CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 21/A

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, 
PITTALIS

il 23 dicembre 1999

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000)


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La legge regionale di contabilità negli ultimi due anni è stata profondamente modificata. Dapprima, con l'articolo 5 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, è stato inserito tra gli strumenti fondamentali della gestione finanziaria della Regione il "Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF)". Successivamente, con la legge regionale 9 giugno 1999, n. 23, si è proceduto ad una complessiva riforma degli altri strumenti fondamentali, in un processo di avvicinamento alla normativa statale.

Si accenna appena il fatto che il prossimo bilancio sarà esposto per unità previsionali di base, che sarà espresso sia in termini di competenza che di cassa e che il bilancio pluriennale avrà carattere autorizzatorio per alcune importanti fattispecie di spesa.

Per quanto concerne la legge finanziaria, la predetta legge regionale n. 23 ha rafforzato i divieti derivanti dalla precedente legge regionale n. 18 del 1992 relativi all'inserimento di disposizioni concernenti nuove spese, oppure che modifichino l'oggetto degli interventi previsto da precedenti leggi. Non possono nemmeno essere proposte norme concernenti l'organizzazione degli uffici o lo stato giuridico ed economico del personale.

La riforma, parallelamente ai divieti, ha valorizzato la funzione dei disegni di legge collegati alla manovra economico-finanziaria e riportato la discussione degli interventi di merito alle Commissioni competenti alle quali verranno attribuiti detti disegni di legge.

Per effetto di tale riforma il disegno di legge finanziaria appare estremamente snello, composto appena di 32 articoli.

Il Capo I raccoglie le disposizioni di carattere finanziario.

L'articolo 1, come nella legge dello scorso anno, fornisce le giuste rassicurazioni circa l'obbedienza della Regione al "Patto di stabilità e crescita" e prevede in capo all'Assessore della programmazione lo strumento per ricondurre i pagamenti al livello consentito.

L'articolo 2 autorizza l'indebitamento per l'anno 2000 e per il 2001 nella stessa misura prevista dalla legislazione già in vigore, pari complessivamente a 953 miliardi per il primo anno e a 660 miliardi per il secondo.

Provvede, inoltre, alla copertura della ulteriore quota di disavanzo presunto alla data del 31 dicembre 1999, pari a circa 1.527 miliardi, conseguente alla mancata contrazione dei mutui autorizzati per lo stesso anno; autorizza infine la contrazione di un ulteriore mutuo di circa 336 miliardi per la copertura della differenza riscontrata tra il disavanzo effettivo e quello presunto relativi alla gestione del 1998.

Le nuove autorizzazioni di spesa, provenienti dalla legislazione "vigente", comporteranno un onere annuo a regime valutato in oltre 323 miliardi.

L'articolo 3 è connesso alle tabelle relative alle riduzioni o ai differimenti di spesa. E' connesso, inoltre, alla tabella che determina gli stanziamenti le cui leggi rinviano, quanto alla quantificazione dell'onere, alla legge finanziaria.

L'articolo 4 è connesso con i due fondi per i nuovi oneri legislativi di parte corrente e in conto capitale. Negli appositi accantonamenti trovano copertura finanziaria, tra gli usuali disegni di legge, i seguenti collegati:

1) Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 e norme sulla pianificazione territoriale;

2) Attuazione del decreto legislativo n. 152/1999 recante disposizioni sulla tutela delle acque, ecc.;

3) Interventi a favore dei settori del turismo, dell'artigianato e del commercio;

4) Provvedimenti urgenti in materia di opere pubbliche;

5) Promozione e sviluppo della cooperazione sociale e interventi a favore della imprenditoria giovanile per la produzione di beni e servizi.

L'articolo 5 concerne la modifica e la semplificazione delle procedure relative ai trasferimenti delle giacenze di cassa tra i vari fondi detenuti dal tesoriere, ponendo tale potere in capo al direttore della Ragioneria generale.

L'articolo 6 consente il recupero di oltre 92 miliardi dai fondi di rotazione.

L'articolo 7 consente di riutilizzare alcune somme disponibili nel programma 1988-1990 della Legge n. 268 del 1974 a favore di interventi nell'industria. La somma complessivamente movimentata è di oltre 32 miliardi.

Il Capo II contiene le disposizioni in materia di opere pubbliche e di patrimonio regionale.

L'articolo 9 concerne le opere pubbliche di interesse locale e regionale.

L'articolo 10 autorizza uno stanziamento per la copertura di oneri derivanti da un'ordinanza presidenziale sulle acque.

L'articolo 11 autorizza i pagamenti conseguenti alle espropriazioni effettuate per la sistemazione di stagni.

L'articolo 12 modifica le disposizioni relative alla alienazione di beni patrimoniali della Regione.

L'articolo 13, infine, dispone in via interpretativa che i beni di una società di controllo sulle acque, finanziati dalla legge n. 64/1986, sono acquisiti al patrimonio regionale.

Il Capo III contiene disposizioni in materia di attività produttive

Gli articoli 14 e 15 recano alcune disposizioni relative alle attività connesse al gassificatore del Sulcis ed alla autorizzazione alla realizzazione di bacini di raccolta di acque all'interno del comprensorio "Marsilva".

Gli articoli 16 e 17 riportano le abituali disposizioni annuali autorizzative della spesa nei settori rispettivamente dei trasporti e della formazione professionale.

L'articolo 18 propone alcune modifiche, per lo più procedurali, relative alle leggi sui lavori socialmente utili e sulle cooperative di produzione.

L'articolo 19 autorizza lo stanziamento da destinarsi ai campi sosta per nomadi.

Il Capo IV contiene disposizioni in materia di attività culturali, di diritto allo studio, di sport e di materie socio-sanitarie.

L'articolo 20 finanzia le Università e gli enti e gli organismi operanti nei settori culturale, socio-culturale e della sicurezza sociale.

L'articolo 21 reca alcune disposizioni concernenti lo sport e le grandi manifestazioni tradizionali dell'Isola.

L'articolo 22 conferma, quale nuova norma, gli interventi in favore di enti locali già previsti dall'articolo 10 bis della legge regionale n. 28 del 1984 e non più riproponibili in considerazione della mancata notifica di detta legge alla Unione Europea.

L'articolo 23 ripete la solita norma autorizzativa relativa all'utilizzo dello stanziamento destinato all'anno scolastico precedente per esigenze gravi e impreviste.

L'articolo 24 modifica alcune disposizioni vigenti circa le modalità applicative sulla ricerca applicata e sulla innovazione tecnologica.

L'articolo 25 contiene due disposizioni sulle autorizzazioni di spesa concernenti la prima il fondo sanitario e le seconda l'Istituto Zooprofilattico.

Il Capo V è relativo alle disposizioni diverse.

L'articolo 26 consente di proseguire gli interventi sulla continuità territoriale tra la Sardegna e le isole minori, prima finanziati attraverso una legge non notificata alla Unione Europea.

L'articolo 27 amplia alle intese Stato-Regione la gamma degli interventi co-finanziabili con atto amministrativo, qualora di modesto importo.

L'articolo 28 consente l'utilizzazione di alcuni stanziamenti residui dei comitati della caccia.

L'articolo 29 stanzia le somme necessarie alla prosecuzione delle attività nel campo della meteorologia.

L'articolo 30 riguarda i contributi regionali pregressi in favore del FITQ.

L'articolo 31 autorizza le spese di bilancio annuale e pluriennale.

L'articolo 32, infine, regola la entrata in vigore della legge.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO -PARTECIPAZIONI FINANZIARIE  

composta dai Consiglieri 

LA SPISA, Presidente e relatore - SCANO, Vice Presidente - PIANA, Segretario - DETTORI Bruno, Segretario - AMADU - BALIA - BALLETTO - BIGGIO - COGODI - COSSA - CUGINI - FOIS - PILI - SANNA Giacomo - SELIS - SPISSU - USAI, pervenuta il 14 febbraio 2000

La Commissione Bilancio, nelle sedute del 3 e del 9 febbraio 2000, ha approvato i disegni di legge numero 21 e 22, relativi alla manovra finanziaria 2000-2002, col voto favorevole dei Gruppi della maggioranza, senza la partecipazione dei Gruppi dell'opposizione.

I due disegni di legge introducono le prime rilevanti scelte operative di una politica finanziaria improntata contemporaneamente allo sviluppo del sistema economico-sociale ed al risanamento del bilancio della Regione. Ciò in coerenza con le direttive contenute nel DPEF recentemente approvato dal Consiglio col voto favorevole anche dell'opposizione.

E' infatti il DPEF approvato dall'Assemblea (secondo una linea del resto già contenuta nella proposta di DPEF presentata in Giunta dal precedente Assessore della programmazione) che pone l'obbligo di mutare rotta rispetto alle manovre finanziarie degli anni precedenti, in conseguenza dell'ormai insostenibile livello del disavanzo accumulatosi nel bilancio regionale.

Da dove nasce dunque la polemica, se si è tutti d'accordo sulla necessità di ridurre il disavanzo?

C'è chi dice che i tagli, se necessari, devono essere fatti sulle spese correnti e, tra queste, sulle spese inutili. Questa affermazione è in gran parte condivisibile, ma contiene un errore di prospettiva. Non tutte le spese correnti, infatti, sono inutili e non tutte le spese di investimento sono utili. Sulla parte corrente, si sa, grava l'onere della gestione della amministrazione pubblica regionale e locale, e difficilmente sarebbe sostenibile la tesi di chi affermasse che non occorra incrementare le energie per raggiungere un accettabile livello di efficienza del nostro apparato burocratico. Oltre a ciò è da rilevare che l'abbattimento di spese di carattere obbligatorio hanno il solo effetto apparente di ridurre le poste finanziarie in quanto le stesse spese nella realtà vengono sostenute (anche con mezzi coercitivi - condanne giudiziali) comunque per il loro effettivo ammontare. Così pure alcuni interventi di sostegno alle imprese ed alle loro articolazioni, attraverso servizi reali ed aiuti finanziari, rientrano tra le spese correnti. Viceversa non mancano gli atti di programmazione approvati negli ultimi decenni dalla Regione per finanziare opere pubbliche o investimenti industriali che non hanno prodotto un solo posto di lavoro aggiuntivo e che in qualche caso hanno  creato evidenti danni all'ambiente. In altri casi, ingenti somme stanziate per infrastrutture non sono state neanche impegnate ma, trasferite in conto residui, costituiscono una inutile immobilizzazione di risorse. Non basta infatti destinare le risorse alle opere pubbliche, se a ciò non corrisponde chiarezza di programmi e capacità di spesa rapida.

