CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

TESTO UNIFICATO N. 192- 193- 233- 235/A


Legge di riforma degli enti agricoli e di riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna.


Approvato dalla Quinta Commissione il 18 luglio 2006

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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTAZIONE PRODUTTIVA - BONIFICA - ACQUACOLTURA - CACCIA E PESCA - PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA - ALIMENTAZIONE - TUTELA DELL'AMBIENTE - FORESTAZIONE AMBIENTALE - RECUPERO AMBIENTALE - PARCHI E RISERVE NATURALI - DIFESA DEL SUOLO

composta dai consiglieri

SANNA Alberto, Presidente e relatore di maggioranza - RASSU, Vice presidente e relatore di minoranza - CUCCU Giuseppe, Segretario - ARTIZZU - ATZERI - CACHIA - CALLEDDA - CAPPAI - CORDA - FADDA Giuseppe - SANCIU - SERRA - UGGIAS

Relazione di maggioranza

pervenuta il 25 luglio 2006

La presente legge conclude il processo di riforma degli enti agricoli avviato con la legge finanziaria 2005 e risponde a una duplice esigenza: contribuire alla riforma complessiva dell'Amministrazione regionale per renderla più efficiente nel conseguimento degli obiettivi programmatici generali, mettere ordine e rendere moderni e funzionali gli strumenti al servizio del settore agricolo.

Nel tempo si era determinata una situazione nella quale i sette enti agricoli (ERSAT, CRAS, Istituto incremento ippico, Istituto zootecnico e caseario, Stazione sperimentale del sughero, Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Nuoro e Oristano e Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari) operanti nel campo della ricerca e della sperimentazione, della divulgazione e dell'assistenza tecnica della gestione e del pagamento degli aiuti a favore delle aziende agricole non erano più in grado di svolgere adeguatamente le funzioni istituzionali, lo stesso governo del sistema da parte della Giunta regionale era diventato sempre più di difficile attuazione.

I limiti che maggiormente si sono manifestati riguardano la scarsa propensione degli enti a comunicare fra di loro e a fare sistema, la sovrapposizione delle funzioni e la loro eccessiva burocratizzazione, le lungaggini procedurali e l'inefficienza complessiva del sistema che hanno influito anche sulla lentezza della spesa agricola.

Il superamento dei sette consigli di amministrazione degli enti soppressi con la riforma contribuisce a ridurre sensibilmente i costi e nel contempo supera una pratica lottizzatrice che non favoriva il buon funzionamento degli stessi enti.

Il testo licenziato dalla Quinta Commissione si basa su alcune scelte e principi essenziali:

- restituire alla Giunta regionale la responsabilità piena del governo del sistema attraverso l'esercizio della funzione d'indirizzo, di programmazione e di controllo;
- scelta dell'agenzia come modello organizzativo agile e funzionale per l'esercizio delle principali funzioni tecniche e operative al servizio del settore agricolo regionale;
- individuazione chiara delle responsabilità nell'esercizio delle diverse funzioni;
- coordinamento funzionale delle tre agenzie (AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna) nel rispettivo esercizio delle funzioni di ricerca, di assistenza tecnica e di gestione e pagamento degli aiuti;
- decentra mento dei servizi nel territorio attraverso l'istituzione dello sportello territoriale ai quali gli operatori del mondo agricolo possono rivolgersi per lo svolgimento della propria attività.

La Quinta Commissione permanente nella seduta del 18 luglio 2006, dopo un approfondito esame, ha concluso l'esame del disegno di legge n. 192 (Istituzione dell'Agenzia regionale di assistenza tecnica in agricoltura "LAORE"), del disegno di legge n. 193 (Istituzione dell'agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione Sardegna "AGRIS"), della proposta di legge n. 233 (Legge quadro in materia di riordino degli enti agricoli. Istituzione dell'ente regionale per l'innovazione e lo sviluppo in agricoltura "ERISA"), della proposta di legge n. 235 (Legge quadro per il riordino delle competenze regionali in agricoltura e l'istituzione dell'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna "ASAS") approvando un testo unificato dal titolo "Legge di riforma degli enti agricoli e di riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna".

Nel corso dell'attività istruttoria la Commissione ha proceduto a una ampia e articolata consultazione della Giunta regionale, dei commissari straordinari degli enti ERSAT Sardegna e ERA Sardegna, delle forze sociali interessate (organizzazioni professionali agricole, organizzazioni delle cooperative agricole) e delle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori degli enti agricoli in fase di scioglimento

La Commissione, inoltre prima di procedere all'approvazione finale ha acquisito il parere delle Commissioni Prima e Terza sugli aspetti di competenza, pareri di cui si è tenuto conto nella stesura definitiva del testo che si sottopone all'approvazione dell'aula. Durante i lavori della Commissione vi è stata una fattiva presenza e collaborazione da parte della Giunta regionale e in particolare dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione che hanno condiviso l'impostazione complessiva del testo approvato dalla Commissione.

Va segnalata inoltre la posizione costruttiva della minoranza che ha contribuito alla definizione del testo, pur essendosi astenuta sia nella votazione dei singoli articoli che in quella finale.

Il compito della Commissione non è stato semplice per la complessità della materia trattata e perchè i disegni di legge presentati dalla Giunta regionale e le proposte di legge di iniziativa consiliare dai quali è scaturito il testo unificato presentavano impostazioni differenti.

Il testo licenziato dalla Commissione costituisce una sintesi realistica tra le diverse esigenze in campo: non disperdere il patrimonio di competenze acquisite e operare una riforma complessiva rispondente ai bisogni di una agricoltura moderna e di qualità.

Il testo, inoltre, può costituire la base per una serena discussione consiliare nella quale potrà essere migliorato con la collaborazione di tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale.

Con l'approvazione del testo da parte del Consiglio si concluderà la riforma, iniziata con la legge finanziaria del 2005, degli enti regionali operanti nel settore agricolo, riforma attesa da oltre 20 anni e che si spera possa fornire al settore agricolo quei servizi, dalla ricerca alla divulgazione e all'assistenza in senso lato e alla celerità nella concessione degli aiuti, indispensabili per una moderna agricoltura.

Nel rimandare alle relazioni di accompagnamento dei singoli progetti di legge per l'illustrazione degli stessi, nella presente relazione ci si limita ala descrizione del contenuto del testo licenziato dalla Commissione.

Il testo unificato contiene una parte iniziale contenuta nel capo I, nel quale sono indicate le finalità della legge, l'individuazione delle funzioni esercitate direttamente dall'Amministrazione regionale, gli obiettivi della politica agricola regionale nonché l'istituzione della Consulta agricola, organismo che svolge funzioni consultive e di supporto alla Giunta regionale nella fase di elaborazione e di verifica dei programmi delle agenzie istituite con la presente legge. La Consulta è composta dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, che la presiede e da sei componenti, di cui tre indicati dalle facoltà di agraria e di veterinaria dell'università di Sassari e tre indicati dall'Assessore in rappresentanza delle filiere agricole. Sempre nel capo I è contenuto l'articolo 5 che prevede la consultazione dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni delle cooperative agricole e delle associazioni dei consumatori.

I capi II, III, IV contengono le norme relative alla istituzione delle singole agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna, mentre nel capo V sono contenute le norme comuni alle tre agenzie e nel capo VI le disposizioni finali e finanziarie.

