CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 15/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio,
FRONGIAil 22 dicembre 1999
Disciplina dell'attività commerciale sul territorio regionale
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Con lo scadere del termine del 24 aprile 1999 previsto per l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 114 del 1998, noto come riforma Bersani del commercio, risulta urgente e indifferibile la necessità per la Regione Sardegna di provvedere al recepimento della nuova normativa.
Tale obbligo deriva, oltre che dalla natura di grande riforma giuridica ed economica del decreto Bersani anzidetto, dai poteri legislativi e amministrativi di grado concorrente riconosciuti alla Regione Sardegna ai sensi dell'articolo 4 del proprio Statuto speciale.
Peraltro, scaduti i termini posti dall'articolo 31 del predetto decreto legislativo alle Regioni per adempiere all'adeguamento della propria disciplina in materia ai principi sanciti dalla legge di riforma, incombe sulle Regioni inadempienti il pericolo, peraltro già preannunciato, dell'esercizio da parte del Governo del potere sostitutivo.
Nell'ottica di dover accelerare al massimo l'esame e la discussione da parte del Consiglio regionale delle norme di recepimento in parola, assolutamente improcrastinabili per la totale incompatibilità degli istituti della riforma Bersani con quelli della previgente disciplina regionale costituita dalla legge regionale n. 35 del 1991 e successive modifiche e integrazioni, il proponente ritiene di doversi avvalere nell'avanzare la presente proposta dei lavori preparatori e dell'articolato all'uopo predisposto nella precedente legislatura con il disegno di legge n. 505 del 3 marzo 1999 e delle successive integrazioni e modifiche apportate dalla competente Commissione del Consiglio regionale.
Attesa però l'evoluzione del quadro di riferimento quale esito di ulteriori approfondimenti e prendendo atto che si sono concretizzate nuove esigenze, derivanti anche dall'esperienza applicativa di alcuni istituti previsti nella normativa di recepimento del decreto Bersani da parte di altre Regioni che nel frattempo hanno ottemperato, si è pertanto provveduto ad adeguare in tal senso alcuni articoli del precedente disegno di legge nel pieno rispetto della normativa nazionale di riforma e per una più puntuale adesione ai principi della stessa.
Ciò premesso sembra opportuno richiamare per sommi capi i contenuti e le finalità del D.Lgs. n.114 del 1998.
In primo luogo è di grande evidenza la forte determinazione a rimuovere gli ostacoli che la vigente normativa frapponeva all'ingresso delle imprese sul mercato, frutto di una pianificazione commerciale fondata sull'equilibrio fra domanda e offerta.
In tal senso la nuova normativa rende inaccoglibili strumenti normativi che pongano limiti alle dimensioni delle imprese oltreché alla gamma merceologica delle medesime che intendano attivare ovvero modificare le proprie attività commerciali.
Ulteriore aspetto qualificante è da individuarsi nella ripartizione dei beni vendibili riunendoli nelle due grandi categorie di alimentari e non alimentari rispetto alla precedente che li individuava in quattordici tabelle merceologiche disposte dal D.M. n. 375 del 1988 applicativo della Legge n. 426 del 1971.
La situazione esposta era ritenuta fonte principale del mancato ammodernamento della rete distributiva incidendo in modo determinante sui costi di distribuzione e sulla crescita dei prezzi di vendita.
La riforma Bersani intende dunque attuare nuove linee nella regolamentazione del comparto del commercio, come di seguito vengono esposte secondo le diverse tematiche:
- definizione delle norme - quadro sul commercio con delega alle regioni della disciplina di attuazione;
- semplificazione delle procedure amministrative a carico dei vecchi e nuovi commercianti con l'utilizzo della "comunicazione al comune" per l'apertura dell'esercizio o per le variazioni;
- soppressione del REC e delle quattordici tabelle merceologiche di cui al D.M. n. 375 del 1988 e sostituzione con due:
a) alimentari;
b) non alimentari;- consultazione delle organizzazioni dei consumatori;
- previsione di tre fondamentali tipi o classi di esercizi commerciali:
1) esercizi di vicinato fino a 150 mq in comuni con meno di 10.000 abitanti; fino a 250 mq in comuni con più di 10.000 abitanti;
2) medie strutture di vendita con superfici inferiori a mq 1.500 nei comuni con meno di 10.000 abitanti; inferiori a mq 2.500 nei comuni con più di 10.000 abitanti;
3) grandi strutture di vendita con superfici superiori ai punti 1 e 2;
- attribuzione all'impresa della determinazione dell'orario di apertura e chiusura nell'ambito dei limiti delle ore 7 e delle ore 22 con un massimo di 13 ore con deroghe per occasioni particolari;
- revisione totale dalla normativa in materia di aree pubbliche con la reintegrazione in capo ai comuni delle funzioni amministrative inerenti;
- creazione dei CAT quale nuovo strumento di ausilio alle imprese.
Il decreto Bersani impone la gradualità nei vari momenti attuatori della riforma posticipando al 24 aprile 1999 l'entrata in vigore del provvedimento e inoltre sospendendo l'apertura di nuove grandi strutture di vendita sino alla determinazione di criteri e modalità di carattere urbanistico.
In questo nuovo quadro la Regione sarda deve provvedere, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale, a dotarsi di norme che, accogliendo lo spirito della riforma e nel rispetto dei principi di pianificazione urbanistico - commerciale in essa contenuti, accompagnino il settore del commercio, con i suoi operatori e i consumatori, nel processo di trasformazione e ammodernamento.
Si eviterà quindi che gli effetti della riforma ricadano in termini negativi su di un tessuto economico labile a causa, tra l'altro, della protezione accordata, negli anni, dalla normativa statale e regionale e dalla conseguente strettissima pianificazione.
