CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIII LEGISLATURAREGOLAMENTO N. 3/A
presentato dalla Giunta regionale
il 27 maggio 2008
Regolamento di attuazione della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona). Trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
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RELAZIONE
Lo schema di regolamento che si presenta al Consiglio regionale si propone di dare attuazione alla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, sul sistema integrato dei servizi alla persona che, all'articolo 44, detta disposizioni in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e rinvia al regolamento di attuazione della legge per quanto riguarda gli organi di governo, il funzionamento, la gestione, il patrimonio e gli aspetti statutari.
Nel disporre il riordino della tradizionale forma giuridica delle IPAB, disciplinata dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, che riconduceva esclusivamente nell'ambito del diritto pubblico le storiche opere pie ed i diversi enti educativi e caritativi nati per iniziativa privata, la legge regionale n. 23 del 2005 ha previsto la loro trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona, che mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico, o in associazioni o fondazioni di diritto privato.
Viene, inoltre, prevista l'estinzione di quelle istituzioni che non siano in grado di trasformarsi in una delle nuove forme giuridiche così individuate e di garantire un corretto funzionamento, prevedendo in questo caso il passaggio delle relative funzioni del personale e dei beni ai comuni in cui le stesse IPAB hanno sede legale.
Con il regolamento di attuazione della legge regionale n. 23 del 2005, che riprende il riordino del sistema delle IPAB attuato a livello nazionale dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza abbandonano il modello di assistenza pubblica introdotto dalla cosiddetta legge Crispi.
Tale modello era, infatti, caratterizzato da una concezione dell'assistenza sociale in termini di beneficenza e discrezionalità degli interventi, incompatibile con i principi costituzionali sul pluralismo sociale ed istituzionale e con il diritto dei cittadini di ottenere delle prestazioni sociali aventi determinati standard qualitativi nel rispetto dei parametri di accesso fissati dalle singole autorità competenti.
L'articolo 1 dello schema di regolamento specifica che i nuovi enti (aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni e associazioni di diritto privato) derivanti dal processo di trasformazione e che operano nel campo dei servizi sociali e socio-sanitari, sia che mantengano la personalità giuridica di diritto pubblico o che acquisiscano quella di diritto privato, partecipano alla realizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona e alla programmazione delle attività sociali e socio-sanitarie.
Gli articoli dal 2 al 5, nel disporre l'obbligo di trasformazione delle IPAB, tengono conto della loro natura, dimensioni, ispirazione e specifica attività, per ricondurle concretamente nell'ambito degli enti con personalità giuridica di diritto pubblico (aziende pubbliche di servizi alla persona) ovvero di quelli con personalità giuridica di diritto privato (associazioni e fondazioni). Viene, inoltre, prevista la possibilità di adottare piani di risanamento che consentano la ripresa dell'attività in campo sociale ed il mantenimento della personalità di diritto pubblico, attraverso la fusione con altre IPAB o enti di diritto privato.
L'articolo 6 prevede l'estinzione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, delle IPAB inattive, non trasformabili, o che comunque ne facciano espressa richiesta.
L'articolo 7 garantisce che il riordino delle IPAB non costituisca causa di risoluzione del rapporto di lavoro e che il personale delle IPAB dichiarate estinte sia assegnato ai comuni ai quali sono attribuiti i relativi beni e funzioni.
Gli articoli dall'8 al 14 disciplinano la natura, l'autonomia, gli statuti, il governo, la gestione, la contabilità, il patrimonio, la vigilanza ed il controllo delle aziende pubbliche di servizi alla persona.
In particolare, si prevede che i poteri di indirizzo e programmazione siano attribuiti agli organi di governo, consiglio di amministrazione e presidente, mentre sono affidati al direttore i poteri di gestione, la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi programmati, la realizzazione dei programmi e la responsabilità della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dell'azienda pubblica di servizi alla persona.
L'articolo 15 riserva alla Regione la possibilità di sciogliere gli organi delle aziende e di nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori compiano gravi violazioni di legge, di statuto, di regolamento, ovvero nel caso in cui si riscontrino gravi irregolarità nella gestione e, in caso di protratta inattività dell'azienda.
