CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURATESTO UNIFICATO N. 21- 33- 81/A
Norme regionali in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche attive per il lavoro***************
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA, MINIERE, CAVE E TORBIERE, ARTIGIANATO, COOPERAZIONE, LAVORO E OCCUPAZIONE, TURISMO, COMMERCIO, FIERE E MERCATI, RISORSE ENERGETICHE, FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA
composta dai Consiglieri
GIAGU, Presidente - PISANO, Vice Presidente - FLORIS Vincenzo, Segretario - SANNA Matteo, Segretario - BRUNO - CHERCHI Silvio, Relatore - CONTU - FADDA Giuseppe - MATTANA - MILIA - OPPI - PITTALIS - SABATINI
pervenuta l'8 novembre 2005
***************Il progetto di legge "Norme regionali in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche attive per il lavoro" regolamenta le funzioni e i compiti della Regione, degli enti locali e degli altri soggetti istituzionali e privati in materia di collocamento e politiche attive del lavoro. La proposta contiene, altresì, importanti norme per quanto riguarda la promozione dell'occupazione, la qualità e la sicurezza del lavoro.
Tale progetto di legge interviene per recepire gli interventi normativi con i quali sono state conferite alle Regioni le funzioni e i compiti in materia di lavoro. In particolare, si vuole dare attuazione al decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, "Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego".
L'obiettivo è, altresì, quello di completare il processo di valorizzazione delle funzioni regionali in materia di lavoro, dando attuazione alla complessiva riforma del mercato del lavoro nel quadro normativo rappresentato dal decreto legislativo n. 469 del 1997, dal decreto legislativo n. 181 del 2000 (così come modificato dal decreto legislativo n. 297 del 2002) e dal decreto legislativo n. 276 del 2003 che ha introdotto nuove norme che regolano il sistema dei servizi per l'impiego, prevedendo funzioni specifiche di competenza regionale.
Si vuole, infine, dare risalto alle nuove funzioni regionali in materia di lavoro nel quadro del nuovo ruolo istituzionale regionale conseguente alla riforma del Titolo V della Costituzione che attribuisce alla Regione, nelle materie riguardanti il lavoro, la potestà legislativa concorrente in materia di "tutela e sicurezza del lavoro", nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Sotto tale aspetto si deve osservare come, per la dottrina giuridica, l'espressione "tutela e sicurezza del lavoro" sia quanto mai ambigua e tale da avere una portata ben più ampia di quella di "salute e sicurezza del lavoro". In tal senso, il progetto di legge riconduce a tale espressione le politiche di promozione della sicurezza, della regolarità del lavoro e della responsabilità sociale delle imprese.
La Regione Sardegna recepisce con forte ritardo la gestione delle politiche di decentramento sul lavoro. Essa, infatti, detiene lo sconsolato primato di essere l'unica regione italiana che non ha ancora provveduto a recepire le importanti riforme del mercato del lavoro.
La proposta di legge, per far fronte ad un mercato del lavoro sempre meno in grado di garantire un posto fisso per tutta la vita, ha ritenuto necessario strutturare un qualificato sistema dei servizi per informare, orientare e accompagnare al lavoro le persone nei difficili momenti di ricerca del lavoro. Su tale premessa, la presente proposta rende operativa la riforma dei Servizi per l'impiego attraverso un sistema integrato dei Servizi regionali per l'impiego nel quale, accanto ai soggetti istituzionali, rappresentati dai Centri dei servizi per l'impiego e dall'Agenzia regionale per il lavoro, altri soggetti pubblici o privati, autorizzati e accreditati, collaborano all'espletamento dei servizi secondo le modalità previste nella proposta de quo.
Nel rispetto del principio di concertazione, inteso quale lavoro comune tra le amministrazioni locali e le parti sociali, la proposta in esame prevede, inoltre, la partecipazione delle parti sociali al sistema regionale per l'impiego. Nei nuovi servizi per l'impiego, sia a livello regionale che provinciale, è attribuita, infatti, una funzione per la rappresentanza delle parti sociali nell'ambito sia della Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro, quale organismo di consultazione e concertazione con le parti sociali in materia di programmazione provinciale delle politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro, sia nella Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, quale sede di concertazione con le parti sociali ai fini della determinazione delle politiche del lavoro e della definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo.
Per quanto attiene alla ripartizione delle funzioni tra Regione e province in materia di lavoro e servizi per il lavoro, la presente proposta, in termini di rigorosa coerenza con i contenuti del decreto legislativo n. 180 del 2001, attribuisce alle province una delega piena sia in materia di collocamento, sia in materia di gestione delle politiche attive del lavoro. In particolare, attribuisce:
1. alle regioni funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo del sistema regionale dei servizi per l'impiego e di tutte le politiche attive del lavoro, con l'obiettivo di incrementare l'occupazione, difendere i livelli occupazionali e incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
2. alle province funzioni amministrative, di gestione, di controllo e di programmazione di livello provinciale in materia di lavoro e servizi per l'impiego, in particolare quelle riguardanti le funzioni e i compiti in materia di collocamento, ed ancora la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni conferite alla Regione nelle medesime materie.
Tenuto conto degli obiettivi occupazionali definiti dai Vertici di Lisbona, al fine di favorire un futuro lavorativo non legato a scenari di precarietà e incertezza, la presente proposta di legge pone in capo alla Regione una serie di misure di politica attiva del lavoro finalizzate all'allargamento, qualificazione e difesa dell'occupazione. Esse possono essere ricondotte ad alcuni punti chiave:
a) incentivi al reimpiego di lavoratori in cassa integrazione straordinaria, in mobilità o iscritti da almeno 12 mesi all'anagrafe del Centro per l'impiego;
b) politiche di pari opportunità;
c) incentivi ai datori di lavoro per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro;
d) sostegno all'occupazione nelle aree di crisi o di deindustrializzazione;
e) misure di sostegno alle fasce disagiate nel campo dell'occupazione;
f) misure per favorire il primo ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.Particolare attenzione viene data alle iniziative, a livello provinciale e regionale, per favorire l'occupazione delle categorie svantaggiate, con particolare riferimento all'inserimento dei disabili nel mercato del lavoro. A tal fine è prevista l'istituzione, in ogni provincia, di una Commissione provinciale per il collocamento mirato dei disabili alla quale vengono attribuite le competenze previste alla Legge n. 68 del 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
Nell'ambito delle politiche attive del lavoro previste dalla presente proposta, occorre far riferimento anche al Sistema informativo lavoro regionale (SILR). Questo supporto informatico, oltre ad essere fondamentale per la gestione del servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro, garantisce un sistema efficiente ed efficace di politiche del lavoro anche attraverso l'interconnessione con gli altri SIL regionali e con la borsa nazionale del lavoro.
La scelta che emerge dalla proposta presentata è quella di consentire la massima integrazione degli interventi di politica per il lavoro. Essa costituisce, infatti, oltre che uno strumento necessario per la costruzione del sistema regionale, una ben precisa finalità cui i servizi regionali per l'impiego devono tendere con la riforma attuata dal decreto legislativo n. 469 del 1997 in poi.
La Terza Commissione, nella seduta del 26 ottobre 2005, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio il Presidente della Commissione, l'onorevole Secci.
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TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO I
Principi generaliArt. 1
Diritti del cittadino1. La Regione riconosce il diritto al lavoro come diritto della persona e promuove le condizioni per rendere effettivo tale diritto nell'ambito delle proprie competenze. A tal fine, pone in atto tutte le azioni formative, di orientamento all'istruzione e al lavoro e di accompagnamento all'impresa, necessarie a superare gli ostacoli di ordine strutturale e personale, che impediscono l'accesso al mercato del lavoro e lo sviluppo delle capacità e attitudini di ciascuno.
2. Ad ogni cittadino, nell'esercizio del diritto e del dovere al lavoro, è garantito l'accesso al sistema dei servizi per l'impiego, di cui agli articoli successivi, per un percorso di potenziamento e di ampliamento della propria professionalità, di accompagnamento e sostegno al miglioramento delle proprie condizioni lavorative e di affiancamento e indirizzo alle aspirazioni imprenditoriali.
Art. 2
Ambito di applicazione1. La Regione Sardegna esercita i poteri legislativi e amministrativi nelle materie oggetto della presente legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'Unione europea.