Al tal fine l'Assessorato competente, sin dall'aprile dal 1998, ha intrapreso una azione di studio delle problematiche e di consultazione delle parti interessate costituendo da prima un tavolo di lavoro allargato ai rappresentanti delle province e dei comuni, delle Camere di commercio, delle organizzazioni dei consumatori, delle confederazioni del commercio e della cooperazione, dell'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica e del Servizio legislativo della Presidenza.
Successivamente la Giunta ha nominato un gruppo interassessoriale di studio composto dai rappresentanti della Presidenza della Giunta - Servizio legislativo, dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio, degli enti locali, finanze e urbanistica e degli affari generali, personale e riforma della Regione.
Il gruppo è stato integrato da due esperti di pianificazione urbanistica e commerciale.
I lavori dei due organismi e gli ulteriori approfondimenti hanno conseguito la predisposizione di una bozza di disegno di legge che, nel recepire la riforma Bersani, adatta, laddove possibile, alle particolari caratteristiche della Sardegna, le sue norme.
In particolare dall'esame del disegno di legge si evidenzia:
Art. 1 (Oggetto e finalità)
L'articolo 1 richiama l'applicazione del D.Lgs. n. 114 del 1998, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per la Sardegna che attribuisce al legislatore regionale la competenza concorrente. Viene inoltre dato particolare rilievo alla promozione del commercio elettronico con azioni volte alla informazione e apprendimento dei consumatori e operatori del settore per una crescita equilibrata del medesimo. Per quanto non regolato dalla legge regionale, con il successivo articolo 19 si rinvia alle norme del D.Lgs. citato. In effetti detto decreto, che vorrebbe classificarsi fra le cosiddette norme quadro e di indirizzo, detta per diversi argomenti norme di dettaglio che vanno al di là della semplice legge cornice e che ben si adattano alle esigenze del tessuto economico sardo.Art. 2 (Formazione e riqualificazione)
Nell'ambito dell'attività di formazione professionale svolta dalla Regione è prevista annualmente l'elaborazione di un programma di corsi di formazione professionale con il concerto degli Assessorati competenti in materia di formazione professionale e di commercio. Tale sinergia di attori della programmazione è ritenuta indispensabile al fine di realizzare un programma di corsi che incontri la maggior utilità. Infatti, attraverso l'esame dei dati dell'Osservatorio (art. 7) l'Assessorato competente in materia di commercio sarà in grado di individuare le linee di maggior sviluppo e interesse.
Saranno quindi formati, secondo le tendenze di mercato, i nuovi addetti del sistema distributivo che troveranno, al termine del corso di studi, più opportunità lavorative.Art. 3 (Corsi)
Per i corsi resi obbligatori dalla riforma ai fini dell'accesso alla professione di alimentarista, la Regione specifica le materie che rispondono alla conoscenza di nozioni necessarie a coloro che, oltre che vendere e manipolare alimenti e bevande freschi, conservati e comunque preparati possono anche somministrarli per il consumo.
A tale compito sono indicate quali attori del processo le organizzazioni imprenditoriali all'uopo convenzionate. Mentre appare opportuno, anche attraverso le organizzazioni imprenditoriali, ovvero i centri di assistenza tecnica delle medesime, attivare un sistema permanente di riqualificazione professionale degli operatori già in attività.
I corsi di cui sopra possono essere effettuati direttamente dalla Regione ovvero da organismi, anche partecipati dalle Camere di commercio o da Enti locali, costituiti dalle organizzazioni e si intendono conclusi positivamente a seguito di specifico esame colloqui finale davanti ad una apposita Commissione.Art. 4 (Programmazione urbanistica)
La Giunta regionale è dalla norma legittimata ad emanare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di recepimento, i criteri e le modalità di pianificazione urbanistica di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 114 del 1998.
Viene individuato nel Piano Urbanistico Provinciale, lo strumento che dovrà risolvere i problemi scaturenti da possibili insediamenti di grande distribuzione di valenza sovracomunale.Art. 5 (Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte)
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 114 del 1998 la Regione dispone appositi criteri interpretativi e normativi sentite le associazioni dei Comuni e Province e le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti per l'individuazione dei Comuni a prevalente economia turistica e le città d'arte.
Per un periodo non superiore ad un anno, vengono fatti salvi i provvedimenti con i quali il riconoscimento di cui sopra è stato precedentemente attribuito ai sensi della normativa di cui alla Legge n. 558 del 1971 e del D.P.G.R. n. 173 del 1986.Art. 6 (Centri di assistenza tecnica)
Nasce un nuovo strumento a favore delle piccole e medie imprese commerciali sarde.
Con l'istituzione dei CAT saranno infatti esercitate tutte quelle attività di assistenza e tutela e anche di riqualificazione delle imprese.
