CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 8

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RISOLUZIONE della Terza Commissione (Programmazione economica e sociale - Bilancio - Contabilità - Credito Finanza e tributi - Demanio e patrimonio - Partecipazioni finanziarie) sulle entrate della Regione

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La Terza Commissione permanente,

PREMESSO che la ragione della forte carenza delle entrate, sofferta dalla Regione, parti¬colarmente negli ultimi 10-15 anni, è da attribuire:
- Alla mancata attuazione dello Statuto relativamente:

a) alla non puntuale applicazione della legge 13 aprile 1983, n. 122, attuativa dell'articolo 8;
b) al mancato rifinanziamento dell'articolo 13;

- Al mancato rispetto dei vincoli di copertura statale alla spesa sanitaria;

- Alla mancata attuazione dell'intesa istituzionale di Programma dell'aprile 1999, con particolare riferimento all' A.P.Q. previsto dall'articolo 7, concernente la riforma del Ti¬tolo III dello Statuto.

PRESO atto delle dichiarazioni rese in Commissione dal Presidente della Regione e dall'Assessore della Programmazione e bilancio in merito ai problemi legati alla non pun¬tuale attuazione della Legge n. 122 del 1983 e alla copertura della partecipazione alla spesa sanitaria che determinano mancati introiti per un importo annuo di circa 600.000.000 di euro, corrispondente all'attuale disavanzo annuo di gestione del bilancio della Regione.

CONSIDERATO che la soluzione dei sopraindicati problemi è attualmente oggetto di una verifica, in sede tecnica, tra il Ministero dell'economia e la Regione;

CHE la Commissione ha illustrato il problema ai Parlamentari della Regione e, successi¬vamente, nelle rispettive sedi istituzionali, agli Uffici di Presidenza delle Commissioni bi¬lancio della Camera dei Deputati e del Senato;

CHE la soluzione del problema delle entrate inciderà positivamente sulla difficile situa¬zione economico-finanziaria della Sardegna;

CHE per raggiungere lo scopo è necessaria una forte sensibilizzazione e il sostegno di tut¬ti gli organi istituzionali;

Impegna il Consiglio regionale

A proseguire d'intesa con la Giunta regionale l'azione intrapresa per la corretta attuazio¬ne della legge 13 aprile 1983, n. 122 e della copertura della partecipazione alla spesa sanitaria;

A prendere tutte le iniziative necessarie per l'applicazione dell'articolo 13 dello Statuto e dell'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Giunta regionale del 21 aprile 1999;

secondo le tematiche esplicate nell'allegato 1.

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ALLEGATO 1

Le principali tematiche in relazione alle quali è necessario che la Giunta Regionale si attivi con opportuni interventi possono così sintetizzarsi:

1. L'attuazione della L. 122/83;
2. La copertura della spesa sanitaria;
3. L'applicazione dell'arto 13 dello Statuto;
4. L'attuazione dell'intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna del 21 aprile 1999.

1. L'attuazione della L. 122/83

Nell'applicazione della L. 122/83 si sono riscontrate sia difficoltà nell'interpretazione del dettato normativo (vedi lettere a, b e c), sia anomalie operative dell'amministrazione centrale (vedi lettera d). Tali problematiche hanno generato in entrambi i casi riduzioni del gettito spettante alla Regione Sardegna.

Le criticità emerse verranno affrontate nei seguenti paragrafi:

a. Spettanze IRPEF;
b. Compartecipazioni;
c. Determinazione della quota IVA;
d. Rimborsi IRPEF.

Di seguito si analizzeranno separatamente i punti sopra specificati.

a. Spettanze IRPEF

Le ritenute IRPEF versate da aziende ubicate fuori dal territorio regionale ai concessionari della riscossione operanti al di fuori della Sardegna nel quinquennio 1999 - 2003 sono calate del 16%.
Al riguardo occorre procedere ad un monitoraggio delle imprese aventi sede legale al di fuori del territorio regionale, ma operanti in Sardegna, al fine di poter effettuare i necessari riscontri ed attivare un'interlocuzione con lo Stato suffragata da dati certi e attendibili.

b. Compartecipazioni

La Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, ha titolo a compartecipare ai sette decimi delle entrate riscosse nel territorio regionale generate dalle imposte sui redditi: sia quelle gravanti sulle persone fisiche, sia quelle gravanti sulle persone giuridiche.

Tutti i redditi, in relazione alle specifiche attività da cui derivano, sono riconducibili a una delle sottoindicate categorie nelle quali, ai sensi dell'art. 6 del TUIR, sono classificati:

a. redditi fondiari;
b. redditi da capitale;
c. redditi di lavoro dipendente;
d. redditi di lavoro autonomo;
e. redditi di impresa;
f. redditi diversi

Con legge finanziaria dello Stato del 2001 (L. 448/2001) alle Regioni a statuto speciale a cui non spettasse già la compartecipazione alle imposte sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione è stata attribuita una quota delle medesime imposte sostitutive nella misura prevista dagli statuti per le imposte sostituite.

Nonostante le disposizioni di cui all'articolo 25, c. 6 della L. 448/2001, non tutte le imposte sui redditi riscosse nell'Isola vengono compartecipate dalla Regione Sardegna.


Infatti, risulta che parte delle compartecipazioni (ad esempio quelle relative alle ritenute sugli interessi e altri redditi da capitale) sfugge dalla base di calcolo delle somme da erogare alla Regione Sardegna ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sardo.

È necessario che il Governo regionale si attivi perché l'amministrazione statale inserisca tra i tributi soggetti a compartecipazione tutti i tributi sui redditi effettivamente e sostanzialmente sostitutivi dell'IRPEF e dell'IRPEG.

c. Determinazione della quota IVA

Occorre ricontrattare con lo Stato anche la misura della quota dell'IVA riscossa in Sardegna, indicata dall'articolo 8, lett. g) dello Statuto come variabile e da rapportare al costo delle funzioni "normali" della Regione.

Sin dal 1995, con un provvedimento del Consiglio dei Ministri, adottato in base ad un ordine del giorno del Senato, tale misura viene determinata dallo Stato, in modo unilaterale, (e non d'intesa così come previsto dalla norma statutaria) secondo un incremento annuale corrispondente al tasso d'inflazione programmato. Tale sistema di calcolo ha addirittura ridotto, in termini reali, l'importo della quota regionale dell'IVA dai 224.000.000 di euro del 1991 ai 200.000.000 di euro corrisposti nel 2003.

La contrattazione in atto sull'entità di tale quota dovrebbe prevedere una percentuale regionale comunque non inferiore al 40%, già in anni precedenti riconosciuta come spettante: non è infatti pensabile - e non corrisponde evidentemente al dato normativo ¬che le funzioni "normali" della Regione si siano nel frattempo ridotte.

d. Rimborsi IRPEF

Con riferimento infine alle problematiche legate ai rimborsi IRPEF, si rileva che annualmente lo Stato provvede ad addebitare alla Regione i sette decimi dei rimborsi (maggiorati dei relativi interessi) effettuati dall'erario per l'IRPEF versata in eccesso dai contribuenti in Sardegna. Tuttavia, l'effettiva compartecipazione regionale all'IRPEF è pari a circa quattro decimi del gettito generato nell'Isola e non ai sette decimi previsti dallo Statuto e devoluti alle casse regionali con due / tre anni di ritardo.

Occorre, pertanto, rivendicare la restituzione dei tre decimi dei rimborsi posti indebitamente a carico dell'Amministrazione regionale.

2. La copertura della spesa sanitaria

In merito alla copertura della spesa sanitaria, si premette che il fabbisogno sanitario delle singole regioni viene quantificato annualmente in sede di conferenza Stato - Regioni.

Con particolare riferimento alla Regione Sardegna, le entrate che questa deve destinare alla copertura della spesa sanitaria derivano dalle seguenti fonti:

a. gettiti dell'IRAP;
b. gettiti dell'addizionale IRPEF;
c. entrate proprie delle ASL;
d. contribuzione regionale stabilita, ai sensi delle Leggi n. 549 del 1995 e n. 662 del
1996, pari al 29%;
e. trasferimenti del Fondo Sanitario Nazionale.

Lo Stato trasferisce, mediante anticipazioni mensili, le risorse spettanti alle Regioni. La quota residua viene corrisposta soltanto se la Regione ha provveduto a coprire, con proprie risorse, l'eventuale disavanzo verificatosi nell'anno precedente.

Nel 1996 l'aliquota di compartecipazione alla spesa sanitaria è stata elevata dal 21 al 25 per cento. La medesima aliquota è stata elevata dal 25 al 29 per cento per effetto delle leggi citate. Ciò ha determinato per la Regione Sardegna un maggiore onere annuo stimato pari a oltre 175.000.000 di euro. Le leggi sopra citate hanno, inoltre, previsto che - nel caso in cui le entrate tributarie regionali fossero risultate superiori del 2% a quelle dell'anno precedente- la maggiore spesa sanitaria sarebbe dovuta essere posta a carico della Regione Sardegna. Tale disposizione, però, è stata applicata solo sino al 1998 in quanto la norma è stata interpretata come avente carattere una tantum.

È quindi necessario attivare una trattativa con gli Uffici dell'Amministrazione Statale affinchè venga in qualche modo compensato il maggiore onere annuo che la Sardegna è tenuta ad sostenere a partire dal 1996.

3. L'applicazione dell'arto 13 dello Statuto

Ai sensi dell'arto 13 dello Statuto, lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola. Come è noto, l'ultimo programma di intervento è quello finanziato con la L. n. 402 del 1994, si ritiene pertanto doveroso e indispensabile sollecitare l'attivazione di tutti gli adempimenti necessari affinchè lo Stato proceda al rifinanziamento del piano di rinascita ai sensi del citato articolo 13.

4. L'attuazione dell'intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna del 21 aprile 1999

Occorre dare seguito all'intesa Istituzionale di Programma del 21 aprile 1999 ed in particolare all'arto 7, lettere c.1) che prevede la revisione delle quote di devoluzione alla Regione del gettito tributario previsto dalle lettere a), b), c), d), f) dell'articolo 8 dello Statuto e la determinazione in quota fissa della devoluzione dell'IVA di cui alla lettera g) del medesimo articolo 8.

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La risoluzione è stata approvata dalla Terza Commissione nella seduta del 13 luglio 2005