Come già detto il capo II prevede la istituzione dell'Agenzia AGRIS Sardegna, al quale sono affidate le funzioni di ricerca scientifica e sperimentazione nel settore agricolo, agro industriale e forestale; l'articolo 6 prevede l'istituzione dell'Agenzia, l'individuazione della sede a Sassari e la previsione che dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 l'Agenzia assumerà le funzioni di ricerca svolte dall'ERA Sardegna, con esclusione di quelle già esercitate dall'Istituto di incremento ippico nonché di quelle esercitate dai Consorzi di frutticoltura. La Commissione, infatti, ha ritenuto opportuno che il passaggio delle funzioni dai vecchi enti alle nuove agenzie non avvenga con l'entrata in vigore delle legge e ha quindi assegnato all'Amministrazione regionale un termine, ritenuto congruo, per predisporre il passaggio di funzioni e di personale senza creare dei vuoti che potrebbero compromettere la funzionalità dei vecchi enti senza che le nuove agenzie siano realmente operative, in questo periodo di tempo la Giunta regionale dovrà predisporre tutti gli atti necessari per il trasferimento di funzioni e in particolare dovrà adottare, in prima attuazione, gli statuti e le piante organiche delle Agenzie.

L'articolo 7 contiene lo scioglimento dell'ERA Sardegna e dei Consorzi di frutticoltura e la successione alla nuova agenzia di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo agli enti soppressi con eccezione di quelli già inerenti all'ex Istituto di incremento ippico che con norma successiva vengono trasferiti all'Agenzia LAORE Sardegna. Gli articoli 8 e 9 contengono la specificazione di compiti e delle funzioni assegnati all'Agenzia, mentre l'articolo 10 individua gli organi dell'Agenzia, direttore generale, comitato scientifico e collegio dei revisori dei conti; la disciplina relativa al direttore generale e al collegio dei revisori dei conti, essendo comune a tutte le agenzie, è contenuta nel capo V che, come detto, contiene le disposizioni comuni, l'articolo 11 disciplina la composizione e le funzioni del Comitato scientifico. Al Comitato sono attribuite funzioni di indirizzo e coordinamento della ricerca e sperimentazione svolta dall'Agenzia e la elaborazione dei programmi annuali e pluriennali di attività dell'Agenzia, programmi che devono essere approvati dalla Giunta regionale. Il Comitato è composto dal direttore generale dell'Agenzia, che lo presiede, da due ricercatore dell'Agenzia, da un rappresentante dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro pastorale , da un rappresentante dell'Agenzia LAORE Sardegna e da tre esperti altamente qualificati nelle materie di competenza dell'Agenzia. Nello stesso articolo è prevista la concessione ai componenti del Comitato che non siano dipendenti dell'Agenzia o dell'Amministrazione regionale di un gettone di presenza a seduta di 150 euro, unico compenso per la partecipazione al Comitato. L'articolo 12 prevede che la struttura amministrativa si ispiri ai principi contenuti nella legge regionale 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e si articoli dipartimenti operativi e settori, lo stesso articolo prevede che la struttura amministrativa dell'Agenzia preveda almeno i seguenti dipartimenti: dipartimento per la ricerca nel settore delle produzioni vegetali; dipartimento per la ricerca nel settore zootecnico e caseario, dipartimento sperimentale del sughero.

Il capo III prevede l'istituzione dell'Agenzia LAORE Sardegna definita quale struttura tecnica operativa della Regione per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e rurale. L'articolo 13 istituisce l'Agenzia, individua Cagliari come sede della stessa e prevede che la nuova agenzia subentri all'ERSAT Sardegna nell'esercizio delle funzioni di assistenza tecnica e in quelle già esercitate dal soppresso Istituto di incremento ippico. L'articolo 14 prevede che dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2007 sia soppresso l'ERSAT Sardegna e l'Agenzia LAORE Sardegna succeda all'ERSAT in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e succeda all'ERA Sardegna nei rapporti giuridici relativi all'Istituto di incremento ippico. L'articolo 15 individua e definisce dettagliatamente le funzioni attribuite all'Agenzia mentre l'articolo 16 prevede che l'Agenzia possa, mediante apposite convenzioni, istituire forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati già operanti nel campo dell'assistenza tecnica a favore degli imprenditori agricoli e zootecnici che possano vantare il possesso di strutture e competenze professionali specifiche e una comprovata esperienza nei campi di attività. Per garantire ai lavoratori impiegati nei soggetti convenzionati con l'agenzia LAORE Sardegna una certa stabilità nel rapporto di lavoro ed evitare forme di elusione dei contratti di categoria l'articolo prevede che le prestazioni di assistenza tecnica a favore degli imprenditori agricoli si articolano sulla base di convenzioni quadro quinquennali, soggette a verifiche annuali, e che i soggetti convenzionati debbano garantire il rispetto dei contratti collettivi di lavoro. L'articolo 17 individua gli organi dell'Agenzia, direttore generale, comitato tecnico e collegio dei revisori dei conti; la disciplina relativa al direttore generale e al collegio dei revisori dei conti, essendo comune a tutte le agenzie, è contenuta nel capo V che, come detto contiene le disposizioni comuni, l'articolo 18 disciplina la composizione e le funzioni del Comitato tecnico. Al Comitato sono attribuite funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività svolta dall'Agenzia e la elaborazione dei programmi annuali e pluriennali di attività dell'agenzia, programmi che devono essere approvati dalla Giunta regionale. Il Comitato è composto dal direttore generale dell'Agenzia, da un rappresentante dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro pastorale, da due responsabili di dipartimento dell'Agenzia, da un rappresentante dell'Agenzia AGRIS Sardegna e da tre esperti nelle materie di competenza dell'Agenzia. Nello stesso articolo è prevista la concessione ai componenti del Comitato che non siano dipendenti dell'Agenzia o dell'Amministrazione regionale di un gettone di presenza a seduta di 150 euro, unico compenso per la partecipazione al Comitato. L'articolo 19 contiene la precisazione che tutti gli atti e i procedimenti amministrativi pendenti presso gli uffici dell'ERSAT Sardegna e dell'Istituto di incremento ippico siano attribuiti alle competenze degli uffici dell'agenzia. L'articolo 20 prevede che la struttura amministrativa si ispiri ai principi contenuti nella legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione e si articoli dipartimenti operativi e settori, lo stesso articolo prevede che la struttura amministrativa dell'Agenzia preveda almeno i seguenti dipartimenti: dipartimento per le produzioni vegetali, dipartimento per le produzioni zootecniche, dipartimento per l'incremento ippico, dipartimento per la multifunzionalità della impresa agricola, per lo sviluppo rurale e della filiera agroalimentare.

Il capo IV prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale sarda per la gestione e la erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna), alla quale è attribuita la competenza in materia di aiuti, contributi e premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali. In particolare l'articolo 21 istituisce l'Agenzia e ne individua la sede ad Oristano; l'articolo 22 individua dettagliatamente le funzioni dell'Agenzia e l'articolo 23 indica gli organi dell'Agenzia: direttore generale e collegio dei revisori, la cui disciplina è contenuta nel capo V che, come detto, contiene le disposizioni comuni. L'articolo 24 prevede che l'Agenzia gestisca l'anagrafe delle imprese agricole (istituita dalla legge finanziaria della regione per l'anno 2006) ed il registro degli aiuti, strumenti molto utili per la conoscenza della realtà agricola e per la gestione degli aiuti. L'articolo 25 prevede che la struttura amministrativa si ispiri ai principi contenuti nella legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e si articoli in aree operative e settori, lo stesso articolo prevede che la struttura amministrativa dell'agenzia preveda almeno le seguenti aree operative: area operativa per la fase dell'istruttoria e area operativa per la fase di erogazione e di controllo. L'articolo 26 prevede che l'Agenzia possa stipulare convenzioni con i Centri di assistenza agricola per lo svolgimento dei propri compiti.