A tale scopo vengono previsti anche aiuti finanziari per l'attività dei centri medesimi.Art. 8 (Osservatorio banca dati regionale)
La riforma Bersani istituisce l'Osservatorio nazionale del commercio nel quale ambito è aggiornata la banca dati del comparto in Sardegna già funzionante e dotata di un patrimonio di dati che andrebbero irrimediabilmente perduti in caso di non proseguimento dell'operatività del competente ufficio.Art. 9 (Spacci interni)
Gli spacci interni, fermo restando quanto disposto dalla riforma in materia di autorizzazione, vengono dal punto di vista dimensionale, equiparati ai negozi di vicinato. Ovvero, nel caso in cui l'attività sia da svolgersi in locali di dimensioni più ampie, sono equiparati alle medie e grandi strutture di vendita in relazione alla superficie da occuparsi. Ciò al fine di evitare che tali strutture divengano per dimensioni pari alle grandi strutture di vendita senza peraltro essere dotati dei necessari requisiti urbanistici.Art. 10 (Commercio all'ingrosso)
Vengono confermate le disposizioni in materia di commercio all'ingrosso.Artt. 11 - 12 - 13 - 14 (Ruolo e gestione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso)
Con i citati articoli si dettano regole sui mercati all'ingrosso e sui centri agro-alimentari riconoscendone il ruolo fondamentale nella preparazione e distribuzione delle derrate alimentari, colmando così un vuoto legislativo che non pochi problemi ha generato nel passato.Art. 15 (Vendite di fine stagione)
Vengono individuati i periodi nei quali possono effettuarsi le vendite di fine stagione.Art. 16 (Vendite di liquidazione e promozionale)
Una specifica trattazione si è intesa dare a queste particolari tipologie di vendita con l'intento di dirimere le difficoltà interpretative della vigente normativa, a salvaguardia del consumatore e degli operatori commerciali.Art. 17 (Commercio ambulante)
Viene recepita la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 114 del 1998 e vengono demandate alla successiva approvazione di un regolamento le norme di livello applicativo della disciplina stessa.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA
composta dai Consiglieri
RASSU, Presidente e relatore - VASSALLO, Vice Presidente - PISANO, Segretario - CALLEDDA, Segretario - BIGGIO - FALCONI - LA SPISA - PIRASTU - RANDAZZO - SECCI - SCARPA
pervenuta il 10 dicembre 2003
Il testo relativo alla riforma del settore commerciale, approvato definitivamente dalla Sesta Commissione nella seduta del 27 novembre 2003, presenta forme e contenuti differenti rispetto al disegno di legge n. 15 a suo tempo presentato.
Ciò deriva dall'opportunità politica e giuridica originata dal fatto che l'8 novembre 2001 è entrata in vigore la riforma del Titolo V della Costituzione che attribuisce maggiori competenze e funzioni alle Regioni.
Tra le varie materie la Legge costituzionale n. 2 del 2001 attribuisce alla Sardegna, così come alle altre Regioni, competenza esclusiva in materia di commercio.
Pertanto, fatti salvi i princìpi comunitari e costituzionali, il legislatore sardo può discrezionalmente disciplinare il settore adattandolo, ancor di più rispetto a quanto consentito dal D.Lgs. n. 114 del 1998, alle esigenze della realtà socio-economica della Sardegna.
La nuova legge regionale sulla disciplina del commercio dovrà dunque, sulla base di un'attenta valutazione della situazione esistente, far completare al settore del commercio, ai suoi operatori ed ai consumatori, il processo di trasformazione e ammodernamento iniziato con il decreto legislativo n. 114 del 1998.
La proposta normativa, innovativa per il settore, intende dare nuovo e positivo impulso all'attuale tessuto economico che, a causa della normativa statale e regionale di strettissima pianificazione, non ha potuto rafforzarsi.
Le disposizioni contenute nel testo predisposto hanno lo scopo, al Capo I, di ridefinire le tipologie degli esercizi commerciali e di fissarne i requisiti demandando alle norme d'attuazione gli interventi atti ad irrobustire il sistema commerciale.
Tali interventi, definiti al Capo II nei criteri urbanistico commerciali, saranno attuati sia attraverso il rinvigorimento degli esercizi esistenti, mediante tutela delle micro, piccole e medie imprese, sia attraverso lo schema di pianificazione urbanistico-commerciale che fissa le linee base per le nuove iniziative imprenditoriali, mediante indicazione da parte della Giunta regionale dei criteri per identificare le zone urbanistiche nelle quali sarà possibile insediare le varie tipologie di esercizi commerciali.
Poiché inoltre la normativa della Regione Sardegna, attualmente in vigore, non contempla la disciplina del commercio su aree pubbliche, mantenendo così in vita il contraddittorio complesso di disposizioni giuridiche costituito dai nuovi princìpi fissati dal decreto Bersani e dalle precedenti norme applicate, nel Capo III è stato disciplinato il commercio sulle aree pubbliche relativamente alle definizioni, all'esercizio ed al rilascio di autorizzazioni.
