CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 1

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RISOLUZIONE della Prima Commissione Permanente(Autonomia - Ordinamento regionale - Rapporti con lo Stato - Riforma dello Stato - Enti locali - Organizzazione regionale degli Enti e del personale - Polizia locale e rurale - Partecipazione popolare) sul Disegno di legge costituzionale di modifica della parte II della costituzione.

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La Prima Commissione Permanente,

PREMESSO che dal prossimo 13 settembre l'Aula della Camera dovrà discutere, nel testo esitato il 26 luglio dalla Commissione affari costituzionali, il disegno di legge costituzionale n. C/4862 di modifica della Parte II della Costituzione, già approvato in prima lettura dal Senato;

CONSIDERATO che sull'argomento i Presidenti dei Consigli delle Regioni a statuto speciale hanno approvato a Trieste il 3 agosto scorso un ordine del giorno che il Presidente del Consiglio regionale ha portato all'attenzione della Commissione, invitandola a predisporre un documento da sottoporre all'esame dell'Aula;

VALUTATO che, pur esprimendo differenti giudizi sul disegno di legge, le diverse forze politiche giudicano necessario giungere ad una posizione unitaria in difesa delle prerogative autonomistiche della Regione;

CONDIVIDENDO l'esigenza che il Consiglio regionale della Sardegna assuma tempestivamente ogni utile iniziativa a tutela dello speciale statuto di autonomia attribuito alla Regione,

DELIBERA

di proporre alla discussione dell'Aula, ai sensi dell'articolo 51 comma 1 del regolamento, le seguenti considerazioni e proposte:

1) Alle disposizioni transitorie recate dall'articolo 43 del disegno di legge di modifica della Parte II della Costituzione è stato aggiunto, in sede di esame nella Commissione affari costituzionali della Camera, un quindicesimo comma che prevede l'applicazione dell'intera riforma costituzionale anche alle Regioni speciali. Il testo approvato dal Senato prevedeva invece, all'articolo 34 comma 4, che la riforma costituzionale si applicasse alle Regioni speciali (come già previsto per la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, approvata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) solamente nelle parti dalle quali derivassero alle Regioni a statuto speciale forme di autonomia più ampie di quelle già possedute. Nel testo esitato dalla Commissione affari costituzionali della Camera questa clausola di garanzia per le autonomie speciali è stata conservata soltanto per l'applicazione delle modifiche costituzionali introdotte con i commi 1, 4 e 5 dell'articolo 34. Si tratta però di una garanzia priva di reale portata, poiché nessuna delle nuove norme cui essa si riferisce contiene parti che potrebbero restringere gli spazi delle autonomie speciali. Invece tutte le altre disposizioni recate dalla riforma costituzionale, secondo il testo esitato dalla Commissione affari costituzionali della Camera, devono ritenersi immediatamente applicabili alle autonomie speciali, comprese quelle suscettibili di restringerne gli spazi di autonomia, come ad esempio le norme in materia di tutela della salute contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 34, e le altre più avanti richiamate.

2) Va anche sottolineato che ogni implicita modificazione in peggio degli Statuti speciali violerebbe sostanzialmente le vigenti garanzie procedimentali (come l'articolo 54 secondo comma dello Statuto sardo, che richiede il preventivo parere del Consiglio regionale sulle modifiche dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare, e le analoghe norme degli altri Statuti speciali) e si porrebbe in contraddizione anche con l'articolo 33 del disegno di riforma costituzionale, che subordina le modifiche agli statuti speciali al conseguimento, entro sei mesi, dell'intesa con la Regione interessata, con ciò introducendo un peraltro limitato ed insoddisfacente principio di natura pattizia nei rapporti tra lo Stato e le Autonomie speciali.

3) La contestualità delle elezioni del Senato federale e dei Consigli regionali (articoli 3 e 6 del disegno di legge di modifica della Parte II della Costituzione), cui è connessa l'attribuzione al Presidente della Repubblica del potere di indire le elezioni regionali e di convocare le prime riunioni dei Consigli (articolo 22), comporta un pesante vulnus alle autonomie regionali (e non solo alle autonomie speciali). Infatti la specificità delle competizioni elettorali regionali viene così inevitabilmente subordinata al confronto politico nazionale; inoltre l'accorciamento della durata in carica dei Consigli regionali eletti dopo uno scioglimento anticipato, al fine di riallinearli alla scadenza del Senato federale, introduce un pesante condizionamento esterno nelle specifiche vicende di ciascuna Regione.

4) La reintroduzione, nel disegno di legge di modifica della Parte II della Costituzione, del controllo di merito sulle leggi delle Regioni a statuto speciale rappresenta una forte limitazione dell'autonomia regionale, che è necessario rimuovere.

5) Dai rilievi sopra esposti emerge l'esigenza di promuovere ogni utile iniziativa - senza escludere la richiesta da parte di cinque Consigli regionali del referendum confermativo ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione - volta a contrastare l'adozione di norme che sono espressione di un superato principio di supremazia statale e ad introdurre nel disegno di legge di modifica della Parte II della Costituzione in discussione alla Camera quei correttivi ritenuti necessari a salvaguardare le discipline statutarie delle forme e condizioni particolari di autonomia.

6) Fra tali correttivi si ritiene di poter individuare:

a) la sostituzione dell'articolo 43 comma 15 con l'articolo 34 comma 4 del testo approvato dal Senato;
b) la previsione, all'articolo 33, che gli Statuti di autonomia speciale sono approvati "su proposta della Regione interessata o comunque previa intesa con la medesima";
c) la soppressione nell'articolo 3 delle parole "contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali" e conseguentemente la soppressione del quarto comma dell'articolo 6 e dell'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 60 Cost. da esso novellato;
d) la soppressione dell'articolo 39.

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La risoluzione è stata approvata Prima Commissione nella seduta del 1° settembre 2004