CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURATESTO UNIFICATO N. 331-333/A
Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari
Approvato dalla Quarta Commissione nella seduta del 31 luglio 2008
***************RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITĄ E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI
composta dai Consiglieri
PINNA, Presidente e relatore- PILERI, Vice Presidente - MATTANA, Segretario - CAPELLI - CORDA- FADDA - GIORICO - MANCA - MURGIONI - PIRISI - SABATINI
pervenuta il 31 luglio 2008
Il presente testo unificato č finalizzato a fornire una chiara precisazione in riferimento all'esatta e coerente interpretazione di alcune disposizioni delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale vigente. Tale testo, nella consapevolezza che il processo di pianificazione del territorio intrapreso con il Piano paesaggistico, costituisce una rilevante novitą, anche culturale, che necessita di una continua opera di supporto e sostegno, propone alcune norme che cercano di coniugare al meglio le esigenze di tutela con quelle legate alle attivitą economiche e sociali.
La discussione in Commissione ha evidenziato una sostanziale uniformitą di vedute tra le forze politiche nel conseguire l'obiettivo condiviso di conciliare il rispetto delle disposizioni di tutela paesaggistica con il corretto svolgersi delle iniziative sociali, in un quadro di corretto di rapporti istituzionali tra Stato, Regione ed enti locali.
In considerazione dell'urgenza ed importanza del testo che si propone, se ne auspica una rapida e concorde approvazione.
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TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari.
Art 1
Individuazione dei beni paesaggistici1. In attuazione dell'articolo 143, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dal decreto legislativo n. 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), i beni paesaggistici, compresi quelli identitari, protetti e disciplinati dal Piano paesaggistico regionale, sono esclusivamente:
a) i beni di cui all'articolo 136 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche;
c) gli immobili, le aree e i beni specificamente individuati nei piani paesaggistici e delimitati nelle cartografie ad essi allegate in scala idonea alla loro puntuale identificazione.2. I piani paesaggistici non possono apporre vincoli su intere categorie di beni non puntualmente individuati.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono anche nel periodo d'applicazione delle norme di salvaguardia di cui all'articolo 145 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche e, comunque, anche per tutto il periodo transitorio d'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesaggistici. Ogni diversa disposizione eventualmente contenuta nei piani paesaggistici vigenti č abrogata.
4. Č fatta salva l'individuazione, nei futuri piani paesaggistici regionali o attraverso l'adeguamento dei piani urbanistici comunali (PUC) al Piano paesaggistico regionale, di eventuali ulteriori contesti da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche.
Art. 2
Delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari1. Dall'approvazione del Piano paesaggistico regionale e fino all'adeguamento ad esso dei PUC i comuni i cui centri storici non coincidano con quelli delimitati nella cartografia allegata al Piano paesaggistico regionale, nelle more dell'adeguamento dei rispettivi piani urbanistici, possono avviare un'intesa con l'Ufficio regionale del piano per giungere ad una nuova perimetrazione.
2. Qualora la nuova perimetrazione non coincida con il perimetro del previgente piano particolareggiato del centro storico, la proposta d'intesa č attivata previa delibera del consiglio comunale ed ha l'effetto di superare il regime transitorio di salvaguardia eventualmente previsto dal Piano paesaggistico regionale.
2 bis. Qualora la nuova perimetrazione coincida con il perimetro del previgente piano particolareggiato del centro storico, con comunicazione del sindaco sono attivate le procedure di verifica di conformitą richiamate dall'articolo 52, comma 1, lettera b), delle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano paesaggistico regionale.
3. Il raggiungimento dell'intesa č attestato, entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione, dal direttore generale della pianificazione urbanistica con propria determinazione.
4. Dal giorno successivo alla pubblicazione della determinazione di cui al comma 3, nei centri storici interessati si applica la disciplina contenuta nei previgenti piani particolareggiati dei centri storici, fatte salve le prescrizioni eventualmente contenute nell'atto d'intesa di cui al comma 2.
4 bis. Agli interventi ammessi dalla disciplina derivante dall'atto d'intesa si applicano, fino all'approvazione dei PUC conformi alle prescrizioni del Piano paesaggistico regionale, gli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348).
5. Dall'approvazione del Piano paesaggistico regionale e fino all'adeguamento ad esso dei PUC con le medesime procedure di cui ai precedenti commi vengono ridefiniti i perimetri cautelari dei beni paesaggistici ed identitari.
6. Per i beni paesaggistici ed identitari ricadenti all'interno dei centri matrice coincidenti con il perimetro del piano particolareggiato, i divieti e le limitazioni di intervento imposti nelle fasce di rispetto della larghezza di 100 metri non si applicano ai beni inclusi nel centro matrice.
Art. 3
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.