CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURATESTO UNIFICATO N. 2 (PLIP)-330/A
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29
(Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244Approvato dalla Quarta Commissione il 21 ottobre 2008
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITÀ E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI
composta dai consiglieri
PINNA, Presidente - PILERI, Vice presidente - MATTANA, Segretario - CAPELLI - CORDA, relatore - FADDA - GIORICO - MANCA - MURGIONI - PIRISI - SABATINI
pervenuta il 23 ottobre 2008
La Quarta Commissione competente ha approvato, a maggioranza, nella seduta del 21 ottobre 2008, il disegno di legge n. 330 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 "Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36", ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", unificato con la proposta di iniziativa popolare n. 2 recante "Norme in materia di istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36".
La Commissione, dopo attento esame del testo proposto dalla Giunta regionale e dopo aver acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali, ha approvato un testo unificato i cui punti qualificanti sono:
a) l'introduzione del principio della rappresentanza diretta di tutti i sindaci dei comuni della Sardegna e dei presidenti delle province, presso l'assemblea dell'Autorità d'ambito;
b) introduzione del principio della gratuità della funzione svolta;
c) introduzione del principio della stretta correlazione tra la carica di sindaco e di presidente della provincia con quella di componente dell'assemblea dell'ATO; ciò al fine di eliminare gli effetti distorsivi che l'attuale normativa ha evidenziato;
d) la previsione della possibilità di effettuare un'articolazione delle tariffe sia per fasce di reddito, che di consumo e sulla base della tipologia dell'utenza e tenendo conto delle particolari esigenze dei comuni situati in zone svantaggiate di montagna le cui reti idriche sono, prevalentemente alimentate da sorgenti locali; ciò al fine di contemperare sia gli interessi generali della regione con il rispetto della cultura e delle esigenze comunali;
e) una più organica e coordinata disciplina delle funzioni regionali di pianificazione, coordinamento, indirizzo e controllo nei confronti dell'ATO, nel rispetto delle rispettive competenze ed in linea con le vigenti norme regionali relative alle competenze degli enti locali.La Commissione, in considerazione dell'attuale fase di commissariamento dell'ATO e dell'urgenza dell'effettuazione delle nuove elezioni sulla base della normativa che si propone, invita l'Assemblea consiliare ad una rapida approvazione del testo in esame.
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PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
pervenuto il 20 ottobre 2008
Il Consiglio delle autonomie locali sostiene con forza la riforma del servizio idrico integrato introdotta dalla legge regionale n. 29 del 1997 in applicazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche). La Regione, col sostegno incondizionato della stragrande maggioranza dei comuni sardi, ha impedito con la creazione del gestore unico del servizio ciò che in gran parte del mondo sta avvenendo, la privatizzazione, di fatto, della risorsa più importante del pianeta: l'acqua.
Abbanoa Spa, al di là del giudizio che ogni cittadino può dare, rappresenta una risposta possibile alla salvaguardia pubblica della risorsa idrica. In tal senso la legge n. 36 del 1994 all'articolo 1 dice che "tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà".
Alla previsione legislativa dello Stato italiano, datata 1994, si contrappone ad esempio la dichiarazione ministeriale stilata a Doha nel 2001, al vertice del WTO (World trade organization) che parla di "eliminazione delle barriere tariffarie e non tariffarie sui beni e servizi ambientali", il riferimento all'acqua è chiarissimo e supportato da un'altra dichiarazione autorevole di Ismail Serageldin, vicepresidente della Banca mondiale, che nel 1995 dichiarava "se le guerre del ventesimo secolo sono state combattute per il petrolio, quelle del ventunesimo avranno come oggetto del contendere l'acqua".
Alle risorse idriche come bene commerciale fa riferimento anche il NAFTA (North american free trade agreement) così come, nel maggio 2000, in piena crisi della new economy, il magazine Fortune ha scritto che il business dell'acqua è il più redditizio per le imprese.
Vandana Shiva, ne "Il bene comune della terra", rivela che il WTO "recinta il nostro patrimonio comune e lo consegna nelle mani di un numero ristretto di grandi imprese. Le multinazionali dell'acqua sono soltanto cinque: Suez, Vivendi, Bechtel, Thames e Rwe".
