CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAREGOLAMENTO N. 2
Regolamento di attuazione
della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23
(Sistema integrato dei servizi alla persona). Trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenzaApprovato dal Consiglio regionale
nella seduta antimeridiana del 9 luglio 2008***************
Il Capo I
Trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenzaArt. 1
Finalità ed ambito di applicazione1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona), la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (di seguito denominate IPAB) in aziende pubbliche di servizi alla persona o in associazioni o fondazioni di diritto privato, nonché l'estinzione delle IPAB che non possono essere trasformate.
2. Gli enti, pubblici e privati, derivanti dalla trasformazione, partecipano alla realizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona, alla programmazione delle attività sociali e socio-sanitarie e concorrono, unitamente ai soggetti del terzo settore, allo sviluppo di iniziative di solidarietà sociale.
Art. 2
Obbligo di trasformazione1. Le IPAB, ferma restando l'esclusione di fini di lucro, sono trasformate in una delle seguenti tipologie:
a) aziende pubbliche di servizi alla persona (di seguito denominate aziende);
b) persone giuridiche di diritto privato.2. Le IPAB che non possono essere trasformate in una delle due tipologie di cui al comma 1 sono estinte o possono fondersi con altre IPAB per essere trasformate in aziende.
3. Gli organi statutari delle IPAB, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, individuano con proprio atto deliberativo la nuova forma giuridica e propongono il nuovo statuto alla Regione per l'approvazione; trascorso tale termine la Regione procede alla nomina di un commissario che opera in via sostitutiva.
4. La domanda di trasformazione deve essere corredata da una relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante, completa di:
a) inventario dei beni immobili e perizia giurata di stima degli stessi;
b) inventario dei beni mobili e perizia giurata di stima degli stessi;
c) relazione illustrativa sull'attività svolta;
d) elenco del personale dipendente, con indicazione della tipologia di contratto e della posizione.
Art. 3
Requisiti per la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona1. Le IPAB che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona.
2. Sono escluse dall'obbligo di trasformazione in aziende le IPAB che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) entità patrimoniale inferiore ad euro 500.000 e, in ogni caso, non congrua al perseguimento dei fini statutari di natura sociale;
b) volume di bilancio inferiore ad euro 250.000;
c) verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 23 del 2005;
d) principi e criteri delle tavole di fondazione o degli statuti non coerenti rispetto ai contenuti della legge regionale n. 23 del 2005.3. Sono escluse dall'obbligo di trasformarsi in aziende le IPAB, comprese quelle che operano prevalentemente nel settore scolastico, nei confronti delle quali, al momento della trasformazione della forma giuridica, siano accertate le caratteristiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990.
4. Sono esclusi dall'obbligo di trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona gli enti equiparati alle IPAB dall'articolo 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).
Art. 4
Piano di risanamento per la trasformazione in azienda1. Le IPAB non trasformabili in aziende per insufficiente entità patrimoniale e volume di bilancio possono presentare alla Regione un piano di risanamento per la ripresa dell'attività nel settore sociale, tale da consentire il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico e la trasformazione in azienda. Il piano di risanamento può prevedere la fusione con altre IPAB o enti di diritto privato, al fine di pervenire alla trasformazione in azienda.
2. Le IPAB che dispongano di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, qualora risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tabelle di fondazione, presentano alla Regione, nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, una proposta di modifica delle finalità statutarie in altre finalità il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, eventualmente prevedendo anche la fusione con altre IPAB o enti di diritto privato.
3. Qualora entro sei mesi dalla sua approvazione il piano di risanamento non trovi attuazione, la Regione promuove l'estinzione dell'IPAB. Le funzioni e il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle IPAB estinte sono assegnati al comune ove le stesse hanno sede legale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 44, comma 8, della legge regionale n. 23 del 2005.
Art. 5
Persone giuridiche di diritto privato1. Le IPAB di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 escluse dall'obbligo di trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona, entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento, possono presentare istanza di trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato senza fine di lucro.
2. Qualora entro un anno dall'approvazione della proposta la trasformazione non abbia trovato attuazione, la Regione nomina un commissario ad acta che provvede alla trasformazione.
3. La Regione provvede all'approvazione del nuovo statuto, al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e alla relativa iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto).
Capo II
Aziende pubbliche di servizi alla personaArt. 6
Autonomia1. L'azienda pubblica di servizi alla persona non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.
2. All'azienda pubblica di servizi alla persona si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.
3. Nell'ambito della sua autonomia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), l'azienda pubblica di servizi alla persona può porre in essere tutti gli atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale. In particolare, l'azienda pubblica di servizi alla persona può costituire società od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali, nonché di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi rispondenti all'esclusivo interesse dell'azienda.
4. Gli statuti disciplinano i limiti entro i quali l'azienda pubblica di servizi alla persona può estendere la sua attività in ambiti territoriali diversi da quello regionale o infraregionale di appartenenza.
