CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

TESTO UNIFICATO N. 8-172-197/A


Norme sul servizio civile volontario in Sardegna


Approvato dalla Seconda Commissione il 13 febbraio 2007

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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE COMUNITARIE, ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI, RAPPORTI CON LA UE, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, DIRITTI CIVILI, EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE, ETNIE, INFORMAZIONE

composta dai Consiglieri

FRAU, Presidente - LICANDRO, Vice presidente - CALIGARIS, Segretario - CASSANO, Segretario - CALLEDDA - CUCCU Franco Ignazio - MELONI - SANNA Franco, relatore - SANNA Simonetta

pervenuta il 9 luglio 2007

Il presente provvedimento nasce dalla riunificazione di tre distinti testi aventi analogo contenuto e precisamente le tre proposte di legge n. 8 (Norme per l'introduzione e la valorizzazione del servizio civile regionale), n. 172 (Recepimento della normativa nazionale in materia di servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale sardo) e n. 197 (Norme per l'istituzione e la valorizzazione del servizio civile volontario regionale), che la Commissione ha deciso di riunificare in un unico testo nominando un'apposita sottocommissione. Quest'ultima ha potuto lavorare sui testi originari dopo che la Commissione aveva già effettuato una serie di audizioni degli organismi più interessati all'argomento ed in particolare 1'Arci, la Caritas, 1'Acli, l'associazione Sardegna Solidale, nonché 1'Anci Sardegna. Dal lavoro svolto in sottocommissione è stato elaborato un testo unificato con cui si istituisce il "Servizio civile regionale volontario" inteso quale momento di alto valore sociale e di educazione attiva alla solidarietà ed al volontariato. L'accesso al servizio civile è consentito a tutti i giovani in possesso della cittadinanza italiana, nati, residenti o domiciliati in Sardegna, ovvero in uno stato estero per la parte di progetto che si realizzi in quello stato, di età compresa tra i diciotto e i trent'anni non compiuti, senza distinzione di sesso, cultura, ceto o religione, che non abbiano già prestato servizio civile regionale o nazionale. Tale opportunità è prevista, sebbene per un numero circoscritto e per un contesto territoriale limitato, anche agli over trentadue.
Con ciò si vuole contribuire alla formazione umana, ad accrescere il senso di appartenenza delle giovani generazioni alla comunità, a promuovere la cultura della pace, della non violenza e della solidarietà.
La realizzazione di tali obiettivi è raggiunta attraverso appositi progetti presentati esclusivamente dai soggetti iscritti in un apposito albo regionale degli enti di servizio civile. Tali progetti, della durata massima di un anno, sono inseriti in una graduatoria regionale formata secondo i criteri contenuti nel bando secondo linee guida dettate a livello regionale.
L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro con i soggetti in essi impiegati: ad essi spetta un assegno, non di natura retributiva, pari a quello previsto a livello nazionale. Viene comunque garantita la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile, nonché l'erogazione, a carico del servizio sanitario regionale, delle prestazioni sanitarie. A1 fine di valorizzare l'attività prestata nel servizio civile è prevista la stipula di accordi dell'Amministrazione regionale con le associazioni di imprese o con gli enti locali al fine di favorire l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che hanno svolto il servizio civile regionale o nazionale. Analoga iniziativa è quella che l'Amministrazione regionale stipula, tramite apposite convenzioni, con gli atenei sardi e con le istituzioni scolastiche al fine di conseguire la certificazione di competenza ed il riconoscimento di crediti formativi in conseguenza dell'attività svolta.
Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito l'Ufficio regionale per il servizio civile, allocato all'interno della Direzione generale della Presidenza della Regione (a tal fine è stata aggiunta la lettera n bis) all'articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1), avente il compito di curare la costituzione e la gestione della banca dati dei progetti di servizio civile a cui gli enti, iscritti in un apposito albo regionale, sono tenuti a far pervenire tutte le informazioni utili alla realizzazione e all'aggiornamento della banca dati.
Possono presentare i progetti gli enti o le organizzazioni di servizio civile iscritti in un apposito albo regionale, qualora abbiano la sede legale ed operativa in Sardegna, ovvero nazionale o ad altro albo regionale nel caso in cui abbiano almeno una sede operativa in Sardegna.
Quale organismo permanente di riferimento e consulenza in ordine all'indirizzo e alla programmazione della Regione in materia di servizio civile è costituita un'apposita Consulta regionale permanente, di durata triennale, che si avvale, per l'adempimento delle sue funzioni, del parere della Conferenza regionale degli enti di servizio civile quale sede di periodico confronto della Regione con gli enti medesimi.
A1 fine di garantire il necessario collegamento tra le risorse del servizio civile e i bisogni del territorio, le province - in collaborazione con gli enti di servizio civile iscritti all'albo - incentivano e promuovono la costituzione di organismi provinciali di coordinamento e rappresentanza degli enti di servizio civile.
Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, sentito il parere della Conferenza regionale del servizio civile, le linee guida regionali sul servizio civile che riguardano soprattutto l'individuazione dei settori prioritari per lo svolgimento del servizio civile, i criteri per l'organizzazione dell'attività di controllo dell'Amministrazione regionale sulla corretta attuazione dei progetti, nonché i criteri per l'organizzazione dell'attività di informazione sul servizio civile e sui principi e le modalità attuative delle attività di formazione. L'Ufficio regionale per il servizio civile predispone, con cadenza triennale, il Documento di programmazione, sentito il parere della Consulta e della Conferenza regionale per il servizio civile. Esso definisce la capacità d'impiego complessiva dei volontari sul territorio regionale, i criteri di approvazione dei progetti e di ammissione all'espletamento del servizio volontario, le priorità d'intervento, i tempi e le modalità di attuazione della programmazione regionale. Tale documento viene, infine, approvato dalla Giunta regionale.
La Seconda Commissione, stante la rilevanza sociale del provvedimento nella realtà sarda, auspica una rapida approvazione da parte del Consiglio regionale.

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Norme sul servizio civile volontario in Sardegna.

Art. 1
Istituzione del servizio civile volontario regionale

1. La Regione Sardegna, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dei princìpi sanciti dagli articoli 2, 3, 4, secondo comma, 11 e 52 della Costituzione e in attuazione delle finalità previste dalla Legge 8 luglio 1998, n. 230, e dalla Legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di servizio civile, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale quale momento di alto valore sociale e di educazione attiva alla solidarietà ed al volontariato. A questo scopo è istituito il servizio civile volontario regionale, di seguito denominato "servizio civile".

 

Art. 2
Principi e finalità

1. Con la presente legge la Regione promuove, organizza e finanzia con proprie risorse il servizio civile, ispirandosi ai seguenti princìpi e finalità:
a) contribuire alla formazione umana, civica, sociale, culturale e professionale del mondo giovanile mediante lo svolgimento di programmi di attività e formazione dall'alto contenuto solidaristico;
b) accrescere il senso di appartenenza e di partecipazione attiva delle giovani generazioni alla comunità umana, promuovendo la solidarietà e la fraternità sociale e generazionale;
c) valorizzare e promuovere la cultura della pace, della non violenza e della solidarietà, la cooperazione a livello nazionale ed internazionale, gli scambi, i gemellaggi, il confronto interculturale e la salvaguardia dei diritti civili e umani;
d) sostenere la progettazione e la realizzazione di politiche giovanili ad opera di soggetti pubblici e privati;
e) offrire l'opportunità di un primo approccio col mondo del lavoro;
f) promuovere il senso di appartenenza delle giovani generazioni alla comunità regionale, attraverso la conoscenza del patrimonio identitario culturale, ambientale, storico, artistico e linguistico del popolo sardo;
g) contribuire al riconoscimento, alla garanzia ed alla tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti;
h) promuovere le pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere;
i) educare alla convivenza, al senso civico ed al rispetto della legalità;
l) diffondere la cultura del dialogo per contrastare ogni forma di discriminazione e di esclusione sociale;
m) favorire lo sviluppo di meccanismi economici internazionali fondati su valori di equità e giustizia sociale, anche attraverso l'educazione al consumo consapevole.

 

Art. 3
Progetti di servizio civile

1. I progetti di servizio civile possono essere presentati esclusivamente dai soggetti iscritti all'albo regionale degli enti di servizio civile, hanno durata annuale e devono indicare:
a) gli obiettivi che si intendono perseguire e le modalità per realizzarli;
b) il referente operativo responsabile del progetto;
c) il numero dei soggetti da impiegare, specificando l'eventuale necessità di particolari requisiti fisici e di idoneità per l'ammissione al servizio;
d) le attività educative e formative previste;
e) l'impegno settimanale richiesto, la cui media, da calcolarsi sull'intera durata del progetto, non può essere inferiore a trenta o superiore a trentasei ore settimanali;
f) le modalità di impiego dei soggetti ammessi.

2. I progetti che rispondono ai requisiti di legge sono inseriti in una graduatoria formata secondo i criteri stabiliti dalle linee guida regionali sul servizio civile e contenuti nel bando di cui al comma 4.

