CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURATESTO UNIFICATO N. 43- 85/A
Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali
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L'esame in Commissione
La Prima Commissione ha licenziato il testo del disegno di legge n. 85 nella seduta del 28 marzo 2006, col voto unanime dei consiglieri presenti, ma sulla base di un lavoro condotto in dialogo con i gruppi di opposizione.
L'esame, iniziato formalmente l'8 marzo 2005, si è concluso dunque dopo un anno, attraverso 31 sedute, nel corso delle quali sono stati sentiti esponenti delle autonomie locali e delle loro associazioni, pressoché tutti gli Assessori, le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali e le confederazioni del comparto pubblico impiego; sono stati acquisiti i pareri di quattro Commissioni permanenti e quello del Consiglio delle autonomie locali, oltre al parere finanziario.
Già questi dati indicano lo sforzo compiuto, ma non esprimono del tutto il lavoro di riflessione e di elaborazione, anche al di fuori delle sedute ufficiali, condotto sempre col contributo della Giunta regionale. Un impegno che si giustifica con l'ampiezza del provvedimento, l'articolazione dei contenuti, la complessità delle materie trattate, ma anche con la consapevolezza che attraverso di esso si dà avvio a un processo importante di riordino del sistema amministrativo e delle diverse funzioni regionali, destinato a protrarsi e ad avere un seguito nel tempo.
In particolare, questa normativa determina il modo di porsi tra Regione ed enti locali in ordine allo svolgersi della funzione amministrativa, al suo distribuirsi fra i vari livelli, all'atteggiarsi di essa nei confronti delle comunità locali e dei territori.
Questo rilievo istituzionale spiega lo sforzo di convergenza tra maggioranza ed opposizione e la scelta di unificare il disegno di legge con la proposta di legge presentata dai consiglieri di Alleanza nazionale (come da questi richiesto), di portata più circoscritta e limitata ai principi generali di conferimento, ma in sostanziale sintonia negli indirizzi e negli obiettivi. Dalla stessa proposta di legge si sono potute attingere - fermo restando il più ampio impianto del disegno di legge n. 85 - alcune formulazioni che sono apparse rispecchiare meglio l'orientamento della Commissione.
Metodo e criteri
La Commissione ha ritenuto di compiere il massimo sforzo nella definizione dei rapporti tra Regione ed enti locali delineata nei suoi principi nei primi 12 articoli. Questa parte appare, infatti, la più rilevante perché destinata a governare l'intero processo di conferimento di funzioni, a definirne i principi e a dettarne le regole anche nella applicazione nel tempo.
Non si è per questo trascurato di dare la massima possibile coerenza alle successive disposizioni attributive delle funzioni, nella consapevolezza che queste sono però destinate ad essere completate nel tempo, sia per il naturale evolversi delle funzioni e delle loro discipline, sia per l'ampliamento delle funzioni regionali e locali conseguenti alle modifiche costituzionali del titolo V della Costituzione.
È in sintonia con tale processo attuativo ancora in progress, e per rispondere all'esigenza di una verifica sistematica dei rapporti Stato - Regione, che il recente ordine del giorno n. 29, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 maggio 2006, nell'atto di esprimere il parere sulla nomina dei nuovi componenti della Commissione paritetica istituita ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto, impegna la Giunta alla elaborazione di una complessiva ricognizione delle funzioni amministrative e degli uffici dello Stato da trasferire alla Regione, in attuazione delle nuove disposizioni costituzionali e nelle more della revisione dello Statuto di autonomia.
Il disegno di legge, frutto di una lunga elaborazione all'interno dell'Amministrazione regionale e nel confronto con le autonomie locali, nasce essenzialmente per l'attuazione delle riforme Bassanini ed in particolare del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come recepito in Sardegna dal decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234. Nel frattempo il quadro istituzionale è parzialmente mutato ed anche la stessa riforma Bassanini ha avuto nella prassi una qualche applicazione anche in Sardegna. Di ciò si è tenuto conto apportando alle norme attributive di funzioni modifiche anche numerose. Tuttavia, come la stessa esperienza del trasferimento di funzioni dimostra, a livello statale e nelle diverse regioni, una riforma di questa portata non può che avere una applicazione progressiva frutto di successivi interventi ed adeguamenti.
La Commissione ha condiviso, in questo, l'impostazione della Giunta per la quale era da privilegiare, rispetto alla possibilità di reimpostare ex novo la ricognizione dei compiti amministrativi e rideterminare in profondità il "perimetro" delle materie e delle funzioni trasferite, il concreto avvio del processo di conferimento con riguardo a un consistente numero di funzioni, di metterne a punto le procedure e le sedi di concertazione, di sperimentarne l'attuazione. Ciò anche in linea con richieste provenienti dalle autonomie locali, le quali sottolineano l'esigenza di una progressiva attuazione per permettere di adeguare strutture e strumenti dell'amministrazione locale ai nuovi rilevanti compiti, tenendo pragmaticamente presente l'esigenza di garantire nell'interesse dei cittadini la continuità e l'adeguatezza dell'erogazione dei servizi.
Una ulteriore ragione di un rapido inizio del processo di conferimento è data dall'avvio della esperienza della articolazione delle province sarde nelle nuove otto entità e dal riordino legislativo delle forme associate di esercizio delle funzioni comunali. L'emergere di un disegno strategico di applicazione sistematica del principio di sussidiarietà nella allocazione dei poteri e delle funzioni amministrative e privilegiare gli enti locali i cui amministratori sono selezionati con elezione popolare, deve di necessità vedere una consistenza di conferimenti proprio in capo alle nuove province, titolari di tutte le attribuzioni delle funzioni di area vasta per le quali non sussiste l'interesse ad una gestione unitaria regionale.
Per conseguire più rapidamente tale obiettivo, la Commissione ha esteso, per quanto possibile, i conferimenti settoriali, anche grazie alla collaborazione degli Assessori cui politicamente ed amministrativamente riportano. Ciò è avvenuto in particolare per l'Agricoltura (introdotta ex novo) e per le materie degli Assessorati della pubblica istruzione e della formazione professionale.
In alcuni casi è stato possibile anticipare o definire, insieme ai conferimenti, anche aspetti della disciplina settoriale legata all'esercizio della funzione, apportando in modo esplicito modifiche alla legislazione vigente anche oltre quanto previsto nel testo originario (in particolare, ad esempio, per il turismo, per il demanio marittimo e per tutte le materie di competenza dell'Assessorato della pubblica istruzione).
Negli altri casi si è rinviato un più massiccio intervento sulla legislazione di settore ad una fase successiva. Alcune leggi, approvate dal Consiglio in questo anno, hanno già provveduto, con organiche discipline di settore, ad attribuire importanti funzioni agli enti locali (in particolare quella sui trasporti e quella sui servizi alla persona). La Prima Commissione, in sede di parere ed interloquendo con le Commissioni di merito, si è sforzata di assicurare omogeneità di principi e di impostazione nei rapporti con gli enti locali; nel primo caso recuperando nel testo licenziato i contenuti della nuova legge di settore; nel secondo stralciando la materia e rimandando alla legge di settore. È impegno della Commissione procedere a questa opera di raccordo e di omogeneizzazione anche per le altre leggi di settore ancora in esame nelle diverse commissioni di merito.
Nel complesso può asserirsi che l'entità e la qualità dei conferimenti è significativamente accresciuta rispetto all'impostazione originaria.
I principi
I primi 12 articoli sono stati notevolmente rielaborati. Si è assunto a riferimento il principio di equiordinazione fra autonomie, affermato ora con forza ed in modo preciso dalla nostra Costituzione e che deve coniugarsi con quello di sussidiarietà e di preferenza per la competenza comunale. Si è inoltre fatto in modo di garantire uno spazio normativo per gli enti locali in ordine alla disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (comma 6 dell'articolo 117 della Costituzione).
Si è operato un raccordo con la legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1, individuando nel Consiglio delle autonomie locali e nella Conferenza permanente Regione - autonomie locali le sedi di concertazione (specialmente l'articolo 9, ma anche il 3 e poi molti altri), e con la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, in materia di forme associative fra enti locali e di ambiti territoriali adeguati, riconducendo a quella ed ai principi da essa previsti l'azione di riordino territoriale che deve necessariamente accompagnare i conferimenti a favore dei comuni meno popolosi (articolo 5, che assorbe il 6 ed il 7 originari che dettavano una disciplina del tutto distinta dalla legge regionale n. 12 del 2005, nel frattempo approvata). In queste leggi, infatti, il Consiglio ha ormai espresso un indirizzo forte in ordine ai rapporti fra Regione ed enti locali, delineando i cardini di una politica regionale per gli enti locali realmente autonomistica.
In particolare, nell'articolo 2 si è data maggiore evidenza ai principi che devono governare i rapporti tra Regione ed enti locali. Essi assumono così rilievo non solo ai fini dei conferimenti previsti dal presente testo, ma quali principi del sistema autonomistico.
Nell'articolo 3 - richiamato a più riprese negli articoli successivi - si sono ricondotti ad una definizione più puntuale i poteri della Regione, precisando che questi sono quelli espressamente indicati dalla legge (ed in mancanza prevale la preferenza per la competenza degli enti locali). Inoltre anche i poteri di programmazione ed indirizzo devono essere esercitati in modo tipico, nelle forme previste dalla legge e sulla base di procedure concertative. La Commissione ritiene massimamente opportuno che il sistema forgiato da questa norma diventi il paradigma delle forme di esercizio della riserva alla Regione delle funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento nelle materie attribuite agli enti locali.
L'articolo 4 conferma la preferenza per la competenza comunale, in ossequio al limpido dettato dell'articolo 118 della Costituzione.
Per le province (articolo 5), alle quali sono destinati nelle norme successive i più significativi conferimenti, si è ritenuto di dettare una norma volta a delinearne il ruolo e le competenze anche in linea di principio.
In materia di risorse è stato compiuto uno sforzo per una definizione puntuale di un profilo decisivo per l'attuazione della legge e su cui giustamente era puntata l'attenzione degli enti locali. Sono state definite le procedure concertative, è stato fissato un parametro minimo iniziale, è stata assicurata continuità ai trasferimenti, che rimangono uguali in mancanza di determinazioni concertate.
Infine, la Giunta ha proceduto ad una nuova ricognizione delle UPB interessate dai conferimenti, cosicché è stato possibile precisare in legge l'ammontare delle risorse, che per la fase iniziale è stabilito sulla base della spesa storica in oltre 60 milioni di euro per la parte corrente ed in 34 milioni di euro per la parte investimenti. L'approfondimento delle implicazioni finanziarie del processo di trasferimento consente inoltre di chiarire che le somme individuate a copertura vanno considerate al netto degli oneri per il personale (stipendi e assegni non riassorbibili).
Tuttavia, a fronte dei rilevanti conferimenti di funzioni e del livello dei servizi fin qui erogati che si vuole certamente migliorare, ci si può chiedere se il criterio della spesa storica sia soddisfacente. È questa l'obiezione mossa ad esempio dal Consiglio delle autonomie locali. Ed in questo senso obiezioni sono state espresse anche all'interno della Commissione.
In senso opposto si può osservare che la legge avvia un processo la cui attuazione richiede tempo ed entrerà a regime probabilmente oltre il presente esercizio finanziario; che un'effettiva quantificazione della spesa potrà aversi solo tenendo conto del personale trasferito; che, infine, la Regione eroga già risorse a favore degli enti locali in via ordinaria attraverso i trasferimenti previsti dalla legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, i cui parametri e criteri dovranno complessivamente essere rivalutati come già indica la legge regionale n. 12 del 2005, alla luce delle forme associative che verranno realizzandosi e delle funzioni da esse effettivamente esercitate.
Si può, in sostanza, affermare che l'aspetto finanziario dovrà progressivamente essere adeguato ed aggiornato, e potrà trovare effettiva soluzione solo a regime, con un incremento complessivo delle risorse regionali ed anche del riordino del sistema fiscale e delle entrate locali in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In ogni caso appare necessario avviare il processo di conferimento perché attraverso la concertazione si possa arrivare ad una più puntuale valutazione dei costi.
