidato, sostanzialmente invariato e l'esistenza di un patrimonio edilizio formato da tipologie caratterizzanti l'insediamento storico per le caratteristiche costruttive e tecnologiche, nonché per gli elementi architettonici;

c) stralcio dello strumento urbanistico generale che evidenzi l'ambito urbano sopra descritto.".

 .

Art. 3
Modifiche all'art. 5
della legge regionale n. 29 del 1998 

1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 29 del 1998 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il Repertorio costituisce il quadro generale di riferimento per gli atti di programmazione regionale di settore. Nel repertorio vengono iscritti i comuni che abbiano nel loro territorio presenze significative delle collettività locali dal punto di vista storico, culturale ed ambientale.

3. Per l'inserimento nel Repertorio i comuni devono presentare all'Assessorato regionale competente in materia urbanistica, entro il 31 marzo, apposita istanza corredata da:

a) delibera consiliare dalla quale risulti la volontà dell'ente all'iscrizione nel Repertorio;

b) adeguata documentazione che attesti, a seguito del confronto fra i catasti storici antecedenti l'anno 1940, l'esistenza di un tessuto urbano consolidato, sostanzialmente invariato e l'esistenza di un patrimonio edilizio formato da tipologie caratterizzanti l'insediamento storico per le caratteristiche costruttive e tecnologiche, nonché per gli elementi architettonici;

c) estratto dello strumento urbanistico vigente e dei piani attuativi, contenenti la perimetrazione dell'area urbana considerata ovvero elaborato grafico con la perimetrazione dell'area sottoposta a programma integrato, qualora quest'ultimo abbia i contenuti di piano attuativo.".

Art. 4

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 29 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 - Criteri per l'inserimento degli interventi di recupero del programma pluriennale dei centri storici

1. La Regione provvede all'inserimento degli interventi di recupero di cui agli articoli 9 e 13 nel programma di spesa pluriennale, tenendo conto della qualità dei medesimi, secondo gli elementi sotto specificati:

a) per i programmi integrati:

1) il valore complessivo dell'intervento nell'ambito del tessuto urbano di cui è parte integrante con inquadramento del sistema delle urbanizzazioni e dimostrazione del miglioramento della qualità urbanistica dell'insediamento;

2) gli interventi significativi di recupero edilizio di aree ed immobili pubblici e privati;

3) l'urgenza del recupero legata allo stato di degrado degli immobili e al fabbisogno abitativo;

4) l'ammontare delle risorse finanziarie integrative per la realizzazione degli interventi;

5) le qualità dei risultati rispetto ai costi, risparmio energetico, eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi urbani;

6) le soluzioni proposte per risolvere i problemi legati alla mobilità e ai parcheggi;

b)per i piani di riqualificazione urbana:

1) il valore complessivo dell'intervento nell'ambito del tessuto urbano di cui è parte integrante, con inquadramento del sistema delle urbanizzazioni;

2) l'urgenza del recupero delle infrastrutture pubbliche in relazione ai nuclei familiari serviti;

3) le soluzioni proposte per risolvere i problemi legati alla mobilità e ai parcheggi;

4) l'ammontare delle risorse finanziarie integrative, messe a disposizione dal comune, per la realizzazione degli interventi.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 14 la Regione dispone dando la precedenza agli interventi su immobili inclusi in un programma integrato, secondariamente agli interventi su immobili inclusi in un piano di riqualificazione urbana, infine a quelli su immobili non ricompresi nei piani anzidetti.".

 .

Art. 4
Sostituzione dell'art. 7
della legge regionale n. 29 del 1998

(identico)

Art. 5

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 29 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 - Finanziamenti: oggetto e percentuali

1. Nei programmi integrati sono finanziabili le opere infrastrutturali pubbliche fino al 90 per cento delle spese a carico del comune, con esclusione dei costi per l'acquisizione delle aree e degli immobili.

2. Nei piani di riqualificazione urbana sono finanziabili le opere infrastrutturali pubbliche fino al 60 per cento delle spese a carico del comune, con esclusione dei costi per l'acquisizione delle aree e degli immobili.

3. Negli interventi di recupero primario del patrimonio edilizio sono finanziabili:

a) il restauro delle coperture, dei prospetti e delle relative fondazioni fino al 60 per cento della spesa complessiva;

b) il restauro e l'adeguamento degli elementi di comunicazione verticali e orizzontali, nonché degli spazi collettivi interni all'edificio e degli impianti fino al 20 per cento della spesa complessiva.

 .

Art. 5
Sostituzione dell'art. 8
della legge regionale n. 29 del 1998

(identico)

 

. .

Art. 5 bis
Modifiche all'art. 9
della legge regionale n. 29 del 1998

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 29 del 1998, è così sostituito:

"1. I programmi integrati dei centri storici, realizzati mediante progetti unitari, sono da considerarsi, ai soli fini dell'applicazione della presente legge, piani attuativi e sono caratterizzati da:

a) dimensione che incida sulla riorganizzazione urbanistica dei centri storici;

b) presenza di pluralità di funzioni;

c) integrazione di diverse tipologie di intervento, comprese le opere di urbanizzazione;

d) concorso di più operatori pubblici e privati;

e) pluralità di risorse finanziarie pubbliche e private."