3. I progetti inseriti in graduatoria, ma non finanziabili con le risorse disponibili, possono essere riproposti negli anni successivi.

4. Nei quindici giorni successivi alla definizione dei progetti finanziabili è emanato il bando annuale per l'ammissione al servizio civile regionale, nel quale sono indicati i progetti finanziati e il numero di posti disponibili per ciascun progetto.

5. La selezione dei candidati è effettuata dagli enti e dalle organizzazioni proponenti dei progetti.

 

Art. 4
Partecipazione ai progetti di servizio civile

1. Possono essere ammessi a svolgere il servizio civile regionale coloro che:
a) siano in età compresa fra diciotto e trenta anni non compiuti;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) siano nati o residenti in Sardegna, ovvero in uno stato estero per la parte di progetto che si realizza in quello stato;
d) non abbiano già prestato servizio civile nazionale o regionale.

 

Art. 5
Progetti speciali di servizio civile

1. I progetti speciali di servizio civile sono progetti cui partecipano soggetti non aventi il requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

2. Le finalità dei progetti speciali sono stabilite in sede di programmazione degli interventi di cui alla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona), in coerenza con i principi della presente legge ed assicurando il loro inserimento nella rete integrata dei servizi.

3. La quota di risorse da destinare ai progetti speciali è stabilita nel documento di programmazione triennale, in coerenza con il percorso progettuale e di monitoraggio stabilito dalla presente legge.

 

Art. 6
Doveri e incompatibilità

1. I soggetti impiegati nei progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con senso di responsabilità le mansioni loro affidate.

2. Non possono prestare servizio civile in un ente coloro che abbiano avuto o che abbiano in corso un qualsiasi rapporto di lavoro con il medesimo ente.

 

Art. 7
Compensi e benefici

1. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

2. Ai soggetti impiegati nei progetti di servizio civile spetta un assegno, non di natura retributiva, il cui ammontare è pari a quello previsto per il servizio civile nazionale e sono inoltre garantite:
a) la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni da essi subiti o cagionati durante l'espletamento del servizio;
b) l'erogazione, a carico del servizio sanitario regionale e senza oneri per gli interessati, delle prestazioni sanitarie propedeutiche o connesse all'espletamento delle attività di servizio civile.

 

Art. 8
Strumenti di valorizzazione dell'attività
di servizio civile

1. L'Amministrazione regionale può stipulare accordi con le associazioni di imprese per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che hanno svolto il servizio civile regionale o nazionale.

2. Nelle procedure per l'accesso all'impiego nell'Amministrazione e negli enti regionali il periodo di servizio civile regionale o nazionale effettivamente prestato è valutato nella stessa misura del servizio prestato presso enti pubblici.

3. L'Amministrazione regionale può stipulare accordi con le associazioni degli enti locali al fine di estendere ad essi l'applicazione del beneficio di cui al comma 2.

4. L'Amministrazione regionale e gli enti locali possono prevedere altre agevolazioni a vantaggio dei soggetti impiegati nel servizio civile regionale e nazionale, in particolare per quanto riguarda le tariffe dei mezzi di trasporto e la fruizione dei servizi culturali e di altri servizi pubblici.

5. L'Amministrazione regionale stipula con gli atenei sardi e con le istituzioni scolastiche apposite convenzioni, al fine di conseguire la certificazione di competenze ed il riconoscimento di crediti formativi in conseguenza della prestazione dell'attività di servizio civile regionale o nazionale.

 

Art. 9
Attività di promozione e informazione

1. L'Amministrazione regionale svolge le attività di promozione ed informazione sul servizio civile volontario regionale avvalendosi degli enti iscritti all'albo e promuovendo le opportune intese con gli enti locali, con l'ufficio scolastico regionale, con gli istituti scolastici e con le università.

 

Art. 10
Competenze di attuazione

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito, nell'ambito della direzione generale della Presidenza della Regione, l'Ufficio regionale per il servizio civile. All'Ufficio si applica la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), articolo 13, comma 2 e seguenti.

2. L'ufficio cura la costituzione e la gestione della banca dati dei progetti di servizio civile. Gli enti iscritti nell'albo regionale sono tenuti a fornire le informazioni utili alla realizzazione e all'aggiornamento della banca dati.

3. Nell'articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), dopo la lettera n) è aggiunta in fine la seguente lettera:
"n bis) servizio civile volontario.".