2. La presente legge, nell'ambito del quadro normativo di decentramento alle regioni delle competenze in materia di lavoro, disciplina le funzioni e i compiti conferiti alla Regione, agli enti locali, istituzionali e ai soggetti privati, in materia di collocamento, servizi e politiche attive del lavoro. Contiene, inoltre, norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro, in attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione.
3. Nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, la Regione attribuisce le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, assicurandone, laddove necessario, l'esercizio unitario.
Art. 3
Obiettivi e linee guida1. La Regione si propone la realizzazione di un efficace sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'ambito di una strategia rivolta a promuovere la piena occupazione, la regolarità, sicurezza e qualità del lavoro.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione opera nell'ambito delle seguenti linee guida:
a) promuovere e favorire l'integrazione delle funzioni relative ai servizi per il lavoro con le politiche attive del lavoro, dell'istruzione, anche universitaria, dell'orientamento scolastico e professionale e con le politiche sociali e delle attività produttive;
b) promuovere e favorire, secondo i principi dell'accreditamento, il raccordo col sistema dei soggetti istituzionali e privati che prestano servizi per il lavoro e l'impresa, col sistema scolastico, con quello imprenditoriale e con le reti associative dei cittadini e dei lavoratori che si organizzano per favorire il diritto al lavoro;
c) prevenire la disoccupazione, incentivando la partecipazione delle rappresentanze sociali e del partenariato istituzionale e sociale nella programmazione delle politiche attive del lavoro;
d) promuovere azioni dirette a consentire l'accesso regolare al mercato del lavoro nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi;
e) perseguire la pari opportunità con azioni rivolte a superare le discriminazioni fra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nei percorsi di carriera in attuazione dell'articolo 37 della Costituzione e delle disposizioni dell'Unione europea in materia;
f) favorire l'accesso dei giovani alla formazione ed all'inserimento lavorativo, sostenendone i percorsi individuali;
g) promuovere azioni idonee a garantire l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro dei soggetti disabili, delle persone a rischio di esclusione sociale, dei disoccupati di lunga durata e dei lavoratori immigrati;
h) promuovere l'innovazione al fine di rendere competitive le imprese nell'ambito della nuova economia e dei cambiamenti strutturali dell'organizzazione del lavoro; perseguire l'incremento della produttività e la competizione qualitativa sviluppando con le parti sociali accordi diretti a migliorare la qualità e la sicurezza del lavoro;
i) combattere la precarizzazione dei rapporti di lavoro promuovendo tutte le misure atte a favorire il ricorso a forme di lavoro stabile e garantito;
l) promuovere azioni per incoraggiare e sostenere lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese.
Art. 4
Sistema dei servizi regionali per il lavoro1. Il sistema dei servizi per il lavoro è un servizio di rilevanza pubblica. È istituito dalla Regione e dalle province e realizzato dalla rete dei soggetti istituzionali e privati, che lo esercitano in modo integrato e coordinato secondo le modalità di cui alla presente legge.
2. I soggetti istituzionali, attori necessari del sistema dei servizi pubblici per l'impiego, sono i Centri dei servizi per il lavoro, di cui all'articolo 14, e l'Agenzia regionale per il lavoro di cui all'articolo 15.
3. Gli altri soggetti, pubblici o privati appositamente accreditati, collaborano col sistema istituzionale nell'espletamento dei servizi secondo le modalità previste dalla presente legge.
4. Sono definite servizi pubblici per l'impiego tutte le attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche di ordine finanziario, rese dal sistema di cui al comma 2, volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione dell'imprenditorialità, la promozione culturale e formativa della persona e tutte le iniziative mirate allo sviluppo dell'occupazione e dell'imprenditorialità.
5. L'accesso ai servizi deve essere assicurato ai cittadini in condizioni di parità, senza discriminazioni di sesso, di condizioni familiari o sociali, di nazionalità, di cittadinanza, di provenienza territoriale, di opinione o affiliazione politica, religiosa, associativa o sindacale.
6. Al fine di perseguire la massima qualificazione dell'offerta di lavoro e di crescita dell'occupazione, al fine, altresì, di dare efficienza ed efficacia ai servizi espletati, l'organizzazione del sistema dei servizi per il lavoro si ispira:
a) al principio della sussidiarietà tra la Regione e le province, i comuni e gli altri enti locali, associazioni e organizzazioni della società civile, il sistema scolastico, universitario e della formazione professionale;
b) al principio della concertazione con le organizzazioni del sindacato, delle imprese e del terzo settore.
7. Gli utenti del Sistema regionale dei servizi per il lavoro accedono gratuitamente a tutti i servizi espletati dai soggetti istituzionali e dagli altri soggetti accreditati.
TITOLO II
Ripartizione delle funzioniArt. 5
Funzione dei soggetti diversi dagli enti territoriali1. La scuola, le università, gli enti di formazione, gli enti bilaterali, gli organismi privati, quelli del terzo settore, gli organismi istituzionali diversi dalle province e dai comuni, che favoriscono la crescita della persona, del lavoro e dell'imprenditorialità, partecipano al sistema dei servizi per il lavoro e vengono coinvolti, nelle forme stabilite dalla presente legge, negli organismi di indirizzo, di programmazione e di monitoraggio del sistema.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono svolgere, anche in forma associata e di propria iniziativa, attività di rilevazione dei fabbisogni e progettazione di servizi, e possono candidarsi alla gestione degli stessi con le modalità previste nel comma 3.
3. I soggetti di cui al comma 1, parallelamente ai Centri dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 15, espletano le attività del sistema dei servizi previo accreditamento rilasciato dalla Giunta regionale.
4. Le procedure, i presupposti e le modalità per l'ottenimento, il mantenimento e la revoca dell'accreditamento, sono stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro e la Commissione consiliare competente.
Art. 6
Funzioni delle province1. Sono attribuite alle province, nell'ambito della loro autonomia istituzionale e organizzativa, le funzioni amministrative, di gestione, di controllo e di programmazione di livello provinciale, in materia di lavoro e di servizi all'impiego a norma di quanto stabilito dal decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, e successive modifiche e integrazioni.
2. Le province garantiscono la più ampia informazione in merito alla riforma sul collocamento introdotta dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.
3. Alle province sono anche attribuite la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e compiti conferiti alla Regione nelle medesime materie.
4. Le province espletano le predette funzioni garantendo l'integrazione con le altre funzioni, loro attribuite o delegate, in materia di orientamento, istruzione e formazione.
5. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con i comuni e gli altri enti locali al fine di garantire la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni loro assegnate.
6. In particolare, tenuto conto delle proposte della Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 8 della presente legge, ogni provincia:
a) programma e realizza lo sviluppo dei servizi per il lavoro;
b) promuove, a livello provinciale, programmi e progetti rivolti a favorire l'occupazione e l'inclusione sociale:
1) delle donne;
2) degli iscritti all'elenco anagrafico, con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata e di quelli privi di qualifica professionale;
3) dei lavoratori diversamente abili e di tutti i soggetti del disagio sociale;
4) dei lavoratori immigrati;
5) dei soggetti ex tossicodipendenti ed ex detenuti;
6) dei lavoratori posti in mobilità.
c) promuove forme di utilizzo dei soggetti in situazione di particolare disagio nell'ambito dei servizio e/o opere a vantaggio della collettività;
d) promuove programmi e progetti nell'ambito dei tirocini formativi e di orientamento e delle borse lavoro;
e) definisce gli ambiti territoriali di riferimento per i Centri dei servizi per il lavoro, sulla base dei criteri di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 7 della presente legge;
f) sperimenta, in accordo con gli enti locali e gli altri soggetti del territorio, servizi innovativi per il miglioramento e lo sviluppo del sistema provinciale; sperimenta, altresì, servizi per favorire l'integrazione delle funzioni, con particolare riguardo al rapporto con l'istruzione, la formazione professionale, l'orientamento scolastico e professionale e il loro collegamento con il mondo del lavoro;
g) programma e organizza i servizi per il lavoro secondo criteri di efficienza ed efficacia, persegue la qualità delle prestazioni, la loro omogenea diffusione nell'ambito provinciale e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi;
h) predispone e approva il piano provinciale per i servizi e le politiche del lavoro, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 10 della presente legge;
i) effettua l'analisi tecnica ed approva l'inserimento nella lista di mobilità di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223, relativamente ad aziende ed unità produttive presenti in ambito provinciale;
l) svolge attività di mediazione dei conflitti di lavoro collettivi d'interesse provinciale e l'esame congiunto di cui all'articolo 4 della Legge n. 223 del 1991.