2. Il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale n. 29 del 1998, è così sostituito:

"7. Qualora per la predisposizione dei programmi integrati sia necessaria l'elaborazione di strumenti urbanistici attuativi o di varianti, questi possono essere adottati e approvati dai consigli comunali contestualmente ai programmi integrati, con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, con riduzione dei termini rispettivamente da 15 a 7 giorni e da 30 a 15 giorni.".

Art. 6

1. Le lettere g) ed i) dell'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1998 sono sostituite dalle seguenti:

"g) un elaborato cartografico in scala 1:1.000, o superiore, che evidenzi i vari interventi di recupero;

i) i progetti preliminari delle opere pubbliche;".

2. Al medesimo articolo 10 dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

"l) la cartografia e le norme del piano attuativo riguardanti l'area interessata dell'intervento di recupero. Qualora per questa il piano urbanistico generale detti disposizioni tipiche del piano particolareggiato, è sufficiente lo stralcio anzidetto e le relative norme concernenti tale area;

m) il programma dei tempi d'attuazione degli interventi inclusi nel piano.".

.

Art. 6
Modifiche all'art. 10
della legge regionale n. 29 del 1998

1. All'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1998, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Qualora il programma integrato abbia valenza di piano attuativo, oltre agli elaborati di cui al precedente comma 1, relativamente a tutti gli immobili all'interno dell'area considerata, deve contenere:

a) la delimitazione delle aree interessate e degli spazi riservati ad opere ed impianti pubblici;

b) le masse e le altezze delle costruzioni con individuazione delle unità minime di intervento;

c) la definizione e l'individuazione delle categorie d'intervento;

d) gli elaborati grafici in scala compresa fra 1:200 e 1:500, indicanti i profili altimetrici, i tipi architettonici degli edifici, le sezioni delle sedi stradali e le sistemazioni a verde o zone speciali;

e) l'indicazione delle destinazioni d'uso delle opere da convenzionare o soggette ad espropriazione con relativi elenchi catastali;

f) le norme tecniche d'attuazione ed eventuali prescrizioni speciali;

g) l'individuazione dei manufatti e dei complessi d'importanza storico-artistica ed ambientale da sottoporre a speciali norme di tutela e di salvaguardia;

h) il quadro finanziario contenente il costo complessivo delle opere incluse nel piano e l'indicazione dei finanziamenti per la realizzazione delle medesime, inclusi gli oneri a carico del comune.".

Art. 7

1. Le lettere a), c), d), ed e) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 29 del 1998 sono sostituite dalle seguenti:

"a) la cartografia e le norme del piano attuativo riguardanti l'area interessata dall'intervento di recupero. Qualora per questa lo strumento urbanistico generale detti disposizioni tipiche del piano particolareggiato è sufficiente lo stralcio del piano anzidetto e le relative norme concernenti tale area;

c) i progetti preliminari delle opere pubbliche;

d) un elaborato cartografico in scala 1:1.000, o superiore, che evidenzi i vari interventi di recupero;

e) il quadro finanziario contenente il costo complessivo delle opere incluse nel piano, e l'indicazione dei finanziamenti per la realizzazione delle medesime, ivi inclusi gli oneri a carico del comune.".

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Art. 7

(soppresso)

 

Art. 8

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 29 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 14 - Recupero primario degli edifici dei centri storici

1. La Regione partecipa al recupero del patrimonio edilizio storico contribuendo, secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 8, alle spese sostenute dai soggetti pubblici o privati per gli interventi di recupero primario relativi ad edifici significativi della cultura locale. 
Il recupero primario consiste nell'insieme di opere volte al recupero dell'immobile dal punto di vista statico, igienico, funzionale ed estetico.

2. L'istanza di finanziamento deve essere presentata al comune in cui si trova l'immobile e deve contenere:

a) la relazione tecnica che descriva, anche mediante documentazione fotografica, lo stato di degrado dell'edificio sotto gli aspetti sopra specificati;

b) la progettazione di massima delle opere costituenti l'intervento di recupero;

c) il computo metrico estimativo delle opere finanziate, basato sul prezziario regionale delle opere pubbliche o sui prezzi medi di mercato per quanto non previsto da questo.

3. L'ente locale, dopo aver verificato che il progetto edilizio configuri un intervento di recupero primario e sia conforme alle norme urbanistico-edilizie, trasmette all'Assessorato regionale competente in materia urbanistica, entro il 31 marzo, l'istanza di finanziamento, il quadro riepilogativo dell'intervento e la cartografia che localizza l'immobile da recuperare.

4. I contributi vengono assegnati al comune, che li erogherà al soggetto beneficiario al momento del rilascio del provvedimento che autorizza ad eseguire i lavori.