Infine, ma non ultimo, aspetto oltremodo impegnativo è quello del personale il cui trasferimento deve accompagnare il conferimento di funzioni (articolo 11). Un ostacolo rilevante è costituito dalla diversità di trattamento ancora significativa tra il comparto regionale e quello degli enti locali, che tuttavia nei recenti indirizzi dettati per i rinnovi contrattuali ci si sta adoperando per ridurre.
Allo stato attuale, la legge privilegia un processo volontario, assistito da garanzie di conservazione dei migliori trattamenti, con oneri a carico della Regione. La legge fissa una procedura ed una cornice all'interno della quale si dovrà svolgere una trattativa con le organizzazioni sindacali.
I conferimenti
Titolo II - Sviluppo economico ed attività produttive
Le principali modifiche introdotte dalla Commissione riguardano:
- camere di Commercio: con un unico articolo 33, posto alla fine del titolo, si sono definite le funzioni delle camere di commercio, come funzioni eventuali e delegate dagli enti locali; ciò in attesa di una rivalutazione del ruolo delle Camere e della loro distribuzione nel territorio alla luce della istituzione delle nuove province; è stata perciò esclusa anche la funzione ad esse inizialmente conferita di tenuta degli albi artigiani;
- artigianato: si sono mantenute le commissioni provinciali per l'artigianato, adeguandole al nuovo assetto delle province;
- industria: il testo è stato alleggerito, evitando definizioni ripetitive, o indeterminate delle competenze regionali; si sono conferite alle province funzioni di pianificazione delle aree industriali di ambito sovracomunale;
- energia: è stato previsto il concorso delle province alla programmazione regionale in materia;
- miniere e risorse geotermiche: le norme sono state razionalizzate per evitare un'incerta ripartizione delle competenze operata con una tecnica di "ritaglio" per la quale la funzione di vigilanza sulle attività di cava veniva frammentata fra più livelli;
- in materia di turismo sono state rimodulate, accogliendo un'indicazione della Giunta, le competenze provinciali: alle province sono conferite funzioni già svolte dagli EPT, ora soppressi, e quelle regionali in materia di pro-loco e di agenzie di viaggio (sono conseguentemente apportate diverse modifiche alla legge regionale 13 luglio 1988, n. 13); tenuto conto della complessità della materia, si è invece preferito rinviare ad un successiva legge di riforma dell'intera materia il conferimento di funzioni concernenti le professioni turistiche;
- in agricoltura, materia non considerata dal decreto legislativo n. 112 del 1998, e perciò neanche nel disegno di legge originario, su indicazione della Giunta, è stato previsto il conferimento di funzioni alle province in materia di qualifica di coltivatore diretto, autorizzazione all'apertura di aziende faunistiche, finanziamenti per laghetti collinari, elettrificazione rurale, strade rurali.
Titolo III - Territorio ambiente e infrastrutture
È stata inserita nel capo I una puntuale disciplina dell'utilizzo del demanio marittimo e del rilascio delle relative concessioni, prima assorbita per omogeneità col decreto legislativo n. 112 del 1998 nella disciplina dei trasporti. La Commissione ha inteso precisare con norme specifiche la competenza dei comuni per la redazione dei Piani di utilizzo e per il rilascio delle concessioni, materia questa oggetto di conflitto tra comuni e Regione.
In materia di ambiente ed inquinamento, la Commissione ha sostanzialmente lasciato inalterato il testo della Giunta, tenuto conto della complessità delle materie le quali assumono per molti aspetti una forte connotazione tecnica. Sono perciò state introdotte solo modifiche di dettaglio necessarie a meglio raccordare le singole norme con i criteri generali del testo e a recepire novità nel frattempo intervenute nella normativa europea e nazionale.
In materia di opere pubbliche il testo è stato adeguato in modo da definire meglio i rapporti tra Regione ed enti locali riportandolo ai principi generali.
Per trasporti e viabilità, oltre quanto detto riguardo all'adeguamento alla recente legge di settore, si è tenuto conto di alcune precisazioni suggerite dalla Quarta Commissione .
Titolo IV - Servizi alla persona ed alla comunità
La materia servizi sociali è stata esclusa tenendo conto della legge nel frattempo approvata in materia di servizi alla persona.
La formazione professionale è stata conferita integralmente alle province, fatta eccezione per gli aspetti relativi alla programmazione, all'accreditamento delle agenzie formative, agli interventi di particolare rilevanza. Anche tali poteri rimasti alla Regione sono stati ridefiniti in modo da circoscriverne la portata.
Pubblica istruzione: di intesa con l'Assessore, sono stati ampliati i conferimenti alle province includendovi interventi per gli istituti professionali, i contributi alle scuole non statali, i contributi alle università della terza età; sono stati inoltre ridefiniti i poteri di indirizzo della Regione rispetto a tali funzioni adeguandoli ai principi generali.
Per i beni culturali si è curata una migliore definizione delle funzioni mantenute alla Regione e si sono ampliati i conferimenti agli enti locali, specie per la valorizzazione dei beni culturali, sulla base del criterio della disponibilità dei beni (Codice Urbani).
Analogamente si è proceduto per lo spettacolo; sono state conferite agli enti locali le funzioni in materia di scuole civiche di musica.
Sono infine state conferite alle province numerose funzioni in materia di sport ed alcune in materia di lingua e cultura sarda.
La Commissione ha recepito in larghissima misura le indicazioni dei pareri resi dalle Commissioni Quarta, Sesta e Ottava, discostandosene per aspetti marginali e ai soli fini di rispettare l'impostazione di fondo. Non è pervenuto il parere della Quinta Commissione, le cui materie di competenza, specie l'ambiente, sono oggetto di numerose norme. Dato il carattere intersettoriale del testo, la Commissione ha comunque cercato anche informalmente di acquisire proposte ed indicazioni. È evidente, che, posti i principi istituzionali che il testo stabilisce, i conferimenti per ciascun settore e materia dovranno svilupparsi di pari passo con l'adeguamento della legislazione di settore e coinvolgeranno l'attività di tutte le Commissioni. Anche in questa fase successiva, sarà importante sviluppare la collaborazione fra Commissioni attraverso l'attività consultiva per dare omogeneità e continuità al lavoro ora impostato, in modo da integrare profili istituzionali e discipline di settore.
Nel complesso, la Commissione ha introdotto modifiche tese ad ampliare la competenza degli enti locali anche al di là delle previsioni del decreto legislativo n. 112 del 1998 e dell'iniziale testo del disegno di legge e a meglio definire le competenze regionali e a regolare i rapporti che devono intercorrere tra i due livelli.
Con tutto ciò, è probabile che ancora meglio si possa e si debba fare sotto ciascuno di questi profili; si ritiene tuttavia che la definizione dei principi contenuta nei primi articoli, possa rappresentare un aiuto importante in questa direzione. Soprattutto, conformemente alla posizione più volte ribadita dalla Giunta, con la quale la Commissione concorda, è importante che il processo venga finalmente avviato e si possa così sperimentarne l'efficacia e metterne a punto eventuali meccanismi correttivi.
Sul testo è stato acquisito, come previsto dalla legge n. 1 del 2005, il parere del Consiglio delle autonomie locali. Il parere risente probabilmente di una prassi ancora non calibrata in tutti i suoi aspetti. La Commissione ha attivato comunque una interlocuzione con lo stesso Consiglio delle autonomie locali al quale sono stati illustrati obiettivi e finalità della legge. Pur rilevando i punti critici del provvedimento, del resto presenti alla stessa Commissione, il parere è favorevole e sollecita, anzi, una immediata attuazione dei conferimenti, nella consapevolezza che si tratta dell'avvio di una riforma che conseguirà i suoi obiettivi nel tempo.
Sarebbe infatti illusorio immaginare un conferimento di funzioni che possa concludersi con un solo provvedimento, come testimonia la stessa esperienza statale e quella delle altre regioni. Soprattutto occorrerà nel tempo adeguare l'intero ordinamento regionale e le diverse discipline di settore, con una revisione sistematica della legislazione, al nuovo assetto di poteri tenendo conto della ampliata competenza legislativa regionale.
Anche per questi aspetti, in Commissione è emersa l'esigenza di individuare un organismo di verifica, sotto responsabilità dell'esecutivo ed in costante rapporto con gli enti locali, che monitori l'attuazione del processo di conferimento delle funzioni e proponga soluzioni di adeguamento della normativa anche secondaria e delle prassi al mutato assetto dei poteri e dei rapporti tra enti. La precisa definizione di tale responsabilità potrà individuarsi nel corso della discussione.
Si può, in definitiva, osservare che questo testo unificato, raccordandosi con le leggi già citate relative al Consiglio delle autonomie locali ed al riordino territoriale e ad altre di minore ampiezza ma significative (controlli, indizione delle elezioni), compone forse per la prima volta nella storia autonomistica un quadro articolato ed organico di politica per gli enti locali, caratterizzante della prima fase della legislatura. La Commissione auspica che esso possa essere completato con una revisione organica della disciplina dei trasferimenti finanziari, coerente col quadro così venutosi a delineare. Potranno così maturare i tempi per una legge ordinamentale sugli enti locali della Sardegna, che esplichi appieno la competenza esclusiva regionale in materia.
Soprattutto, è urgente che alla disciplina così messa a punto si dia immediata attuazione in modo da dar vita a un rinnovato rapporto con gli enti locali, passaggio decisivo della riforma della Regione.
La Commissione auspica pertanto che il Consiglio approvi rapidamente il testo col più ampio consenso.***************
La Terza Commissione, nella seduta del 2 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio, a' termini del comma 2 dell'articolo 45 del Regolamento, il Presidente della Commissione, l'onorevole Secci.
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La Quarta Commissione consiliare permanente ha espresso, nella seduta del 26 gennaio 2006, parere sulle parti di competenza del testo unificato PL 43 - DL 85 concernente il "Conferimento di nuove funzioni e compiti agli enti locali", con l'astensione dei componenti dei gruppi di minoranza.
Nel corso della discussione sono emerse le seguenti osservazioni e valutazioni:
a) articolo 36, comma 2 - Edilizia residenziale pubblica: funzioni regionali. Si auspica l'adozione di un'univoca terminologia per quanto attiene l'indicazione dei programmi regionali; pertanto si suggerisce la soppressione alla lettera f) del comma 2 dell'inciso "regionali";
b) al titolo della sezione II, si suggerisce la soppressione del riferimento "Urbanistica" non essendo disciplinata concretamente la materia;
c) articolo 39:
- alla lettera a) si suggerisce di modificare la parola "adozione", con "approvazione", proceduralmente più corretta;
- alla lettera b) si suggerisce di integrare l'incipit con l'introduzione delle parola "rilascio delle";
d) articoli 57 e 58 - Opere pubbliche. Si invita la Prima Commissione a specificare una più chiara individuazione dei criteri di distinzione tra i vari livelli di competenza previsti;
e) articolo 59 - Viabilità - Funzioni regionali:
- alla lettera a) del comma 2 si suggerisce la soppressione della frase "pianificazione, programmazione e coordinamento della rete stradale regionale ossia della viabilità non compresa nella rete stradale nazionale" in quanto ripetizione della norma di cui al comma 1;
- alla lettera b) del comma 2 si suggerisce di accorpare la competenza relativa alla classificazione e declassificazione della rete di interesse provinciale (lettera a) parte finale);
- alla lettera c) del comma 2 si suggerisce di sopprimere l'inciso: "salvo il rispetto delle direttive e degli atti generali dello Stato";
f) articolo 60 - Viabilità Conferimenti agli enti locali:
- alla lettera a) del comma 2 si suggerisce di sopprimere l'inciso iniziale, in quanto anch'esso ripetitivo;
g) Capo VI - Trasporti. Si suggerisce di fare espresso riferimento per le parti concernenti il riparto di competenze e l'attribuzione di conferimenti del trasporto pubblico locale (articoli 62e 63) alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21, recante la "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale".***************
La Sesta Commissione nella seduta pomeridiana del 24 gennaio 2006 ha espresso, ai sensi del comma 8 dell'articolo 45 del Regolamento, parere favorevole, a maggioranza, sugli argomenti di propria competenza del testo unificato in oggetto, ritenendo congrui e adeguati i conferimenti di funzioni attribuiti agli enti locali.
