CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 7

presentato dalla Giunta regionale

su proposta del Presidente SELIS di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, SCANO

il 15 novembre 1999

Interventi urgenti conseguenti all'alluvione del novembre 1999


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I nubifragi verificatisi in diverse zone della Sardegna meridionale nei giorni 12, 13 e 14 novembre hanno interessato in particolare l'area geografica del Campidano meridionale, alcune zone del Sarrabus e dell'Ogliastra, colpite da precipitazioni atmosferiche eccezionali in un brevissimo arco temporale.

A titolo dimostrativo si evidenzia che le precipitazioni nelle predette aree geografiche hanno raggiunto le seguenti intensità:

Area geografica Piovosità in mm.
Comune di Decimomannu 516
Comune di Uta   517
Comune di Capoterra   107
Comune di Muravera   402
Comune di Tertenia   309

Conseguentemente all'eccezionalità degli eventi meteorologici, nelle aree interessate si sono verificati numerosi straripamenti dei corsi d'acqua a carattere torrentizio, mentre il reticolo di dreno dell'intera piana agricola del Campidano meridionale non ha evitato, in ragione dell'eccezionalità dell'evento, l'allagamento di intere zone agricole, urbane e produttive anche con perdite di vite umane.

La pronta attivazione delle unità di crisi della Prefettura, delle strutture statali e regionali interessate, oltre che delle Amministrazioni comunali, ha consentito di mettere in salvo numerosissime famiglie, private delle proprie abitazioni, assicurando alle stesse interventi di pronto soccorso.

L'Amministrazione regionale ha immediatamente convocato una riunione operativa con i principali comuni interessati e gli enti delle acque, da cui è emersa l'esigenza di provvedere tra l'altro:

-  a proseguire nel monitoraggio dei principali "punti critici" dei possibili eventi calamitosi;

-  alla prima valutazione, da parte dei comuni interessati, delle più immediate esigenze economiche e organizzative, a fronte dei danni subiti dai relativi territori;

-  alla completa valutazione da parte delle strutture regionali dei danni subiti dalle attività produttive, residenziali e dalle infrastrutture dei territori comunali interessati.

Dalle prime valutazioni, fermo restando l'impegno dell'intervento statale, attesa la vastità e l'eccezionalità dell'evento calamitoso, è emersa la necessità di adottare norme finalizzate ad assicurare:

a) contributi a favore delle aziende agricole danneggiate, per lire 10 miliardi;

b) finanziamenti ai comuni per la riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie, ecc. e concessione di contributi ai privati per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate, per lire 20 miliardi;

c) finanziamenti per la realizzazione di opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica nelle aree colpite, per lire 20 miliardi;

d) finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28.

Il presente disegno di legge prevede, per far fronte agli interventi come sopra descritti, uno stanziamento complessivo di 51 miliardi di lire, che deve ritenersi integrativo degli interventi finanziari che lo Stato dovrà porre in essere a favore dei territori colpiti a seguito delle dichiarazioni di calamità e di emergenza.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Interventi urgenti e autorizzazioni di spesa

1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali del mese di novembre 1999 nei comuni individuati con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge, è autorizzato, ad integrazione dei finanziamenti statali, lo stanziamento di lire 51.000.000.000.

   

Art. 2
Finalità degli interventi

1. Le disponibilità di cui all'articolo 1 sono destinate alle seguenti tipologie di intervento:

a)    lire 10.000.000.000 per la concessione di contributi a favore delle aziende agricole danneggiate;

b)    lire 20.000.000.000 per la concessione di finanziamenti ai comuni per la riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie o comunque destinate a pubblici servizi e per la concessione di contributi ai privati per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate;

c)    lire 20.000.000.000 per la realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica nelle aree colpite dagli eventi alluvionali;

d)    lire 1.000.000.000 per la concessione di finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28, e successive modifiche e integrazioni.

. .

 Art. 3
Interventi a favore delle aziende agricole

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), è destinato a sostenere, in analogia con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla Legge 26 febbraio 1996, n. 74, gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole o associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendite dei prodotti agricoli, situate nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali e individuate dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 1.

   

Art. 4
Finanziamenti ai comuni
per gli eventi alluvionali

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), è utilizzato in analogia con quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legge n. 560 del 1995, convertito dalla Legge n. 74 del 1996, secondo quanto indicato ai commi 2 e 3.

2. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo, anche collettivo, ubicate nei territori dei comuni danneggiati e individuati ai sensi dell'articolo 1, purché legalmente edificate, ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento della spesa per il ripristino.

3. Per la riparazione delle unità immobiliari diverse da quelle abitative, ubicate nei territori dei comuni danneggiati e individuati ai sensi dell'articolo 1, purché legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti, non comprese nelle provvidenze di cui all'articolo 3, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al cinquanta per cento della spesa per il ripristino.

   

Art. 5
Operazione di sistemazione idrogeologica

1. Alla individuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), si provvede con deliberazione della Giunta regionale nel contesto di un piano predisposto in coordinamento con i programmi di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo, sulla base degli accertamenti dei servizi tecnici dell'Amministrazione regionale.

   

Art. 6
Norma finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per l'anno 1999 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03147 -

Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui contratti per investimenti in opere di carattere permanente (art. 1, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, art. 1 L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 1, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1) (spesa obbligatoria)

1999    lire    51.000.000.000

In aumento:

04 - ENTI LOCALI

Cap. 04018-07 - (N.I.) - 2.1.1.5.2.2.08.29 (08.02)

Finanziamenti ai Comuni per interventi urgenti conseguenti all'alluvione del novembre 1999 e per la concessione di contributi per il ripristino di abitazioni danneggiate (art. 2, lett. b) della presente legge)

1999    lire    20.000.000.000

05 - DIFESA AMBIENTE

Cap. 05111-15 -

Anticipazioni e contributi ai Comuni, Province e Comunità montane per interventi urgenti in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche; rimborso agli stessi enti delle spese anticipate per interventi svolti su richiesta della Regione; rimborsi ai Comuni delle spese anticipate a gruppi di volontari in occasione di eventi calamitosi; contributi a Comuni e Province per l'utilizzazione di attrezzature e mezzi di attrezzature e mezzi regionali per sopperire a necessità dovute a situazioni d'emergenza (L.R. 21 novembre 1985, n. 28, art. 14, comma 3, art. 18, L.R. 17 gennaio 1989, n. 3 e art. 9, comma 6, L.R. 21 settembre 1993, n. 46 e art. 2, lett. d), della presente legge)

1999    lire      1.000.000.000

  06 - AGRICOLTURA

Cap. 06124 - (N.I.) - 2.1.1.6.3.2.10.10 (02.01)

Contributi alle aziende agricole danneggiate dall'alluvione del novembre 1999 (art. 2, lett. a), della presente legge)

1999    lire    10.000.000.000

08 - LAVORI PUBBLICI

Cap. 08151 -

Spese per opere di prevenzione e soccorso, relative a materie già di competenza dello Stato, per alluvioni, frane, piene, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche, qualificabili come calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi (art. 2, commi 1 e 2, D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 e art. 2, lett. b), della presente legge)

1999    lire    20.000.000.000

2. Le somme stanziate con la presente legge non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1999 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

   

Art. 7
Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.