 

Art. 11
Albo regionale

1. È istituito l'albo regionale degli enti e delle organizzazioni di servizio civile, nel quale sono iscritti, a domanda, gli enti e le organizzazioni che hanno sede legale ed operativa in Sardegna ovvero che, essendo iscritti all'albo nazionale o ad altro albo regionale, hanno almeno una sede operativa in Sardegna.

2. Per essere iscritti all'albo, gli enti e le organizzazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) finalità istituzionali coerenti con quelle del servizio civile;
c) possesso di un'adeguata capacità organizzativa e possibilità d'impiego.

 

Art. 12
Consulta regionale per il servizio civile

1. È istituita la Consulta regionale per il servizio civile, quale organismo permanente di riferimento e consulenza in ordine all'indirizzo e alla programmazione della Regione in materia di servizio civile.

2. Per l'adempimento delle sue funzioni la Consulta sente il parere della Conferenza regionale degli enti di servizio civile.

3. La Consulta:
a) esprime le linee di indirizzo in ordine allo schema del documento di programmazione triennale regionale del servizio civile e del piano annuale di attuazione;
b) può formulare una proposta di programma della Conferenza regionale degli enti di servizio civile;
c) esprime pareri relativi al miglioramento dell'attività di servizio civile volontario regionale;
d) può proporre la realizzazione di attività pubbliche per il perseguimento delle finalità della presente legge.

4. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione ed è composta:
a) dal Presidente della Regione o da un suo delegato, che la presiede;
b) da cinque rappresentanti degli enti di servizio civile operanti a livello regionale, designati dalla Conferenza regionale degli enti di servizio civile, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 64 del 2001 e che abbiano maturato un'adeguata esperienza decennale documentabile nell'ambito dei progetti di servizio civile;
c) da un rappresentante dei coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile;
d) da un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali;
e) da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna;
f) da un rappresentante delle associazioni delle famiglie maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) da un rappresentante delle associazioni dei volontari di servizio civile maggiormente rappresentative a livello regionale.

5. Nella prima seduta, da convocarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Consulta regionale per il servizio civile adotta, con il voto della maggioranza dei componenti, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

6. I componenti della Consulta regionale per il servizio civile rimangono in carica tre anni.

7. La partecipazione alla Consulta è gratuita.

 

Art. 13
Conferenza regionale per il servizio civile

1. È istituita la Conferenza regionale per il servizio civile, quale sede di periodico confronto della Regione con gli enti di servizio civile.

2. La Conferenza in particolare:
a) esprime il parere sul documento di programmazione triennale del servizio civile;
b) esprime il parere sulle linee guida regionali sul servizio civile;
c) esprime il parere sulla determinazione annuale delle risorse;
d) formula proposte, anche al fine della loro presentazione alla struttura statale competente in materia di servizio civile nazionale, ai sensi della Legge n. 64 del 2001 e del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in ordine al miglioramento del servizio nel territorio regionale;
e) formula proposte in ordine al previsto parere regionale sulla programmazione annuale del servizio civile di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 77 del 2002.

3. La Conferenza è convocata dal Presidente della Regione ogni qual volta si debbano acquisire i pareri previsti dal presente articolo e comunque almeno ogni sei mesi. In sede di prima applicazione la prima riunione deve essere indetta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Regione o, su sua delega, dal dirigente del servizio competente in materia di servizio civile. Ogni anno la Conferenza elegge nel suo seno un comitato permanente composto di quattro membri, che collaborano con il presidente della Conferenza nella predisposizione dell'ordine del giorno, nell'individuazione degli invitati ed in quant'altro possa esser utile al buon andamento dei lavori della Conferenza.

5. Alla Conferenza partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli enti di servizio civile iscritti all'albo.

6. Alla Conferenza possono partecipare senza diritto di voto i rappresentanti:
a) della Giunta regionale;
b) del Consiglio regionale;
c) del Consiglio delle autonomie locali;
d) della Consulta regionale del volontariato;
e) degli organismi di rappresentanza dei giovani, riconosciuti in ambito regionale o locale;
f) della Sovrintendenza scolastica regionale e delle Università della Sardegna;
g) dell'Ufficio nazionale per il servizio civile;
h) di altri soggetti pubblici e privati, operanti nell'ambito della promozione della cittadinanza e della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, la cui partecipazione sia ritenuta utile dal presidente della Conferenza.

7. La partecipazione alla Conferenza è gratuita.

 

Art. 14
Coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile

1. Al fine di garantire il necessario collegamento tra le risorse del servizio civile e i bisogni del territorio, le province, in collaborazione con gli enti di servizio civile iscritti nell'albo regionale, incentivano e promuovono la costituzione di organismi provinciali di coordinamento e rappresentanza degli enti di servizio civile.