Si prevede, inoltre, l'estinzione delle aziende che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto ed il passaggio delle relative funzioni, personale e beni ai comuni ove le stesse hanno sede legale.
Gli articoli dal 16 al 18 dettano disposizioni in merito alla revisione statutaria, al patrimonio e al controllo sugli enti con personalità giuridica di diritto privato.
Si dispone che la trasformazione in fondazioni o associazioni di diritto privato avvenga nel rispetto delle originarie finalità statutarie, prevedendo per le fondazioni la possibilità che il consiglio di amministrazione possa essere integrato da componenti designati da enti pubblici o privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie, e si dettano disposizioni volte a garantire la tutela del patrimonio.
In particolare, a garanzia del patrimonio, viene richiesta l'indicazione nello statuto dei beni immobili e dei beni di valore storico ed artistico originariamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali e la necessità di maggioranze qualificate per l'adozione delle deliberazioni concernenti la dismissione di tali beni, prevedendo il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisizione di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale.
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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SANITÀ - IGIENE PUBBLICA - MEDICINA SOCIALE - EDILIZIA OSPEDALIERA - SERVIZI SANITARI E SOCIALI - ASSISTENZA - IGIENE VETERINARIA - PERSONALE DELLE UU.SS.LL.
composta dai Consiglieri
PACIFICO, Presidente - GALLUS, Vice presidente, COCCO, Segretario - PETRINI, Segretario - BARRACCIU - ESPA - GESSA - IBBA - LAI Silvio - LAI Vittorio Renato - LANZI - LICANDRO - LIORI - PISU, Relatore - RANDAZZO Vittorio - UGGIAS
pervenuta il 24 giugno 2008
La Settima Commissione ha approvato all'unanimità, nella seduta del 12 giugno 2008, il regolamento n. 3 recante la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e l'istituzione delle aziende pubbliche di servizi alla persona.
Il regolamento si propone di dare attuazione alla legge regionale n. 23 del 2005 (Sistema integrato dei servizi alla persona) che, all'articolo 44, disciplina la trasformazione della forma giuridica delle IPAB operanti prevalentemente nel settore socio assistenziale, in aziende pubbliche di servizi alla persona o in enti morali di diritto privato e fa rinvio ad apposito regolamento di attuazione per quanto riguarda gli organi di governo, il funzionamento, la gestione, il patrimonio e gli aspetti statutari.
Il sistema delle IPAB, in origine regolamentato dalla legge n. 6972 del 1890 (cosiddetta legge Crispi) che riconduceva nell'ambito del diritto pubblico le storiche opere pie e gli enti caritativi ed educativi nati dall'iniziativa privata, è stato riordinato dal decreto legislativo n. 207 del 2001 sulla base della delega disposta dalla legge n. 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
Il riordino ha posto fine ad un modello di assistenza fondato sulla beneficenza e su interventi di carattere discrezionale ed ha consolidato un sistema di servizi alla persona a favore della generalità dei cittadini nel rispetto del pluralismo sociale e sulla base di standard qualitativi nel rispetto di parametri di accesso fissati dalle autorità competenti.
Il provvedimento in esame prevede un percorso di trasformazione dipendente dalle caratteristiche delle IPAB, dalla loro importanza e dimensione e dalle attività che le stesse svolgono e pur prendendo in considerazione l'esperienza delle regioni che prima della Sardegna hanno proceduto alla trasformazione, si cala nella realtà regionale e tiene conto di alcune difficoltà esistenti.
Rispetto a quanto già attuato nel passato in cui veniva privilegiato il passaggio delle IPAB ai comuni o la loro estinzione, il provvedimento prevede un percorso di trasformazione riconducibile a due modelli:
a) l'azienda pubblica di servizi alla persona con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica che opera con criteri imprenditoriali e informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità; attraverso la trasformazione delle IPAB in aziende di servizi alla persona si intende infatti assicurare alle stesse istituzioni un minimo di capacità operativa, un patrimonio sufficiente ed un bilancio adeguato;
b) le persone giuridiche di diritto privato trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato senza fini di lucro che beneficiano della flessibilità connessa al regime contabile, fiscale e patrimoniale ad esse riconducibile.