5. Le spese effettuate per la realizzazione delle opere finanziate devono essere documentate con fatture quietanzate ed esibite all'amministrazione comunale al momento della verifica da parte di questa della conformità dei lavori al progetto assentito.

6. Le provvidenze in argomento dovranno essere restituite allorquando il beneficiario non realizzi l'intervento di recupero nel suo complesso entro 3 anni dal rilascio del provvedimento autorizzatorio, oppure lo esegua parzialmente o in difformità dal progetto assentito.
Dovranno essere altresì restituite le somme risultanti in eccesso rispetto alle spese effettivamente sostenute.

7. Gli interventi di recupero concernenti immobili vincolati ai sensi della Legge 1° giugno 1939, n. 1089, o situati in aree vincolate ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, possono beneficiare dei finanziamenti anche in assenza del piano attuativo, purché le opere rientrino fra le tipologie di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 31 della Legge 5 dicembre 1978, n. 457, ed abbiano avuto il nullaosta dell'autorità competente alla tutela del vincolo.".

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Art. 8
Sostituzione dell'art. 14
della legge regionale n. 29 del 1998

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 29 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 14 - (Recupero primario degli edifici dei centri storici)

1. La Regione partecipa al recupero del patrimonio edilizio storico contribuendo, secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 8, alle spese sostenute dai soggetti pubblici o privati per gli interventi di recupero primario relativi ad edifici significativi della cultura locale.
Il recupero primario consiste nell'insieme di opere volte al recupero dell'immobile dal punto di vista statico, igienico, funzionale ed estetico.

2. Sono attribuite ai Comuni le funzioni relative alla concessione, liquidazione ed eventuale revoca dei contributi per gli interventi di recupero primario.

3. L'istanza di finanziamento deve essere presentata al comune in cui si trova l'immobile e deve contenere:

a) la relazione tecnica che descriva, anche mediante documentazione fotografica, lo stato di degrado dell'edificio sotto gli aspetti sopra specificati;

b) il progetto preliminare dell'intervento di recupero;

c) il computo metrico estimativo delle opere finanziate, basato sul prezziario regionale delle opere pubbliche o sui prezzi medi di mercato qualora da questo non previsto.

4. Il Comune, dopo aver verificato che i progetti edilizi configurino un intervento di recupero primario e siano conformi alle norme urbanistico - edilizie, trasmette all'Assessorato regionale competente in materia urbanistica, entro il 31 marzo, l'istanza complessiva di finanziamento, corredata dal quadro riepilogativo degli interventi e dalla cartografia che localizza gli immobili da recuperare.

5. I contributi vengono assegnati al comune, che li eroga ai soggetti beneficiari al momento del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

6. Le somme sono erogate, previa presentazione di polizza fideiussoria, a favore dei soggetti attuatori, sulla base di uno schema-tipo approvato dall'Assessore regionale dell'urbanistica. Nel caso di proprietà condominiali si provvede all'erogazione ai singoli condomini sulla base delle rispettive quote di proprietà. In tutti i casi, l'erogazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione con il comune di appartenenza, contenente la sottoscrizione, da parte dei soggetti beneficiari, degli obblighi concernenti l'utilizzazione delle provvidenze per le opere di recupero primario.

7. Le spese effettuate per la realizzazione delle opere finanziate devono essere documentate con fatture quietanzate ed esibite all'amministrazione comunale al momento della verifica da parte di questa della conformità dei lavori al progetto assentito.

8. Le provvidenze in argomento dovranno essere restituite allorquando il beneficiario non realizzi l'intervento di recupero nel suo complesso entro 3 anni dal rilascio del provvedimento di autorizzazione, oppure lo esegua parzialmente o in difformità dal progetto assentito. Dovranno, altresì, essere restituite le somme risultanti in eccesso rispetto alle spese effettivamente sostenute.

9. Gli interventi di recupero concernenti immobili vincolati ai sensi della Legge 1° giugno 1939, n. 1089, o situati in aree vincolate ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, possono beneficiare dei finanziamenti anche in assenza del piano attuativo, purché le opere rientrino fra le tipologie di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 31 della Legge 5 dicembre 1978, n. 457, ed abbiano avuto il nullaosta dell'autorità competente alla tutela del vincolo.

10. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le provvidenze previste da leggi nazionali e dalle leggi regionali in materia di recupero secondario e di contenimento dei consumi energetici.

11. La concessione di contributi per il recupero primario degli edifici dei centri storici è destinata esclusivamente ai Comuni beneficiari dei finanziamenti inseriti nel Repertorio regionale dei centri storici.".

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Art. 8 bis
Modifiche all'art. 19
della legge regionale n. 29 del 1998

1. All'articolo 19 della legge regionale n. 29 del 1998, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'attivazione di tali laboratori, a valere sugli stanziamenti di cui al capitolo 04157 del bilancio regionale.".

Art. 9

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

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Art. 9
Entrata in vigore

(identico)