2. I coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile sono costituiti in forma di associazione e possono avvalersi, previe specifiche convenzioni, delle risorse logistiche, economiche ed umane messe a disposizione dalle province, dagli altri enti locali e dagli enti aderenti, oltre che degli eventuali finanziamenti regionali.

3. I coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile svolgono le seguenti attività:
a) assicurano nei confronti della Regione il coordinamento e la rappresentanza degli enti di servizio civile iscritti all'albo regionale;
b) garantiscono un servizio di sportello informativo;
c) garantiscono il servizio di raccolta ed aggiornamento delle informazioni ai fini della costituzione e della banca dati regionale sul servizio civile;
d) garantiscono servizi di informazione ed orientamento, consulenza e sostegno alla presentazione dei progetti.

 

Art. 15
Linee guida regionali sul servizio civile

1. Il Consiglio regionale approva, con atto di natura regolamentare, le linee guida regionali sul servizio civile.

2. Le linee guida contengono:
a) l'individuazione dei settori prioritari per lo svolgimento del servizio civile volontario nel territorio regionale e le regole per l'attribuzione dei punteggi ai progetti approvati, al fine della formazione della graduatoria;
b) i criteri per l'organizzazione dell'attività di controllo dell'Amministrazione regionale sulla corretta attuazione dei progetti, con l'indicazione della quota minima di progetti da sottoporre annualmente al controllo, e sulla sussistenza dei requisiti che devono essere posseduti dagli enti iscritti all'albo;
c) i criteri per l'organizzazione dell'attività di informazione sul servizio civile;
d) i principi, le modalità attuative ed i tempi dell'attività di formazione sul servizio civile.

3. La proposta di linee guida è presentata al Consiglio dalla Giunta regionale, tenuto conto del parere della Conferenza regionale del servizio civile, il cui contenuto è riportato nella relazione che accompagna la proposta.

 

Art. 16
Documento di programmazione triennale

1. L'Ufficio regionale per il servizio civile predispone il documento di programmazione triennale, sentito il parere della Consulta e della Conferenza regionale per il servizio civile.

2. Il documento di programmazione triennale definisce:
a) la capacità d'impiego complessiva di volontari in servizio civile nel territorio regionale;
b) i criteri di approvazione dei progetti;
c) i criteri di ammissione dei volontari e di organizzazione del servizio civile, finalizzati a consentire la massima partecipazione;
d) i settori prioritari di svolgimento del servizio civile regionale;
e) le forme di riconoscimento e incentivazione del servizio civile e di tutela delle persone che compiono questa scelta;
f) le priorità d'intervento e i criteri generali di ammissione ed approvazione dei progetti, in relazione alla prevista validità triennale;
g) i tempi e le modalità di attuazione della programmazione regionale;
h) i programmi di informazione sul territorio, con particolare riferimento agli enti iscritti nell'albo regionale, nonché il sostegno ai progetti di servizio civile;
i) le azioni formative, informative e di sensibilizzazione, rivolte agli studenti, ai loro insegnanti e alle loro famiglie;
l) i programmi formativi e di aggiornamento per i responsabili del servizio civile, nel rispetto della titolarità dell'attività formativa degli enti di servizio civile iscritti all'albo regionale.

3. Il documento di programmazione, così come definito dai commi 1 e 2, è approvato dalla Giunta regionale sulla base dei bisogni e delle necessità riscontrati sul territorio regionale, con particolare riferimento alle peculiarità locali, al fine di indirizzare le risorse verso i settori di intervento ritenuti prioritari dalla Conferenza regionale.

 

Art. 17
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in euro 3.000.000 per l'anno 2007. Ad essi si fa fronte con quota parte delle entrate proprie della Regione derivanti dalla compartecipazione al gettito Irpef, di cui all'articolo 8, lettera a), dello Statuto.

2. Per gli anni successivi la quantità delle risorse da destinare al finanziamento dei progetti di servizio civile volontario regionale è stabilita nella legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11.

3. La Giunta regionale sottopone al parere della Conferenza per il servizio civile i criteri in base ai quali è determinata detta quantità nel disegno di legge finanziaria, prima della sua presentazione al Consiglio regionale.

 

Art. 18
Rinvio alla disciplina nazionale

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge o dalle linee guida regionali sul servizio civile, al servizio civile volontario regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano il servizio civile nazionale.