Il capo V contiene le disposizioni comuni alle tre agenzie; in particolare l'articolo 27 prevede che le agenzie abbiano natura giuridica di diritto pubblico, siano dotate di autonomia finanziaria, organizzativa amministrativa, patrimoniale e contabile e l'applicazione alle stesse della normativa contabile prevista per l'amministrazione regionale e degli enti regionali. Gli articoli 28 e 29 disciplinano le competenze della Regione, in particolare è previsto che la Giunta regionale approvi gli statuti, i regolamenti interni, i bilanci di previsione, i programmi annuali e pluriennali, gli atti di indirizzo e le piante organiche e stabiliscono che le agenzie definiscano un sistema di controlli interni coordinato con quello dell'Amministrazione regionale, che disciplini il controllo strategico le procedure per il controllo di gestione e le procedure di controllo di regolarità amministrativo contabile. L'articolo 30 disciplina le modalità di nomina del direttore generale e le funzioni dello stesso; in particolare è previsto che il direttore generale sia scelto con procedura ad evidenza pubblica tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che hanno ricoperto incarichi di responsabilità in strutture pubbliche e private. Il Collegio dei revisori dei conti è disciplinato dall'articolo 31, mentre il personale delle agenzie è disciplinato dall'articolo 32. Per quanto riguarda il personale il testo unificato prevede che il personale di ruolo dell'ERA Sardegna, con esclusione del personale proveniente dall'Istituto di incremento ippico, e il personale dei Consorzi per la frutticoltura siano inquadrati nella dotazione organica dell'Agenzia AGRIS Sardegna, mentre il personale dell'ERSAT Sardegna e il personale dell'ERA Sardegna già appartenente all'Istituto di incremento ippico sia inquadrato nella dotazione organica dell'Agenzia LAORE. Al personale delle agenzie si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e i contratti collettivi regionali dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti regionale, con la salvaguardia, degli eventuali trattamenti di miglior favore, con eccezione del personale proveniente dai consorzi di frutticoltura con rapporto di lavoro regolato da contratti collettivi nazionali di categoria nei cui confronti continuano ad applicarsi i contratti medesimi. Per l'Agenzia ARGEA Sardegna è prevista l'assegnazione di un contingente di personale dell'amministrazione o degli enti regionali o delle agenzie. L'articolo 33 disciplina il trasferimento alle agenzie AGRIS Sardegna e LAORE Sardegna dei patrimoni degli enti soppressi e individua le entrate con cui le agenzie dovranno far fronte alle loro necessità. Negli articoli 34 e 35 sono disciplinati rispettivamente il Comitato di coordinamento tecnico e programmatico delle agenzie e il Comitato interassessoriale per l'attuazione della legge. Il Comitato di coordinamento tecnico e programmatico delle agenzie è costituito dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dai tre direttori generali delle agenzie e ha il compito di coordinare l'attuazione dei programmi delle agenzie, di garantire il coordinamento tecnico e l'integrazione funzionale tra le attività delle agenzie e organizzare attività di formazione per il trasferimento dei risultati della ricerca all'attività di assistenza tecnica. Il Comitato interassessoriale è composto dall'Assessore dell'agricoltura agro pastorale e dai rappresentanti degli altri assessorati interessati e ha il compito di coordinare l'attività dei vari assessorati nella fase di istituzione e avviamento delle agenzie. Nell'articolo 36 è previsto che la Giunta regionale presenti annualmente alla competente Commissione consiliare una dettagliata relazione sul'attività delle agenzie, mentre l'articolo 38 stabilisce che l'Amministrazione regionale e le agenzie organizzino le proprie strutture amministrative mediante la realizzazione di sportelli unici territoriali per la prestazione di servizi integrati a favore degli imprenditori agricoli.

Nel capo VI gli articoli 39, 40 e 41 contengono rispettivamente la proroga dei commissari degli enti ERSAT Sardegna e LAORE Sardegna fino allo scioglimento degli stessi enti, l'abrogazione di alcune norme regionali e la copertura finanziaria.

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LA RIFORMA DEGLI ENTI AGRICOLI

Relazione di minoranza

pervenuta il 28 luglio 2006

L'inusuale quanto repentino scioglimento degli enti operanti in agricoltura, attuato dalla legge regionale n. 7 del 2005, ha creato nel settore gravi disfunzioni gestionali e funzionali, determinando non pochi disagi anche tra il personale dei vari enti, lasciati nell'incertezza sia operativa che sul loro status futuro. Questa è stata la logica conseguenza di un atto legislativo fortemente voluto dall'esecutivo, senza prima pianificare con l'accordo delle parti sociali da una parte e con un progetto funzionale e trasparente dall'altra, il trapasso da un sistema ad un altro. Trapasso che condizionerà per lungo tempo l'operatività ed il normale funzionamento delle strutture preposte all'assistenza del settore agricolo.
Le manifestazioni e le contestazioni continue del personale degli enti hanno evidenziato la inaccettabilità del metodo utilizzato. Continuando nel suo modo di far politica, con metodo centralista, privo di concertazione, la Giunta regionale ha proposto l'istituzione dell'Agenzia regionale per l'assistenza tecnica in agricoltura "LAORE", accompagnata all'Agenzia per la ricerca in agricoltura "AGRIS" previste rispettivamente dai disegni di legge n. 192 e n. 193.

La Commissione ha unificato l'esame di tali disegni di legge con le proposte di legge n. 233 (Legge quadro in materia di riordino degli enti agricoli. Istituzione dell'Ente regionale per l'innovazione e lo sviluppo in agricoltura (ERISA)) e n. 235 (Legge quadro per il riordino delle competenze regionali in agricoltura e l'istituzione dell'Agenzia per lo sviluppo dell'agricoltura della Sardegna) approvando un testo unificato.

In Commissione, dove sono state sentite le parti sociali, l'opposizione, pur non condividendo la proposta di riforma, ha dato il suo contributo costruttivo e fattivo. Si sono individuate tre Agenzie (LAORE Sardegna, AGRIS Sardegna, ARGEA Sardegna) che dovranno sostituire gli enti soppressi.

Al primo impatto si ha l'impressione che si sia trovato il rimedio agli annosi problemi ancora irrisolti dell'agricoltura sarda. Ma dalla lettura del testo di legge è chiaro che si stanno creando organismi senza alcun potere operativo, in quanto privi di effettivo potere decisionale, relegati al solo compito di mera gestione, in quanto la loro concreta e completa direzione è accentrata nella Giunta regionale alla quale è riservato il compito di approvare gli statuti delle agenzie, i bilanci, i programmi di attività, i regolamenti e le piante organiche.

In altre regioni, il ruolo ed il compito delle agenzie è messo in discussione (Veneto, Toscana), qui da noi invece si manda avanti una riforma che riforma non è, e non più al passo con i tempi. Probabilmente i settori agricolo ed agro-pastorale in Sardegna avevano proprio necessità di queste tre nuove comete per far luce e chiarezza sui problemi che li assillano e condizionano, e che restano ancora purtroppo irrisolti, malgrado le decantate pseudoriforme, come per l'appunto la costituzione delle Agenzie in parola.

Se pur era necessario ridimensionare e riformare i troppi enti presenti nel settore agricolo e non, non è certamente questa la strada giusta per dare concrete risposte ed approfondire l'analisi sui disagi e sul malessere che attraversano le nostre campagne, né per dare risposte immediate e concrete ai problemi strutturali che lo caratterizzano, né tantomeno per fornire mezzi e risorse per risolverli.

Le agenzie proposte sono di fatto tre creature acefale, vuote di contenuto, mera esternazione delle funzioni degli apparati degli ex enti (ERSAT, ecc.) che, a causa della mancanza di un processo di concertazione alla base e di una seria pianificazione, specialmente del personale, tarderanno non poco ad essere operative, se mai lo saranno.

Certamente non rappresentano un modello futuro da attuare o sul quale basare le ormai improbabili riforme vere che il mondo agricolo ed agro-pastorale sardo aspettano, con una vera strategia di rilancio del settore.

Le agenzie, originate come si è già detto da una errata concezione e modello di riforma, sono caratterizzate strutturalmente da una evidente approssimazione, viziate dalla volontà accentratrice dell'esecutivo regionale.