5. L'azienda si dota di regolamento organico e di sistemi di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa.
Art. 7
Statuti1. Lo statuto delle aziende pubbliche di servizi alla persona deve contenere:
a) la denominazione dell'azienda;
b) la sede legale;
c) l'indicazione dello scopo e attività;
d) la dotazione patrimoniale, i mezzi finanziari, le modalità di gestione del patrimonio;
e) l'indicazione degli organi di governo, le modalità di elezione, compiti, funzionamento e durata del mandato, i casi di decadenza e di revoca;
f) le modalità di nomina e le competenze del direttore generale;
g) i libri sociali e i registri contabili, l'esercizio finanziario e il bilancio;
h) i casi di estinzione e la destinazione dei beni;
i) tutte le restanti norme sull'ordinamento e sull'amministrazione previste dal Codice civile, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), e dalle leggi vigenti in materia.2. Al fine di garantire l'uniformità e l'omogeneità delle disposizioni, la Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva uno statuto tipo delle aziende pubbliche di servizi alla persona.
Art. 8
Regolamento dell'azienda1. L'azienda adotta il proprio regolamento organico per disciplinare:
a) l'articolazione della struttura organizzativa;
b) i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
c) gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi di governo aziendali;
d) ogni altra funzione organizzativa.
Art. 9
Organi1. Sono organi delle aziende:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) l'assemblea dei soci, se prevista nello statuto e per le sole aziende aventi origine associativa.
Art. 10
Competenze degli organi1. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione, nel proprio seno; le sue funzioni sono definite nello statuto, che stabilisce anche le modalità di sostituzione in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo e verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'azienda; esso è composto da non meno di tre consiglieri, di cui almeno uno nominato dal comune nel quale l'azienda ha la propria sede legale e uno dalla Regione. I consiglieri devono essere scelti tra persone che non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri comunali. Ai componenti gli organi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
3. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, in particolare, procede:
a) all'elezione del presidente;
b) alla nomina del direttore;
c) alla definizione di obiettivi, priorità, piani e programmi per l'azione amministrativa e la gestione in coerenza con la programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla persona;
d) all'individuazione e assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie per il perseguimento dei fini istituzionali;
e) all'approvazione dei bilanci e del conto economico;
f) alla dismissione e all'acquisto dei beni immobili;
g) alla verifica dell'azione amministrativa, della gestione, dei risultati e all'adozione dei provvedimenti conseguenti;
h) all'adozione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni.
Art. 11
Direttore1. La gestione dell'azienda e la sua attività amministrativa sono affidate a un direttore.
2. Il direttore è responsabile della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dell'azienda, risponde del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e della loro realizzazione. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del consiglio di amministrazione e non deve comunque superare il mandato dello stesso consiglio. L'incarico è a tempo pieno ed è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente o autonomo.
3. Lo statuto definisce i requisiti, in relazione alla specifica attività dell'azienda, per l'incarico di direttore.
Art. 12
Contabilità e patrimonio1. Le aziende adottano il regime di contabilità economico-patrimoniale e la relativa gestione si informa al principio del pareggio di bilancio.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio deve essere approvato e inviato alla Regione che ne prende atto. In caso di inadempienza la Regione, previa diffida, nomina un commissario ad acta.
3. Le aziende si dotano di un organo di revisione contabile che può avere composizione monocratica o collegiale in relazione alle dimensioni dell'azienda; lo statuto ne determina la composizione, la durata in carica e le modalità di nomina.
4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 207 del 2001, il patrimonio delle aziende è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio delle proprie attività o a seguito di atti di liberalità.
5. All'atto della trasformazione le aziende devono redigere un inventario dei beni mobili e immobili, segnalando gli immobili che abbiano valore storico e monumentale e quelli aventi un particolare pregio artistico, per i quali siano necessari interventi di risanamento contestualmente alla delibera di trasformazione.
6. I beni mobili e immobili che le aziende destinano al pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell'articolo 828, comma 2, del Codice civile. Il vincolo di indisponibilità grava:
a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;
b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili; i beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile; le operazioni previste dal presente comma sono documentate con le annotazioni previste dalle disposizioni vigenti.7. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono trasmessi alla Regione, la quale può richiedere chiarimenti, limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi, entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, decorso inutilmente il quale gli atti acquistano efficacia. Ove la Regione chieda chiarimenti, il termine di sospensione dell'efficacia degli atti è prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui le aziende li hanno forniti. Gli atti non acquistano efficacia ove la Regione vi si opponga qualora l'atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell'azienda di servizi. In tal caso la Regione adotta provvedimenti motivati entro il termine predetto.
Art. 13
Vigilanza, controllo e annullamento atti1. La Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo.
2. Al fine di verificare la regolarità dell'amministrazione e la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati, la Regione può disporre verifiche ispettive presso le aziende pubbliche di servizi alla persona.