I Capi IV e V prevedono rispettivamente le sanzioni amministrative e le norme transitorie, mentre non è previsto nel testo alcun impegno di spesa che giustifichi una norma finanziaria.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. La presente legge disciplina l'applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e stabilisce, ai sensi dell'articolo 4, lettera a), dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, le norme che concorrono a regolare l'esercizio dell'attività commerciale nel territorio regionale. 2. La Regione promuove campagne di informazione dei consumatori e di riqualificazione degli operatori del commercio anche con riguardo all'esercizio del commercio elettronico. |
Capo I Art. 1 1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività commerciale nel territorio regionale in armonia con i princìpi comunitari e costituzionali. 2. La presente legge persegue le seguenti finalità: a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci; b) la tutela del consumatore; c) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle microimprese, delle piccole e medie imprese, così come definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7; d) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane. | |
Art. 2 1. Per la formazione e la riqualificazione professionale degli operatori del commercio, l'Assessorato regionale competente in materia di commercio promuove la realizzazione di attività formative. 2. Per il raggiungimento di tale obiettivo, sentite le proposte delle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, l'Assessorato regionale competente in materia di commercio elabora, di concerto con l'Assessorato competente in materia di formazione professionale, il piano formativo entro il mese di gennaio di ogni anno. Per i fini di cui al presente articolo l'Assessorato competente in materia di formazione stipula apposite convenzioni con i centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 5, verifica la realizzazione facendone gravare la spesa sul fondo per l'addestramento professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n.47. |
Art. 2 1. Il commercio all'ingrosso è l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad altri utilizzatori professionali o in grande. Tale attività non è soggetta al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 3. 2. Il commercio al dettaglio è l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale. Tale attività è disciplinata dall'articolo 3. 3. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita esclusivamente quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. 4. Il centro commerciale è la struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. La superficie di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali in esso presenti. L'autorizzazione all'apertura e all'ampliamento del centro commerciale deve indicare specificamente i singoli esercizi in esso inseriti; per l'attivazione di questi ultimi deve essere rilasciata apposita autorizzazione subordinata alla prima. 5. Deve comunque essere considerato un centro commerciale, ancorché non abbia una destinazione urbanistica specifica, l'immobile o il complesso d'immobili funzionalmente collegati, non ubicati in zona urbanistica A, B o C, che ospitino più esercizi, quantunque collocati in locali separati, ma che usufruiscono di infrastrutture, spazi o servizi comuni. 6. Sono forme speciali di vendita: gli spacci interni, i circoli privati, gli apparecchi automatici, la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, la vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori. Tali attività sono soggette a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione in cui deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e il settore merceologico. 7. Nei Centri direzionali al servizio delle grandi infrastrutture portuali, di classe II, categoria I, e aeroportuali, d'interesse internazionale, della Sardegna classificati zona G e D dallo strumento urbanistico è comunque consentita l'apertura di esercizi commerciali, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, per una cubatura complessiva non superiore ad un terzo di quella insediabile del Centro direzionale nei quali si inseriscono. | |
Art. 3 1. I corsi costituenti requisito per l'accesso all'attività commerciale di vendita di alimenti e bevande hanno per oggetto le seguenti materie: a) merceologia con riferimento alle sostanze alimentari; conservazione degli alimenti; b) normativa sanitaria riferita alla distribuzione degli alimenti; c) informazione del consumatore ed etichettature delle merci; d) comunicazione; e) marketing; f) elementi di gestione e contabilità aziendale e norme in materia di personale; g) macellazione e lavorazione delle carni; h) italiano - obbligatorio per gli stranieri; i) lingua straniera - elementi fondamentali del linguaggio commerciale. 2. I corsi sono effettuati in base a specifiche convenzioni con la Regione dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative a livello provinciale o da organismi da queste costituiti; i medesimi si intendono positivamente superati a seguito di esame - colloquio finale davanti a una Commissione costituita da un funzionario designato dall'Assessorato competente in materia di commercio e da un docente designato dall'organismo incaricato dell'effettuazione dei corsi. 3. La Regione provvede, di intesa con le Camere di commercio e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative, ad attivare un sistema permanente di formazione e aggiornamento diretto ad elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attività con particolare riguardo alle piccole e medie imprese. 4. I corsi di aggiornamento professionale, di cui al comma 3, sono effettuati direttamente dalla Regione ovvero mediante affidamento, in base a specifiche convenzioni con la Regione, ad enti o consorzi, promossi o costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative a livello provinciale o dai centri di assistenza tecnica delle medesime. |
Art. 3
1. Gli esercizi commerciali si distinguono in esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita. 2. Gli esercizi di vicinato hanno superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente sino a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie nei limiti di cui al precedente periodo sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione in cui devono essere dichiarati il settore merceologico e la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. 3. Le medie strutture di vendita hanno superficie superiore ai limiti di cui al comma 2 e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente sino a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni o consorzi di comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie nei limiti di cui al precedente periodo sono soggetti ad autorizzazione comunale sulla base del rispetto dei criteri urbanistici di cui all'articolo 9, comma 2. 4. Le grandi strutture di vendita hanno superficie superiore ai limiti di cui al comma 3. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie sono soggetti ad autorizzazione comunale sulla base del rispetto dei criteri urbanistici di cui all'articolo 9, previo parere favorevole di una conferenza di servizi come disciplinato dalla deliberazione di cui all'articolo 7. 5. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio. Tale divieto non opera per la vendita di: a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato; b) materiale elettrico; c) colori e vernici, carte da parati; d) ferramenta ed utensileria; e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; f) articoli da riscaldamento, combustibili; g) strumenti scientifici e di misura; h) macchine per ufficio e relativi accessori; i) auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio; l) materiale per l'edilizia, legnami. | |