Ne sono prove evidenti le funzioni assegnate ai comitati, scientifico per AGRIS e tecnico per LAORE, ai quali sono attribuiti soli compiti di indirizzo e coordinamento senza nessun concreto potere decisionale; infatti, anche l'elaborazione dei programmi di attività delle agenzie è condizionata dalla successiva approvazione da parte della Giunta regionale. Ai direttori generali, diretta emanazione della Giunta regionale, è attribuita la gestione di tutte le attività delle agenzie o, almeno, di quelle non esercitate direttamente dalla stessa Giunta.

Una completa e totale dipendenza quindi dalla Giunta regionale e dal suo Presidente. È vero che si vogliono creare organismi snelli e leggeri, forse anche troppo, in quanto privi di qualsiasi concreta autonomia.

Viene infatti oltremodo difficile interpretare il disposto dell'articolo 27, laddove è detto che le agenzie hanno "autonomia finanziaria, amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e gestionale", dal momento che esse non hanno consiglio di amministrazione e, come detto, i principali atti amministrativi sono adottati dalla Giunta; inoltre le agenzie sono dirette dal direttore generale, il deus ex machina delle stesse e vera appendice dell'esecutivo.

Il compito dei comitati, sia tecnico che scientifico, è solo un compito di indirizzo e coordinamento, così come è prescritto in legge. Nell'articolato si cerca di dare alle agenzie una veste che non hanno; per questo motivo ci si chiede: perché non si sono individuati uno o due enti? Tutto in nome del risparmio? Non è credibile, vista la miriade di comitati e sottocomitati istituiti, anzi… È evidente la volontà politica di accentrare il potere della gestione e del controllo su tutto.

Questo porterà nel tempo all'imbalsamazione delle attività delle agenzie, a dispetto della loro fin troppo decantata leggerezza e snellezza!!!

Come detto, bastava ridurre magari a due enti le competenze in agricoltura, uno per l'assistenza tecnica e l'altro per la ricerca, con i rispettivi dipartimenti.

Una soluzione più consona, funzionale, trasparente e forse meno costosa, senz'altro più democratica.

Grande perplessità crea ancora lo status del personale dipendente degli enti ormai sciolti, per il quale non c'è assoluta chiarezza e trasparenza per tutti.

Tutte le rappresentanze di categoria ed il sindacato hanno espresso a tale proposito la loro preoccupazione e il loro disappunto, sia per la mancata concertazione, sia sullo status di ognuno di loro, nonché sui futuri rapporti con le nuove strutture.

Se è pur vero che al comma 2 dell'articolo 32 è specificato che al personale delle agenzie verrà applicato il disposto della legge regionale n. 31 del 1998, è anche vero che la stessa norma prevede che a parte del personale proveniente dai consorzi per la frutticoltura si continuerà ad applicare il contratto in godimento, ossia quello delle cooperative ortofrutticole, benché cambi radicalmente il rapporto di lavoro. Si avranno disparità di trattamento tra soggetti che esercitano le stesse mansioni nelle tre agenzie, con retribuzioni differenti, gli uni con il contratto regionale e gli altri con il contratto delle cooperative agricole. Per non parlare dei precari del CRAS o del personale dell'ARA per i quali non si è voluta trovare una risposta alla loro richiesta di inquadramento nelle nuove agenzie. Situazione questa originata dalla frettolosa istituzione dei nuovi organismi e dalla mancata concertazione.

Si spera che in tempi ragionevolmente brevi vengano sanate queste situazioni.

La creazione dei dipartimenti nelle agenzie ha senz'altro contribuito a salvare la specificità di alcuni enti. Ma è necessario rimarcare che alcuni degli stessi, ad esempio l'Istituto incremento ippico e la Stazione sperimentale del sughero, per la loro natura, per la loro storia, per i loro compiti, nulla hanno a che vedere con la zootecnia l'uno e con il settore agricolo l'altro, dipendendo quest'ultimo espressamente dal settore industria ed artigianato.

L'istituzione della Consulta agricola è di per sé un altro fatto positivo, ma affiancata dal comitato scientifico, dal comitato tecnico, dal comitato di coordinamento delle agenzie, dal comitato interassessoriale, poco o niente potrà contribuire all'attività delle stesse agenzie. Inoltre deve essere segnalato negativamente il fatto che in nessuno di questi organi siano presenti i rappresentanti degli ordini professionali che operano nel settore agricolo. Ci si chiede: tutto ciò per fare cosa? Per creare degli organi che debbiano in ogni loro azione dipendere e rispondere al Presidente ed alla Giunta, creati perciò senza effettiva e concreta autonomia, ma dipendenti dalla volontà politica dell'esecutivo di turno, a differenza dell'ente che per natura ha, di fatto, la propria autonomia, finanziaria, amministrativa, patrimoniale e contabile.

Ma si sa: l'autonomia, come in questo caso, di questi tempi resta una parola fine a sé stessa, troppo usata e abusata. Nel frattempo il popolo delle campagne aspetta ancora risposte, che non arriveranno, sul grave indebitamento delle aziende agro-pastorali, sulla mancata remunerazione del prezzo del latte, sugli assurdi costi di produzione del settore, sulla mancanza di infrastrutture nonché su prospettive certe per il loro futuro.

Le agenzie sono state presentate come la riforma delle riforme per la nostra agricoltura; di fatto potranno risolvere poco o niente in quanto, come già detto, nate monche e peraltro prive di contatto diretto ed avulse dal mondo agricolo ed agro-pastorale. Altra triste illusione per un settore ormai in stato prefallimentare al quale le illusorie ed inesistenti riforme non danno certo conforto. Forse sarebbe bene riflettere, analizzare ancora una volta con la doverosa attenzione i veri problemi strutturali della nostra agricoltura e proporre una vera riforma che risponda con soluzioni certe ai suoi problemi, mettendo da parte le affrettate, vuote, quanto inopportune proposte come l'attuale, non rispondenti alle vere esigenze del settore, né tantomeno ad una ipotesi di riordino e rilancio dello stesso, ma rispondenti solamente a logiche accentratrici, senza che si intraveda nessuna strategia, sia per l'immediato che per il medio o lungo termine, atta a dare speranza e tantomeno risorse al mondo agricolo e agro-pastorale, affinché si sollevi dallo stato di estremo disagio e dalla crisi che rischia di affossare definitivamente un settore importante e basilare della nostra economia.

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La Terza Commissione, nella seduta del 13 luglio 2006, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio il Presidente della Commissione, l'onorevole Secci.

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La Prima Commissione, nella seduta del 14 luglio 2006, ha espresso parere favorevole sul testo unificato formulando le seguenti osservazioni. Si sono astenuti i commissari dei gruppi di opposizione.

La Commissione ha in primo luogo rilevato che, considerata la natura e la portata della disciplina, il testo sarebbe potuto rientrare almeno in parte nella propria competenza. Viene infatti profondamente modificata sotto molti aspetti l'organizzazione regionale, incidendo su profili che vanno dal personale, alle modalità dell'intervento pubblico, all'ordinamento amministrativo. L'istituzione delle tre agenzie viene poi ad affermare una modalità organizzativa che, pur sperimentata in vari ambiti, non ha ancora dato luogo ad un modello definito nei suoi caratteri generali.

Sotto questo profilo, è positivo che si indichi una disciplina delle agenzie omogenea nei tre casi e sostanzialmente ricalcata sul modello utilizzato nelle recenti normative analoghe per agenzie tecniche ed operative. La Commissione osserva peraltro che - anche in base all'esperienza attuativa che si avrà nel prossimo periodo - sarà necessario procedere ad un riordino in termini generali della normativa che ha fin qui presieduto alla disciplina degli enti e della loro organizzazione.

Poiché tuttavia il testo perviene in sede di parere, la Prima Commissione ha ritenuto di soffermarsi nella discussione e di formulare osservazioni sui profili attinenti al personale per gli aspetti più evidenti nel testo trasmesso.