Le IPAB entrano a pieno titolo nel sistema erogativo dell'assistenza, a livello regionale, mediante il ricorso a modelli gestionali ed organizzativi di tipo aziendalistico, sia mantenendo la natura giuridica di diritto pubblico (aziende pubbliche di servizi alla persona), sia trasformandosi in istituzioni a schema privatistico (associazioni o fondazioni).
L'estinzione è un'ipotesi residuale che si fonda sulla mancanza dei requisiti per la trasformazione o sull'impossibilità della continuazione dell'attività. Le funzioni ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle IPAB estinte è assegnato al comune dove le stesse hanno la sede legale.
Il provvedimento contiene una norma di salvaguardia del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale delle IPAB sottoposte a trasformazione e delle IPAB dichiarate estinte il cui personale è assegnato al comune al quale sono attribuiti i beni e le funzioni dell'IPAB stessa.
La Commissione ha condiviso il testo del proponente, per la cui illustrazione si rinvia alla relazione della Giunta regionale, apportando allo stesso soltanto alcune modifiche che prevedono tempi più brevi per l'individuazione da parte degli organi statutari della nuova forma giuridica (articolo 2, comma 3), per la presentazione dell'istanza di trasformazione in associazioni o fondazioni (articolo 5, comma 1), per la presentazione del piano di trasformazione aziendale (articolo 18 bis, comma 1) ed ha disposto, inoltre, che il comune subentri nei rapporti giuridici attivi e passivi delle IPAB dichiarate estinte al fine di conferire continuità alla volontà di chi ha costituito l'IPAB stessa e di tramandarne nel tempo la funzione (articolo 18 bis, comma 2); gli articoli 6 e 7 del testo del proponente sono stati spostati a formare il capo IV che disciplina l'estinzione delle IPAB.
La Commissione, stante l'urgenza che il provvedimento riveste, ne raccomanda la rapida approvazione da parte del Consiglio.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo I
Trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona), la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (di seguito denominate IPAB) in aziende pubbliche di servizi alla persona o in associazioni o fondazioni di diritto privato, nonché l'estinzione delle IPAB che non possono essere trasformate.
2. Gli enti, pubblici e privati, derivanti dalla trasformazione, partecipano alla realizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona, alla programmazione delle attività sociali e socio-sanitarie e concorrono, unitamente ai soggetti del terzo settore, allo sviluppo di iniziative di solidarietà sociale.
Capo I
Trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione
(identico)Art. 2
Obbligo di trasformazione1. Le IPAB, ferma restando l'esclusione di fini di lucro, sono trasformate in una delle seguenti tipologie:
a) aziende pubbliche di servizi alla persona (di seguito denominate aziende);
b) persone giuridiche di diritto privato.2. Le IPAB che non possono essere trasformate in una delle due tipologie di cui al comma 1 sono estinte o possono fondersi con altre IPAB per essere trasformate in aziende.
3. Gli organi statutari delle IPAB, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, individuano con proprio atto deliberativo la nuova forma giuridica e propongono il nuovo statuto alla Regione per l'approvazione; trascorso tale termine la Regione procede alla nomina di un commissario che opera in via sostitutiva.
4. La domanda di trasformazione deve essere corredata da una relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante, completa di:
a) inventario dei beni immobili e perizia giurata di stima degli stessi;
b) inventario dei beni mobili e perizia giurata di stima degli stessi;
c) relazione illustrativa sull'attività svolta;
d) elenco del personale dipendente, con indicazione della tipologia di contratto e della posizione.Art. 2
Obbligo di trasformazione1. Le IPAB, ferma restando l'esclusione di fini di lucro, sono trasformate in una delle seguenti tipologie:
a) aziende pubbliche di servizi alla persona (di seguito denominate aziende);
b) persone giuridiche di diritto privato.2. Le IPAB che non possono essere trasformate in una delle due tipologie di cui al comma 1 sono estinte o possono fondersi con altre IPAB per essere trasformate in aziende.