7. Le province, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituiscono la Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 8 e la Commissione provinciale per il collocamento mirato dei disabili di cui all'articolo 9 della presente legge.
8. Le province interessate stipulano opportune intese per il coordinamento dei rispettivi interventi, al fine di assicurare uniformità ed una migliore efficacia dei servizi per l'impiego in territori di più province caratterizzati da particolari elementi di omogeneità ed interrelazioni socio-economiche.
Art. 7
Funzioni della Regione
1. La Regione, in attuazione degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo n. 180 del 2001, esercita le funzioni e i compiti di indirizzo, coordinamento, programmazione e valutazione all'interno del sistema regionale dei servizi per il lavoro e nelle materie relative alle politiche attive del lavoro. La Regione esercita le proprie competenze con l'obiettivo di:
a) incrementare l'occupazione;
b) difendere i livelli occupazionali e promuovere la nuova imprenditorialità;
c) incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
d) favorire la sicurezza e la qualità del lavoro.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, tenuto conto delle proposte della Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 11, la Regione:
a) approva il Piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 13;
b) programma e coordina iniziative e progetti speciali regionali volti ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro con particolare riferimento alle donne, agli immigrati e alle categorie svantaggiate;
c) predispone, su proposta delle amministrazioni provinciali, interventi specifici, ovvero correttivi di interventi più generali, che tengano conto della situazione di svantaggio occupazionale di singole aree;
d) promuove il lavoro in tutte le sue forme e favorisce la nuova imprenditorialità;
e) promuove programmi mirati alla lotta al lavoro nero;
f) organizza il sistema informativo dell'economia e del lavoro integrato nel sistema informativo regionale;
g) cura il monitoraggio e la valutazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego con particolare riferimento all'impatto socio-economico e di genere, all'efficacia delle politiche e dei programmi, all'efficienza dei servizi e alla qualità delle prestazioni;
h) definisce i criteri generali per l'individuazione, da parte delle province, degli ambiti territoriali di riferimento dei Centri dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 14, tenuto conto, ove possibile, dell'articolazione territoriale propria di altri settori quali quello socio-sanitario, quello dell'istruzione;
i) indica i criteri generali e i modelli di intervento per favorire e sostenere l'omogeneità del sistema;
l) istituisce e indirizza l'Agenzia regionale per il lavoro e ne approva gli atti fondamentali;
m) indirizza e favorisce il ricorso a strumenti conservativi dei livelli occupazionali e l'utilizzo di strumenti che agevolano l'ingresso od il reingresso nel mercato del lavoro anche con l'adozione di nuove tipologie di contratti di lavoro quali: tirocini, LSU, LPU, Borse lavoro;
n) determina, con proprio provvedimento, le modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione alla gestione nel territorio regionale dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
o) istituisce, con proprio provvedimento, un apposito elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio e stabilisce le modalità di tenuta dell'elenco, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
p) svolge attività di mediazione nei conflitti di lavoro collettivi di interesse regionale ed assume la qualità di soggetto istituzionale di mediazione attiva per la sigla di accordi e protocolli, con esclusione delle funzioni relative a eccedenze di personale temporanee e strutturali;
q) realizza gli interventi in materia di mobilità nella pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
r) ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 180 del 2001, la Regione è sede per l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e di quello previsto nelle procedure di mobilità di cui alla Legge n. 223 del 1991 per le aziende che operano in ambito sovraprovinciale.
3. La Regione, nell'ambito dei principi generali dettati dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e dal decreto legislativo n. 180 del 2001, e loro successive modifiche e integrazioni, sentita la Commissione regionale per il lavoro, definisce con propri atti:
a) la revisione e razionalizzazione delle procedure del collocamento;
b) i criteri e modalità per le procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione;
c) gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica della conservazione, della perdita o della sospensione dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti;
d) gli obiettivi ed indirizzi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per contrastare la disoccupazione di lunga durata.
4. È istituito, presso l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, il Servizio per le politiche del lavoro a cui è demandato il coordinamento della presente legge.
TITOLO III
Organismi, strumenti e procedure di programmazione
Art. 8
Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro
1. Le province provvedono alla istituzione della Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro, quale organo permanente di concertazione e consultazione delle parti sociali in materia di programmazione provinciale delle politiche attive del lavoro e di gestione dei servizi per l'impiego.
2. La Commissione elabora le linee guida per la predisposizione del Piano provinciale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 10 che viene trasmesso all'amministrazione provinciale per la definitiva approvazione.
3. La Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro è composta:
a) dal presidente della provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
b) da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale;
c) da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello provinciale;
d) da un rappresentante designato dal Forum del terzo settore;
e) da due componenti designati rispettivamente dalla scuola e dall'Università;
f) dal consigliere provinciale di parità nominato ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125;
g) da due consiglieri provinciali, senza diritto di voto, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.
4. Il funzionamento della Commissione è definito in apposito regolamento emanato dalla provincia. Alle riunioni della Commissione possono partecipare, su invito del presidente, il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro e i rappresentanti dei Centri dei servizi per il lavoro.
5. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Commissione di cui al presente articolo.
Art. 9
Commissione provinciale per il collocamento mirato dei diversamente abili
1. Il presidente della provincia istituisce la Commissione provinciale per il collocamento mirato dei diversamente abili, al fine di promuoverne l'inserimento e l'integrazione lavorativa, in attuazione dei principi stabiliti dalle leggi statali. Ad essa sono affidate le competenze previste dal comma 1 dell'articolo 6 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
2. La Commissione è così composta:
a) dal presidente della provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
b) da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale;
c) da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale;
d) da quattro rappresentanti delle associazioni dei diversamente abili più rappresentative di cui un rappresentante del terzo settore segnalato dalle associazioni cooperative cui aderiscono le cooperative sociali;
e) da un medico del lavoro della ASL del capoluogo.3. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
4. Sono attribuiti alla Commissione i compiti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della Legge n. 68 del 1999, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite.
5. La Commissione individua altresì la convenzione-quadro su base territoriale con i soggetti e con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, come strumento ordinario per il conferimento di commesse di lavoro.
6. Nell'ambito della Commissione è costituito un Comitato tecnico ai sensi della lettera b), comma 2 dell'articolo 6 della Legge n. 68 del 1999. Il Comitato è composto da:
a) un funzionario;
b) un esperto del settore sociale e un medico legale;
c) un rappresentante dei datori di lavoro;
d) un rappresentante dei lavoratori;
e) un rappresentante delle associazioni dei diversamente abili presenti in Commissione.
7. Il Comitato tecnico svolge compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità e ogni altro compito ad esso espressamente attribuito dalla Legge n. 68 del 1999 e dal decreto legislativo n. 276 del 2003.
8. La provincia approva il regolamento contenente le norme relative al funzionamento della Commissione.
9. La provincia presenta alla Regione, ogni anno, una relazione sull'attuazione degli interventi realizzati per rendere effettivo il diritto al lavoro delle persone disabili.
Art.10
Piano provinciale per i servizi e le politiche del lavoro1. La provincia predispone un Piano provinciale per i servizi e le politiche del lavoro, contenente gli interventi per lo sviluppo del sistema dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro. Nel Piano devono essere specificati, in particolare:
a) le tipologie di intervento;
b) i tempi e le modalità di attivazione delle singole funzioni;
c) i risultati attesi;
d) la localizzazione dei servizi;
e) gli aspetti organizzativi e gestionali;
f) i fabbisogni e le modalità di finanziamento evidenziando il cofinanziamento.
2. Il Piano provinciale di cui al comma 1, ha una durata triennale, è aggiornato annualmente e viene inviato alla Regione ai fini della formulazione del Piano regionale di cui all'articolo 13.
Art. 11
Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro
1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche attive per il lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo della Regione, è istituita presso l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
2. La Commissione svolge compiti di progettazione e proposta in materia di politiche del lavoro di competenza regionale. Svolge, altresì, compiti di valutazione e verifica dei risultati in rapporto alla programmazione e agli indirizzi elaborati dalla Regione; elabora inoltre le linee guida per la predisposizione del Piano regionale per il lavoro.
3. La Commissione, in particolare, al fine di migliorare la qualità dei servizi per l'impiego, formula proposte sui criteri di dislocazione territoriale dei Centri dei servizi per il lavoro e sui criteri e sulle modalità per la definizione delle convenzioni tra il sistema pubblico dei servizi per il lavoro e i soggetti istituzionali e privati.
4. La Commissione, inoltre, esprime il proprio parere sui criteri di definizione degli standard qualitativi per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che esercitano i servizi per il lavoro.
5. La Commissione subentra, salvo deroghe previste dalla presente legge, nelle funzioni esercitate dalla soppressa Commissione regionale per l'impiego.
6. La Commissione è composta:
a) dall'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede o da un suo delegato;
b) da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
c) da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale nei settori dell'industria, commercio e turismo, agricoltura, artigianato e cooperazione;
d) da un rappresentante designato dal Forum del terzo settore;
e) da tre componenti designati rispettivamente dalla scuola, dalla formazione professionale e dall'Università;
f) dal consigliere di parità nominato ai sensi della Legge n. 125 del 2001;
g) da due consiglieri regionali, senza diritto di voto, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
h) da otto rappresentanti designati dalle province.
7. Per ogni componente effettivo è indicato un supplente.
8. La Commissione è istituita con decreto del Presidente della Regione, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma 6, espresse entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione. Decorso tale termine, e qualora non siano pervenute tutte le designazioni, la Commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste; la Commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
9. Il funzionamento della Commissione è definito in apposito regolamento approvato dalla Commissione stessa. Alle riunioni della Commissione può partecipare, su invito del presidente, il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro.
10. Ai componenti della Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro spettano le indennità previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni; alla relativa spesa si fa fronte con le risorse già previste dal Titolo III della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, per effetto della soppressione di cui al comma 2 dell'articolo 47, della presente legge.
Art. 12
Conferenza regionale per l'occupazione
1. La Regione promuove la partecipazione delle rappresentanze sociali e istituzionali alla programmazione delle politiche del lavoro indicendo, una volta all'anno, la Conferenza regionale per l'occupazione.
2. La Conferenza formula proposte in ordine agli indirizzi regionali riguardanti:
a) il coordinamento tra politiche del lavoro, sistema dell'istruzione e sistema dei servizi per l'impiego;
b) l'integrazione tra politiche del lavoro, politiche sociali e politiche di sviluppo;
c) il perseguimento di obiettivi di crescita dell'occupazione attraverso le politiche di sostegno alla domanda aggregata e le politiche di sviluppo locale.
3. La Conferenza è indetta e presieduta dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
4. La Giunta regionale disciplina la composizione, partecipazione e modalità di svolgimento della Conferenza.
5. Le spese previste per l'attuazione del presente articolo sono valutate in euro 20.000 annui.
Art. 13
Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l'occupazione
1. La Giunta regionale formula la proposta di Piano regionale per i servizi, per le politiche del lavoro e per l'occupazione tenendo conto delle indicazioni emerse dalla Conferenza regionale per l'occupazione, dai piani provinciali e dalle formulazioni della Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro. La proposta di Piano è approvata dal Consiglio regionale.
2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce il documento di programmazione e di indirizzo della Regione relativamente alle materie disciplinate dalla presente legge. In particolare, il documento definisce e coordina le politiche in materia di servizi per l'impiego e le politiche del lavoro, tenendo conto dei corrispondenti piani afferenti alle tematiche dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali.
3. Con il Piano regionale la Regione concorre all'elaborazione del Piano nazionale per l'occupazione, nel rispetto degli obiettivi dell'Unione europea.
4. Il Piano ha validità triennale e definisce le linee di intervento e le relative risorse finanziarie su base annuale con previsioni triennali, in conformità con il Documento di programmazione economica e finanziaria della Regione e con il Piano regionale di sviluppo economico e sociale.
5. Il Piano è aggiornato annualmente dalla Giunta regionale che, entro il 30 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano dell'anno precedente e gli sottopone, altresì, la nuova proposta di Piano, sentite le Commissioni competenti.
6. Il Piano di cui al presente articolo si compone di due parti: il Piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro ed il Piano regionale per l'occupazione.
7. Il Piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro:
a) definisce i criteri generali al fine di rendere omogenei e più efficaci su tutto il territorio regionale i servizi per il lavoro gestiti dalle province;
b) indirizza l'attività dell'Agenzia regionale per il lavoro;
c) specifica le forme di raccordo ed integrazione tra le funzioni di intermediazione di manodopera e le politiche del lavoro;
d) definisce gli standard minimi di efficienza dei servizi e di qualità delle prestazioni, nonché i criteri e gli standard per la certificazione delle competenze professionali, al fine di garantire l'omogeneità del sistema;
e) definisce le attività di analisi, studio e ricerca sul mercato del lavoro, indicando le linee di intervento da attuare sul territorio per l'emersione del lavoro irregolare e ne individua gli strumenti per la loro realizzazione;
f) predispone gli strumenti utili per la creazione di lavoro autonomo e cooperativo in favore dei disoccupati e degli occupati a rischio di disoccupazione;
g) definisce gli indirizzi per l'attuazione dei programmi comunitari.
8. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano di cui al comma 1, i criteri per la loro ripartizione e le quote da riservare ad eventuali programmi di iniziativa regionale o a specifici progetti finanziari, sono aggiornate annualmente.
9. Per la sua attuazione il Piano inoltre:
a) definisce e individua, su proposta delle province, le procedure e gli strumenti per la valutazione dei servizi per il lavoro e degli strumenti di politica attiva del lavoro;
b) indica le procedure idonee a garantire la trasparenza e la semplificazione degli atti in materia di servizi per l'impiego;
c) individua i criteri, le modalità e gli strumenti per garantire al Consiglio regionale un'informazione completa sui risultati conseguiti al fine della valutazione di efficacia.
10. Il Piano regionale per l'occupazione viene definito dalla Regione con la partecipazione delle rappresentanze sociali e istituzionali. È formulato sulla base dell'analisi delle dinamiche del mercato del lavoro regionale e sulla base della valutazione delle politiche attive. Il Piano contiene in particolare:
a) il programma degli interventi con l'indicazione delle modalità di attuazione, delle strutture dell'ordinamento regionale interessate e del quadro finanziario;
b) l'indicazione dei criteri e delle priorità per la concessione di incentivi alle imprese finalizzati a favorire l'inserimento al lavoro e la stabilizzazione occupazionale;
c) l'individuazione delle categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale e la relativa quota di assunzione cui sono tenuti a rispettare datori di lavoro privati ed enti pubblici economici, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 bis del decreto legislativo n. 181 del 2000, così come modificato dal decreto legislativo n. 297 del 2002.
TITOLO IV
Sistema regionale dei servizi per l'impiegoArt. 14
Centri dei servizi per il lavoro1. Le province, in attuazione della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 469 del 1997, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla Regione ai sensi della precedente lettera h) del comma 2 dell'articolo 7, istituiscono proprie strutture denominate "Centri dei servizi per il lavoro", al fine di assicurare l'integrazione dei servizi secondo la programmazione regionale.
2. I Centri di cui al comma 1 hanno il compito di gestire:
a) i servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti alle province dalla presente legge, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997 e successive modifiche e integrazioni;
b) i servizi connessi ai compiti di gestione nelle materie di cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo di cui al punto a) e successive modificazioni e integrazioni.
3. I Centri di cui alla presente norma, in generale, svolgono i seguenti servizi:
a) accoglienza, consulenza e informazione orientativa;
b) gestione di specifiche procedure amministrative;
c) promozione e sostegno nel mercato del lavoro delle fasce deboli;
d) favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
4. Le province, attraverso i Centri dei servizi per il lavoro, garantiscono in particolare:
a) l'anagrafe degli iscritti, con particolare riguardo alla tenuta di specifiche banche dati relative a soggetti in cerca di occupazione, ai lavoratori in mobilità, alle richieste di occupazione provenienti da soggetti istituzionali e privati;
b) l'accertamento delle qualifiche professionali sulla base dei criteri e degli standard stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 7;
c) l'informazione e la consulenza anche attraverso attività di sportello;
d) l'attivazione della domanda di lavoro, in particolare attraverso l'espletamento di servizi alle imprese per l'analisi dei bisogni formativi e occupazionali connessi ai loro piani di sviluppo e per la selezione dei nuovi assunti;
e) l'attivazione dell'offerta di lavoro, in particolare attraverso l'orientamento formativo, la consulenza e le azioni mirate nei confronti dei soggetti deboli del mercato del lavoro, ivi compresi i portatori di handicap;
f) i servizi per l'accesso al lavoro e alla formazione, in particolare attraverso il supporto allo svolgimento di stage aziendali, l'erogazione di incentivi ed aiuti all'occupazione, all'autoimpiego e alla formazione professionale;
g) i servizi per l'avviamento al lavoro e sviluppo delle carriere, in particolare attraverso l'assistenza, anche a carattere formativo, alla nuova imprenditorialità e la consulenza per la progettazione di carriere professionali individuali;
h) il raccordo con l'Agenzia regionale del lavoro per l'attività di ricerca e studi in materia di lavoro.
