CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII legislaturaApprovate dalla Commissione Autonomia le "procedure di adozione del nuovo Statuto speciale per la Sardegna mediante l'istituzione dell'Assemblea costituente sarda"
Cagliari, 17 luglio 2001 - La Prima commissione del Consiglio regionale, Autonomia e Riforme, presieduta da Enzo Satta ha approvato, a larga maggioranza, il testo unificato della proposta di legge nazionale che stabilisce la "procedura di adozione del nuovo Statuto speciale per la Sardegna mediante l'istituzione dell'Assemblea costituente sarda".
La commissione Autonomia ha unificato le quattro proposte di legge presentate in materia di revisione dello Statuto,tata dalla Giunta su proposta dell'assessore Masala; la PLN n. 5 - Giacomo Sanna, Manca; la PLN n. 7 - Scano, Ivana Dettori, Pacifico - approvando un testo, composto da un solo articolo, che sarà ora trasmesso all'esame dell'Aula.
Relatori per la maggioranza sono stati indicati Andrea Biancareddu, Giacomo Sanna e Piersandro Scano, mentre le opposizioni hanno preannunciato una relazione di minoranza.
Il provvedimento elaborato dalla Prima commissione prevede che al Titolo VII dello Statuto speciale della Sardegna venga aggiunto un articolo, il 54 bis, con il quale si fissano le procedure necessarie per giungere ad una "riscrittura" dello Carta fondamentale dell'autonomia speciale dell'Isola.
Per elaborare il nuovo Statuto, recita il "nuovo" articolo, il "Consiglio regionale può deliberare, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'istituzione di una Assemblea costituente regionale". In questo caso, il potere di iniziativa legislativa, nella materia statutaria, è esercitato dalla Assemblea costituente regionale ed il nuovo Statuto è adottato seguendo le procedure stabilite dall'art. 138 della Costituzione e "dal presente articolo".
Il nuovo Statuto speciale non deve contrastare col "principio di indivisibilità della Repubblica". In ogni caso, non contrastano con il concetto di "indivisibilità" le norme statutarie che definiscono i rapporti Stato-Regione secondo "principi federalisti in un quadro di solidarietà nazionale".
L'Assemblea costituente, i cui componenti saranno in un numero compreso tra i trenta ed i sessanta, sarà eletta a suffragio universale, diretto, col sistema proporzionale. Al suo interno saranno eletti un presidente ed un ufficio di presidenza, anche questo composto secondo criteri di proporzionalità. La legge istitutiva stabilirà anche le norme di ineleggibilità, incompatibilità e quelle necessarie per garantire il funzionamento della Costituente.
Tutti potranno concorrere ad elaborare le nuove regole dell'autonomia speciale. Proposte di legge potranno essere presentate, infatti, dai componenti la Costituente; i consiglieri e la giunta regionale, entro trenta giorni dall'insediamento della nuova Assemblea, potranno presentare le loro; così come saranno trasmesse, nello stesso periodo di tempo, le proposte di legge di iniziativa popolare eventualmente presentate al Consiglio regionale.
Il lavoro della Costituente dovrà concludersi entro sei mesi ed il testo del nuovo Statuto, approvato a maggioranza assoluta dei votanti, sarà trasmesso al Consiglio regionale che, entro quarantacinque giorni, avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni e proposte.
L'Assemblea costituente, a questo punto, avrà ancora trenta giorni di tempo per esaminare le proposte di modifica del Consiglio, approvare, a maggioranza assoluta, definitivamente il nuovo Statuto e trasmetterlo al Parlamento.Questi tempi possono, però, essere modificati in sede di istituzione della Costituente.
Le procedure per l'approvazione da parte del Parlamento sono quelle previste dall'articolo 138 della Costituente, quindi la doppia lettura da parte di Camera e Senato. Nel caso le commissioni di merito, nella loro fase istruttoria, dovessero formulare delle osservazioni, l'Assemblea costituente regionale dovrà pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento, sempre a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Gli eventuali emendamenti saranno trasmessi alle Camere e ne sarà data, contestuale, comunicazione al Consiglio regionale. Il testo del nuovo Statuto potrà essere approvato o respinto dalle Camere, senza però apportarvi alcuna modifica. La legge costituzionale di approvazione dello Statuto non potrà essere sottoposta a referendum nazionale. Dopo l'approvazione della "nuova Costituzione" della Sardegna l'Assemblea costituente regionale cesserà le sue funzioni.
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