Già nel 1994, alla Giornata mondiale per l'alimentazione, il Pontefice Giovanni Paolo II sottolineava la necessità di "...considerare l'importanza dell'acqua per la vita e la sussistenza degli individui e delle comunità. Giacchè ognuno deve avere la possibilità di accesso a rifornimenti di acqua incontaminata, la comunità internazionale è chiamata a cooperare per proteggere questa preziosa risorsa da forme di utilizzazione non adeguate e dal suo spreco irrazionale. Senza l'ispirazione che deriva dai principi morali profondamente radicati nei cuori e nelle coscienze degli uomini, gli accordi e l'armonia che dovrebbe esistere a livello internazionale per la preservazione e l'uso di questa risorsa essenziale saranno difficili da mantenere e portare avanti".
Se non si inserisce la riforma del servizio idrico sardo in un contesto nazionale, europeo e mondiale non se ne può capire appieno la valenza al di là delle beghe e delle rivendicazioni nostrane.
PROPOSTE, IDEE, VALUTAZIONI
Composizione dell'Autorità d'ambito
Ad avviso del Consiglio delle autonomie locali della Sardegna occorre andare fino in fondo nella riforma e rivisitare in senso ancor più stringente la normativa: acqua come bene pubblico, tariffa fondata sulla solidarietà, centralità del sistema delle autonomie locali nel controllo e nella gestione della risorsa, ambito unico regionale, unitarietà della gestione, delle risorse e degli interventi, lotta agli sprechi, investimenti, commissariamento dei comuni che non aderiscono al sistema idrico integrato.
Per quanto concerne la composizione dell'Autorità d'ambito a giudizio del Consiglio delle autonomie locali, il criterio della rappresentanza diretta andrebbe sostituito da quello della rappresentanza indiretta.
Infatti in un'assemblea costituita da 377 sindaci e 8 presidenti di provincia l'organismo appare fintamente democratico, non funzionale alle esigenze e oltremodo pletorico.
L'assemblea si riunirebbe pochissime volte, la discussione in un organismo così composto si avviterebbe su se stessa e di fatto, ogni cosa sarebbe decisa dal direttivo costituito da sole 5 persone.
A parere del Consiglio delle autonomie locali è preferibile un sistema rappresentativo con il quale si contemperano le esigenze di rappresentanza territoriale e di classi di comuni. Sarebbe ottimale il sistema di composizione previsto dalla legge regionale n. 1 del 2005 per l'elezione del Consiglio delle autonomie locali. Un unico correttivo dovrebbe essere apportato ai sindaci dei comuni capoluogo delle province nelle quali, ai sensi dell'articolo 10 quater della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province), sia stata attribuita la qualifica di capoluogo a più di un comune, ovvero non sia stato ancora determinato il capoluogo, i quali dovrebbero esercitare le funzioni di componente dell'assemblea a turno e senza mai cumulare dette funzioni con quelle di componente del Consiglio delle autonomie locali.
La nuova Autorità d'ambito potrebbe essere così composta:
- 8 presidenti delle province (membri di diritto);
- 8 sindaci dei comuni capoluogo (membri di diritto);
- 4 sindaci con popolazione superiore a 10.000 abitanti (collegio regionale);
- 8 sindaci di comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 (collegi provinciali);
- 16 sindaci di comuni con popolazione da 0 a 3.000 (collegi provinciali).La carica è delegabile ad un assessore o ad un consigliere. La carica è gratuita, sarà previsto solo il rimborso delle spese sostenute.
Il direttivo è composto:
- 1 presidente delle province (votato dagli 8 presidenti di provincia);
- 1 sindaco dei comuni capoluogo (votato dagli 8 sindaci eletti);
- 1 sindaco dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti (votato dai 4 sindaci eletti);
- 1 sindaco dei comuni con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti (votato dagli 8 sindaci eletti);
- 1 sindaco dei comuni con popolazione compresa fra 0 e 3.000 abitanti (votato dagli 8 sindaci eletti).Fra i 5 componenti del direttivo l'assemblea vota a maggioranza un presidente.
Questa soluzione rispetta i criteri di rappresentatività territoriale delle diverse classi di enti locali, tutela i piccoli comuni (così come definiti dalla legge regionale n. 12 del 2006), ma soprattutto definisce un "conflitto" fra l'autorithy e il gestore unico Abbanoa Spa. Un conflitto virtuoso che invece la proposta della Giunta e della Commissione consiliare non agevola.