5. Gli enti pubblici possono avvalersi, previa convenzione, dei Centri dei servizi per il lavoro per le attività di preselezione dei candidati nell'ambito delle procedure concorsuali e selettive per l'accesso all'impiego.
Art. 15
Agenzia regionale per il lavoro1. È istituita l'Agenzia regionale per il lavoro, con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio personale. Le funzioni e le attività dell'Agenzia sono esercitate in conformità alla programmazione e agli indirizzi regionali.
2. L'Agenzia regionale per il lavoro svolge compiti di assistenza tecnica e di monitoraggio delle politiche del lavoro a supporto dell'esercizio delle funzioni della Regione e delle province, collaborando al raggiungimento dell'integrazione tra i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, nel rispetto delle attribuzioni spettanti alle province e alla Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro.
3. In particolare l'Agenzia:
a) cura, all'interno del sistema informativo regionale, la gestione delle informazioni e delle banche dati dei servizi per il lavoro, garantendone la connessione con la rete unitaria della pubblica amministrazione;
b) cura il monitoraggio sulla mobilità interprovinciale, interregionale, nazionale e comunitaria;
c) svolge tutti gli altri compiti finalizzati alla qualificazione e sviluppo del sistema regionale per il lavoro ad esso affidati dalla Giunta regionale;
d) svolge funzioni di osservatorio regionale sul mercato del lavoro, consistenti in attività di rilevazione statistica, documentazione, ricerca e studio in materia di lavoro.
4. L'Agenzia è autorizzata a svolgere, su richiesta di soggetti pubblici o privati, servizi non istituzionali con oneri a carico dei richiedenti.
5. Il regolamento generale dell'Agenzia viene approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta formulata nel quadro della concertazione con la Commissione provinciale di cui all'articolo 8.
6. L'Agenzia regionale per il lavoro di cui al presente articolo, assume il ruolo, i compiti, le funzioni e il personale della Agenzia del lavoro di cui alla legge regionale n. 33 del 1988.
7. L'Agenzia regionale per il lavoro, nell'esercizio delle sue funzioni, può operare in collaborazione con le università e qualificati organismi di ricerca pubblici e privati, in regime di convenzione.
Art.16
Organi dell'Agenzia regionale per il lavoro1. Sono organi dell'Agenzia regionale per il lavoro:
a) il direttore dell'Agenzia;
b) il Collegio dei revisori dei conti.
Art.17
Direttore dell'Agenzia
1. Il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro è responsabile della gestione e persegue gli indirizzi e gli obiettivi programmati; in particolare, predispone il programma annuale di attività, il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio.
2. Il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro è nominato dalla Giunta regionale, previo avviso pubblico, tra soggetti di età non superiore a 60 anni, con specifica e documentata competenza in materia di lavoro e occupazione e con esperienza nella direzione di organismi complessi, pubblici e privati.
3. L'incarico è assegnato con contratto di diritto privato che scade automaticamente con il rinnovo del Consiglio regionale. I contenuti del contratto sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, ivi compresa la determinazione del trattamento economico, avendo come riferimento gli emolumenti spettanti al direttore generale del ruolo unico regionale. Gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell'Agenzia regionale per il lavoro; alla relativa spesa si fa fronte con le risorse già previste dal Titolo III della legge regionale n. 33 del 1988 per effetto della soppressione di cui al comma 2 dell'articolo 47 della presente legge.
Art.18
Collegio dei revisori dei conti1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. È composto da tre membri scelti tra i revisori iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, di cui uno con funzioni di Presidente e dura in carica cinque anni. L'incarico è revocabile per gravi inadempienze e per violazioni di legge. Si applicano le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice civile.
2. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e a tal fine:
a) redige la relazione al bilancio preventivo e del rendiconto generale che contiene un giudizio complessivo sulla gestione, nonché eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione stessa;
b) verifica, almeno ogni quadrimestre, la situazione di cassa, nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Agenzia;
c) comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza al direttore dell'Agenzia e all'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;
d) riferisce tempestivamente all'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ove riscontri gravi irregolarità nella gestione.
3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso alle scritture contabili, agli atti e ai documenti dell'Agenzia e possono procedere, anche individualmente, ad attività di ispezione.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sono definiti gli ulteriori compiti del Collegio dei revisori.
5. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spettano le indennità previste dal comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20; alla relativa spesa si fa fronte con le risorse già previste dal Titolo III della legge regionale n. 33 del 1988 per effetto della soppressione di cui al comma 2 dell'articolo 47 della presente legge.
Art. 19
Personale dell'Agenzia regionale per il lavoro e ordinamento degli uffici
1. È assegnato all'Agenzia regionale per il lavoro, sin dalla sua costituzione, il personale attualmente in servizio presso l'Agenzia del lavoro, senza variazioni dei rapporti di lavoro in corso e con la salvaguardia della posizione economica e giuridica acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La dotazione organica del personale dell'Agenzia regionale per il lavoro è definita dalla Giunta regionale, previa analisi dei carichi di lavoro.
3. Al personale dell'Agenzia si applicano le norme della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, ed i relativi contratti di lavoro.
Art. 20
Controllo e vigilanza1. L'Agenzia regionale del lavoro è sottoposta al controllo e alla vigilanza della Giunta regionale secondo le modalità previste dalla legge regionale 15 maggio 1995 n. 14.
Art. 21
Mezzi finanziari1. L'Agenzia regionale per il lavoro dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento ordinario per il funzionamento dell'Agenzia e lo svolgimento delle attività ricompresse nel Piano annuale;
b) finanziamenti specifici per lo svolgimento delle attività ad essa commissionate;
c) contributi e finanziamenti da parte di soggetti pubblici, privati, anche ricompresi in programmi e progetti comunitari;
d) proventi derivanti dalla prestazione di servizi a soggetti diversi, limitatamente all'esercizio delle funzioni proprie.
Art. 22
Bilancio di previsione e rendiconto generale1. Il bilancio di previsione e il rendiconto generale, adottati dal direttore, corredati dai pareri del Collegio dei revisori dei conti, sono approvati dalla Giunta regionale.
TITOLO V
Sistema informativo e osservatorio
del mercato del lavoro
Art. 23
Connessione con il sistema informativo lavoro (SIL)
1. L'Agenzia regionale per il lavoro cura la connessione e la gestione del sistema informativo lavoro (SIL) e sovrintende alla conduzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici delle unità operative regionali.
Art. 24
Modalità di funzionamento
1. Per garantire l'efficace funzionamento del collegamento di cui all'articolo 23 l'Agenzia regionale per il lavoro:
a) organizza, in collaborazione con i referenti locali del SIL, come individuati dalle amministrazioni provinciali, il monitoraggio e la verifica dei problemi di qualità delle informazioni immesse, provvedendo in modo particolare ad istruire ed a proporre a livello nazionale le classificazioni e le semplificazioni amministrative utili per elevare la qualità delle informazioni gestite e distribuite;
b) organizza, in collaborazione con le amministrazioni provinciali, la formazione continua del personale dei Centri dei servizi per il lavoro, al fine di garantire la corretta imputazione, l'omogeneità delle definizioni e classificazioni e l'aggiornamento continuo;
c) progetta, infine, le elaborazioni statistiche e utilizza per fini di ricerca e monitoraggio le informazioni del SIL, condividendo con le amministrazioni provinciali ed i Centri dei servizi per il lavoro i relativi risultati.
Art. 25
Sistema informativo lavoro regionale (SILR)
1. L'Agenzia regionale per il lavoro, sulla base di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e in collaborazione con le amministrazioni provinciali e con i Centri dei servizi per il lavoro, istituisce un sistema informativo lavoro regionale (SILR), nell'ambito del sistema informativo-statistico regionale.