Durante la discussione di merito i commissari hanno tuttavia ravvisato l'opportunità che il testo unificato tenga conto, in sede di approvazione finale, dei provvedimenti "in itinere" già approvati dalla Sesta Commissione.***************
L'Ottava Commissione, nella seduta antimeridiana del 25 gennaio 2006, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sugli aspetti di competenza sull'argomento all'ordine del giorno, ai sensi del comma 8 dell'articolo 45 del Regolamento interno.
La Commissione, tuttavia, nell'esprimere il proprio parere suggerisce di:
- modificare la lettera a) del comma 1 dell'articolo 67 riguardante la programmazione dell'offerta formativa che, nel testo proposto, sembra riguardare solo la formazione integrata tra istruzione e formazione professionale e attualmente sperimentata in poche altre regioni; si reputa pertanto più corretto tenere ben distinti i due campi dell'istruzione e della formazione;
- sopprimere, inoltre, la lettera h) dell'articolo 75 al fine di evitare inopportune commistioni con l'intervento in esso previsto (per le cui finalità esistono appositi fondi in altre leggi regionali di settore) e quello di cui alla precedente lettera g) del medesimo articolo;
- prevedere, infine, una maggiore apertura dell'intervento contenuto nell'articolo 77 affinché la cultura e la lingua sarda possano non solo essere valorizzate all'interno di un progetto identitario aperto ad altre lingue e culture, ma anche avere una maggiore valorizzazione nell'ambito della programmazione scolastica.***************
Il Consiglio delle autonomie, in data 17 marzo 2006 ha espresso parere favorevole sul testo unificato del disegno di legge n. 85 e della proposta di legge n. 43, concernente il trasferimento di funzioni e di compiti agli enti locali, con le seguenti osservazioni e condizioni.
1) Il testo in esame attua il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e si riferisce agli articoli 118 e 119 della Costituzione, come modificati dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le sostanziali modificazioni costituzionali introdotte con la riforma del 2001 sono solo parzialmente recepite nel testo unificato, attraverso le disposizioni generali del capo I. I capi successivi dispongono la elencazione puntuale della ripartizione di funzioni e compiti amministrativi fra Regione ed enti locali laddove, in coerenza con 1'articolo 118 della Costituzione e con lo stesso articolo 4 del testo in esame, ai comuni dovrebbe essere attribuita sempre la generalità delle funzioni e dei compiti, riservando alla Regione e alle province le sole funzioni di coordinamento. Questa osservazione non è ostativa alla prosecuzione dell'iter del disegno di legge che, anzi, deve essere rapidamente completato al fine di realizzare un più ampio disegno riformatore che attui pienamente gli articoli 118 e 119 della Costituzione, collocando la Regione sarda, in forza della sua autonomia speciale, all'avanguardia dell'innovazione.
Peraltro, pur restando nell'ambito del quadro in esame, occorre riconsiderare le norme che, come il comma 3 dell'articolo 53, prospettano il rovesciamento della logica del richiamato articolo 118 della Costituzione.
È inoltre necessario riconsiderare la ripartizione di alcune competenze.
2) La norma finanziaria quantifica le risorse trasferite in misura pari alla media degli stanziamenti dell'ultimo triennio del bilancio regionale, finalizzate alla funzioni in argomento.
Il criterio della spesa storica regionale non è però dimostrativo dell'onere effettivo gravante sugli enti locali, una volta che essi debbano assicurare il pieno assolvimento di funzioni e compiti conferiti. È dunque, necessario produrre una dimostrazione tecnica della congruità delle somme stanziate con 1'onere effettivo posto a carico degli enti locali, anche tenendo conto che il comma 4 dell'articolo 119 della Costituzione dispone che le funzioni pubbliche esercitate da ciascuna istituzione siano finanziate integralmente.
La dimostrazione dell'onere e dell'integrale copertura rappresenta una condizione del parere positivo espresso.
Giova, inoltre, ricordare che l'articolo 119 della Costituzione considera come residuale il sistema dei trasferimenti che, dunque, deve essere superato. Gli enti locali, come le regioni, devono finanziare le rispettive funzioni essenzialmente con entrate proprie e con compartecipazioni dei grandi tributi erariali.
In forza dello speciale regime finanziario, la maggior parte del gettito erariale è attribuito alla Regione. Una quota di questo deve essere attribuita dalla Regione agli enti locali, al fine di superare il vigente regime dei trasferimenti fra Regione ed enti locali. In via di principio, anche a partire dalla riforma all'esame, si potrebbe sostituire il trasferimento finanziario con la compartecipazione ad un tributo erariale.
3) Il trasferimento del personale genera il rischio di sperequazione fra dipendenti pubblici che svolgono compiti di pari livello. È necessario che Regione ed enti locali pervengano all'armonizzazione del trattamento del personale, tenendo conto che il completo recepimento dell'articolo 118 pone un problema d'importanza crescente nel tempo.
Nel corso del dibattito sono emerse delle osservazioni che vengono di seguito riportate per opportuna conoscenza:
1) il testo appare troppo esteso. Affermazioni di principio, richiami ad altre disposizioni normative, norme il cui contenuto è previsto da altre disposizioni di legge appesantiscono tecnicamente la disciplina complessiva. Sarebbe preferibile un testo snello (in applicazione degli attuali principi di delegificazione e di consolidamento dei testi) riconducendo l'articolato ad un complesso di disposizioni essenziali coordinate;
2) si propone piena attuazione del principio di sussidiarietà quale criterio generale "politico" di distribuzione. Detto principio, benché più volte richiamato, talvolta rimane disatteso dal testo. Più corretto invece il riferimento all'accorpamento di funzioni disperse e l'attenzione alle situazioni territoriali omogenee;
3) in alcuni casi agli enti locali sono attribuite funzioni istituzionali già di propria competenza;
4) la programmazione, come è congegnata, appare rigida e gerarchizzata, in conflitto con il principio della sussidiarietà spesso richiamato;
5) In materia urbanistica si rileva una sovrapposizione della Regione ai poteri e funzioni comunali. È preferibile un rinvio generale alla legislazione regionale vigente (già complessa).
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Titolo: Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali
Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto della legge1. Con la presente legge la Regione sarda disciplina, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di "Ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni", di cui alla lettera b) dell'articolo 3 dello Statuto speciale, il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti locali in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 1997), e in coerenza con i principi di cui agli articoli 118 e 119 della Costituzione, nonché con l'articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
2. Il conferimento di cui al comma 1 è relativo ai seguenti settori organici di materie, come definiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59):
a) sviluppo economico e attività produttive;
b) territorio, ambiente e infrastrutture;
c) servizi alla persona e alla comunità.3. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge individua, tra le funzioni e i compiti conferiti alla Regione dal decreto legislativo n. 234 del 2001, quelli che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, specificando, per le funzioni e i compiti che non sono trattenuti a livello regionale, gli enti locali competenti.
4. Oltre ai conferimenti di cui ai commi precedenti, la presente legge dispone ulteriori conferimenti agli enti locali di funzioni e compiti già esercitati dalla Regione, individuando altresì, in relazione ai medesimi, quelli che, richiedendo l'esercizio unitario, restano di competenza regionale.
Art. 2
Principi del conferimento delle funzioni agli enti locali1. Le funzioni e i compiti sono conferiti agli enti locali nel rispetto dei seguenti principi:
a) sussidiarietà;
b) idoneità dell'amministrazione destinataria a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni;
c) ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee e concentrazione organizzativa, gestionale e finanziaria in capo ad un medesimo livello istituzionale;
d) differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti destinatari delle funzioni e dei compiti;
e) attribuzione al comune, in base al principio di completezza, della generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione e non conferiti espressamente agli altri enti locali;
f) trasferimento delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane per l'esercizio delle funzioni amministrative;
g) autonomia organizzativa e regolamentare e responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti.2. Il conferimento delle funzioni e dei compiti agli enti locali comprende, salvo diversa espressa disposizione legislativa, anche tutte le attività connesse, complementari e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, tra le quali quelle di programmazione, di controllo e di vigilanza, nonché l'adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge.
3. Gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie oggetto di conferimento ai sensi della presente legge.
4. In nessun caso le norme della presente legge potranno essere interpretate nel senso della attribuzione alla Regione o agli enti regionali delle funzioni e dei compiti già conferiti agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.
5. Restano ferme le funzioni già esercitate dalla Regione ai sensi della vigente normativa, non contemplate dalla presente legge.
Art. 3
Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione le funzioni che, in quanto incidenti sugli interessi dell'intera comunità regionale, la legge espressamente le attribuisce.
2. In tutti i casi in cui la legge le attribuisce funzioni di programmazione, indirizzo o coordinamento per le materie conferite agli enti locali, la Regione le esercita mediante gli atti di programmazione previsti dalle leggi di settore o, se non previsti e fino al riordino della relativa legislazione, mediante deliberazione della Giunta su proposta dell'Assessore competente. In ogni caso si applicano le procedure di concertazione e di parere previste dalla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali).
3. Ai fini di un efficace e coordinato esercizio delle funzioni, la Regione promuove lo scambio delle informazioni e la comunicazione istituzionale con il sistema locale. Su richiesta degli enti locali assicura, tramite le proprie strutture, adeguati servizi di assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
Art. 4
Funzioni dei comuni1. Spetta ai comuni, singoli o associati, la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi salvo quelli riservati dalla legge alla Regione o conferiti, in corrispondenza agli interessi delle comunità stanziate nei rispettivi territori, alle province e agli altri enti locali.
Art. 5
Funzioni delle province1. La provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
b) concorre alla determinazione degli atti della programmazione regionale secondo norme dettate dalla legge regionale;
c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi degli atti della programmazione regionale, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni, predispone ed adotta gli atti di pianificazione territoriale di livello provinciale ai sensi della legge regionale del 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio), e successive modificazioni.
3. Spettano alle province funzioni e compiti che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nell'ambito delle seguenti materie:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
h) rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
i) servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;
l) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica;
m) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico amministrativa e, ove necessario, economica e finanziaria, agli enti locali.4. Fino all'adeguamento della legislazione regionale a quanto previsto dal presente articolo, per quanto non previsto dai titoli seguenti, restano ferme le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni.
Art. 6
Esercizio associato delle funzioni1. Al fine di favorire fra i comuni l'esercizio associato delle funzioni conferite, gli ambiti territoriali adeguati sono individuati con il Piano di riordino di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), ovvero, per specifiche funzioni, secondo quanto stabilito dalle leggi di settore.
2. Per l'attuazione della presente legge può essere disposto un adeguamento del Piano di riordino anche prima del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005.
3. Qualora, entro il termine stabilito dal Piano o dalle leggi di settore, i comuni non provvedano a costituire forme di gestione associata di ambito adeguato, le funzioni per quei comuni sono esercitate in via transitoria dalla provincia. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme delibera di Giunta adottata su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, previa intesa, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, sono stabiliti modalità e risorse per lo svolgimento delle attività da parte della provincia.
4. Per lo svolgimento delle funzioni conferite con la presente legge, valgono le incentivazioni previste dalla legislazione vigente per le gestioni in forma associata.
Art. 7
Potere regolamentare degli enti locali1. In conformità al principio di autonomia organizzativa e di responsabilità, spetta agli enti locali la disciplina, con regolamento, dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti conferiti.
2. Con l'entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti di cui al comma 1 cessano di avere vigore le norme organizzative e procedurali vigenti nelle materie oggetto della presente legge.
Art. 8
Cooperazione Regione-enti locali1. La Regione e gli enti locali nei loro rapporti si attengono al principio della leale collaborazione, ponendo a fondamento della loro azione gli interessi delle comunità locali, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa.
2 La Regione attua, nelle materie oggetto della presente legge, la concertazione con gli enti locali attraverso gli strumenti e le modalità previste dalla legislazione vigente, in particolare dalla legge regionale n. 1 del 2005.