Art. 4 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo conforme parere della competente Commissione consiliare, col parere obbligatorio della rappresentanza degli enti locali e consultate le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, delibera gli indirizzi generali, e i criteri e le modalità di pianificazione urbanistica di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 114 del 1998. Gli indirizzi, i criteri e le modalità sono finalizzati a: a) conseguire la razionalizzazione della rete commerciale per assicurare la maggiore efficienza delle diverse strutture di vendita in termini di funzionalità del servizio della distribuzione; b) assicurare la tutela del territorio prevedendo le modalità di analisi per la definizione dell'impatto territoriale e ambientale, con particolare riferimento ai fattori della mobilità del traffico e dell'inquinamento, nonché tutte le implicazioni sui sistemi di rete e infrastrutturali connessi; c) coniugare la riqualificazione e il recupero del tessuto urbano, con particolare riferimento alle tematiche del recupero dei centri storici e delle aree dismesse, con la necessità di ridefinizione di spazi e ambiti idonei allo sviluppo del commercio. 2. Devono essere altresì analizzate e pianificate le esigenze connesse ai periodi di grande afflusso turistico. In particolare, per le grandi strutture di vendita di interesse sovracomunale, i criteri di localizzazione devono essere correlati a idoneo studio di impatto territoriale, di livello provinciale o sub-provinciale, e quindi essere obbligatoriamente inseriti nel PUP ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. c), della legge regionale n. 45 del 1989. 3. La Regione, in sede di coordinamento dei PUP, procede alla verifica delle possibili interferenze di frontiera fra le diverse previsioni adottate, al fine di evitare sovrapposizioni dei bacini d'utenza. 4. Con le stesse modalità indicate al comma 1 la Giunta regionale dispone l'emanazione di direttive, di criteri e modalità in applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 10 del citato D.Lgs. n. 114 del 1998. |
Art. 4 1. L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare. 2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione: a) coloro che sono stati dichiarati falliti; b) coloro che hanno riportato una condanna, con
sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il
quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre
anni, sempre che in concreto sia stata applicata una pena superiore
al minimo c) coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina o sanzione amministrativa per emissione di assegni a vuoto; d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente l'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513 bis, 515, 516, 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; e) coloro che sono sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza. 3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dal codice di procedura penale, e dalle vigenti norme sulla documentazione e semplificazione amministrativa. 4. Per l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio è necessario aver svolto con esito positivo un corso professionale, come disciplinato dalla deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 7, appositamente istituito o riconosciuto dalla Regione, ovvero aver esercitato in proprio, o in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione, o in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all'INPS, ed in regola con i versamenti contributivi, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio nel settore nel quale s'intende avviare la nuova attività commerciale. | |
Art. 5 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, con atto di indirizzo interpretativo e applicativo di cui all'articolo 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, sentite le associazioni dei comuni e delle province, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, determina i criteri per l'individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 114 del 1998. 2. Sulla base dei criteri anzidetti l'Assessore competente in materia di commercio provvede all'iscrizione in apposito elenco regionale dei comuni richiedenti che abbiano i requisiti di cui al comma 1. 3. Fino alla definizione della procedura di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, conserva comunque efficacia, ai fini dell'applicazione della precitata normativa nazionale, la qualifica precedentemente attribuita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge n. 558 del 1971 e del D.P.G.R. 13 novembre 1986, n. 173. |
Art. 5 1. Gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. 2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 7 alle ore 22. 3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione. 4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva. Il Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese di commercio, nonché delle organizzazioni sindacali dei dipendenti maggiormente rappresentative a livello provinciale, individua i giorni e le zone del territorio comunale nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno. 5. I comuni, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, possono prevedere turni obbligatori di apertura degli esercizi insediati nel proprio territorio. 6. Nei comuni riconosciuti turistici e nelle città d'arte gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura delle proprie attività. 7. Le deroghe previste dal presente articolo non si applicano per le attività svolte dagli imprenditori che non rispettano i contratti collettivi di lavoro. | |
Art. 6 1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva la Regione autorizza l'istituzione, a livello regionale o provinciale, di centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale. 2. I centri sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 114 del 1998, previo accertamento del possesso di adeguata organizzazione sul territorio e di comprovate professionalità specifiche nelle materie oggetto di assistenza, con provvedimento dell'Assessorato regionale competente in materia di commercio. 3. I centri hanno inoltre la funzione di garantire e facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti. A tale scopo le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi anche al fine di facilitare la dichiarazione richiesta alle imprese dal disposto dell'articolo 7 del citato D.Lgs. n. 114 del 1998. |
Art. 6 1. I prodotti esposti per la vendita debbono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, per pezzo e per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. 2. Per vendite straordinarie s'intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. 3. La vendita sottocosto è una modalità di effettuazione delle vendite straordinarie. 4. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7 sono definite le condizioni per l'effettuazione delle vendite straordinarie. | |
Art. 7 1. La Regione agevola il processo di riforma del settore mediante il sostegno finanziario alle iniziative finalizzate alla modernizzazione della rete e al miglioramento e aggiornamento professionale degli operatori e delle imprese. 2. Ai fini del comma 1 la Regione concede ai centri di assistenza di cui all'articolo 6 contributi nella misura massima del 60 per cento della spesa ammissibile per il cofinanziamento delle iniziative previste dal citato articolo 6 della presente legge |