Ad una prima lettura il sistema proposto appare vantaggioso per i piccoli comuni, ma di fatto non è così: in questo quadro il controllore (l'Autorità d'ambito) e il controllato (il gestore unico) assumono connotazioni simili che non agevolano il contrasto di interessi da perseguire. Il gestore unico, benché sia una società per azioni a totale capitale pubblico, persegue finalità di razionalizzazione della spesa, di economicità e di adeguatezza con la tendenza, legittima peraltro, a programmare interventi e investimenti nelle grandi aree urbane dove risiede la maggioranza della popolazione sarda. La maggioranza del capitale sociale di Abbanoa è infatti detenuta dai Comuni di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Olbia e Quartu Sant'Elena. La Regione dovrà vendere entro pochi anni le quote che attualmente detiene e lasciare così il ruolo, per così dire, di garanzia che svolgeva all'interno della società per azioni. Appare del tutto evidente che la maggioranza degli altri comuni, oltre 300, che amministrano il 90 per cento del territorio isolano saranno in una posizione di assoluta debolezza all'interno della società stessa.
Per questo motivo occorre creare un bilanciamento nel sistema che sarà rappresentato da una autorità che non può non nascere da una adeguata rappresentanza territoriale (in questo contesto appare fondamentale il ruolo di garanzia che potranno assumere le province) e da un'altrettanto adeguata rappresentanza delle classi dei comuni su base demografica.
Occorre promuovere il contrasto di interessi per far crescere il sistema idrico integrato, per farlo entrare nella coscienza della comunità regionale, per impedire che gli errori, le difficoltà, le incertezze, le carenze o le mancanze del gestore unico, nelle sue articolazioni territoriali e centrali vanifichino una riforma tanto importante quanto avanzata e moderna anche in ambito nazionale e internazionale.
Al tempo stesso il Consiglio delle autonomie individua, come peraltro fa la Giunta regionale, nello spreco delle risorse operato dall'Autorità d'ambito negli anni precedenti un ulteriore vulnus che ha delegittimato (con le dovute eccezioni) l'impianto normativo e la credibilità stessa delle istituzioni.
Per questi motivi il Consiglio delle autonomie propone la gratuità della carica assembleare. Agli eletti dovranno andare solo il rimborso delle spese sostenute e documentate che dovranno essere rese pubbliche sul sito dell'Autorità d'ambito e sul sito della Regione Sardegna. Solo così etica pubblica e responsabilità potranno crescere e affermarsi anche nel servizio idrico integrato della Sardegna.
Va da sé che sia condivisa e accettata dal Consiglio delle autonomie locali la previsione della partecipazione dei soli amministratori pro-tempore all'assemblea e che la stessa duri in carica tre anni. Il Consiglio delle autonomie locali, a seguito anche dell'esito della consultazione referendaria del 5 ottobre 2008, chiede che si proceda all'immediato commissariamento di quei comuni che ancora non hanno aderito al servizio idrico integrato della Sardegna.
L'atteggiamento irresponsabile di una ventina di comuni in tutta l'Isola ha vanificato il lavoro degli altri 350 enti locali che hanno rispettato la legge, promosso la legalità e la legittimità della soluzione sarda al problema dell'acqua. Costoro hanno anche prodotto un ulteriore danno alla collettività sarda promuovendo un referendum inutile, sbagliato e demagogico.
Lo sforzo che il sistema delle autonomie locali della Sardegna dovrebbe fare è quello di concorrere al rafforzamento della riforma per evitare pericolosissimi ritorni al passato con rischi per l'intera collettività regionale così come denunciati nella premessa a questo parere.
La tariffa
Altro aspetto che a giudizio del Consiglio delle autonomie locali è errato nella formulazione della Giunta regionale e della Commissione consiliare riguarda la tariffa.
Si dice al comma 2 dell'articolo 15 (Tariffa d'ambito) che "al fine di salvaguardare le esigenze sociali e di riequilibrio territoriale e per perseguire il razionale utilizzo dell'acqua l'Autorità deve articolare le tariffe per fasce di reddito, per fasce di consumo, per tipologia di utenza e per fasce territoriali in relazione alla specifica tutela degli interessi delle zone montane e svantaggiate di cui al Reg. (CE) n. 1257/99 e successive modifiche e integrazioni, delimitate ai sensi dell'articolo 3 e 4 della Direttiva CEE 75/268 del 28 aprile 1975, individuate nell'elenco allegato al vigente programma di sviluppo rurale della Regione, alimentate prevalentemente da sorgenti locali, in coerenza di valorizzazione e di sostegno di detti territori".