Art. 9
Potere sostitutivo regionale1. In caso di ritardo o di omissione da parte degli enti locali di atti obbligatori per legge nell'esercizio delle funzioni conferite, l'Assessore competente per materia, sentito l'ente inadempiente, assegna all'ente stesso un termine di tempo, comunque non superiore a sessanta giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale adottata su proposta del medesimo Assessore, nomina uno o più commissari che provvedono in via sostitutiva.
Art. 10
Disposizioni in materia di risorse1. Gli enti esercitano le funzioni ad essi conferite dalla data di effettivo trasferimento dei beni e delle risorse.
2. Alla determinazione dei criteri ed alla ripartizione tra gli enti delle risorse e dei beni si provvede con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali. Si tiene conto dei trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli enti locali con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 234 del 2001.
3. In sede di prima applicazione, con il decreto di cui al comma 2, la Regione trasferisce agli enti locali un ammontare di risorse di norma corrispondente alla media di quelle da essa utilizzate negli ultimi tre anni per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti conferiti.
4. Per gli esercizi successivi a quello di prima applicazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio della Regione, l'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica provvede, a valere sulle UPB di cui all'articolo 78, all'erogazione delle risorse agli enti locali, conformemente al riparto operato ai sensi del comma 2. I trasferimenti sono disposti in due rate semestrali anticipate e sono soggetti a rivalutazione annuale secondo l'andamento del tasso d'inflazione, salvo modifiche all'intesa di cui al comma 2.
5. Competono agli enti locali le somme derivanti dalla riscossione dei contributi annui delle tariffe e dei diritti di segreteria relativi ai servizi resi in conseguenza del trasferimento delle funzioni.
Art. 11
Disposizioni in materia di personale1. I criteri e le procedure di trasferimento del personale ai fini dell'inquadramento nei ruoli degli enti locali, la tabella di equiparazione fra le professionalità possedute dal personale regionale da trasferire e quelle del personale del comparto regioni-autonomie locali, il contingente per aree professionali nonché le sedi di destinazione del personale sono definiti con uno o più decreti dell'Assessore regionale competente in materia di personale, previa una o più intese con gli enti locali, in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, con le associazioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le organizzazioni sindacali di livello regionale.
2. Entro trenta giorni dall'intesa l'Assessore competente in materia di personale, con proprio decreto da pubblicarsi sul BURAS, rende noti il contingente del personale da trasferire per categoria e aree professionali e le sedi di destinazione presso gli enti locali interessati al conferimento delle funzioni, al fine di consentire la presentazione delle richieste di trasferimento da parte dei dipendenti.
3. Le richieste di trasferimento dovranno essere presentate entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2. Può fare domanda di trasferimento anche il personale che non svolge le funzioni conferite, purché in possesso di adeguate competenze professionali
4. Sulla base delle richieste pervenute, la direzione generale competente in materia di personale, con proprio provvedimento da pubblicarsi sul BURAS, formalizza gli elenchi nominativi del personale da trasferire, distinti per ente destinatario. I casi in cui le domande di trasferimento risultino inferiori ai posti da ricoprire o non pervengano domande di trasferimento verranno disciplinati nell'intesa di cui al comma 1.
5. Gli inquadramenti del personale regionale dovranno avvenire entro sei mesi dalla data di trasferimento agli enti locali delle risorse occorrenti per l'esercizio delle funzioni conferite, di cui all'articolo 10.
6. Al personale regionale inquadrato ai sensi del comma 5 viene riconosciuta a tutti gli effetti l'intera anzianità di servizio maturata presso l'Amministrazione regionale. Al suddetto personale è conservata, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico fondamentale in godimento e quello determinato per effetto dell'inquadramento nel ruolo dell'ente destinatario delle funzioni. Al personale medesimo che ne faccia richiesta viene, inoltre, garantito il mantenimento del trattamento previdenziale previgente, compresa l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale).
7. Gli oneri finanziari di cui al comma 6 saranno a totale carico della Regione.
8. La Regione attiva o concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale trasferito.
9. All'atto del conferimento delle funzioni si provvede, altresì, secondo le modalità previste dagli articoli 15 e 16 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, alla soppressione o alla rideterminazione delle competenze delle strutture organizzative interessate dal conferimento delle funzioni e alla modifica della dotazione organica per un numero di posti corrispondente a quello dei trasferimenti di personale effettuati.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, ai trasferimenti di personale regionale conseguenti agli ulteriori conferimenti di funzioni che venissero disposti dalla Regione agli enti locali.
Titolo II
Sviluppo economico e attività produttive
Capo I
Artigianato
Art. 12
Artigianato. Definizione1. Il presente capo disciplina, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, l'esercizio da parte della Regione, degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) delle funzioni amministrative in materia di artigianato, così come definito dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese le funzioni amministrative conferite ai sensi degli articoli 14, 48 e 49 dello stesso decreto.
2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane delle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Art. 13
Artigianato. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione le funzioni di:
a) programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di artigianato in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3;
b) disciplina degli organi di rappresentanza e di autotutela dell'artigianato, nonché delle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane;
c) promozione della ricerca applicata e dell'innovazione per il trasferimento delle conoscenze tecnologiche nel settore artigiano;
d) tutela dei prodotti tipici sardi, anche avvalendosi della collaborazione di idonei istituti tecnici.2. La Regione subentra alle amministrazioni statali nelle convenzioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e provvede all'eventuale revisione delle stesse.
Art. 14
Artigianato. Conferimenti agli enti locali1. Spettano alle province, ai sensi dell'articolo 70, le funzioni in materia di formazione per gli imprenditori artigiani.
2. I comuni, singoli o associati, possono promuovere l'innovazione di prodotto, di processo e di commercializzazione relativa alle attività artigiane.
Art. 15
Commissioni provinciali per l'artigianato1. Alla legge regionale 10 settembre 1990, n. 41 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: "1. Sono costituite nelle otto province della Sardegna le Commissioni per l'artigianato";
b) dopo il comma 3 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:"3 bis. Fino all'istituzione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle province istituite ai sensi della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le amministrazioni provinciali ed operano con personale delle medesime e delle camere di commercio. La Regione stipula con le province interessate e con le camere di commercio le relative convenzioni.".
Capo II
Industria
Art. 16
Industria. Definizione1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni amministrative in materia di industria così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese quelle conferite ai sensi degli articoli 48 e 49 dello stesso decreto.
Art. 17
Industria. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti in materia di industria non riservati allo Stato ovvero non spettanti agli enti locali o alle CCIAA, compresa l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, all'industria, compresi quelli per le piccole e medie imprese.
2. La Regione svolge le funzioni in materia di promozione dello sportello unico per le attività produttive e assistenza alle imprese, previste dall'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio). Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione emana le direttive previste dallo stesso articolo.
Art. 18
Industria. Conferimenti agli enti locali1. Spettano alle province le funzioni di programmazione e di pianificazione per gli ambiti sovracomunali in materia di aree industriali.
2. Spettano, inoltre, alle province le funzioni relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi e complementari come stabilito dal comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
3. Le province esercitano, nell'ambito delle funzioni ad esse conferite ai sensi dell'articolo 70, le funzioni amministrative relative alla formazione professionale degli imprenditori impegnati nel campo industriale, compresi quelli appartenenti alle piccole e medie imprese.
4. I comuni esercitano le funzioni amministrative relative:
a) alle concessioni o alle autorizzazioni per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione degli impianti produttivi, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
b) alla istituzione e alla gestione degli sportelli unici per le attività produttive.5. I comuni, singoli o associati, in armonia con i principi generali della programmazione comunitaria e regionale e nel quadro della normativa vigente per il settore industriale, possono esercitare attività promozionali e fornire servizi reali alle imprese, al fine di accrescere l'interesse agli investimenti e favorire gli insediamenti industriali nel territorio regionale.
Capo III
Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica
Art. 19
Energia. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione le funzioni amministrative in materia di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
2. Spettano inoltre alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi in materia di:
a) agevolazioni per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative, per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o combustibili non tradizionali, ovvero sviluppino prototipi a basso consumo specifico o nuove tecnologie di combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento delle ceneri, nonché iniziative utilizzanti combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturità commerciale e di esercizio;
b) agevolazioni per la realizzazione di sistemi, con caratteristiche innovative, utilizzanti le fonti rinnovabili di energia di origine solare finalizzati a migliorare la qualità dell'ambiente e, in particolare, la fruizione della risorsa idrica attraverso sistemi di dissalazione e potabilizzazione dell'acqua;
c) concessione di contributi, previsti dall'articolo 14 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici;
d) regolamentazione relativa alla certificazione e al controllo degli impianti di produzione di energia, ivi comprese le certificazioni di cui all'articolo 30 della Legge n. 10 del 1991;
e) concessioni per l'esercizio delle attività elettriche di competenza regionale e per la realizzazione di altre reti energetiche e impianti per lo stoccaggio di prodotti e risorse energetiche di interesse regionale quali oleodotti e gasdotti, con esclusione di metano in giacimenti.Art. 20
Energia. Conferimenti agli enti locali1. Le province concorrono alla determinazione degli atti di programmazione regionale in materia di energia.
2. Sono attribuite alle province le funzioni in materia di controllo sul risparmio energetico e sull'uso razionale dell'energia.
3. Sono attribuite, altresì, alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni e compiti:
a) redazione, adozione e attuazione dei piani di intervento per la promozione di fonti rinnovabili, del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia;
b) rilascio, nel rispetto della programmazione regionale, di provvedimenti autorizzativi per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza di targa uguale o inferiore a 300 MW termici;
c) controllo del rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai quarantamila abitanti;
d) adozione degli atti riguardanti reti di interesse locale di oleodotti, gasdotti e stoccaggio di energia, escluso quello di metano in giacimento;
e) individuazione di aree finalizzate alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento;
f) provvedimenti che interessano una sola provincia relativi a:1) gruppi elettrogeni;
2) realizzazione di linee elettriche con tensione uguale o inferiore a 150 kilovolt;
3) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali e relativi oleodotti di interesse locale;
4) installazione ed esercizio di impianti e depositi di riempimento e travaso o depositi di gas combustibili;
5) attività di distribuzione e vendita di gas combustibili in bombole e attività di controllo connesse.3. Ai comuni sono riservate le seguenti funzioni e compiti, da esercitare in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico:
a) certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 3 dell'articolo 30 della Legge n. 10 del 1991, adozione di provvedimenti atti a favorire su scala comunale il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;
b) per i comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti, controllo degli impianti termici, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione del comma 4 dell'articolo 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10);
c) per i comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti, adozione del piano per le fonti rinnovabili nell'ambito del Piano urbanistico comunale, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della Legge n. 10 del 1991.Capo IV
Miniere e risorse geotermiche
Art. 21
Miniere e risorse geotermiche. Definizione1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di "miniere e risorse geotermiche", come definite dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi dell'articolo 49 dello stesso decreto.
2. In particolare, tali funzioni e compiti concernono le attività di ricerca e coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, alla legge regionale 7 maggio 1957, n. 15, alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 22
Miniere e risorse geotermiche. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi non spettanti agli enti locali, compresa l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, nonché la concessione ed erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, la Regione svolge le funzioni e i compiti amministrativi in materia di:
a) programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività connesse alla ricerca e allo sfruttamento delle risorse di cave e miniere;
b) concessione ed erogazione di ausili finanziari disposti ai sensi della legge regionale 29 novembre 2002, n. 22 (Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese);
c) rilascio delle autorizzazioni d'indagine, dei permessi di ricerca e delle concessioni minerarie; rilascio dei permessi di ricerca e delle autorizzazioni per attività di cava;
d) controllo della rispondenza dei lavori estrattivi al progetto approvato ed in particolare alle prescrizioni di natura tecnico mineraria;
e) svolgimento dei compiti di polizia mineraria ex decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.Art. 23
Miniere e risorse geotermiche. Conferimenti
agli enti locali1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 è attribuita alle province la funzione di controllo, per le sole attività estrattive a cielo aperto e fatte salve le competenze dei comuni, della rispondenza dei lavori di riabilitazione ambientale al progetto approvato e l'adozione dei relativi procedimenti sanzionatori.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono attribuiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti:
a) controlli sulle attività abusive sia di miniera che di cava e relativi procedimenti sanzionatori;
b) espressione dell'intesa di cui all'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, come modificato dal comma 30 dell'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, in tema di compatibilità dell'attività estrattiva con la pianificazione urbanistica comunale.Capo V
Fiere, mercati e disposizioni in materia di commercio
Art. 24
Fiere e commercio. Definizione1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di fiere, mercati e commercio così come definiti dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del 1998, comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi degli articoli 48 e 49, nonché quelle previste dall'articolo 163 dello stesso decreto.