La scelta di mantenere il personale delle agenzie nell'ambito contrattuale del comparto unico regionale, introducendo alcune differenze sul piano organizzativo già in legge ed altre che potranno derivare da norme secondarie, corrisponde all'esigenza di adeguare la struttura alle funzioni tecniche particolari affidate alle agenzie.
 

a Commissione rileva tuttavia che è fatta eccezione per il personale dei consorzi per la frutticoltura (comma 2 dell'articolo 31) dove si mantiene un trattamento differenziato per la parte del personale soggetto a contratti collettivi nazionali di categoria. Considerata l'esigenza di uniformità del trattamento del personale all'interno della medesima struttura si auspica che sia possibile giungere progressivamente ad un'omogeneizzazione delle posizioni, anche attraverso l'adeguamento degli istituti contrattuali.

Riguardo al personale dell'Argea, si prevede una assegnazione di un "contingente di personale" (comma 3 dell'articolo 31) ad opera dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione. Non è chiarito se tale contingente va rapportato alla dotazione organica, né le modalità con cui avviene tale assegnazione (a domanda? Mediante selezione delle domande?). Poiché la norma sembra diretta a fronteggiare le prime esigenze dell'ente sarebbe opportuno definirne le modalità applicative già in legge.

Al comma 6 dell'articolo 31 si fa riferimento alla mobilità temporanea di personale quale strumento per lo svolgimento delle funzioni delle agenzie. La mobilità temporanea è disciplinata dal comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998 come modificato dal comma 8 dell'articolo 20 del maxi collegato (legge regionale n. 4 del 2006) che la limita a specifici progetti e a una durata massima di due anni. Occorre dunque chiarire che ci si riferisce a quel tipo di procedura.

In generale, l'assegnazione di personale a l'una o l'altra della agenzie potrebbe comportare difficoltà in relazione alla diversità delle sedi delle agenzie. Siamo quindi di fronte a un trasferimento di sede di lavoro che merita di essere considerato e disciplinato con attenzione, onde evitare contenziosi e conflitti sindacali che si potrebbero ripercuotere negativamente sulla funzionalità delle agenzie.

Riguardo al personale precario, un principio di uniformità rispetto ad altre analoghe situazioni, sembra richiedere che, una volta definite le piante organiche delle nuove agenzie, l'attività prestata sia valutata come titolo per l'accesso agli organici, fermo restando il principio di selezione pubblica come definito dagli articoli 52 e seguenti della legge regionale n. 31 del 1998.

Riguardo al direttore generale (articolo 29) non sembra opportuna la norma che gli attribuisce potere regolamentare; sembra infatti che, secondo le scelte operate nel testo il potere regolamentare debba rimanere in capo alla Giunta, mentre il direttore può evidentemente adottare atti a carattere generale, quali quelli di indirizzo, direttive e simili, ma non di natura normativa.

Per i compensi dei sindaci (comma 2 dell'articolo 30) il riferimento all'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2005 non basta, dovendosi indicare a quale dei due gruppi di enti previsti dalla legge ci si intende riferire.

La Commissione ha osservato infine che manca un chiaro riferimento all'ordinamento contabile e finanziario delle agenzie. Ritiene opportuno che si faccia un richiamo alle disposizioni valevoli per l'Amministrazione regionale e che per eventuali esigenze di deroga (ad esempio connesse agli introiti per prestazioni effettuate) si rimandi ad apposita disciplina da adottarsi con atto della Giunta secondo la procedura prevista dall'articolo 27, eventualmente indicando alcuni principi in legge.

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Legge di riforma degli enti agricoli e di riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna.

Capo I
Finalità e disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. La presente legge, nell'ambito della riforma complessiva dell'Amministrazione regionale, si propone di riordinare le modalità di esercizio delle funzioni in materia di agricoltura attribuite alla Regione e relative:
a) all'individuazione delle funzioni attribuite direttamente all'Amministrazione regionale;
b) all'attività di ricerca e sperimentazione;
c) all'attività di assistenza tecnica, divulgazione e formazione al servizio dello sviluppo rurale;
d) alla gestione delle diverse fasi della concessione degli aiuti a favore degli imprenditori agricoli;
e) all'istituzione delle agenzie regionali operanti nel settore e all'individuazione delle loro funzioni;
f) all'individuazione degli obiettivi della politica agricola regionale.

 

Art. 2
Funzioni esercitate
dall'Amministrazione regionale

1. L'Amministrazione regionale esercita direttamente le funzioni regionali in materia di agricoltura non attribuite espressamente alle agenzie istituite dalla presente legge, fatte salve quelle attribuite al sistema delle autonomie locali, ed in particolare le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo.

 

Art. 3
Obiettivi della politica agricola regionale

1. La Regione autonoma della Sardegna, considerata l'importanza che il settore agricolo riveste per l'economia dell'Isola quale espressione del carattere della ruralità e del modo di essere fondamentale della cultura del popolo sardo, provvede all'elaborazione e al coordinamento della politica agricola e agro-industriale regionale, in coerenza con quella definita dall'Unione europea e con quella espressamente riservata allo Stato, al fine di:
a) promuovere lo sviluppo economico del sistema agricolo e agro-alimentare regionale attraverso l'utilizzo e la valorizzazione dei mezzi di produzione e del progresso tecnologico in modo razionale e sostenibile, garantendo la qualità e la sicurezza alimentare dei prodotti agricoli, tutelando e promuovendo i prodotti tipici e a denominazione di origine della Sardegna;
b) incoraggiare e sostenere lo sviluppo rurale valorizzando e tutelando le risorse storico-culturali, ambientali e la biodiversità della Sardegna, mantenendo un adeguato livello di redditività alle attività agricole al fine di favorire ed incrementare la permanenza nelle aree rurali, montane e svantaggiate della popolazione, con particolare riferimento ai giovani, delle aziende agricole e delle attività rurali;
c) sostenere lo sviluppo delle filiere agricole;
d) riconoscere e promuovere la diversificazione produttiva e la multifunzionalità delle aziende agricole quale indispensabile strumento di gestione, tutela e salvaguardia del territorio con particolare riguardo ai sistemi di produzione eco-sostenibili;
e) affermare la centralità delle aziende agricole quale indispensabile strumento di gestione, tutela e salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale.

 

Art. 4
Consulta agricola

1. La Consulta agricola svolge funzioni consultive e di supporto alla Giunta regionale nelle fasi di elaborazione e di verifica dei programmi di indirizzo delle agenzie istituite dalla presente legge.

2. La Consulta è composta da:
a) l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
b) due componenti indicati dalla Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Sassari;
c) un componente indicato dalla Facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Sassari;
d) tre rappresentanti delle filiere agricole indicati dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro pastorale.

3. I componenti della Consulta sono nominati dal Presidente della Regione, durano in carica cinque anni che coincidono con la legislatura regionale e decadono in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale.

4. Ai componenti della Consulta, con esclusione dell'Assessore, compete un gettone di presenza di 150 euro per seduta.

5. La Consulta è convocata dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che la presiede e ne coordina i lavori.

 

Art. 5
Consultazione delle parti sociali

1. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, nella fase di predisposizione delle linee programmatiche della politica agricola regionale, promuove la consultazione delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni delle cooperative agricole e delle associazioni dei consumatori.

2. L'individuazione degli organismi ammessi alla consultazione è stabilita dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale sulla base del principio di maggiore rappresentatività.

 

Capo II
Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna)

Art. 6
Istituzione dell'Agenzia AGRIS Sardegna

1. È istituita l'Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna, denominata AGRIS Sardegna, quale struttura tecnico-operativa della Regione per la ricerca scientifica generale nelle filiere agricole, agro-industriale e forestale.

2. L'Agenzia AGRIS Sardegna ha sede in Sassari, in località Bonassai.

3. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 l'AGRIS Sardegna assume le funzioni di ricerca svolte dall'ERA Sardegna di cui all' articolo 30 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), con esclusione di quelle già esercitate dall'Istituto di incremento ippico, e subentra nelle attività svolte dal Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e dal Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari.