Dalle audizioni svolte con le parti sociali e con le autonomie locali è emerso un quadro realistico della situazione regionale ed i suggerimenti forniti in questa fase di concertazione sono e saranno ancora utilissimi per riequilibrare la manovra.

La politica finanziaria della Regione si attua attraverso strumenti etempi diversi:

· La legge finanziaria ed il bilancio sono il perno della manovra ordinaria.

· Li precede il Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), che contiene le scelte di fondo sulla impostazione e sulle linee operative da attuare nel corso dell'esercizio ed in proiezione triennale. Si tratta di un atto che si spera possa sostituire i vecchi strumenti di programmazione, ricchi di analisi astratte e di retoriche affermazioni di principio e privi di vincoli effettivi sulle scelte di politica economica.

· Poiché la legge finanziaria, in quanto legge sostanziale che reca le disposizioni per la legge formale di bilancio, era stata infarcita negli anni di norme intruse che incidevano significativamente sulle leggi di settore esautorando le Commissioni consiliari competenti per materia e contribuendo così a creare normative stratificate e complicate, è stata prevista dalla nuova legge di contabilità la obbligatorietà di presentare contestualmente al bilancio i disegni di legge collegati. Attraverso questi testi di legge si alleggerisce la finanziaria e si costringe a formulare le modifiche alle leggi di settore in coerenza con la dotazione finanziaria disponibile e programmata.

· Altri strumenti molto importanti per la politica finanziaria sono gli atti di programmazione che contengono le scelte di destinazione delle risorse provenienti dallo Stato e dall'Unione Europea. Tutte le risorse aggiuntive al bilancio devono essere inserite in esso e gestite nello stesso contesto. Il bilancio 2000 viene discusso e approvato in un momento particolare, in cui non sono disponibili le risorse del QCS 1994-1999 in quanto esaurite (dovevano essere impegnate entro il 31 dicembre 1999 e dovranno essere spese entro il 2001), ma ancora non sono disponibili quelle del QCS 2000-2006 i cui Programmi Operativi (POR e PON) sono ancora in fase di esame in sede comunitaria.

Nel bilancio 2000 non compaiono somme trasferite dall'Unione Europea, mentre le somme destinate al coprire la quota regionale di cofinanziamento sono in parte accantonate nel Fondo Nuovi Oneri Legislativi e presumibilmente dovranno essere rideterminate in sede di assestamento di bilancio.

Da tutto ciò deriva la constatazione che la manovra finanziaria non può essere giudicata analizzando esclusivamente i contenuti della legge finanziaria, soprattutto se si vuole dare un giudizio sulle scelte relative agli investimenti pubblici e privati.

La maggioranza che sostiene questa Giunta non intende sottrarsi all'obbligo di contenere l'indebitamento mantenendo gli impegni già assunti e contemporaneamente non diminuendo, ma anzi incrementando i trasferimenti alle imprese ed ai soggetti sociali capaci di imprimere una accelerazione al ritmo dello sviluppo regionale. La manovra è in itinere: si sta cominciando dalla programmazione dei fondi regionali, pur tenendo conto delle possibilità di stanziamento, e perciò degli interventi conseguenti, che derivano dalle risorse del Q.C.S. 2000-2006.

Il DPEF recentemente approvato all'unanimità dal Consiglio Regionale, nell'affrontare il problema dell'indebitamento, ha fatto chiarezza:

1. sull'entità del disavanzo,

2. sul limite di indebitamento ammissibile.

Senza una conoscenza approfondita di questi due aspetti, non è ipotizzabile fare scelte di politica finanziaria.

1. Il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1999 ammonta presuntivamente a 4.092 miliardi (il dato definitivo sarà conosciuto quando verrà presentato il conto consuntivo e cioè non prima della sua predisposizione da parte degli uffici - 30 aprile p.v.). Considerando il debito residuo dei mutui stipulati ed in ammortamento, l'indebitamento espresso come capitale da ammortizzare raggiunge la cifra di 5.966 miliardi previsti per il 2000.

2. Il limite di indebitamento è misurabile sulla base del livello delle entrate disponibili, cioè delle entrate indicate nel quadro tendenziale delle risorse finanziarie diminuite delle quote a destinazione vincolata (art.37, comma 3, della L.R. n.11/1983). Tali entrate ammontano a poco più di 3.500 miliardi per ognuno dei prossimi tre anni. Poiché occorre, però, tenere conto delle spese aventi carattere obbligatorio, la effettiva disponibilità scende a 1000 miliardi per anno. Se non venisse posto un freno alla attuale tendenza all'indebitamento derivante dalla legislazione vigente, si arriverebbe nel 2002 ad un importo della quota di ammortamento dei mutui pari a circa 1.011 miliardi, superiore quindi al livello di entrate effettivamente disponibili. La capacità di indebitamento verrebbe così totalmente saturata, ed il bilancio diverrebbe un semplice elenco di spese obbligatorie.

E' utile notare che sulla effettiva consistenza del debito può essere avanzata qualche perplessità, considerando il contemporaneo alto livello di residui passivi. Occorrerebbe, al fine di un chiarimento, una rigorosa analisi dei residui per accertare quanti di essi siano accantonamenti giustificati da un effettivo impegno di spesa che andrà a maturazione e quanti invece siano accantonamenti non supportati da impegni giuridicamente vincolanti. Se, infatti si accertasse che una certa quantità di residui passivi non è supportata da effettivi impegni di spesa, ma costituisce in realtà un insieme di residui di stanziamento che si prevede non verranno spesi in tempi ragionevolmente accettabili, tali residui potrebbero essere cancellati e le relative somme, andando in economia, riequilibrerebbero il disavanzo di amministrazione.

Se l'accertamento della reale consistenza dei residui passivi è un passaggio preliminare a qualunque decisione di espansione del livello di indebitamento, non è tuttavia un passaggio sufficiente. Non si deve trascurare, infatti, il problema dei residui attivi, cioè di quelle entrate iscritte in bilancio e non ancora riscosse. Se nella verifica si accertasse che tra i residui attivi compaiono poste non più traducibili in entrate effettive, si dovrebbe registrare, accanto ad una riduzione delle spese, anche una riduzione contemporanea delle entrate.

Tutto ciò per dire che è assolutamente necessaria ed urgente una decisa azione di ricognizione sulla effettiva consistenza dei residui attivi e passivi, in modo da poter verificare con certezza il livello dell'indebitamento attuale e, conseguentemente, di quello potenziale.

Nella situazione attuale non vi sono certezze, se non quelle risultanti dai bilanci precedentemente approvati.

Il DPEF profila quindi tre possibili scenari:

· Il primo consiste nel mantenimento dell'attuale trend di indebitamento, anche soltanto autorizzando nuovi mutui previsti in proiezione triennale dalle leggi vigenti. Questa ipotesi produrrebbe un ulteriore ed insostenibile incremento degli accantonamenti per l'ammortamento dei mutui.

· Il secondo scenario, particolarmente rigoroso, prefigura la possibilità di bloccare drasticamente l'indebitamento. L'effetto sarebbe quello di impedire qualunque spesa di investimento da sostenersi con risorse regionali; rimarrebbero solo gli investimenti derivanti dai trasferimenti statali e comunitari, che d'altra parte richiedono un cofinanziamento regionale. Questa ipotesi, troppo rigida, non è considerata percorribile.

· Il terzo scenario è quello scelto dal DPEF e consiste  in una soluzione intermedia che confermerebbe il livello di indebitamento già autorizzato, senza incremento di nuove autorizzazioni: in questo modo la crescita dell'indebitamento verrebbe arrestata nell'arco di due esercizi (953 mld nel 2000 e 660 mld nel 2001) e successivamente risanata attraverso un piano di ammortamento esteso nell'arco di tempo equivalente all'operatività del nuovo QCS 2000-2006.

La maggioranza che propone l'attuale disegno di legge finanziaria, riformulata in Commissione, non intende perseguire una politica di rigore a tutti i costi. Sarebbero stati certamente preferibili un diverso assetto contabile e una maggiore quantità di risorse regionali spendibili per una politica espansiva della spesa pubblica a favore dello sviluppo produttivo. Ma purtroppo il reddito dell'azienda Sardegna è quello che è.

Siamo costretti a tentare una politica di sostegno alle imprese e all'occupazione contemporaneamente ad una politica di risanamento del bilancio.

Ed è un'impresa ardua. Sarebbe un'impresa impossibile, addirittura, se non potessimo contare sui trasferimenti attesi dal nuovo QCS.

La linea su cui verrà impostata la politica finanziaria della Regione dovrà essere quella di utilizzare al massimo le risorse dell'Unione Europea per gli investimenti, tenendo prudenzialmente disponibili le nostre risorse per cofinanziare questi investimenti.

A proposito di queste risorse da più parti si è detto che "sono e devono rimanere aggiuntive rispetto ai trasferimenti ordinari e alle risorse regionali".

E' giusto che tali risorse siano considerate aggiuntive al bilancio regionale. Ma questa frase occorre aggiungere un'espressione: "tali risorse devono essere aggiuntive ad un bilancio sano". Ciò, evidentemente, non può essere interpretato come obbligo per la Regione a ripetere l'indebitamento dell'esercizio precedente, ma come divieto di usare quelle risorse per costi che la Regione deve sostenere per il funzionamento proprio e dei propri Enti.

D'altra parte nello stesso DPEF si ammette che il ricorso all'indebitamento ha come motivazione storica la riduzione dei trasferimenti statali. Nel momento in cui i trasferimenti esterni ricominciano ad essere consistenti è logico e giusto impostare una politica di riduzione al ricorso al credito di risanamento del bilancio.

Rispetto alle previsioni di entrate del 1999 il tetto alle autorizzazioni di nuovi mutui è stato ridotto a 953 miliardi nel 2000 ed a 660 miliardi nel 2001, con una diminuzione quindi di circa 600 miliardi e per la prima volta, dopo cinque anni, non è stato autorizzato un ulteriore indebitamento rispetto alle autorizzazioni discendenti da precedenti leggi.

Il disegno di legge finanziaria e di bilancio, nella sua ultima formulazione licenziata dalla commissione, tende a contenere gli effetti riduttivi sulla spesa in una duplice direzione. Da un lato si è cercato di reperire nuove entrate attraverso il recupero di somme accantonate nei fondi di rotazione ed attraverso la riduzione di stanziamenti relativi a capitoli di bilancio che risultavano sufficientemente dotati di residui non utilizzati (sono stati ridimensionati anche alcuni capitoli contenenti somme destinate ai Programmi Integrati d'Area, in quanto lo stato di attuazione degli interventi risulta fortemente in ritardo). D'altro canto si è cercato di concentrare meglio le risorse disponibili a favore dei settori produttivi più bisognosi di un aiuto e più capaci di mobilitare risorse imprenditoriali locali. E' stata fatta la scelta dei settori dell'artigianato, del commercio, dei servizi e della piccola industria, le cui leggi di settore sono state rifinanziate a livelli accettabili, secondo le richieste delle rispettive categorie.

In proposito occorre sottolineare che alcune leggi di incentivazione, come la legge regionale n.28 del 1984 sull'imprenditorialità giovanile e le diverse leggi relative ai consorzi fidi, sono attualmente inoperanti, in quanto non conformi ai parametri ammessi dall'Unione Europea per gli "aiuti di stato". Per alcuni settori le pratiche istruite favorevolmente dalle banche, ma che non hanno avuto esito definitivo sono molte e richiederebbero una quantità di risorse molto grande. E' attualmente in corso una trattativa con la stessa U.E. per ottenere una disciplina della fase transitoria, che sia rispettosa delle aspettative delle imprese. In ogni caso dovrà essere adeguata la normativa vigente. Per superare questa gravosa eredità della precedente legislatura - la cessazione di numerose leggi di incentivazione non allineate alle misure dell'Unione Europea - la manovra finanziaria comprende alcuni disegni di legge collegati, con il relativo accantonamento previsto in bilancio nel fondo nuovi oneri legislativi.

L'opposizione ha presentato in commissione centocinquanta emendamenti, prevalentemente aggiuntivi, allo scopo di espandere la spesa regionale in diversi settori. Alcuni sono mirati ad incrementare la quota di risorse da destinare ad opere pubbliche di interesse locale, altri tendono a potenziare la dotazione finanziaria delle leggi di incentivazione per le imprese del turismo, dell'artigianato e dell'industria, altri sono più specificamente indirizzati a far crescere gli interventi di riqualificazione urbana nei centri storici, altri ancora hanno come finalità quella di finanziare i piani comunali per l'occupazione previsti nell'articolo 19 della legge n.37 del 1998. Si tratta di finalità che la maggioranza ha preso in seria considerazione e che in parte sono ricompresse negli emendamenti che la stessa Giunta ha presentato a seguito del confronto con le parti sociali e con le istituzioni locali, anticipando gli analoghi emendamenti dell'opposizione, garantendo, comunque, la copertura finanziaria degli interventi già deliberati dagli Istituti delegati.

Complessivamente si può notare che le proposte aggiuntive approvate in commissione ricomprendono finalità condivise da maggioranza e opposizione, soprattutto in riferimento alle misure di sostegno all'impresa ed al sistema delle autonomie locali.

Le differenze più significative di impostazione sono sintetizzabili in due aspetti fondamentali.

Il primo attiene alla dotazione finanziaria. Nel prevedere una spesa aggiuntiva di circa mille miliardi rispetto al testo originariamente presentato dalla Giunta, le proposte dell'opposizione hanno prefigurato, direttamente o indirettamente, il ricorso all'autorizzazione di mutui per una cifra che presumibilmente supererebbe quella del precedente esercizio (1.550 miliardi nel 1999). Ciò sarebbe in evidente contrasto con il contenuto del DPEF appena approvato da tutto il Consiglio Regionale.

Il secondo riguarda le scelte di fondo su alcune materie. In particolare ciò è evidente in riferimento alla politica del lavoro, per la quale sono molto diverse le valutazioni sulla utilità in termini di incremento dell'occupazione stabile degli interventi affidati agli enti pubblici territoriali, ai trasferimenti alle società a partecipazione regionale ed al sistema degli indennizzi alle imprese colpite da avversità atmosferiche. Da parte della maggioranza è stato affermato il criterio della finalizzazione produttiva di tutti i trasferimenti alle imprese, avendo come scopo ultimo quello di produrre ricchezza e occupazione veramente aggiuntive.

Con particolare riferimento all'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998, la Commissione ha preso atto dell'impegno della Giunta a concludere in tempi brevi la verifica, prevista dalla stessa norma, relativa agli effetti del primo stanziamento di 333 miliardi ed a proporre al Consiglio, anche nel corso dell'esame della manovra, ove tale verifica si concludesse positivamente, l'eventuale finanziamento della seconda annualità.

Conclusivamente, dunque, la Commissione ha manifestato, col proprio voto favorevole, un pieno consenso all'impostazione di fondo della manovra predisposta dall'Esecutivo, apportandovi peraltro, col concorso dell'Esecutivo stesso, alcune significative integrazioni rese possibili, come si è detto, dal reperimento di risorse aggiuntive sia mediante ulteriori recuperi dai fondi di rotazione, sia mediante rimodulazioni degli stati di previsione della spesa, senza tuttavia accrescere in alcun modo il livello prefissato di indebitamento.

Sono state così incrementate per l'anno 2000 le risorse a favore del sistema delle imprese, (sia portando a 46.525 milioni lo stanziamento destinato alla L.R. n. 15/1994, sia incrementando fino a 49.300 milioni l'accantonamento nel FNOL per il disegno di legge collegato in materia di turismo, artigianato e commercio); analogo incremento è stato previsto, fino alla somma di 10 miliardi, per il Fondo di tutela dei livelli produttivi e occupativi. Per il settore dell'edilizia è stata incrementata, con ulteriori 10 miliardi, la dotazione della legge regionale n. 32/1985, relativa ai mutui per la prima casa. Nel campo dei provvedimenti per l'occupazione sono stati destinati all'Agenzia per il Lavoro 10 miliardi ed è stato introdotto, con l'articolo 17 bis, un finanziamento straordinario per il lavoro pari a 20 miliardi attribuito ai Comuni secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 25 del 1993. Incrementi significativi sono stati previsti nel settore dei servizi socio-assistenziali, con una dotazione del relativo Fondo elevata a 33 miliardi. Nei settori dell'istruzione e della formazione sono stati introdotti ulteriori stanziamenti a favore della diffusione territoriale della presenza universitaria (aggiungendo alle risorse già destinate al Consorzio di Nuoro ed al Consorzio di Oristano nuove somme destinate all'AILUN e all'AUSI); è stato previsto un finanziamento di 6 miliardi per la concessione di borse di studio a favore dei giovani disoccupati, finalizzate alla frequenza di corsi di formazione ad alto contenuto scientifico e tecnologico, nonché di corsi post-universitari; è stato ancora previsto uno stanziamento di 2.800 milioni per garantire la quota di partecipazione regionale alle iniziative di formazione e istruzione tecnica superiore (IFTS). Sono state incrementate fino a 12 miliardi le risorse per il Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna. Sono stati incrementati fino a 15.400 milioni i fondi a disposizione delle amministrazioni comunali per l'affidamento alle cooperative e società della gestione di servizi relative ad aree archeologiche, beni museali, biblioteche e archivi, con ciò confermando l'impostazione volta non solo a consolidare ma anche a rafforzare nei diversi settori la capacità d'intervento degli enti locali dell'Isola. Un rilevante finanziamento, pari ad 11 miliardi, è stato previsto per la concessione ai Consorzi di Bonifica di un contributo volto all'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua.

E' inoltre opportuno segnalare che su iniziativa della Giunta, a conferma dell'impegno assunto con le parti sociali, è stata prevista nel FNOL la copertura di 500 milioni per il disegno di legge istitutivo del CREL.

Le modificazioni introdotte dalla Commissione possono evincersi dalle tabelle riassuntive allegate alla presente relazione.

I miglioramenti apportati in Commissione hanno dunque conferito alla manovra finanziaria un carattere di maggiore organicità e completezza; è auspicio della maggioranza che ciò possa condurre ad un fattivo confronto ed alla tempestiva approvazione in sede assembleare.


ALLEGATO ALLA RELAZIONE SUI DISEGNI DI LEGGE
SULLA MANOVRA FINANZIARIA 2000-2002

Denominazione Assessorato

       2000

   2001

    2002

Denominazione Assessorato

2000

2001

2002

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

8.340.265

7.814.054

6.979.165

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

8.587.358

7.845.742

6.980.103

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA

142.951

118.111

98.751

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA

147.551

118.111

98.751

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

399.958

400.440

402.300

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

400.108

400.440

402.300

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

1.220.574

1.198.681

1.378.059

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

1.189.984

1.183.509

1.378.387

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

885.086

888.495

835.445

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

913.196

895.005

841.955

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

334.330

267.880

237.380

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

336.880

267.880

237.380

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

402.085

366.957

279.144

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

416.314

366.957

279.144

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

153.184

106.040

77.930

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

158.225

106.040

77.930

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

384.210

371.773

228.535

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

409.820

371.773

228.535

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

142.930

143.972

106.472

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

257.955

158.972

106.472

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

324.254

236.261

214.591

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

325.914

236.261

214.591

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

228.635

129.279

96.875

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

292.743

161.129

97.475

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO ALL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

3.549.308

3.434.025

2.922.043

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO ALL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

3.559.808

3.427.525

2.915.543

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEI TRASPORTI

172.760

152.140

101.640

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEI TRASPORTI

178.860

152.140

101.640

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALI GENERALI

8.340.265

7.814.054

6.979.165

TOTALI GENERALI

8.587.358

7.845.742

6.980.103

 

 

 

Art. 28
Comitati provinciali della caccia

1. A seguito dell'avvenuta costituzione dei Comitati provinciali faunistici di cui all'articolo 13 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, i Comitati provinciali della caccia, operanti ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni, e soppressi per effetto dell'articolo 58 della legge regionale n. 32 del 1978, riversano le proprie giacenze alle entrate del bilancio regionale (cap. 36108) per essere assegnate alle province per lo svolgimento dei compiti istituzionali previsti dall'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 1998 (cap. 05107/01).

2. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato a disporre, con propri decreti, l'iscrizione delle somme rinvenienti ai sensi del comma 1, con pari accertamento della correlativa entrata.

 

Art. 28
Comitati provinciali della caccia

1. A seguito dell'avvenuta costituzione dei Comitati provinciali faunistici di cui all'articolo 13 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, i Comitati provinciali della caccia, operanti ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni, e soppressi per effetto dell'articolo 58 della legge regionale n. 32 del 1978, riversano alle entrate del bilancio regionale (cap. 36108) le proprie giacenze, le quali sono assegnate alle province per lo svolgimento dei compiti istituzionali previsti dall'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 1998 (cap. 05107/01) e per l'attuazione degli interventi della caccia programmata (capp. 05107/02 e 05107/10).

2. Al programma di intervento di cui al comma 1 si provvede a' termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato a disporre, con propri decreti, l'iscrizione delle somme rinvenienti ai sensi del comma 1, con pari accertamento della correlativa entrata, nei rispettivi capitoli di spesa.

Art. 29
Servizio Agrometereologico Regionale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 2000, ad effettuare la spesa di lire 2.000.000.000 per il completamento degli interventi relativi alla realizzazione del censimento delle variazioni meteorologiche, per l'acquisizione delle serie storiche dei dati disponibili e per la costituzione di una banca dati meteorologica (cap. 06339).

 

Art. 29
Servizio Agrometereologico Regionale

(identico)

 

Art. 30
FITQ - Contribuzioni pregresse

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata al versamento della somma di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 a favore del Fondo integrativo pensioni istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, a titolo di pagamento di quote di contribuzioni pregresse dovute per la copertura contributiva di periodi di servizio riconosciuti utili a favore di personale transitato nei ruoli regionali in virtù di norme statali e regionali.

 

Art. 30
FITQ - Contribuzioni pregresse

(identico)

 

Art. 31
Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2000-2001-2002 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 31
Copertura finanziaria

(identico)

 

Art. 32
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
 

Art. 32
Entrata in vigore

(identico)

 

 

   

Art. 27 bis
Proseguimento interventi inclusi nella programmazione comunitaria 1994/1999

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire nell'anno 2000 gli interventi previsti nei programmi o iniziative comunitarie ricadenti nella programmazione del periodo 1994/1999, i cui finanziamenti non hanno trovato impegno giuridicamente vincolante a' termini di quanto stabilito dall'Unione europea con decisione n. c(97)103516 del 23 aprile 1997, ma che sono rendicontati alla stessa Unione europea attraverso interventi sostitutivi finanziati con risorse proprie e/o statali.

Art. 27
Partecipazione a programmi di iniziativa comunitaria o statale

1. Nel comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, dopo le parole: "di iniziativa comunitaria" sono aggiunte "e/o statale" e dopo le parole: "non finanziate dall'Unione Europea" sono aggiunte: "e/o dallo Stato" (cap. 03059).

 

Art. 27
Partecipazione a programmi di iniziativa comunitaria o statale

1. Nel comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, dopo le parole: "di iniziativa comunitaria" sono aggiunte "e/o statale" e dopo le parole: "non finanziate dall'Unione Europea" sono aggiunte: "e/o dallo Stato"; i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono valutati per l'anno 2000 in lire 3.440.000.000 (cap. 03059).

2. E' autorizzata, nell'anno 2000, la spesa di lire 743.000.000 quale cofinanziamento della Misura 1 "Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in applicazione del regolamento CE n. 951/97" del Programma agrimonetario attuato ai sensi dei regolamenti CE nn. 805/97 e 806/97 (cap. 06235); tale somma è versata all'A.I.M.A. che provvede all'erogazione della stessa ai beneficiari finali, unitamente alle quote comunitaria e statale .

 3. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie competenze, concorre, in attuazione della Legge 18 dicembre 1997, n. 440, alla realizzazione degli interventi volti all'arricchimento ed all'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, con particolare riguardo alle iniziative di formazione e istruzione tecnica superiore (I.F.T.S.).

 4. Gli interventi di cui al comma 3 sono curati dall'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, d'intesa con l'Assessorato del lavoro, formazione professionale e sicurezza sociale.

 5. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2.800.000.000 quale quota del trenta per cento a carico della Regione Sardegna, sull'importo complessivo di lire 9.200.000.000 necessario per l'attuazione dei progetti I.F.T.S. cofinanziati dallo Stato (cap. 11002).

Art. 23
Interventi integrativi in materia
di diritto allo studio

1. Lo stanziamento di cui al capitolo 11024 può essere utilizzato anche nel corso dell'anno antecedente a quello cui si riferisce lo stanziamento di bilancio, qualora si verifichino esigenze gravi e impreviste.

 

Art. 23
Interventi integrativi in materia
di diritto allo studio

1. Lo stanziamento di cui al capitolo 11024 può essere utilizzato anche nel corso dell'anno scolastico antecedente a quello cui si riferisce lo stanziamento di bilancio, qualora si verifichino esigenze gravi e impreviste.

2. A seguito dell'attribuzione di nuove competenze in materia di istruzione superiore alle amministrazioni provinciali per effetto della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle predette amministrazioni i finanziamenti per particolari esigenze sui fondi per il diritto allo studio, attingendo dagli stanziamenti recati dal capitolo 11024.

Art. 24
Attività di ricerca applicata
ed innovazione tecnologica

1. Nel comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, l'espressione "da erogarsi per metà alle Università sarde, garantendo una quota pari al 15 per cento alle sedi decentrate, e per metà a consorzi, enti, istituti, società e centri di ricerca d'impresa" è sostituita dalla seguente: "da erogarsi alle Università sarde, a consorzi, enti, istituti, società e centri di ricerca e a imprese aventi sedi operative in Sardegna"; a tal fine possono essere utilizzate le risorse disponibili sul titolo di spesa 11.3.10/I del programma di intervento per gli anni 1988-89-90 della Legge 24 giugno 1974, n. 268.

2. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, le disponibilità sussistenti in conto residui dei capitoli 03211 e 03211/01 - articolo 1 - alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferite alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuite al titolo di spesa 11.3.10/I del programma di intervento per gli anni 1988-89-90, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.  

3. Nel comma 1 del precitato articolo 25, l'espressione "un programma di ricerca applicata e di innovazione tecnologica" è sostituita dalla seguente: "programmi di ricerca applicata e di innovazione tecnologica".

 

Art. 24
Attività di ricerca applicata
ed innovazione tecnologica

 (identico)

 

Art. 25
Integrazione al F.S.N.
- Contributo all'Istituto Zooprofilattico

1. E' autorizzato, nell'anno 2000, lo stanziamento complessivo di lire 981.674.000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (capp. 12104/01, 12133/02 e 12139/02).

2. E' autorizzato lo stanziamento di lire 1.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 quale contributo da erogare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per il suo funzionamento (cap. 12162/01).

 

Art. 25
Integrazione al F.S.N.
- Contributo all'Istituto Zooprofilattico

(identico)

 
   

Art. 25 bis
 Contributi per il trasporto degli handicappati

1. A valere sullo stanziamento recato del capitolo 12001-01 una quota non superiore a lire 5.000.000.000 è destinata all'adeguamento dell'importo di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8, da lire 13.000 a lire 31.000.

CAPO V
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 26
Collegamenti marittimi con le isole minori

1. Al fine di garantire la continuità territoriale tra la Sardegna e le proprie isole minori è autorizzata la spesa annua di lire 3.000.000.000 per l'erogazione di contributi a favore dei Comuni che abbiano intrapreso l'iniziativa di favorire il servizio di collegamento marittimo tra l'isola minore e l'isola madre; detti contributi sono corrisposti fino alla misura del cento per cento dell'importo dell'iniziativa medesima (cap.13039).

2. Il programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, ai sensi dell'articolo 4, lettera e), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Tra i criteri per l'individuazione dell'entità del contributo da erogare può essere ricompresa l'attuazione del Servizio attraverso mezzi veloci del servizio notturno nonché ulteriori particolari modalità che dovessero ritenersi utili per la migliore qualità del servizio.

 

CAPO V
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 26
Collegamenti marittimi con le isole minori  

1. Al fine di garantire la continuità territoriale dei collegamenti marittimi tra la Sardegna e le sue isole minori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare nell'anno 2000 i contratti d'appalto in essere al 31 dicembre 1999 per l'esercizio di dette relazioni di traffico.

2. Per le finalità previste dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.600.000.000 (cap. 13039).

   

Art. 26 bis
Utilizzazione fondi ex art. 21
della L.R. n. 32/1997

1. I fondi disponibili per gli interventi previsti dall'articolo 21 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32 possono essere destinati anche alla realizzazione di un nuovo aereoporto nel territorio dell'Ogliastra.

Art. 21
Interventi per lo sport
e per manifestazioni tradizionali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire gli interventi relativi alle prestazioni di garanzie reali e obbligatorie già concesse ai soli sodalizi sportivi isolani sui mutui contratti ed in essere ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36 (cap. 11124/20).

2. E' autorizzata, altresì, la prosecuzione dell'erogazione del concorso sugli interessi già concessi ai soli sodalizi sportivi sui mutui contratti ed in essere ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 36 del 1989 (cap. 11124/19).

3. Al fine di consentire l'organizzazione delle grandi manifestazioni tradizionali di interesse regionale: Sagra di Sant'Efisio, discesa dei Candelieri, Cavalcata sarda e Capodanno e Settimana Santa Algherese, è rispettivamente concesso alle aziende autonome di soggiorno e turismo di Cagliari, Sassari e Alghero un contributo straordinario per l'anno 2000 di lire 270.000.000, di lire 250.000.000 e di lire 130.000.000 (cap. 11136).

 

Art. 21
Interventi per lo sport
e per manifestazioni tradizionali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire gli interventi relativi alle prestazioni di garanzie reali e obbligatorie già concesse ai soli sodalizi sportivi isolani sui mutui contratti ed in essere ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36 (cap. 11124/20).

2. E' autorizzata, altresì, la prosecuzione dell'erogazione del concorso sugli interessi già concessi ai soli sodalizi sportivi sui mutui contratti ed in essere ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 36 del 1989 (cap. 11124/19).