Questa proposta appare una concessione inopportuna a tutti quei soggetti che, come si diceva in precedenza, hanno boicottato la riforma del servizio idrico integrato: una riforma, appare opportuno dirlo, che non ha colorazione politica, ma che serve a preservare la risorsa acqua dalle possibili speculazioni.
Tale proposta appare al Consiglio delle autonomie locali della Sardegna in contrasto col principio stabilito dall'articolo 1 della legge n. 36 del 1994 secondo cui "tutte le acque superficiali e sotterranee [...] sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà".
Se si accetta, come si deve accettare, il criterio dell'acqua pubblica, cioè di tutti, appare logica conseguenza che anche la tariffa debba essere uguale per tutti.
Ciò che si paga a Cagliari lo si deve pagare a Nuoro, ciò che si paga a Bonorva lo si paga a Solanas.
La legge parla, però, anche di criteri di solidarietà che, a parere del Consiglio delle autonomie locali, nell'ambito di una ordinata politica della risorsa, potrebbero prevedere il trasferimento dell'acqua dai territori ricchi d'acqua verso quelli più siccitosi.
Se si estende, come si deve estendere, il criterio della solidarietà anche alla politica tariffaria, si deve ritenere prioritario avvantaggiare le classi sociali meno abbienti, le famiglie numerose e comunque coloro i quali versino in condizioni di disagio sociale.
Appare fantasioso ricondurre la politica tariffaria solidale anche ai territori poiché esistono interventi legislativi che possono essere attivati per appianare le disuguaglianze territoriali, si pensi allo stesso PSR, alla legge regionale n. 12 del 2006, al fondo unico. Si potrebbe arrivare all'assurdo, se passasse tale principio, che il miliardario di Fonni paghi in bolletta meno del diseredato di Villasimius, un assurdo appunto.
Come detto in precedenza tale previsione normativa appare in netto contrasto con tutta la filosofia della riforma del servizio idrico integrato e segnerebbe, se approvata, la legittimazione di coloro che hanno avversato in ogni modo la riforma, ponendo in difficoltà sindaci e amministratori locali che hanno, con coraggio e determinazione, messo avanti gli interessi della collettività sarda rispetto a quelli parziali delle comunità amministrate.
Il Consiglio delle autonomie locali della Sardegna pur condividendo alcuni degli obiettivi indicati nella relazione che accompagna le modifiche legislative proposte dalla Giunta regionale e dalla Commissione competente del Consiglio regionale ritiene le soluzioni proposte assai discutibili e inappropriate per consolidare, in Sardegna, il servizio idrico integrato. Il Consiglio delle autonomie locali invita pertanto il Consiglio regionale ad apportare i correttivi proposti in assenza dei quali il parere espresso ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2005 è da intendersi come negativo poiché aprirebbe delle autentiche voragini nel progetto di riforma del sistema idrico integrato così come iniziato con la legge regionale n. 29 del 1997.
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TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 1
Modifiche e integrazioni alla
legge regionale n. 29 del 19971. Alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36), sono introdotte le seguenti modifiche:
a) l'articolo 2 è così sostituito:
"Art. 2 (Funzioni regionali)
1. La Regione, in attuazione delle competenze di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), e al fine di assicurare una coerente e coordinata pianificazione e programmazione dell'utilizzo delle risorse idriche, esercita l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo nei confronti dell'Autorità d'ambito.
2. L'attività di controllo è, in particolare, finalizzata ad assicurare il coordinamento e la coerenza degli atti di pianificazione dell'Autorità d'ambito con gli atti di programmazione regionale e con i provvedimenti dell'Autorità di bacino regionale e, specificamente, con le disposizioni contenute nel piano di bacino.”b) le lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 8 sono così sostituite:
"a) per il 10 per cento alle province;
b) per il 90 per cento ai comuni;
c) le precedenti quote sono ripartite fra gli enti locali, il 40 per cento in parti uguali e il 60 per cento su base demografica.";c) il comma 3 bis dell'articolo 8 è abrogato;
d) i commi 4 e 5 dell'articolo 10 sono abrogati;
e) la lettera h) del comma 2 dell'articolo 10 è abrogata;
f) il comma 3 dell'articolo 10 è così sostituito: "3. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei comuni nella persona del sindaco pro-tempore e delle province nella persona del presidente pro-tempore, o loro delegati, che vi partecipano senza percepire alcun compenso, ed è, pertanto, permanente. Il sindaco e il presidente della provincia possono delegare rispettivamente un assessore comunale ed un assessore provinciale, per la durata in carica del delegante; a ciascun comune ed a ciascuna provincia è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al consorzio di cui all'articolo 8, comma 3.";
g) il comma 7 dell'articolo 10 è abrogato;
h) i commi 2 e 3 dell'articolo 11 sono così sostituiti:
"2. Il comitato è composto da cinque componenti scelti tra componenti dell'assemblea, di cui:
a) uno eletto dai rappresentanti in Assemblea dei comuni con popolazione sino a 2.000 abitanti;
b) uno eletto dai rappresentanti in Assemblea dei comuni con popolazione compresa tra i 2.001 ed i 5.000 abitanti;
c) uno eletto dai rappresentanti in Assemblea dei comuni con popolazione compresa tra i 5.001 ed i 20.000 abitanti;
d) uno eletto dai rappresentanti in assemblea dei comuni con popolazione oltre i 20.000 abitanti;
e) uno eletto dai rappresentanti in Assemblea delle province.