3. Le aziende trasmettono annualmente alla Regione e ai comuni singoli e associati di riferimento una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati conseguiti, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione locale e regionale.
4. La Regione può sciogliere gli organi delle aziende e nominare un commissario straordinario qualora gli amministratori compiano gravi violazioni di legge, di statuto, di regolamento, qualora si riscontrino gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale, nei casi di irregolare costituzione degli organi, nonché in caso di protratta inattività dell'azienda. Gli organi dell'azienda sono ricostituiti entro novanta giorni dallo scioglimento.
5. Le aziende che si trovino in condizioni economiche di grave dissesto sono dichiarate estinte con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Le funzioni e il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle aziende estinte sono assegnati al comune ove le stesse hanno sede legale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 44, comma 8, della legge regionale n. 23 del 2005.
6. Il personale di ruolo, o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato presso l'azienda estinta, è assegnato al comune al quale sono attribuiti i beni e le funzioni dell'azienda; il comune destinatario dei beni subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione d'opera. Al personale, fino al momento dell'inquadramento nei ruoli organici del personale dell'ente di destinazione, continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico in godimento presso l'azienda di provenienza al momento dell'assegnazione al nuove ente.
Capo III
Persone giuridiche di diritto privatoArt. 14
Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato e revisione statutaria1. Le IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato ai sensi del presente regolamento sono persone giuridiche private senza fini di lucro, con autonomia statutaria e gestionale che perseguono scopi di utilità sociale.
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 207 del 2001, la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori, avviene mediante deliberazione assunta dall'organo competente, nella forma di atto pubblico contenente lo statuto, che può disciplinare anche:
a) le modalità di impiego delle risorse anche a finalità di conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio;
b) la possibilità, per le fondazioni, che il consiglio di amministrazione, che deve comunque comprendere le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, possa essere integrato da componenti designati da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie;
c) la possibilità, per le associazioni, di mantenere, tra gli amministratori, le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, a condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall'assemblea dei soci in ossequio al principio di democraticità.3. Nello statuto sono altresì indicati i beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e sono individuate maggioranze qualificate per l'adozione delle delibere concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.
4. Lo statuto può prevedere che la gestione del patrimonio sia attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell'ente.
Art. 15
Patrimonio1. Il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato di cui al presente capo è costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione e dalle successive implementazioni. Ciascuna istituzione, all'atto della trasformazione, è tenuta a provvedere alla redazione dell'inventario, assicurando che sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.
2. I beni di cui all'articolo 14, comma 3, restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazione e dalle volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e fatte salve le ipotesi di cui al medesimo articolo 14, comma 3.
3. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche private, originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali, sono inviati alla Regione che, ove ritenga la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del Codice civile.
Art. 16
Controllo sugli enti privatizzati1. La Regione esercita il controllo e la vigilanza sugli enti privatizzati ai sensi degli articoli 25 e 27 del Codice civile.
2. La Regione approva le modifiche statutarie, la trasformazione e l'estinzione delle persone giuridiche.
Capo IV
Estinzione della IPABArt. 17
Estinzione1. L'IPAB è estinta quando non ha i requisiti per la trasformazione in azienda o in associazione o fondazione e non provvede alla fusione con altra IPAB o ente di diritto privato entro i termini stabiliti. Sono, altresì, estinte le IPAB inattive che non presentano un piano di trasformazione aziendale, né una richiesta di trasformazione in persona giuridica di diritto privato nel termine di tre mesi dall'approvazione del presente regolamento; in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, della legge regionale n. 23 del 2005, sono comunque estinte le IPAB che non sono più in grado di funzionare o che hanno espresso la volontà di non sussistere.
2. L'IPAB è dichiarata estinta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Le funzioni e il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle IPAB estinte sono assegnati al comune ove le stesse hanno sede legale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 44, comma 8, della legge regionale n. 23 del 2005 e secondo direttive emanate con deliberazione della Giunta regionale. Il comune subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle IPAB estinte.
3. I beni mantengono la medesima destinazione delle IPAB estinte ed i comuni sono tenuti ad operare nel rispetto delle previsioni degli articoli 14 e 15.
Art. 18
Personale1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 207 del 2001, la trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato o in aziende, così come la fusione, non costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale che, alla data di adozione degli atti, abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino; eventuali contratti a termine sono mantenuti fino alla scadenza.
2. Il personale di ruolo, o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato al 31 dicembre 2007 presso l'IPAB estinta, è assegnato al comune al quale sono attribuiti i beni e le funzioni dell'IPAB. Il comune destinatario dei beni subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione d'opera. Al personale, fino al momento dell'inquadramento nei ruoli organici del personale dell'ente di destinazione, continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico in godimento presso le IPAB di provenienza al momento dell'assegnazione al nuove ente.
Art. 19
Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.