3. Al fine di consentire l'organizzazione di manifestazione di interesse regionale nel campo delle tradizioni popolari e del folklore è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 2.000.000.000 (cap. 11136); il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.

4. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario nella misura massima del novantacinque per cento della spesa sostenuta e documentata, e comunque non superiore a lire 300.000.000, a favore del Comitato Regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Italiana Gioco Calcio quale concorso finanziario della Regione allo svolgimento in Sardegna, nel giugno del 2000, del primo campionato europeo di calcio con la partecipazione delle squadre nazionali dilettanti del Belgio, della Francia, della Germania, dell'Italia, del Lussemburgo, dell'Olanda, della Spagna e di San Marino (cap. 11118).

5. E' autorizzata nell'anno 2000 la concessione di un contributo straordinario di lire 385.000.000 a favore del C.O.N.I., Comitato regionale per la Sardegna, per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione della sede regionale del Comitato e delle Federazioni sportive della Sardegna (cap. 11117/12).

Art. 22
Beni culturali, biblioteche e archivi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi, sino al 90 per cento della spesa prevista in progetto e ritenuta ammissibile, per l'affidamento in gestione a cooperative e società, mediante convenzione, dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, biblioteche ed archivi. La durata delle convenzioni non può essere inferiore ai tre anni. Nel caso di servizi a rientro tariffario il contributo da erogare a favore degli enti locali deve tenere conto del rientro medesimo.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono disciplinate con apposite direttive adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono valutati in lire 13.000.000.000 per l'anno 2000, in lire 5.000.000.000 per l'anno 2001 ed in lire 2.000.000.000 per gli anni successivi (cap. 11129).

 

Art. 22
 Beni culturali, biblioteche e archivi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi, sino al 90 per cento della spesa prevista in progetto e ritenuta ammissibile, per l'affidamento in gestione a cooperative e società, mediante convenzione, dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, biblioteche ed archivi. La durata delle convenzioni non può essere inferiore ai tre anni. Nel caso di servizi a rientro tariffario il contributo da erogare a favore degli enti locali deve tenere conto del rientro medesimo.

 2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono disciplinate con apposite direttive adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono valutati in lire 15.400.000.000 per l'anno 2000, in lire 5.000.000.000 per l'anno 2001 ed in lire 2.000.000.000 per gli anni successivi (cap. 11129).

   

Art. 22 bis
Borse di studio

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere borse di studio per favorire la frequenza, in Italia e all'estero, di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di scuole e corsi post-universitari da parte dei giovani disoccupati che non abbiano compiuto 35 anni.

 2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono disciplinate annualmente con apposite direttive adottate dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio.

3. Gli oneri relativi all'attuazione del presente articolo sono valutati in lire 6.000.000.000 per l'anno 2000 ed in lire 3.000.000.000 per l'anno 2001; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (cap. 11139/02).

   

Art. 17 bis

Intervento straordinario per il lavoro

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 2000, a promuovere un intervento straordinario per il lavoro articolato in tutti i comuni della Sardegna e rivolto:

a) al sostegno di progetti per igiene ambientale e la salvaguardia del territorio;

b) alla salvaguardia, valorizzazione e gestione ottimale dei beni culturali, archeologici e storici;

c) al sostegno di progetti produttivi di itinerari culturali di archeologia industriale e mineraria;

d) all'estensione e alla cultura del verde urbano.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato lo stanziamento di lire 20.000.000.000 da ripartire secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni (cap. 04021/02).

3. I fondi assegnati ai Comuni devono essere impegnati entro dodici mesi dall'erogazione; in caso di mancato impegno gli stessi devono essere resi entro i successivi sessanta giorni, con l'applicazione, in caso di inottemperanza, degli interessi legali di mora.

Art. 18
Lavori socialmente utili - Istruttoria pratiche cooperative produzione

1. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 7, alla fine del punto a) è aggiunta la seguente espressione: "il presente rimborso chilometrico è erogato limitatamente ai lavoratori che godono dell'assegno INPS e dell'integrazione regionale".

2. Al medesimo articolo è aggiunto il seguente comma:

"4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare le somme necessarie ai soggetti pubblici o alle associazioni o ai consorzi tra soggetti pubblici di cui al presente articolo a seguito della presentazione di un'istanza contenente tutti gli elementi necessari a identificare la titolarità e la legittimità della loro richiesta; tali soggetti possono rendicontare le somme spese con una dichiarazione riepilogativa delle medesime sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e/o dal responsabile amministrativo-contabile.".

3. La disposizione di cui al comma 2 ha carattere retroattivo per tutti gli enti attuatori impegnati nei lavori socialmente utili (cap. 10136/01).

4. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32, prorogato dall'articolo 35, comma 8, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000 (cap. 10129).

 

Art. 18
Lavori socialmente utili - Istruttoria pratiche cooperative produzione

(identico)

 

Art. 19
Campi sosta

1. Per le finalità previste dall'articolo 48 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, relativa ai campi sosta e transito per le popolazioni nomadi, è autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 (cap. 12001/11).

 

Art. 19
Campi sosta

(identico)

 

Art. 20
Finanziamenti alle Università e agli enti e organismi operanti nei settori culturale, socio-culturale e della sicurezza sociale

1. A valere sullo stanziamento recato dal capitolo 11063 per l'anno 2000:

a) una quota pari a lire 3.000.000.000 è attribuita al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro per gli interventi previsti dall'articolo 47, comma 3, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6;

b) una quota pari a lire 1.500.000.000 e a lire 750.000.000 è attribuita al Consorzio per l'Università degli studi di Oristano quale contributo regionale rispettivamente per le spese di costituzione e di funzionamento e per il finanziamento dei diplomi universitari in biotecnologie agro-industriali e in tecnologie alimentari.

2. I finanziamenti da erogare a' termini della legge regionale 18 novembre 1986, n. 65, e dell'articolo 16, comma 7, della legge regionale 28 settembre 1990, n. 43, sono sospesi per il triennio 2000-2002 (cap. 11065).

3. La legge regionale 13 luglio 1988, n. 21, è abrogata (cap. 02179).

 

Art. 20
 Finanziamenti alle Università e agli enti e organismi operanti nei settori culturale, socio-culturale e della sicurezza sociale

1. A valere sullo stanziamento recato dal capitolo 11063 per l'anno 2000:

a)    una quota pari a lire 3.000.000.000 è attribuita al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro per gli interventi previsti dall'articolo 47, comma 3, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6;

b)      una quota pari a lire 1.500.000.000 e a lire 750.000.000 è attribuita al Consorzio per l'Università degli studi di Oristano quale contributo regionale rispettivamente per le spese di costituzione e di funzionamento e per il finanziamento dei diplomi universitari in biotecnologie agro-industriali e in tecnologie alimentari;

c)      una quota pari a lire 500.000.000 è attribuita all'associazione per l'istituzione della Libera Università Nuorese (AILUN) quale contributo aggiuntivo per le proprie attività istituzionali;

d)      una quota pari a lire 800.000.000 è attribuita all'Associazione Universitaria Sulcis-Iglesiente (AUSI), per il finanziamento dei diplomi in scienze dei materiali e per la promozione d'intesa con la FORGEA INTERNATIONAL per la formazione di tecnici nel settore dei materiali e dell'ambiente.

2 Per la prosecuzione ed il completamento dell'intervento previsto dall'articolo 2, lett. a), della legge regionale 25 maggio 1999, n. 18, è autorizzata, nell'anno 2000 l'ulteriore spesa di lire 2.000.000.000 (cap. 10022).

3. Nel comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, le parole "all'istituzione dei dottorati di ricerca e di corsi di perfezionamento" sono sostituite da "per il reclutamento per la ricerca (assegni di ricerca, dottorati di ricerca, contratti di ricerca)"; per le predette finalità, da svolgere negli anni accademici 2000-2002 e 2001-2003, è destinata una quota pari a lire 1.000.000.000 dello stanziamento recato dal capitolo 11065 per ciascuno degli anni 2000 e 2001, in ragione di lire 600.000.000 all'Università di Cagliari e di lire 400.000.000 all'Università di Sassari.

4. La legge regionale 13 luglio 1988, n. 21, è abrogata (cap. 02179).

5. La legge regionale 18 dicembre 1987, n. 57 e successive modifiche e integrazioni è abrogata (cap. 11099/P).

   

Art. 20 bis

 Proroga interventi culturali

1. E' prorogata al 31 dicembre 2000 l'utilizzazione dei contributi impegnati nell'esercizio finanziario 1999 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per l'attuazione delle finalità di cui alle sottoelencate leggi regionali:

a) L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 60 - Svolgimento delle attività istituzionali di enti e organismi con finalità didattiche e socio culturali - (cap. 11099);

b) L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 56 - Svolgimento attività teatrali e musicali e di iniziative culturali - (cap. 11102/03);

c) L.R. 21 giugno 1950, n. 17 - Contributi per manifestazioni culturali, di spettacolo, artistiche e sportive - (cap. 11115);

d) L.R. 8 luglio 1996, n. 26 - Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna - (cap. 11065);

e) L.R. 15 ottobre 1997, n. 26 - Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna - (capp. 11061 e ss.).

Art. 16
Interventi nel settore dei trasporti

1. E' autorizzato, nell'anno 2000, lo stanziamento di lire 135.000.000.000 per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi d'esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni (capitolo 13002/01).

2. E' autorizzato, nell'anno 2000, lo stanziamento di lire 10.000.000.000 per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi per investimenti previsti dalla legge regionale n. 16 del 1982, e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 13026).

  3. Nel comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, l'espressione "a prevalente capitale pubblico" è soppressa.

 

Art. 16
Interventi nel settore dei trasporti

1. E' autorizzato, nell'anno 2000, lo stanziamento di lire 135.000.000.000 per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi d'esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 13002/01).

2. E' autorizzato, nell'anno 2000, lo stanziamento di lire 10.000.000.000 per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi per investimenti previsti dalla legge regionale n. 16 del 1982, e successive modifiche ed integrazioni (cap. 13026).

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI LAVORO, ATTIVITA' CULTURALI
E SOCIO-SANITARIE

Art. 17
Formazione professionale

1. La quota da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale è determinata, per l'anno 2000, in lire 79.500.000.000 (cap.10001).