2. Il sistema di cui al comma 1, costituisce il nodo regionale che unifica le informazioni di carattere amministrativo legate alle funzioni dei Centri dei servizi per il lavoro, le informazioni sui servizi erogati nell'ambito della rete regionale dei servizi per l'impiego e le informazioni sulle richieste di lavoro e di personale garantendo, in tal modo, l'integrazione delle informazioni fornite dal SIL.
3. Il SILR realizza un sistema efficiente ed efficace di politiche del lavoro anche attraverso l'interconnessione con gli altri SIL regionali, con la borsa continua nazionale del lavoro di cui al capo III del decreto legislativo n. 276 del 2003 e con i sistemi impiegati dalle istituzioni dell'Unione europea. Garantisce, altresì, il raccordo e l'integrazione con altre risorse informatiche e informative, pubbliche e private, autorizzate o accreditate, che operano nel mercato del lavoro.
Art. 26
Osservatorio regionale del mercato del lavoro
1. L'Agenzia regionale per il lavoro svolge le funzioni di osservatorio regionale del mercato del lavoro al fine di disporre di analisi delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, a supporto della programmazione e valutazione delle politiche del lavoro. L'Agenzia, in particolare, svolge, in tale ambito, attività finalizzate a:
a) arricchire, con dati statistici ricavati dal SIL, le informazioni disponibili sul mercato del lavoro regionale e provinciale;
b) monitorare con tempestività l'andamento congiunturale;
c) analizzare le modificazioni strutturali;
d) valutare l'impatto delle politiche del lavoro, comunitarie, nazionali, regionali e provinciali;
e) collaborare con le strutture competenti e con gli enti e organismi pubblici e privati interessati all'affinamento delle metodologie, all'interpretazione e alla diffusione dei risultati ottenuti dalle indagini sui fabbisogni professionali;
f) collaborare con l'osservatorio nazionale del mercato del lavoro;
g) promuovere ed effettuare indagini su tematiche specifiche, nell'ambito del programma annuale di attività.
2. L'Osservatorio si coordina con le amministrazioni provinciali che organizzano, al proprio interno, specifiche banche dati al fine di facilitare l'attività dell'Osservatorio.
3. L'Osservatorio può condurre, per conto di soggetti diversi da Regione ed enti locali, ricerche ed elaborazioni statistiche a pagamento in ordine a specifiche tematiche non contemplate dalla sua attività di istituto.
Art. 27
Accesso dei privati al SILR
1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 180 del 2001, l'Agenzia regionale per il lavoro può stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con le imprese di fornitura di lavoro temporaneo e con i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, per consentire il loro accesso alle banche dati del SILR.
2. I soggetti privati che contribuiscono alla fornitura dei dati per l'implementazione del SILR hanno diritto ad accedere al SILR a condizioni vantaggiose.
TITOLO VI
Interventi di politica attiva del lavoro
Art. 28
Definizione e misure di politica del lavoro1. Le politiche del lavoro regionali sono rivolte a favorire la partecipazione attiva dei lavoratori in cerca di occupazione, l'accesso al lavoro e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Esse, in tal senso, sono finalizzate all'allargamento, alla qualificazione e alla difesa della base occupazionale.
2. Gli interventi regionali di politica attiva del lavoro vengono stabiliti nel rispetto della piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale ed economica.
3. La programmazione e gli indirizzi generali per le politiche attive del lavoro sono contenute negli strumenti di cui all'articolo 13 della presente legge.
4. La Regione promuove le misure di politica del lavoro attraverso l'uso integrato di risorse comunitarie, nazionali e regionali, commisurando gli interventi in base alle caratteristiche che connotano il mercato del lavoro regionale.
Art. 29
Incentivi al reimpiego
1. Al fine di incentivare il reimpiego dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria, in mobilità o iscritti da almeno dodici mesi all'anagrafe del Centro per l'impiego, la Regione eroga, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio, alle province finanziamenti per la realizzazione di programmi annuali finalizzati all'attuazione di progetti predisposti da enti di formazione, enti bilaterali e organismi tecnici di emanazione di associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per il lavoro.
2. I criteri e le modalità di approvazione dei progetti di cui al comma 1 sono predisposti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro.
3. Alla distribuzione delle risorse si provvede annualmente sentite, in una apposita conferenza indetta dalla Regione, le province.
4. Le spese previste per l'attuazione del presente articolo sono valutate in euro 2.132.000 per l'anno 2005, in euro 2.310.000 per l'anno 2006 ed in euro 2.480.000 per gli anni successivi.
Art. 30
Politiche di pari opportunità
1. A valere sulle risorse di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 26, la Regione realizza interventi rivolti a sostenere l'occupazione femminile tali da contrastare le condizioni che scoraggiano l'offerta di lavoro e ostacolano l'inserimento lavorativo e le carriere professionali.
2. La Regione promuove le pari opportunità nell'accesso all'istruzione e alla formazione delle donne al fine di garantire la libertà di scelta e la partecipazione attiva al mercato del lavoro, anche con modalità organizzative alternative che permettano di conciliare i tempi dedicati alla crescita del sapere e della conoscenza con i tempi di cura.
3. La Regione sostiene iniziative volte a promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte alle imprese e agli enti pubblici sul diritto al lavoro e nel lavoro delle donne e sulle pari opportunità.
4. La Regione promuove e sostiene l'inserimento lavorativo delle donne sia nelle tipologie del lavoro subordinato che in quelle del lavoro autonomo.
5. Al fine di promuovere ed incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempi di vita e di lavoro, la Regione promuove e sostiene progetti sperimentali proposti da enti pubblici, imprese e gruppi di imprese, che applichino o stipulino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità dell'orario o servizi aziendali.
6. Presso l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale sono assicurati spazi e servizi idonei all'espletamento delle funzioni del consigliere di parità, secondo le prescrizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.196 (Disciplina delle attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della Legge 17 maggio 1999, n. 144).
Art. 31
Fondo regionale per i diversamente abili1. Il Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili, istituito con legge regionale del 28 ottobre 2002, n. 20 (Istituzione del Fondo per l'occupazione dei diversamente abili) è finalizzato al finanziamento delle iniziative di sostegno all'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro ed al rafforzamento dei servizi per il collocamento mirato.
2. Il Fondo eroga, altresì, contributi per i seguenti interventi:
a) valutazione delle capacità e attitudini professionali dei disabili, analisi delle adeguate possibilità offerte dal mercato del lavoro;
b) istruzione, formazione professionale, orientamento e tirocini;
c) rimozione degli ostacoli architettonici, ambientali e strumentali che impediscono l'integrazione lavorativa del diversamente abile;
d) trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei diversamente abili;
e) acquisto di beni strumentali finalizzati al telelavoro;
f) tutoraggio e supporto all'inserimento professionale, rivolti sia ai contesti lavorativi che a quelli familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi;
g) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il Fondo è alimentato dalle risorse assegnate annualmente dallo Stato, dai versamenti obbligatori effettuati dalle aziende, dai proventi derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della Legge n. 68 del 1999, dai contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati. Alla determinazione della quota di risorse regionali si provvede con la legge finanziaria.
4. La Regione determina i soggetti beneficiari, l'entità e le modalità di concessione dei contributi nonché gli ulteriori aspetti applicativi della legge istitutiva del Fondo dei diversamente abili.
5. Il Comitato regionale del Fondo, istituito ai sensi della legge regionale n. 20 del 2002, garantisce il regolare ed imparziale utilizzo del fondo, esprime parere preventivo in ordine agli interventi per l'inserimento lavorativo dei diversamente abili e verifica la loro corretta attuazione.
Art. 32
Convenzioni per l'inserimento dei diversamente abili
1. La Regione promuove lo strumento delle convenzioni svolgendo, in tal senso, attività di supporto, progettazione e realizzazione delle stesse, in conformità con le finalità del collocamento mirato.
2. La Regione definisce i criteri e le modalità per la realizzazione di convenzioni tra datori di lavoro e servizi competenti di cui all'articolo 11 della Legge n. 68 del 1999 e di convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili presso le cooperative sociali di cui all'articolo 12 della medesima legge. In tal senso, la Regione prevede forme di sostegno per le cooperative sociali che assumono lavoratori disabili gravi, secondo le modalità previste dai piani presentati dalle province.