Art. 25
Fiere e commercio. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti di:
a) organizzazione e partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;
b) concessione ed erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;
c) promozione e sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
d) sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri paesi dei prodotti agroalimentari locali, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
e) predisposizione ed attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
f) determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria;
g) promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché assistenza integrativa alle piccole e medie imprese nel settore del commercio;
h) promozione e sostegno alla costituzione di consorzi, esclusi quelli a carattere multiregionale, tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della Legge 21 febbraio 1989, n. 83 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane).
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spetta altresì alla Regione la definizione, mediante gli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3, dei criteri generali relativi alle funzioni esercitate dai comuni in materia di commercio su aree pubbliche.Art. 26
Fiere e commercio. Conferimenti agli enti locali1. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
) vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio, presentazione dei prodotti commercializzati;
b) attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati;
c) organizzazione di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori del settore, con particolare riferimento, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero, alla formazione degli operatori commerciali con l'estero.2. Spettano ai comuni, fermi restando le funzioni e i compiti già esercitati in base all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna), le seguenti funzioni e compiti:
a) riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e relative autorizzazioni allo svolgimento;
b) rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio di cui all'articolo 37 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e all'articolo 56 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza);
c) rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
d) programmazione e rilascio, in conformità alla legge regionale di settore, delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle relative ai punti vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e periodici;
e) programmazione, rilascio e revoca, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, delle autorizzazioni relative ai distributori di carburante e alla commercializzazione del gas in bombole.3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spetta altresì ai comuni il rilascio, in conformità alla legge regionale di settore, delle autorizzazioni relative al commercio su aree pubbliche.
4. I comuni sono competenti per tutte le violazioni previste in materia di: commercio all'ingrosso, commercio al dettaglio, commercio su aree pubbliche, attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di pubblici esercizi e forme speciali di vendita in qualunque forma esercitata. Sono inoltre conferite ai comuni tutte le sanzioni di carattere commerciale - comprese le disposizioni sull'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti - previste per la violazione di leggi regionali o di leggi statali concernenti materie conferite alla Regione. A tal fine i comuni ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. Agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni attribuite dal comma 3 i comuni fanno fronte attraverso la riscossione diretta delle vigenti tasse sulle concessioni regionali per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni amministrative relative al commercio su aree pubbliche, approvate con il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158).
6. É abrogata la legge regionale 16 giugno 1994, n. 32 (Delega di funzioni in materia di commercio).
Art. 27
Fiere e commercio. Funzioni promozionali1. Le funzioni promozionali indicate alle lettere a), d), g) e h) del comma 1 dell'articolo 25 sono svolte anche da province e comuni singoli o associati negli ambiti di rispettiva competenza.
Capo VI
Turismo
Art. 28
Turismo. Definizione1. Il presente capo disciplina, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, la ripartizione fra la Regione e gli enti locali delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera così come definiti dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382), comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi degli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Art. 29
Turismo. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione le funzioni in materia di:
a) definizione dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo della industria turistica;
b) definizione degli indirizzi generali delle politiche in materia di turismo, attraverso l'adozione e l'attuazione di piani, programmi e atti di indirizzo e di coordinamento;
c) concessione di contributi ed agevolazioni per la realizzazione, riqualificazione, ammodernamento di beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell'offerta turistica regionale;
d) promozione in Italia e all'estero dei singoli settori che compongono l'offerta turistica al fine di consolidare l'immagine unitaria e complessiva del turismo sardo;
e) raccolta, elaborazione e diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale;
f) promozione del marchio Sardegna;
g) cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione europea e coordinamento con le altre regioni;
h) sviluppo di una puntuale conoscenza dei mercati, anche mediante l'osservatorio turistico regionale;
i) sviluppo e coordinamento del sistema informatico-informativo turistico regionale e delle attività informatiche dei Sistemi turistici locali (STL) per la loro integrazione con il sistema regionale;
l) monitoraggio delle azioni promozionali effettuate da terzi per le attività alle quali la Regione contribuisce;
m) riconoscimento dei STL;
n) indirizzi e criteri generali per la classificazione delle strutture ricettive;
o) tenuta del registro regionale delle associazioni pro-loco sulla base dei dati risultanti dagli albi provinciali;
p) tenuta del registro di cui all'articolo 12 della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio).Art. 30
Turismo. Conferimenti agli enti locali1. Alle province sono attribuiti:
a) il parere obbligatorio previsto dall'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22), anche con riferimento alle strutture ricettive disciplinate dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21);
b) le funzioni amministrative di cui alla Legge 25 agosto 1991, n. 284, ed al successivo decreto del Ministero del turismo e dello spettacolo del 16 ottobre 1991, già svolte dagli enti provinciali per il turismo. Le province provvedono a trasmettere copia delle comunicazioni alla Regione;
c) le funzioni amministrative in materia di agenzie di viaggio e turismo di cui alla legge regionale n. 13 del 1988, ivi comprese le attività di vigilanza e controllo sulle medesime;
d) la rappresentanza nelle commissioni di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera h) comma 3 all'articolo 6 della Legge n. 287 del 1991, già di competenza degli enti provinciali per il turismo;
e) le funzioni in materia di associazioni pro-loco, previste dal decreto dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio 4 novembre 1988, n. 490;
f) l'attività di promozione turistica del territorio di competenza, informazione, accoglienza e assistenza turistica;
g) la rilevazione dei dati statistici presso le strutture ricettive e la successiva trasmissione al sistema informativo turistico regionale;
h) tutte le funzioni già di competenza degli enti provinciali per il turismo già attribuite dall'articolo 23 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria).2. Al riordino della disciplina ed ai conferimenti delle funzioni in materia di professioni turistiche si provvede con successiva legge regionale.
3. Sono attribuiti ai comuni:
a) la vigilanza sul corretto esercizio delle attività professionali e non professionali di interesse turistico;
b) il rilascio e la revoca delle autorizzazioni in materia di apertura, trasferimento e chiusura degli esercizi ricettivi;
c) l'applicazione, ferme restando le attribuzioni degli organi giudiziari, delle sanzioni amministrative relative all'esercizio abusivo delle attività professionali di interesse turistico, comprese le sanzioni previste dall'articolo 11 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 26;
d) lo svolgimento dell'attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica, nonché di promozione locale.4. I comuni, singoli o associati, in armonia con gli interventi della Regione e degli altri enti locali, possono intervenire al fine di elevare la qualità dell'offerta turistica.
5. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione di sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Art. 31
Modifiche alla legge regionale 13 luglio 1988, n. 13
(agenzie di viaggio)1. Le disposizioni della legge regionale n. 13 del 1988, sono così modificate:
a) ogni riferimento all'Assessorato regionale competente in materia di turismo deve intendersi riferito all'amministrazione provinciale competente per territorio in relazione all'ubicazione dei locali in cui si intende svolgere l'attività di agenzia di viaggio, salvo quanto espressamente riservato alla Regione dalla presente legge;
b) la cauzione prevista dall'articolo 10 deve essere versata alla Tesoreria della provincia;
c) della commissione esaminatrice degli esami di idoneità di cui all'articolo 15 devono fare parte esperti in ciascuna lingua straniera oggetto d'esame e in materia di tecnica, legislazione e geografia turistica;
d) gli articoli 21 e 24 sono abrogati.Capo VII
Agricoltura
Art. 32
Agricoltura. Definizione1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e delle province delle funzioni in materia di agricoltura, in attesa della legge regionale di attuazione del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 70 (Norme di attuazione dello Statuto concernenti il conferimento di funzioni in agricoltura).
Art. 33
Agricoltura. Funzioni della Regione1. La Regione svolge, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, per le funzioni e i compiti conferiti alle province, le attività di:
a) indirizzo e coordinamento mediante gli atti di programmazione generale e settoriale per le funzioni di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) dell'articolo 34;
b) coordinamento del sistema informativo agricolo regionale nell'ambito del sistema agricolo nazionale (SIAN).Art. 34
Agricoltura. Conferimenti alle province1. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) autorizzazioni per l'acquisto di prodotti fitosanitari tossici e nocivi;
b) autorizzazioni per la vendita di bulbi e sementi, per la vendita di mangimi, per la trasformazione di prodotti agricoli e l'espianto di piante di olivo;
c) certificazione della qualifica di coltivatore diretto, IAP e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura;
d) autorizzazione per l'istituzione delle aziende faunistiche venatorie ai sensi della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna);
e) interventi per l'educazione alimentare;
f) finanziamenti per l'elettrificazione rurale di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura);
g) finanziamenti per la realizzazione di strade interpoderali, rurali e vicinali ai sensi dell'articolo 17 e comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 21 del 2000;
h) finanziamenti per la realizzazione laghetti collinari, invasi, pozzi e acquedotti rurali ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 21 del 2000.Capo VIII
Camere di Commercio
Art. 35
Funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura1. In tutte le materie considerate dal presente titolo, le CCIAA svolgono le funzioni amministrative loro eventualmente delegate dalla Regione, dalle province o dai comuni.
Titolo III
Territorio ambiente e infrastrutture
Capo I
Territorio e urbanistica
Sezione I
Edilizia residenziale pubblica
Art. 36
Edilizia residenziale pubblica. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;
b) programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;
c) definizione delle modalità d'incentivazione degli interventi ;
d) fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché per la determinazione dei relativi canoni.2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano altresì alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) approvazione dei programmi d'intervento;
b) ripartizione degli interventi per ambiti territoriali;
c) definizione dei costi massimi degli interventi;
d) formazione e gestione dell'anagrafe degli assegnatari di contributi pubblici del settore;
e) riparto dei fondi a sostegno della locazione;
f) programmazione degli interventi per l'accesso alla proprietà della prima casa d'abitazione.Art. 37
Edilizia residenziale pubblica. Conferimenti agli enti locali1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) individuazione del fabbisogno abitativo in ambito provinciale;
b) esercizio della vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie fruenti di contributo;
c) formazione e gestione dell'anagrafe provinciale degli assegnatari di contributi pubblici per la casa.2. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni e compiti:
a) gestione e attuazione degli interventi relativi alle opere di rilevanza comunale;
b) determinazione delle tipologie d'intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana.3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono altresì attribuite ai comuni le seguenti funzioni e compiti:
a) individuazione del fabbisogno abitativo in ambito comunale;
b) individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi d'intervento;
c) concessione di contributi pubblici ai soggetti attuatori;
d) vigilanza sull'utilizzo dei contributi da parte dei beneficiari di contributi pubblici;
e) controllo dei requisiti dei soggetti attuatori degli interventi e dei beneficiari finali;
f) autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
g) autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.Sezione II
Demanio
Art. 38
Demanio marittimo. Funzioni della Regione1. Spetta alla Regione la disciplina e, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 l'adozione degli atti generali di indirizzo per la redazione dei Piani comunali di utilizzazione dei litorali e per il rilascio di concessioni demaniali marittime da parte dei comuni.