2. La spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, è fissata in lire 95.412.000.000 ed è così ripartita:

cap. 10001 lire 10.511.000.000;

cap. 10002 lire 17.874.000.000;

cap. 10003 lire 67.027.000.000.

3. Restano confermate in modo permanente le disposizioni di cui all'articolo 25, commi 1 e 3, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1.

 

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI LAVORO, ATTIVITA' CULTURALI
E SOCIO-SANITARIE

Art. 17
Formazione professionale

1. La quota da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale è determinata, per l'anno 2000, in lire 59.500.000.000 (cap.10001).

2. La spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, è fissata in lire 95.412.000.000 ed è così ripartita:

cap.10001 lire 10.511.000.000;

cap.10002 lire 17.874.000.000;

cap.10003 lire 67.027.000.000.

3. Restano confermate in modo permanente le disposizioni di cui all'articolo 25, commi 1 e 3, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1.

Art. 15
Acquisizione "MARSILVA"

1. I finanziamenti destinati dall'articolo 1, lett. e), della legge regionale 25 maggio 1999, n. 18, per l'acquisizione e la valorizzazione del soprassuolo realizzato con impianti di forestazione della ex società Marsilva S.p.A., possono essere utilizzati anche per la realizzazione di infrastrutture per bacini di raccolta acque all'interno degli stessi compendi (cap. 05026/01).

 

Art. 15
Acquisizione "MARSILVA"

1. I finanziamenti destinati dall'articolo 1, lett. e), della legge regionale 25 maggio 1999, n. 18, per l'acquisizione e la valorizzazione del soprassuolo realizzato con impianti di forestazione della ex società Marsilva S.p.A., possono essere utilizzati, per la parte residua, anche per la realizzazione di infrastrutture per bacini di raccolta acque all'interno degli stessi compendi (cap. 05026/01).

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 14
Gassificatore Sulcis-Iglesiente

1. A valere sullo stanziamento iscritto nell'anno 2000 in conto del capitolo 09054 una quota non superiore a lire 2.500.000.000 è riservata alla definizione delle procedure di acquisizione delle aree del sito dell'impianto I.G. C.C. di gassificazione del carbone Sulcis di cui al D.P.R. 28 gennaio 1994 per l'attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente; dette somme possono essere utilizzate secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2000 disposta dall'articolo 36 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, è differita quanto a lire 60.000.000.000 nel 2001 e quanto a lire 54.000.000.000 nel 2002 (cap.09148).

 

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 14
Gassificatore Sulcis-Iglesiente

(identico)

   

Art. 14 bis
Contributi ai Consorzi di bonifica per l'abbattimento dei costi energetici

1. E' autorizzata nell'anno 2000 la spesa di lire 11.000.000.000 per la concessione ai consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di un contributo per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua; il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (cap. 06263/01).

   

Art. 10 bis
Contributo straordinario al Consorzio

Acquedotto Govossai di Nuoro

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 2000,  al Consorzio Acquedotto Govossai di Nuoro un contributo di lire 2.000.000.000 per l'abbattimento dei costi energetici (cap. 04179/12).

Art. 11
Interventi sugli stagni

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalle espropriazioni effettuate per l'esecuzione di opere di sistemazione degli stagni, è autorizzata, nell'anno 2000, la spesa di lire 350.000.000 (cap. 05078/08)

 

Art. 11
Interventi sugli stagni

(identico)

 

Art. 12
Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, concernente: "Alienazione dei beni patrimoniali"

1. Alla legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

a) nel comma 8 dell'articolo 1:

1) "il limite di valore, come rideterminato dal comma 3 dell'art.12 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, è elevato, in base al disposto del comma 2 dell'art. 43 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, a lire 230.000.000;

2) alla fine è aggiunto il seguente periodo: "nonché a quei beni immobili a suo tempo espropriati per i quali è venuta meno la destinazione pubblica ed è stata richiesta la retrocessione da parte degli aventi titoli";

b) dopo il comma 8 dell'art.1, è aggiunto il seguente:

"8 bis. E' consentita la rateizzazione del pagamento del prezzo di vendita dei beni, con applicazione degli interessi bancari dovuti al tesoriere della Regione per le anticipazioni di cassa e con garanzia ipotecaria sul bene. La Giunta regionale determina le modalità ed i tempi di rateizzazione";

c) nell'articolo 2:

1) alle lettere c) ed f) del comma 1 sono aggiunte, alla fine, le parole "o un suo delegato";

2) alla fine del comma 1 è aggiunto il periodo seguente:

 "La Commissione è validamente costituita in seconda convocazione, con la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza. In caso di valutazione di beni di proprietà di un ente strumentale, il rappresentante dell'Ente deve essere sempre presente";

d) nell'articolo 2 i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2) Alla Commissione compete, altresì, la determinazione del valore degli immobili da acquisire al patrimonio regionale e degli enti strumentali, nonché la determinazione dei canoni e fitti attivi e passivi sui beni immobili demaniali e patrimoniali. Su richiesta degli enti locali della Sardegna, la Commissione può determinare il valore degli immobili da acquisire o da alienare da parte degli enti stessi; in tale ultima ipotesi, le relative spese sono a carico degli enti richiedenti.

3) Con decorrenza dal suo insediamento, a tutti i componenti la Commissione, compreso il Segretario, compete il gettone di presenza nella misura stabilita dalle norme vigenti.".

e) dopo il comma 3 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

"3 bis) Per l'espletamento di particolari attività tecnico-specialistiche finalizzate alla vendita dei beni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di personale estraneo alla Regione, di accertata capacità, esperienza e professionalità, da incaricare con convenzione.".

Il relativo onere grava sugli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 04112/01 del bilancio della Regione;

f) il comma 3 bis dell'articolo 3, come sostituito dall'articolo 12 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, è così modificato:

"3 bis) I proventi derivanti dalla vendita dei beni sono destinati interamente agli acquisti di nuove sedi ed alla manutenzione, adattamento e conservazione di immobili di proprietà adibiti ad uffici regionali e degli enti strumentali.".

 

Art. 12
Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, concernente: "Alienazione dei beni patrimoniali"

(soppresso)

 
   

Art. 12 bis
Modifiche alla legge regionale
n. 25 del 1993

Trasferimento fondi agli EE.LL.

1. Nel comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 25, così come modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, le percentuali di cui alle lettere a) e b) sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:

lett. a) 30 per cento;

lett. b) 30 per cento.

 2. I criteri indicati nel comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 1 del 1999 relativi alla legge regionale n. 25 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni sono confermati quali disposizioni permanenti.

Art. 13
Beni del patrimonio indisponibile della Regione

1. La proprietà dei beni mobili ed immobili acquistati con i finanziamenti dell'Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lett. c) della Legge 1° marzo 1986, n. 64, dalla Società Consortile a r.l. Centro di Ricerca e Formazione per il Controllo dei Servizi Idrici - Hydrocontrol - deve intendersi in capo alla Regione Autonoma della Sardegna, - destinataria dei finanziamenti medesimi - come stabilito nella convenzione stipulata in data 2 ottobre 1990 tra l'Agenzia medesima e la Regione Autonoma della Sardegna, che qualifica la Società Consortile summenzionata soggetto delegato dalla medesima Regione. Detti beni fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione Autonoma della Sardegna.

 

Art. 13
Beni del patrimonio indisponibile della Regione

(soppresso)

 

Art. 6
Recupero somme da fondi di rotazione

1. E' disposto nell'anno 2000 il versamento in conto entrate del bilancio regionale (cap.36103) della somma di lire 92.142.000.000 proveniente dai sottoelencati fondi di rotazione:

a) lire 23.844.000.000 dal fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera di cui alla legge regionale 7 aprile 1964, n. 8, costituito presso la Banca CIS S.p.A.;

b) lire 29.298.000.000 dal fondo per la concessione di provvidenze all'artigianato di cui all'art.5 della L.R. 21 luglio 1976, n. 40, costituito presso la Banca CIS S.p.A.; tale recupero, per lire 25.550.000.000, è destinato ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lett. d), della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, alle finalità previste dall'articolo 3 della medesima legge (cap. 07026/06);

c) lire 25.000.000.00 dal fondo per la concessione del contributo in conto capitale alle imprese di cui all'art.5 della L.R. 20 giugno 1984, n. 44, costituito presso la Banca CIS S.p.A.;

d) lire 14.000.000.000 dal fondo per la concessione di crediti di esercizio alle imprese di cui alla L.R. 18 maggio 1957, n. 23, costituito presso la Banca CIS S.p.A..

2. Al recupero dei fondi di cui al comma 1 provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

 

Art. 6
Recupero somme da fondi di rotazione

1. E' disposto nell'anno 2000 il versamento in conto entrate del bilancio regionale (cap.36103) della somma di lire 189.806.000.000 proveniente dai sottoelencati fondi di rotazione:

a) lire 23.844.000.000 dal fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera di cui alla legge regionale 7 aprile 1964, n. 8, costituito presso la Banca CIS S.p.A.;

b) lire 29.298.000.000 dal fondo per la concessione di provvidenze all'artigianato di cui all'art. 5 della L.R. 21 luglio 1976, n. 40, costituito presso la Banca CIS S.p.A.; tale recupero, per lire 25.550.000.000, è destinato ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lett. d), della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, alle finalità previste dall'articolo 3 della medesima legge (cap. 07026/06);

c) lire 25.000.000.00 dal fondo per la concessione del contributo in conto capitale alle imprese di cui all'art.5 della L.R. 20 giugno 1989, n. 44, costituito presso la Banca CIS S.p.A.;

d) lire 14.000.000.000 dal fondo per la concessione di crediti di esercizio alle imprese di cui alla L.R. 18 maggio 1957, n. 23, costituito presso la Banca CIS S.p.A.;

e) lire 5.252.000.000, dal fondo per la concessione di contributi in conto interessi per il comparto agro-industriale, di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 19, in ragione di lire 1.750.000.000 da quello costituito presso la Banca di Sassari S.p.A., lire 465.600.000 da quello presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., lire 297.000.000 da quello presso la Banca Commerciale Italiana S.p.A., lire 629.850.000 da quello presso l'UNICREDITO S.p.A., lire 48.000.000 da quello presso la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, lire 84.400.000 da quello presso la Banca di Credito Cooperativo di Arborea S.p.A., lire 1.977.150.000 da quello presso il Banco di Sardegna S.p.A.;