Art. 7 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio e previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei commercianti e dei consumatori e previo parere della competente Commissione consiliare, emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le relative norme di attuazione. 2. La Giunta regionale fornisce indicazioni per: a) le aree commerciali metropolitane, relativamente all'integrazione tra le periferie ed il resto delle aree urbane; b) i bacini d'utenza omogenei, relativamente all'integrazione delle varie forme di vendita con i servizi pubblici; c) i centri con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e le aree montane ed insulari relativamente allo svolgimento congiunto, in un unico esercizio, delle attività commerciali e di servizi per la collettività. 3. Le direttive d'attuazione disciplinano inoltre: a) i criteri e le modalità per il riconoscimento della priorità alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di medie e grandi strutture di vendita a seguito della concentrazione di medie e grandi strutture di vendita preesistenti, nonché i casi in cui è dovuta l'autorizzazione all'apertura di medie e grandi strutture di vendita e all'ampliamento di medie e grandi strutture di vendita a seguito della concentrazione o accorpamento di esercizi già autorizzati per la vendita di generi di largo e generale consumo ai sensi dell'articolo 24 della Legge 11 giugno 1971, n. 426; b) le norme sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita; c) i parametri e le procedure per il riconoscimento da parte dell'Amministrazione regionale dei comuni a prevalente vocazione turistica e delle città d'arte; d) i requisiti e le procedure per l'autorizzazione regionale dei Centri di Assistenza Tecnica; e) l'individuazione delle aree nelle quali si applicano limiti massimi di superficie per le medie strutture di vendita. 4. La deliberazione della Giunta regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. | |
Art. 8 1. Per la verifica dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva è costituito, ai sensi dell'articolo 6, lettera g), del D.Lgs. n. 114 del 1998, presso l'Assessorato regionale competente in materia di commercio, l'Osservatorio regionale del commercio. Nell'ambito dell'Osservatorio è aggiornata la banca dati costituita ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35. 2. E' istituita la sezione regionale dell'Osservatorio del commercio elettronico ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 114 del 1998. 3. La Giunta regionale provvede con apposito regolamento a disciplinare la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale del Commercio. |
Capo II Art. 8 1. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 7, previo parere della competente Commissione consiliare, adotta i criteri di programmazione urbanistico commerciale sulla base dei seguenti criteri: a) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1; b) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone interne, rurali e montane; c) favorire la crescita di attività commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni che integrino e valorizzino la qualità della città e del territorio, la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro attrattività, vivibilità e sicurezza, anche attraverso l'integrazione fra attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi e attività ricreative; d) linee generali ai comuni per la localizzazione della funzione commerciale; e) le province sono aree sovracomunali, configurabili come unico bacino d'utenza ai fini della localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita; f) dettare i parametri per l'individuazione dei comuni a prevalente vocazione turistica e fissare i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura e derogare dall'obbligo di cui all'articolo 5. 2. I comuni, sulla base della deliberazione di cui al comma 1, adottano il proprio programma di urbanistica commerciale 3. Fino all'adozione degli atti comunali hanno applicazione integrale ed immediata i criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. I comuni provvedono alla valutazione delle domande sulla base della corrispondenza dell'istanza ai criteri regionali. | |
Art. 9 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i comuni effettuano la revisione delle autorizzazioni già concesse per l'apertura degli spacci interni e accertano la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 114 del 1998. |
Art. 9 1. I comuni, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 8, stabiliscono la localizzazione della funzione commerciale nel proprio territorio e adottano un regolamento sulla procedura per il rilascio delle autorizzazioni necessarie. 2. Qualora ai fini dell'apertura di una media o grande struttura di vendita sia necessario il rilascio di apposita concessione o autorizzazione edilizia, l'istante deve farne richiesta contestualmente alla domanda per l'apertura dell'esercizio. Il comune predispone contemporaneamente le fasi istruttorie dei due procedimenti edilizio e commerciale e il rilascio di concessione e di autorizzazione è disposto con un unico provvedimento firmato dai responsabili del procedimento del settore edilizio e di quello commerciale. 3. Nell'adottare il piano di urbanistica commerciale il comune non può stabilire contingentamenti. | |
Art. 10 1. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso è soggetta a semplice comunicazione al comune. 2. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio. 3. Le imprese che esercitano le loro attività in difformità dalla prescrizione del comma 2 devono adeguarsi alla medesima entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge. |
Capo III Art. 10 1. Il commercio su aree pubbliche è l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. 2. Sono aree pubbliche le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. 3. Il posteggio è la parte di area pubblica, come sopra definita, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale. 4. Il mercato è l'area pubblica, come sopra definita, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici esercizi. 5. La fiera è la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività. | |
Art. 11 1. Per mercato all'ingrosso di prodotti agro - alimentari si intende un'area delimitata e attrezzata per lo svolgimento, da parte di una pluralità di compratori e venditori, di operazioni commerciali all'ingrosso relativamente a: a) prodotti agro - alimentari, freschi, conservati e/o trasformati, ivi comprese le bevande; b) prodotti dell'allevamento (zootecnico, avicunicolo e ittico); c) prodotti della pesca; d) fiori, sementi e piante; e) attrezzature e articoli necessari alla produzione agricola, zootecnica e ittica. 2. Nell'ambito del mercato possono essere presenti anche impianti, pubblici o privati, per la lavorazione, la conservazione, la refrigerazione e lo stoccaggio dei prodotti agro - alimentari. Può essere, altresì, presente un centro servizi per il trasporto e possono essere attivati servizi connessi con l'attività di commercializzazione, quali, ad esempio, reti di collegamento con altri mercati locali, nazionali ed esteri, servizi bancari, postali, assicurativi, di esposizione. 3. I mercati agro - alimentari all'ingrosso possono essere di iniziativa pubblica o privata ovvero mista pubblica e privata, e non possono essere creati senza la specifica autorizzazione della Giunta regionale, che viene rilasciata su motivata proposta dell'Assessore regionale competente in materia di commercio. Non possono essere istituiti mercati all'ingrosso in aree con possibili rischi da fonti di inquinamento per le derrate alimentari. 4. Le associazioni dei consumatori, delle imprese commerciali e di trasformazione esprimono il proprio parere, in merito all'istituzione dei mercati di cui al comma 3, sulla scorta di un analitico progetto contenente un'analisi tecnico - economica e una analisi urbanistica che tenga conto della normativa vigente e delle implicazioni che ne derivano, delle vie di collegamento della salubrità delle aree. 5. Non possono essere annoverati quali mercati all'ingrosso i centri di raccolta per la conservazione, lavorazione e trasformazione appartenenti a produttori singoli o associati. 6. La Giunta regionale autorizza, su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, sentite le associazioni di categoria e quelle dei consumatori, l'istituzione di nuovi mercati agro - alimentari all'ingrosso, il trasferimento, la ristrutturazione e l'ampliamento dei mercati esistenti in conformità all'atto di indirizzo regionale in tema di politica commerciale. |