 

Art. 7
Soppressione dell'ERA Sardegna
e dei Consorzi per la frutticoltura

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 sono soppressi l'ERA Sardegna di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 7 del 2005, nonché il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari.

2. Alla stessa data di cui al comma 1 l'Agenzia AGRIS Sardegna succede all'ERA Sardegna, al Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e al Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, con esclusione di quelli inerenti l'Istituto di incremento ippico.

 

Art. 8
Finalità dell'Agenzia AGRIS Sardegna

1. L'AGRIS Sardegna svolge e promuove la ricerca scientifica e applicata, la sperimentazione e l'innovazione tecnologica al fine di:
a) realizzare uno sviluppo rurale sostenibile;
b) favorire lo sviluppo dei settori agricolo, agro-industriale e forestale;
c) accrescere la propria qualificazione competitiva nell'area della ricerca;
d) tutelare e valorizzare la biodiversità vegetale ed animale.

 

Art. 9
Funzioni dell'Agenzia AGRIS Sardegna

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 8, l'AGRIS Sardegna svolge le seguenti funzioni:
a) promuove il trasferimento dei risultati ottenuti dalla propria attività alle imprese in collaborazione con i soggetti preposti a tali funzioni;
b) collabora con le università, gli istituti e i laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e con altri enti pubblici e privati di ricerca e assistenza tecnica nazionali ed internazionali, promuovendo a tal fine l'attività di formazione e alta formazione del proprio personale scientifico;
c) svolge, nel rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza e sulla base di apposite convenzioni, attività di ricerca per conto delle imprese dei settori agricolo, agro-industriale e forestale;
d) svolge attività inerenti e a supporto della certificazione di qualità delle produzioni locali;
e) elabora con metodologie scientifiche i dati di filiera dei settori agricolo, agro-industriale e forestale e redige appositi rapporti;
f) svolge attività di formazione e alta formazione di studenti, laureati e ricercatori, anche in collaborazione con le Università, attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca;
g) l'Agenzia può, sulla base di convenzioni quadro approvate dalla Giunta regionale, instaurare rapporti di collaborazione, consulenza, servizio e promozione con agenzie, enti regionali, enti locali e altre pubbliche amministrazioni;
h) svolge attività tecnico-scientifiche a supporto delle funzioni fitosanitarie regionali.

 

Art. 10
Organi dell'Agenzia AGRIS Sardegna

1. Sono organi dell'Agenzia AGRIS Sardegna:
a) il direttore generale;
b) il comitato scientifico;
c) il collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 11
Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è l'organo di indirizzo e coordinamento della ricerca e sperimentazione ed elabora i programmi pluriennali e annuali; esso è composto da:
a) il direttore generale dell'AGRIS Sardegna, che lo presiede;
b) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
c) due membri scelti fra i responsabili delle strutture di ricerca e i ricercatori dell'Agenzia, secondo i criteri e le modalità indicati nello statuto;
d) un rappresentante designato dall'Agenzia regionale LAORE- Sardegna;
e) tre esperti esterni altamente qualificati nelle materie di competenza dell'AGRIS Sardegna, di cui due indicati dalle Facoltà di agraria e medicina veterinaria dell'Università di Sassari.

2. I componenti del comitato scientifico sono nominati con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

3. Lo statuto dell'Agenzia disciplina il funzionamento del comitato scientifico.

4. Ai componenti del comitato scientifico, con esclusione del direttore generale e dei dipendenti delle agenzie e dell'Amministrazione regionale, compete un gettone di presenza di 150 euro per seduta.

 

Art. 12
Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Agenzia AGRIS si ispira ai principi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e si articola in dipartimenti operativi e settori.

2. Nell'Agenzia sono individuati almeno i seguenti dipartimenti:
a) dipartimento per la ricerca nel settore delle produzioni vegetali;
b) dipartimento per la ricerca nel settore zootecnico e caseario;
c) dipartimento sperimentale del sughero.

3. Ulteriori dipartimenti e settori possono essere istituiti dallo statuto dell'Agenzia.

4. Il dipartimento è diretto da un direttore di servizio.

 

Capo III
Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e rurale (LAORE Sardegna)

Art. 13
Istituzione dell'Agenzia LAORE Sardegna

1. È istituita l'Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e rurale, denominata LAORE Sardegna, quale struttura tecnico-operativa della Regione per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e rurale, in conformità degli indirizzi della programmazione regionale e delle direttive della Giunta regionale.

2. L'Agenzia LAORE Sardegna ha sede in Cagliari.

3. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 l'Agenzia subentra nell'esercizio delle funzioni di assistenza tecnica svolte dall'ERSAT- Sardegna nonché di quelle già esercitate dall'Istituto di incremento ippico della Sardegna.

 

Art. 14
Soppressione dell'ERSAT Sardegna

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 è soppresso l'ERSAT Sardegna di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 7 del 2005.

2. Alla stessa data di cui al comma 1 l'Agenzia LAORE Sardegna succede all'ERSAT Sardegna in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, e all'ERA Sardegna nei rapporti giuridici relativi all'Istituto di incremento ippico.

 

Art. 15
Funzioni dell'Agenzia LAORE Sardegna

1. L'Agenzia LAORE Sardegna promuove lo sviluppo dell'agricoltura, lo sviluppo integrato dei territori rurali, la compatibilità ambientale delle attività agricole; favorisce la multifunzionalità delle aziende agricole, le specificità territoriali, le produzioni di qualità e la competitività sui mercati.

2. Ai fini di cui all'articolo 1, l'Agenzia:
a) fornisce assistenza tecnica a soggetti sia pubblici che privati, nel rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza;
b) cura l'informazione, la divulgazione, la valorizzazione e la formazione nel settore dell'agricoltura, della zootecnia e dell'allevamento di razze equine multifunzionali autoctone, e da esse derivate, e tradizionali della Sardegna;
c) coordina l'attività di integrazione all'interno delle filiere agricole, dei distretti agroalimentari e dei distretti rurali;
d) favorisce la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, delle biodiversità regionali e dei prodotti tipici;
e) promuove la diffusione della cultura d'impresa;
f) agisce da intermediario tra il sistema produttivo e la ricerca al fine di favorire un efficace trasferimento sul territorio delle innovazioni di processo e di prodotto;
g) promuove e divulga l'attuazione delle normative relative alla disciplina delle coltivazioni e degli allevamenti, all'igiene delle produzioni agricole e alla tutela dell'ambiente, all'adozione di marchi di tutela dell'origine delle produzioni agricole;
h) promuove e partecipa, anche in accordo con altri enti e soggetti pubblici e privati, a progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e comunitario in materia di servizi di sviluppo agricolo integrato, nell'ambito di accordi di programma e di apposite convenzioni, privilegiando forme di progettazione partecipata e di associazionismo tra imprese;
i) svolge ogni altro compito affidatole dalla Regione nell'ambito della programmazione regionale agricola, nonché quelli di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 (Riforma dell'assetto agro-pastorale), e ad esaurimento i compiti assegnati dalla legge di riforma fondiaria.

3. L'Agenzia può, sulla base di convenzioni-quadro approvate dalla Giunta regionale, instaurare rapporti di collaborazione, consulenza, servizio e promozione con le altre pubbliche amministrazioni.

 

Art. 16
Raccordo con altri soggetti pubblici e privati

1. L'Agenzia può, mediante apposite convenzioni, istituire forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati già operanti nel campo dell'assistenza tecnica a favore degli imprenditori agricoli e zootecnici.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere strutture e competenze professionali specifiche e una comprovata esperienza nei campi di attività.

3. I soggetti convenzionati devono garantire nei rapporti con il proprio personale il rispetto degli contratti collettivi nazionali e regionali di lavoro impegnandosi a riconoscerne e valorizzare le specifiche professionalità.