f) lire 186.414.641 dal fondo per le anticipazioni a cooperative e altre associazioni di produttori, viticoltori e allevatori di animali lattiferi, di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, costituito presso la Banca C.I.S. S.p.A.;

g) lire 176.883.088 dal fondo destinato alla concessione di prestiti di esercizio a pastori e allevatori associati in cooperative, gruppi o latterie sociali, di cui alla legge regionale 15 luglio 1962, n. 9, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;

h) lire 497.508.928 dal fondo destinato ad interventi in agricoltura di cui agli articoli 4 e 12 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, in ragione di lire 434.061.028 da quello presso il Banco di Sardegna S.p.A. e di lire 63.447.900 da quello presso la Banca Commerciale Italiana S.p.A.;

i) lire 5.384.417.165 dal fondo per le concessioni di prestiti a cooperative ortofrutticole e loro consorzi, di cui alla legge regionale 21 maggio 1971, n. 7, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;

l) lire 14.000.000.000 dal fondo per lo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui all'articolo 2, lettere a) e b), della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, costituito presso il Banco di Sardegna;

m) lire 2.790.134.521 dal fondo regionale per lo sviluppo della zootecnia di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;

n) lire 4.010.205.729 dal fondo per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole di cui all'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, in ragione di lire 3.438.894.581 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna e di lire 571.311.148 da quello presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;

o) lire 1.606.862.368 dal fondo per le anticipazioni dei contributi U.E. per l'imboschimento dei terreni seminativi di cui all'articolo 35 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;

p) lire 6.700.000.000 dal fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera di cui alla legge regionale 7 aprile 1964, n. 8, in ragione di lire 6.300.000.000 da quello costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A. e di lire 400.000.000 da quello presso la Banca di Sassari S.p.A.;

q) lire 17.424.338.620 dal fondo per la concessione di provvidenze all'artigianato di cui all'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, in ragione di lire 6.700.000.000 da quello costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A., di lire 10.224.338.620 da quello presso la Banca di Sassari S.p.A. e di lire 500.000.000 da quello presso l'Artigiancassa;

r) lire 3.149.318 dal fondo per la concessione del concorso interessi sui prestiti alle aziende artigiane di cui all'articolo 40 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, costituito presso la Banca di Sassari S.p.A.;

s) lire 250.000.000 dal fondo per la concessione del concorso interessi sui prestiti nei settori del commercio, dei servizi, del turismo e dell'artigianato di cui all'articolo 53 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, costituito presso la Banca Commerciale Italiana S.p.A.;

t) lire 468.474 dal fondo per l'abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti alle cooperative artigiane di cui all'articolo 53 bis della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, costituito presso la Banca di Sassari;

u) lire 380.782.072 dal fondo per la tutela dei livelli occupativi nel settore artigiano di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 19, in ragione di lire 71.502.408 da quello costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A., di lire 282.989.050 da quello presso la Banca di Sassari S.p.A. e di lire 26.290.614 da quello presso la Banca C.I.S. S.p.A.;

v) lire 26.183.040 dal fondo per la concessione di contributi a favore degli agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 70 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 19, in ragione di lire 1.521.376 da quello presso il Banco di Sardegna S.p.A., di lire 916.198 da quello presso la Banca di Sassari S.p.A. e di lire 23.695.466 da quello presso la Banca C.I.S. S.p.A.;

z) lire 925.995.840 dal fondo per la gestione delle disponibilità del PNIC di cui all'articolo 26 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1;

aa) lire 3.409.583.852 dal fondo per la concessione di provvidenze a favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 59 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, in ragione di lire 2.797.170.580 dal fondo costituito presso la Banca di Sassari S.p.A. e di lire 612.413.272 da quello presso la Banca di Credito Cooperativo di Arborea;

bb) lire 2.648.122.344 dal fondo per la concessione di credito di esercizio alle imprese di cui alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, in ragione di lire 930.777.689 da quello presso la Banca C.I.S. S.p.A. e di lire 1.717.344.655 da quello presso la SFIRS;

cc) lire 27.000.000.000 dal fondo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato ad imprese in difficoltà congiunturali di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, in ragione di lire 17.000.000.000 da quello presso la Banca C.I.S. S.p.A. e di lire 10.000.000.000 da quello presso la SFIRS;

dd) lire 5.000.000.000 dal fondo per il consolidamento finanziario delle imprese di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44, costituito presso la SFIRS.

2. Al recupero dei fondi di cui al comma 1 provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

   

Art. 6 bis
Modalità di dismissione delle partecipazioni detenute dalla Regione

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali, entro il 30 settembre 2000, sulla base delle partecipazioni direttamente detenute dalla Regione e dai suoi enti strumentali definisce, ai fini della eventuale dismissione, le modalità idonee a realizzare la massimizzazione del gettito, il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione.

Art. 7
Riutilizzo disponibilità contabilità speciali

1. Le somme disponibili nel titolo di spesa 11.2.02 del programma d'intervento per gli anni 1988-89-90 di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268, sono impiegate quale stanziamento integrativo per il finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15 previsti dal titolo di spesa 12.3.01 del programma d'interventi di cui alla legge 23 giugno 1994, n. 402.

2. Con decreto dell'Assessore della programmazione si provvede alle necessarie variazioni nelle relative contabilità.

3. Gli stanziamenti del titolo di spesa 12.3.01 del programma stralcio 1994/1995 - destinati all'aumento del capitale INSAR, per un importo di lire 14.300.000.000, e del programma di interventi 1998/1999 - destinati al finanziamento della legge regionale 1993, n. 21, per un importo di lire 18.000.000.000, - sono destinati al finanziamento della legge regionale di cui al comma 1.

 

Art. 7
Riutilizzo disponibilità contabilità speciali e recupero da fondi di rotazione

1. La somma di lire 17.000.000.000 nel titolo di spesa 11.2.02 del programma d'intervento per gli anni 1988-89-90 di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268, è impegnata quale stanziamento integrativo per il finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15 previsti dal titolo di spesa 12.3.01 del programma d'interventi di cui alla legge 23 giugno 1994, n. 402.

2. Con decreto dell'Assessore della programmazione si provvede alle necessarie variazioni nelle relative contabilità.

3. Gli stanziamenti del titolo di spesa 12.3.01 del programma stralcio 1994/1995 destinati all'aumento del capitale INSAR per un importo di lire 14.300.000.000 e del programma di interventi 1998/1999 destinati al finanziamento della legge regionale 1993, n. 21, per un importo di lire 18.000.000.000, sono destinati al finanziamento della legge regionale di cui al comma 1.

4. E' disposto nell'anno 2000 il versamento alle entrate della contabilità speciale di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268, della somma di lire 4.475.000.000 rinveniente dal fondo per la concessione di prestiti per acquisto di scorte e mutui, nella misura di lire 2.884.237.325 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A. e di lire 1.590.762.675 da quello costituito presso la Banca di Sassari.

5. La somma riversata di cui al comma 4 è impiegata, quale stanziamento integrativo, per il finanziamento degli interventi previsti dal comma 1.

6. Al recupero dei fondi di cui al comma 4 provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio; lo stesso Assessore, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni nelle relative contabilità.

Art. 8
Rideterminazione di limiti d'impegno e di autorizzazioni di spese

1. Il limite di impegno di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, è soppresso; sono autorizzati i limiti di impegno di lire 2.000.000.000 dall'anno 2000 al 2016 e di lire 1.000.000.000 dall'anno 2001 al 2017 per la concessione del concorso negli interessi sui mutui per opere di miglioramento agrario e fondiario di cui all'articolo 22 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 (cap. 06029/01).

2. I limiti di impegno di cui all'articolo 10, comma 4, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, sono soppressi; è autorizzato il limite di impegno di lire 1.000.000.000 dall'anno 2000 al 2004 per la concessione degli aiuti per i danni alla produzione agricola previsti dall'articolo 23, della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 (cap. 06140/04).

3. Il limite di impegno di lire 1.000.000.000 autorizzato dall'articolo 27 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18 è rideterminato in lire 400.000.000 per gli anni dal 2000 al 2003 (cap. 06129/01).

4. In applicazione dell'articolo 41 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, l'articolo 20, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 è abrogato (cap. 06011/03).

5. I limiti d'impegno disposti dall'articolo 10, comma 4, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, sono soppressi (cap. 06121/01).

6. L'autorizzazione di spesa destinata alla ricomposizione fondiaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, è rideterminata in lire 20.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2009 (cap. 06081).

7. Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminato per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 in lire 8.000.000.000 (cap. 08109).

8. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 10, comma 7, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, è rideterminata in lire 2.000.000.000 per il 2000, in lire 10.000.000.000 per il 2001 e in lire 5.000.000.000 per il 2002 (cap. 08082).

9. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata nell'anno 2002 l'ulteriore spesa di lire 25.000.000.000 (cap. 08112).

 

Art. 8
Rideterminazione di limiti d'impegno e di autorizzazioni di spese

1. Il limite di impegno di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, è soppresso; sono autorizzati i limiti di impegno di lire 2.000.000.000 dall'anno 2000 al 2016 e di lire 1.000.000.000 dall'anno 2001 al 2017 per la concessione del concorso negli interessi sui mutui per opere di miglioramento agrario e fondiario di cui all'articolo 22 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 (cap. 06029/01).

2. I limiti di impegno di cui all'articolo 10, comma 4, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, sono soppressi (cap. 06121-01); è autorizzato il limite di impegno di lire 1.000.000.000 dall'anno 2000 al 2004 per la concessione degli aiuti per i danni alla produzione agricola previsti dall'articolo 23, della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 (cap. 06140/04).

3. Il limite di impegno di lire 1.000.000.000 autorizzato dall'articolo 27 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, è rideterminato in lire 400.000.000 per gli anni dal 2000 al 2003 (cap. 06129/01).

4. In applicazione dell'articolo 41 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, l'articolo 20, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 è abrogato (cap. 06011/03).

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 30 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, sono rideterminati, per l'anno 2000, in lire 20.000.000.000 (cap. 06245/02).

6. L'autorizzazione di spesa destinata alla ricomposizione fondiaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, è rideterminata in lire 20.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2009 (cap. 06081).

7. Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminato per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 in lire 8.000.000.000 (cap. 08109).

8. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 10, comma 7, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, è rideterminata in lire 2.000.000.000 per il 2000, in lire 10.000.000.000 per il 2001 e in lire 5.000.000.000 per il 2002 (cap. 08082).

9. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.000.000.000 nell'anno 2000 e di lire 25.000.000.000 nell'anno 2002 (cap. 08112).

10. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15 la spesa è rideterminata in lire 46.525.000.000 per l'anno 2000 ed il lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 2001-2002 (cap. 09045/15).

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO REGIONALE

Art. 9
Opere pubbliche di interesse locale e regionale

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 33, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, per l'attuazione di un programma pluriennale di opere d'interesse regionale, è rideterminata in lire 16.000.000.000 per l'anno 2000, in lire 25.000.000.000 per l'anno 2001, ed in lire 10.000.000.000 per l'anno 2002 (cap. 08029/05).

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni per il restauro di chiese monumentali di particolare valore storico-artistico; a tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000 per l'anno 2000, lire 3.000.000.000 per l'anno 2001 e lire 2.000.000.000 per l'anno 2002 (cap. 08033/01).

3. Per la prosecuzione del programma di interesse degli enti locali relativo al completamento funzionale di opere acquedottistiche e fognarie, l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 33, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, è rideterminata in lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 (cap. 08035/03).

4. Per il completamento degli interventi di cui alla legge regionale 18 gennaio 1993, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata nell'anno 2000 l'ulteriore spesa di lire 3.000.000.000 (cap. 08264).

 

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO REGIONALE

Art. 9
Opere pubbliche di interesse locale e regionale

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 33, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, per l'attuazione di un programma pluriennale di opere d'interesse regionale, è rideterminata in lire 16.000.000.000 per l'anno 2000, in lire 25.000.000.000 per l'anno 2001, ed in lire 10.000.000.000 per l'anno 2002 (cap. 08029/05).

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni per il restauro di chiese monumentali di particolare valore storico-artistico; a tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000 per l'anno 2000, lire 3.000.000.000 per l'anno 2001 e lire 2.000.000.000 per l'anno 2002 (cap. 08033/01).

3. Per la prosecuzione del programma di interesse degli enti locali relativo al completamento funzionale di opere acquedottistiche e fognarie, l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 33, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, è rideterminata in lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 (cap. 08035/03).

4. Per il completamento degli interventi di cui alla legge regionale 18 gennaio 1993, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata nell'anno 2000 l'ulteriore spesa di lire 3.000.000.000 (cap. 08264).

5. E' autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per l'anno 2000 per la realizzazione o il completamento di edifici di culto; il relativo programma di intervento è predisposto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche e integrazioni (cap. 08033).

Art. 10
Ristrutturazione impianti idroelettrici

1. E' autorizzata, nell'anno 2000, la spesa di lire 1.500.000.000 a favore del Comune di Guspini per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'ordinanza della Presidenza della Giunta regionale in data 15 marzo 1993, relativa al ripristino del sistema di accumulo, potabilizzazione e distribuzione delle acque ad uso umano della frazione di Montevecchio e gestione e manutenzione degli impianti (cap. 04179/10).

 

Art. 10
Ristrutturazione impianti idroelettrici

1. E' autorizzata, nell'anno 2000, la spesa di lire 1.100.000.000 a favore del Comune di Guspini per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'ordinanza della Presidenza della Giunta regionale in data 15 marzo 1993, relativa al ripristino del sistema di accumulo, potabilizzazione e distribuzione delle acque ad uso umano della frazione di Montevecchio e gestione e manutenzione degli impianti (cap. 04179/10).

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art.1
Rispetto del Patto di stabilità

1. Al fine del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall'adesione al Patto di stabilità e crescita, la Regione contiene i propri pagamenti entro i limiti stabiliti dalla normativa statale in materia.

2. A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, determina il livello complessivo dei pagamenti da effettuarsi nell'esercizio e la sua ripartizione tra gli stati di previsione della spesa.

 

CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 Art.1
Rispetto del Patto di stabilità

 1. Al fine del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall'adesione al Patto di stabilità e crescita, la Regione contiene i propri pagamenti entro i limiti stabiliti dalla normativa statale in quanto applicabili alla Regione Autonoma della Sardegna.

2. A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, determina il livello complessivo dei pagamenti da effettuarsi nell'esercizio e la sua ripartizione tra gli stati di previsione della spesa; di tali provvedimenti la Giunta regionale da comunicazione, entro trenta giorni, al Consiglio.

Art.2
Autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari

1. Le autorizzazioni alla contrazione di mutui per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente di cui agli articoli 2, lettere d) ed e) della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, pari a 690.000.000.000 per l'anno 2000 e 660.000.000.000 per l'anno 2001, e 34, lettera c) della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, pari a lire 263.040.000.000 per l'anno 2000, sono confermate per gli stessi anni.

2. E' autorizzata nell'anno 2000 la contrazione di uno o più mutui per la copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla data del 31 dicembre 1999, pari a lire 1.527.578.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui di cui alle seguenti autorizzazioni:

a) articolo 2, lettere a) b) e c) della legge regionale n. 1 del 1999, per complessive lire 1.355.000.000.000;

b) articolo 34, lettera b) della legge regionale n. 37 del 1998, per lire 172.578.000.000.

3. E' autorizzata, nell'anno 2000, inoltre, la contrazione di uno o più mutui per la copertura della somma di lire 336.305.000.000 pari alla differenza tra il disavanzo d'amministrazione accertato col conto consuntivo dell'anno 1998 (lire 2.565.232.000.000) e quello presunto (lire 2.228.928.000.000) in ammortamento a' termini dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 1999.

4. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui al comma 1, sono indicate, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, nella tabella F), allegata alla presente legge.

5. L'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi decorre dal 1 gennaio 2001 per quelli autorizzati nell'anno 2000 e dal 1° gennaio 2002 per quello autorizzato nell'anno 2001.

6. Per la contrazione dei mutui di cui ai commi 1, 2 e 3, valgono le condizioni e le modalità previste nei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono valutati nei seguenti importi:

anno 2000 lire 35.210.000.000
anno 2001 lire 270.552.000.000
anno dal 2002 al 2015 lire 323.748.000.000
anno 2016 lire 61.455.000.000

 8. In alternativa ai mutui di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può ricorrere all'emissione di prestiti obbligazionari, a' termini dei commi 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 1997.

9. I mutui di cui all'articolo 63 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, limitatamente al ripiano delle maggiori occorrenze finanziarie delle unità sanitarie locali per l'anno 1991, possono essere contratti entro il 31 dicembre 2000, con le modalità e le condizioni previste dal medesimo articolo (capitoli 03148, 03148/01 e 03148/02).

 

Art. 2
Autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari

 (identico)

 

Art.3
Determinazione di spese

1. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera f) della legge regionale 11 del 1983, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 18, le autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C), allegata alla presente legge, sono ridotte o differite per gli importi determinati nella medesima tabella.

2. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 11 del 1983 gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per il 2000 e per il triennio 2000/2002, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, restano determinati nelle misure indicate nella tabella D), allegata alla presente legge.

3. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 11 del 1983, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000 e per il triennio 2000/2002, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, restano determinati nelle misure indicate nella tabella E), allegata alla presente legge.

 

Art. 3
Determinazione di spese

(identico)

tabella D)

 

Art.4
Fondi speciali

1. Nelle tabelle A) e B), allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di cui si prevede l'approvazione nel corso degli anni 2000, 2001 e 2002.

2. Gli importi relativi a detti fondi sono determinati come segue:

a) fondo speciale per spese correnti (fondi regionali - cap. 03016)
anno 2000 lire 1.669.000.000
anno 2001 lire 200.000.000
anno 2002 lire 200.000.000

b) fondo speciale per spese in conto capitale (fondi regionali - cap. 03017)                      
anno 2000 lire 371.950.000.000
anno 2001 lire 263.500.000.000
anno 2002 lire 209.700.000.000

 

Art. 4
Fondi speciali

1. Nelle tabelle A) e B), allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di cui si prevede l'approvazione nel corso degli anni 2000, 2001 e 2002.

 2. Gli importi relativi a detti fondi sono determinati come segue:

a) fondo speciale per spese correnti (fondi regionali - cap. 03016)
anno 2000 lire 7.569.000.000
anno 2001 lire 700.000.000
anno 2002 lire 700.000.000

b) fondo speciale per spese in conto capitale (fondi regionali - cap. 03017)                      
anno 2000 lire 246.155.000.000
anno 2001 lire 248.000.000.000
anno 2002 lire 209.700.000.000

Art. 5
Trasferimento delle giacenze esistenti sui conti di tesoreria

1. Il punto f) dell'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, è sostituito dal seguente:

"f) con propria determinazione allo scopo di fronteggiare eventuali deficienze di cassa, disporre i trasferimenti delle quote di giacenza esistenti sui conti di tesoreria e compensare detti trasferimenti entro l'anno finanziario in cui sono stati disposti, mediante retrocessione ai conti di provenienza delle somme trasferite".

2. La legge regionale 1° settembre 1977, n. 38, è abrogata.

 

Art. 5
Trasferimento delle giacenze esistenti sui conti di tesoreria

 (identico)

 
   

Art. 5 bis
Modifica alla L.R. n. 11 del 1983
(legge di contabilità regionale)

1. Nell'articolo 62 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

a) dopo l'articolo 4 ter, introdotto dall'articolo 37, comma 8, della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, è inserito il seguente:

"4 quater. Le somme di cui al comma 4 ter, qualora impegnate, permangono nel conto dei residui sino al termine ultimo di pagamento stabilito dall'Unione Europea.".

 b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5 bis. Le somme stanziate per spese correnti e per spese di investimento correlate ad accertamento di entrate aventi in tutto o in parte destinazione vincolata per legge, qualora non impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono mantenute in bilancio quali residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.".

 2. La disposizione di cui al comma 5 bis dell'articolo 62 della legge regionale n. 11 del 1983, introdotto dal precedente comma 1, trova applicazione a decorrere dall'anno finanziario 1999.