CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURA

REGOLAMENTO N. 1

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Approvato dal Consiglio regionale
nella seduta del 26 luglio 2007

***************

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Regione-Giunta regionale, nonché da parte delle aziende sanitarie, degli enti e delle agenzie regionali per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

 

Art. 2
Disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

 

Art. 3
Tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all'articolo 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati:

a) allegato A (schede da A1 a A30) - Trattamenti effettuati da: Regione Giunta regionale, agenzie e enti regionali, enti vigilati e controllati dalla Regione;
b) allegato B (schede da B1 a B41) - Trattamenti effettuati da: aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

 

Art. 4
Pubblicazione sul Bollettino ufficiale

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.

 

Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

------------------------------------

Gli allegati al Regolamento n. 1 sono agli atti del Consiglio.