3. Gli organi statutari delle IPAB, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, individuano con proprio atto deliberativo la nuova forma giuridica e propongono il nuovo statuto alla Regione per l'approvazione; trascorso tale termine la Regione procede alla nomina di un commissario che opera in via sostitutiva.
4. La domanda di trasformazione deve essere corredata da una relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante, completa di:
a) inventario dei beni immobili e perizia giurata di stima degli stessi;
b) inventario dei beni mobili e perizia giurata di stima degli stessi;
c) relazione illustrativa sull'attività svolta;
d) elenco del personale dipendente, con indicazione della tipologia di contratto e della posizione.
Art. 3
Requisiti per la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona1. Le IPAB che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona.
2. Sono escluse dall'obbligo di trasformazione in aziende le IPAB che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) entità patrimoniale inferiore ad euro 500.000 e, in ogni caso, non congrua al perseguimento dei fini statutari di natura sociale;
b) volume di bilancio inferiore ad euro 250.000;
c) verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 23 del 2005;
d) principi e criteri delle tavole di fondazione o degli statuti non coerenti rispetto ai contenuti della legge regionale n. 23 del 2005.3. Sono escluse dall'obbligo di trasformarsi in aziende le IPAB, comprese quelle che operano prevalentemente nel settore scolastico, nei confronti delle quali, al momento della trasformazione della forma giuridica, siano accertate le caratteristiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990.
4. Sono escluse dall'obbligo di trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona gli enti equiparati alle IPAB dall'articolo 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).
Art. 3
Requisiti per la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona
(identico)
Art. 4
Piano di risanamento per la trasformazione in azienda1. Le IPAB non trasformabili in aziende per insufficiente entità patrimoniale e volume di bilancio possono presentare alla Regione un piano di risanamento per la ripresa dell'attività nei settore sociale, tale da consentire il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico e la trasformazione in azienda. Il piano di risanamento può prevedere la fusione con altre IPAB o enti di diritto privato, al fine di pervenire alla trasformazione in azienda.
2. Le IPAB che dispongano di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, qualora risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tabelle di fondazione, presentano alla Regione, nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, una proposta di modifica delle finalità statutarie in altre finalità il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, eventualmente prevedendo anche la fusione con altre IPAB o enti di diritto privato.
3. Qualora entro sei mesi dalla sua approvazione il piano di risanamento non trovi attuazione, la Regione promuove l'estinzione dell'IPAB. Le funzioni e il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle IPAB estinte sono assegnati al comune ove le stesse hanno sede legale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 44, comma 8, della legge regionale n. 23 del 2005.
Art. 4
Piano di risanamento per la trasformazione in azienda
(identico)Art. 5
Persone giuridiche di diritto privato1. Le IPAB di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 escluse dall'obbligo di trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, possono presentare istanza di trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato senza fine di lucro.
2. Qualora entro un anno dall'approvazione della proposta la trasformazione non abbia trovato attuazione, la Regione nomina un commissario ad acta che provvede alla trasformazione.
3. La Regione provvede all'approvazione del nuovo statuto, al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e alla relativa iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto).
Art. 5
Persone giuridiche di diritto privato1. Le IPAB di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 escluse dall'obbligo di trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona, entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento, possono presentare istanza di trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato senza fine di lucro.
2. Qualora entro un anno dall'approvazione della proposta la trasformazione non abbia trovato attuazione, la Regione nomina un commissario ad acta che provvede alla trasformazione.
3. La Regione provvede all'approvazione del nuovo statuto, al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e alla relativa iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto).