Art. 11 1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto: a) su posteggi dati in concessione per dieci anni per essere utilizzati quotidianamente durante tutta la settimana; b) su posteggi dati in concessione per dieci anni per essere utilizzati solo in uno o più giorni della settimana; c) su qualsiasi area purché in forma itinerante. 2. L'esercizio dell'attività è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo norme vigenti. | |
Art. 12 1. La Regione promuove il rinnovamento e concorre allo sviluppo del settore del commercio all'ingrosso agro - alimentare attraverso la razionalizzazione del sistema e mirando a: a) favorire lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle produzioni locali sulla base delle esigenze del mercato sardo, nazionale e internazionale; b) predisporre congrui strumenti per una trasparenza del sistema di formazione dei prezzi, per consentire la rilevazione delle quantità delle merci immesse e vendute nell'ambito della struttura e per realizzare una maggiore tutela dei consumatori; c) incentivare i controlli igienico - sanitari al fine della effettiva tutela della salute pubblica. |
Art. 12 1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, è rilasciata, in base alle norme emanate dalla Regione, dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. 2. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante, è rilasciata, in base alle norme emanate dalla Regione, dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 abilita il richiedente anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. 4. Nel demanio marittimo l'autorizzazione all'esercizio dell'attività non può essere superiore alla durata della concessione demaniale. 5. Nei comuni a prevalente economia turistica può inoltre essere concessa autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività la cui durata non può comunque superare tre mesi. | |
Art. 13 1. Lo svolgimento dell'attività di gestione è disciplinato da un regolamento tipo approvato dalla Giunta regionale. 2. Nel caso di mercato a capitale pubblico ovvero di iniziativa a gestione pubblica, i rapporti tra ente di gestione, operatori alle vendite e operatori ai servizi connessi sono regolati da concessione amministrativa. Nei casi di mercati ad iniziativa e a gestione privata, i rapporti sono regolati dalle norme del Codice civile. In entrambi i casi deve essere adottato un regolamento di gestione che, nell'ambito del regolamento tipo approvato dalla Giunta regionale, tiene conto del disposto del presente comma. 3. Con il provvedimento istitutivo sono determinate le zone finitime al mercato e funzionalmente collegate alle esigenze di questo, nelle quali non possono insediarsi i commercianti all'ingrosso degli stessi prodotti trattati nel mercato. |
Capo IV Art. 13 1. Le autorizzazioni previste dalla presente legge sono sospese per un periodo di trenta giorni qualora il titolare violi le prescrizioni in materia igienico sanitaria. 2. Le autorizzazioni previste dalla presente legge sono revocate, ovvero è ordinata la chiusura dell'esercizio qualora sia stata attivata con la comunicazione, nelle ipotesi in cui il titolare: a) non inizi l'attività entro dodici mesi dalla data del rilascio, ventiquattro mesi qualora si tratti di grandi strutture di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno; c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 4; d) decada dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare; e) violi per due volte, in un periodo di dodici mesi, le prescrizioni in materia igienico sanitaria. 3. Se le violazioni sono commesse dal titolare di esercizi di vicinato è ordinata la chiusura temporanea dell'esercizio come previsto dai commi e1 e 2. | |
Art. 14 1. Il funzionamento e la gestione dei mercati all'ingrosso di prodotti agro - alimentari sono regolati dai seguenti principi: a) il libero svolgimento della concorrenza deve essere assicurato dalla compresenza di una pluralità di operatori alle vendite e agli acquisti; b) nel caso in cui il mercato agro - alimentare sia realizzato con prevalente capitale pubblico l'assegnazione dei posteggi, magazzini, uffici deve essere effettuata a tempo determinato: per quanto riguarda i posteggi, la loro assegnazione deve essere condizionata ad una adeguata capacità operativa degli assegnatari, prevedendo la revoca della concessione, qualora per due anni consecutivi venga commercializzato un quantitativo inferiore al minimo richiesto. La concessione dell'autorizzazione ad operare nel mercato non può essere trasferita a nessun titolo, salvo che cause di morte o invalidità, al coniuge o a parenti entro il primo grado. Alle assegnazioni di posteggi e di magazzini non si applicano le disposizioni vigenti in materia di avviamento commerciale. Le concessione e le autorizzazioni non possono aver durata superiore ai sei anni; c) deve essere garantito il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie economiche e delle organizzazioni sociali interessate alla formazione delle decisioni relative alla politica dei mercati. I regolamenti dei mercati devono coerentemente prevedere le forme e le procedure con le quali si attua tale principio; d) i corrispettivi per l'uso dei posteggi e le tariffe dei servizi devono essere stabiliti in misura tale da consentire il pareggio di bilancio di ogni singola struttura mercantile e dell'ente di gestione; e) le cooperative di servizi devono essere preferite, a parità di condizioni, nell'eventuale affidamento in concessione della gestione dei servizi di mercato; f) non è ammesso il trasferimento delle merci tra gli operatori addetti alle vendite, salvo che gli stessi abbiano costituito un gruppo di acquisto, oppure si tratti di forniture ad enti pubblici. In tutti gli altri casi è necessaria l'autorizzazione della direzione del mercato; g) gli astatori e i commissionari non possono esercitare per conto proprio, anche fuori mercato, il commercio dei prodotti compresi nei settori di attività del mercato stesso, salvo che siano iscritti anche all'albo dei grossisti; h) la rilevazione dei prezzi e delle quantità delle merci immesse e vendute nel mercato e la diffusione dei dati relativi devono essere effettuate in aderenza all'effettivo andamento delle transazioni e comunque nel rispetto delle istruzioni impartite dall'ISTAT; i) sono demandati all'ente di gestione i controlli sull'applicazione delle norme vigenti relative alla classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti: l) i controlli igienico - sanitari devono essere assicurati dalla A.S.L. competente per territorio; m) alla direzione del mercato è preposto un direttore, il quale vigila sull'applicazione delle leggi e del regolamento all'interno del mercato stesso; n) il direttore del mercato è nominato dall'ente di gestione tra persone dotate dei requisiti professionali necessari. |