3. La Regione definisce i presupposti di validazione delle convenzioni quadro da stipulare con le cooperative sociali ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Con riferimento alla copertura della quota di riserva di cui all'articolo 3 della Legge n. 68 del 1999, la Regione stabilisce, inoltre:
a) il limite massimo coperto dal conferimento di commesse alle cooperative sociali, in misura che non potrà, comunque, superare un quinto del totale della quota d'obbligo;
b) il coefficiente minimo per il calcolo del valore unitario delle commesse, che dovrà essere parametrato alla congruità del costo del lavoro derivante dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali, e ai costi di accompagnamento e tutoraggio sostenuti dalla cooperativa sociale.
Art. 33
Interventi a favore dei comuni per lo sviluppo delle cooperative sociali
1. Dopo il n. 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, è aggiunto il seguente:
"1 bis) alla concessione di contributi ai comuni per la gestione di servizi comunali da parte di cooperative sociali ai sensi dell'articolo 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 381".
Art. 34
Misure a sostegno dei sardi emigrati
1. A valere sulle risorse di cui alla legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, la Regione sostiene il rientro e il reinserimento lavorativo degli emigrati sardi anche con interventi di riqualificazione e aggiornamento professionale.
2. La Regione promuove altresì forme di sostegno nei paesi di accoglienza, alla qualificazione, alla riqualificazione e all'inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti interregionali, dei lavoratori emigrati.
Art. 35
Utilizzo per finalità sociali
1. L'attività svolta volontariamente dai cittadini, destinatari di interventi di sostegno economico, erogati dalle amministrazioni comunali ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 4 del 1988, non costituisce rapporto di lavoro.
2. L'amministrazione comunale provvede all'assicurazione INAIL e responsabilità civile verso terzi.
Art. 36
Interventi di politica locale per l'occupazione1. I criteri e le modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali sono stabiliti dalla Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, che deve tener conto del carico di famiglia, del reddito desunto dall'ISEE, ai fini del beneficio delle prestazioni di carattere sociale e dello stato di disoccupazione. L'avvio al lavoro è prioritariamente destinato ai disoccupati e inoccupati residenti nel comune titolare dell'intervento.
2. Su proposta delle commissioni provinciali possono essere stabilite deroghe o adeguamenti in considerazione di particolari peculiarità dei bacini di reclutamento.
Art. 37
Cantieri idraulico-forestali
1. L'Ente foreste della Sardegna nel proprio regolamento prevede la stipula di accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le amministrazioni comunali interessate per regolamentare le procedure di reclutamento per l'apertura di nuovi cantieri idraulico-forestali.
2. Gli accordi devono tener conto dell'esigenza di salvaguardia delle professionalità esistenti, di superamento della precarietà nel settore e dei disagi creati localmente al sistema agro-pastorale.
Art. 38
Profili formativi dei contratti di apprendistato
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, nell'ambito delle proprie competenze, sentite le province e d'intesa con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, disciplina:
a) i profili formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze;
c) sentite, inoltre, le Università e le altre istituzioni formative, i profili formativi e la durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione.
2. La formazione teorica da espletarsi nel corso dell'apprendistato deve essere svolta secondo le modalità previste dalla contrattazione e comunque, in prevalenza, esternamente all'azienda.
Art. 39
Avviamenti a selezione presso la pubblica amministrazione
1. Le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, così come individuate dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, limitatamente al personale da adibire a qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, avvengono mediante richiesta di avviamento presso i Centri dei servizi per il lavoro competenti per territorio.
2. I parametri di selezione, e le eventuali ripartizioni territoriali, vengono stabiliti con delibera della Giunta regionale su proposta della Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, sentito il Consiglio delle autonomie, anche con superamento del criterio dell'anzianità di disoccupazione a favore delle condizioni reddituali secondo i parametri definiti dall'ISEE. Eventuali riserve e/o diritti di precedenza potranno essere destinati a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio, anche per far fronte ad esigenze temporalmente definite.
3. L'amministrazione regionale ed i suoi enti strumentali ricorrono alle procedure di reclutamento di cui al comma 2 per le assunzioni di personale appartenente a livelli retributivo funzionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.
4. Gli avviamenti a selezione relativi ad amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici vengono effettuati sulla base di criteri uniformi definiti in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni.
Art. 40
Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro
1. La Regione promuove tutte le misure atte a favorire il ricorso a forme di lavoro stabile e garantito, in coerenza con i principi e gli obiettivi dell'Unione europea, in particolare con la direttiva CEE n. 70 del 1999 nella quale si assume il contratto di lavoro a tempo indeterminato quale forma comune dei rapporti di lavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1 gli interventi previsti dalla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36, sono estesi:
a) ai datori di lavoro utilizzatori che stabilizzano lavoratori precedentemente impiegati con i contratti di somministrazione a tempo determinato;
b) ai datori di lavoro che trasformano rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
c) ai datori di lavoro che trasformano il contratto di inserimento in contratto a tempo indeterminato;
d) alla trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche nella forma del socio lavoratore di cooperativa come definito dalla Legge n. 142 del 2001 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).
3. In ordine ai criteri per la concessione degli aiuti previsti dalle leggi di settore hanno diritto di priorità le imprese che presentano progetti relativi a processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati alla stabilizzazione del lavoro.
4. Per le finalità di cui al comma 1, a valere sulle risorse di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, è autorizzata la spesa per la concessione di assegni formativi individuali e predisposizione di percorsi formativi qualificati a favore di lavoratori occupati sulla base di rapporti non subordinati e di rapporti ad elevato rischio di precarizzazione; il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale a' termini della lettera i) dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
Art. 41
Misure per favorire l'occupazione dei giovani
1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani lavoratori al credito, l'amministrazione regionale stipula apposite convenzioni con gli istituti di credito e finanziari, costituisce fondi di garanzia e adotta sistemi di certificazione che rendano possibile la concessione dei crediti nell'ambito di percorsi di stabilizzazione del lavoro o di percorsi di carriera; le spese previste per l'attuazione del presente comma sono valutate in euro 1.000.000 annui.
2. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani lavoratori al sistema di previdenza complementare, la Regione, in accordo con le parti sociali, promuove ed istituisce fondi di previdenza complementare cui possono aderire anche i giovani lavoratori titolari di contratti di lavoro non stabili; con successiva legge regionale sono definiti gli interventi, la disciplina e la determinazione degli oneri relativi al fondo.
Art. 42
Indennità di inserimento sperimentale per programmi di formazione, ricerca e inserimento lavorativo
1. La Giunta regionale, nell'ambito del Piano regionale per i servizi e le politiche del lavoro e l'occupazione, predispone, in via sperimentale, un programma di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo. Tale programma individua le risorse finanziarie, il numero dei partecipanti, la durata e i criteri per la ripartizione territoriale.
2. A tale programma sperimentale possono partecipare le persone classificate inoccupate e disoccupate, ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 30 maggio 2001, in attuazione del comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, in cerca di occupazione e iscritte agli elenchi anagrafici dei centri dei servizi per il lavoro e residenti stabilmente nella Regione autonoma della Sardegna da almeno ventiquattro mesi, che accedano ai programmi di formazione, ricerca e inserimento lavorativo realizzati dai servizi pubblici per l'impiego.
3. Ai partecipanti è attribuita un'indennità mensile di inserimento lavorativo sostitutiva di qualsiasi altra forma di indennizzo o ammortizzatore sociale.
4. Alla determinazione della relativa spesa si provvede con la legge finanziaria.
Art. 43
Lavoratori non comunitari
1. La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale dei lavoratori n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la Legge 10 aprile 1981, n. 158 nonché del decreto legislativo 23 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189, garantisce a tutti i lavoratori stranieri, regolarmente soggiornanti nel suo territorio, e alle loro famiglie, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori con cittadinanza italiana.
2. La Giunta regionale, al fine di raccordare e rendere operative nel territorio regionale le garanzie di cui al comma 1 con le direttive emanate dai competenti ministeri, ai sensi del comma 1 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attività dello sportello unico per l'emigrazione di cui al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998 in materia di disciplina dell'immigrazione, disciplina, mediante apposite norme di attuazione, l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro e, in particolare, le forme necessarie di raccordo tra lo sportello unico e i centri dei servizi per il lavoro e le province, secondo quanto previsto dagli articoli 22, 24 e 27 del Testo unico medesimo, nonché dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.
TITOLO VII
Sicurezza, tutela e qualità del lavoroArt. 44
Sicurezza nel lavoro1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e del comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione, così come riformato dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità lavorativa, esercitando in tal senso funzioni di indirizzo e coordinamento.