4. I soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività di assistenza tecnica a favore degli imprenditori agricoli e zootecnici tramite convenzione con l'Agenzia devono garantire a tutti gli imprenditori gli stessi diritti nell'accesso all'attività di assistenza tecnica.

5. Le prestazioni di assistenza tecnica a favore degli imprenditori agricoli e zootecnici si articolano sulla base di convenzioni quadro quinquennali soggette a verifiche annuali.

 

Art. 17
Organi dell'Agenzia LAORE Sardegna

1. Sono organi dell'Agenzia LAORE Sardegna:
a) il comitato tecnico;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori.

 

Art. 18
Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico è l'organo di indirizzo e coordinamento dell'attività dell'Agenzia ed elabora i programmi pluriennali e annuali; esso è composto da:
a) il direttore generale di LAORE Sardegna, che lo presiede;
b) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
c) due membri scelti fra i responsabili dei dipartimenti per le produzioni vegetali e zootecniche, secondo i criteri e le modalità indicati nello statuto;
d) un rappresentante designato dall'Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna;
e) tre esperti esterni altamente qualificati nelle materie di competenza di LAORE Sardegna, di cui due indicati dalle Facoltà di agraria e di medicina veterinaria dell'Università di Sassari.

2. I componenti del comitato tecnico sono nominati con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

3. Lo statuto dell'Agenzia disciplina il funzionamento del comitato.

4. Ai componenti del comitato tecnico, con esclusione del direttore generale e dei dipendenti delle agenzie e dell'Amministrazione regionale, compete un gettone di presenza di 150 euro per seduta.

 

Art. 19
Decorrenza delle competenze

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 tutti gli atti e i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici degli enti di cui al comma 3 dell'articolo 13, sono attribuiti alla competenza degli uffici dell'Agenzia LAORE Sardegna.

 

Art. 20
Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Agenzia LAORE Sardegna si ispira ai principi della legge regionale n. 31 del 1998 e si articola in dipartimenti operativi e settori.

2. Nell'Agenzia sono individuati almeno i seguenti dipartimenti:
a) dipartimento per le produzioni vegetali;
b) dipartimento per le produzioni zootecniche.
c) dipartimento per l'incremento ippico;
d) dipartimento per la multifunzionalità della impresa agricola, per lo sviluppo rurale e della filiera agro-alimentare.

3. Ulteriori dipartimenti e settori possono essere istituiti dallo statuto dell'Agenzia.

4. Il dipartimento è diretto da un direttore di servizio.

5. La struttura amministrativa garantisce una diffusa ed equilibrata presenza nel territorio regionale degli uffici dell'Agenzia, con particolare riferimento all'attività di assistenza tecnica, divulgazione e sviluppo agricolo e rurale che viene assicurata dagli sportelli territoriali di cui all'articolo 38.

 

Capo IV
Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna)

Art. 21
Istituzione dell'Agenzia ARGEA Sardegna

1. È istituita l'Agenzia regionale sarda per la gestione e la erogazione degli aiuti in agricoltura, denominata ARGEA Sardegna.

2. L'Agenzia ARGEA Sardegna ha sede in Oristano.

 

Art. 22
Funzioni dell'Agenzia ARGEA Sardegna

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 all'ARGEA Sardegna è trasferita la competenza in materia di aiuti, contributi e premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali.

2. La competenza di cui al comma 1 comprende la ricezione, l'istruttoria, la liquidazione ed il controllo delle domande.

3. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 all'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore degli aiuti, contributi o premi, finanziati o cofinanziati dall'Unione europea, a favore delle imprese agricole operanti in Sardegna.

4. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 2005 "Regolamento della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione Garanzia" e successive modificazioni, l'Agenzia provvede:
a) all'autorizzazione dei pagamenti;
b) all'esecuzione dei pagamenti;
c) alla contabilizzazione dei pagamenti;
d) ad assicurare il raccordo operativo con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e con la Commissione Europea;
e) a garantire il raccordo con il Ministero dell'economia e con l'AGEA relativamente alle anticipazioni di cassa;
f) a predisporre le periodiche relazioni alla Giunta regionale, all'AGEA e alla Commissione europea sull'andamento della gestione.

 

Art. 23
Organi dell'Agenzia ARGEA Sardegna

1. Sono organi dell'Agenzia ARGEA Sardegna:
a) il direttore generale;
b) il collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 24
Anagrafe delle aziende

1. L'Agenzia ARGEA Sardegna, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale, gestisce l'anagrafe delle aziende agricole ed il registro degli aiuti.

 

Art. 25
Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'ARGEA Sardegna si ispira ai principi della legge regionale n. 31 del 1998 e si articola in aree operative e settori.

2. Nell'Agenzia sono individuate almeno le seguenti aree operative:
a) area operativa per la fase dell'istruttoria;
b) area operativa per la fase dell'erogazione e del controllo.

3. Ulteriori aree operative e settori rispetto a quelli di cui al comma 2 possono essere istituite dallo statuto dell'Agenzia.

4. L'area operativa è diretta da un direttore di servizio.

5. La struttura amministrativa garantisce una diffusa ed equilibrata presenza nel territorio regionale degli uffici dell'Agenzia che viene assicurata dagli sportelli territoriali di cui all'articolo 38.

Art. 26
Convenzioni con i CAA

1. L'Agenzia può stipulare convenzioni con i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) per lo svolgimento di compiti di propria competenza ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura -AGEA - a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e successive modifiche ed integrazioni, e di quelli previsti dalla legislazione regionale.

 

Capo V
Disposizioni comuni alle agenzie

Art. 27
Natura giuridica delle agenzie

1. Le agenzie istituite dalla presente legge hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotate di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale e sono sottoposte, per quanto non previsto dalla presente legge, ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale e ai controlli di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).

2. Alle agenzie si applica la normativa contabile prevista per l'Amministrazione regionale e gli enti regionali.

 

Art. 28
Competenze della Regione

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, approva, con riferimento alle agenzie istituite con la presente legge:
a) gli statuti;
b) i regolamenti interni;
c) i bilanci di previsione e consuntivi;
d) i programmi annuali e pluriennali;
e) gli atti di indirizzo e le direttive a cui le agenzie devono attenersi nell'esercizio della loro attività;
f) le piante organiche.

2. Gli statuti e i programmi annuali e pluriennali delle agenzie sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

3. Il parere della Commissione di cui al comma 2 è reso entro trenta giorni dalla assegnazione; se la Commissione non esprime il parere nel termine indicato, la Giunta regionale può approvare gli statuti o i programmi prescindendo dallo stesso.

 

Art. 29
Programmazione e controllo

1. Sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, le agenzie predispongono i programmi annuali e pluriennali di attività che definiscono gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle agenzie sono approvati dalla Giunta regionale con la procedura prevista dall'articolo 28.

2. Sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, le agenzie definiscono un sistema di controlli interni, coordinato con quello dell'Amministrazione regionale, che disciplina il controllo strategico, le procedure per il controllo di gestione e le procedure di controllo di regolarità amministrativo-contabile.

 

Art. 30
Funzioni e nomina del direttore generale

1. Il direttore generale è il rappresentante legale della relativa agenzia; entro i limiti stabiliti dallo statuto, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio.

2. Il direttore generale dirige e coordina le attività dell'agenzia e verifica il raggiungimento degli obiettivi; a tal fine svolge le seguenti funzioni:
a) definisce gli obiettivi dell'agenzia in conformità degli indirizzi e delle direttive impartiti dalla Giunta regionale ed è responsabile della loro attuazione;
b) conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie, ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati;
c) dirige, coordina e valuta l'attività dei dirigenti, promuove i procedimenti disciplinari e quelli per responsabilità dirigenziale adottando le relative misure sanzionatorie.
e) propone alla Giunta regionale l'adozione della pianta organica.