Art. 6
Estinzione1. L'IPAB è estinta quando non ha i requisiti per la trasformazione in azienda o in associazione o fondazione e non provvede alla fusione con altra IPAB o ente di diritto privato entro i termini stabiliti. Sono, altresì, estinte le IPAB inattive che non presentano un piano di trasformazione aziendale, né una richiesta di trasformazione in persona giuridica di diritto privato nel termine di sei mesi dall'approvazione del presente regolamento; in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, della legge regionale n. 23 del 2005, sono comunque estinte le IPAB che non sono più in grado di funzionare o che hanno espresso la volontà di non sussistere.
2. L'IPAB è dichiarata estinta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Le funzioni e il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle IPAB estinte sono assegnati al comune ove le stesse hanno sede legale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 44, comma 8, della legge regionale n. 23 del 2005.
Art. 6
Estinzione
(soppresso)
(spostato al capo IV)Art. 7
Personale1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), la trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato o in aziende, così come la fusione, non costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale che, alla data di adozione degli atti, abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino; eventuali contratti a termine sono mantenuti fino alla scadenza.
2. Il personale di ruolo, o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato al 31 dicembre 2007 presso l'IPAB estinta, è assegnato al comune al quale sono attribuiti i beni e le funzioni dell'IPAB. Il comune destinatario dei beni subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione d'opera. Al personale, fino al momento dell'inquadramento nei ruoli organici del personale dell'ente di destinazione, continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico in godimento presso le IPAB di provenienza al momento dell'assegnazione al nuove ente.
Art. 7
Personale
(soppresso)
(spostato al capo IV)Capo II
Aziende pubbliche di servizi alla persona
Art. 8
Autonomia1. L'azienda pubblica di servizi alla persona non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.
2. All'azienda pubblica di servizi alla persona si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.
3. Nell'ambito della sua autonomia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 207 del 2001, l'azienda pubblica di servizi alla persona può porre in essere tutti gli atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale. In particolare, l'azienda pubblica di servizi alla persona può costituire società od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali, nonché di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi rispondenti all'esclusivo interesse dell'azienda.
4. Gli statuti disciplinano i limiti nei quali l'azienda pubblica di servizi alla persona può estendere la sua attività in ambiti territoriali diversi da quello regionale o infraregionale di appartenenza.
5. L'azienda si dota di regolamento organico e di sistemi di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa.
Capo II
Aziende pubbliche di servizi alla persona
Art. 8
Autonomia
(identico)Art. 9
Statuti1. Lo statuto delle aziende pubbliche di servizi alla persona deve contenere:
a) la denominazione dell'azienda;
b) la sede legale;
c) l'indicazione dello scopo e attività;
d) la dotazione patrimoniale, i mezzi finanziari, le modalità di gestione del patrimonio;
e) l'indicazione degli organi di governo, le modalità di elezione, compiti, funzionamento e durata del mandato, i casi di decadenza e di revoca;
f) le modalità di nomina e le competenze del direttore generale;
g) i libri sociali e i registri contabili, l'esercizio finanziario e il bilancio;
h) i casi di estinzione e la destinazione dei beni;
i) tutte le restanti norme sull'ordinamento e sull'amministrazione previste dal Codice civile, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), e dalle leggi vigenti in materia.2. Al fine di garantire l'uniformità e l'omogeneità delle disposizioni, la Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva uno statuto tipo delle aziende pubbliche di servizi alla persona.
Art. 9
Statuti
(identico)Art. 10
Regolamento dell'azienda1. L'azienda adotta il proprio regolamento organico per disciplinare:
a) l'articolazione della struttura organizzativa;
b) i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
c) gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi di governo aziendali;
d) ogni altra funzione organizzativa.
Art. 10
Regolamento dell'azienda
(identico)Art. 11
Organi1. Sono organi delle aziende:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) l'assemblea dei soci, se prevista nello statuto e per le sole aziende aventi origine associativa.
Art. 11
Organi
(identico)Art. 12
Competenze degli organi1. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione, nel proprio seno; è il legale rappresentante dell'azienda; le sue funzioni sono definite nello statuto, che stabilisce anche le modalità di sostituzione in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo e verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'azienda; esso è composto da non meno di cinque consiglieri, di cui almeno uno nominato dal comune nel quale l'azienda ha la propria sede legale e uno dalla Regione. I consiglieri devono essere scelti tra persone che non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri comunali. Ai componenti gli organi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
3. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, in particolare, procede:
a) all'elezione del presidente;
b) alla nomina del direttore;
c) alla definizione di obiettivi, priorità, piani e programmi per l'azione amministrativa e la gestione in coerenza con la programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla persona;
d) all'individuazione e assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie per il perseguimento dei fini istituzionali;
e) all'approvazione dei bilanci e del conto economico;
f) alla dismissione e all'acquisto dei beni immobili;
g) alla verifica dell'azione amministrativa, della gestione, dei risultati e all'adozione dei provvedimenti conseguenti;
h) all'adozione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni.
Art. 12
Competenze degli organi
(identico)Art. 13
Direttore1. La gestione dell'azienda e la sua attività amministrativa sono affidate a un direttore.
2. Il direttore è responsabile della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dell'azienda, risponde del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e della loro realizzazione. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del consiglio di amministrazione e non deve comunque superare il mandato dello stesso consiglio. L'incarico è a tempo pieno ed è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente o autonomo.
3. Lo statuto definisce i requisiti, in relazione alla specifica attività dell'azienda, per l'incarico di direttore.
Art. 13
Direttore
(identico)Art. 14
Contabilità e patrimonio1. Le aziende adottano il regime di contabilità economico-patrimoniale e la relativa gestione si informa al principio del pareggio di bilancio.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio deve essere approvato e inviato alla Regione che ne prende atto. In caso di inadempienza la Regione, previa diffida, nomina un commissario ad acta.
3. Le aziende si dotano di un organo di revisione contabile che può avere composizione monocratica o collegiale in relazione alle dimensioni dell'azienda; lo statuto ne determina la composizione, la durata in carica e le modalità di nomina.
4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 207 del 2001, il patrimonio delle aziende è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio delle propria attività o a seguito di atti di liberalità.
5. All'atto della trasformazione le aziende devono redigere un inventario dei beni mobili e immobili, segnalando gli immobili che abbiano valore storico e monumentale e quelli aventi un particolare pregio artistico, per i quali siano necessari interventi di risanamento contestualmente alla delibera di trasformazione.
6. I beni mobili e immobili che le aziende destinano al pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell'articolo 828, comma 2, del Codice civile. Il vincolo di indisponibilità grava:
a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;
b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili; i beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile; le operazioni previste dal presente comma sono documentate con le annotazioni previste dalle disposizioni vigenti.7. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono trasmessi alla Regione, la quale può richiedere chiarimenti, limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi, entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, decorso inutilmente il quale gli atti acquistano efficacia. Ove la Regione chieda chiarimenti, il termine di sospensione dell'efficacia degli atti è prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui le aziende li hanno forniti. Gli atti non acquistano efficacia ove la Regione vi si opponga qualora l'atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell'azienda di servizi. In tal caso la Regione adotta provvedimenti motivati entro il termine predetto.
Art. 14
Contabilità e patrimonio
(identico)Art. 15
Vigilanza, controllo e annullamento atti1. La Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo.
2. Al fine di verificare la regolarità dell'amministrazione e la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati, la Regione può disporre verifiche ispettive presso le aziende pubbliche di servizi alla persona.
3. Le aziende trasmettono annualmente alla Regione e ai comuni singoli e associati di riferimento una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati conseguiti, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione locale e regionale.
4. La Regione può sciogliere gli organi delle aziende e nominare un commissario straordinario qualora gli amministratori compiano gravi violazioni di legge, di statuto, di regolamento, qualora si riscontrino gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale, nei casi di irregolare costituzione degli organi, nonché in caso di protratta inattività dell'azienda. Gli organi dell'azienda sono ricostituiti entro novanta giorni dallo scioglimento.
5. Le aziende che si trovino in condizioni economiche di grave dissesto sono dichiarate estinte con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Le funzioni e il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle aziende estinte sono assegnati al comune ove le stesse hanno sede legate, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 44, comma 8, della legge regionale n. 23 del 2005.