3. Il presidente è eletto da tutti i componenti dell'Assemblea fra i componenti eletti nel comitato esecutivo. Il presidente ed i componenti del comitato esecutivo durano in carica tre anni. La decadenza dalla carica di sindaco, di presidente della provincia o di assessore comportando la decadenza dall'assemblea comporta la automatica decadenza dal comitato esecutivo. In caso di decadenza il componente del comitato esecutivo è sostituito dal primo dei non eletti facenti parte dell'assemblea, fino al completamento del mandato.";i) l'articolo 15 è così sostituito:
"Art. 15 (Tariffa d'ambito)
1. L'Autorità d'ambito, sulla base del metodo normalizzato per la tariffa di riferimento, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni, determina la tariffa a carico dell'utenza che assicura la copertura integrale dei costi e delle remunerazioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni.
2. Al fine di salvaguardare le esigenze sociali e di riequilibrio territoriale e per perseguire il razionale utilizzo dell'acqua l'Autorità deve articolare le tariffe per fasce di reddito, per fasce di consumo, per tipologia di utenza e per fasce territoriali in relazione alla specifica tutela degli interessi delle zone svantaggiate di montagna di cui al Reg. (CE) n. 1257/99 e successive modifiche e integrazioni, delimitate ai sensi dell'articolo 3 paragrafi 3 e 4 della Direttiva CEE 75/268 del 28 aprile 1975, individuate nell'elenco allegato al vigente programma di sviluppo rurale della Regione, alimentate prevalentemente da sorgenti locali, in coerenza con le politiche di valorizzazione e di sostegno di detti territori.
3. L'articolazione tariffaria deve tener conto dell'esigenza di razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi. Per tali fini è considerato consumo domestico essenziale il volume di 50 litri giornalieri per persona.";l) il comma 2 dell'articolo 19 è sostituito dai seguenti:
"2. L'Autorità d'ambito, al fine di consentire la verifica della coerenza dei piani e dei programmi di intervento assunti con le prescrizioni contenute nel piano regionale di bacino e le disposizioni del Piano generale di sviluppo li trasmette, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la verifica di coerenza si intende conclusa positivamente.".
2 bis. L'Autorità d'ambito, entro il 15 settembre di ogni anno, presenta alla Giunta regionale una relazione contenente il consuntivo sullo stato di attuazione delle proprie competenze di cui all'articolo 7. La Giunta regionale inserisce tale relazione come allegato alla proposta annuale di manovra finanziaria;m) il comma 3 dell'articolo 19 è così sostituito:
"3. L'attività di controllo da parte della Regione viene esercitata anche mediante ispezioni e verifiche, eventualmente su richiesta del Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all'articolo 161 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.";n) il comma 4 dell'articolo 19 è così sostituito:
"4. Qualora le riunioni dell'assemblea dell'Autorità d'ambito vadano deserte per due volte consecutive, ovvero qualora l'Autorità non ottemperi agli obblighi previsti da norme di legge, dagli atti di programmazione e pianificazione sovraordinati, da convenzioni, da disposizioni regolamentari si applica la disposizione di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).";o) il comma 5 dell'articolo 19, è abrogato.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è nominato un commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 9, comma 1, secondo capoverso della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) per la gestione ordinaria dell'Autorità e per la convocazione, entro novanta giorni dalla nomina, dell'assemblea di insediamento per l'approvazione delle modifiche allo statuto in relazione alle disposizioni della presente legge e per l'elezione degli organi dell'Autorità.
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS.