CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 12/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
PITTALISil 9 dicembre 1999
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 2000
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge viene proposto - stante l'imminente fine dell'anno - per garantire, in rapporto ai tempi necessari per l'esame e l'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge finanziaria 2000 e del bilancio regionale per il triennio 2000-2002, la continuità dell'attività amministrativa, in regime provvisorio, a tutto il mese di febbraio 2000.
Il periodo di tempo previsto, pari a due mesi, si auspica sufficiente per l'approvazione dei suddetti documenti finanziari.
Nello specifico sono state previste:
a) una deroga ai limiti di impegno previsti dall'esercizio provvisorio per le somme impegnate in conto delle contabilità speciali, ricondotte al sistema contabile ordinario regionale ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, al fine di garantire alle stesse un regime di pagamenti identico a quello delle somme impegnate sul bilancio ordinario (art. 1, comma 5);
b) una deroga ai limiti di impegno previsti dall'esercizio provvisorio per gli stanziamenti del capitolo 03149, per consentire la corresponsione integrale e gli interessi passivi dovuti al Tesoriere regionale in caso di scoperto di cassa, e del capitolo 05301 per poter esperire la gara d'appalto in ambito comunitario ed assicurare l'attività di lotta e avvistamento degli incendi mediante mezzi aerei (art. 1, comma 4);
c) una proroga dei termini previsti dalla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna) stante l'assoluta difficoltà di attuare tutti gli adempimenti previsti nella legge medesima, con la conseguente impossibilità per l'Ente stesso di essere operativo nei tempi preventivati in origine (art. 2);
d) la proroga dell'impegnabilità sino al 31 dicembre 2000 degli stanziamenti relativi alla realizzazione dell'impianto di gassificazione, al fermo biologico ed agli interventi sul Programma Operativo Plurifondo 1994-1999 svincolati da riprogrammazioni del sottoprogramma FERS (art. 3, commi 1 e 2);
e) l'abrogazione della disposizione che consente indistintamente la conservazione di tutte le somme stanziate per spese in conto capitale e destinate all'esecuzione di opere pubbliche programmate in corso d'anno. Ciò al fine di evitare l'accumulo generalizzato dei conseguenti residui di stanziamento (art. 3, comma 3);
f) la norma che esclude dai recuperi di disponibilità dalla contabilità speciale di cui alla Legge n. 268 del 1974, ex art. 1, comma 2, della legge regionale n. 6 del 1999, quelli relativi a fattispecie di spesa in corso d'avanzata esecuzione o relativi al fondo di riserva di cui al programma d'intervento 1988-1990.
Ciò considerato, si confida che il Consiglio regionale voglia confortare del proprio favorevole voto il presente disegno di legge.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO -PARTECIPAZIONI FINANZIARIE
composta dai Consiglieri
LA SPISA, Presidente e relatore - SCANO, Vice Presidente - PIANA, Segretario - DETTORI Bruno, Segretario - AMADU - BALIA - BALLETTO - BIGGIO - COGODI - COSSA - CUGINI - FOIS - PILI - SANNA Giacomo - SELIS - SPISSU - USAI , pervenuta il 17 dicembre 1999
La Commissione bilancio, nella seduta del 16 dicembre 1999, ha approvato con il voto favorevole dei Gruppi di Forza Italia, C.C.D., U.D.R., A.N., Riformatori, P.P.S. ed il voto contrario dei Gruppi dei Democratici di Sinistra, F.S.D., P.P.I., R.C. e Democratici il disegno di legge relativo all'autorizzazione all'esercizio provvisorio, avendo condiviso i motivi che hanno indotto la Giunta regionale a presentarlo.
Con lo stesso provvedimento, all'articolo 2, la Giunta regionale ha previsto la proroga di un anno per l'attuazione della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, relativa all'istituzione dell'Azienda Foreste della Sardegna.
La Commissione ha ridotto il predetto termine a sei mesi con l'intento di rimettere alla Commissione di merito la valutazione degli aspetti sostanziali della disciplina del nuovo Ente.
Stante l'urgenza che il provvedimento riveste la Commissione ne raccomanda una rapida approvazione da parte dell'Aula.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2000, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalità previste nel relativo disegno di legge, presentati al Consiglio regionale. 2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare i due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa. 3. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità ed alla scadenza delle erogazioni. 4. Sul capitolo 03149 e sul capitolo 05301 è autorizzata l'assunzione di impegni sino ai limiti degli stanziamenti rispettivamente previsti per gli stessi capitoli nel bilancio di cui al comma 1. 5. Alle somme impegnate in conto delle contabilità speciali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, da attribuirsi al bilancio della Regione per l'anno 2000 con le modalità previste al comma 2 del medesimo articolo, non si applicano i limiti di cui al comma 2 del presente articolo. |
Art. 1 1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2000, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, secondo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione del bilancio per l'anno 1999. 2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare i due dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa. 3. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità ed alla scadenza delle erogazioni. 4. Sul capitolo 03149 e sul capitolo 05301 è autorizzata l'assunzione di impegni sino ai limiti degli stanziamenti rispettivamente previsti per gli stessi capitoli nel bilancio di cui al comma 1. 5. Alle somme impegnate in conto delle contabilità speciali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, da attribuirsi al bilancio della Regione per l'anno 2000 con le modalità previste al comma 2 del medesimo articolo, non si applicano i limiti di cui al comma 2 del presente articolo. | |
Art. 2 1. Alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, sono apportate le seguenti modifiche: a) ai commi 2 e 5 dell'articolo 12 e ai commi 3 e 5 dell'articolo 18, le parole "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti : "31 dicembre 2000"; b) ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 12, al comma 1 dell'articolo 16 e al comma 1 dell'articolo 18, le parole: 1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2001". 2. Per effetto delle modifiche di cui al comma 1 è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione con le stesse modalità e limitazioni previste dal precedente articolo 1. |
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Art. 2 1. Alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, sono apportate le seguenti modifiche: a) ai commi 2 e 5 dell'articolo 12 e ai commi 3 e 5 dell'articolo 18, le parole "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2000"; b) ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 12, al comma 1 dell'articolo 16 e al comma 1 dell'articolo 18, le parole: "1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2000". 2. Per effetto delle modifiche di cui al comma 1 è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione con le stesse modalità e limitazioni previste dal precedente articolo 1. |
Art. 3 1. Le somme sussistenti alla data del 31 dicembre 1999 nel conto competenza e nel conto residui del capitolo 03014, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 2. Le somme sussistenti alla data del 31 dicembre 1999 nel conto della competenza e nel conto dei residui dei capitoli 03211 - art. 1, 03211/01 - art. 1, 05209, 05209/01, 05212, 05212/01, 07110, 07110/01, 08304, 08304/01, 08305, 08305/01, 13064, 13064/01 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, al fine della realizzazione degli interventi già previsti dal Programma operativo plurifondo 1994-1999, a patto che risultino soddisfatte le condizioni di impegnabilità stabilite dall'Unione Europea, attraverso i consentiti interventi sostitutivi, delle assegnazioni finanziarie attribuite alle diverse misure del predetto Programma operativo. 3 Le somme non impegnate alla data del 31 dicembre 1999 in conto dei capitoli 05085 e 09148 sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 4. Il comma 9, dell'articolo 37, della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, è abrogato. 5. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole: "a tutto il 31 dicembre 1998" sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelle relative a "Fondi di riserva" o assimilati ed al Programma di intervento per gli anni 1988-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991". |
Art. 3 1. Le somme sussistenti alla data del 31 dicembre 1999 nel conto competenza e nel conto residui del capitolo 03014, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 2. Le somme sussistenti alla data del 31 dicembre 1999 nel conto della competenza e nel conto dei residui dei capitoli 03211 - art. 1, 03211/01 - art. 1, 05209, 05209/01, 05212, 05212/01, 07110, 07110/01, 08304, 08304/01, 08305, 08305/01, 13064, 13064/01 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, al fine della realizzazione degli interventi già previsti dal Programma operativo plurifondo 1994-1999, a patto che risultino soddisfatte le condizioni di impegnabilità stabilite dall'Unione Europea, attraverso i consentiti interventi sostitutivi, delle assegnazioni finanziarie attribuite alle diverse misure del predetto Programma operativo. 3 Le somme non impegnate alla data del 31 dicembre 1999 in conto dei capitoli 04157, 05085 e 09148 sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 4. Il comma 9, dell'articolo 37, della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, è abrogato. 5. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole: "a tutto il 31 dicembre 1998" sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelle relative a "Fondi di riserva" o assimilati ed al Programma di intervento per gli anni 1988-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991". | |
Art. 3 bis 1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |