CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

 

RISOLUZIONE N. 6/1

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RISOLUZIONE della Terza Commissione (Programmazione economica e sociale, bilancio, contabilità, credito, finanza e tributi, demanio e patrimonio, partecipazioni finanziarie) sulla modifica dell'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna. 

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IL CONSIGLIO REGIONALE

RICHIAMATI, in relazione alla vertenza delle entrate, i dibattiti avvenuti in Consiglio, il confronto con le forze politiche e le parti sociali e gli ordini del giorno approvati in Consiglio;

A CONCLUSIONE della discussione sulla modifica, prevista dall'articolo 102 del disegno di legge finanziaria dello Stato per l'anno 2007, dell'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

CONSIDERATO che il regime delle entrate della Regione, previsto dalla Legge 13 aprile 1983, n. 122, ha fatto sì che il volume complessivo delle entrate regionali sia andato sempre più impoverendosi, con evidenti negative conseguenze economiche e sociali per la Regione;

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese in Aula il 2 ottobre 2006 dal Presidente della Regione in merito alla modifica del regime delle entrate della Regione proposta dal Governo;

PRESO ATTO degli ulteriori chiarimenti resi in Terza Commissione dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio sulla stessa proposta;

ATTESO che la proposta del Governo, così come formulata dall'articolo 102 del disegno di legge finanziaria dello Stato per l'anno 2007, recepisce gli obiettivi previsti dall'articolo 7 - APQ 7, relativo al regime delle entrate fiscali di cui all'Intesa istituzionale di programma del 21 aprile 1999, stipulata tra il Governo della Repubblica e la Giunta della Regione autonoma della Sardegna;

CONDIVIDENDO la proposta del Governo contenuta nell'articolo 102 del disegno di legge finanziaria dello Stato per l'anno 2007;

RILEVATA l'opportunità di chiedere l'anticipazione, rispetto ai termini previsti dal comma 6 del predetto articolo 102, dei tempi relativi all'entrata a regime della riforma, perchè la stessa possa produrre nei tempi più celeri, significativi effetti nello sviluppo economico della Regione;

RILEVATA altresì la necessità che, per una migliore comprensione della norma, il comma 2 del predetto articolo 102, nella formulazione definitiva, venga ricompreso nell'articolo 8 dello Statuto, come secondo comma,

esprime

PARERE FAVOREVOLE sui contenuti dell'articolo 102 del disegno di legge finanziaria dello Stato per l'anno 2007,

impegna il Presidente della Regione

a promuovere ogni idonea iniziativa diretta ad ottenere:
a) l'anticipazione, rispetto ai termini previsti dal comma 6 dell'articolo 102, dell'entrata a regime della riforma;
b) che nella formulazione definitiva del testo della finanziaria dello Stato, il comma 2 del predetto articolo 102 venga ricompreso nell'articolo 8 dello Statuto come secondo comma;
c) a impegnare comunque il Governo a rivedere con la Regione il finanziamento delle funzioni trasferite in presenza di significative modificazioni del sistema finanziario di riferimento e delle rilevazioni dei costi di perequazione degli standard qualitativi e quantitativi della sanità e dei trasporti.

 

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La presente risoluzione è stato approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 24 ottobre 2006.