2. Spettano inoltre alla Regione:
a) tutte le concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite ai comuni o allo Stato;
b) le concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale.Art. 39
Demanio marittimo. Funzioni dei comuni1. Sono attribuite ai comuni le funzioni in materia di:
a) elaborazione ed approvazione dei Piani di utilizzazione dei litorali;
b) concessioni, sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione;
c) le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non riservate alla Regione o allo Stato.Capo II
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiutiSezione I
Funzioni di carattere generale e di protezione della flora e delle faunaArt. 40
Protezione flora e fauna. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti, non riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e in particolare:
a) definizione dei criteri generali degli interventi in materia di protezione ed osservazione delle zone costiere;
b) programmazione, coordinamento dell'azione ambientale e ripartizione tra i vari interventi delle risorse finanziarie assegnate;
c) coordinamento degli interventi ambientali;
d) attuazione, previa intesa con lo Stato, di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari, di cui al comma 20 dell'articolo 17 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), secondo quanto predisposto dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
e) controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, ricevimento di denunce, visti su certificati d'importazione, ritiro dei permessi errati o falsificati, autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla Legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la Regione svolge inoltre le seguenti funzioni e compiti:
a) informazione ed educazione ambientale;
b) promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;
c) decisioni di urgenza ai fini della prevenzione del danno ambientale;
d) protezione dell'ambiente costiero.3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spettano altresì alla Regione le funzioni di valutazione d'impatto ambientale di rilievo regionale o riguardanti il territorio di più province.
4. Restano alla Regione le funzioni esercitate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ai sensi della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.
Art. 41
Protezione flora e fauna. Conferimenti agli enti locali1. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) protezione e osservazione delle zone costiere nell'ambito del territorio provinciale;
b) gestione, in base agli indirizzi stabiliti dalla Regione, della rete provinciale dei centri di educazione ambientale.2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono altresì attribuite alle province le funzioni indicate alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 5 e quelle di valutazione d'impatto ambientale, riguardanti zone sovracomunali o l'intero territorio provinciale.
Sezione II
Aree protette
Art. 42
Aree protette. Definizione1. La presente sezione disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di aree naturali protette, così come classificate dall'articolo 2 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
Art. 43
Aree protette. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi in materia di aree naturali protette non indicati tra quelli di rilievo nazionale e non attribuiti alle province, ai comuni e agli enti locali da leggi nazionali o regionali.
Art. 44
Aree protette. Conferimenti agli enti locali1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, in materia di aree naturali protette, definite dall'articolo 2 della Legge n. 394 del 1991, e specificate per quanto concerne le funzioni amministrative nelle aree naturali protette regionali dall'articolo 22 della stessa Legge.
2. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative che riguardino le aree protette insistenti nel territorio comunale, in conformità ai principi di cui all'articolo 22 della Legge n. 394 del 1991.
Sezione III
Inquinamento delle acque
Art. 45
Inquinamento acque. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e non attribuite agli enti locali dalle disposizioni seguenti.
2. In particolare, spettano alla Regione le funzioni e i compiti in materia di tenuta e aggiornamento dell'elenco delle acque:
a) dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
b) destinate alla molluschicoltura;
c) destinate alla balneazione;
d) che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spettano altresì alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) disciplina delle modalità di approvazione dei progetti relativi agli impianti di depurazione;
b) disciplina delle modalità di gestione degli impianti di depurazione e delle fasi delle autorizzazioni provvisorie per l'avvio;
c) gestione del Centro di documentazione istituito dall'articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993, n. 46 e 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie), ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);
d) regolamentazione della disciplina degli scarichi nell'ambito delle leggi quadro di settore e delle direttive comunitarie.Art. 46
Inquinamento acque. Conferimenti agli enti locali1. Sono attribuite alle province, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dalla Regione, le seguenti funzioni e compiti:
a) monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;
b) monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare.2. Sono altresì attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, della funzionalità degli impianti di pretrattamento e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni;
b) approvazione di progetti di interesse provinciale relativamente agli impianti di depurazione;
c) aggiornamento e trasferimento alla Regione dei dati raccolti nel Centro di documentazione previsto dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 45.3. È attribuita ai comuni la funzione di approvazione dei progetti di interesse comunale relativi agli impianti di depurazione.
Sezione IV
Inquinamento atmosferico, rischi di incidenti rilevanti industriali, autorizzazioni integrate ambientaliArt. 47
Inquinamento atmosferico. Funzioni della Regione1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) la predisposizione del Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria;
b) la fissazione dei valori limite di qualità dell'aria, da adottarsi nell'ambito di piani stralcio di conservazione, per specifiche zone nelle quali è necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali ovvero nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;
c) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della miglior tecnologia disponibile, tenuto conto delle linee guida fissate dallo Stato;
d) la fissazione, per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale nell'ambito dei piani di cui alle lettere precedenti, di valori limite delle emissioni industriali più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida statali, nonché, per talune categorie di impianti, la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;
e) la definizione di linee di indirizzo dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;
f) le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti industriali ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
g) l'individuazione delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, emanato in attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.Art. 48
Inquinamento atmosferico. Conferimenti agli enti locali1. Sono di competenza delle province tutte le funzioni amministrative non espressamente riservate alla Regione ed in particolare:
a) i provvedimenti autorizzativi, di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni di impianti esistenti e di nuovi impianti, ad eccezione di quelli di competenza statale, ovvero dei provvedimenti relativi alle modificazioni e ai trasferimenti degli stessi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183);
b) i pareri di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, per gli aspetti relativi all'inquinamento atmosferico, ai fini dell'autorizzazione delle centrali termoelettriche e delle raffinerie di oli minerali;
c) la predisposizione e la realizzazione dei piani stralcio secondo gli obiettivi e i criteri generali fissati dal Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento atmosferico;
d) l'elaborazione, sentiti i comuni interessati, dei piani di intervento operativo nei casi di emergenza, qualora si manifestino episodi acuti di inquinamento atmosferico, prevedendo tutti gli interventi strutturali e le eventuali misure urgenti che si rendono necessarie per il ripristino delle condizioni ambientali;
e) l'attività di rilevazione e di controllo delle emissioni;
f) l'attuazione degli interventi urgenti per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico di cui alla lettera d), in caso di inerzia dei comuni;
g) la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988;
h) la gestione e la manutenzione delle reti locali di rilevamento della qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1986, n. 50 (Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro l'inqui-namento atmosferico della Sardegna e sul finanziamento di reti di rilevamento della qualità dell'aria e sulla concessione di contributi alle imprese per il miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni);
i) la formulazione di proposte operative alla Regione per l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell'aria;
l) le funzioni amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti industriali, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
m) il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo n. 59 del 2005, emanato in attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.2. Le province, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente), sono individuate quali "Autorità competenti" per la gestione di situazioni a rischio che comportano il superamento dei valori limite e delle soglie di allarme riportate nel decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 (Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio).
3. Sono di competenza dei comuni:
a) le funzioni consultive in merito al rilascio delle autorizzazioni provinciali inerenti le emissioni in atmosfera;
b) gli interventi operativi, nei casi di emergenza, per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani di intervento provinciali di cui alla lettera d) del comma 1;
c) le funzioni previste dal decreto ministeriale 21 aprile 1999, n. 163 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), come modificato dal decreto ministeriale n. 60 del 2002;
d) l'informazione alla popolazione sullo stato della qualità dell'aria;
e) la formulazione di proposte alla provincia in merito all'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di tutela della qualità dell'aria.Sezione V
Inquinamento elettromagneticoArt. 49
Inquinamento elettromagnetico. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti non espressamente indicati nell'articolo 4 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), né spettanti alle autorità indipendenti, né compresi tra quelli di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e non attribuiti agli enti locali dalla presente legge.
2. La Regione nell'esercizio delle funzioni di propria competenza si attiene ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
3. In particolare, spettano alla Regione le funzioni e i compiti relativi:
a) all'emanazione del piano regionale di localizzazione dell'emittenza radio-televisiva;
b) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore ai 150 kilovolt nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi nel rispetto dei parametri fissati dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della Legge n. 36 del 2001.4. Spettano altresì alla Regione, che le esercita nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, le seguenti funzioni e compiti indicati dall'articolo 8 della Legge n. 36 del 2001:
a) la definizione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della Legge n. 36 del 2001, dei criteri per la redazione di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
b) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al punto 1) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 36 del 2001;
c) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.Art. 50
Inquinamento elettromagnetico.
Conferimenti agli enti locali1. Le province approvano, acquisito il parere dei comuni interessati, i piani di risanamento degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di tensione non superiore a 150 kilovolt.
2. Sono di competenza delle province le seguenti funzioni e compiti:
a) rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
b) realizzazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione, dei catasti delle sorgenti fisse relative ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
c) rilascio delle autorizzazioni inerenti la costruzione e l'esercizio di elettrodotti con tensione non superiore a 150 kilovolt e relative varianti, nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 49;
d) censimento degli impianti di cui alla lettera b) del comma 3 dell' articolo 49;
e) controllo e vigilanza delle suddette reti circa l'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico;
f) adozione dei provvedimenti per l'esecuzione delle azioni di risanamento degli impianti.3. Qualora gli impianti interessino i territori di due o più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre province.
4. Sono attribuiti ai comuni:
a) il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e la modifica degli impianti per l'emittenza radio-televisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile;
b) l'individuazione, la perimetrazione, la costituzione e le eventuali modifiche delle aree sensibili;
c) l'identificazione dei siti di installazione per gli impianti per l'emittenza radio-televisiva e per gli impianti fissi per la telefonia mobile;
d) l'individuazione, negli strumenti urbanistici di propria competenza, dei corridoi per la localizzazione delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15 kilovolt;
e) l'approvazione dei piani di risanamento degli impianti per l'emittenza radio-televisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile con le modalità indicate dalla legislazione regionale.5. I comuni, ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della Legge n. 36 del 2001, possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
6. I comuni esprimono parere sui piani di risanamento delle linee e degli impianti elettrici di tensione sino a 150 kilovolt, presentati alla provincia.
Sezione VI
Inquinamento acustico
Art. 51
Inquinamento acustico. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi non riservati allo Stato dall'articolo 3 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) o dall'articolo 83 del decreto legislativo n. 112 del 1998, né attribuiti agli enti locali dalla legislazione vigente o dalla presente legge. In particolare, la Regione:
a) predispone un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 447 del 1995, per la redazione dei quali le regioni possono formulare proposte non vincolanti;
b) individua i criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del territorio comunale in zone acustiche;
c) individua i criteri ed i parametri in base ai quali i comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, possono stabilire livelli di inquinamento acustico in deroga alla legislazione statale ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della Legge n. 447 del 1995.Art. 52
Inquinamento acustico. Conferimenti agli enti locali1. Sono di competenza delle province:
a) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico;
b) la formulazione di osservazioni nonché l'espressione di apposito parere sui progetti di classificazione acustica dei territori comunali;
c) la vigilanza sull'attuazione, da parte dei comuni, della classificazione del territorio comunale in zone acustiche;
d) la valutazione dei piani di risanamento acustico comunali con la formulazione di proposte operative alla Regione al fine della predisposizione e definizione da parte di quest'ultima del piano regionale triennale di intervento;
e) il controllo e la verifica sull'attuazione dei piani di risanamento acustico dei comuni ricadenti nell'ambito provinciale, sulla base dei criteri e degli indirizzi contenuti nel piano regionale di intervento;
f) il coordinamento delle iniziative assunte da due o più comuni volte al contenimento delle emissioni sonore, nei casi di inquinamento acustico riguardante porzioni di territorio appartenenti a più comuni;
g) l'emanazione di specifiche ordinanze, a carattere temporaneo, per il contenimento e/o l'abbattimento delle emissioni sonore, estese a tutto il territorio provinciale o parte di esso comprendente più comuni, in caso di urgenti ed eccezionali necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
h) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni ovvero di conflitto fra gli stessi.2. Spettano ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi indicati dall'articolo 6 della Legge n. 447 del 1995. In particolare è di competenza dei comuni:
a) l'adozione, nel rispetto del piano triennale regionale, dei piani di risanamento acustico;
b) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie;
c) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
d) la concessione delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.3. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della Legge n. 447 del 1995 i comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, possono individuare, nel rispetto dei criteri e delle disposizioni regionali, livelli di inquinamento acustico inferiori a quelli stabiliti dalla legge statale.
Sezione VII
Gestione dei rifiuti
Art. 53
Gestione rifiuti. Funzioni della Regione1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85 del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi in materia di gestione dei rifiuti. In particolare, spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) redazione, sentiti i comuni e le province, dei piani regionali di gestione e di smaltimento dei rifiuti;
b) programmazione della spesa sulla base della pianificazione regionale;
c) predisposizione di norme regolamentari nell'ambito previsto dalle normative statali;
d) individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti;
e) predisposizione dell'anagrafe dei siti inquinati da bonificare e approvazione dei progetti di bonifica dei siti se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni, ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);
f) erogazione dei finanziamenti per la realizzazione delle opere di bonifica e degli impianti di smaltimento e recupero.2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano altresì alla Regione:
a) la definizione annuale dell'entità del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti e la riscossione del relativo tributo;
b) la costituzione del fondo per gli interventi ambientali.3. Sono attribuite alla Regione tutte le ulteriori competenze non riservate espressamente alle province o ai comuni dalla vigente normativa statale e regionale.
Art. 54
Gestione rifiuti. Conferimenti agli enti locali1. Sono attribuite alle province le funzioni e i compiti amministrativi indicati nei commi 8 e 13 dell'articolo 17 e nell'articolo 20 del decreto legislativo n. 22 del 1997.
2. La provincia concorre alla predisposizione dei piani regionali di gestione e smaltimento dei rifiuti.
3. Quando gli ambiti territoriali ottimali coincidono, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997, con il territorio provinciale, la provincia assicura la gestione unitaria dei rifiuti urbani e, sentiti i comuni interessati, predispone i relativi piani di gestione.
4. Spettano inoltre alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi e non;
b) autorizzazione all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non;
c) individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, sulla base dei criteri definiti dalla Regione;
d) autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione;
e) redazione degli elenchi dei siti inquinati che si estendono sul territorio di più comuni;
f) individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti, nell'ambito di propria competenza.5. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono altresì attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) rilascio delle autorizzazioni per il trasporto, il recupero e lo smaltimento degli oli esausti;
b) rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei fanghi in agricoltura;
c) attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.6. Sono attribuite ai comuni le funzioni e i compiti amministrativi indicati nel comma 4 dell'articolo 17 e nell'articolo 21 del decreto legislativo n. 22 del 1997.
7. Spetta, altresì, ai comuni l'individuazione di azioni di promozione e di incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti, nell'ambito di propria competenza.
Capo III
Risorse idriche e difesa del suolo
Art. 55
Risorse idriche e difesa suolo. Funzioni della Regione1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo nelle materie di cui al presente capo;
b) predisposizione del piano regionale di tutela e di risanamento della qualità dell'acqua;
c) predisposizione del bilancio idrico e delle misure per la pianificazione e l'utilizzo delle risorse idriche;
d) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di opere idrauliche classificate o classificabili di seconda categoria;
e) predisposizione, approvazione ed aggiornamenti del piano di bacino o dei piani stralcio di bacino, nelle more dell'approvazione della legge di riordino della materia;
f) rilascio di concessioni di derivazione di acque superficiali e di acque sotterranee, queste ultime per portate superiori o uguali a 10 litri al secondo;
g) determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e introito dei relativi proventi;
h) prevenzione, repressione e sorveglianza in materia di polizia forestale;
i) istruttorie tecnico-amministrative dei procedimenti vincolistici e tutela tecnico-economica sui beni silvo-pastorali degli enti pubblici, secondo le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e relativo regolamento.Art. 56
Risorse idriche e difesa suolo.
Conferimenti agli enti locali1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) rilascio di licenze di attingimento per le acque superficiali;
b) rilascio di autorizzazioni alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee per portate inferiori a 10 litri al secondo e per usi domestici;
c) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione, in conformità al piano di bacino, o ai piani stralcio, e/o agli altri atti della pianificazione e programmazione regionale di:1) opere idrauliche di terza e quarta categoria, ad esclusione di quelle di competenza dei Consorzi di bonifica, anche in difetto di classificazione;
2) interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico ivi compresa la pulizia e la manutenzione dei corsi d'acqua naturali o inalveati ricadenti nel territorio provinciale ad esclusione di quelli di cui al comma 3.2. Sono, inoltre, attribuite alle province le funzioni precedentemente esercitate dalle CCIAA concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267 del 1923, ai sensi del comma 17 dell'articolo 14 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2002).
3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono attribuite ai comuni le funzioni e i compiti di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione in materia di:
a) interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, ivi compresa la pulizia dei corsi d'acqua naturali o inalveati comunque classificati o classificabili, ricadenti interamente nel territorio comunale ovvero in area urbana;
b) opere idrauliche classificate o classificabili di quinta categoria o di interesse esclusivamente comunale.Capo IV
Opere pubbliche
Art. 57
Opere pubbliche. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti di rilevanza regionale collegati alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 23 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spetta altresì alla Regione la programmazione, mediante gli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3, delle opere pubbliche di interesse locale finanziate con fondi regionali.
Art. 58
Opere pubbliche. Conferimenti agli enti locali1. Sono conferite agli enti locali, secondo le rispettive competenze, le funzioni e i compiti riferiti ad interventi di rilevanza locale, collegati alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 23 della Legge n. 449 del 1997.
Capo V
ViabilitàArt. 59
Viabilità. Funzioni della Regione1. Sono attribuite alla Regione le funzioni e i compiti relativi alla pianificazione, alla programmazione e al coordinamento delle opere di viabilità ex ANAS non rientranti nella rete stradale nazionale.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) pianificazione, programmazione e coordinamento della rete stradale regionale, ossia della viabilità non compresa nella rete stradale nazionale;
b) classificazione e declassificazione delle strade di interesse provinciale e pareri relativi alla classificazione ed alla declassificazione delle strade statali;
c) definizione dei criteri, delle direttive e delle prescrizioni per progettazione, manutenzione, gestione e sicurezza della rete viaria regionale.Art. 60
Viabilità. Conferimenti agli enti locali1. Sono attribuite alle province le funzioni e i compiti relativi alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle opere di viabilità ex ANAS non rientranti nella rete stradale nazionale. E' altresì trasferita al demanio della provincia competente per territorio la suindicata viabilità ex ANAS.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono altresì attribuite alle province le funzioni e i compiti in materia di:
a) progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della rete stradale regionale con esclusione della viabilità di interesse comunale; la Regione promuove accordi di programma nel caso di strade interprovinciali o di rilevante importanza, ai fini di assicurare omogeneità alle caratteristiche funzionali delle strade;
b) rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada sulla base della rispettiva competenza territoriale.3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuite ai comuni le funzioni e i compiti in materia di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale di rilievo comunale.
Capo VI
TrasportiArt. 61
Competenze in materia di trasporto pubblico locale1. In attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma del comma 4 dell'articolo 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59), le funzioni in materia di trasporto pubblico locale sono ripartite fra regione ed enti locali ai sensi della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale).
Art. 62
Trasporti. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) rifornimento idrico delle isole;
b) estimo navale;
c) disciplina della navigazione interna;
d) rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
e) programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione del rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;
f) programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione delle opere concernenti porti o specifiche aree portuali così come definiti dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) relativamente alle competenze esercitate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979;
g) pianificazione, programmazione degli aeroporti di interesse regionale.2. Spettano inoltre alla Regione le funzioni in materia di deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.
Art. 63
Trasporti. Conferimenti agli enti locali1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale in materia di trasporti e le funzioni ed i compiti di gestione dei servizi di trasporto con qualsiasi mezzo effettuati, quando istituiscono stabili collegamenti tra due o più comuni di una stessa provincia non in continuità urbana, di uno o più comuni con il relativo capoluogo di provincia e quando collegano il territorio di una provincia con aree periferiche di un'altra provincia limitrofa. Sono altresì attribuite alle province le funzioni ed i compiti relativi all'attività di progettazione, realizzazione e gestione degli aeroporti di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 62.
2. Spettano alle province, ai sensi del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998 le funzioni relative a:
a) autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
b) riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
c) esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
d) rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
e) controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
f) rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
g) esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi, di autotrasportatore di persone su strada e dell'idoneità allo svolgimento di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
h) tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 i comuni provvedono alla manutenzione e alla tenuta in esercizio degli impianti di segnalamento notturno dei porti, ove non affidati in concessione, inseriti nel territorio comunale, con esclusione di quelli sottoposti al controllo delle Autorità portuali di diretta competenza della Regione.
Capo VII
Protezione civileArt. 64
Protezione civile. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) indirizzo e coordinamento relativi alla predisposizione e all'aggiornamento dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
b) indirizzo e coordinamento relativi alla predisposizione dei piani provinciali e comunali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile);
c) programmazione indirizzo e coordinamento degli interventi di organizzazione e di utilizzo del volontariato;
d) predisposizione e attuazione del piano per lo spegnimento degli incendi boschivi;
e) programmazione, coordinamento e attuazione degli interventi urgenti, di rilevanza regionale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi calamitosi che, per natura ed estensione, richiedano l'intervento di una pluralità di enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
f) programmazione, coordinamento e attuazione degli interventi, di rilevanza regionale, tesi a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano altresì alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) programmazione e coordinamento in materia di formazione e qualificazione professionale;
b) erogazione di attività formative ad elevata complessità tecnico operativa individuate ai sensi della lettera d) comma 1 dell'articolo 69.Art. 65
Protezione civile. Conferimenti agli enti locali1. Spettano alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone sovracomunali o l'intero territorio provinciale in materia di prevenzione delle calamità.
2. Sono conferite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) esecuzione degli interventi, di rilevanza provinciale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
b) esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza provinciale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n. 225 del 1992;
c) le attività organizzative e di utilizzo del volontariato e relative attività formative secondo le indicazioni della programmazione regionale.3. Spettano alle province, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, le seguenti funzioni e compiti:
a) attuazione in ambito provinciale dell'attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
b) predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
c) vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n. 225 del 1992.4. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, è altresì attribuita alle province l'erogazione di una quota delle attività formative secondo le indicazioni della programmazione regionale.
5. Sono conferite ai comuni le seguenti funzioni e compiti:
a) esecuzione degli interventi, di rilevanza comunale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
b) esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza comunale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge n. 225 del 1992.6. Spettano ai comuni, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, le seguenti funzioni e compiti:
a) attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
b) adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari per assicurare i primi soccorsi, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
c) predisposizione e attuazione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme di gestione associata individuate ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005;
d) attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
e) vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
f) utilizzo del volontariato di protezione civile, a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.Titolo IV
Servizi alla persona
e alla comunitàCapo I
Tutela della saluteArt. 66
Tutela della salute1. Spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ad essa conferiti ai sensi del titolo IV capo I del decreto legislativo n. 112 del 1998.
2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1 avvalendosi dei competenti servizi delle aziende sanitarie locali.
3. All'individuazione delle funzioni e dei compiti che rimangono in capo alla Regione e di quelli da conferire agli enti locali si provvede con legge regionale di riordino dell'intera materia.
Capo II
Istruzione scolasticaArt. 67
Istruzione. Funzioni della Regione1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) programmazione dell'offerta formativa;
b) programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
c) suddivisione del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, anche sulla base delle proposte degli enti locali interessati;
d) determinazione del calendario scolastico;
e) iniziative e attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
f) interventi di orientamento scolastico e universitario individuati dalla programmazione regionale, che, per peculiarità, rilevanza e destinatari, possono essere adeguatamente svolti solo a livello regionale;
g) monitoraggio dell'attività svolta dagli enti locali nel campo dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale.Art. 68
Istruzione. Conferimenti agli enti locali1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano alle province, in relazione agli istituti del secondo ciclo di istruzione, le seguenti funzioni e compiti, sulla base degli atti di programmazione regionale adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3:
a) istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, sentite le istituzioni scolastiche;
b) servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio;
c) piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
d) costituzione, controllo e vigilanza degli organi collegiali scolastici a livello territoriale ed eventuale scioglimento degli stessi;
e) interventi a favore degli Istituti professionali ai sensi delle lettere g), h) ed l) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31;2. Spettano, inoltre, alle province le seguenti funzioni:
a) sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
b) iniziative e attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;3. Spettano, inoltre, alle province sulla base degli atti di programmazione regionale adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 e d'intesa con i comuni, singoli o associati:
a) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche, d'intesa con i comuni singoli o associati;
b) l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 1984 a favore delle scuole materne non statali;
c) l'erogazione di contributi a favore delle Università della terza età in Sardegna di cui alla legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.4. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano ai comuni, in relazione agli istituti del primo ciclo dell'istruzione sulla base degli atti di programmazione regionale adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3:
a) l'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, sentite le istituzioni scolastiche;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche, d'intesa con queste ultime;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap diversamente abili o in situazioni di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
e) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale;
6. Spettano inoltre ai comuni:
a) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
b) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.7. I comuni, singoli o associati, e le province, ciascuno in relazione al ciclo dell'istruzione di competenza, esercitano, d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della programmazione regionale, le seguenti funzioni:
a) programmazione dell'offerta dell'educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale con relativo monitoraggio;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica e di educazione alla salute.8. Spetta ai comuni sedi di convitto nazionale il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori e semiconvittori.
Capo IV
Formazione professionaleArt. 69
Formazione professionale. Funzioni della Regione1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spettano alla Regione:
a) attività di programmazione e indirizzo, delle politiche di orientamento e della formazione professionale;
b) elaborazione degli indirizzi, dei criteri e delle modalità che regolano lo svolgimento delle attività formative, compreso l'aggiornamento dei formatori;
c) individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse agli enti locali;
d) interventi formativi e di orientamento individuati dalla programmazione regionale che, per peculiarità, rilevanza o destinatari, possono essere adeguatamente svolti solo a livello regionale;
e) accreditamento delle agenzie formative e di orientamento;
f) in accordo con le province, azioni per assicurare un efficace monitoraggio delle attività formative e della finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge.Art. 70
Formazione professionale. Conferimenti agli enti locali1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuite alle province:
a) tutte le funzioni e i compiti amministrativi e gestionali relativi alla formazione professionale escluse quelle attribuite alla Regione;
b) la partecipazione, con il concorso dei comuni, all'elaborazione della programmazione regionale in materia di formazione professionale;
c) l'individuazione, tramite i servizi per il lavoro dei fabbisogni formativi nel territorio provinciale.Capo V
Beni culturaliArt. 71
Beni culturali. Funzioni della Regione1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, spettano alla Regione le funzioni di programmazione pluriennale ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, la predisposizione dei criteri attuativi, la verifica degli interventi e la ripartizione dei fondi in materia di:
a) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale;
b) musei di ente locale e di interesse locale;
c) biblioteche e archivi storici di ente locale e di interesse locale.2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1 la Regione organizza, promuove e coordina lo sviluppo del sistema regionale dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura.
Art. 72
Beni culturali. Conferimenti agli enti locali1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono, attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti:
a) programmazione e erogazione dei contributi per la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio monumentale;
b) programmazione e erogazione dei contributi per i musei locali e di interesse locale;
c) promozione della cooperazione tra enti locali ai fini della gestione associata dei beni culturali e degli istituti e dei luoghi della cultura nonché dei relativi servizi;
d) d'intesa con i comuni singoli o associati, programmazione, pianificazione, monitoraggio e controllo dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura nel territorio provinciale;
e) fruizione e valorizzazione dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura che si trovano nella loro disponibilità o ad esse trasferiti.2. Spettano ai comuni la valorizzazione e tutte le funzioni per la fruizione dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura quali musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali ricadenti nel proprio territorio dei quali abbiano la disponibilità.
3. Le province e i comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale e all'organizzazione e allo sviluppo del sistema regionale dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura.
Capo VI
Spettacolo e attività culturaliArt. 73
Spettacolo e attività culturali. Funzioni della Regione1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spettano alla Regione il monitoraggio sul funzionamento del sistema dello spettacolo in Sardegna e, ai sensi degli articoli 56 e 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, l'attuazione degli interventi in favore di operatori professionali di spettacolo.
Art. 74
Spettacolo e attività culturali. Conferimenti agli enti locali1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, sono attribuite alle province, che li esercitano sulla base degli indirizzi regionali e d'intesa con i comuni singoli o associati, le seguenti funzioni e compiti:
a) interventi per manifestazioni culturali e di spettacolo organizzate da operatori privati non professionali, ai sensi della legge regionale 21 giugno 1950, n. 17;
b) interventi per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla legge regionale18 novembre 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) promozione e gestione delle attività culturali, di ricerca e studio, anche in forma associata ai sensi del comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale n. 1 del 1990;
d) organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative all'istruzione scolastica ed alla formazione professionale;
e) interventi in favore dell'istituzione e del funzionamento delle scuole civiche di musica di cui alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28.2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono attribuite ai comuni le funzioni e i compiti in materia di programmazione degli interventi e gestione delle risorse finanziarie per manifestazioni culturali e di spettacolo organizzate direttamente dai comuni singoli o associati.
Capo VII
SportArt. 75
Sport. Funzioni della Regione1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 spettano alla Regione le seguenti funzioni e compiti:
a) programmazione degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna ai sensi della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17;
b) monitoraggio e dello stato delle attività sportive in Sardegna ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 17 del 1999;
c) gestione dell'albo regionale delle società sportive ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 1999;
d) sostegno alle attività istituzionali delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva ai sensi degli articoli 23 e 30 della legge regionale n. 17 del 1999;
e) programmazione e gestione delle risorse finanziarie per la realizzazione d'impianti sportivi d'interesse regionale ai sensi degli articoli 11, 12, 16 e 17 della legge regionale n. 17 del 1999;
f) sostegno finanziario per l'organizzazione di manifestazioni sportive di particolare rilievo in ambito regionale, nazionale e internazionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 1999;
g) sostegno degli atleti sportivi sardi di elevate doti tecnico-agonistiche ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale n. 17 del 1999;
h) contributi per la partecipazione a campionati nazionali e sponsorizzazioni previsti dagli articoli 27, 31 e 32 della legge regionale n. 17 del 1999.Art. 76
Sport. Conferimenti agli enti locali1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, è attribuita alle province l'attuazione, sulla base della programmazione regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, e di intesa con i comuni singoli o associati, di tutti gli interventi in materia di sport previsti dalla legge regionale n. 17 del 1999, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 75.
2. Le province predispongono ed inviano alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato dello sviluppo dello sport nel loro territorio, che espliciti gli interventi realizzati e valuti i risultati raggiunti.
Capo VIII
Cultura e lingua sardaArt. 77
Cultura e lingua sarda. Conferimenti agli enti locali1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 sono attribuite alle province le seguenti funzioni e compiti, sulla base degli atti di programmazione regionale adottati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3:
a) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative alle attività delle consulte locali per la cultura e la lingua dei sardi;
b) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative all'erogazione di contributi agli enti locali per il ripristino dei toponimi in lingua sarda e delle varietà linguistiche tutelate ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26;
c) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative agli interventi previsti dagli articoli 13, 17 e 20 della legge regionale n 26 del 1997.Titolo V
Disposizioni finaliArt. 78
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 94.790.000 per l'anno 2006, in euro 82.635.000 per l'anno 2007 e in euro 82.735.000 per l'anno 2008 e successivi, si fa fronte con le risorse gia destinate agli interventi in capo alla Regione e trasferiti a' termini della presente legge agli enti locali.
2. Alle spese a copertura degli oneri relativi al personale trasferito si fa fronte con le risorse iscritte in conto delle UPB S02.066, S02.086 e S02.087; alle conseguenti variazioni di bilancio si provvede con decreto dell'Assessore competente in materia di bilancio, previa individuazione delle risorse da trasferire da parte dell'Assessorato competente in materia di personale.
3. Nel bilancio della Regione per l'anno 2006 e per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:
in aumento
04 - ENTI LOCALI
UPB S04.019
Trasferimenti agli enti locali - Parte corrente2006 euro 60.717.000
2007 euro 61.865.000
2008 euro 62.065.000UPB S04.020
Trasferimenti agli enti locali - Investimenti2006 euro 34.073.000
2007 euro 20.770.000
2008 euro 20.670.000in diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
UPB S03.006
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente2006 euro ---
2007 euro 13.000.000
2008 euro 15.330.000mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 12 della tabella A allegata alla legge finanziaria
04 - ENTI LOCALI
UPB S04.112
Contributi ai comuni per strumenti urbanistici2006 euro 2.000.000
2007 euro ---
2008 euro ---05 - AMBIENTE
UPB S05.019
Rilevamento, risanamento e controllo dell'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico2006 euro 2.324.000
2007 euro 2.324.000
2008 euro 2.324.000UPB S05.020
Finanziamenti di parte corrente per la gestione dei rifiuti2006 euro 806.000
2007 euro 806.000
2008 euro 806.000UPB. S05.021
Investimenti nell'ambito della gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati2006 euro 250.000
2007 euro 250.000
2008 euro 250.000UPB S05.027
Spese per la tutela delle acque - Parte corrente2006 euro 100.000
2007 euro 100.000
2008 euro 100.000UPB S05.074
Spese correnti in materia di VIA e sistema informativo ambientale2006 euro 86.000
2007 euro 86.000
2008 euro 86.00007 - TURISMO
UPB S07.018
Enti turistici - Spese di funzionamento2006 euro 8.000.000
2007 euro 1.200.000
2008 euro 1.000.000UPB S07.020
Promozione e propaganda turistica2006 euro 2.000.000
2007 euro 2.000.000
2008 euro 2.000.000UPB S07.021
Partite che si compensano nell'entrata2006 euro 3.000
2007 euro 3.000
2008 euro 3.000UPB S07.036
Spese di funzionamento delle Commissioni dell'artigianato e dell'ISOLA2006 euro 1.000.000
2007 euro 1.000.000
2008 euro 1.000.000UPB S07.045
Promozione, riqualificazione e associazionismo2006 euro 80.000
2007 euro 80.000
2008 euro 80.00008 - LAVORI PUBBLICI
UPB S08.033
Finanziamenti agli enti locali per la realizzazione di opere di loro interesse2006 euro 12.600.000
2007 euro 6.000.000
2008 euro 6.000.000UPB S08.053
Altre infrastrutture di trasporto2006 euro 13.603.000
2007 euro 7.000.000
2008 euro 7.000.000UPB S08.079
Edilizia abitativa. Parte corrente2006 euro 125.000
2007 euro 0
2008 euro 011 - PUBBLICA ISTRUZIONE
UPB S11.015
Interventi per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura sarda2006 euro 2.950.000
2007 euro 2.000.000
2008 euro 1.000.000UPB S11.027
Investimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali2006 euro 7.370.000
2007 euro 7.270.000
2008 euro 7.170.000UPB S11.034
Beni librari2006 euro 8.150.000
2007 euro 8.150.000
2008 euro 8.150.000UPB S11.048
Manifestazioni ed iniziative di promozione nel settore dello sport2006 euro 7.316.000
2007 euro 6.766.000
2008 euro 6.716.000UPB S11.049
Interventi in conto capitale per impianti sportivi2006 euro 500.000
2007 euro 500.000
2008 euro 500.000UPB S11.050
Formazione e tutela sanitaria nel settore dello sport2006 euro 405.000
2007 euro 300.000
2008 euro 170.000UPB S11.052
Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo2006 euro 3.400.000
2007 euro 2.800.000
2008 euro 2.100.000UPB S11.060
Interventi a favore della scuola dell'infanzia - Spese correnti2006 euro 21.000.000
2007 euro 20.800.000
2008 euro 20.800.000UPB S11.062
Istruzione dell'obbligo e superiore2006 euro 222.000
2007 euro 0
2008 euro 0UPB S11.072
Formazione integrata2006 euro 400.000
2007 euro 200.000
2008 euro 150.0004. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede all'emissione del decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 38 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11(Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione), e successive modificazioni ed integrazioni, successivamente agli adempimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 10. Gli Assessorati competenti continuano sino a tale data ad assumere gli impegni ed effettuare i pagamenti sulle poste stanziate dalla legge di bilancio per l'anno 2006 e a gestire, sino ad esaurimento, le somme sussistenti in conto residui e quelle impegnate in conto competenza alla stessa data.
5. Gli oneri derivanti dall'attuazione dalla presente legge gravano sulle UPB di cui al comma 3 del bilancio della Regione per l'anno 2006 ed a quelle corrispondenti dai bilanci per gli anni successivi.