3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia è conferito dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

4. Il direttore generale è scelto, con procedura ad evidenza pubblica, tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto, per almeno cinque anni, incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche o private; per il direttore generale dell'Agenzia AGRIS Sardegna è richiesto il possesso di un'alta qualificazione scientifica e professionale nelle materie di competenza dell'Agenzia.

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale dell'agenzia è regolato da un contratto di diritto privato che non deve essere di durata superiore a quella della legislatura e si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa.

6. Al direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori generali dell'Amministrazione regionale.

7. L'incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.

 

Art. 31
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti al Registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il presidente e dura in carica cinque anni. Il collegio esercita le funzioni previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 1995.

2. Al presidente e ai componenti del collegio sindacale competono i compensi previsti dal comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).

 

Art. 32
Personale

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 il personale di ruolo dell'ERA Sardegna, con esclusione del personale proveniente dall'Istituto di incremento ippico, e il personale del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari è inquadrato nelle dotazioni organiche dell'Agenzia AGRIS Sardegna con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 il personale di ruolo dell'ERSAT Sardegna e il personale di ruolo dell'ERA Sardegna proveniente dall'Istituto di incremento ippico è inquadrato nelle dotazioni organiche dell'Agenzia LAORE Sardegna con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo.

2. Al personale delle agenzie si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni e i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dirigenti dell'Amministrazione regionale e degli enti, fatta eccezione per il personale proveniente dal Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e dal Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari con rapporto di lavoro regolato da contratti collettivi nazionali di categoria nei cui confronti continuano ad applicarsi i contratti medesimi.

3. Per l'espletamento dei propri compiti, all'ARGEA Sardegna è assegnato, nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia, con decreto dell'Assessore regionale agli affari generali, personale e riforma della Regione, un contingente di personale individuato tra quello appartenente all'Amministrazione regionale, agli enti regionali o alle agenzie regionali; i criteri per l'individuazione e l'assegnazione del personale sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione di concerto con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

4. Il personale delle agenzie istituite dalla presente legge fa parte del comparto unico di contrattazione collettiva regionale, fatta eccezione per il personale del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari con rapporto di lavoro regolato da contratti collettivi nazionali di categoria.

5. Al personale dell'Agenzia AGRIS Sardegna che svolge attività di ricerca si applica il disposto contenuto nel comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998.

6. L'Amministrazione regionale e le agenzie per lo svolgimento delle funzioni, in attuazione del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998, come modificato dal comma 8 dell'articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), possono disporre la mobilità temporanea del personale mediante intese che definiscono compiti, modalità, tempi e oneri che gravano sull'Amministrazione regionale o sull'agenzia di assegnazione. È inoltre consentito il trasferimento di personale, a domanda del dipendente o del dirigente, mediante accordo tra le agenzie interessate.

7. Con apposita norma della legge finanziaria regionale sono disciplinate forme di incentivazione per la cessazione anticipata dal servizio del personale.

 

Art. 33
Entrate e patrimonio

1. Il patrimonio dell'Agenzia AGRIS Sardegna è costituito dai beni mobili e immobili degli enti soppressi di cui al comma 1 dell'articolo 7, con esclusione di quelli già appartenenti all'Istituto di incremento ippico riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite all'Agenzia con atto ricognitivo approvato dal Presidente della Regione.

2. Il patrimonio dell'Agenzia LAORE Sardegna è costituito dai beni mobili e immobili dell'ERSAT Sardegna soppresso dal comma 1 dell'articolo 14 e da quelli già appartenenti all'Istituto di incremento ippico riconosciuti strettamente funzionali alle attività attribuite all'Agenzia con atto ricognitivo approvato dal Presidente della Regione.

3. Le agenzie provvedono alle proprie spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:
a) il contributo ordinario a carico della Regione per i compiti previsti dalla presente legge e le spese relative al personale;
b) i contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
c) i proventi derivanti da attività e servizi effettuati;
d) le rendite patrimoniali;
e) ogni altro introito.

4. Costituiscono entrate dell'Agenzia AGRIS Sardegna anche i proventi derivanti da contratti di ricerca stipulati con organismi pubblici o privati.

 

Art. 34
Coordinamento delle agenzie

1. È istituito il Comitato di coordinamento tecnico e programmatico delle agenzie istituite dalla presente legge.

2. Il Comitato è costituito dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dai tre direttori generali delle agenzie.

3. Il Comitato ha il compito di:
a) coordinare l'attuazione dei programmi elaborati dalle singole agenzie;
b) garantire il coordinamento tecnico e l'integrazione funzionale tra le attività attribuite alle agenzie;
c) organizzare, con cadenza periodica, attività di formazione per il trasferimento dei risultati della ricerca alle strutture preposte all'assistenza tecnica.

4. Alle riunioni del Comitato partecipano i direttori di dipartimento delle agenzie direttamente interessati agli argomenti in discussione.

 

Art. 35
Comitato interassessoriale

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito un Comitato interassessoriale presieduto dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e composto dai rappresentanti dei seguenti Assessorati:
a) Assessorato regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione;
b) Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica;
c) Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

2. Il Comitato coordina l'attività dei vari assessorati coinvolti nelle fasi di attuazione della legge con particolare riferimento alla istituzione e all'avviamento delle agenzie.

 

Art. 36
Relazione alla Commissione consiliare

1. La Giunta regionale, entro il 31 maggio di ciascun anno, presenta alla competente Commissione consiliare una dettagliata relazione sull'attuazione dei programmi delle agenzie.

 

Art. 37
Prima approvazione degli statuti e
delle piante organiche

1. Entro la data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 la Giunta regionale approva in sede di prima applicazione gli statuti delle agenzie nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 28.
2. Entro la data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 la Giunta regionale approva in sede di prima applicazione le piante organiche delle agenzie.

 

Art. 38
Sportelli unici territoriali

1. L'Amministrazione regionale e le agenzie previste dalla presente legge organizzano le proprie strutture amministrative mediante la realizzazione di sportelli unici territoriali per la prestazione di servizi integrati a favore degli imprenditori agricoli e degli operatori della filiera agro-alimentare.

 

Capo VI
Disposizioni finali

Art. 39
Proroga dei commissari

1. I commissari straordinari dell'ERSAT Sardegna e dell'ERA Sardegna sono prorogati fino alla data di scioglimento degli stessi.

 

Art. 40
Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 sono abrogate le seguenti leggi regionali e le loro successive modifiche ed integrazioni:
a) legge regionale 26 marzo 1953, n. 8 (Trasferimento dei poteri di vigilanza sull'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna dal Ministero dell'agricoltura e foreste alla Regione autonoma della Sardegna);
b) legge regionale 19 giugno 1956, n. 22 (Istituzione del Centro regionale agrario sperimentale);
c) legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5 (Istituzione della Stazione sperimentale del sughero);
d) legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5 (Trasformazione dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - in Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT));
e) legge regionale 28 maggio 1969, n. 27 (Statuto dell'Istituto incremento ippico della Sardegna);
f) l'articolo 35 della legge regionale n. 7 del 2005.

 

Art. 41
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati in euro 200.000 per l'anno 2006 e in euro 77.250.000 per l'anno 2007 e successivi si fa fronte per l'anno 2006 con quota parte delle risorse stanziate dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006), e per gli anni 2007 e successivi con le risorse già destinate al funzionamento ed all'attività degli enti di cui si prevede la soppressione con la presente legge.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2006 e per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:

06 - AGRICOLTURA

in diminuzione

UPB S06.021
Finanziamento agli enti strumentali ed ai consorzi per la frutticoltura-parte corrente

2006 euro 200.000
2007 euro 450.000
2008 euro 450.000

in aumento

UPB S06.019
Consulta agricola

2006 euro 200.000
2007 euro 450.000
2008 euro 450.000

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico alle citate UPB S06.019 e S06.021 del bilancio della Regione per l'anno 2006 ed alle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.