6. Il personale di ruolo, o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato presso l'azienda estinta, è assegnato al comune al quale sono attribuiti i beni e le funzioni dell'azienda; il comune destinatario dei beni subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione d'opera. Al personale, fino al momento dell'inquadramento nei ruoli organici del personale dell'ente di destinazione, continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico in godimento presso l'azienda di provenienza al momento dell'assegnazione al nuove ente.
Art. 15
Vigilanza, controllo e annullamento atti
(identico)Capo III
Persone giuridiche di diritto privato
Art. 16
Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato e revisione statutaria1. Le IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato ai sensi del presente regolamento sono persone giuridiche private senza fini di lucro, con autonomia statutaria e gestionale che perseguono scopi di utilità sociale.
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 207 del 2001, la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori, avviene mediante deliberazione assunta dall'organo competente, nella forma di atto pubblico contenente lo statuto, che può disciplinare anche:
a) le modalità di impiego delle risorse anche a finalità di conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio;
b) la possibilità, per le fondazioni, che il consiglio di amministrazione, che deve comunque comprendere le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, possa essere integrato da componenti designati da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie;
c) la possibilità, per le associazioni, di mantenere, tra gli amministratori, le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, a condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall'assemblea dei soci in ossequio al principio di democraticità.3. Nello statuto sono altresì indicati i beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e sono individuate maggioranze qualificate per l'adozione delle delibere concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.
4. Lo statuto può prevedere che la gestione del patrimonio sia attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell'ente.
Capo III
Persone giuridiche di diritto privato
Art. 16
Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato e revisione statutaria
(identico)
Art. 17
Patrimonio1. Il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato di cui al presente capo è costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione e dalle successive implementazioni. Ciascuna istituzione, all'atto della trasformazione, è tenuta a provvedere alla redazione dell'inventario, assicurando che sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.
2. I beni di cui all'articolo 16, comma 3, restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazione e dalle volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 16, comma 3.
3. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche private, originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali, sono inviati alla Regione che, ove ritenga la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del Codice civile.
Art. 17
Patrimonio
(identico)Art. 18
Controllo sugli enti privatizzati1. La Regione esercita il controllo e la vigilanza sugli enti privatizzati ai sensi degli articoli 25 e 27 del Codice civile.
2. La Regione approva le modifiche statutarie, la trasformazione e l'estinzione delle persone giuridiche.
Art. 18
Controllo sugli enti privatizzati
(identico)Capo IV
Estinzione della IPAB
Art. 18 bis
Estinzione1. L'IPAB è estinta quando non ha i requisiti per la trasformazione in azienda o in associazione o fondazione e non provvede alla fusione con altra IPAB o ente di diritto privato entro i termini stabiliti. Sono, altresì, estinte le IPAB inattive che non presentano un piano di trasformazione aziendale, né una richiesta di trasformazione in persona giuridica di diritto privato nel termine di tre mesi dall'approvazione del presente regolamento; in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, della legge regionale n. 23 del 2005, sono comunque estinte le IPAB che non sono più in grado di funzionare o che hanno espresso la volontà di non sussistere.
2. L'IPAB è dichiarata estinta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Le funzioni e il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle IPAB estinte sono assegnati al comune ove le stesse hanno sede legale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 44, comma 8, della legge regionale n. 23 del 2005. Il comune subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle IPAB estinte.
Art. 18 ter
Personale1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), la trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato o in aziende, così come la fusione, non costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale che, alla data di adozione degli atti, abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino; eventuali contratti a termine sono mantenuti fino alla scadenza.
2. Il personale di ruolo, o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato al 31 dicembre 2007 presso l'IPAB estinta, è assegnato al comune al quale sono attribuiti i beni e le funzioni dell'IPAB. Il comune destinatario dei beni subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione d'opera. Al personale, fino al momento dell'inquadramento nei ruoli organici del personale dell'ente di destinazione, continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico in godimento presso le IPAB di provenienza al momento dell'assegnazione al nuove ente.