2. La Regione programma azioni dirette al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 favorendo iniziative e progetti diretti:
a) alla realizzazione di più elevati standard di sicurezza sul lavoro mediante piani mirati di comparto e piani mirati di rischio;
b) alla promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori quale presupposto fondamentale della qualità del lavoro e dell'occupazione;
c) alla promozione di incentivi e norme premiali a sostegno delle iniziative aziendali, specie di piccola e media impresa, volte al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza o finalizzati al riconoscimento ed alla diffusione di buone prassi applicative;
d) all'inserimento, nell'ambito delle misure di prevenzione, degli aspetti relativi al genere ed all'età dei lavoratori, alla presenza di lavoratori immigrati, alle forme di partecipazione al lavoro ed alle sue modalità di organizzazione.
3. La Regione favorisce, altresì, la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso:
a) campagne informative e azioni di sensibilizzazione, monitoraggio e analisi dell'andamento infortunistico e delle malattie professionali, anche d'intesa con le altre istituzioni e organizzazioni competenti, nonché analisi specifiche su settori produttivi, agenti, modalità organizzative, condizioni sociali e professionali dei lavoratori, caratteristiche delle imprese e dei territori;
b) formazione degli operatori delle istituzioni e delle organizzazioni;
c) accordi con i soggetti autorizzati alla somministrazione ed all'intermediazione di lavoro, finalizzati alla istituzione di unità formative dedicate al tema della sicurezza nel lavoro;
d) accordi con le organizzazioni dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative, finalizzati a definire "in melius" le condizioni di tutela dei lavoratori rispetto ai livelli minimi stabiliti dalla legislazione nazionale.
4. La Regione promuove, inoltre, un sistema coordinato di vigilanza mediante:
a) il potenziamento delle azioni di coordinamento delle attività di vigilanza compiute da ASL, INAIL, Direzione regionale del lavoro, INPS, Guardia di finanza;
b) il rafforzamento e la qualificazione delle attività di vigilanza realizzate da ASL della Regione;
c) la realizzazione di procedure e banche dati condivise con istituti e altri enti.
Art. 45
Promozione della regolarità del lavoro1. La Regione promuove la regolarità delle condizioni di lavoro quale principale obiettivo delle proprie politiche in materia di sicurezza, tutela e qualità del lavoro.
2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1, mediante:
a) iniziative di educazione alla legalità attraverso interventi formativi e informativi, nei confronti dei soggetti pubblici e privati, aventi ad oggetto le conseguenze del lavoro sommerso e dell'economia sommersa;
b) il supporto a progetti diretti a raccordare ed a potenziare le funzioni e le attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;
c) azioni dirette a promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i soggetti istituzionali per fornire uno sviluppo locale funzionalmente e strutturalmente collegato all'emersione del lavoro sommerso;
d) iniziative volte a facilitare l'accesso al credito dei soggetti impegnati in un percorso di emersione dal lavoro irregolare;
e) azioni dirette ad attuare la semplificazione delle procedure e la realizzazione di servizi integrati di informazione, pubblicizzazione, tutoraggio, consulenza, animazione sul territorio, mediante le intese con le istituzioni, gli organi preposti, le parti sociali, favorendo la realizzazione di centri comuni per il lavoro coordinati con i centri per l'impiego, gli istituti previdenziali, assicurativi e di vigilanza.
Art. 46
Responsabilità sociale delle imprese ed istituzione dell'albo regionale1. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese (RSI) quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale.
2. La Regione persegue l'obiettivo di cui al comma 1 conformemente a quanto stabilito in materia dall'Unione europea indirizzando la propria azione di promozione sui seguenti aspetti:
a) promuovere la RSI nelle politiche regionali del lavoro, nell'istruzione e nella formazione, nelle politiche giovanili e nelle strategie regionali di coesione sociale e di promozione della legalità e della sicurezza;
b) promuovere lo sviluppo di capacità di gestione della RSI nel territorio;
c) rafforzare lo scambio di esperienze sulla RSI tra le imprese;
d) sostenere la ricerca e l'informazione riguardo all'impatto della RSI sulle imprese e sulle società.
3. Al fine di perseguire gli obiettivi di promozione della RSI la Regione:
a) supporta iniziative dirette a favorire l'accesso delle imprese ai sistemi di certificazione della responsabilità sociale;
b) si fa promotrice, presso le comunità, le autonomie, le amministrazioni locali, per la diffusione della RSI, al fine di incentivare e rafforzare lo sviluppo sostenibile e il buon governo nel territorio;
c) favorisce la creazione di un ambiente economico, sociale e istituzionale rivolto alla valorizzazione della RSI, anche attraverso campagne d'informazione e sensibilizzazione rivolte alla crescita della consapevolezza sociale del ruolo di produttore e di consumatore e alla diffusione di informazioni sugli effetti positivi della responsabilità sociale;
d) sostiene azioni di premialità e di certificazione finalizzate alla promozione e allo sviluppo di una RSI caratterizzata da:
1) azioni positive di contrasto al lavoro irregolare;
2) iniziative sulla pubblicizzazione, sulla trasparenza e sull'accesso aperto nella ricerca e selezione delle risorse umane e interventi di promozione e partecipazione attiva e responsabile al sistema regionale dei servizi per l'impiego;
3) iniziative sulla ristrutturazione socialmente responsabile.
4. Per la realizzazione di tale obiettivo la Regione istituisce l'Albo regionale per le imprese che promuovono e adottano prassi socialmente responsabili.
5. L'Albo è tenuto presso la Giunta regionale che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la Commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalità per l'iscrizione, la cancellazione e quelli per la gestione dello stesso. Esso è pubblicato con cadenza annuale nel BURAS.
6. L'iscrizione all'Albo regionale costituisce titolo di priorità per la concessione degli incentivi alle imprese.
TITOLO VIII
Disposizioni transitorie e finaliArt. 47
Disposizioni transitorie1. Fino alla costituzione degli organismi di cui alla presente legge le rispettive funzioni sono svolte dai soggetti competenti preesistenti che continueranno ad applicare la disciplina vigente fino alla definizione delle procedure previste dalla presente legge.
2. Il Titolo III della legge regionale n. 33 del 1988 è abrogato a far data dalla costituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui all'articolo 15 della presente legge. Sino a tale data l'Agenzia regionale del lavoro di cui alla legge regionale n. 33 del 1988 continua a svolgere le proprie funzioni.
Art. 48
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in complessivi euro 14.412.000 per l'anno 2005, in euro 14.590.000 per l'anno 2006 ed in euro 14.760.000 per gli anni successivi. A tali oneri si fa fronte:
a) quanto a euro 11.260.000 con le risorse annualmente trasferite alla Regione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 180 del 2001;
b) quanto a euro 3.152.000 per l'anno 2005, a euro 3.330.000 per l'anno 2006 ed a euro 3.500.000 per gli anni successivi con le variazioni di cui al comma 2.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2005 ed in quello pluriennale per gli anni 2005-2007 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
SPESA
03 - Programmazione
UPB S03.006
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2005 euro 3.152.000
2006 euro 3.330.000
2007 euro 3.500.000
mediante la riduzione delle riserve di cui alle seguenti voci della Tabella A, allegata alla legge finanziaria:
voce 2)
anno 2005 700.000
voce 3)
anno 2005 652.000
anno 2006 1.330.000
anno 2007 1.500.000
voce 4)
anno 2005 1.800.000
anno 2006 2.000.000
anno 2007 2.000.000
In aumento
ENTRATA
UPB E10.032
N.I. 02.03 - Titolo II - Direzione 01 - Servizio 04
(AS) Funzioni in materia di lavoro e servizi per l'impiego
2005 euro 11.260.000
2006 euro 11.260.000
2007 euro 11.260.000
SPESA
10 - LAVORO
UPB S10.053
N.I. 02.017 - Titolo I - Direzione 01 - Servizio 04
(AS) Funzioni in materia di lavoro e servizi per l'impiego
2005 euro 11.260.000
2006 euro 11.260.000
2007 euro 11.260.000
UPB S10.023
Politiche attive del lavoro - Parte corrente
2005 euro 20.000
2006 euro 20.000
2007 euro 20.000
UPB S10.024
Politiche attive del lavoro - Investimenti
2005 euro 3.132.000
2006 euro 3.310.000
2007 euro 3.480.000
3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico alle suddette UPB del bilancio della regione per gli anni 2005 - 2007 ed alle corrispondenti UPB dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
Art. 49
Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 14 luglio 2003, n. 9.
Art. 50
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.