Art. 14 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 11 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500. 2. Per le violazioni di cui alla presente legge l'autorità competente è il comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento. 3. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il Comune ordina, con atto dirigenziale, la chiusura immediata dell'esercizio di vendita. 4. Contro le sanzioni di cui al presente articolo è ammesso ricorso ai sensi e con le procedure di cui alla Legge n. 689 del 1981. | |
Art. 15 1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. 2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate nel periodo compreso tra il 15 gennaio - 15 febbraio e tra il 15 luglio - 15 agosto, previa comunicazione al comune, almeno cinque giorni prima, indicando la data d'inizio della vendita e la sua durata. |
Capo V Art. 15 1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge. | |
Art. 16 1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate di norma in qualunque periodo dell'anno previa comunicazione quindici giorni prima al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti. 2. Qualora per l'esecuzione dei lavori indicati nel comma 1 non sia richiesta la concessione edilizia la comunicazione deve essere corredata da idonea documentazione fotografica antecedente i lavori e da una relazione tecnica recante il preventivo di spesa e la descrizione analitica degli investimenti da eseguire. 3. Le vendite di liquidazione per cessazione dell'attività o cessione dell'azienda possono avere una durata massima di tredici settimane; negli altri casi possono avere una durata massima di sei settimane. 4. Nella comunicazione di cui al comma 1 il richiedente deve indicare: a) l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita; b) la data di inizio della vendita e la sua durata; c) le merci esposte in vendita distinte per voci merceologiche con indicazione della qualità e del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e dei prezzi che si intendono praticare nella vendita stessa. 5. Le vendite promozionali sono effettuate per tutte o parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato. |
Art. 16 1. Fino all'emanazione della deliberazione di cui all'articolo 7 si applica, con gli effetti di cui all'articolo 9, comma 3, la deliberazione Giunta regionale del 29 dicembre 2000, n. 55/108, e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa statale e regionale non contrastante con la presente legge. 2. É soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività. 3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti all'entrata in vigore della presente legge rispetto ai requisiti per la vendita di alimenti. | |
Art. 17 1. L'esercizio delle attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche è disciplinato sul territorio della Sardegna dalle norme dettate dagli articoli 27, 28, 29 e 30 del D.Lgs. n. 114 del 1998. 2. La Regione autonoma della Sardegna, con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana le norme relative alla modalità di esercizio delle vendite di cui al presente articolo oltre a stabilire i criteri generali cui i comuni devono attenersi per la determinazione delle aree nonché i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca o la sospensione nei casi contemplati dall'articolo 29 del citato D.Lgs. n. 114 del 1998. |
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Art. 18 1. Sono abrogati i seguenti articoli della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35: - art. 1; - art. 2; - art. 3, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 19 gennaio 1998, n. 5; - art. 4, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 5 del 1998; - art. 5; - art. 6, come modificato dall'articolo 21 della legge regionale n. 5 del 1998; - art. 7, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 1998; - art. 8, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 1998; - art. 9; - art. 11; - art. 12; - art. 13, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 1998; - art. 15; - art. 16; - art. 17; - art. 18; - art. 19, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 1998; - art. 20, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale n. 5 del 1998; - art. 21; - art. 22; - art. 23; - art. 24; - art. 25; - art. 26, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 1998 e dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 24; - art. 27; - art. 28; - art. 29; - art. 30; - art. 31; - art. 32; - art. 33, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 1998; - art. 34; - art. 35, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale n. 5 del 1998; - art. 36, come modificato dall'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 1998; - art. 41, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1998; - art. 42, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1998 e dall'articolo 13 della legge regionale n. 5 del 1998; - art. 43, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1998; - art. 44; - art. 45, come modificato dall'articolo 15 della legge regionale n. 5 del 1998; - art. 46; - art. 64, come modificato dall'articolo 19 della legge regionale n. 5 del 1998; - art. 65, come modificato dall'articolo 20 della legge regionale n. 5 del 1998; - art. 66; - art. 67; - art. 68; - art. 69; - art. 70. 2. E' abrogata la legge regionale 16 giugno 1994, n. 32 (Delega di funzioni in materia di commercio). |
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Art. 19 1. Per quanto non previsto dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui al precitato D.Lgs. n. 114 del 1998 e successive modifiche e integrazioni. |
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Art. 20 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 2.000.000.000. 2. Il limite di impegno, autorizzato dall'articolo 71 della legge regionale n. 35 del 1991, e successive modifiche e integrazioni, rideterminato dall'articolo 10, comma 5, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, è ulteriormente rideterminato in lire 7.000.000.000, ferme restando le relative annualità. 3. Nel bilancio annuale della Regione per l'anno 1999 e in quello pluriennale per gli anni 1999/2001 è introdotta la seguente variazione: SPESA 07 - TURISMO In diminuzione Cap. 07055 - Somma da versare al fondo speciale istituito per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese commerciali; oneri per la gestione dello stesso fondo speciale (artt. 49, 50, 52, 55, 57, 58 e 59, L.R. 31 ottobre 1991, n. 35, art. 42, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 14, commi 1 e 3, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 40, comma 1, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 36, lett. h), L.R. 9 dicembre 1997, n. 32, art. 10, comma 5, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 e art. 20, comma 2, della presente legge) 1999 lire 2.000.000.000 2000 lire 2.000.000.000 2001 lire 2.000.000.000 In aumento Cap. 07059 - (N.I.) - 2.1.2.4.3.3.10.25 (02.05) Contributi per spese d'impianto e funzionamento dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (artt. 6 e 7 della presente legge) 1999 lire 2.000.000.000 2000 lire 2.000.000.000 2001 lire 2.000.000.000 4. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al succitato capitolo del bilancio regionale per gli anni 1999/2001 e al corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi, agli stessi oneri per gli anni successivi al 2003, si provvede con legge di bilancio. |